I confermenti dei soci nelle Società di Capitali

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1 I confermenti dei soci nelle Società di Capitali Autore: Alessandra Concas In: Diritto civile e commerciale Con la parola "conferimento" si indica l'apporto di beni da parte del socio alla società che siano effettivamente imputati al capitale sociale nominale. Nella S.p.a. i conferimenti, secondo l art del codice civile, si devono fare in denaro, o in natura. Se i conferimenti sono in denaro, al momento della sottoscrizione è sufficiente il versamento anche solo del 25% del conferimento. Questo non vale nei casi di S.p.a. unipersonale nei quali il conferimento deve essere pari al capitale sociale, per i conferimenti in natura, invece, occorre una necessaria e attenta valutazione dei beni, che viene effettuata da un ufficiale giudiziario incaricato dal tribunale dove la società ha sede che, rilascerà una relazione di stima con il valore ipotetico degli stessi. Non possono essere oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi, ammessi per l'altro grande modello di società di capitali dell'ordinamento italiano, la la S.r.l. Spetta agli amministratori il compito di richiedere ai soci il capitale non versato se questo sembri utile o necessario. 1 di 7

2 Come principio dispositivo al conferimento effettuato corrisponde una quota di azioni proporzionale, le azioni che corrispondono a porzioni di capitale ancora non versato ("azioni non liberate") sono soggette a un regime speciale: chi le trasferisce ad altri è obbligato in solido per tre anni per i versamenti ancora non effettuati. I conferimenti vengono prelevati dagli amministratori dopo l'iscrizione della società nel registro delle imprese. Secondo l articolo 2343 del codice civile, i beni in natura devono essere accompagnati da una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale che attesti il valore del conferimento. La relazione deve essere consegnata dal socio agli amministratori che la devono depositare presso il registro delle imprese insieme all'atto costitutivo della società. A questo punto la relazione deve essere controllata entro 180 giorni dagli amministratori che, se riscontrano una differenza di oltre un quinto tra il valore dichiarato e quello effettivo devono diminuire in proporzione il capitale sociale. In alternativa il socio può decidere di recedere dalla società (ottenendo il rimborso) o di versare la differenza in denaro. L'esperto nominato dal tribunale ha una responsabilità civile e penale per la correttezza delle sue valutazioni, le quali devono essere fatte tenendo conto del valore di utilizzo del bene e non del semplice valore di liquidazione del bene conferito (es. un macchinario vale 100 se impiegato in un determinato 2 di 7

3 contesto mentre vale 40 se lo si vuole vendere). Nulla impedisce agli amministratori di convenire con il socio che per il conferimento vengano liberate meno azioni rispetto al valore individuato dall'esperto (il bene vale 100 ma il socio ha in cambio solo 80 in azioni). Il surplus verrà imputato a capitale disponibile come se fosse frutto del sovrapprezzo di azioni. Se sottovalutare un conferimento è concesso non lo è il contrario cioè sopravvalutare un conferimento, farlo vorrebbe dire gonfiare fittiziamente il capitale sociale con conseguente illusione di avere un capitale più importante della realtà. Il d.lgs.142/2008 in attuazione della direttiva comunitaria 2006/68/CE, ha previsto il superamento dell'obbligo della relazione peritale nei casi in cui sussista, per la valutazione del bene conferito, un idoneo parametro di riferimento (ex. artt.2343ter c.c. e 2343 quater c.c.). La disciplina giuridica relativa ai conferimenti dei soci nelle Società per Azioni, è contenuta nella sezione IV dei conferimenti del capo V delle società per azioni del titolo V delle società del codice civile, all articolo 2342 e seguenti. L articolo 2342 del codice civile, si aricola in quattro commi, è rubricato proprio conferimenti e recita testualmente: Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. 3 di 7

4 Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi. L'art del codice civile, contempla le disposizioni funzionali all'accertamento del valore dei conferimenti eseguiti in natura e dei crediti. Il fine della norma deve essere individuato nella protezione sia degli interessi degli altri soci, diversi da coloro che hanno eseguito i conferimenti in parola, sia dei creditori sociali. I primi, sarebbero pregiudicati se la misura della quota di capitale attribuita al socio che conferisce e beni in natura non avesse piena corrispondenza nel valore di questi. Lo stesso si può dire per i creditori sociali, che potrebbero fare affidamento su una capienza patrimoniale della società soltanto apparente quando i valori rappresentati dai conferimenti in natura si rivelassero sovrastimati. 4 di 7

5 Ai sensi del comma 1 della norma in questione, colui che intende conferire beni in natura o crediti, ha l'obbligo di presentare al notaio incaricato della stipulazione dell'atto costitutivo la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel quale circondario ha sede la società. Questa relazione deve contenere la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. Ai sensi dell'art.2343 ter del codice civile, introdotto dal D.Lgs. 142/08, la relazione in parola non è necessaria nell'ipotesi di conferimento di valori mobiliari, vale a dire di strumenti di mercato monetario ", se il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, vale a dire, al valore che risulta da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità." Il conferente deve presentare la relativa documentazione, la quale viene allegata all'atto costitutivo. Nelle Società in Accomandita per Azioni, i conferimenti in natura o in crediti fatti dai soci dovranno essere accompagnati da una relazione di stima redatta da un esperto del tribunale. Questa relazione dovrà 5 di 7

6 contenere la descrizione dei singoli beni o crediti conferiti ed il valore attribuito. In riferimento alle Società a Responsabilità limitata, l'art del codice civile, dice che Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. 6 di 7

7 Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni. Secondo l articolo 2465 del codice civile, chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell'apposito registro. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo. Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni. Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all'incanto. Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. 7 di 7

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