ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VICENZA
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2 ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VICENZA SICUREZZA DELLE MACCHINE USATE ED ADEGUAMENTI COSTRUTTIVI AI REQUISITI DI SICUREZZA 10 NOVEMBRE 2005 ore avv. Angelo Merlin Negri-Clementi Toffoletto Montironi & Soci MILANO - ROMA - VERONA - VICENZA Contrà Porti nr Vicenza
3 INDICE DELL INTERVENTO QUADRO CRONOLOGICO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO Le macchine nel D.P.R. 547/1955: : norme di riferimento e principi giurisprudenziali conseguenti Le attrezzature di lavoro nel testo originario del D.Lgs Lgs.. 626/1994 Le macchine già in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 459/1996 Il D.Lgs Lgs.. 359/99 entrato in vigore il 19 aprile 2000 L ultimo atto del processo di adeguamento: l art.29 della L. 62/2005 1
4 LE MACCHINE NEL D.P.R. 547/1955: norme di riferimento Le norme fondamentali in materia di macchine nel D.P.R. n.547/1955 sono contenute: a) nel Titolo III Norme generali di protezione delle macchine, la cui disciplina è rivolta alla protezione delle macchine che presentano no una potenziale situazione di pericolo per la sicurezza dei lavoratori, che può concretizzarsi, per ragioni connesse al loro impiego, limitatamente a determinati organi che sono insidiosi nelle zone di lavorazione b) Nel Titolo IV Norme particolari di protezione per determinate macchine, la cui disciplina è applicabile ad un tipo di macchine oggettivamente pericoloso, come struttura e funzionamento, per cui c si richiede l attuazione di misure di protezione, corrispondenti alla la gravità del pericolo in atto e, perciò, di natura specifica c) Nel Titolo VI Impianti ed apparecchi vari 2
5 LE MACCHINE NEL D.P.R. 547/1955: principi giurisprudenziali Il datore di lavoro utilizzatore di macchine deve: verificare che queste siano conformi alla normativa antinfortunistica e non costituiscano fonte di pericoli (Cass., sez. unite, 30 gennaio 1991, n.1003) controllare costantemente che le macchine e le attrezzature di lavoro impiegate rimangano adeguate alle misure di prevenzione, tenuto conto dell ambiente in cui vengono poste ed utilizzate (Cass. pen., sez.iv, 13 settembre 1994, n.9842) munire dei dispositivi di sicurezza anche le macchine inoperose,, salvo sottrarle alla disponibilità dei lavoratori (Cass. pen., sez.iii, 19 luglio 2000, n. 8346) aggiornare,, anche ai sensi dell art.2087 c.c., le misure di prevenzione in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e e della protezione (Cass.pen pen., sez.iv, 10 agosto 2005, n.30379) 3
6 LE ATTREZZATURE DI LAVORO NEL TESTO ORIGINARIO DEL D.Lgs Lgs.. 626/1994 Il Titolo III del D.Lgs Lgs.. 626/1994 regolamenta l uso delle attrezzature di lavoro ( qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinati ad essere usati durante il lavoro ) da parte dei lavoratori, ed individua gli obblighi prevenzionistici generali a carico dei datori di lavoro (mentre per gli obblighi particolari occorre fare riferimento al D.P.R. 547/1955) Gli articoli da 34 a 39 D.Lgs Lgs.. 626/1994 recano le norme fondamentali per l uso delle attrezzature di lavoro durante lo stesso, recependo la direttiva comunitaria 89/655/CE relativa ai requisiti minimi per l uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori 4
7 LE ATTREZZATURE DI LAVORO NEL TESTO ORIGINARIO DEL D.Lgs Lgs.. 626/1994: obblighi del datore di lavoro (1) Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate o adatte al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute Scegliere le attrezzature di lavoro sulla base di parametri concreti ed adattati alla realtà aziendale (valutazione del rischio originario rio e del rischio derivato ) Attuare misure tecnico-organizzative organizzative adeguate per minimizzare i rischi connessi all uso delle attrezzature di lavoro Impedire che le attrezzature siano utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte: la sicurezza non deve sussistere s nel solo momento delle scelte preliminari, ma deve perseguirsi attraverso congrue decisioni, da attivarsi sin dal momento dell installazione per riguardare poi le fasi dell utilizzazione e della manutenzione 5
8 LE ATTREZZATURE DI LAVORO NEL TESTO ORIGINARIO DEL D.Lgs Lgs.. 626/1994: obblighi del datore di lavoro (2) L idoneità della manutenzione deve essere valutata rispetto a: quanto stabilito dal costruttore delle macchine alle indicazioni contenute nei libretti di manutenzione se esistenti; enti; se questi hanno scorso contenuto tecnico, il datore di lavoro deve predisporre un programma di manutenzione preventiva e periodica curando che le operazioni di manutenzione significative ai fini della sicurezza vengano opportunamente segnalate al fine di poterne dimostrare documentalmente la loro effettuazione Dotare le attrezzature di lavoro, ove necessario, delle istruzioni d uso o necessarie al fine di un loro corretto utilizzo Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici,, il datore di lavoro si assicura che: L uso delle attrezzature sia riservato a lavoratori all uopo incaricati In caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato deve essere qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti. i. Seguire l evoluzione tecnica e conseguentemente adeguare le misure di sicurezza delle macchine (delle attrezzature e degli impianti) al progresso o tecnologico (art.4, comma 5, del D.Lgs Lgs.. 626/1994) 6
9 LE MACCHINE GIA IN SERVIZIO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 459/96 Le macchine già in servizio alla data del 21 settembre 1996 e non recanti la marcatura CE possono continuare ad essere utilizzate se rispondenti alle norme di sicurezza previgenti al D.P.R. 459/1996 (Circ( Circ. Min.. Lavoro 30 settembre1999, n Cass.pen pen., sez.iii, 8 luglio 2002 n.25953) Le variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore (es. aggiunta di un braccio automatico di carico e scarico) configurano, ai sensi dell art.3, comma 4 lett.b) D.P.R. 459/96, una nuova MESSA IN SERVIZIO con conseguente predisposizione di attestazione di conformità CE Si applicano le disposizioni del D.Lgs Lgs.. 626/94 indicate precedentemente 7
10 IL D.LGS. 359/99 ENTRATO IN VIGORE IL (1) Il D.Lgs Lgs.. 359/99 recepisce la direttiva 95/63/CE che ha integrato le prescrizioni particolari a suo tempo emanate in materia di sicurezza durante l uso delle attrezzature di lavoro sui luoghi di lavoro: è entrato in vigore il 19 aprile 2000 Impartisce specifiche disposizioni di carattere gestionale o organizzativo per la sicurezza e l uso delle attrezzature di lavoro Individua requisiti costruttivi di sicurezza rispetto ai quali dovevano essere adeguate (i termini di adeguamento sono scaduti il 30 giugno gno 2001 e per alcune tipologie di attrezzature il 5 dicembre 2002) le attrezzature mobili, e quelle per il sollevamento Ribadisce ai datori di lavoro l obbligo di effettuare azioni di controllo (collaudi, verifiche di primo impianto o periodiche, verifiche eccezionali) sulle attrezzature indicate nell Allegato XIV del D.LgsD Lgs. 626/94 8
11 IL D.LGS. 359/99 ENTRATO IN VIGORE IL (2) L introduzione dei commi 8-bis, 8 8-ter 8 e 8-quater 8 all art.36 del D.Lgs Lgs. 626/1994 nasce dalla volontà di proseguire l azione di adeguamento delle attrezzature di lavoro (mobili( mobili, semoventi e non semoventi, carrelli elevatori con a bordo lavoratori) ) già in servizio in azienda - e costruite al di fuori del regime stabilito dalle direttive comunitarie di prodotto - a requisiti minimi di sicurezza comuni e validi sull intero territorio dell Unione L adeguamento doveva essere effettuato con riferimento ai requisiti iti di sicurezza contenuti nell Allegato XV (es. installazione di una struttura s che trattenga il lavoratore sul sedile del carrello elevatore in caso di caduta) L adozione di provvedimenti di adeguamento doveva essere conseguente all esito di una particolare valutazione condotta dall effettivo utilizzatore dell attrezzatura volta ad evidenziare - previo confronto tra le prestazioni di sicurezza che l attrezzatura era in grado di fornire in base alla propria configurazione costruttiva e le modalità e condizioni di effettivo impiego della stessa - l esistenza di rischi residui 9
12 IL D.LGS. 359/99 ENTRATO IN VIGORE IL (3) Il comma 8-quater all art.36 del D.Lgs Lgs.. 626/94 precisa che le modifiche richieste dall Allegato XV apportate a quelle particolari attrezzature di lavoro che sono le macchine (come definite nel D.P.R. 459/96) non fanno scattare le disposizione che c obbligano ad attuare le procedure di attestazione di conformità stabilite dal D.P.R. 459/96 nel caso di macchine che abbiano subito modifiche costruttive Le modifiche apportate alle macchine allo scopo di migliorarne le condizioni di sicurezza (es. installazione di un dispositivo di interblocco) non integrano la nozione di immissione sul mercato: : pertanto mettere o riportare a norma macchine costruite fuori dal regime della direttiva macchine non comporta l obbligo di assoggettarle alle procedure di attestazione di conformità previste nel D.P.R. 459/96 10
13 L ULTIMO ATTO DEL PROCESSO DI ADEGUAMENTO: L ART. 29 DELLA L. 62/2005 (1) L art.29 della c.d. Legge Comunitaria ha introdotto modifiche ed integrazioni all art.36 art.36 ed all Allegato XV del D.Lgs Lgs.. 626/94, al dichiarato fine di adeguarsi alle indicazioni contenute nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 aprile 2003 (causa C-65/01) C Le modifiche riguardano la sicurezza dei sistemi di comando e le protezioni di TUTTE le attrezzature di lavoro già in servizio alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a specifiche trasposizioni di direttive comunitarie settoriali,, andando a richiedere per tali attrezzature alcuni requisiti di sicurezza che c sono stati previsti come obbligatori solo successivamente al 21 settembre 1996, data di entrata in vigore del D.P.R. 459/96 Il termine per l adeguamento scadrà il 12 NOVEMBRE
14 L ULTIMO ATTO DEL PROCESSO DI ADEGUAMENTO: L ART. 29 DELLA L. 62/2005 (2) A seguito dell introduzione del comma 8-8 septies all art.36 del D.Lgs Lgs.. 626/94 le modifiche apportate alle macchine a seguito delle disposizioni previste dall art.29 della L. 62/2005 non configurano una immissione sul mercato così come definita dall art.1, comma 3, del D.P.R. 459/
15 L ULTIMO ATTO DEL PROCESSO DI ADEGUAMENTO: L ART. 29 DELLA L. 62/2005 (3) Le nuove prescrizioni si incentrano su tre specifici aspetti della sicurezza generale delle attrezzature di lavoro: 1. Messa a disposizione di procedure di lavoro, sistemi intrinseci di sicurezza dell attrezzatura, sistemi di emergenza e altri dispositivi che consentano a ciascuna persona esposta di fuggire ad una situazione di pericolo prodotta dall avviamento e/o dall arresto dell attrezzatura tura di lavoro 2. Revisione della logica di funzionamento delle attrezzature di lavoro (con riguardo alla rimessa in moto, al comando per modificare in maniera rilevante le condizioni di funzionamento - velocità, pressione, ecc.. -,, priorità dell ordine di arresto rispetto agli ordini di messa in moto) 3. Caratteristiche di cui devono essere in possesso le protezioni o i sistemi protettivi degli elementi mobili di una attrezzatura di lavoro 13
16 L ULTIMO ATTO DEL PROCESSO DI ADEGUAMENTO: L ART. 29 DELLA L. 62/2005 (4) La procedura di adeguamento (che è consigliabile documentare in maniera oggettiva) comporta: 1. Una fase preliminare di studio sulle condizioni delle macchine in merito a quanto previsto all Allegato XV paragrafo 2-bis 2 D.Lgs Lgs.. 626/94 2. Una successiva fase di individuazione degli elementi di sicurezza da installare 3. Una terza fase di installazione 4. Una quarta fase di collaudo in esercizio con eventuali adeguamenti e/o modifiche tecniche 5. L aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in quanto vengono modificati i rischi delle macchine e le relative misure di prevenzione e protezione 6. L aggiornamento della informazione ai lavoratori addetti in quanto si modificano i rischi e le relative misure di sicurezza delle attrezzature 14
17 L ULTIMO ATTO DEL PROCESSO DI ADEGUAMENTO: L ART. 29 DELLA L. 62/2005 (5) I nuovi requisiti di sicurezza previsti per le attrezzature di lavoro l sono destinati a far parte dei parametri complessivamente e dinamicamente previsti dall art.2087 art.2087 c.c. La violazione delle nuove prescrizioni non comporta una specifica contravvenzione penale (possibile profilo di illegittimità costituzionale per violazione dell art.3 della Costituzione tra i commi 8-ter8 e 8-8 quinquies dell art.36 D.Lgs Lgs.. 626/94 di contenuto precettivo e valenza assolutamente analoghi) L introduzione di queste nuove prescrizioni minime di carattere generale potrà costituire un profilo di valutazione della colpa specifica qualora un infortunio sul lavoro possa ricollegarsi con rapporto di causalità alla inosservanza delle suddette prescrizioni ioni che hanno una indubbia finalità di prevenzione contro gli infortuni 15
18 INDICE DELL INTERVENTO VENDITA, CONCESSIONE IN USO E ROTTAMAZIONE DI UNA MACCHINA USATA: RIFERIMENTI NORMATIVI E CAUTELE Norme di riferimento Conseguenze giuridiche 16
19 NORME DI RIFERIMENTO Art. 7 D.P.R. 547/55 (Produzione, vendita e noleggio per il mercato interno): sono vietate la costruzione, la VENDITA, il noleggio e la CONCESSIONE IN USO di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al mercato interno, nonché l installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso Art. 6 D.Lgs Lgs.. 626/94 (Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori): sono vietati la fabbricazione, la VENDITA, il noleggio e la CONCESSIONE IN USO, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti i in materia di sicurezza Art. 11, comma 1, D.P.R. 459/96 (Norme transitorie e finali): chiunque VENDA, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio o alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento 17
20 CONSEGUENZE GIURIDICHE IN CASO DI INOSSERVANZA Sotto il profilo penale: responsabilità per la contravvenzione prevista e punita dagli articoli 6, comma 2, e 91 del D.Lgs Lgs.. 626/94 (arresto fino a sei mesi o ammenda da a ) responsabilità a titolo di omicidio colposo o lesione personale colposa qualora l infortunio sul lavoro trovi il suo antecedente logico - giuridico nell inosservanza da parte del venditore degli obblighi di sicurezza imposti dalla succitate norme 18
21 CONSEGUENZE GIURIDICHE IN CASO DI INOSSERVANZA Sotto il profilo civile: La vendita o la cessione a qualsiasi titolo di macchinari non conformi,, in quanto espressamente vietata dalla legge, pone un problema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative Alla declaratoria di nullità segue l obbligo di reciproca restituzione delle prestazioni rese dalle parti in occasione del contratto dichiarato nullo a cui si aggiunge l azione per il risarcimento del danno subito dal contraente che abbia senza sua colpa confidato nella validità del contratto stesso ai sensi degli artt e 1338 c.c. 19
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