COMUNE DI CERESOLE REALE Città metropolitana di Torino
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1 COMUNE DI CERESOLE REALE Città metropolitana di Torino CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELL IMPIANTO SPORTIVO SITO IN LOCALITA' LILLA - CERESOLE REALE PERIODO: GIUGNO SETTEMBRE 2017 L anno duemiladiciassette, il giorno xx del mese di xxxxxx, presso la sede comunale sita in borgata Capoluogo, 11 - Ceresole Reale (TO), TRA - il Comune di Ceresole Reale, con sede in borgata Capoluogo, 11 Ceresole Reale (TO), codice fiscale , rappresentato dal sig. xxxxxx, nato a xxxxxx (xxx), il xx.xx.xxxx, Responsabile dell Area Servizi Tecnici del (come da deliberazione di Giunta comunale n. xx del xx.xx.xxxx),, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell interesse dell Amministrazione comunale che rappresenta; E - l Associazione xxxxxxxxxxxxxx, con sede in xxxxxxxxxxxxx P. IVA xxxxxxxxxxxx, rappresentata dal sig. xxxxxxx, nato a xxxxxx (xx), legale rappresentante, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell interesse dell Associazione che rappresenta, nel prosieguo indicato come Concessionario; PREMESSO CHE - con deliberazione della Giunta comunale n. xx del xx.xx.xxxx esecutiva ai sensi di legge è stato approvato lo schema della presente convenzione per la concessione dell'impianto sportivo sito in località Lilla - Ceresole Reale (TO), contenente la disciplina dei rapporti tra il Concessionario ed il Comune concedente; - con determinazione del Responsabile dell Area "Servizi Tecnici" n. xx del xx.xx.xxxx è stato approvato il bando di gara relativo all affidamento della concessione dell'impianto sportivo sito in località Lilla - Ceresole Reale (TO), per il periodo giugno - settembre 2017; 1
2 - con determinazione del Responsabile dell Area "Servizi Tecnici" n. xx del xx.xx.xxxx è stato approvato il verbale di gara e si è provveduto all aggiudicazione all Associazione xxxxxxxxxx della concessione dell'impianto sportivo sito in località Lilla - Ceresole Reale (TO), per il periodo giugno - settembre 2017; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 1. Oggetto della convenzione è la gestione dell'impianto sportivo sito in località Lilla - Ceresole Reale, di proprietà del Comune, costituito da un campo in erba sintetica da calcio/tennis/pallavolo, posto all interno di un area completamente recintata (come da planimetria allegata), comprensivo di: a) due porte da calcio; b) una struttura di fissaggio per rete da tennis/pallavolo; c) un impianto di illuminazione composto da n. 2 pali in ferro e da n. 6 proiettori. ART. 2 FINALITA ED OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE 1. Finalità della concessione è il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva del calcio/tennis/pallavolo, soprattutto rivolto al mondo giovanile, con un azione combinata che unisca le potenzialità dell ente locale e delle Associazioni sportive. 2. L impianto sportivo comunale di cui all art. 1, infatti, risponde alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini di poter usufruire di impianti ed attrezzature sportive. 3. La gestione dell impianto dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva del calcio/tennis/pallavolo (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età); b) supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune. ART. 3 - DURATA 1. La durata della presente convenzione è stabilita in 4 mesi a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione. 2. Il rapporto derivante dalla presente convenzione non è rinnovabile né prorogabile. 3. Alla scadenza della presente convenzione, il Concessionario dovrà restituire al Comune l'impianto, le strutture e tutti i beni oggetto della presente 2
3 convenzione nello stato in cui si trovano al momento della consegna, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso. ART. 4 - PERIODO DI APERTURA 1. L impianto sportivo deve rispettare il seguente orario minimo di apertura: dal lunedì alla domenica - dalle ore alle ore L'orario di apertura devono essere esposto all'ingresso dell'impianto sportivo in un luogo ben visibile al pubblico. ART. 5 - CANONE 1. Il canone che il Concessionario deve versare all'amministrazione comunale è pari ad. xxxx (. 100,00 oltre al rialzo offerto dall'aggiudicatario). 2. Il canone dovrà essere versato presso la Tesoreria comunale entro il 30 settembre ART 6 - ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE 1. Il Comune di Ceresole Reale consegna le attrezzature di cui all'art. 1 di proprietà comunale necessarie per la gestione dell'impianto sportivo che il Concessionario, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara e riconosce idonee all uso ed in buon stato manutentivo. 2. Le attrezzature consegnate al Concessionario risultano da separato inventario predisposto all'inizio della gestione dell impianto sportivo da un incaricato dell'amministrazione comunale e dal Concessionario ed è verificato al termine della durata della convenzione. 4. Eventuali mancanze devono essere reintegrate a cura e spese del Concessionario entro il termine tassativamente stabilito dall'amministrazione comunale. 5. Il Concessionario dovrà dare comunicazione scritta all'amministrazione comunale in caso di guasto alle attrezzature consegnate. ART. 7 MODIFICHE ALL IMPIANTO SPORTIVO 1. E vietato al Concessionario procedere ad opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento ed innovazione allo stato dell impianto oggetto della presente convenzione senza la preventiva autorizzazione scritta dell'amministrazione comunale. 2. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al gestore il ripristino immediato dei manufatti e dello stato dei luoghi alla situazione originaria. L Amministrazione comunale si riserva la facoltà, in ragione della gravità del fatto e del ripetersi di realizzazioni abusive, di revocare la concessione. 3
4 ART. 8 UTILIZZO DELL IMPIANTO 1. L impianto sportivo può essere utilizzato dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono: a) da terzi che ne richiedano l uso per le finalità di cui al precedente art. 2. In questo caso il richiedente è obbligato al pagamento delle tariffe di cui all art. 9; b) direttamente dal concessionario senza limitazione di tempi ed orari. Il concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell uso dell impianto; c) dall Amministrazione comunale concedente per lo svolgimento di iniziative sportive in tempi ed orari preventivamente concordati col concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei e altre iniziative sportive in programma. L accesso all impianto ed ai servizi che il concessionario è tenuto a prestare è a titolo gratuito. ART. 9 TARIFFE PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO 1. Il Concessionario riscuote a propria cura e spese - assolvendo ad ogni obbligo fiscale - e trattiene per sé le tariffe per l utilizzo da parte di terzi dell impianto sportivo, con rendicontazione annuale al Comune. 2. Le tariffe da applicare per l utilizzo dell'impianto sportivo non dovranno essere superiori a quelle approvate dall Amministrazione comunale con apposito provvedimento. 3. Il Concessionario deve, inoltre, prevedere tariffe agevolate per l utilizzo dell impianto da parte dei residenti a Ceresole Reale e delle Associazioni locali. 4. La tabella con le tariffe deve essere esposta all ingresso dell impianto sportivo e consegnata al Comune di Ceresole Reale. ART PERSONALE 1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il Concessionario può avvalersi di volontari e personale idoneo, dipedente o non, in conformità alla legge e coperto da assicurazione per l ipotesi di sinistri ed infortuni. Il Concessionario è, inoltre, tenuto in via esclusiva all assolvimento dei relativi oneri e risponde in via esclusiva delle eventuali responsabilità connesse al coinvolgimento di volontari e personale, nessuna esclusa, esonerando e manlevando l'amministrazione comunale da ogni adempimento e domanda al riguardo, anche di terzi. 2. Il Concessionario, nella specie, è tenuto: - al rispetto nei confronti dei volontari e/o personale di tutte le norme relative a retribuzione, prevenzione degli infortuni e contributi a vario titolo posti a carico del datore di lavoro; - all'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la 4
5 prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione ed attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di legge. 2. Il Concessionario deve comunicare al Comune, all'atto della stipula della convenzione, le nomine e quant'altro previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). ART. 11 SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO 1. Sono a totale carico del Concessionario: - le spese di manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, incluse a titolo esemplificativo le spese di pulizia; - le spese di energia elettrica. ART OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 1. Il Concessionario dovrà provvedere, in particolare, a: a) assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione; b) assolvere a tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti la gestione dell'impianto sportivo; c) trasmettere all'amministrazione comunale entro il 30 novembre 2017 una relazione. ART VIGILANZA 1. Il Concessionario è sottoposto al potere di vigilanza dell Amministrazione comunale quanto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione. ART PENALI 1. In caso di inosservanza da parte del Concessionario degli obblighi previsti dalla presente convenzione, l'amministrazione comunale ha la facoltà di applicare una penale da un minimo di. 50,00 ad un massimo di. 250,00, salvo il maggior danno, tenuto conto della gravità dell inadempimento e dell eventuale recidiva. 2. La sanzione sarà applicata previa contestazione al Concessionario dell'inadempimento rilevato. 3. Al verificarsi del terzo inadempimento, il Comune può risolvere la convenzione, con almeno sette giorni di preavviso, incamerando la cauzione di cui all'art. 16 versata a garanzia del rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione. ART RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO 1. Il Concessionario è l'unico responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto sportivo, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e 5
6 con i terzi. 2. Il Concessionario manleva, pertanto, il Comune di Ceresole Reale da ogni eventuale responsabilità, a qualunque titolo, inerente tali rapporti. 3. In ogni caso il Concessionario è responsabile per qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare a persone, animali o cose dall'impianto sportivo in gestione e manleva, quindi, il Comune di Ceresole Reale da ogni eventuale domanda e/o responsabilità diretta o indiretta in merito. ART CAUZIONE 1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti ed a copertura dei danni arrecati in conseguenza della gestione, il Concessionario, all'atto della stipula della presente convenzione, deve prestare una cauzione a prima richiesta per un importo complessivo di. 100,00 (cento/00). 2. Ogni qualvolta l'amministrazione comunale si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, il Concessionario è tenuto a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni. ART ASSICURAZIONE 1. Il Concessionario deve stipulare, con oneri a proprio carico, una polizza di assicurazione verso terzi in genere (RCT) a copertura degli eventuali danni causati ad utenti, cose o prestatori di lavoro con un massimale non inferiore ad ,00. ART DIVIETO DI CESSIONE 1. E' vietata la cessione della presente convenzione. ART. 19 RINUNCIA ALLA CONCESSIONE 1. Il Concessionario può rinunciare alla convenzione dando preavviso di almeno quindici giorni all'amministrazione comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. 2. Il canone di concessione deve essere corrisposto fino alla data dell effettiva riconsegna al Comune dell'impianto sportivo. ART REVOCA E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE 1. E' fatta salva la potestà di revoca della convenzione da parte dell'amministrazione comunale per esigenze di pubblico interesse e la facoltà di risoluzione della stessa in caso di inosservanza da parte del Concessionario di quanto stabilito nella presente convenzione. ART CONTROVERSIE 1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'amministrazione comunale ed il Concessionario in ordine alla gestione dell impianto sportivo oggetto di convenzione verrà deferita al giudizio degli organi giurisdizionali competenti 6
7 a norma di legge. ART SPESE 1. Sono a totale carico del Concessionario l'imposta di bollo e tutte le spese dell eventuale registrazione della convenzione. ART. 23 DOCUMENTAZIONE 1. Il Concessionario, ai fini della stipula della presente convenzione, deve presentare la seguente documentazione: a) statuto dell Associazione sportiva dilettantistica; b) cauzione di cui all art. 16; c) polizza assicurativa di cui all art. 17. ART TRATTAMENTO DATI PERSONALI 1. Il Concessionario si impegna a trattare i dati personali degli utenti dell'impianto sportivo nel rispetto della normativa vigente in materia (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 2. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento ed alla comunicazione dei dati personali degli utenti dell impianto sportivo il Concessionario adotta tutte le misure, sia a rilevanza esterna che interna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e dell'archiviazione dei dati stessi. 3. E' fatto assoluto divieto al Concessionario di diffondere i dati personali trattati in relazione alla gestione dell impianto sportivo e di comunicarli ad altri soggetti, pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge. ART DISPOSIZIONI FINALI 4. Il rapporto tra il Comune ed il Concessionario si configura come concessione per la gestione di un pubblico servizio. 5. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di concessioni. 6. Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. IL COMUNE DI CERESOLE REALE (xxxxxxxxxxx) IL CONCESSIONARIO (xxxxxxxxxxxxx) 7
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