La circolazione dell azienda e dei suoi rami
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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Convegno La circolazione dell azienda e dei suoi rami Milano, 22 gennaio Ottobre Auditorium di Milano
2 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Gli effetti delle vicende circolatorie sui rapporti di lavoro Intervento del Prof. avv. Vincenzo Ferrante Studio legale Daverio & Florio
3 Modifiche della disciplina nazionale art c.c. l. n. 428 /1990 art. 47 art. 1, d. lgs. n. 18/2001 art. 32, d. lgs. n. 276/2003 3
4 Modifiche della disciplina europea Direttiva n. 23/2001 del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. La direttiva consolida la Direttiva del Consiglio, 14 febbraio 1977, n 77/187 nonché la Direttiva del Consiglio, 29 giugno 1998, n. 98/50 che modifica la direttiva, 77/187 4
5 Prosecuzione del rapporto e Solidarietà Il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano Il cedente ed il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento (salvo accordo in sede protetta) 5
6 Procedura di consultazione sindacale Approccio comunitario che favorisce le relazioni fra impresa e lavoratori all interno dell impresa e non in ambito nazionale Direttiva CAE (94/45) Società europea (reg. 2157/2001, dir. 2001/86; 2003/72) Sulla informazione e consultazione (2002/14) Sulle fusioni transfrontaliere (2005/56) 6
7 Nozione di impresa Dir. art. 1. trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione. Un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria. Una riorganizzazione amministrativa di enti amministrativi pubblici o il trasferimento di funzioni amministrative tra enti amministrativi pubblici, non costituisce trasferimento ai sensi della presente direttiva. 7
8 Nozione italiana qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o a fusione, comporti il mutamento nella titolarità di una attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, pre-esistente al trasferimento e che conserva la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale utilizzata. 8
9 Trasferimento di parte dell azienda Articolazione funzionalmente autonoma di una attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento Esternalizzazione di una Se si stipula un contratto di appalto 9
10 Esternalizzazione Se si stipula un contratto di appalto per un servizio per la cui esecuzione il cessionario utilizza il ramo ceduto, tra appaltatore e appaltante vige lo speciale regime di solidarietà di cui all art. 29 d. lgs. n. 276/
11 Giurisprudenza Valutazione d insieme (Spijkers) Anche quando il proprietario in seguito ad inadempimento del contratto di locazione riprenda a gestire direttamente l impresa (Ny Molle Kro) Vicende triangolari, anche quando non ci sia rapporto diretto fra i successori dell impresa (Daddy s dance hall) 11
12 Mutamento nella titolarità di un appalto di servizi Il mancato trasferimento dell elemento patrimoniale non è determinante allorché l entità conservi la sua identità economica riassunzione di parte del personale (attività di pulizia: Temco) Utilizzo di rilevanti elementi materiali (ristorazione: Abler) mancata cessione degli autobus = non c è trasferimento (Liikenne) 12
13 In Italia Caso Ansaldo squadre di manutenzione, caratterizzate da una competenza particolare Cessione del marchio e dell indirizzario Cessione dei servizi generali ramo identificato dalle parti (2112) Cessione di appalto art. 4 del contratto delle imprese di pulizia Agenzia assicurativa 13
14 Cass. 5 marzo 2008, n è configurabile il trasferimento di un ramo di azienda pure nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili 14
15 Ramo d azienda (Cass. 1 febb. 2008, n. 2489) ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente e non anche una struttura produttiva creata "ad hoc" in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad un ramo di azienda già costituito 15
16 Procedura concorsuale Non si applica la direttiva se la procedura è diretta alla liquidazione dei beni (prevale il diritto dei creditori) Amministrazione straordinaria delle grande imprese in crisi 16
17 Licenziamenti Licenziamento di parte dei dipendenti (il trasferimento non è di per sé solo motivo di licenziamento) Dimissioni ex 2119 del singolo in caso di sostanziale modifica delle condizioni di lavoro nei 3 mesi successivi 17
18 Contratti collettivi Il cessionario - può applicare il proprio contratto collettivo - deve applicare la disciplina collettiva del cedente vigente alla data del trasferimento le modifiche successive non vincolano (Werhof) decorso un anno la direttiva consente agli Stati di liberare gli acquirenti Effetto di sostituzione fra i contratti collettivi (opera solo in relazione ai livelli equivalenti) 18
19 Giurisprudenza (Cass. 4 febb. 2008, n. 2609) Ai lavoratori che passano alle dipendenze dell'impresa acquirente si applica il contratto collettivo che regolava il rapporto di lavoro presso l'azienda ceduta solamente nel caso in cui l'impresa acquirente non applichi alcun contratto collettivo; in caso contrario, la contrattazione collettiva dell'impresa alienante è sostituita immediatamente e in tutto da quella applicata nell'impresa acquirente anche se contenga condizioni peggiorative per i lavoratori rispetto alla prima 19
20 Accordi in deroga (Cass. 5 marzo 2008, n. 5929) L art. 47 consente modificazioni peggiorative del trattamento dei lavoratori allo scopo di salvaguardare le opportunità occupazionali, quando venga trasferita l'azienda di un'impresa insolvente, purché - ferma restando la continuazione dei rapporti di lavoro - il potere modificativo dell'imprenditore cessionario sia esercitato nei modi e nei limiti di cui ai principi dell'ordinamento interno, e quindi non in maniera unilaterale ma solo sulla base di un nuovo e regolare contratto, collettivo o individuale 20
21 Procedura di consultazione Anche se l impresa è controllata (dir. e 47.4) Momento della decisione coordinamento con la parte obbligatoria dei contratti collettivi 25 gg prima che sia perfezionato l atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta una intesa vincolante fra le parti Comunicazione scritta di alienante e acquirente 21
22 Comunicazione: destinatari RSU o RSA Sindacati di categoria che hanno stipulato il CCNL applicato nelle imprese interessate al trasferimento (in assenza) sindacati di categoria c. più r. Anche attraverso l associazione sindacale 22
23 Comunicazione: contenuto Data del trasferimento Motivi del programmato trasferimento Conseguenze giuridiche, economiche e sociali Eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi 23
24 Obblighi di cedente e cessionario 7 gg per la richiesta scritta delle RSA 7 gg per l avvio dell esame congiunto con i sindacati richiedenti Decorsi 10 gg la fase di consultazione è conclusa Il mancato rispetto degli obblighi costituisce condotta antisindacale 24
25 Esame congiunto / consultazione D. lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (imprese con più di 50 dip.) Art La consultazione avviene: a) secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo; b) tra livelli pertinenti di direzione e rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato; c) sulla base delle informazioni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), fornite dal datore di lavoro e del parere che i rappresentanti dei lavoratori hanno diritto di formulare; d) in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di incontrare il datore di lavoro e di ottenere una risposta motivata all'eventuale parere espresso; e) al fine di ricercare un accordo sulle decisioni del datore di lavoro 25
26 In Conclusione Ruolo crescente della giurisprudenza comunitaria nella interpretazione del diritto italiano Modifica del modello delle relazioni industriali Problema della immediata disapplicazione della normativa italiana, che si pone in contrasto con quella europea (Pfeiffer interpretazione adeguatrice) 26
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