IL RAPPORTO DI LAVORO NEL TRASFERIMENTO D AZIENDA «impatto sui rapporti di lavoro e problematiche connesse»

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1 IL RAPPORTO DI LAVORO NEL TRASFERIMENTO D AZIENDA «impatto sui rapporti di lavoro e problematiche connesse» Dott. Gianluca Petricca GENOVA giornata di studio 19 ottobre

2 NOZIONE DI AZIENDA E DI RAMO D AZIENDA (ART C.C.). AZIENDA RAMO D AZIENDA Attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità. Articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. AUTONOMIA FUNZIONALE: capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo senza integrazioni significative. Passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa, o almeno del "know how" o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti.

3 Trasferimento d azienda (art. 2112, c. 5, c.c.; come modificato da art. 32, D.Lgs. 276/2003) si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

4 NOZIONE DI TRASFERIMENTO Irrilevanza del mezzo giuridico Qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un azienda o un ramo di essa. ESTERNALIZZAZIONI Combinazione del trasferimento di un ramo d azienda con contestuale contratto d appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d azienda ceduto Responsabilità solidale tra committente (cedente) e appaltatore (cessionario). art. 29 comma 2 D.Lgs 276/2003

5 CAMBIO D APPALTO.. EVOLUZIONE NORMATIVA.Fino al 22 luglio 2016 ART. 29 comma 3 D.Lgs 276/2003 "l acquisizione del personale già impiegato nell appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d appalto, non costituisce trasferimento d azienda o parte d azienda". Verso il personale precedentemente impiegato era quindi esclusa l applicazione delle previsioni di cui all art c.c., nonché (se necessarie per dimensioni occupazionali) le procedure di consultazione sindacale di cui all art. 47 L. 428/1990

6 CAMBIO D APPALTO.. EVOLUZIONE NORMATIVA La Legge 122/2016 «Disposizioni per l adempimento degli obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione Europea» all art. 30, modifica il 3 comma dell art. 29 D.Lgs 276/2003 Nuovo comma 3 «L acquisizione del personale già impiegato nell appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di Legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità d impresa, non costituisce trasferimento d azienda o di parte di azienda.» Dal 23 luglio Elemento di novità rispetto a precedente formulazione Elemento di novità rispetto a precedente formulazione

7 TRASFERIMENTO D AZIENDA - IPOTESI TIPICHE SI - Cessione - Scissione - Fusione - Affitto - Usufrutto - Conferimento NO - Trasferimento di azioni - Trasferimento di quote

8 ART c.c. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sè motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma (giusta causa). 10..

9 LAVORATORI INTERESSATI In caso di cessione di ramo d azienda la disciplina di tutela prevista dalla Legge si applica a tutti i lavoratori stabilmente addetti al ramo trasferito al Cessionario; In caso di lavoratori addetti a mansioni promiscue che solo parzialmente siano riferibili al ramo d azienda oggetto di trasferimento, l eventuale appartenenza del lavoratore al ramo d azienda deve essere definita facendo riferimento alla prevalenza delle mansioni svolte. Il Cedente, in caso di prosecuzione dell attività, può trattenere alcuni dipendenti che prestavano opera nell ambito del ramo d azienda oggetto del trasferimento purché tuteli le loro aspettative di professionalità, infrazionabilità dell anzianità e posizione creditoria. L esclusione di alcuni lavoratori dal passaggio all impresa cessionaria non puo considerarsi lesiva dei diritti dei suddetti lavoratori. Non è necessario alcun consenso da parte dei lavoratori dipendenti dell azienda oggetto di cessione o addetti al ramo d azienda ceduto (a differenza della cessione di contratto di lavoro ex art c.c. per la quale è necessario il consenso del lavoratore).

10 Responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti maturati prima del trasferimento. Il lavoratore può liberare il cedente con procedura di conciliazione effetti del trasferimento per i lavoratori subordinati Prosecuzione dell attività con il cessionario, senza soluzione di continuità, di tutto il personale dipendente (anche a tempo determinato fino a scadenza). Conservazione di tutti e diritti che derivano. Applicazione dei contratti collettivi precedenti fino alla loro scadenza, salva sostituzione con contratti di pari livello applicabili al cessionario. Il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Possibilità di presentare dimissioni per giusta causa entro 3 mesi dal trasferimento in caso di modifica sostanziale delle condizioni di lavoro.

11 GARANZIE E TUTELE Il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità in capo al datore di lavoro cessionario. Il lavoratore mantiene inalterati tutti i diritti derivanti dal pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze del cedente, non soltanto quelli derivanti dall anzianità (Cass. 1 luglio 1998, n. 6428) L'ordinamento (art comma 2) prevede una particolare garanzia per i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, consistente nella responsabilità solidale che, per tali crediti, grava sia sul cedente che sul cessionario. Il lavoratore, avvalendosi delle procedure conciliative di cui agli articoli 410 e 411 cod. proc. civ., può liberare il cedente dalle obbligazioni derivanti dal pregresso rapporto di lavoro

12 CCNL APPLICABILE Il Cessionario applica ai lavoratori interessati dal trasferimento d azienda o di ramo d azienda i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi in vigore alla data del trasferimento e sino alla loro scadenza,.salvo che questi non siano sostituiti da altri contratti collettivi di uguale livello applicabili all'impresa del Cessionario.

13 CCNL APLICABILE La sostituzione è applicabile solo in caso di contratto collettivi di medesimo livello. La nuova contrattazione collettiva applicata può derogare anche in senso peggiorativo alle condizioni previste dalla precedente contrattazione collettiva (Cass. 4 aprile 1997 n. 2955). La sostituzione del ccnl è di solito oggetto di accordi di «armonizzazione» definiti in sede sindacale( se prevista nell ambito della procedura di consultazione di cui all art. 47 L. 428/1990); L eventuale sostituzione immediata del contratto deve essere comunicata ai sindacati. Il lavoratore conserva i diritti previsti dalla legge o dal contratto individuale di lavoro.

14 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Sussistenza di due orientamenti giurisprudenziali 1 orientamento in caso di trasferimento di azienda e di prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti col cessionario della medesima, unico debitore del trattamento di fine rapporto deve considerarsi, anche per il periodo passato alle dipendenze del precedente datore di lavoro, il titolare dell impresa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro (Cass. Sent del 13 dicembre 2000; sent dicembre 1998) 2 orientamento il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto sia proseguito con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale, mentre il datore cessionario è obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà, e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione (Cassazione sentenza 8 gennaio 2016 n- 164; Cassazione sentenza 22 settembre 2011 n, 19291).

15 TRASFERIMENTO D AZIENDA TFR E FONDO DI TESORERIA INPS Circolare Inps 70/2007 messaggio inps 21062/2009 IPOTESI 1 Cedente non soggetto al fondo tesoreria Cessionario di norma soggetto al fondo tesoreria SI al versamento al fondo per tutti i dipendenti compresi gli acquisiti IPOTESI 2 Cedente soggetto al fondo tesoreria Cessionario non soggetto al fondo tesoreria SI al versamento al fondo solo per i dipendenti acquisiti

16 TRASFERIMENTO D AZIENDA E LICENZIAMENTO il trasferimento di azienda non può costituire di per se giustificato motivo di licenziamento (sia per il cedente che per il cessionario) Il licenziamento intimato unicamente in correlazione con il trasferimento di azienda è nullo. Cedente e Cessionario potranno recedere dal rapporto di lavoro ove ricorrano le ipotesi di giusta causa/giustificato motivo.

17 TRASFERIMENTO D AZIENDA E DIMISSIONI DEL LAVORATORE Il lavoratore può recedere dal rapporto di lavoro per giusta causa (ex art c.c.) nei tre mesi successivi al trasferimento se questo ha comportato una sostanziale modifica in senso peggiorativo delle condizioni di Il diritto del lavoratore a percepire l indennità sostitutiva del sorge solo in presenza di mutamento delle condizioni peggiorativo (nota Min. Lav. 21 maggio 2001 n. 5/26570/70). preavviso in senso

18 DIRITTO DI PRECEDENZA (art. 47 comma 6 L. 428/1990) I lavoratori che non sono passati alle dipendenze del Cessionario, hanno diritto di precedenza per le assunzioni effettuate da quest ultimo entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei suddetti lavoratori, che vengano assunti dal cessionario in un momento successivo al trasferimento d azienda, non trova applicazione le tutele di cui all art c.c., trattandosi di nuovi rapporti di lavoro.

19 LA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE (art 47 L. 428/1990) CAMPO D APPLICAZIONE Azienda (cedente) in cui sono complessivamente occupati più di 15 lavoratori dipendenti. La procedura deve essere effettuata anche se i lavoratori interessati dal trasferimento sono in numero pari o inferiore a 15 CEDENTE/CESSIONARIO COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLE OO.SS. Obbligo di comunicazione preventiva alle OO.SS. (RSA/RSU e sigle firmatarie del ccnl applicato) almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l atto (data di iscrizione al registro imprese) da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un intesa vincolante tra le parti (data del negozio giuridico con atto pubblico. Non rilevano preliminari o delibere assembleari).

20 CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA La comunicazione effettuata da Cedente e Cessionario, deve essere il più completa e dettagliata possibile deve contenere: la data o la data proposta del trasferimento; i motivi del trasferimento d'azienda; le sue conseguenze giuridiche economiche per i lavoratori; le eventuali misure previste per i lavoratori Le OO.SS ricevuta la comunicazione possono richiedere a Cedente e Cessionario un incontro per avviare un esame congiunto che può concludersi con accordo o mancato accordo.

21 PROCEDURA MODALITA e TEMPISTICHE CEDENTE/CESSIONARIO ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE INVIANO COMUNICAZIONE A OO.SS LE OO.SS ENTRO 7 GG DALLA RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE POSSONO CHIEDERE A CEDENTE/CESSIONARIO ESAME CONGIUNTO CEDENTE/CESSIONARIO ENTRO 7 GG DALLA RICHIESTA DELLE OO.SS DEVONO AVVIARE ESAME CONGIUNTO L ESAME CONGIUNTO DEVE CONCLUDERSI (ACCORDO/MANCATO ACCORDO) ENTRO 10 GG DALL AVVIO

22 MANCATO RISPETTO DELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE (obbligo di informazione ed espletamento dell esame congiunto se richiesto CONDOTTA ANTISINDACALE (Art. 28 L.300/1970) - Il trasferimento e comunque valido ed efficace; - effetti del trasferimento restano sospesi fino a quando la procedura di informazione e consultazione sindacale non viene effettuata;

23 Alcuni esempi di comunicazione alle OO.SS. Spett.li RSU/RSA OO.SS. Territoriali Oggetto: Comunicazione di trasferimento d azienda ex art. 47 l. 428/1990. Ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa in oggetto, con la presente si comunica che l azienda con sede legale in.., alla via., sarà trasferita e acquistata dalla ditta con sede legale in.., alla via Il trasferimento è programmato per il giorno.. I motivi del trasferimento sono i seguenti: Il trasferimento determinerà le seguenti conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori: Nei confronti dei dipendenti interessati verranno poste in essere le seguenti misure: Nel restare a disposizione per l esame congiunto previsto dall art. 47 l. 428/1990, si porgono distinti saluti. Spett.li RSU/RSA OO.SS. Territoriali Oggetto: Comunicazione di trasferimento di ramo d azienda ex art. 47 l. 428/1990. Ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa in oggetto, con la presente si comunica che la società, con sede legale in.., alla via., intende trasferire alla società, con sede legale in., alla via., il ramo d azienda costituito dal servizio., sito in., alla via. Il suddetto ramo è composto da Il trasferimento è programmato per il giorno.. I motivi del trasferimento sono i seguenti: Il trasferimento determinerà le seguenti conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori: Nei confronti dei dipendenti interessati verranno poste in essere le seguenti misure: Nel restare a disposizione per l esame congiunto previsto dall art. 47 l. 428/1990, si porgono distinti saluti.

24 Un esempio di verbale di esame congiunto. VERBALE DELL'ESAME CONGIUNTO (ai sensi dell'art. 47, c. 2, legge 428/90) In data alle ore, presso, sono riuniti e presenti:.. PREMESSO CHE: con comunicazione del, la e la hanno avviato la procedura di cui all art. 47 l. 428/1990 per il trasferimento di ; tale operazione è programmata per il ; le OO.SS. hanno chiesto un incontro al fine di espletare l esame congiunto previsto dalla predetta normativa; le OO.SS. sono state regolarmente convocate per la data odierna con lettera del. Tutto ciò premesso, si stipula il presente verbale d'esame congiunto. Le motivazioni dell operazione sono illustrate nella comunicazione del, alla quale si rinvia per completezza. Il personale interessato dal trasferimento è quello indicato nell elenco che si allega per formare parte integrante del presente verbale. Cedente e cessionario confermano che il trasferimento avverrà nel pieno rispetto dell art c.c. e senza che i lavoratori subiscano una modifica del ccnl attualmente applicato. Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano esperita la procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 47 della Legge 428/90. Letto confermato sottoscritto.

25 La comunicazione ai lavoratori interessati è opportuno che il trasferimento sia comunicato in forma scritta al personale Egregio signor, in relazione al trasferimento del ramo d azienda.. cui Lei è adibito, rispetto al quale è stata regolarmente esperita la procedura di consultazione sindacale prevista dall art. 47 della Legge n. 428/1990 e dal CCNL di riferimento, terminata con la sottoscrizione dell accordo sindacale in data, Le comunichiamo che, a far data dal / /, la titolarità del Suo rapporto di lavoro in corso con.si trasferirà ai sensi e per gli effetti dell art c.c. e, quindi, senza soluzione di continuità, in capo a (..cessionario ) Il suo rapporto di lavoro proseguirà, pertanto, a far data dal / /. con..., nel rispetto dell'anzianità di servizio da Lei maturata alla data del trasferimento e alle medesime condizioni economiche e normative in atto nel rapporto con la... A seguito dell operazione in oggetto, il Suo rapporto di lavoro non subirà quindi alcuna variazione. La preghiamo di restituirci una copia della presente firmata per ricevuta Cordiali saluti

26 TRASFERIMENTO D AZIENDA - ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE TRASFERITO Nei casi di trasferimento, fusione, affitto, cessione d azienda o di un ramo di essa vi sono adempimenti che spettano al cessionario e al cedente. sono di competenza del CESSIONARIO: Comunicazione al Centro per l Impiego Comunicazione all INPS Comunicazione all INAIL Certificazione Unica Dichiarazione dei sostituti d imposta sono di competenza del CEDENTE: Comunicazione al Centro per l Impiego (nel caso di personale dimissionario al momento del trasferimento) Comunicazione all INPS Comunicazione all INAIL Certificazione Unica Dichiarazione dei sostituti d imposta

27 ADEMPIMENTI DEL CESSIONARIO C.O.Comunicazione al Centro per l Impiego : Nel caso di trasferimento d azienda, varia la titolarità del rapporto di lavoro, che prosegue presso il cessionario titolare di un codice fiscale diverso dal cedente. Comunicazione al C.I. entro 5 gg. dall evento tramite il modello VARDATORI compilando i quadri: o datore di lavoro attuale o trasferimenti o datore di lavoro precedente o elenco sedi di lavoro interessate o elenco dei lavoratori interessati

28 ADEMPIMENTI DEL CESSIONARIO Comunicazioni INPS: 1. Azienda senza dipendenti 2. Azienda con dipendenti ma con inquadramento diverso da quello necessario per i lavoratori trasferiti apertura posizione assicurativa con comunicazione telematica entro 30 gg. Nessun adempimento è dovuto se il cessionario possiede una posizione contributiva con lo stesso inquadramento della posizione contributiva del cedente.

29 ADEMPIMENTI DEL CESSIONARIO Comunicazioni presso INAIL: 1. Se non possiede posizioni assicurative: Comunicazione telematica denuncia di inizio attività contestuale all inizio dei lavori; Comunicazione delega L.U.L. 2. Se ha già una P.A.T. con un rischio diverso: richiede una nuova voce di rischio (entro 30 gg.) 3. Se ha già una P.A.T. con lo stesso rischio: comunica le maggiori retribuzioni presunte.

30 ADEMPIMENTI DEL CEDENTE Comunicazione al Centro per l Impiego Nel caso di dimissioni di lavoratori che non hanno accettato il trasferimento. Comunicazione presso INPS Comunicazione del trasferimento dei lavoratori ed eventuale sospensione o cessazione dell attività. Comunicazione presso INAIL Se l attività non prosegue: cessazione della posizione assicurativa (e eventualmente della delega LUL) Se l attività prosegue: riduzione delle retribuzioni presunte prima dell inoltro dell autoliquidazione annuale.

31 SICUREZZA SUL LAVORO Valutazione dei nuovi rischi - aggiornamento del DVR entro 30 giorni. - Adozione di tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi. Eventualmente: Formazione ed informazione dei lavoratori trasferiti Sorveglianza sanitaria

32 COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO LEGGE 68/99 Per effetto dell operazione societaria si può verificare un mutamento dell'organico aziendale tale da comportare il raggiungimento della soglia occupazionale (15 unità computabili) da cui consegue l'obbligo di assunzione di lavoratori disabili. Sebbene, infatti, il cessionario non sia formalmente tenuto all'adempimento amministrativo della comunicazione di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro (C.O.), realizza tuttavia un incremento sostanziale del proprio organico aziendale. Il suddetto ampliamento costituisce ex art. 3 L. 68/99, "nuova assunzione" da considerarsi aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio prima dell operazione societaria. Il nuovo organico costituirà, pertanto, la base occupazionale cui riferirsi ai fini della corretta determinazione della quota di riserva.

33 COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO LEGGE 68/99 Ai fini degli adempimenti dell azienda cessionaria: obbligo dell'invio del prospetto informativo annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo; presentazione della domanda di assunzione obbligatoria per l ottenimento del nulla osta al Centro Impiego competenze Ufficio Collocamento Mirato - entro 60 giorni successivi a quello in cui si è raggiunta la soglia occupazionale che fa scattare l obbligo (data del trasferimento dei lavoratori a seguito dell operazione straordinaria); oppure entro 60 giorni stipula di una convenzione ex art.11 L.68/99 con l Ufficio competente al fine di assolvere all obbligo in modo graduale secondo delle scadenze programmate.

34 OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE Certificazione Unica 1. Fusione 2. Scissione 3. Cessione d azienda o ramo di essa 4. conferimento Nel gestire le dichiarazioni è necessario distinguere i casi di: Estinzione del sostituto d imposta Non estinzione del sostituto d imposta

35 ESTINZIONE DEL SOSTITUTO D IMPOSTA Nei casi di fusione anche per incorporazione, scissione totale, cessione o conferimento nelle quali le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal soggetto estinto il dichiarante dovrà trasmettere le certificazioni indicando: - il proprio codice fiscale nella sezione «dati relativi al sostituto» presente sia nel frontespizio che nelle singole certificazioni, - il codice fiscale del soggetto estinto nel punto Nelle annotazioni indicare il codice GI «le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal soggetto estinto»

36 ESTINZIONE DEL SOSTITUTO D IMPOSTA Nel caso in cui il conguaglio sia effettuato dal nuovo soggetto, questo dovrà riportare nella sezione «dati relativi al sostituto» sia nel frontespizio che nelle singole certificazioni i propri dati anagrafici, evidenziando nei punti dal 531 al 566 le somme e i valori corrisposti dal sostituto estinto.

37 NON ESTINZIONE DEL SOSTITUTO D IMPOSTA Nelle ipotesi di trasformazione, scissioni parziali, cessione o conferimento ramo di azienda nei quali il cedente continua l attività questi è tenuto all invio della certificazione unica indicando le retribuzioni erogate fino al momento dell operazione straordinaria, avendo cura di barrare il punto 612 Il sostituto d imposta subentrante inserisce nella certificazione unica tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando nei punti da 531 a 566 le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto

38 MOD. 770 OPERAZIONI STRAORDINARIE Con estinzione del soggetto preesistente Il Modello 770 comprensivo anche dei dati relativi al periodo dell anno in cui il soggetto estinto operava, dovrà essere presentato dal soggetto che è succeduto nell operazione straordinaria Relativamente ad ogni quadro, nel riquadro CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale del dichiarante, mentre nel rigo 1 il CODICE FISCALE del sostituto d imposta estinto

39 MOD. 770 OPERAZIONI STRAORDINARIE Senza estinzione del soggetto preesistente La dichiarazione modello 770 dovrà essere compilata secondo le regole generali poiché tali operazioni non incidono sull esistenza del soggetto. Questi è comunque obbligato agli adempimenti, in qualità di sostituto d imposta.

40 GRAZIE PER L ATTENZIONE

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