FIRMA DIGITALE. Gianluca Venturi. Posta Elettronica Certificata.
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1 FIRMA DIGITALE Gianluca Venturi
2 QUADRO NORMATIVO Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (TU che supera D.P.R. 513/1997, e il DPCM dell'8 febbraio 1999) Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell amministrazione digitale pubblicato in G.U. del 16 maggio 2005, n S.O. n. 93 DPCM 13 Gennaio 2004: Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici. (GU n. 98 del ) Circolare CNIPA 6 settembre 2005, n.48: Modalità per presentare la domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.(G.U. 13 settembre 2005, n. 213) Deliberazione CNIPA 4/2005, 17 febbraio 2005: Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. (G.U. 3 marzo 2005, n. 51) Deliberazione CNIPA 18 maggio 2006: Regole tecniche per la definizione del profilo di busta crittografica per la firma digitale in linguaggio XML. (Deliberazione n. 34/06). (GU n. 230 del ) 2
3 DEFINIZIONI Sistemi di autenticazione di documenti digitali Firma elettronica: Una firma elettronica è definita come l'"insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica". in sintesi è un associazione logica (=informatica) tra documento e dati di autenticazione 3
4 DEFINIZIONI Sistemi di autenticazione di documenti digitali Firma elettronica avanzata. La "firma elettronica avanzata" è una firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati. Firma elettronica qualificata. Una firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma. 4
5 DEFINIZIONI Sistemi di autenticazione di documenti digitali Firma digitale: La "firma digitale" è una firma elettronica qualificata basata su chiavi asimmetriche. E' basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l integrità di un documento informatico. 5
6 Firma elettronica e digitale FIRMA ELETTRONICA FIRMA DIGITALE FIRMA QUALIFICATA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA 6
7 FIRMA DIGITALE La Firma Digitale è nata con l obbiettivo di trasferire su digitale il concetto di firma autografa su carta. E' il risultato di una procedura informatica che garantisce l autenticità e l integrità di messaggi e documenti scambiati e archiviati con mezzi informatici, al pari di quanto svolto dalla firma autografa per i documenti tradizionali. 7
8 FIRMA DIGITALE Attraverso la Firma Digitale si riescono quindi a garantire i seguenti 3 requisiti: Autenticità: Con un documento firmato digitalmente si può essere certi dell identità del sottoscrittore; Integrità: Sicurezza che il documento informatico non è stato modificato dopo la sua sottoscrizione; Non ripudio: Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, ha piena validità legale e non può essere ripudiato dal sottoscrittore. 8
9 COSA DICE LA LEGGE l Italia nel 1999 è stato il primo paese al mondo a conferire pieno valore legale alla firma digitale e ai documenti elettronici (D.P.R. 513/1997 e DPCM dell'8 febbraio 1999) Nell'ordinamento italiano la firma digitale è un sistema di sottoscrizione di documenti digitali analogo alla firma autografa su carta. (consentendo anche il non ripudio) 9
10 Firma elettronica contro digitale La firma elettronica è la forma più debole di firma, e sostanzialmente è costituita da tutti i tipi di autenticazione informatica più deboli dei requisiti della cosiddetta firma digitale che richiede una serie di requisiti di robustezza, univoca identificazione del firmatario, e uso di un dispositivo sicuro di firma. elettronica digitale Ripudiabilità in sede di giudizio SI non riconoscimento SI Non ripudiabilità Documento copia indistinguibile dall'originale NO SI Opponibiltà in sede di giudizio (durante un processo) NO SI Emessa da una 10
11 Firma autografa contro digitale Un qualsiasi atto scritto con firma autografa fa prova in giudizio fino al disconoscimento della firma. Per una firma autenticata, cioè apposta in presenza di un notaio, non è possibile il disconoscimento ma solo la querela di falso. Un documento sottoscritto con una firma qualificata non può essere disconosciuto. Può sempre essere proposta la querela di falso. 11
12 Gli attori Titolare: La persona fisica cui è attribuita la firma digitale e che ha accesso al dispositivo che contiene la coppia di chiavi per la creazione della firma digitale; Certificatore (CA): Il soggetto pubblico o privato che presta servizi di certificazione delle firme digitali. Esso rilascia certificati qualificati conformi alla direttive europee e nazionali in materia di firma digitale. Deve inoltre aver ottenuto accreditamento il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza; CNIPA: L ente ministeriale che esercita funzioni di controllo e vigilanza sull'operato delle CA accreditate attraverso la raccolta di dati, visite ispettive e test di interoperabilità. Utente: Colui che ha la necessità di verificare la validità di una firma digitale (e/o di una eventuale marca temporale) ad essa associata. 12
13 Come funzione la firma digitale Caratteristica di tale metodo, detto crittografia a chiave asimmetrica, è che, firmato il documento con la chiave privata, la firma può essere verificata con successo esclusivamente con la corrispondente chiave pubblica. La sicurezza è garantita dalla impossibilità di ricostruire la chiave privata (segreta) a partire da quella pubblica, anche se le due chiavi sono univocamente collegate. 13
14 Come funziona Un tipico schema di firma digitale consiste di tre algoritmi: 1. un algoritmo G per la generazione della chiave: produce una coppia di chiavi (PK, SK). PK è la chiave pubblica di verifica della firma (Public Key) mentre SK è la chiave privata (Secret Key) posseduta dal firmatario, utilizzata per firmare il documento. 2. un algoritmo S di firma: presi in input un messaggio m ed una chiave privata SK produce una firma σ. 3. un algoritmo di verifica V che, presi in input il messaggio m, la chiave pubblica PK e una firma σ, accetta o rifiuta la firma. 14
15 Funzione crittografica di hash Trasforma dei dati di lunghezza arbitraria (messaggio: file, testo,...) in una stringa di dimensione fissa chiamata valore di hash che è l' impronta del messaggio Deve avere tre proprietà fondamentali: 1. deve essere estremamente semplice calcolare da qualunque tipo di dato; 2. deve essere estremamente difficile risalire al dato noto che sia l'hash; 3. deve essere estremamente improbabile che due messaggi differenti, anche se simili, abbiano lo stesso hash. Applicazioni: integrità dei dati mediante somme di controllo, le firme digitali semplici, l'autenticazione e varie applicazioni nella sicurezza informatica. Un hash può anche agire come una rappresentazione concisa del messaggio o del documento da cui è stato calcolato, permettendo un facile riconoscimento di file duplicati nelle archiviazioni. In diversi standard ed applicazioni le due funzioni crittografiche di hash più utilizzate sono MD5 ed SHA-1. 15
16 Esempio: Procedura - passo 0 Trasformazione del documento in formato PDF/A Il PDF/A è un sottoinsieme del PDF, standard (ISO 19005) definito per l'archiviazione a lungo termine dei documenti elettronici. Per ottenere il formato PDF/A è necessario utilizzare prodotti specifici, quali ad esempio: Acrobat 8 Professional8 Professional o del software gratuito OpenOffice
17 Come applicare la firma Firmare un documento elettronico è un attività assai semplice e veloce e per eseguirla è necessario essere dotati di un Kit per Firma Digitale composto da: * dispositivo sicuro di generazione delle firme (smart card) * lettore di smart card * software di firma e verifica installato Attraverso il software di firma selezionare il documento elettronico da sottoporre a firma digitale:;il software chiederà l inserimento del codice di protezione del dispositivo (PIN) e procederà con la creazione del file firmato digitalmente e assumerà l estensione.p7m La busta così creata incorpora al suo interno: 1. il documento originario, 2. il certificato del sottoscrittore, 3. un hash del documento firmato con il certificato del sottoscrittore. 17
18 Procedura: Firma 2. inserimento PIN 1 Sottomissione del documento per la firma + 3 Salvataggio del file firmato Titolare Il file firmato viene salvato assumendo l ulteriore estensione.p7m Il file firmato ha un formato ben definito ed è caratterizzato dall estensione.p7m. Se si firma un documento (esempio un documento Word con estensione.doc) viene creato un nuovo file (con estensione.p7m) che al suo interno contiene: il documento originale, un certificato elettronico e la firma digitale (che consiste in una lunga sequenza di bit, ovvero il risultato di un algoritmo di cifratura applicato sul documento originario utilizzando la chiave privata). 18
19 Come verificare una firma E' possibile utilizzare appositi software (se ne dispone sicuramente nel caso in cui si possiede un kit di firma) Oppure attraverso il sito del gestore: Poste.it InfoCert Altri
20 Procedura: verifica 1 Sottomissione del documento per la verifica 2 Estrazione del documento e verifica di integrità Il documento non deve aver subito modifiche dopo l apposizione della firma. Utente.p7m + Software di verifica liberamente scaricabile dal sito CNIPA Oppure applicazione WEB 3 Verifica della validità del certificato qualificato Il certificato del sottoscrittore sia garantito da una CA accreditata al CNIPA. Il certificato del sottoscrittore non sia scaduto. Il certificato del sottoscrittore non sia stato revocato o sospeso. 20
21 Verificare una firma La verifica della firma da parte del destinatario del documento firmato permette di accertare che: 1. il documento non sia stato modificato dopo la firma 2. il certificato del sottoscrittore sia garantito da una Autorità di Certificazione (CA) inclusa nell Elenco Pubblico dei Certificatori 3. il certificato del sottoscrittore non sia scaduto 4. il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato Se tutte le verifiche daranno esito positivo, il documento sottoscritto digitalmente potrà essere considerato valido ed aperto. 21
22 Come ottenere una firma digitale La firma qualificata può essere rilasciata da Certification Authority. Spesso è previsto un processo facoltativo (ma in pratica sempre seguito) di accreditamento da parte di una autorità pubblica (per l'italia è il CNIPA). 22
23 Rilascio del kit di firma digitale KIT: dispositivo + software + credenziali 1 Identificazione dell utente Certificatore Accreditato Titolare 4 Consegna del kit 3 Rilascio ed installazione del certificato 2 Generazione della coppia di chiavi [ Firma Digitale e Marca Temporale ] 23
24 Gestori Elenco dal CNIPA: 24
25 L'uso di smart card o token La smart card a microprocessore, grazie alle caratteristiche di protezione dei dati intrinseche del microchip e alla presenza di un coprocessore crittografico che gli consente di eseguire le principali funzioni crittografiche on-board, consente di proteggere le chiavi private. Viene usata principalmente per: 1. l'autenticazione e l'identificazione degli individui 2. verifica dell'integrità di insiemi di dati 3. non ripudio delle transazioni. 25
26 L'uso di smart card o token Kit di Firma Digitale formato Standard Smart card formato standard ISO-CR80 Lettore di Smart Card da tavolo Kit di Firma Digitale formato Token Smart card formato plug-in Lettore di Smart Card formato Token Entrambe le tipologie di Kit richiedono l installazione dei driver della Smart card, del lettore di Smart Card e del software di Firma Digitale. 26
27 LA MARCA TEMPORALE 27
28 Marca temporale Per marca temporale si intende una "evidenza informatica che consente di rendere opponibile a terzi un riferimento temporale di un documento informatico. Consiste nella generazione, da parte di una terza parte di una firma digitale del documento (aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui è associata l'informazione relativa a una data e a un'ora certa. 28
29 Marca temporale Le marche temporali permettono quindi di associare una data e ora, certe e legalmente valide, ai documenti ai quali sono apposte cfr. Art. 20, comma 3 Dlgs 82/2005 Codice dell Amministrazione Digitale 29
30 Marca temporale Occorre dunque l'intervento di un'altra Authority che appone la propria marca temporale sul documento, si tratta della Stamping Authority* che interviene nella creazione dell'hash del documento da firmare. La Stamping Authority appone una marca temporale durante le firme di documenti elettronici (nonchè le comunicazioni via PEC). * Spesso la Stamping Authority è parte integrante della Certification Authority 30
31 Marca temporale: PROCEDURA :: Marcatura temporale di un file firmato :: 1 Sottomissione del documento per l apposizione della marca temporale Titolare + 2 Invio alla CA dell impronta AUTHORITY DISPOSITIVO DI FIRMA 4 Salvataggio del file contenente Marca Temporale e Firma Digitale (estensione.m7m ) 3 Restituzione della marca temporale ( file con estensione.tsr ) 31
32 Il FILE TSR Quando si apre questo file TSR, il programma di verifica della marcatura chiede a quale file vada associato. Selezionando il file il il software conferma o rifiuta la data certa del documento. ESEMPIO Se si modifica il file originario sopprimendo uno spazio doppio tra due parole e sostituendolo con uno spazio singolo il software di verifica disconosce l INTEGRITA di tale file, che pertanto non è più associabile alla MARCA TEMPORALE registrata nel file TSR. Il file originario, in quanto modificato, diventava privo di DATA CERTA. 32
33 SICUREZZA 33
34 Sicurezza e firma digitale Nella gestione tradizionale dei documenti, l'apposizione della firma viene generalmente effettuata rispettando un insieme di cautele derivanti dall'importanza del documento che si sta firmando. Altrettanto, vengono conservati al sicuro, rispetto a possibili appropriazioni di terzi, gli strumenti come timbri, punzoni, carta intestata e quant'altro contribuisce alla formazione del documento... La semplicità con cui gli strumenti di apposizione della firma digitale ci consentono di operare impone politiche ameno altrettanto caute. 34
35 Sicurezza della postazione Ecco alcune regole per la protezione della postazione: la postazione di lavoro deve essere opportunamente configurata in modo che l'accesso a essa avvenga solo previo inserimento di un Codice Identificativo (nome utente) e un Codice di Accesso (password). Il Codice di Accesso è da ritenersi strettamente Personale; Antivirus aggiornato; Aggiornare spesso il sistema operativo, il browser ed il client di posta; Utilizzare un filtro antispam per la posta elettronica; Installazione di un firewall di rete o di un personal firewall; Cautela nella installazione del software per la firma digitale (assicurarsi di usare l'originale); Non scaricare o installare software di dubbia provenienza. 35
36 DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 36
37 Dematerializzazione dei documenti Codice dell amministrazione digitale Art. 42 Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche [...]. 37
38 Conservazione sostitutiva Per conservazione sostitutiva si intende un processo, indipendente dal supporto tecnologico utilizzato, che permette di conservare documenti di qualsiasi natura in formato digitale, in modo che risultino disponibili nel tempo nella loro integrità e autenticità. Tale processo consente di mantenere la validità legale e fiscale dei documenti conservati e rappresenta perciò una modalità di conservazione sostitutiva rispetto alla carta. 38
39 UN ASPETTO LEGATO ALLA DEMATERIALIZZAZIONE: LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 39
40 Quadro normativo Raccomandazione 94/820/CE della Commissione. Del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati (G.U. n. L 338 del 28/12/1994). Direttiva 2001/115/CE del Consiglio del 20 dicembre Modifica la Direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto. Decreto Legislativo del 20 febbraio 2004 n. 52. Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004). Provvedimento Agenzia delle Entrate del 9 dicembre Modalità di trasmissione e contenuti della comunicazione telematica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'emissione delle fatture da parte del cliente o del terzo residente in un Paese, con il quale non esistono strumenti giuridici di reciproca assistenza in materia di IVA (G.U. n. 298 del 21 dicembre 2004). Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre Relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto. Legge n. 244 del 24 dicembre Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007). Decreto 7 marzo Individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze (G.U. n.103 del 3 maggio 2008). 40
41 Fatturazione elettronica La fattura elettronica è un documento informatico il cui contenuto deve essere nel tempo immutabile. Per attestare la data di emissione, l'autenticità della provenienza, l'integrità del contenuto di una fattura elettronica le normative nazionale e comunitaria prevedono alternativamente: L'apposizione della firma digitale + marca temporale L'utilizzo del sistema di Electronic Data Interchange 41
42 Distinguiamo tra tipi di fatturazione: Si configurano tre principali scenari considerati prevedono: trasmissione telematica delle fatture (o fatturazione telematica ): quando la trasmissione dei dati e delle informazioni contenute in fattura avviene utilizzando un canale telematico, ma resta obbligatoria sia da parte dell emittente che del destinatario la materializzazione (stampa su supporto cartaceo) del documento; conservazione sostitutiva delle fatture: processo che permette di conservare le fatture in formato digitale in modo che risultino disponibili nel tempo nella loro integrità e autenticità, mantenendo piena validità legale e fiscale; fatturazione elettronica in senso stretto: fattura in formato digitale provvista di riferimento temporale e della firma digitale dell emittente (che ne garantisce autenticità e integrità). Essa nasce, viene trasmessa e conservata sia dall emittente che dal ricevente solo ed esclusivamente in formato elettronico. 42
43 Trasmissione telematica La trasmissione dei dati e delle informazioni contenute in fattura avviene utilizzando un canale telematico (elettronico). Resta in questo caso obbligatoria sia da parte dell emittente che del destinatario la materializzazione ovvero la stampa su supporto cartaceo del documento. Il documento cartaceo costituirà l evidenza legale del documento stesso, esattamente come la fattura che si riceve via posta. NB: Non è peraltro necessario che l originale del cliente e la copia fornitore della fatture abbiano lo stesso layout grafico: ciò che è fondamentale è la congruenza dei dati in esse contenuti. 43
44 Conservazione sostitutiva delle fatture Consente di mantenere la validità legale e fiscale dei documenti conservati e rappresenta perciò una modalità di conservazione sostitutiva rispetto alla carta (anche per una sola parte delle fatture) Il passaggio alla conservazione sostitutiva delle fatture ha implicazioni gestionali più rilevanti rispetto allo scenario della fatturazione telematica. La normativa, infatti, prevede inoltre l istituzione di una nuova figura professionale: il Responsabile della conservazione sostitutiva (può anche essere una figura esterna). 44
45 DOC. Informatico e Analogico E' necessario fare alcune distinzioni: Il documento informatico è quello che materialmente non esiste. Esso viene creato direttamente in via informatica e deve contenere il riferimento temporale ( data e ora ) e l apposizione della firma elettronica qualificata. E un documento statico, nel senso che una volta creato non è più modificabile. Il documento analogico è quello emesso secondo i metodi tradizionali su carta, pellicole fotografiche, cassette o nastri magnetici ma che, ai fini della conservazione (detta anche analogica sostitutiva ) o di una rapida consultazione, può essere memorizzato con tecniche digitali che ne garantiscano la conformità all originale e la inalterabilità nel tempo. 45
46 Archiviazione e Conservazione Distinguiamo anche tra: archiviazione: è una procedura libera, non tipizzata e non obbligatoria che non garantisce la immodificabilità dei documenti. conservazione elettronica sostitutiva: avviene secondo procedure stabilite per legge, che garantiscono la immodificabilità nel tempo dei documenti. 46
47 Processo di conservazione sostitutiva per i documenti informatici La conservazione sostitutiva di documenti informatici e, eventualmente, anche delle loro impronte, avviene attraverso la memorizzazione in supporti di memoria e si esaurisce con l apposizione del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo. (Delibera del Cnipa del 19 febbraio 2004) 47
48 Processo di conservazione sostitutiva per i documenti analogici Per quanto concerne la conservazione sostitutiva di documenti analogici il CNIPA richiede: 1. memorizzazione della immagine direttamente su supporti ottici. 2. apposizione del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta così lo svolgimento corretto del processo. 3. La distruzione dei documenti analogici viene consentita solo al termine della procedura di conservazione sostitutiva (con alcune eccezioni previste al DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 48
49 La fatturazione elettronica Per fattura elettronica si intende una fattura in formato (esclusivamente) digitale provvista del riferimento temporale e della firma digitale dell emittente (che ne garantisce autenticità e integrità) inviata in formato elettronico al destinatario, il quale la conserverà nel formato originale in modalità sostitutiva alla carta. In sostanza una fattura elettronica è un documento che nasce, viene trasmesso e verrà conservato sia dall emittente sia dal ricevente solo ed esclusivamente in formato elettronico (obbligatoriamente). 49
50 La fatturazione elettronica Dalla Legge è richiesta la chiusura del processo di conservazione con cadenza almeno quindicinale: il responsabile della conservazione deve cristallizzare l archivio delle fatture elettroniche emesse e/o ricevute nel periodo, apponendo sull archivio la propria firma digitale e una marca temporale. NB una volta implementato un sistema di conservazione sostitutiva, se già si dispone dei collegamenti telematici attraverso cui inviare o ricevere fatture telematiche strutturate o meno l implementazione della fatturazione elettronica è un passo molto breve che richiede solo la stipula di un accordo con i destinatari o i mittenti e l utilizzo di firma digitale e del riferimento temporale da parte del solo mittente. 50
51 Scambio dati via EDI Le fatture o meglio i dati relativi alle fatture trasmessi attraverso sistemi EDI possono essere considerati fatturazione elettronica anche senza la firma digitale e il riferimento temporale qualora i sistemi attraverso cui i dati vengono trasmessi rispettino la Raccomandazione 94/820/CE, cioè qualora gli stessi sistemi di trasmissione dei dati garantiscano l autenticità dell origine e l integrità del contenuto. Come procedere: 1. Cercare uno dei diversi fornitori di servizi EDI 2. stipulare un accordo con i clienti/fornitori e 3. iniziare a conservare in maniera sostitutiva le fatture. Si precisa che possibile conservare le fatture elettroniche ricevute o emesse in EDI senza l obbligo della materializzazione, continuando a conservare su carta le altre (utilizzando un altro apposito registro sezionale). 51
52 Concordare l'invio La normativa (nuovo comma 3 art. 21 D.P.R. 633/1972) prescrive la stipula di uno specifico accordo tra mittente e destinatario della fattura in modo da stabilire con precisione gli elementi di qualificazione dell'interscambio, quali ad esempio: Modalità tecnica; Standard utilizzato; Periodicità della trasmissione dei documenti; Momento dell'emissione da parte del mittente; Momento della ricezione da parte del destinatario. 52
53 Gestione delle fatture elettroniche La fattura elettronica è, da un punto di vista contenutistico, del tutto equivalente ad una fattura cartacea, e come questa, deve essere annotata in appositi registri. Tempi per la registrazione: Fatture attive - In riferimento agli obblighi di annotazione entro 15 giorni dalla data di emissione su apposito registro ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 633/1972 Fatture passive - Per la previsione contenuta nell'art. 1 del D.P.R. 100/1998 (IVA); 53
54 SITOGRAFIA Wikipedia, enciplopedia multimediale Centro Nazionele Informatica nella PA Aruba Il Sole24Ore GuidaPEC.it Consulente Legale Informatico
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