QUADRO NORMATIVO IN TEMA DI CONCILIAZIONE VITA LAVORO. LA RATIO DI UN ANALISI NORMATIVA

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1 QUADRO NORMATIVO IN TEMA DI CONCILIAZIONE VITA LAVORO. LA RATIO DI UN ANALISI NORMATIVA Come è noto la programmazione dei fondi comunitari trae sempre origine da una analisi del contesto territoriale a cui i fondi sono destinati, nell ambito di tale analisi non può mancare una valutazione dell aspetto normativo che consenta di individuare gli strumenti che il legislatore nazionale e regionale ha creato a sostegno della conciliazione e il loro grado di efficacia. Tale analisi appare funzionale ad una più razionale utilizzazione dei fondi europei che dovrebbero, infatti, essere destinati a finanziare azioni di sostegno non previste dalla normativa interna o azioni volte a rendere più efficaci gli strumenti già previsti dal nostro legislatore (tanto nel rispetto del p. di addizionalità, previsto per il periodo di programmazione dall art. 11 del regolamento CE 1260/99, in base al quale i fondi europei non devono sostituirsi alle spese dello Stato membro, ma devono aggiungersi a queste ultime, in modo da finanziare progetti nuovi che altrimenti lo Stato non avrebbe attivato) LA NORMATIVA PREMESSA L analisi normativa che ci apprestiamo ad effettuare non ha certo la pretesa di essere completa ed esaustiva in quanto esistono, di certo, disposizioni normative che, pur non avendo l obbiettivo di favorire e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, producono di fatto anche questo effetto positivo, è, quindi, evidente che sarebbe impossibile individuare tutte queste disposizioni. LA POLITICA LEGISLATIVA IN TEMA DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO Il legislatore ha inteso favorire la conciliazione vita-lavoro essenzialmente in tre modi: 1) agendo direttamente sulla disciplina del rapporto di lavoro; 2) prevedendo e favorendo la realizzazione ed attuazione di nuovi strumenti (piani territoriali degli orari, banche delle ore) in grado di favorire la conciliazione vita-lavoro; 3) incentivando e favorendo la creazione di una rete di servizi (servizi per l infanzia, servizi di assistenza agli anziani, etc ) attraverso la previsione di agevolazioni fiscali o l istituzione di fondi di finanziamento. LA NORMATIVA NAZIONALE - legge n. 53 del 2000 congedi, permessi e più genericamente norme a tutela della maternità e paternità poi confluite nel D.lgs n. 151 del 2001; misure a sostegno della flessibilità di orari volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro (art. 9) contributi (gravanti sul fondo per l occupazione) destinati alle imprese volti a finanziare progetti miranti ad attuare forme particolari di attuazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro; norme intese a realizzare il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell uso del tempo per fini di solidarietà sociale - Piano territoriale degli orari = strumento unitario di programmazione articolato per progetti e adottato dai Comuni - banche del tempo 1

2 - istituzione fondo per l armonizzazione dei tempi delle città da ripartirsi tra le regioni destinato ad incentivare i Comuni alla predisposizione e all attuazione dei piani territoriali degli orari - Dlgs n. 151 del 2001 normativa in materia di congedi, permessi a tutela e sostegno della maternità e paternità DISPOSIZIONI NORMATIVE ISTITUTIVE DI FONDI FUNZIONALI ALLA CREAZIONE DI UNA RETE DI SERVIZI: - legge n. 1044/1971 / legge n. 891/1977 (Istituzione e disciplina fondo nazionale per asili nido presso Ministero Salute da ripartire tra le regioni volto a finanziare gli asili nido comunali) - art 70 legge finanziaria 2002 (legge n. 448 del 2001) Istituzione fondo per gli asili nido presso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali volto a finanziare asili nido comunali e micronidi presso amministrazioni statali e enti pubblici nazionali. - art. 91 legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002) Istituzione di un fondo di rotazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzino nidi e micronidi aziendali - legge n. 285 del 1997 Istituzione fondo nazionale per l infanzia e l adolescenza presso la Presidenza del Consiglio (finanzia progetti che agevolano anche la conciliazione v. art 3) DISPOSIZIONI NORMATIVE CHE PREVEDONO AGEVOLAZIONI FISCALI RIVOLTE A COLORO CHE INVESTONO O USUFRUISCONO DI SERVIZI IDONEI A AGEVOLARE LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - dpr n. 917 del 1986 (T.U. imposte sui redditi) Art. 48: le somme erogate dai datori di lavoro ai dipendenti per la frequenza di asili nido non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente Art. 65: le spese sostenute dai datori di lavoro per la realizzazione di opere e servizi utilizzabili dai dipendenti (per esempio in tema di asili nido aziendale) sono deducibili per un ammontare complessivo pari al per mille - art. 4 legge Tremonti bis (legge n. 383 del 2001) Agevolazioni fiscali per imprenditori che investano in servizi di assistenza negli asili nido NORMATIVA REGIONALE Legge Regionale n. 11 del 1981 Attuazione di un programma di interventi straordinari nel settore degli asili nido - prevede che la Regione approvi annualmente, sulla base delle domande ricevute, un piano di finanziamento relativo al settore degli asili nido. Nell ambito di tale piano possono essere approvati contributi: - per la costruzione degli asili nido previsti nei piani di localizzazione regionale; - per la ristrutturazione e l adeguamento degli asili nido comunali già costruiti; - per la gestione, il finanziamento e la manutenzione degli asili nido comunali. 2

3 * In proposito occorre ricordare che è stato presentato al Consiglio Regionale un disegno di legge che si propone di modificare tale normativa Legge Regionale n. 27 del 2004 Coordinamento dei tempi delle città e promozione dell uso del tempo Adottata in attuazione della legge n. 53 del 2000 e si propone di migliorare la fruibilità del tempo e dello spazio urbano riconoscendo il diritto delle persone alla scelta del tempo per una migliore qualità della vita ed il valore della vita di relazione, della cura delle persone, della crescita culturale e dell organizzazione dei tempi di lavoro (v. art. 1, comma 1, lett. a) e b). In particolare, l obbiettivo dichiarato di tale normativa è quello di promuovere (v. art.1 comma 2): a) l'armonizzazione dei tempi della città tramite il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati; b) l'uso del tempo per fini di solidarietà sociale; c) la riorganizzazione dei tempi delle attività lavorative e l'accessibilità ai servizi destinati alla cura, alla vita di relazione, alla crescita culturale e ricreativa, allo scopo di favorire l'integrazione nella vita sociale e il riequilibrio tra donne e uomini; d) le pari opportunità, la dimensione di comunità e la qualità della vita, nella progettazione degli spazi e delle infrastrutture, nella dislocazione dei servizi, nella programmazione dei flussi di mobilità nella modulazione dei tempi d'uso delle attrezzature e dei servizi. E agevole comprendere che la realizzazione degli obbiettivi che tale legge si propone può efficacemente favorire la conciliazione vita-lavoro, in modo particolare, è opportuno evidenziare, che quando le prescrizioni normative di tale legge diventano più puntuali e passano a disciplinare gli strumenti attraverso i quali raggiungere le finalità indicate dall art. 1 l obbiettivo della conciliazione diventa dichiarato. L art. 3, infatti, nel prevedere e disciplinare i Piani territoriali degli orari (che sono degli strumenti di pianificazione degli orari articolati per progetti, adottati dal Consiglio Comunale su proposta del sindaco) prevede che gli stessi debbano essere predisposti anche in base al criterio della armonizzazione graduale degli orari dei servizi con le attività lavorative, secondo il criterio della pluralità dell'offerta, con schemi di orario e con tipologie differenziate, in modo da favorire l'autodeterminazione del tempo, l'adozione di modalità di lavoro volte a conciliare gli orari con gli impegni di cura, consentendo così una migliore qualità della vita (art 3, comma 2, lett. a). L altro strumento previsto dalla legge n. 27 del 2004 volto ad una migliore e più razionale utilizzazione del tempo è quello delle Banche del Tempo (associazioni che possono riunire enti, organizzazioni, altre associazioni, privati che intendono favorire lo scambio del tempo tra gli associati). Occorre anche evidenziare che la Regione, con tale legge, si proponeva di sostenere concretamente tali iniziative prevedendo dei contributi a favore di comuni per la predisposizione e l attuazione dei piani degli orari (art. 5) e dei contributi per promuovere e sostenere la costituzione delle banche del tempo (art. 6). BREVI RIFLESSIONI: - Con tale legge la Regione si è adeguata ed uniformata piuttosto tempestivamente alla normativa nazionale (legge n. 53 del 2000) - L esiguità dei fondi non ha garantito un concreto sostegno ai Comuni per la predisposizione dei piani degli orari - Con l aiuto regionale si è riusciti a sperimentare lo strumento delle banche del tempo - si segnale che nella programmazione erano stati previsti degli strumenti per favorire l attuazione delle banche del tempo e dei piani degli orari, si fa riferimento, in particolare alle azioni dell Asse V Città (i PISU di Potenza e Matera prevedevano anche la realizzazione dei Piani degli Orari e dei Tempi delle città, così come la realizzazione di azioni mirate a potenziare il sistema dei servizi a sostegno della conciliazione, che purtroppo hanno scontato numerosi ritardi e problemi di 3

4 attuazione); per quanto concerne nello specifico le banche dei tempi, si trattava di una delle azioni previste nell ambito della Misura III.1.E.1 (dedicata agli interventi diretti a favore delle donne, Asse III Risorse Umane), volte a favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso interventi anche innovativi a sostegno della conciliazione. Legge Regionale n. 3 del 2005 Promozione della cittadinanza solidale L obbiettivo che si pone questa legge è un obbiettivo assai ambizioso che va al di là della sola conciliazione tra vita-lavoro, infatti, la finalità di tale intervento normativo è quella di contrastare la povertà e l esclusione sociale attraverso: - un sostegno economico ai nuclei familiari in condizioni economiche e sociali disagiate (sussidio monetario di integrazione del reddito); - azioni positive meglio definite quali interventi di inserimento volti a favorire (v. art 5 comma 1) il superamento dell emarginazione dei singoli e dei nuclei familiari attraverso la promozione delle capacità individuali e dell autonomia economica delle persone e quindi l integrazione sociale, scolastica formativa ed occupazionale del richiedente e dei altri componenti il suo nucleo familiare (v. art. 5 comma 2) L art. 5 individua nello specifico le tipologie di interventi di inserimento e tra questi indica anche: - i programmi di sostegno alla cura e alle reti familiari, compresa l'assistenza Domiciliare Integrata; - i voucher di conciliazione, ai fini di conciliare l'attività di lavoro e l'attività di cura familiare. = Misure evidentemente destinate a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro Si aggiunge che gli interventi di inserimento sono disciplinati per ogni singolo beneficiario da un contratto di inserimento (art. 8), quest ultimo, definiti i bisogni del beneficiario e del suo nucleo familiare, individua: - gli specifici interventi d inserimento da attuare e da accompagnare al sussidio monetario, - gli impegni che i beneficiari si assumono a fronte dei benefici concessi, - le verifiche da effettuare: - la durata del contratto. BREVI RIFLESSIONI: Gli strumenti di sostegno previsti da tale normativa sono destinati ad un targhet mirato e cioè a soggetti in condizioni economiche disagiate (per usufruirne è previsto un requisito di reddito) Ciò non deve essere considerato un limite di questa normativa, ma piuttosto un pregio in quanto le risorse sono destinate proprio a quei soggetti per i quali gli ostacoli che si frappongono alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro potrebbero risultare insormontabili; infatti deve ritenersi che quando tale problematica si aggiunge ad altre, quali ad esempio la sussistenza di condizioni economiche disagevoli, si ingigantisce e diventa ancor più difficile da affrontare e risolvere. Deve aggiungersi, inoltre, che gli interventi previsti da tale legge sono predisposti in modo tale (v. contenuto contratto d inserimento) da garantire che non si tratti di misure meramente assistenziali, ma di azioni concretamente destinate a mutare le condizioni di vita del beneficiario. Legge Regionale n. 10 del 2005 Interventi di promozione di diritti ed opportunità per l infanzia e l adolescenza e per lo sviluppo di progetti per città dei bambini e delle bambine 4

5 Legge ha un obbiettivo dichiarato diverso da quello di cui ci occupiamo (tutela dell infanzia) in particolare, l obbiettivo è quello di promuovere (v. art 1 comma 2 lett. b,c,): - lo sviluppo delle politiche e degli interventi finalizzati a creare migliori condizioni di vita nell'ambiente urbano, nell'ambito dei processi di pianificazione e progettazione spaziale e temporale della città, anche attraverso micro-progetti volti al recupero degli spazi abbandonati e degradati per realizzare luoghi di incontri e di giochi e, quindi, di aggregazione; - la realizzazione di progetti volti a favorire la autonomia delle bambine e dei bambini, facilitare la loro mobilità negli spazi esterni in condizioni di sicurezza, la loro conoscenza ed esplorazione della città, la loro capacità di fruirla in modo pieno e corretto. E, tuttavia, evidente che la attuazione di tali progetti per i quali sono previsti dei contributi regionali agevolerebbe anche la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro RIFLESSIONI FINALI Dall analisi appena effettuata emerge che il legislatore (nazionale e regionale) ha prestato, soprattutto negli ultimi anni, una discreta attenzione alla problematica della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e, tuttavia, è evidente che gli interventi finora previsti e realizzati non sono da soli sufficienti a risolvere la problematica in questione, per cui deve riconoscersi che non solo molto si può ancora fare a livello nazionale e regionale, ma anche che un serio e concreto sostegno alla conciliazione può arrivare dalla utilizzazione dei fondi comunitari. ESEMPI: voucher di conciliazione per promuovere utilizzazione congedi parentali. 5

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