Condizioni d assicurazione Personal

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1 Condizioni d assicurazione Personal Assicurazione collettiva infortuni di viaggio Assicurazione incidenti aerei Assicurazione viaggi Assicurazione di protezione giuridica Assicurazione protezione acquisti

2 Assicurazione collettiva infortuni di viaggio e copertura in caso di ritardo/perdita dei bagagli per le carte Visa, Visa Classic Prepaid e Visa Direct della Cornèr Banque (Luxembourg) SA Condizioni Generali d Assicurazione Edizione I. Somme assicurate In caso di decesso: Gold CHF Classic/Classic Prepaid/Direct CHF In caso di invalidità permanente: Gold fino a CHF Classic/Classic Prepaid/Direct fino a CHF Per i costi di ricupero e rimpatrio: Gold fino a CHF Classic/Classic Prepaid/Direct fino a CHF Per ritardo/perdita dei bagagli (dopo 48 ore): Gold fino a CHF Classic/Classic Prepaid/Direct fino a CHF II. Assicuratore Le eventuali richieste di ulteriori informazioni vanno rivolte direttamente alla ACE. I termini utilizzati nel testo che, per motivi di leggibilità, appaiono unicamente nella forma maschile comprendono sempre anche le forme femminili corrispondenti. Da utilizzare unicamente per scopi di informazione. In caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vogliate conservare la presente dichiarazione d assicurazione in un luogo sicuro, insieme agli altri documenti assicurativi. III. Premessa L assicurazione è valida in tutto il mondo, purché il costo del viaggio sia stato pagato per intero o almeno in ragione del 51 % in anticipo con le carte Visa, Visa Classic Prepaid e Visa Direct (denominate in seguito «carta») della Cornèr Banque (Luxembourg) SA (denominata in seguito «Cornèr Lux»). Qualora il titolare della carta disponesse di più carte rilasciate da Cornèr Lux, la protezione assicurativa sussiste sempre soltanto per quella carta con cui è stato pagato almeno il 51 % dei costi di viaggio. La cumulazione delle prestazioni assicurative di varie carte è in ogni caso esclusa. Le somme assicurate sopracitate si intendono in quanto somme assicurate per ogni persona assicurata come previsto al punto IV. «Persone assicurate». IV. Persone assicurate Sono considerati come assicurati tutti i titolari di carte valide rilasciate da Cornèr Lux, e oltre a essi: il coniuge del titolare della carta; se il titolare della carta non è coniugato, il partner che convive con lui nello stesso nucleo familiare in un unione simile al matrimonio / il partner in unione registrata; i figli a carico e non coniugati del titolare della carta fino al compimento del 25 anno di età, se vivono nello stesso nucleo familiare del titolare della carta. V. Estensione dell assicurazione infortunio 1. Tutte le persone definite in precedenza sono considerate come assicurate nell ambito delle seguenti condizioni, se intraprendono un viaggio da sole o insieme con un mezzo di trasporto omologato e impiegato secondo orario per il trasporto pubblico di persone e se l intero costo del trasporto è stato addebitato alla carta (v. punto III. «Premessa»). È considerato come un viaggio ogni soggiorno in una località che dista almeno 50 km dal luogo di soggiorno permanente. 2. Le prestazioni elencate in seguito vengono erogate se un assicurato subisce un danno corporale a causa di un infortunio. Un tale danno deve essere subentrato direttamente quale conseguenza di una lesione personale dovuta a un infortunio e indipendentemente da altri influssi durante il viaggio tra il luogo di partenza e quello di arrivo (in conformità al biglietto), e deve essersi verificato nella data o dopo la data di acquisto del biglietto. Sono considerati come infortuni i danni alla salute che l assicurato subisce involontariamente a causa di un evento esterno che lo coinvolge improvvisamente e violentemente. 3. Sono anche considerati come infortuni: a) i danni alla salute causati dall inspirazione involontaria di gas o esalazioni e dall assunzione inavvertita di sostanze tossiche o corrosive; b) le distorsioni, gli stiramenti e gli strappi di muscoli e tendini causati da sforzi fisici improvvisi; c) gli assideramenti, i colpi di calore, le insolazioni, nonché i danni alla salute causati da raggi ultravioletti, eccezion fatta per le ustioni solari; d) l annegamento. 4. Affinché un tale infortunio sia coperto dalla polizza d assicurazione, le condizioni elencate ai capoversi seguenti 4.a) e 4.b) devono essere soddisfatte. a) Sono assicurati gli infortuni che un assicurato subisce come passeggero di un mezzo di trasporto ufficialmente omologato per il trasporto di persone via terra, acqua o aria, a condizione che l intero costo del viaggio sia stato addebitato alla carta (vedi punto III. «Premessa»). La copertura assicurativa sussiste anche al momento dell imbarco e dello sbarco da un tale mezzo di trasporto. Gli infortuni di piloti o altri membri dell equipaggio non sono assicurati. b) Sono inoltre considerati come assicurati gli infortuni che un assicurato subisce utilizzando un mezzo di trasporto omologato per il trasporto pubblico di persone (bus, taxi o treno) da o per l aeroporto, la stazione ferroviaria, la fermata del bus o il porto, purché questo mezzo di trasporto sia utilizzato in collegamento diretto con il viaggio assicurato. 5. Non vengono erogate prestazioni per infortuni: a) in seguito a suicidio o tentato suicidio, automutilazioni, anche se commessi in stato di incapacità di discernimento; b) in seguito ad atti o eventi bellici dichiarati e non dichiarati; c) in seguito ad azioni illecite compiute dall assicurato o da uno dei suoi beneficiari. VI. Scomparsa ed esposizione Se il corpo di un assicurato non viene ritrovato entro un anno dalla scomparsa, l affondamento o la distruzione del mezzo di trasporto pubblico utilizzato dall assicurato al momento dell infortunio, si suppone che egli sia deceduto in seguito a tale evento. La copertura assicurativa sussiste anche se l assicurato è esposto agli elementi naturali e agli effetti delle intemperie in seguito all infortunio coperto e perde la vita o subisce un danno corporale a causa di ciò. VII. Prestazioni assicurative infortunio 1. Decesso Se un assicurato decede in seguito a un infortunio coperto, l assicuratore versa la prestazione in caso di decesso (v. punto I. «Somme assicurate»). Per i figli coassicurati viene versata una prestazione massima in caso di decesso di CHF Le seguenti persone beneficiarie hanno diritto alla riscossione della prestazione in caso di decesso nel seguente ordine di successione: a) il coniuge, il partner in unione registrata b) i figli c) i genitori d) i fratelli e le sorelle L ordine di successione dei beneficiari può essere modificato solo con un avviso per iscritto da parte dell assicurato alla ACE. Per il versamento delle prestazioni assicurative la ACE si basa sulle ultime disposizioni che le sono state notificate per iscritto e deve pertanto essere informata per tempo e adeguatamente circa i cambiamenti. In mancanza dei superstiti sopraelencati sono rimborsate unicamente le spese funerarie fino al 10 % della somma assicurata. La prestazione in caso di decesso è ridotta in misura corrispondente se il decesso è imputabile solo in parte all infortunio assicurato. 2. Invalidità L obbligo di prestazione della ACE interviene se in seguito a un infortunio assicurato subentra una probabile invalidità a vita. La somma di invalidità è commisurata alla somma assicurata convenuta e al grado di invalidità determinato secondo le disposizioni seguenti. In caso di perdita o completa inutilizzabilità delle parti del corpo e degli organi sensoriali menzionati in seguito valgono esclusivamente i seguenti gradi di invalidità: Braccio all altezza dell articolazione della spalla 70 % Gamba fino a metà tibia/perone 45 % Braccio fino a sopra l articolazione del gomito 65 % Piede all altezza della caviglia 40 % Braccio sotto l articolazione del gomito 60 % Alluce 5 % Mano nell articolazione del polso 55 % Altro dito del piede 2 % Pollice 20 % Facoltà visiva di un occhio 50 % Indice 10 % Udito di un orecchio 30 % Altro dito 5 % Olfatto 10 % Gamba sopra metà coscia 70 % Gusto 5 % Gamba fino a metà coscia 60 % Voce 70 % Gamba fino a sotto il ginocchio 50 % In caso di perdita parziale o inutilizzabilità parziale la percentuale di invalidità sarà ridotta proporzionalmente. La professione o l attività dell assicurato e la perdita di reddito effettiva non sono prese in considerazione per la determinazione del grado di invalidità. Se il grado di invalidità non può essere determinato secondo la tabella precedente, esso viene calcolato in base al danno fisico e psichico permanente. Tale determinazione avviene in considerazione dei soli aspetti medici. Se le parti del corpo o gli organi sensoriali e le loro funzioni interessate dall infortunio erano già parzialmente perse o inutilizzabili in precedenza, per la determinazione del grado d invalidità sarà detratto il grado d invalidità preesistente e determinato secondo i principi sopra citati. Se l infortunio ha pregiudicato varie parti del corpo o organi sensoriali, i gradi d invalidità determinati secondo le disposizioni di cui sopra vengono sommati. Non sarà tuttavia preso in considerazione un tasso d invalidità superiore al 100 %. La prestazione d invalidità è ridotta in misura corrispondente se il danno alla salute è imputabile solo in parte a un infortunio coperto. La somma d invalidità viene versata non appena sarà possibile determinare la portata dell invalidità permanente. Essa è versata unicamente all assicurato. Se l assicurato è minorenne, il versamento sarà effettuato ai detentori della potestà dei genitori o al tutore. Per determinare il grado d invalidità dell assicurato, l assicuratore può, a sua discrezione, designare qualsiasi medico che pratichi nel paese di domicilio dell assicurato. 3. Costi di ricupero e rimpatrio La ACE si accolla, sussidiariamente a un assicurazione contro gli infortuni esistente, gli eventuali costi per la ricerca dell assicurato, il ricupero dell assicurato e il suo trasporto all ospedale adatto più vicino, il rimpatrio dell assicurato deceduto in seguito a un infortunio coperto, ma soltanto i costi necessari e comprovati fino all importo complessivo di max. CHF per assicurato e infortunio. VIII. Obblighi in caso di sinistro - infortunio 1. Denuncia dell infortunio Ogni infortunio va notificato alla ACE entro 60 giorni. 2. Decesso Se in seguito a un infortunio si verifica il decesso immediato o nell ulteriore decorso, la ACE va avvertita senza indugio (se necessario in via telegrafica o telefonica) di modo da permettere alla Società di fare eventualmente eseguire un autopsia del cadavere prima del funerale, a sue spese e ricorrendo a un medico di sua scelta. In caso di sinistro, la ACE segnala all assicurato le ulteriori incombenze e le conseguenze della loro mancata osservanza. IX. Estensione dell assicurazione ritardo/perdita dei bagagli 1. Se i bagagli registrati di un assicurato non gli sono riconsegnati entro 48 ore dal suo arrivo alla destinazione prevista del mezzo di trasporto pubblico coperto da lui utilizzato, oppure se questi bagagli sono considerati definitivamente perduti, la ACE risarcisce l assicurato per l acquisto sostitutivo urgente dei capi di abbigliamento occorrenti, degli articoli da toilette e di una valigia o una borsa da viaggio entro 14 giorni dal suo arrivo a detta destinazione, e ciò fino alla somma massima di risarcimento indicata sopra al punto I. «Somme assicurate». Qualora i bagagli fossero ricapitati e riconsegnati all assicurato dopo il termine di 48 ore, saranno risarcite soltanto le spese effettuate fino al momento della consegna ritardata dei bagagli. 2. La protezione assicurativa tuttavia sussiste soltanto a condizione che il pagamento anticipato dell intero costo di viaggio (v. punto III. «Premessa») e delle spese dell assicurato sia stato effettuato mediante una carta valida. 3. Non sussiste protezione assicurativa in caso di: a) Perdita o costi riconducibili a: confisca o sequestro da parte delle autorità doganali o governative; mancata adozione delle misure necessarie per il ricupero o il riottenimento dei bagagli perduti; mancato avvertimento dei rappresentanti competenti della società dei mezzi di trasporto pubblici utilizzati nel luogo di destinazione al riguardo dei bagagli mancanti e mancato ottenimento di un rapporto sulla perdita dei bagagli; atti illeciti di un assicurato; b) risarcimento intero da parte della società dei mezzi di trasporto pubblici utilizzati; c) non sono assicurati i costi sostenuti dopo il volo di ritorno all aeroporto o nel luogo di destinazione. X. Obblighi in caso di sinistro ritardo/perdita dei bagagli Tutti i sinistri devono essere denunciati per iscritto alla ACE il più presto possibile, ma non più tardi di ventuno (21) giorni dal sinistro dal quale deriva il diritto alla prestazione assicurativa. Alla ACE devono essere trasmesse le seguenti informazioni: 1. Una copia del documento giustificativo di addebito, dal quale risulta che è stata pagata mediante la carta almeno la parte preponderante del viaggio. 2. Un rapporto sul ritardo dei bagagli o un rapporto sulla perdita dei bagagli dell azienda di trasporti pubblici. 3. Una copia del biglietto di viaggio. 4. I documenti giustificativi originali degli acquisti sostitutivi per i quali si richiede il risarcimento. XI. Scadenza della copertura assicurativa dell assicurato La copertura assicurativa dell assicurato scade 1. alla data di scadenza del contratto tra la ACE e la Cornèr Lux; 2. alla data in cui l assicurato non è più il titolare della carta o coniuge, partner in unione registrata, partner convivente oppure figlio a carico del titolare della carta. XII. Prescrizione I diritti risultanti dal presente contratto cadono in prescrizione 3 anni dopo il verificarsi del sinistro. XIII. Indirizzo per le comunicazioni Tutte le informazioni da notificare per devono essere indirizzate a: XIV. Luogo di adempimento e foro competente Gli obblighi derivanti da questa assicurazione devono essere adempiuti nel Granducato di Lussemburgo. La ACE può essere citata in giudizio sia nella sede della sua agenzia che presso il domicilio lussemburghese della persona assicurata o ricorrente. Se la persona assicurata è residente all estero, il foro competente è esclusivamente quello della città di Lussemburgo. XV. Diritto applicabile Inoltre, è applicabile la legge del Granducato di Lussemburgo. CB LUX Reise-Unfall/I

3 Assicurazione supplementare facoltativa incidenti aerei per le carte di credito Visa della Cornèr Banque (Luxembourg) SA Condizioni Generali d Assicurazione - Edizione I. Somme assicurate In caso di decesso: Gold CHF Classic CHF In caso di invalidità permanente: Gold fino a CHF Classic fino a CHF II. Assicuratore Le eventuali richieste di ulteriori informazioni vanno rivolte direttamente alla ACE. I termini utilizzati nel testo che, per motivi di leggibilità, appaiono unicamente nella forma maschile comprendono sempre anche le forme femminili corrispondenti. Da utilizzare unicamente per scopi di informazione. In caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vogliate conservare la presente dichiarazione d assicurazione in un luogo sicuro, insieme agli altri documenti assicurativi. III. Premessa L assicurazione inizia a decorrere al momento in cui il modulo di adesione firmato dal titolare della carta è pervenuto alla Cornèr Banque (Luxembourg) SA (denominata in seguito «Cornèr Lux») ed è stipulata per una durata di un anno. Se l assicurazione non è disdetta almeno due mesi prima della sua data di scadenza, essa è tacitamente rinnovata per un altro anno. La disdetta per iscritto della carta di credito comporta l estinzione della protezione assicurativa alla data di scadenza della carta di credito. La protezione assicurativa non sussiste, qualora al momento della prenotazione e/o del pagamento del viaggio la carta fosse stata bloccata o ritirata da Cornèr Lux. L assicurazione è valida in tutto il mondo, purché il costo complessivo del viaggio aereo sia stato pagato per intero o almeno in ragione del 51 % in anticipo con le carte di credito Visa (denominate in seguito «carta») della Cornèr Lux. IV. Persone assicurate Sono considerate persone assicurate tutti i titolari di carte valide, rilasciate da Cornèr Lux, a condizione che abbiano aderito al presente programma assicurativo e lascino addebitare con successo sulla carta del titolare il premio annuo applicabile. V. Estensione dell assicurazione 1. È considerato volo assicurato un volo che ha luogo dopo che la transazione dei costi di volo corrispondenti è stata effettuata sulla carta del titolare e che porta dal luogo di partenza al/ai luogo/luoghi di destinazione con ritorno al luogo di partenza. Il luogo di partenza e di destinazione viene determinato con riferimento al biglietto di volo. Il termine volo indica un volo in un aeromobile gestito da una società di navigazione aerea, a condizione che la compagnia aerea in questione sia in possesso di un certificato, di una licenza o autorizzazione simile per il traffico aereo, emesso dalle autorità competenti del paese in cui è immatricolato l aeromobile. 2. Sono assicurati gli incidenti che un assicurato subisce in qualità di passeggero di un volo, a condizione che l intero costo del volo (v. Punto III. «Premessa») sia stato addebitato alla carta. La copertura assicurativa sussiste anche al momento dell imbarco e dello sbarco dall aeromobile. Gli infortuni di piloti o altri membri dell equipaggio non sono assicurati. 3. Sono inoltre considerati assicurati gli infortuni che l assicurato subisce utilizzando un mezzo di trasporto omologato per il trasporto pubblico di persone (bus, taxi o treno) da o per l aeroporto, la stazione ferroviaria, la fermata del bus o il porto, purché questo mezzo di trasporto sia utilizzato in collegamento diretto con il volo. 4. Sono considerati come infortuni i danni alla salute che l assicurato subisce involontariamente a causa di un evento esterno che lo coinvolge improvvisamente e violentemente. 5. Sono considerati infortuni anche: a) i danni alla salute causati dall inspirazione involontaria di gas o esalazioni e dall assunzione inavvertita di sostanze tossiche o corrosive; b) e distorsioni, gli stiramenti e gli strappi di muscoli e tendini causati da sforzi fisici improvvisi; c) gli assideramenti, i colpi di calore, le insolazioni, nonché i danni alla salute causati da raggi ultravioletti, eccezion fatta per le ustioni solari; d) l annegamento. 6. Non vengono erogate prestazioni per infortuni: a) in seguito a suicidio o tentato suicidio, automutilazioni, anche se commessi in stato di incapacità di discernimento; b) in seguito ad atti o eventi bellici dichiarati e non dichiarati; c) in seguito ad azioni illecite compiute dall assicurato o da uno dei suoi beneficiari. VI. Scomparsa ed esposizione Se il corpo di un assicurato non viene ritrovato entro un anno dalla scomparsa, l affondamento o la distruzione del mezzo di trasporto pubblico utilizzato dall assicurato al momento dell infortunio, si suppone che egli sia deceduto in seguito a tale evento. La copertura assicurativa sussiste anche se l assicurato è esposto agli elementi naturali e agli effetti delle intemperie in seguito all infortunio coperto e perde la vita o subisce un danno corporale a causa di ciò. VII. Prestazioni assicurative infortunio 1. Decesso Se un assicurato decede in seguito a un infortunio coperto, l assicuratore versa la prestazione in caso di decesso (v. Punto I «Somme assicurate»). Le seguenti persone beneficiarie hanno diritto alla riscossione della prestazione in caso di decesso nel seguente ordine di successione: a) il coniuge, il partner in unione registrata b) i figli c) i genitori d) i fratelli e le sorelle L ordine di successione dei beneficiari può essere modificato solo con un avviso per iscritto da parte dell assicurato alla ACE. Per il versamento della prestazione d assicurazione la ACE si basa sulle ultime disposizioni che le sono state notificate per iscritto e deve pertanto essere informata per tempo e adeguatamente circa i cambiamenti. In mancanza dei superstiti sopraelencati saranno rimborsate unicamente le spese funerarie fino al 10 % della somma assicurata. La prestazione in caso di decesso è ridotta in misura corrispondente se il decesso è imputabile solo in parte all infortunio assicurato. 2. Invalidità L obbligo di prestazione della ACE interviene se in seguito a un infortunio assicurato subentra una probabile invalidità a vita. La somma di invalidità è commisurata alla somma assicurata convenuta e al grado di invalidità determinato secondo le disposizioni seguenti. In caso di perdita o completa inutilizzabilità delle parti del corpo e degli organi sensoriali menzionati in seguito valgono esclusivamente i seguenti gradi di invalidità: Braccio all altezza dell articolazione della spalla 70 % Gamba fino a metà tibia/perone 45 % Braccio fino a sopra l articolazione del gomito 65 % Piede all altezza della caviglia 40 % Braccio sotto l articolazione del gomito 60 % Alluce 5 % Mano nell articolazione del polso 55 % Altro dito del piede 2 % Pollice 20 % Facoltà visiva di un occhio 50 % Indice 10 % Udito di un orecchio 30 % Altro dito 5 % Olfatto 10 % Gamba sopra metà coscia 70 % Gusto 5 % Gamba fino a metà coscia 60 % Voce 70 % Gamba fino a sotto il ginocchio 50 % In caso di perdita parziale o inutilizzabilità parziale la percentuale di invalidità sarà ridotta proporzionalmente. La professione o l attività dell assicurato e la perdita di reddito effettiva non sono prese in considerazione per la determinazione del grado di invalidità. Se il grado di invalidità non può essere determinato secondo la tabella precedente, esso viene calcolato in base al danno fisico e psichico permanente. Tale determinazione avviene in considerazione dei soli aspetti medici. Se le parti del corpo o gli organi sensoriali e le loro funzioni interessate dall infortunio erano già parzialmente perse o inutilizzabili già in precedenza, per la determinazione del grado d invalidità sarà detratto il grado d invalidità preesistente e determinato secondo i principi sopra citati. Se l infortunio ha pregiudicato varie parti del corpo o organi sensoriali, i gradi d invalidità determinati secondo le disposizioni di cui sopra vengono sommati. Non sarà tuttavia preso in considerazione un tasso d invalidità superiore al 100 %. La prestazione d invalidità è ridotta in misura corrispondente se il danno alla salute è imputabile solo in parte ad un infortunio coperto. La somma d invalidità viene versata non appena sarà possibile determinare la portata dell invalidità permanente. Essa è versata unicamente all assicurato. Se l assicurato è minorenne, il versamento sarà effettuato ai detentori della potestà dei genitori o al tutore. Per determinare il grado d invalidità dell assicurato, l assicuratore può, a sua discrezione, designare qualsiasi medico che pratichi nel paese di domicilio dell assicurato. 3. Indennità massima cumulata Qualora siano uccise o ferite più persone coperte dal presente contratto, la somma massima assicurata complessiva per l insieme di tutte le persone in questione è fissata a CHF Le somme assicurate pattuite per ogni singola persona si riducono proporzionalmente. VIII. Obblighi in caso di sinistro infortunio 1. Notifica dell infortunio Ogni infortunio va denunciato alla ACE entro 60 giorni. 2. Decesso Se in seguito a un infortunio si verifica il decesso immediato o nell ulteriore decorso, la ACE va avvertita senza indugio (se necessario in via telegrafica o telefonica) in modo da permettere alla Società di fare eventualmente eseguire un autopsia del cadavere prima del funerale, a sue spese e ricorrendo a un medico di sua scelta. In caso di sinistro, la ACE segnala all assicurato le ulteriori incombenze e le conseguenze della loro mancata osservanza. IX. Inizio e scadenza della copertura assicurativa dell assicurato La copertura assicurativa dell assicurato inizia con la «Premessa» di cui al punto III. nel momento in cui l assicurato intraprende il viaggio, dopo che l iscrizione è pervenuta a Cornèr Lux e scade 1. al termine del viaggio in conformità ai punti V.2 e V.3.; 2. alla data di scadenza del contratto tra la ACE e Cornèr Lux; 3. alla data in cui l assicurato non è più il titolare della carta. 4. per disdetta al termine di un anno assicurativo. Il termine di preavviso è di 2 mesi. La copertura assicurativa sussiste per i voli già pagati durante la decorrenza della presente assicurazione, anche se il volo si svolge dopo la scadenza o la denuncia della presente assicurazione. L assicurato non gode più della copertura assicurativa di un volo il cui costo è stato addebitato alla carta dopo la data della denuncia di questa assicurazione o della scadenza della carta. X. Prescrizione I diritti risultanti dal presente contratto cadono in prescrizione 3 anni dopo il verificarsi del sinistro. XI. Indirizzo per le comunicazioni Tutte le informazioni da notificare per iscritto devono essere indirizzate a: XIV. Luogo di adempimento e foro competente Gli obblighi derivanti da questa assicurazione devono essere adempiuti nel Granducato di Lussemburgo. La ACE può essere citata in giudizio sia nella sede della sua agenzia che presso il domicilio lussemburghese della persona assicurata o ricorrente. Se la persona assicurata è residente all estero, il foro competente è esclusivamente quello della città di Lussemburgo. XV. Diritto applicabile Inoltre, è applicabile la legge del Granducato di Lussemburgo. CB LUX FAI Personal/I

4 Assicurazione viaggi per carte Visa della Cornèr Banque (Luxembourg) SA Condizioni Generali d Assicurazione Allianz Global Assistance edizione In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile. Vogliate conservare la presente conferma di assicurazione in un luogo sicuro, insieme agli altri documenti assicurativi. I Disposizioni generali per tutte le componenti dell assicurazione 1. Somme assicurate A Spese d annullamento/b Assistenza viaggio/c Viaggio di ripetizione Gold/Premier Copertura famiglia fino a CHF per evento assicurato Classic/Prepaid Copertura singola fino a CHF per evento assicurato Copertura famiglia fino a CHF per persona assicurata fino a CHF per evento assicurato D Esclusione della franchigia per veicoli a noleggio (CDW) Gold/Premier fino a CHF per evento assicurato Classic/Prepaid fino a CHF per evento assicurato 2. Chi è l assicuratore? Allianz Global Assistance AGA International SA Belgian Branch Rue des Hirondelles Bruxelles Belgio Per informazioni e domande: Telefono: +41 (0) Fax: +41 (0) info@allianz-assistance.ch 3. Chi è assicurato? Sulla base del contratto collettivo stipulato tra la Cornèr Banque (Luxembourg) SA con sede a Lussemburgo (di seguito detta «Cornèr Lux») e l Allianz Global Assistance S.A., Belgian Branch, (di seguito detta «AGA»), l AGA garantisce la copertura assicurativa nell ambito delle Condizioni Generali d Assicurazione (di seguito dette «CGA») alle seguenti persone, a condizione che le stesse siano in possesso di una carta prepagata e/o carta di credito Visa (di seguito detta «carta») valida ed emessa da Cornèr Lux e che paghino il viaggio con una delle carte summenzionate: Copertura singola il titolare della carta; Copertura famiglia il titolare della carta e tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica o che vi soggiornano regolarmente durante la settimana o il fine settimana. Sono inoltre assicurati i figli a carico del titolare della carta e del convivente che non vivono nella stessa economia domestica del titolare della carta. 4. Dov è valida l assicurazione? La copertura assicurativa vale in tutto il mondo (Svizzera e Principato del Liechtenstein compresi). 5. Inizio, durata e requisiti della copertura assicurativa 5.1 Inizio Gold e/o Premier: l assicurazione entra in vigore non appena Cornèr Lux ha emesso la carta e il titolare della carta ne entra in possesso. L assicurazione ha validità fino a quando il titolare è in possesso di una carta valida. Classic e/o Prepaid: l assicurazione entra in vigore non appena perviene la richiesta di adesione presso Cornèr Lux e viene stipulata per la durata di un anno. Se l assicurazione non viene disdetta almeno due mesi prima della scadenza, viene tacitamente rinnovata per un ulteriore anno. Se la carta viene disdetta per iscritto, la copertura assicurativa decade alla scadenza della carta. 5.2 Durata L assicurazione vale per tutti gli eventi che si verificano nell arco della durata dell assicurazione. 5.3 Requisiti Pagamento anticipato almeno del 51 % Gold e/o Premier: la copertura assicurativa sussiste solo se il titolare della carta ha preventivamente pagato almeno il 51 % dell arrangiamento del viaggio/noleggio del veicolo con una delle sue carte valide ed emesse da Cornèr Lux. Classic e/o Prepaid: la copertura assicurativa sussiste solo se è stata stipulata un assicurazione viaggi e il titolare della carta ha preventivamente pagato almeno il 51 % dell arrangiamento del viaggio/ noleggio del veicolo con una delle sue carte valide ed emesse da Cornèr Lux. La copertura famiglia vale indipendentemente dal fatto che il pagamento richiesto di almeno il 51 % dell arrangiamento del viaggio/noleggio del veicolo sia stato effettuato con una o più carte Cornèr Lux delle persone che vivono nella stessa economia domestica e che sono comprese nella copertura famiglia. Con arrangiamento di viaggio/noleggio del veicolo si intende l importo fatturato, senza eventuali spese di elaborazione o di gestione delle carte. Eccezioni: Qualora due persone assicurate che non vivono nella stessa economia domestica e che dispongono ciascuna di una carta Cornèr Lux con copertura singola/famiglia pianifichino un viaggio insieme, per il quale l arrangiamento del viaggio/noleggio del veicolo, ai sensi degli art. II A 1, B 1, B 3, C 1 e D1, vengano pagati esclusivamente con una delle carte Cornèr Lux di quest ultime, la copertura viene accordata per entrambe le persone solo se la persona che effettua il pagamento sia in grado di provare che l altra persona dispone parimenti di un assicurazione viaggi valida ai sensi delle CGA e che avrebbe accompagnato nel viaggio la persona che ha effettuato il pagamento. L AGA si impegna nei confronti di Cornèr Lux a garantire la copertura alla persona assicurata anche qualora, al momento della prenotazione dell arrangiamento di un viaggio, di una tratta in aereo, treno o nave, dell affitto di un appartamento per le vacanze, di una barca, di un automobile o di un camper così come di un corso di lingue all estero, non sia stato possibile corrispondere un pagamento anticipato a causa degli standard del fornitore (ad esempio se la carta è stata impiegata unicamente a garanzia). Presupposto per una prestazione in caso di sinistro è la conferma del fornitore recante le seguenti informazioni: Data della prenotazione Numero della carta Durata dell affitto e/o del soggiorno e cerchia delle persone coinvolte Data dell annullamento Dai dati si deve evincere senza alcun dubbio che la prenotazione è stata effettuata tramite la carta prima dell evento assicurato. In questo caso, l AGA eroga, dietro dimostrazione dell avvenuta prenotazione le prestazioni contrattuali in deroga all art. I 5.3 ai sensi degli art. II A 1 fino a 4 delle CGA Validità della carta La copertura assicurativa non sussiste in caso di carta bloccata o ritirata da parte di Cornèr Lux al momento della prenotazione e/o del pagamento del viaggio/noleggio del veicolo. 6. Cosa succede in caso di pretese nei confronti di terzi? Se l AGA effettua prestazioni che la persona assicurata avrebbe potuto far valere anche nei confronti di terzi, gli aventi diritto sono tenuti a cedere tali pretese all AGA. 7. Cosa succede nel caso in cui sussistano pretese nei confronti di altre assicurazioni? Se una persona assicurata ha diritto a prestazioni derivanti da altri contratti assicurativi, la presente assicurazione vale solo sussidiariamente. Nell ambito della presente assicurazione viene tuttavia concesso un anticipo su queste prestazioni. L avente diritto è tenuto a cedere le sue pretese fino a concorrenza dell anticipo concesso all AGA con obbligo di prestazione. Sulla base di questa assicurazione non viene erogata alcuna prestazione per le franchigie di altre polizze d assicurazione. 8. Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa? Non vengono erogate prestazioni per le conseguenze legate ai seguenti eventi: 8.1 Eventi bellici/rivoluzioni Eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, disordini o tumulti) e misure adottate per contrastarli, nonché in caso di modifica della struttura del nucleo dell atomo. Eccezioni (non valide in caso di modifica della struttura del nucleo dell atomo): Le prestazioni stipulate vengono fornite se una persona assicurata prova che i danni non sono da attribuire agli eventi sopramenzionati. Se una persona assicurata viene sorpresa all estero da uno di questi eventi, la copertura sussiste per i 14 giorni successivi al primo insorgere del relativo evento. 8.2 Partecipazione a gare Partecipazione a gare, rally o competizioni simili oppure a corse di allenamento con veicoli a motore, motoslitte o motoscafi. 8.3 Modifiche o annullamento da parte dell agenzia viaggi Modifiche o annullamenti del programma del viaggio prenotato o modifiche dello svolgimento del viaggio prenotato apportati dal fornitore della prestazione (operatore turistico, locatore, ecc.) a causa di scioperi o disordini di ogni genere. Restano valide le eccezioni previste dall art. I Trattamento medico Lo scopo del viaggio è un trattamento medico che prevede il ricovero. 8.5 Provvedimenti delle autorità Le conseguenze derivanti da eventi provocati da provvedimenti delle autorità, ad esempio confisca dei beni o chiusura dello spazio aereo. 8.6 Rapimenti I costi in relazione a rapimenti. 8.7 Ulteriori esclusioni I titolari di carte Visa Business e/o Company non possono richiedere questa assicurazione. Non vengono erogate prestazioni in caso di viaggi d affari. Ulteriori eccezioni sono indicate sotto le singole prestazioni. 9. Obblighi in caso di sinistro 9.1 Per eventi durante il viaggio (assistenza viaggio) Per poter usufruire delle prestazioni dell AGA, al verificarsi del sinistro si dovrà informare immediatamente la centrale di emergenza dell AGA. In caso di prestazioni di assistenza durante il viaggio a causa di malattie o incidenti gravi solo i medici di AGA Assistance decidono in merito al tipo e alle tempistiche del provvedimento da adottare. Centrale di emergenza AGA Telefono: +41 (0) Fax: +41 (0) Per eventi prima dell inizio del viaggio (spese d annullamento) ed esclusione della franchigia per veicoli a noleggio (CDW) In caso di sinistro all AGA deve essere presentata la seguente documentazione: Numero della carta e conferma dell assicurazione Conferma di prenotazione e/o ricevuta del pagamento per l arrangiamento del viaggio e/o per il noleggio del veicolo (originale) Giustificativo delle spese d annullamento (originale) Certificato medico Allianz Global Assistance Service Center Hertistrasse 2 Casella postale 8304 Wallisellen Svizzera Telefono: +41 (0) Fax: +41 (0) info@allianz-assistance.ch 10. Violazione degli obblighi di comportamento Nel caso in cui la persona assicurata violi gli obblighi di comportamento che le incombono in virtù del presente contratto, l assicuratore non è più tenuto a effettuare alcuna prestazione in suo favore. Ciò non vale nel caso in cui, tenuto conto delle circostanze, la violazione va considerata senza colpa o se il danno sarebbe sopraggiunto anche se l avente diritto non avesse violato gli obblighi di comportamento. 11. Foro competente e diritto applicabile Gli obblighi derivanti da questa assicurazione devono essere adempiuti nel Granducato di Lussemburgo. AGA può essere citata in giudizio sia nella sede della sua agenzia che presso il domicilio lussemburghese della persona assicurata. Se la persona assicurata è residente all estero, il foro competente è esclusivamente quello della città di Lussemburgo, con riserva di disposizioni imperative contrarie. È applicabile la legge del Granducato di Lussemburgo, in particolare la legge del 27 luglio 1997 concernente il contratto d assicurazione (Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d assurance) nella versione del 21 dicembre 2007 e dalle eventuali modifiche entrate in vigore dopo questa data. II Disposizioni particolari sulle singole componenti dell assicurazione A Spese d annullamento 1. Che cosa è assicurato? Sono assicurati: il viaggio prenotato, inclusi corsi di lingua e vacanze studio di più giorni (esclusi corsi di formazione e formazione continua); il viaggio prenotato in aereo, treno o nave; l affitto di un appartamento per le vacanze, di una barca, di un automobile o di un camper; le spese dei biglietti per manifestazioni quali concerti, spettacoli teatrali ecc. da CHF 100 (a biglietto) anche senza prenotazione dell arrangiamento del viaggio. 2. Quali eventi sono assicurati? La copertura assicurativa viene concessa se, prima di intraprendere il viaggio, il corso di lingua o prima di prendere in consegna l oggetto affittato: una persona assicurata; una persona molto vicina alla persona assicurata come famigliari, parenti stretti, compagno, i relativi genitori e figli, persone con la custodia di minori non partecipanti al viaggio o parenti bisognosi di cure, amici molto stretti con cui si intrattengono contatti frequenti; il sostituto di una persona assicurata sul posto di lavoro di cui è necessaria la presenza; una persona assicurata non desidera intraprendere il viaggio da sola perché il suo compagno di viaggio o un suo famigliare sia coinvolto in uno dei seguenti eventi: 2.1 Malattia, infortunio o decesso Si ammala gravemente, subisce un grave infortunio o muore. 2.2 Complicazioni nella gravidanza Complicazioni legate alla gravidanza impediscono alla persona assicurata di viaggiare , rue Dicks, 1417 Luxembourg, Tél: , cornercard.eu

5 2.3 Danni alla proprietà La proprietà di una persona assicurata nel luogo del suo domicilio è gravemente danneggiata a causa di un furto con scasso, di un incendio, in seguito a un danno causato dalle acque o dai danni della natura, per cui è indispensabile la sua presenza a casa durante il periodo progettato per il viaggio. 2.4 Furto dei documenti I documenti personali di una persona assicurata, indispensabili per il viaggio, sono stati rubati e il furto è stato comunicato al posto di polizia competente. 2.5 Disdetta del contratto di lavoro Dopo aver prenotato il viaggio, il contratto di lavoro della persona assicurata viene disdetto inaspettatamente dal datore di lavoro. 2.6 Nuovo rapporto di lavoro La persona assicurata e registrata come disoccupata presso l autorità competente (ad esempio un agenzia d intermediazione del lavoro) accetta un nuovo rapporto di lavoro e come conseguenza diretta non può intraprendere il viaggio precedentemente prenotato. 2.7 Atti di violenza/catastrofi naturali Scioperi, atti di violenza contro persone o cose in occasione di disordini come tumulti o sommosse, catastrofi naturali (compresi terremoti ed eruzioni vulcaniche) o eventi naturali impediscono il viaggio a una persona assicurata o a un suo accompagnatore che ha prenotato il viaggio contemporaneamente. Sono considerati eventi naturali piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze della persona o delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, scoscendimenti, caduta di sassi o frane. 2.8 Ritardo/soppressione del trasporto pubblico Il mezzo di trasporto pubblico utilizzato dalla persona assicurata per recarsi all aeroporto o alla stazione di partenza ritarda o viene a mancare. 2.9 Incidente/guasto del veicolo o del taxi Il veicolo privato o il taxi utilizzato per il tragitto diretto al punto di partenza previsto per il viaggio prenotato è inutilizzabile a causa di un incidente o di una panne Animale domestico L animale domestico della persona assicurata subisce un incidente o si ammala, oppure la persona a cui l animale avrebbe dovuto essere affidato subisce un infortunio, si ammala o muore. Sono assicurati esclusivamente i costi per una pensione per animali fino a un massimo di CHF Citazione in tribunale Una persona assicurata riceve una citazione quale testimone o giurato, nella misura in cui la data della citazione coincida con il periodo del viaggio e sia irrevocabile. 3. Quali prestazioni vengono erogate? 3.1 Prima del viaggio Qualora si verifichi l evento assicurato prima dell inizio del viaggio, di un corso di lingua risp. di una vacanza studio di più giorni o prima della presa in consegna dell oggetto affittato, verranno rimborsati i costi d annullamento dovuti per legge o disposizione contrattuale (incluse le spese di gestione) fino al massimale stabilito dall art. I Inizio ritardato del viaggio Qualora l evento assicurato ritardi la regolare partenza del viaggio, vengono rimborsate le spese certificate sostenute fino al giorno di partenza per le prestazioni di cui non si è usufruito e le spese supplementari sostenute in seguito al viaggio di andata ritardato. 4. In quali casi non vengono erogate prestazioni? 4.1 Viaggi d affari In caso di viaggi d affari non vengono fornite prestazioni. Qualora vengano unite attività professionali a un viaggio privato, le prestazioni concordate verranno erogate proporzionalmente per la parte della prenotazione relativa al viaggio privato. Sono escluse le spese d annullamento (ad esempio spese per l hotel, il vitto, la prenotazione e i trasporti) per eventi sociali organizzati/presi a carico dalla persona assicurata. 4.2 Agenzia viaggi Il tour operator/il locatore/l organizzatore non è in grado di fornire parzialmente o interamente le prestazioni contrattuali, annulla il viaggio o dovrebbe annullarlo in seguito a circostanze concrete e, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge o contrattuali, è tenuto a rimborsare le prestazioni non fornite. B Assistenza viaggio 1. Copertura assicurativa in caso di malattia, infortunio o decesso durante il viaggio La copertura assicurativa sussiste se durante un viaggio la persona assicurata si ammala gravemente, subisce un grave infortunio o muore. 2. Quali sono le prestazioni assicurate in caso di malattia, infortunio o decesso durante il viaggio? 2.1 Operazioni di ricerca, salvataggio e rimpatrio Le operazioni di ricerca, di salvataggio e il rimpatrio sono assicurate fino a un massimo di CHF per evento. Qualora una persona assicurata risulti dispersa (indipendentemente dall evento assicurato), l AGA si prende carico dei costi delle operazioni di ricerca avviate dalle autorità fino a un massimo di CHF per evento anche nel caso in cui la persona venga trovata incolume. In caso di rapimento la copertura per le spese di ricerca termina nel momento in cui si ha la certezza che si tratti di un rapimento. 2.2 Viaggio di rientro Il rimpatrio o il rientro al domicilio permanente o all ospedale del posto in caso di necessità medica. 2.3 Accompagnamento Le spese per personale medico di accompagnamento, qualora il rientro sia necessario dal punto di vista medico. 2.4 Godimento solo parziale delle prestazioni concordate In caso di interruzione anticipata del viaggio, le spese comprovate per ogni accompagnatore assicurato, sorte a partire dal momento del verificarsi dell evento assicurato per le prestazioni concordate non fruite per il soggiorno. Una prestazione non viene erogata qualora vengano rivendicate o riscosse prestazioni nell ambito della copertura viaggio di ripetizione (art. II C). 2.5 Anticipo sulle spese Un anticipo sulle spese rimborsabile fino all importo massimo di CHF per persona, se una persona assicurata ha bisogno di cure ospedaliere o ambulatoriali all estero. 2.6 Spese supplementari Qualora la persona assicurata debba essere ricoverata in ospedale, l AGA Assistance organizza e paga un viaggio di visita al malato per al massimo due persone vicine del valore del viaggio prenotato così come la ristorazione e le spese di trasporto all estero fino a un massimo di CHF Custodia di figli minorenni L organizzazione e la presa a carico dei costi relativi al viaggio di una persona che si reca a prendere i bambini che si trovano in viaggio per condurli al domicilio permanente, inclusi i costi per il vitto e l alloggio del valore del viaggio prenotato. 2.8 Trasporto della salma Costi per il recupero e il rimpatrio della salma al domicilio permanente. 3. Quali sono gli eventi assicurati che intervengono durante il viaggio o ne causano l interruzione? 3.1 Presenza a casa/sul posto di lavoro Qualora una persona assicurata debba rientrare poiché una persona a lei molto vicina come famigliari, parenti stretti, compagno e i relativi genitori e figli, persone con la custodia di minori non partecipanti al viaggio o parenti bisognosi di cure, amici molto stretti con cui si intrattengono contatti frequenti; oppure qualora il sostituto della persona assicurata sul luogo di lavoro si ammali gravemente, abbia subito un grave infortunio o muoia. 3.2 Danni alla proprietà La proprietà di una persona assicurata nel luogo del suo domicilio è gravemente danneggiata a causa di un furto con scasso, di un incendio, in seguito a un danno causato dalle acque o dai danni della natura per cui è indispensabile la sua presenza a casa durante il periodo progettato per il viaggio. 3.3 Accompagnatori Se una delle persone che accompagnano una persona assicurata si ammala gravemente ed è costretta pertanto a interrompere il viaggio oppure se subisce un grave infortunio o muore. 3.4 Atti di violenza/catastrofi naturali Qualora scioperi, atti di violenza contro persone o cose in occasione di disordini come tumulti o sommosse, catastrofi naturali (compresi terremoti ed eruzioni vulcaniche) o eventi naturali verificatisi nella destinazione del viaggio costituiscano un pericolo per la vita o i beni della persona assicurata o dell accompagnatore. Sono considerati eventi naturali piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze della persona o delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, scoscendimenti, caduta di sassi o frane. 4. Quali sono le prestazioni che vengono erogate in caso di malattia, infortunio e decesso o in caso di interruzione/sospensione del viaggio? 4.1 Viaggio di rientro Le spese supplementari per il viaggio di rientro al domicilio permanente. Per quanto riguarda il tipo e la classe del mezzo di trasporto, fa stato il mezzo di trasporto effettivamente utilizzato. 4.2 Godimento solo parziale delle prestazioni concordate In caso di interruzione anticipata del viaggio, le spese comprovate per ogni accompagnatore assicurato, sorte a partire dal momento del verificarsi dell evento assicurato per le prestazioni concordate non fruite per il soggiorno. La prestazione non viene erogata qualora vengano rivendicate o riscosse prestazioni nell ambito della copertura viaggio di ripetizione (art. II C). 4.3 Spese supplementari Qualora il viaggio di rientro non sia necessario e il viaggio intrapreso possa proseguire immediatamente in seguito all insorgere dell evento o qualora si rendano necessarie delle modifiche dell itinerario di viaggio, fino a un massimo di CHF per persona assicurata per spese supplementari relative a trasporto, vitto e alloggio. 5. Inagibilità dell alloggio prenotato durante il viaggio La copertura assicurativa sussiste qualora un danno causato da incendio, da un evento naturale o dalle acque impedisca alla persona assicurata di soggiornare nell alloggio prenotato. In questo caso sono coperte le spese supplementari di vitto e alloggio fino a CHF per persona assicurata. 6. Prestazioni supplementari 6.1 Soppressione di un mezzo di trasporto Se in seguito a un guasto o a un incidente il mezzo di trasporto prenotato viene soppresso dopo che il viaggio prenotato è iniziato, vengono risarcite le spese supplementari di viaggio a carico della persona assicurata fino a un importo massimo di CHF Non sono assicurate le spese causate da ritardi o coincidenze mancate. 6.2 Furto dei documenti Sono assicurate fino a un importo massimo di CHF per evento le spese supplementari (per hotel, trasporti in loco, viaggio di rientro) che insorgono quando un viaggio di proseguimento o il viaggio di rientro viene ritardato a causa del furto di documenti personali necessari per il viaggio. La copertura sussiste soltanto se la perdita dei documenti è comunicata immediatamente all ufficio di polizia competente. 6.3 Anticipo sulle spese Se in seguito all insolvenza del tour operator la continuazione del viaggio prenotato è possibile solo a spese della persona assicurata, vengono anticipate le spese relative al soggiorno e al viaggio di rientro per un massimo di CHF Comunicazione alle persone non coinvolte nel viaggio Qualora i prestatori del servizio abbiano fornito delle prestazioni, su richiesta potranno comunicare ai famigliari e al datore di lavoro della persona assicurata le circostanze e le misure adottate. 7. In quali casi non vengono erogate prestazioni? 7.1 Cure ambulatoriali o di degenza Le spese per le cure ambulatoriali o di degenza non sono assicurate dall AGA. 7.2 Interruzione da parte dell agenzia viaggi Il tour operator/il locatore/l organizzatore non è in grado di fornire parzialmente o interamente le prestazioni contrattuali, annulla il viaggio o dovrebbe annullarlo o interromperlo in seguito a circostanze concrete e, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, è tenuto a rimborsare le prestazioni non fornite e/o a sostenere le spese di rientro. C Viaggio di ripetizione 1. Che cos è assicurato? La persona assicurata ha diritto a un viaggio di ripetizione qualora si ammali gravemente o subisca un grave infortunio durante il viaggio prenotato e il viaggio di rientro o il rimpatrio si renda necessario dal punto di vista medico. 2. Quali sono le prestazioni erogate? La persona assicurata, all insorgere dell evento assicurato ai sensi dell art. II C 1 e su presentazione della conferma della nuova prenotazione del viaggio inizialmente acquistato, riceve un indennizzo dell importo del prezzo del viaggio prenotato e pagato prima della partenza, se possibile sotto forma di bonifico direttamente sulla carta. Le prestazioni nell ambito della copertura viaggio di ripetizione verranno compensate con le relative prestazioni concesse, rispettivamente usufruite, ai sensi degli art. II B 2.4 e II B 4.2. Se la persona assicurata rivendica in toto il viaggio di ripetizione, vale a dire il valore del viaggio originariamente prenotato e pagato, rinuncia al rimborso dei costi per l utilizzo solo parziale delle prestazioni originariamente prenotate ai sensi degli art. II B 2.4 e II B In quali casi non vengono erogate prestazioni? Non vengono erogate prestazioni nel caso il rimpatrio o il viaggio di rientro dell avente diritto non sia stato organizzato dalla centrale di emergenza dell AGA. D Esclusione della franchigia per veicoli a noleggio (CDW) 1. Veicolo assicurato L assicurazione si estende al veicolo noleggiato dalla persona assicurata. I taxi e i veicoli delle scuole guida non sono assicurati. 2. Validità La copertura assicurativa decorre dalla data riportata sul contratto di noleggio e termina alla data ivi prevista, al più tardi con la restituzione del veicolo all autonoleggio. La copertura assicurativa è valida per i sinistri verificatisi nel corso della durata contrattuale. 3. Quali sono le prestazioni assicurate? La presente è un assicurazione complementare per i veicoli noleggiati. In caso di sinistro, l AGA rimborsa alla persona assicurata la franchigia addebitata dal locatore (o da un altra assicurazione). L entità della prestazione assicurativa dipende dalla franchigia di volta in volta applicata, e comunque è limitata alla somma massima assicurata. 4. Quali eventi sono assicurati? Viene assicurata la franchigia applicata in caso di danno o di furto del veicolo noleggiato durante il noleggio. Presupposto per il risarcimento è un evento coperto da un altra copertura assicurativa e che dia diritto alla deduzione della franchigia risultante. Qualora il danno subito non superasse l ammontare della franchigia, l AGA si assume i costi del danno nella misura in cui si tratti di un evento assicurato. 5. In quali casi non vengono erogate prestazioni? 5.1 Nessuna franchigia Sinistri per cui l assicurazione adempiente non prevede franchigia. 5.2 Colpa grave Sinistri dovuti a colpa grave del conducente. 5.3 Abuso di alcol, stupefacenti e medicamenti Se il conducente del veicolo ha causato il danno in stato di ebbrezza (superamento del valore limite per mille previsto dalla legge del rispettivo Paese), sotto l effetto di stupefacenti o di medicamenti. 5.4 Violazione di contratto Sinistri dovuti a una violazione di contratto nei confronti dell autonoleggio. 5.5 Strade non pubbliche Danni che si verificano su strade non pubbliche o su strade non ufficiali (a eccezione di strade di accesso diretto a parcheggi o complessi alberghieri). 5.6 Danni a roulotte e rimorchi, taxi e veicoli delle scuole guida Danni a roulotte e altre tipologie di rimorchi, taxi e veicoli delle scuole guida , rue Dicks, 1417 Luxembourg, Tél: , cornercard.eu

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