RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA

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1 RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 15 maggio 2015 Avv. Marcello Giustiniani

2 Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112, 5 co, c.c.) Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l usufrutto o l affitto d azienda. Segue 2

3 Segue I requisiti essenziali del trasferimento d azienda Mutamento della titolarità di un attività economica organizzata; SI NO - Cessione - Trasferimento di azioni - Scissione - Trasferimento di quote - Fusione - Affitto - Usufrutto - Conferimento - Atto autoritativo della p.a. (Cassazione n /2010) Preesistenza al trasferimento dell attività economica organizzata; Conservazione, dopo il trasferimento, dell identità dell attività economica organizzata. 3

4 B) La nozione di ramo d azienda (art. 2112, 5 co, c.c.) Articolazione funzionalmente autonoma di un attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Segue 4

5 Il ramo d azienda come «articolazione funzionalmente autonoma» Cass. 29 maggio 2014, n : Può ritenersi che l autonomia funzionale del ramo d azienda non coincida con la materialità dello stesso (quanto a strutture, beni strumentali ed attrezzature etc.) e possa consistere anche in un ramo costituito in prevalenza da rapporti di lavoro organizzati in modo idoneo allo svolgimento di un attività lavorativa Cass. 15 aprile 2014, n. 8757: Per ramo d azienda deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, presupponendo ciò, comunque, una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma (potendo conservarsi solo qualcosa che già esiste) essendo preclusa l esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate tra loro, di semplici reparti o uffici ovvero di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell imprenditore e non dall inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità Trib. Milano 18 maggio 2010: Ciò che rileva ai fini della legittimità del trasferimento di un ramo di azienda è l individuazione della potenziale autonomia funzionale ed organizzativa del segmento ceduto, anche se esso risulta composto dalla sola forza lavoro. Seppur identificata al momento della cessione, l articolazione aziendale deve avere una propria autonomia e compiutezza funzionale, già per come individuata in seno alla cedente, e così si trasferisce presso il cessionario 5

6 Segue Preesistenza/Identificazione del ramo al momento del trasferimento: il contrasto giurisprudenziale Sulla necessaria preesistenza del ramo ai fini dell applicabilità dell art c.c. Cass. 4 settembre 2014, n : Per ramo d'azienda deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità. Il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione dei trasferimento In senso conforme, ad esempio: Cass. 30 settembre 2014, n ; Cass. 3 settembre 2014, n ; Cass. 12 agosto 2014, n ; Cass. 6 maggio 2014, n. 9641; Trib. Ravenna, 22 gennaio 2013; Cass. 21 novembre 2012, n Sulla possibilità di identificazione del ramo al momento del trasferimento Cass. 30 gennaio 2013, n Il baricentro dell art c.c. è costituito, a seguito della novella del 2003, dall identificazione di una parte dell impresa ceduta al momento del trasferimento, di guisa che soltanto indirettamente rileva il fatto che anche in precedenza la frazione trasferita fosse potenzialmente suscettibile di essere oggetto di un autonomo esercizio di impresa In senso conforme, ad esempio Trib. Roma 14 maggio 2012, n. 1779; Trib. Tivoli, 2 novembre 2010; Trib. Milano, 16 luglio 2010; Trib. Milano 16 ottobre 2008; Corte d Appello Roma, 30 giugno Giurisprudenza di legittimità (N.B. fattispecie ante Legge Biagi e ante D.Lgs. n. 18/2001): Cass. 17 marzo 2009, n Il necessario dato della preesistenza non dovrebbe essere inteso in senso assoluto - quantomeno laddove la legislazione nazionale non lo imponga in tale significato materiale - ma nel più limitato significato di una identità comunque precostituita come autonoma ancorchè non ancora funzionante come tale Sul punto: CGUE 6 marzo 2014 C-458/12 6

7 a) Trasferimento d azienda: I lavoratori interessati Art. 2112, comma 1, c.c.: in caso di trasferimento d azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario Tutti i lavoratori sono automaticamente trasferiti alle dipendenze del cessionario b) Trasferimento di ramo d azienda: Lavoratori addetti al ramo d azienda oggetto di trasferimento sono trasferiti automaticamente alle dipendenze del cessionario Segue 7

8 Segue I lavoratori interessati Lavoratori non addetti al ramo di azienda oggetto del trasferimento: art c.c.: ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono ancora state eseguite, purché l altra parte vi consenta. Il lavoratore non addetto al ramo d azienda oggetto del trasferimento può essere trasferito alle dipendenze del cessionario solo con il suo consenso. 8

9 Effetti del trasferimento d azienda o di ramo d azienda Continuità del rapporto di lavoro: il lavoratore trasferito alle dipendenze del cessionario conserva tutti i diritti inerenti al rapporto di lavoro già maturati presso il cedente al momento della cessione (art. 2112, 1 co, c.c.); I diritti quesiti, ovvero già facenti parte del patrimonio del dipendente, a fronte di una prestazione lavorativa già resa conformemente al CCNL al momento in vigore Responsabilità solidale: cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore vantava al tempo del trasferimento (art 2112, 2 e 6 co, c.c.) salvo espressa liberazione del cedente da parte del lavoratore con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. Segue 9

10 Segue L individuazione del contratto collettivo applicabile Art. 2112, comma 3, c.c.: il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all impresa del cessionario. La norma precisa che l effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Cedente e cessionario applicano lo stesso CCNL Cedente e cessionario applicano un CCNL diverso 10

11 Segue CEDENTE CESSIONARIO CONTRATTO APPLICABILE AI LAVORATORI TRASFERITI Ccnl Nessun contratto Ccnl del cedente (fino a scadenza) Nessun contratto Ccnl Ccnl del cessionario Ccnl Ccnl Ccnl del cessionario Ccnl + contr. coll. az. Ccnl Ccnl del cessionario + contr. coll. az. del cedente (fino a scadenza) Ccnl + contr. coll. az. Ccnl + contr. coll. az. Ccnl del cessionario + contr. coll. az. del cessionario 11

12 L art. 47 della legge n. 428/1990 a) L obbligo di comunicazione sindacale Quando si intenda effettuare, ai sensi dell art del codice civile, un trasferimento d azienda in cui siano complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte dell azienda, ai sensi del medesimo art. 2112, il cedente e il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanza sindacali aziendali ( ) nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi ( ). Segue 12

13 Segue b) I contenuti della comunicazione sindacale L informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d azienda; c) le relative conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. Segue 13

14 Segue c) La consultazione sindacale Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. Segue 14

15 Segue In particolare, i possibili contenuti dell accordo a seguito della fase di consultazione sindacale: la conservazione delle condizioni economiche e, più in generale, delle complessive condizioni di lavoro godute dai dipendenti in forza di accordi individuali; la conservazione dei diritti derivanti dai contratti collettivi; la previsione di garanzie all occupazione: - l impegno del cessionario a mantenere i livelli occupazionali esistenti per un dato periodo di tempo successivamente al trasferimento; - la previsione di clausole che assicurino la ricollocazione dei dipendenti licenziati; - la previsione di clausole che permettano di ricostituire il rapporto di lavoro con il cedente. Segue 15

16 Segue Il mancato raggiungimento dell accordo sindacale Non è d ostacolo al perfezionamento dell operazione. Vanno peraltro segnalati: Il rischio di contenzioso; Il rischio di agitazioni sindacali e scioperi; Possibili difficoltà nelle relazioni sindacali; Possibili ripercussioni sulla produttività dei dipendenti. 16

17 Le conseguenze della violazione della procedura di cui all art. 47 della legge n. 428/1990 Art. 47, comma 3, della legge n. 428/1990: il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, dell obbligo di informazione e/o dell obbligo di esame congiunto ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2 dell art. 47 della legge n. 428/1990, costituisce condotta antisindacale ai sensi dell art. 28 della legge 20 maggio 1970, n

18 Disciplina nazionale del trasferimento d azienda/ramo d azienda nelle imprese in crisi o soggette a procedure concorsuali Deroghe all art c.c. Art. 47, comma 4 - bis, Legge n. 428/1990 Art. 47, comma 5, Legge n. 428/

19 Art. 47, comma 4 bis, Legge n. 428/1990 Qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività; c) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo; d) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l art c.c. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall accordo medesimo 19

20 Art. 47, comma 5, Legge n. 428/1990 Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata: a) dichiarazione di fallimento; b) omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni; c) emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria. I) continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata; II) nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione SE E Art c.c. NON trova applicazione salvo che dall accordo risultino condizioni di miglior favore 20

21 Segue L'efficacia soggettiva degli accordi ex art 47, comma 4bis e 5 della Legge 428/90 è dibattuto se gli accordi ex art. 47, comma 5 siano vincolanti anche nei confronti dei lavoratori non iscritti al sindacato stipulante. 21

22 Domande? 22

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