Disposizioni per l applicazione nell Università di Padova del D.lgs. 626/94 e del D.M. 363/98

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1 Disposizioni per l applicazione nell Università di Padova del D.lgs. 626/94 e del D.M. 363/98 Visto il decreto legislativo 19/09/1994 n. 626 modificato dal Decreto Legislativo 19/03/1996 n. 242, indicati di seguito con l acronimo "D.Lgs 626/94",che recepisce le direttive comunitarie che unificano le norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e visto il Decreto Interministeriale 5/08/1998 n. 363 "Regolamento recante norme per l individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 Settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni." Vengono definite le specifiche collocazioni delle Strutture e delle diverse figure professionali dell Università di Padova inquadrandole ai sensi del D.Lgs 626/94 e del D.I. 363/98 : Datore di lavoro, unità produttiva, laboratorio, responsabile dell unità produttiva, preposto, lavoratore, servizio di prevenzione e protezione e suo responsabile, medico competente, delegato del Datore di lavoro per la sicurezza, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. ART. 1: Datore di lavoro: 1. Il Rettore, quale organo a rilevanza esterna, Rappresentante legale dell Università, Presidente del Consiglio di Amministrazione, svolge le funzioni di "Datore di lavoro" unico. 2. Attribuzioni del Datore di Lavoro: a) Elabora, su iniziativa del Servizio Prevenzione e Protezione, in collaborazione con i Responsabili delle unità produttive e con il Medico competente, con il coordinamento del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il documento obbligatorio di valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione ai sensi dell art. 4, c. 1, 2 e c. 6 del dlgs. 626/94, e dell art. 4, c. 1, lett. a) e c) del d.i. 363/98, recuperando tra l altro il materiale già predisposto dall'istituto di Medicina del Lavoro e dall'ufficio Tecnico dell'ateneo. La valutazione del rischio nei laboratori verrà predisposta dal singolo responsabile delle attività di didattica, ricerca, assistenza o servizio con la consulenza del RSPP ed in coordinamento con il responsabile della Unità produttiva alla quale il laboratorio afferisce. Tale valutazione farà parte integrante del documento di valutazione del rischio della Struttura. b) Designa, su proposta del Direttore Amministrativo, e sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione all interno dell Ufficio Igiene e Sicurezzae nomina il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico competente ai sensi dell Art. 4, c. 4, dell Art. 8 e dell'art. 19, c.1, lett. c) del D.Lgs 626/94 nonché dell Art. 4 c. 1, lett. b) e d) del D.I.363/98. c). Coordina, con la collaborazione ed il controllo da parte del R.S.P.P., l adozione da parte dei Responsabili delle unità produttive e dei Preposti di quanto previsto all art. 4, c. 5 del D.Lgs 626/94 e collabora con il R.S.P.P. a quanto previsto alle lett. m-p-q dello stesso comma file:///c /Documents%20and%20Settings/maurizio/Desktop/htm...islazione/regolamentouniversita/regolamentouniversita.html (1 of 7)17/10/

2 d) Verifica, con la collaborazione ed il controllo del R.S.P.P. e del Medico competente, che, in occasione di modifiche delle attività presso le Strutture dell Ateneo significative per la sicurezza e la salute dei lavoratori, i Responsabili delle unità produttive offrano gli elementi per la rivalutazione del rischio, ai sensi dell art. 4 c. 7 L. 626/94. Di tale modifica viene data informazione ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. e) Delega al R.S.P.P., ed al Medico competente gli adempimenti di cui all art. 4, c. 8 del D.Lgs 626/94. f) Nomina i professionisti e gli esperti eventualmente necessari per gli adempimenti imposti dalla normativa anche ai sensi dell Art. 8, c. 4 del D.Lgs 626/94. g) Convoca, direttamente o tramite il Delegato alla Sicurezza di cui all art. 12 del presente documento, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi di cui all art.11 del D.Lgs 626/94 h) Cura l avvio dei procedimenti disciplinari nelle ipotesi di mancata osservanza da parte del personale delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare nel caso di violazione degli obblighi di cui all art. 5 del D.Lgs 626/94, i) Attribuisce ai Responsabili delle unità produttive, con la consulenza del R.S.P.P. e del Medico competente cui spetta la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il compito di fornire gli elementi per la valutazione del rischio; attribuisce loro inoltre gli obblighi del Datore di lavoro secondo quanto previsto dal Titolo VII del D.Lgs 626/94 ("Protezione da agenti cancerogeni") e dal Titolo VIII del D.Lgs 626/94 ("Protezione da agenti biologici") nell ambito delle strutture di appartenenza. l) Affida, con la consulenza ed il controllo da parte del R.S.P.P. e del Medico competente, ai Responsabili delle Unità operative il compito di coordinare i Responsabili di laboratorio relativamente agli adempimenti di cui all art. 9 del D.I. 363/98. 3.Obblighi ed attribuzioni del Rettore. Al Rettore, quale Datore di lavoro e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell Ateneo, compete quanto previsto dall Art. 3, c. 1 del D.I. 363/ In caso di assenza o impedimento del Rettore, nelle ipotesi in cui le norme del d.lgs 626/94 e del d.i. 363/98 ne richiedano la presenza in qualità di datore di lavoro, si delega a rappresentarlo, qualora non possa essere rappresentato dal Delegato alla sicurezza, il R.S.P.P. ART. 2: Unità produttive: 1. Il Datore di lavoro individua quali "Unità Produttive" secondo la definizione contenuta nell art. 2, c. 1, lett. i) del d.lgs 626/94 e nell'art. 2, c. 2 del D.I. 363/98, le seguenti Strutture: file:///c /Documents%20and%20Settings/maurizio/Desktop/htm...islazione/regolamentouniversita/regolamentouniversita.html (2 of 7)17/10/

3 - i Dipartimenti e l Azienda Agraria - l Amministrazione centrale universitaria 2. Il Datore di lavoro può inoltre individuare quale Unità Produttiva ogni altra Struttura universitaria singola o eventuali aggregazioni di Strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione. ART. 3: Laboratori dell Ateneo: 1. I laboratori dell Ateneo sono definiti secondo quanto previsto dall art. 2, c. 3 del D.I. 363/98. ART. 4: Responsabili delle Unità produttive 1. Considerata la particolare organizzazione dell Università, il Datore di lavoro affida ai Responsabili delle unità produttive, definite dall art. 2 del presente documento, i compiti che ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 626/94 spettano ai dirigenti. 2. Ai Responsabili delle unità produttive spetta: a) collaborare con il R.S.P.P., con il Medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa alla stesura del documento di valutazione dei rischi anche mediante attività di coordinamento delle diverse valutazioni del rischio fatte dai responsabili dell attività didattica e scientifica nei laboratori afferenti all Unità produttiva da loro diretta, come previsto all art. 1, c. 2, lett. a) del presente documento. b) operare nel rispetto degli adempimenti elencati all art. 4, c. 5 del d.lgs 626/94, come previsto all art. 1, c. 2, lett. c) del presente documento. c) predisporre gli elementi per la modifica del documento di valutazione dei rischi, come previsto all art. 1, c. 2, lett. d) del presente documento. d) farsi carico della valutazione dei rischi e degli obblighi del Datore di lavoro nei casi e con le modalità previste all art. 1, c. 2, lett. i) del presente documento. e) coordinare i responsabili dei laboratori che afferiscono all Unità produttiva, come previsto all art.1, c. 2, lett. l) del presente documento. 3. I responsabili delle Unità produttive possono liberamente decidere, sentiti il R.S.P.P. ed il Medico competente, con semplici accordi sottoscritti (da inserire come allegati nel documento di valutazione del rischio), di scambiarsi alcune specifiche competenze relativamente alle aree ed ai servizi comuni alle Unità produttive di riferimento, ove ciò sia ritenuto utile e necessario dagli interessati per motivi di efficienza organizzativa. file:///c /Documents%20and%20Settings/maurizio/Desktop/htm...islazione/regolamentouniversita/regolamentouniversita.html (3 of 7)17/10/

4 4. All interno delle Strutture universitarie, i Responsabili dell Unità produttiva e i Preposti sono tenuti a predisporre in forma scritta idonee "norme di lavoro sicuro" interne, da esporre ufficialmente sui luoghi di lavoro e da notificare ad ogni Lavoratore. 5. I Responsabili dell Unità produttiva possono chiedere specifiche consulenze al R.S.P.P. e al Medico competente, ma rimarranno responsabili in ordine alla predisposizione di specifiche "norme di lavoro sicuro" per la singola Unità produttiva o, nel caso di laboratori, a sottoscrivere le "norme di lavoro sicuro" predisposte dai Preposti. ART. 5: I Preposti. 1. Ai sensi e per gli specifici fini del D. Lgs 626/94 e con particolare riferimento agli artt. 2, c. 5, 5, 6, e 9 del D.I. 363/98 il Responsabile dell Unità produttiva nomina i "Preposti" tra i responsabili delle attività di didattica, ricerca, assistenza o di servizio in laboratorio, tenendo conto dell organizzazione della didattica, della ricerca, dell assistenza e dei servizi presso la singola Unità produttiva, dandone comunicazione al Servizio Prevenzione e Protezione. 2. Il Responsabile dell Unità produttiva può inoltre nominare come "Preposti" coloro che siano incaricati di sovrintendere o che comunque esercitino di fatto una funzione di coordinamento del personale (lavoratori e/o equiparati ai lavoratori dipendenti) nelle attività di didattica, ricerca, assistenza o di servizio, rispondendo del proprio operato al Responsabile dell Unità produttiva. 3. I Responsabili dell Unità produttiva possono designare uno o più "Preposti" interni per la consulenza specifica ai fini dell igiene, della sicurezza, della prevenzione e della protezione, qualora ciò sia da loro ritenuto utile e necessario per motivi di efficienza organizzativa, anche al fine di incentivare l efficienza dei collegamenti con il R.S.P.P. e con il Medico competente. 4. I "Preposti" sono responsabili, nell ambito delle loro funzioni e/o del loro laboratorio, del rispetto delle normative di sicurezza da parte dei Lavoratori o assimilati a Lavoratori addetti, ai quali forniscono opportune istruzioni. Operano inoltre in stretta collaborazione funzionale con i Responsabili dell Unità produttiva che li hanno designati, al fine di fornire loro consulenza nelle materie richieste, sia nel campo dell igiene e della sicurezza, sia per il rispetto della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno. 5. E fatto obbligo ai Preposti di collaborare con il Responsabile dell unità produttiva per tutti gli adempimenti previsti all art. 4, c. 2. del presente documento 6. Per le attività di ricerca, didattica, assistenza e servizio in regime di convenzione con enti esterni che svolgano la loro attività presso l Università, le convenzioni stesse prevedono che il Preposto possa essere dipendente di tali Enti. ART. 6: "Lavoratore" e "Soggetto Equiparato a Lavoratore". 1. Per la nozione di "Lavoratore" si fa riferimento all art.2, c. 4 del D.I. 363/98. Vengono inoltre file:///c /Documents%20and%20Settings/maurizio/Desktop/htm...islazione/regolamentouniversita/regolamentouniversita.html (4 of 7)17/10/

5 equiparati gli ospiti e tutti coloro che siano autorizzati dal Responsabile dell Unità produttiva a frequentare le attività di didattica, di ricerca, di assistenza o di servizio oltre che i luoghi di lavoro, interni od esterni, dell Università di Padova in presenza di rischi individuati nel documento di valutazione del rischio. 2. Ciascun lavoratore deve adempiere agli obblighi di cui all art. 5 del D. Lgs 626/94; deve partecipare alle apposite iniziative di informazione e formazione sui problemi della sicurezza e dell igiene del lavoro, secondo le modalità organizzate dal R.S.P.P., dai Responsabili delle Unità produttive, dai Preposti. I lavoratori ed il personale equiparato, ospitato presso enti esterni all Ateneo devono attenersi alle norme dettate dagli enti ospitanti in materia di prevenzione e protezione, nel rispetto dell art. 10 del D.I. 363/ Le Convenzioni di cui all art. 10, c. 1 del D.I. 363/98 fanno obbligo ai lavoratori dipendenti di altri Enti che svolgono la loro attività presso l Ateneo, di attenersi alle norme di prevenzione e protezione dell Università ART. 7: Autoresponsabilizzazione 1. Il lavoratore o equiparato che, nell ambito delle sue competenze, coordina o pone in atto attività che direttamente o indirettamente danno o possono dare origine a rischi: a) Deve darne preventiva ed esauriente informazione al Preposto coinvolto o al Responsabile dell Unità produttiva interessato, al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico. b) Risponde della corretta prevenzione o protezione dai rischi prodotti durante le proprie attività, nell ambito delle istruzioni impartite e/o dei mezzi fornite dal Preposto. A tal fine riceve le necessaria informazione e formazione ai sensi dell art. 6 del D.I. 363/ Detto personale pertanto, nei limiti delle proprie competenze, è tenuto a collaborare preventivamente con il Preposto o con il Responsabile dell Unità produttiva, al fine di predisporre quanto necessario per garantire la protezione sul luogo di lavoro dei lavoratori ed equiparati, attraverso una corretta informazione e formazione. A tale scopo dovrà collaborare all informazione di tutti gli interessati sulle procedure da adottare. ART. 8: Servizio di Prevenzione e Protezione: 1. Il Servizio Prevenzione e Protezione dell Università di Padova viene costituito ed opera secondo le previsioni degli art. 4, 8 e 9 del D. Lgs 626/94 nonché, per la parte di pertinenza, del D.Lgs 494/ Il Servizio di Prevenzione e Protezione svolge inoltre compiti di controllo ai fini del rispetto di quanto previsto agli artt. 6 e 7 del D.Lgs 626/ Esercita, per conto del Datore di lavoro, la funzione di monitoraggio del sistema di gestione della file:///c /Documents%20and%20Settings/maurizio/Desktop/htm...islazione/regolamentouniversita/regolamentouniversita.html (5 of 7)17/10/

6 sicurezza nelle Strutture dell'ateneo, effettuando la verifica degli interventi di adeguamento e del complesso delle disposizioni e delle misure adottate o previste nelle varie fasi delle attività lavorative con il relativo controllo dei risultati. 4. Provvede al coordinamento delle azioni intese ad assicurare la sorveglianza fisica e medica della radioprotezione ai sensi del D.Lgs 230/95, mediante apposite convenzioni con esperti qualificati e Medici autorizzati. 5. Organizza i piani di emergenza e di prevenzione incendi, nonché la formazione degli addetti alle squadre di emergenza antincendio designati dai Responsabili delle unità produttive previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 6. Provvede ad organizzare, anche con esperti esterni, iniziative di informazione e di formazione, destinate ai Lavoratori, ai Responsabili delle unità produttive ed ai Preposti, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. ART. 9: Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 1. Congiuntamente al Medico Competente visita gli ambienti di lavoro con le cadenze previste dalle norme in vigore e partecipa alla programmazione dei controlli di sorveglianza sanitaria i cui risultati anonimi collettivi gli sono forniti ai fini della valutazione e dei pareri di competenza. 2. Segnala agli uffici competenti dell'amministrazione e/o ai Responsabili delle unità produttive gli interventi ritenuti opportuni per la sicurezza dei lavoratori. 3. Collabora con il Datore di lavoro alla predisposizione di relazioni periodiche al Consiglio di Amministrazione sul Sistema Sicurezza in Ateneo. 4. Il R.S.P.P. risponde al Rettore, in qualità di Datore di lavoro direttamente o tramite il Delegato del Rettore per la Sicurezza. ART. 10: Compiti del Medico competente. 1. Il Medico competente svolge la propria attività nel rispetto del Capo IV del D. Lgs 626/ Collabora con il Datore di lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza nonché alla predisposizione del documento del rischio. 3. Il medico competente viene nominato all interno dell Istituto di Medicina del lavoro. ART. 11: Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: 1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) hanno le attribuzioni ad essi specificamente file:///c /Documents%20and%20Settings/maurizio/Desktop/htm...islazione/regolamentouniversita/regolamentouniversita.html (6 of 7)17/10/

7 assegnate dall art. 19 del D.Lgs 626/ I RLS sono eletti in base a quanto previsto nella delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28/10/97, che stabilisce il loro rapporto con l Ateneo. Le eventuali modificazioni di tale Regolamento ed ogni ulteriore attribuzione dei RLS sono stabilite in sede di contrattazione decentrata nel rispetto dell art. 7 del D.I. 363/ I RLS organizzano in modo autonomo una propria struttura di coordinamento. ART. 12: Delegato del Rettore per la Sicurezza: 1. Il Rettore, nel rispetto dell art. 3 del D.I. 363/98, può avvalersi, per le problematiche attinenti al D.Lgs 626/94 e al D.I. 363/98 nonché per l attuazione presso l Ateneo delle disposizioni in essi contenute, di un Delegato che potrà costituire il riferimento del R.S.P.P nonché degli altri soggetti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e dal presente documento. 2. Il Delegato alla Sicurezza in particolare provvede, qualora due o più strutture fruiscano di locali comuni, a che le stesse addivengano, mediante appositi accordi, a una gestione comune al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori sul luogo di lavoro adottando appositi provvedimenti. ART. 13: Riunione periodica di prevenzione e protezione: 1. Il Rettore-Datore di lavoro direttamente o tramite il Delegato alla Sicurezza, indice le riunioni periodiche di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dall art.11 del D.Lgs 626/ Per il coordinamento del Sistema Sicurezza presso l Università di Padova e con funzioni di snellimento delle procedure in caso di emergenza, viene costituito un comitato costituito dal Rettore o dal suo Delegato, dal Direttore Amministrativo o dal suo Delegato, dal R.S.P.P., dal Medico competente, dal Medico autorizzato (ex L. 230/95), dall Esperto qualificato (ex L. 230/ 95), dal responsabile fisico della radioprotezione. Delle decisioni assunte viene data informazione al Coordinamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.. Alle riunioni del comitato possono essere invitati tecnici dell amministrazione universitaria ed esperti interni o esterni nelle singole problematiche di interesse. Il comitato può essere riunito in composizione allargata ai Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza secondo quanto previsto dalla legislazione vigente per il coinvolgimento attivo e partecipativo dei RLS. Approvato dal Consiglio di Amministrazione il file:///c /Documents%20and%20Settings/maurizio/Desktop/htm...islazione/regolamentouniversita/regolamentouniversita.html (7 of 7)17/10/

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