ALLEGATO A DGR nr. 502 del 14 aprile 2017

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1 pag. 1 di 6 CONVENZIONE TRA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE DELLA REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELL INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE L anno duemiladiciassette, oggi ( ) del mese di ( ), presso la Sede della Regione del Veneto sita in Venezia, palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901, 30123, Venezia, TRA la Regione del Veneto (codice fiscale: ), rappresentata da.., E il Ministero dell Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (codice fiscale: ) rappresentato..; Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, articoli 11 e 12 e s.m.i.; Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare l articolo 108; Vista la Legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Vista la Legge 13 maggio 1961, n. 469; Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353, in particolare l articolo 7; Vista la Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la Legge 8 dicembre 1970, n. 996; Vista la Legge 10 agosto 2000, n. 246; Visto il D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76; Visto il D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314; Visto il D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139; Visto l articolo 1, comma 439 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 177; *** Considerato che la Regione del Veneto ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco attribuiscono il massimo interesse alla realizzazione dell obiettivo di rafforzare e rendere sempre più moderno, efficiente e diffuso il Sistema di Protezione Civile nel territorio regionale; Considerato che la Regione del Veneto riconosce il ruolo fondamentale svolto dai Vigili del Fuoco nelle attività di prevenzione tecnicamente elevate e le sue competenze specifiche nelle attività di estinzione degli incendi e negli interventi di soccorso tecnico urgente e che il Ministero dell Interno riconosce il ruolo fondamentale della regione Veneto nella attività di coordinamento, formazione e professionalizzazione del Sistema Regionale di Protezione Civile; Valutata positivamente la collaborazione posta in essere nel periodo di vigenza della precedenti Convenzioni ; Ritenuto necessario proseguire l attività a tutt oggi svolta, confermando e implementando la collaborazione in essere, mediante il rinnovo di una convenzione-quadro di durata quinquennale, da attuarsi secondo programmi operativi di validità annuale per le varie attività; Richiamato, altresì, l Accordo quadro sottoscritto in data 16 aprile 2008 tra il Ministro dell Interno e il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che disciplina le procedure operative nell attività di contrasto degli incendi boschivi e favorisce accordi di programma tra Stato e

2 pag. 2 di 6 Regioni attraverso la stipula di convenzioni da sottoscriversi ai sensi dell articolo 1, co Legge 27 dicembre 2006, n.296; Dato atto che agli oneri derivanti dall attuazione della presente convenzione gli Enti faranno fronte secondo una specifica programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra i soggetti interessati; *** Ciò premesso tra le parti contraenti, come sopra rappresentate, in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale n. xxxx del xx/xx/2017, si conviene quanto segue: Articolo 1 - Valore delle premesse Le premesse formano parte integrante e sostanziale della convenzione. Articolo 2 - Finalità ed oggetto 1. La presente Convenzione ha come finalità lo sviluppo dei rapporti tra l Amministrazione Regionale e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, al fine di rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il Sistema di Protezione Civile nella Regione Veneto. 2. Le parti attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale obiettivo, in relazione al ruolo ed alla presenza qualificata sul territorio regionale delle forze istituzionalmente preposte agliinterventi di previsione e prevenzione dei rischi e di contrasto attivo alle pubbliche calamità. 3. Annualmente la Regione Veneto - Assessorato all Ambiente e Protezione Civile e la Direzione Regionale VV.F. definiscono, d intesa, i programmi operativi annuali per l attuazione delle diverse tipologie di attività previste dalla presente convenzione-quadro. I programmi vengono elaborati con le modalità illustrate al successivo art. 3, e, per quanto concerne la Regione Veneto, vengono adottati dalla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale con propri atti amministrativi, previa messa a disposizione di risorse specifiche, a cura della Giunta Regionale, con proprio atto deliberativo. 4. In base alla presente convenzione-quadro, e nei limiti di cui al comma precedente, i programmi operativi annuali possono essere riferiti alle seguenti attività: a) il concorso della Direzione Regionale VV.F. per l attivazione degli interventi relativi allo spegnimento a terra degli incendi boschivi, secondo modalità operative che verranno stabilite dalle parti successivamente, da definirsi con cadenza annuale in relazione alle esigenze contingenti connesse con il rischio incendi boschivi e nell ambito degli indirizzi programmatici previsti nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi di cui all art. 3, comma 1, della legge n. 353/2000; b) la formazione e l addestramento di volontari dei Vigili del Fuoco e volontari di Protezione Civile, nonché di personale preposto alla protezione civile e degli amministratori degli enti locali, da parte della Regione Veneto, in concorso con la Direzione Regionale VV.F., in tutti gli ambiti di attività di protezione civile, ivi compresa l informazione alla popolazione e nelle scuole; c) la definizione congiunta delle modalità di partecipazione delle strutture, del personale e dei mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco allo svolgimento di esercitazioni promosse dalla Regione del Veneto, articolate per simulazioni di emergenza e con la presenza contestuale anche di altre strutture operative istituzionali e del volontariato; d) l acquisizione e la successiva concessione in comodato d uso gratuito, da parte della Regione Veneto, ed in accordo con la Direzione Regionale VV.F., di strutture, attrezzature e mezzi da impiegare per potenziare le capacità operative per le attività di Protezione Civile sul territorio regionale, determinando la ripartizione dei connessi oneri di manutenzione e di assicurazione come indicato al punto 5;

3 pag. 3 di 6 e) la condivisione dei dati in possesso delle parti con riferimento alle diverse tipologie di rischio, anche mediante mezzi informatici, secondo procedure di accesso e di utilizzo dei sistemi concordemente definite, nonché l acquisizione, secondo le vigenti disposizioni normative, dei supporti hard-ware e soft-ware eventualmente necessari; f) l implementazione delle connessioni e delle radio-comunicazioni tra il Centro Operativo Regionale e le strutture della Direzione Regionale VV.F., per assicurare i migliori collegamenti in situazioni di crisi; g) la definizione di procedure operative per migliorare e rendere sempre più efficaci le modalità di informazione e attivazione degli interventi delle parti anche in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall imminenza di eventi di cui all art. 2, comma 1 della legge 225/92, ferma restando in ogni caso la piena autonomia gestionale ed organizzativa sia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia della Regione in riferimento alle specifiche norme regionali e statali; h) la formulazione di proposte per l attivazione nonché il concorso per la realizzazione di distaccamenti/presidi, anche temporanei, costituiti da personale (permanente e/o misto) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella fascia costiera ed in eventuali altri territori della Regione Veneto, ove si rendesse necessaria a giudizio delle parti; i) la definizione congiunta di modalità e procedure per la collaborazione inerente: - la possibilità di ricoverare a titolo completamente gratuito presso le sedi dei Comandi Provinciali VV.F. della Regione Veneto, di attrezzature di Protezione Civile del Sistema Regionale di Protezione Civile; - la possibilità di utilizzare, anche a titolo non oneroso, locali messi a disposizione dai Comandi Provinciali VV.F. da parte della Regione Veneto, a favore del Personale della Protezione Civile Regionale che gestisce sale operative multi rischio ( AIB e PC ); j) l avvalimento, anche a titolo oneroso, di personale VV.F. per lo svolgimento di attività regionali di Protezione Civile nell ambito dei Centri Operativi Regionali (COR e COREM), in accordo con la Direzione Regionale VV.F.; k) il concorso con la Regione Veneto della Direzione Regionale VV.F. nell ambito della pianificazione di protezione civile regionale e degli enti locali e nella verifica di idoneità delle principali strutture strategiche di protezione civile (CCS, COM, COC, ) l) la possibilità di impiegare i mezzi aerei del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presenti sul territorio regionale per attività di Protezione Civile, secondo accordi e protocolli operativi da stabilirsi nell ambito dei programmi operativi annuali di cui al successivo articolo 3, prevedendo la possibilità di un concorso, da parte della Regione Veneto, alla copertura finanziaria dei relativi costi operativi nel rispetto dei seguenti indirizzi: - fermo restando che l utilizzo dei mezzi aerei del Corpo Nazionale VV.F. viene ricondotto nell ambito delle proprie autonome finalità istituzionali, ogni qualvolta si tratti di attività di soccorso tecnico urgente, attività di protezione civile offerta in occasione di eventi calamitosi di rilievo nazionale, nonché attività di lotta attiva agli incendi boschivi sotto il coordinamento operativo del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; - il concorso finanziario regionale viene concesso per l attività svolta su richiesta della Regione Veneto per l espletamento di attività di Protezione Civile non ricadenti nelle precedenti categorie, secondo una tabella di costi orari e nei limiti generali da stabilirsi all interno del programma operativo annuale di cui al successivo art. 3; - l erogazione delle somme spettanti per le attività previste dalla presente lettera l) avviene secondo le procedure stabilite dai successivi articoli 3 e L attività di cui alla lettera d) avviene mediante la sottoscrizione di atti di comodato d uso gratuito contenenti direttive per l acquisizione di autoveicoli, natanti, materiali e attrezzature ceduti al C.N.VV.F., nei quali la Regione (comodante) e la Direzione regionale VV.F. (comodatario) convengono in merito ai seguenti punti: a) individuazione della struttura, attrezzatura, mezzo oggetto del comodato;

4 pag. 4 di 6 b) la durata del comodato non può superare il periodo di vigenza della presente convenzione-quadro ed è rinnovabile qualora la convenzione-quadro medesima venga ulteriormente rinnovata; c) il comodatario si impegna a ricevere quanto concordato, mantenere in esercizio o ad assicurare la cura della struttura, dell attrezzatura o del mezzo in questione osservando la massima diligenza e prudenza nell utilizzo, garantendone la costante efficienza e prontezza d uso, unitamente alla custodia in luogo idoneo e sicuro presso le strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco della Regione Veneto; ove necessario il comodatario provvederà alla targatura dei mezzi secondo la vigente disciplina, ferma restandone la proprietà regionale; d) il comodatario si impegna a non apportare modifiche strutturali al bene in comodato senza espressa autorizzazione scritta da parte del comodante; e) tutti gli oneri relativi all impiego ed alla manutenzione ordinaria delle strutture, attrezzature e mezzi in questione sono a carico del comodatario; f) gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria ed alle eventuali, necessarie coperture assicurative che dovessero essere poste a carico della Regione, sono ripartiti tra le parti nella misura del 50% ciascuna, fatto salvo un limite massimo annuo a carico della Regione che viene definito nel programma operativo annuale sulla base delle disponibilità di bilancio e dell analisi dei costi effettivamente sostenuti a tale scopo nel corso dell annualità precedente; g) sono in capo al comodatario tutti i danni che possono derivare dall utilizzo delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi oggetto di comodato; h) il comodatario può utilizzare la struttura, l attrezzatura o il mezzo in comodato anche per i propri fini istituzionali di soccorso tecnico urgente. 6. All atto della consegna della struttura, attrezzatura o mezzo oggetto del comodato viene redatto apposita scrittura privata di accettazione e consegna. 7. I programmi operativi annuali possono riferirsi anche a più di una delle tipologie di attività elencate al comma 4, articolandosi, in tal caso, in apposite sezioni tematiche. Art. 3 - Programmi operativi annuali 1. I programmi operativi annuali di attuazione della presente convenzione-quadro vengono elaborati, secondo la seguente procedura: a) compatibilmente con le tempistiche operative connesse con ciascuno specifico ambito di attività, annualmente viene effettuata, anche in periodi differenziati dell anno, una valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilità operative delle parti con riguardo alle attività individuate tra quelle elencate art.1, comma 4; b) tale valutazione, ove possibile, viene svolta entro la fine dell anno precedente per essere successivamente raffrontata, nell esercizio di competenza, con la disponibilità delle risorse all uopo stanziate nel bilancio della Regione del Veneto, anche provenienti da specifici trasferimenti statali, e viene, quindi, congiuntamente definita la proposta di programma operativo annuale relativo alla specifica attività; c) i suddetti programmi operativi annuali per attività, di cui alla lettera b), sono definiti, d intesa, tra la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e la Regione del Veneto che li adotta con propri atti amministrativi; d) all attuazione dei programmi ed alla determinazione degli eventuali oneri, la Regione del Veneto provvede, per quanto di competenza, con propri atti, da adottarsi secondo le vigenti disposizioni in materia; per quanto riguarda il Corpo Nazionale dei Vigilidel Fuoco, sarà la Direzione regionale VV.F., secondo l ordinamento interno del Corpo, ad assicurare il concorso coordinato delle proprie strutture operanti sul territorio regionale. 2. I programmi operativi annuali contengono anche le modalità operative di attuazione, per l anno in questione, delle singole tipologie di attività.

5 pag. 5 di 6 3. Laddove sia previsto, per le attività contenute nei programmi operativi, il rimborso, in favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Regione Veneto si impegna ad effettuare in favore del Ministero dell Interno i seguenti versamenti: - un anticipazione pari al 40% dell importo complessivo delle risorse all uopo destinate nello specifico programma operativo annuale per far fronte alle prime spese da sostenere al fine dell avvio delle attività, da disporre anche contestualmente all approvazione del programma medesimo; - l erogazione della somma rimanente a titolo di saldo, dietro presentazione della relativa ed idonea documentazione probatoria della spesa da parte della Direzione Regionale VV.F., anche tenendo conto dell attività di verifica prevista. 4. Limitatamente alle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi, la documentazione probatoria di cui al comma precedente deve essere presentata entro il mese di novembre dell anno di riferimento, ed il relativo saldo dovrà, comunque, avvenire non oltre il mese di marzo successivo all anno di riferimento. 5. Relative quietanze di pagamento, in originale, o l equivalente documentazione amministrativa, dovranno pervenire alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Regione del Veneto, per il successivo inoltro agli Uffici Centrali Contabili del Dipartimento dei VV.F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Art. 4 - Comitato Tecnico 1. Alle attività istruttorie per l elaborazione e la definizione dei programmi operativi annuali di cui al precedente art. 2 provvede un Comitato Tecnico composto dal Direttore Regionale VV.F., dal Direttore Regionale della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale e da due rappresentanti per ciascuna delle due strutture, designati dai rispettivi responsabili. 2. In sede di valutazione tecnica del programma operativo per l anno seguente, il Comitato Tecnico provvede anche alla verifica dell attività svolta nell anno precedente e formula, al riguardo, una valutazione del livello di perseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresì proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma nonché agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari. Art. 5 - Oneri della Regione Veneto e modalità di impiego delle risorse disponibili 1. Agli oneri finanziari derivanti dalla attuazione della presente convenzione la Regione Veneto farà fronte con le disponibilità finanziarie proprie, secondo una specifica programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra Direzione Protezione Civile e Polizia Locale e Direzione Regionale Vigili del Fuoco. 2. Alla definizione dei provvedimenti di spesa relativi ad attività previste nella presente convenzione-quadro che debbano essere attuate dalla Regione Veneto, provvede secondo le vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale, il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale,sulla base delle risorse messe a disposizione annualmente dalla Giunta Regionale, con proprio atto deliberativo. 3. Al trasferimento delle risorse eventualmente destinate al rimborso di attività svolte direttamente dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si provvede secondo quanto disciplinato dall art.2, comma 3. La Regione Veneto verserà quanto di volta in volta convenuto a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco secondo indicazioni che verranno fornite all uopo dalla Direzione dei Vigili del Fuoco del Veneto e del Trentino Alto Adige. Art. 6 - Durata della convenzione 1. La presente convenzione-quadro ha validità quinquennale. Essa viene attuata attraverso i programmi operativi annuali e coinvolge la Regione del Veneto in termini finanziari secondo la disponibilità contenuta nei pertinenti capitoli di bilancio.

6 pag. 6 di 6 Art. 7 - Attività gestionale 1. Agli aspetti organizzativi e gestionali della convenzione provvederà: per il Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e del Trentino Alto Adige e per la Regione del Veneto il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale. Art. 8 - Controversie 1. Eventuali controversie derivanti dalla applicazione della presente convenzione che non trovino composizione in seno al Comitato tecnico di cui al precedente art. 4, verranno risolte da un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati il primo dalla Prefettura di Venezia, il secondo dalla Regione ed il terzo concordemente dai due membri. 2. La sede esclusiva dell arbitrato sarà Venezia. Art. 9 - Registrazione 1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d uso a cura e spese della parte che ha avuto interesse alla registrazione. *** La Presente convenzione è stata letta, approvata articolo per articolo con le premesse e sottoscritta dalle parti.

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