DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla

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1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi

2 prevenzione degli incendi definizione DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81 2

3 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81 Articolo 46 - Prevenzione incendi 1 La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente. ogni disposizione contenuta nel D.Lvo 81/2008 e s.m.i., concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina, che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

4 DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell art.11 della Legge 29 luglio 2003, n.229 (G.U. n.80 del 05/04/2006, S.O. n.83) Art. 13 Definizione ed ambito di esplicazione La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell ambiente 4

5 COME? Promozione Studio Predisposizione Sperimentazione Norme Misure Provvedimenti Accorgimenti Modi d azione PREVENZIONE Evitare l insorgenza di un incendio PROTEZIONE limitarne le conseguenze 5

6 DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139 Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori: della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti dell energia della protezione da radiazioni ionizzanti dei prodotti da costruzione 6

7 DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139 Art Competenza e attività La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale ATTIVITA PRINCIPALI l elaborazione di norme di prevenzione incendi il rilascio del certificato di prevenzione incendi le attività di formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneità l informazione, la consulenza e l assistenza la vigilanza sull applicazione delle norme di prevenzione incendi 7

8 DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139 Art. 16 Certificato di prevenzione incendi Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza ATTIVITA SOGGETTE DPR 151/2011 8

9 Art. 16 Certificato di prevenzione incendi Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività dei soggetti responsabili dei progetti dei soggetti responsabili della documentazione tecnica richiesta. 9

10 Art. 16 Certificato di prevenzione incendi Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell interno. Qualora l esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando 10 provinciale sono atti definitivi.

11 Art Sanzioni penali e sospensione dell attività Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l incolumità della vita e dei beni, da individuare con apposito D.P.R.. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n

12 Art Sanzioni penali e sospensione dell attività Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all adempimento dell obbligo. 12

13 PERCHE UN NUOVO REGOLAMENTO? LEGGE 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. TITOLO II - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA Art. 49. Disposizioni in materia di conferenza di servizi

14 4-bis. L art. 19 della Legge 241/1990 è sostituito dal seguente: "Art. 19. Segnalazione certificata di inizio attività S.C.I.A. 1., Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato. richieste per l esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale,., è sostituito da una segnalazione dell interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all immigrazione, all asilo, alla cittadinanza, all amministrazione della giustizia, all amministrazione delle finanze,.

15 La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati,.., relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

16 Le espressioni "segnalazione certificata di inizio di attività" e "SCIA" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio di attività" e "DIA", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.

17 Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi

18 princìpi e criteri direttivi proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti; eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell impresa ovvero alle attività esercitate; estensione dell utilizzo dell autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del D.Lvo 82/2005, recante codice della amministrazione digitale; soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

19 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 Conferma la cancellazione, già prevista dalla Legge 122/2010, del D.P.R. 12/01/1998 n.37 che costituiva il ESERCIZIO delle attività soggette a controllo ESAME dei PROGETTI Regolamento che disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti alla competenza dei Comandi Provinciali VV.F., per le fasi relative a: ACCERTAMENTI SOPRALLUOGO PROCEDIMENTI di DEROGA

20 TEMPI DI EVASIONE DEI PROCEDIMENTI SECONDO LA PREVIGENTE REGOLAMENTAZIONE 45 o o Art.2 PARERE SU PROGETTI Art.3 RILASCIO CPI Art.4 RINNOVO CPI Art.6 PROCEDIMENTO DEROGA

21 D.P.R. 12/01/1998 n.37 Al fine di garantire l uniformità delle procedure nonché la trasparenza e la speditezza dell attività amministrativa, sono disciplinate con specifico decreto del Ministro dell Interno Modalità di presentazione delle domande per l avvio dei procedimenti di prevenzione incendi Contenuto delle istanze Documentazione da allegare Definizione modulistica D.M Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di p.i. e alla documentazione da allegare, ai sensi dell art.2, comma 7, del DPR. 151/2011

22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi I CONTENUTI 22

23 D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 Per la prima volta in Italia, è stato concretamente adottato il principio di proporzionalità: gli adempimenti amministrativi sono diversificati sulla base della complessità del rischio. attività a basso rischio e standardizzate attività a medio rischio attività a elevato rischio 80 TIPOLOGIE le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie: 23

24 attività a medio rischio: attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio. attività a elevato rischio: tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale ALLEGATO I attività a basso rischio e standardizzate: attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento. 24

25 attività a basso rischio e standardizzate PROCEDURA La nuova disciplina consente al titolare di attività ricadenti in tali tipologie, di compiere tutti i lavori necessari alla realizzazione dell attività senza dover richiedere pareri preventivi ai VVF. Dopo aver realizzato la costruzione, per dare inizio all attività, è sufficiente che il titolare invii al SUAP (*) il progetto dell opera e una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Una volta presentata la documentazione, il titolare ottiene la ricevuta dal SUAP e può immediatamente cominciare la sua attività. I Vigili del Fuoco effettuano controlli a campione entro 60 giorni e rilasciano, dietro richiesta, una copia del verbale della visita tecnica. 25 * Per le attività non imprenditoriali l invio della documentazione va fatta direttamente al Comando VVF

26 attività a basso rischio e standardizzate PROCEDURA Piccoli alberghi tra i 25 e i 50 posti letto, aziende e uffici che hanno tra le 300 e le 500 persone presenti, autorimesse tra i 300 mq e i mq, edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio tra i 24 m e i 32 m, gli impianti di produzione di calore con potenzialità tra 116 kw e 350 kw, strutture sanitarie tra i 25 e i 50 posti letto, teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a 25 persone presenti. 26 Vedi elenco completo su vigilfuoco.it nella sezione prevenzione incendi.

27 attività a basso rischio e standardizzate PROCEDURA Nuove costruzioni e nuove attività. vengono eliminati il parere preventivo di conformità del progetto alle norme di legge e la richiesta di sopralluogo successivo da parte dei Vigili del Fuoco. Le attività sono abilitate grazie alla ricevuta immediata. I controlli sono effettuati dai Vigili del Fuoco, a campione, entro 60 giorni. Modifiche a costruzioni e attività già in possesso di autorizzazione di Prevenzione Incendi. In caso di modifiche all attività, dopo i lavori, il titolare deve presentare la SCIA antincendio al SUAP (o allo Sportello Unico per l Edilizia SUE) o direttamente al Comando VVF, nel caso in cui l attività non sia imprenditoriale). 27

28 attività a medio rischio PROCEDURA La nuova disciplina prevede che il Comando provinciale competente dei Vigili del Fuoco valuti il progetto e si pronunci sulla sua adeguatezza alle norme e alle regole tecniche. Il SUAP a cui il titolare dell attività si è rivolto per ottenere il permesso di costruire invierà ai Vigili del Fuoco il progetto dell attività. I Vigili del Fuoco entro 60 giorni daranno il parere sull eventuale adeguatezza dell opera alle norme antincendio. Dopo aver terminato la costruzione dell attività, per avviare la stessa è sufficiente che il titolare invii al SUAP una SCIA con allegata la documentazione che attesti la conformità dell attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Al momento della consegna della documentazione, il titolare ottiene dal SUAP una ricevuta che le consente di esercitare immediatamente la sua attività. 28 * Per le attività non imprenditoriali l invio della documentazione va fatta direttamente al Comando VVF

29 attività a medio rischio PROCEDURA I Vigili del Fuoco effettuano controlli a campione entro 60 giorni e rilasciano, dietro richiesta, una copia del verbale della visita tecnica. * Per le attività non imprenditoriali l invio della documentazione va fatta direttamente al Comando VVF Alberghi tra i 50 e i 100 posti letto, i campeggi, le strutture sanitarie tra 50 e 100 posti letto, i locali per la vendita al dettaglio o all ingrosso di superfici comprese tra i 600 e i mq, le aziende e gli uffici che hanno tra 500 e 800 persone, le autorimesse tra e mq, gli edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio tra i 32 e i 54 m. 29 Vedi elenco completo su vigilfuoco.it nella sezione prevenzione incendi.

30 attività a medio rischio PROCEDURA Nuove costruzioni e nuove attività. I VVF devono valutare, prima dell inizio dei lavori, la conformità del progetto ai criteri di sicurezza antincendio. Dopo la costruzione, per avviare l attività è sufficiente presentare la SCIA: i controlli successivi saranno effettuati dai VVF, a campione, entro 60 giorni. Modifiche a costruzioni e attività già in possesso di autorizzazione di Prevenzione Incendi. Se le modifiche non aggravano le condizioni di sicurezza, dopo i lavori, il titolare deve presentare una SCIA al SUAP o direttamente ai VVF, nel caso in cui l attività non sia imprenditoriale). Se le modifiche aggravano le condizioni di sicurezza, prima dell inizio dei lavori, il titolare deve presentare al SUAP (o al SUE se necessita di richiesta di permesso a costruire) o direttamente ai VVF, nel caso in cui l attività non sia imprenditoriale, la richiesta di valutazione del progetto, per ottenere il parere dei VVF. Finiti i lavori, per concludere gli adempimenti antincendio, è necessario, prima di avviare l attività, presentare una SCIA, corredata dalla documentazione necessaria ai 30 VVF per i successivi controlli.

31 attività a elevato rischio PROCEDURA La nuova disciplina prevede che il titolare dell attività riceva il parere positivo dei Vigili del Fuoco sul progetto: il SUAP a cui detto titolare si rivolge provvede a richiedere ai Vigili il parere preventivo di conformità del progetto, che viene rilasciato entro 60 giorni. Terminati i lavori, il titolare invia al SUAP una SCIA con allegata la documentazione che attesti la conformità dell attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Al momento della consegna della documentazione, la ricevuta ottenuta dal SUAP consente al titolare di aprire la attività. I Vigili del Fuoco entro 60 giorni eseguiranno la visita di controllo e, nel caso di esito positivo rilasciano il C.P.I. 31

32 attività a elevato rischio PROCEDURA Centrali termoelettriche, i teatri e gli studi televisivi con più di 100 persone presenti, le strutture sanitarie e gli alberghi con oltre 100 posti, le aziende e gli uffici con oltre 800 persone presenti, gli edifici con altezza antincendio di oltre 54 metri, le stazioni ferroviarie e metropolitane. Vedi elenco completo su vigilfuoco.it nella sezione prevenzione incendi. 32

33 attività a elevato rischio PROCEDURA Nuove costruzioni e nuove attività Prima dei lavori di costruzione, è prevista la richiesta della valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio (che si ottiene al massimo entro 60 giorni). Per avviare l attività è sufficiente presentare la SCIA al SUAP. I controlli dei VVF sono effettuati sempre, entro 60 giorni. Modifiche a costruzioni e attività già in possesso di autorizzazione di Prevenzione Incendi. Se le modifiche non aggravano le condizioni di sicurezza, dopo i lavori, il titolare deve presentare una SCIA al SUAP o direttamente ai VVF, nel caso in cui l attività non sia imprenditoriale). Se le modifiche aggravano le condizioni di sicurezza, prima dell inizio dei lavori, il titolare deve presentare al SUAP (o al SUE se necessita di richiesta di permesso a costruire) o direttamente ai VVF, nel caso in cui l attività non sia imprenditoriale, la richiesta di valutazione del progetto, per ottenere il parere dei VVF. Finiti i lavori, per concludere gli adempimenti antincendio, è necessario, prima di avviare l attività, presentare una SCIA, 33 corredata dalla documentazione necessaria ai VVF per i successivi controlli.

34 la vecchia disciplina disponeva che tutte le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco fossero trattate alla stessa maniera e, dunque, dovessero ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per poter essere avviate. 34

35 Le attività esenti Tutte le attività non presenti nell Allegato 1 del nuovo Regolamento. Rispetto alla precedente normativa alcune attività, come ad esempio i vani ascensori, i montacarichi e gli stabilimenti per la produzione di pellicole cinematografiche con supporto infiammabile, sono state escluse perché considerate obsolete, non più pericolose o, comunque, riconducibili ad altre fattispecie. I nuovi limiti Per alcune categorie, i limiti precedentemente fissati hanno subìto variazioni. Queste modifiche hanno l effetto di rendere assoggettate alcune attività prima esenti (es. aziende con persone tra 300 e 500 persone), e di rendere esenti alcune attività prima assoggettate (es. i locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a mq sono assoggettati solo se detengono quantitativi di merci e materiali combustibili 35 superiori complessivamente a kg).

36 Le nuove attività assoggettate Le nuove attività inserite sono ricollegabili essenzialmente a contesti che presuppongono situazioni di affollamento (es. club privati, campeggi) o di rischio particolarmente elevato. Nello specifico, si riferiscono: ad alcune infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, grandi stazioni ferroviarie e marittime, interporti, grandi gallerie ferroviarie e stradali, metropolitane); attività a rischio specifico, quali quelle di demolizioni dei veicoli, frequentemente interessati da incendi di grandi dimensioni; grandi complessi terziari o per il terziario; strutture turistico-ricettive all aria aperta come i campeggi e i villaggi turistici con capacità ricettiva superiore a 400 persone 36

37 CASO N. 1 Ancora soggetta ai controlli. Verificare la nuova numerazione attribuita controllando l Allegato 2 o visitando direttamente il sito CASO N. 2 Non più soggetta ai controlli. Rimangono fermi gli obblighi in materia di sicurezza antincendio sotto la propria responsabilità CASO N. 3 Non era soggetta, ora lo è. Verificare in quale categoria, (A, B o C) rientra la attività. Adottare le procedure previste dal Regolamento entro il 07/10/

38 Rinnovo CPI ex-art. 4 DPR 37/1998 Art.5-Attestazione rinnovo periodico conformità antincendio Il titolare delle attività di cui all'allegato I del DPR 151/2011, ogni 5 anni, è tenuto ad inviare al Comando, una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2, comma 7 (fino all emanazione del nuovo Decreto, leggasi DM 04/05/1998). Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione. Periodicità di rinnovo periodico pari a 10 anni per attività n. 6,7,8,64,71,72 e 77 38

39 Duplicazione registro controlli periodici Art.6 - Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività Enti e privati responsabili di attività di cui all'allegato I, non soggette al D.Lvo 81/2008 e s.m.i., hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA, nonchè di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. 39

40 DEROGHE Art.7 Deroghe 2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'allegato I. Istanza al Comando Esame e trasmissione con motivato parere a Direzione Reg.le entro 30 gg Direttore Reg.le, sentito C.T.R. si pronuncia entro 60 gg 40

41 NULLA OSTA di FATTIBILITA Art.8 Nulla Osta di Fattibilità Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nullaosta di fattibilità 41

42 VERIFICHE IN CORSO D OPERA Art.9 Verifiche in corso d opera Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera 42

43 43

44 D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi 44

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