REACH e CLP PARTE I A PROPOSITO DI REACH
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1 REACH e CLP PARTE I A PROPOSITO DI REACH
2 CHE COSA È IL REACH? Il Regolamento CE n. 1907/2006, noto comunemente come REACH (acronimo di Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), è il sistema europeo integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. REACH nasce dall esigenza di rafforzare la protezione della salute umana e dell'ambiente dagli effetti nocivi delle sostanze chimiche e al tempo stesso mira a migliorare la competitività e la capacità di innovazione dell'industria chimica europea. REACH si applica alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, e all'immissione sul mercato di preparati. Esso segue un criterio basato sulle sostanze: gli obblighi descritti non si applicano direttamente a preparati e articoli (ad eccezione delle prescrizioni per le Schede dati di sicurezza e gli scenari d'esposizione, che si applicano anche ai preparati) bensì alle sostanze in essi contenute.
3 È importante sottolineare che oggetto del REACH non sono solo le sostanze chimiche impiegate nei processi industriali, ma anche quelle usate nella vita quotidiana, per esempio nei prodotti di pulizia, nelle vernici e in articoli quali capi di abbigliamento, mobili e apparecchi elettrici. Sono escluse invece le sostanze radioattive, le sostanze assoggettate a controllo doganale e il trasporto di sostanze e di sostanze intermedie non isolate non sono contemplati nel regolamento REACH. Anche i rifiuti non sono soggetti al regolamento. Una serie di sostanze è esente da alcune parti delle disposizioni REACH, nei casi in cui si applica un'altra normativa equivalente (per esempio per le sostanze usate in prodotti medicinali). Attualmente, i polimeri sono esenti dalla registrazione.
4 PERCHÈ REACH? REACH sostituisce circa 40 normative con un Regolamento snellito e migliorato; in particolare: direttiva 91/155/CEE relativa alle schede dati di sicurezza (SDS): l obbligo di redazione e consegna delle SDS è dettato dall art. 31, mentre il nuovo modello per la struttura della SDS è contenuto nell allegato II del REACH (già modificato dal Regolamento CE n. 453/2010) direttiva 76/769/CEE relativa alle restrizioni per l immissione sul mercato:dal 1/6/2009 il riferimento per le sostanze soggette a restrizioni è l allegato XVII (già modificato dai Regolamenti CE n. 552/2009 e n. 276/2010) Altre normative sulle sostanze chimiche (p.es. su cosmetici, detersivi) o normative correlate (p.es. sulla salute e la sicurezza dei lavoratori che manipolano sostanze chimiche, sulla sicurezza dei prodotti, sui prodotti destinati all'industria della costruzione) non sostituite da REACH continueranno ad essere applicate. REACH è stato infatti elaborato per non sovrapporsi né entrare in conflitto con altre normative sulle sostanze chimiche.
5 COME FUNZIONA IL REACH? REACH fa sì che l'industria si assuma maggiori responsabilità sulla gestione dei rischi delle sostanze chimiche e fornisca ai propri utilizzatori informazioni corrette sulla sicurezza. Tutti i fabbricanti e gli importatori di sostanze chimiche devono infatti identificare e gestire i rischi legati alle sostanze che fabbricano e commercializzano. Per quanto riguarda le sostanze prodotte o importate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno per ciascuna impresa, i fabbricanti e gli importatori devono dimostrare di aver rispettato il regolamento mediante un fascicolo di registrazione da presentare all'agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA)
6 Una volta ricevuto il fascicolo di registrazione, l'agenzia può controllare la conformità al Regolamento e valutare le proposte di sperimentazione al fine di garantire che la valutazione delle sostanze chimiche non porti ad una sperimentazione non necessaria, specialmente sugli animali. REACH prevede anche un sistema di autorizzazione volto a garantire che le sostanze estremamente preoccupanti siano controllate in modo adeguato e sostituite gradualmente da sostanze o tecnologie più sicure, che comportano un beneficio generale per la società che le utilizza. Queste sostanze saranno studiate in via prioritaria e, col tempo, inserite nell'allegato XIV. Dopodiché, l'industria dovrà richiedere l'autorizzazione dell'agenzia per continuare ad usarle. Inoltre, le autorità dell'ue possono imporre delle restrizioni sulla fabbricazione, sull'uso o sull'immissione sul mercato di sostanze che determinano un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente.
7 Fabbricanti e importatori devono fornire ai loro utilizzatori a valle le informazioni necessarie sui rischi, affinché questi possano usare le sostanze in questione in condizioni di sicurezza. A tal fine, si utilizzeranno il sistema di classificazione ed etichettatura e le schede dati di sicurezza (SDS), ove opportuno.
8 REACH e CLP PARTE II PROCESSI REACH
9 PRE-REGISTAZIONE Dopo l'entrata in vigore di REACH, la fabbricazione e l'importazione di sostanze in quantitativi 1 tonnellata all'anno possono avvenire esclusivamente se la sostanza in questione è registrata. Tuttavia, per le sostanze già immesse sul mercato dell'ue (le cosiddette sostanze soggette a un regime transitorio), sono state create delle disposizioni transitorie (pre-registrazione) che consentono alle imprese di continuare a fabbricare e ad importare le loro sostanze soggette a un regime transitorio per diversi anni, fino a quando non si raggiunge la scadenza della registrazione. La pre-registrazione consente anche di condividere i dati con altri dichiaranti ed evitare così di effettuare sperimentazioni superflue. Il periodo di pre-registrazione va dal 1 giugno 2008 al 1 dicembre Qualora un fabbricante o un importatore non pre-registri una sostanza soggetta a un regime transitorio, dovrà registrarla prima di continuare a fabbricarla o a importarla.
10 REGISTRAZIONE Fabbricanti e importatori di sostanze hanno l'obbligo generale di presentare all ECHA una registrazione per ogni sostanza fabbricata o importata in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno per ciascuna impresa (persone giuridiche). Quest'obbligo si applica sia alle sostanze in quanto tali sia alle sostanze in quanto componenti di preparati. Per le sostanze contenute in articoli (p.es. prodotti manufatti quali automobili, tessuti, chip elettronici), invece, vige un sistema di registrazione speciale. Ad ogni modo, per determinate sostanze REACH prevede l'esenzione dalla registrazione. La mancata registrazione comporta l'impossibilità di fabbricare o importare una determinata sostanza.
11 SCADENZA PER LA REGISTRAZIONE Le sostanze soggette a un regime transitorio (sostanze che sono sul mercato dell'ue da molto tempo) e le sostanze non soggette a un regime transitorio hanno diverse scadenze per la registrazione in base alle disposizioni REACH. Le sostanze che non sono state immesse sul mercato dell'ue in precedenza (sostanza non soggette a un regime transitorio), e le sostanze soggette a un regime transitorio che non sono state preregistrate, devono essere registrate prima di poter essere fabbricate, immesse sul mercato o utilizzate. Per le sostanze soggette a un regime transitorio, fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno, e che sono state preregistrate, l'obbligo di registrazione sará applicato gradualmente per agevolare il passaggio a REACH.
12 Le sostanze fabbricate o importate in quantitativi superiori a 1000 tonnellate/anno, nonché le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e appartenenti alle categorie 1 e 2 (CMR cat 1 e 2) fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno o le sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico (R50/53) se fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate all'anno, dovranno essere registrate entro il 1 dicembre 2010, mentre le sostanze fabbricate o importate in quantitativi inferiori dovranno essere registrate entro il 1 giugno 2013 ( tonnellate/anno) oppure entro il 1 giugno 2018 (1 100 tonnellate/anno).
13 RIASSUMENDO
14 PROCEDURE DI REGISTRAZIONE Fabbricanti e importatori di sostanze dovranno raccogliere informazioni sugli effetti delle loro sostanze sull'ambiente e sulla salute, valutare i rischi derivanti dagli usi di dette sostanze e garantire che questi rischi vengano gestiti correttamente. Per dimostrare che tutto ciò è stato fatto, fabbricanti e importatori devono presentare: un FASCICOLO TECNICO per le sostanze i cui quantitativi sono pari o superiori a 1 tonnellata all'anno una RELAZIONE SULLA SICUREZZA CHIMICA per le sostanze i cui quantitativi sono pari o superiori a 10 tonnellate all'anno
15 Il fascicolo tecnico contiene informazioni sulle proprietà e sulla classificazione di una sostanza, nonché sugli usi e sulla guida all'uso sicuro. Le informazioni necessarie per determinare le proprietà delle sostanze variano a seconda dei quantitativi, espressi in tonnellate, di sostanza fabbricata o importata. Più elevato è il tonnellaggio, più informazioni sulle proprietà intrinseche della sostanza chimica sono necessarie. Gli obblighi d'informazione sono esposti negli allegati del Regolamento, dal VI all'xi. Per raccogliere le informazioni necessarie, REACH prevede la condivisione dei dati fra dichiaranti. La relazione sulla sicurezza chimica (CSR) documenta i pericoli e la classificazione della sostanza, oltre a indicare, nella valutazione, se la sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vpvb). In questi casi si deve realizzare una valutazione dell'esposizione e una caratterizzazione del rischio, al fine di dimostrare che i rischi sono opportunamente controllati. Questa valutazione dell'esposizione viene effettuata utilizzando scenari d'esposizione per ogni uso della sostanza.
16 Il fascicolo di registrazione deve essere presentato elettronicamente, utilizzando il formato IUCLID 5 (International Uniform ChemicaL Information Database - Banca dati internazionale uniforme di informazioni sulle sostanze chimiche). Per la presentazione del fascicolo i dichiaranti devono pagare una tassa. Inoltre, essi devono aggiornare opportunamente la loro registrazione, p.es. se la produzione o l'importazione raggiungono una fascia di tonnellaggio superiore, se vi sono nuove informazioni che impongono la modifica del fascicolo. Nei casi in cui una sostanza è fabbricata o importata da più di un'impresa, i dichiaranti devono presentare congiuntamente le informazioni sulle proprietà pericolose della sostanza e sulla sua classificazione. Qualora i dichiaranti lo concordino, possono anche presentare una relazione sulla sicurezza chimica congiunta.
17 VALUTAZIONE L' Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri realizzeranno diversi tipi di valutazioni al fine di determinare se sono necessarie ulteriori informazioni sulla sostanza registrata. Vi sono due tipi di valutazione, ciascuno dei quali con un diverso obiettivo: VALUTAZIONE DEI FASCICOLI: l'agenzia controllerà la conformità dei fascicoli presentati e le eventuali proposte di sperimentazione VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE: qualora l'agenzia o l'autorità competente di uno Stato membro sospetti che una sostanza possa presentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente, l'agenzia inserirà detta sostanza in un elenco di valutazione delle sostanze. Per ogni sostanza che figura in questo elenco, uno Stato membro deve valutare più approfonditamente se sono necessarie ulteriori informazioni e, all'occorrenza, sarà richiesto di allegare dette informazioni alla registrazione
18 AUTORIZZAZIONE Le sostanze ad elevato livello di rischio saranno inserite gradualmente nell'allegato XIV del Regolamento REACH. Una volta inserite in questo Allegato, non potranno essere immesse sul mercato o utilizzate a partire da una certa data (detta "data di scadenza") a meno che all'impresa non sia concessa un'autorizzazione. Si tratta di sostanze definite estremamente preoccupanti (SVHC) quali: sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), classificate nella categoria 1 o 2; sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vpvb) in base ai criteri indicati nell'allegato XIII del Regolamento REACH, e/o; per le quali sono scientificamente comprovati, caso per caso, effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente pari a quelli descritti sopra, p.es. perturbatori del sistema endocrino
19 Le imprese che richiedono l'autorizzazione dovranno dimostrare che i rischi legati agli usi di queste sostanze sono adeguatamente controllati o che i benefici socioeconomici derivanti dal loro uso sono superiori ai rischi. I richiedenti dovranno anche studiare la possibilità di sostituire queste sostanze con sostanze o tecnologie alternative, ed elaborare piani di sostituzione, ove opportuno La procedura di autorizzazione consiste di quattro fasi: FASE 1: identificazione di sostanze estremamente preoccupanti (da parte della autorità); FASE 2: procedura di esame in via prioritaria (da parte delle autorità); FASE 3: richieste di autorizzazione (da parte dell'industria); FASE 4: concessione di autorizzazioni (da parte della Commissione europea).
20 RESTRIZIONI REACH prevede un processo di restrizione per disciplinare la fabbricazione, l'immissione sul mercato o l'uso di certe sostanze all'interno del territorio dell'ue, nel caso in cui dette sostanze presentino un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente. Queste attività possono essere limitate o addirittura proibite, se necessario. La restrizione funge da "rete di sicurezza" per gestire i rischi che non sono trattati in altri processi REACH. Le restrizioni di una sostanza possono essere applicate a tutti gli usi o ad usi specifici. Per le sostanze soggette a restrizione non vi sono soglie di tonnellaggio. L'Allegato XVII del Regolamento REACH contiene l'elenco di tutte le sostanze soggette a restrizione specificando quali usi sono soggetti a restrizione.
21 CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA Dalle notifiche presentate dall'industria su sostanze classificate come pericolose (comprese quelle al di sotto di 1 tonnellata/anno) e dalle informazioni sulla classificazione e l'etichettatura inserite nei fascicoli di registrazione, è stato creato un inventario delle classificazioni e delle etichettature sotto forma di banca dati accessibile via Internet.
22 COMUNICAZIONI REACH prevede la comunicazione lungo la catena d'approvvigionamento in due direzioni: 1) Dai fornitori agli utilizzatori: REACH impone ai fabbricanti e importatori di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato di comunicare come detta sostanza può essere usata in condizioni di sicurezza per la salute umana e l'ambiente. Il principale strumento di questo tipo di comunicazione a valle della catena d'approvvigionamento è la scheda dati di sicurezza (SDS). Il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle redigeranno la SDS seguendo un principio simile a quello seguito prima che REACH entrasse in vigore. La differenza principale è che, ove richiesto, la SDS dovrà anche comprendere un allegato contenente scenari d'esposizione che specifichino le condizioni in cui la sostanza o il preparato può essere utilizzato in sicurezza e per usi già identificati.
23 Nel caso in cui non sia richiesta una SDS, il fornitore deve comunque comunicare le informazioni principali sui rischi che presenta la sostanza in questione, e soprattutto deve dichiarare se la sostanza è soggetta ad autorizzazione o restrizione e fornire qualsiasi altra informazioni disponibile e pertinente per consentire una corretta gestione del rischio. Inoltre, i fornitori di articoli devono informare i loro clienti delle sostanze ad elevato livello di rischio contenute in concentrazioni superiori allo 0,1%. Anche i consumatori possono richiedere queste informazioni. I distributori non sono considerati utilizzatori a valle da REACH, ma devono trasmettere le informazioni ricevute dai propri fornitori ai clienti, per garantire che questi ultimi possano usare la sostanza o il preparato in condizioni di sicurezza.
24 2) Dai clienti ai fornitori: gli utilizzatori a valle hanno il diritto di comunicare il loro uso al fornitore e, contestualmente, devono fornire informazioni sufficienti per elaborare uno scenario d'esposizione. Questa comunicazione a monte svolgerà un ruolo importante nel momento in cui un dichiarante dovrà compilare una relazione sulla sicurezza chimica, compresi gli scenari d'esposizione, ove opportuno, come parte del fascicolo di registrazione. I fabbricanti e gli importatori spesso non sanno per che cosa è usata la sostanza, e come viene usata, e devono quindi raccogliere queste informazioni dai clienti, per valutare in che modo si possono controllare adeguatamente i rischi per i diversi usi identificati. Gli utilizzatori a valle, d'altra parte, conoscono dettagliatamente i loro usi ed è anche loro interesse che questi ultimi figurino negli scenari d'esposizione dei fornitori, perché in questo modo possono continuare ad usare le sostanze in questione e a ricevere le informazioni pertinenti su come controllare eventuali rischi.
25 REACH e CLP PARTE IV ATTORI
26 FABBRICANTI ED IMPORTATORI La gran parte degli obblighi imposti da REACH si applica ai fabbricanti e agli importatori di sostanze nell'ue. I processi REACH che riguardano fabbricanti e importatori sono: REGISTRAZIONE DI SOSTANZE: i fabbricanti e gli importatori di sostanze devono presentare all'agenzia una registrazione per ogni sostanza fabbricata o importata in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno. La mancata registrazione comporta l'impossibilità di fabbricare o importare una determinata sostanza. Produttori e importatori di articoli devono preregistrare e registrare le sostanze presenti nei loro articoli in quantità superiori a una tonnellata all'anno, e se dette sostanze sono destinate ad essere rilasciate. In questi casi, si applicano gli stessi obblighi di registrazione previsti per i fabbricanti e gli importatori di sostanze.
27 OBBLIGHI DI NOTIFICA PER GLI ARTICOLI: se un articolo contiene una sostanza ad elevato livello di rischio ( 0,1% p/p) che è stata inserita nell'elenco delle sostanze candidate per l'autorizzazione, sussiste l'obbligo di notifica all'agenzia. Quest'obbligo si applica se la sostanza è presente nell'articolo prodotto o immesso sul mercato dell'ue in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno e se non si può escludere l'esposizione per l'uomo e per l'ambiente. L'obbligo entrerà in vigore al più presto il 1º giugno 2011 (o dopo sei mesi dalla data in cui la sostanza è stata inserita nell'elenco delle sostanze candidate, nel caso in cui la sostanza non sia stata nell'elenco prima del 1º dicembre 2010). INVENTARIO DELLE CLASSIFICAZIONI E DELLE ETICHETTATURE: fabbricanti e importatori devono notificare all'agenzia la classificazione e l'etichettatura di tutte le sostanze soggette a registrazione o classificate come pericolose (Art. 1 della Direttiva 67/548/CEE) e immesse sul mercato dell'ue. L'Agenzia inserirà le sostanze notificate nell' inventario delle classificazioni e delle etichettature
28 INFORMAZIONI NELLA CATENA DELL APPROVVIGIONAMENTO: quando viene effettuata una valutazione sulla sicurezza chimica (sostanze immesse sul mercato in quantitativi 10 tonnellate all'anno per un fabbricante o un importatore), si devono elaborare degli scenari d'esposizione per le sostanze pericolose e per le sostanze PBT/vPvB. Questi scenari d'esposizione devono essere inseriti in un allegato alla scheda dati di sicurezza. Gli scenari d'esposizione contengono una descrizione delle misure di gestione del rischio che il fabbricante o l'importatore ha messo in atto e che raccomanda di applicare agli utilizzatori a valle. A questo scopo, fabbricanti o importatori devono valutare tutti gli usi identificati grazie alle informazioni ricevute dai loro utilzzatori a valle. Qualora decidano di non sostenere un particolare uso, devono giusticare la loro decisione e notificarla all'agenzia e al loro utilizzatore a valle. Produttori o importatori di articoli contenenti una sostanza estremamente preoccupante ( 0,1% p/p) inserita nell'elenco di sostanze candidate per l'autorizzazione, devono fornire sufficienti informazioni da consentire l'uso sicuro di detti articoli per gli utlizzatori industriali e professionali.
29 I consumatori possono ricevere queste informazioni su richiesta. Inoltre, gli stessi obblighi d'informazione di fabbricanti e importatori valgono analogamente per le sostanze presenti in articoli e destinate ad essere rilasciate SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE: È obbligatorio chiedere un' autorizzazione per gli usi e l'immissione sul mercato di sostanze inserite nell'allegato XIV del Regolamento REACH. Un'autorizzazione può essere richiesta da fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle per proprio conto o in collaborazione con altri attori della catena d'approvvigionamento. Gli importatori di articoli non hanno l'obbligo di richiedere l'autorizzazione anche se l'articolo contiene una sostanza che figura nell'allegato XIV. Coloro che richiedono un'autorizzazione devono dimostrare che i rischi derivanti dagli usi della sostanza in questione sono adeguatamente controllati, o che i benefici socioeconomici sono superiori ai rischi, qualora non esistano sostanze o processi alternativi idonei.
30 SOSTANZE SOGGETTE A RESTRIZIONE: I fabbricanti, gli importatori e i loro clienti devono rispettare le restrizioni elencate nell'allegato XVII del Regolamento REACH.
31 UTILIZZATORI A VALLE Gli utilizzatori a valle possono essere formulatori di preparati (p.es. vernici, colle, detersivi, plastiche o gomme), utilizzatori di sostanze chimiche (p.es. oli, lubrificanti, antischiuma) in processi industriali, utilizzatori professionali (p.es. officine e imprese di pulizia) o produttori di articoli (p.es. componenti elettrici, computer, giocattoli o automobili). Distributori e consumatori non sono considerati utilizzatori a valle da REACH. Tuttavia, i distributori devono garantire che le sostanze che vendono siano corredate dalle informazioni sulla sicurezza (p.es. una SDS) e devono trasmettere le informazioni pertinenti all'interno della catena d'approvvigionamento. I processi REACH relativi agli utilizzatori a valle sono: REGISTRAZIONE DI SOSTANZE E RELAZIONI SULLA SICUREZZA CHIMICA: gli utenti a valle di sostanze non hanno generalmente obblighi di registrazione, sebbene anche individui o ditte che fabbricano, importano o producono sostanze in articoli possano, in circostanze eccezionali, essere soggetti ai consueti obblighi di registrazione.
32 Ad ogni modo, per ottenere le informazioni pertinenti, gli utilizzatori a valle hanno il diritto di informare dei propri usi i fornitori, in modo tale che questi ultimi possano inserirli nelle loro valutazioni sulla sicurezza chimica come usi identificati o trasmettere la richiesta più a monte della catena d'approvvigionamento. A tal fine, gli utilizzatori a valle forniscono informazioni sufficienti per consentire al proprio fornitore di elaborare uno scenario d'esposizione. Gli utilizzatori a valle devono elaborare le proprie relazioni sulla sicurezza chimica (compresi gli scenari d'esposizione) per gli usi che non rientrano nelle condizioni descritte in uno scenario d'esposizione contenuto nelle schede dati di sicurezza loro fornite, nel momento in cui utilizzano almeno 1 tonnellata all'anno della sostanza in questione. Questa prescrizione consente agli utilizzatori a valle di mantenere riservato il loro uso e di non rivelarlo al loro fornitore qualora lo desiderino.
33 OBBLIGO DI NOTIFICA: un utilizzatore a valle deve riferire all'agenzia: - se usa una sostanza al di fuori delle condizioni descritte nello scenario d'esposizione del fornitore; - se ritiene (p.es. in base ai risultati di una valutazione sulla sicurezza chimica) che classificazione ed etichettatura della sostanza in questione siano diverse da quelle ricevute dal proprio fornitore; - entro 3 mesi dalla prima fornitura di sostanze autorizzate. INFORMAZIONI NELLA CATENA DELL APPROVVIGIONAMENTO: gli utilizzatori a valle devono trasmettere le informazioni su sostanze o preparati pericolosi a valle della catena d'approvvigionamento mediante schede dati di sicurezza (SDS). REACH sostituirà l'attuale Direttiva sulle schede dati di sicurezza. Inoltre, gli utilizzatori a valle possono ricevere informazioni supplementari sulla sicurezza delle sostanze e/o dei preparati che acquistano. Devono seguire queste informazioni e dovranno anche assicurarsi che i loro clienti abbiano tutte le informazioni necessarie per usare i loro prodotti in condizioni di sicurezza.
34 REACH e CLP PARTE V SANZIONI
35 SISTEMA SANZIONATORIO TIPOLOGIA D INFRAZIONE SANZIONE MASSIMA Euro Reclusione Mancata registrazione Mancata o inesatta predisposizione del CSA/CSR Mancata o non corretta trasmissione di informazioni lungo la catena di approvvigionamento Produzione/immissione sul mercato/utilizzo di sostanze incluse in Allegato XIV senza Autorizzazione mesi Produzione/immissione sul mercato/utilizzo di sostanze incluse in Allegato XVII al di fuori delle condizioni previste dalla Restrizione mesi
36 SISTEMA DI VIGILANZA I controlli per verificare l applicazione del Regolamento REACH saranno gestiti dalle seguenti funzioni ASL territoriali; ISPESL; ARPA territoriali; Agenzia delle DOGANE
37 REACH e CLP PARTE VI SCHEDE DI SICUREZZA
38 LE SCHEDE DATI DI SICUREZZA Il 20 giugno 2010 è entrato in vigore il Regolamento CE 453/2010 in base al quale viene modificato l allegato II, relativo alla prescrizione sulla compilazione delle schede di sicurezza (SDS), del Regolamento REACH. Il Regolamento CE 453/2010 comprende 2 allegati il primo è entrato in vigore il 1 dicembre 2010 mentre il secondo entrerà in vigore il 1 giugno L adozione dei 2 allegati è stata scaglionata in modo da essere coerente con in criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio previsti dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP). Nella pagina seguente sono riassunte le principali scadenze
39 DATA SOSTANZE MISCELE NOTE Fino al 30 /11/2010 X X È possibile redigere le SDS in base all allegato II del regolamento REACH Dal 1/12/2010 X X Le SDS dovranno essere redatte in conformità all allegato I del Regolamento CE 453/2010. Deroghe: Per le sostanze immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010 per le quali non vale l obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità dell articolo 61, paragrafo 4, del Regolamento CLP, non è necessario sostituire la scheda di dati di sicurezza con una scheda di dati di sicurezza conforme alle prescrizioni dell allegato I del Regolamento CE 453/2010 prima del 1 dicembre 2012 Le SDS dovranno essere redatte in conformità all allegato I del Regolamento CE 453/2010. Deroghe: Le SDS fornite ai destinatari almeno una volta prima del 1 dicembre 2010 possono continuare ad essere utilizzate e non è necessario che siano conformi alle prescrizioni dell allegato I del presente regolamento fino al 30 novembre Dal 1/06/2015 X X Le SDS dovranno obbligatoriamente essere redatte in conformità all allegato II del Regolamento CE 453/2010 Deroghe: per le miscele immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015, per le quali non vale l obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità dell articolo 61, paragrafo 4, del Regolamento CLP, non è necessario sostituire la scheda di dati di sicurezza con una scheda di dati di sicurezza conforme alle prescrizioni dell allegato II del Regolamento CE 453/2010 prima del 1 giugno 2017
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