LA PERIZIA NELL AMBITO DI ABUSO SU MINORE

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1 UNIVERSITE EUROPEENNE JEAN MONNET ASSOCIATION INTERNATIONALE SANS BUT LUCRATIF BRUXELLES - BELGIQUE THESE FINALE EN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES LA PERIZIA NELL AMBITO DI ABUSO SU MINORE Relatore: Dott.ssa Stefania Salvadori Specializzando: Dott.ssa Virginia Pieri Co-relatore: Dott.ssa Roberta Frison Matr Bruxelles, 9 Ottobre 2010

2 Indice Premessa p.2 Introduzione p.3 1. Cosa si intende per abuso sessuale sul minore p.4 2. Un introduzione storica p La riforma del codice di procedura penale in Italia p I diritti del minore p La perizia secondo il c.p.p. italiano p La perizia nei casi di presunto abuso su minore p Il quesito p Gli strumenti della perizia p I segnali di abuso p I test p La testimonianza del minore p Gli errori in ambito peritale p La perizia criminologica p.69 Conclusioni p.76 Bibliografia p.77 Appendice p.81

3 Premessa Il presente lavoro nasce come conclusione di un percorso formativo in scienze criminologiche. Rappresenta il seguito ed un approfondimento di tematiche affrontate nel corso degli studi. Negli anni ho affrontato tematiche relative alle misure alternative alla detenzione ed il ruolo del criminologo in questo contesto; tematiche relative alla testimonianza ed alle tecniche di raccolta della testimonianza; il colloquio in ambito testimoniale ed il colloquio criminologico. Dopo aver avuto l opportunità di visionare alcune perizie effettuate nei casi di presunto abuso su minore, in cui era richiesto l esame del bambino per la valutazione della presenza di comportamenti riconducibili ad abusi, ho deciso di approfondire tale argomento, connettendo ad esso le conoscenze precedentemente acquisite. La scelta dell oggetto intorno al quale si concentra questo lavoro è stata determinata anche dall importanza che assume il reato di abuso in una società in cui negli anni si presta sempre più attenzione ai diritti dei bambini come persone e cittadini. Inoltre, a mio avviso, è importante anche sottolineare la rilevanza che assume la perizia in questo contesto. Essa infatti rappresenta uno dei pochi strumenti a disposizione della giustizia, per poter dare una valutazione oggettiva relativamente alla colpevolezza di un soggetto in un caso di presunto abuso. Altro strumento importante, del quale, vedremo nel corso del lavoro, ci si avvale in sede di perizia, è la testimonianza del minore presunta vittima. Il minore è l unico 2

4 testimone, spesso, dei fatti assieme al presunto colpevole, dal quale è possibile, utilizzando le dovute tecniche, acquisire informazioni. Introduzione Il lavoro consisterà in una parte iniziale in cui sarà introdotta la perizia ed il suo significato, attraverso una descrizione della cornice storica che conferisce alla perizia il significato assunto oggi in ambito procedurale e nei casi di presunto abuso su minore. In particolare verrà analizzata la modifica del Codice di procedura penale (c.p.p.) italiano avvenuta nel 1989 ed il percorso attraverso cui, per mezzo di convenzioni internazionali, si è arrivati a dare importanza ai diritti dei bambini ed a concretizzare le forme di difesa degli stessi diritti. Al termine di questo percorso storico, sarà ristretto il focus sulla descrizione di alcuni protocolli da seguire per l esame del minore e per la raccolta della sua testimonianza. Dopo una descrizione della normativa che regola la perizia, in base al nostro c.p.p., saranno descritte le modalità di lavoro di un esperto, chiamato a dare una propria valutazione sul caso, in base ad un quesito postogli dal giudice 1. Qui verranno descritti tutti gli strumenti che un perito potrà utilizzare per rispondere al quesito. Sarà affrontato anche il tema relativo ai test da utilizzare e quello relativo alla raccolta della testimonianza. 1 Occorre ricordare che la consulenza tecnica può essere richiesta dal Giudice (Giudice per le Indagini Preliminari, Giudice Istruttore) oppure anche dalle parti (Pubblico Ministero, difesa e parte offesa); se l esperto nominato dal giudice ha l obiettivo di rispondere al quesito del Giudice, il consulente nominato dalle parti, ha perlopiù il compito di andare a verificare che la modalità di svolgimento delle operazioni peritali adottata dal consulente del giudice avvengano in base alle regole prestabilite e nel caso lo ritenga opportuno può andare a contestare, argomentando la risposta al quesito del consulente d ufficio. Più avanti nel lavoro saranno chiarite maggiormente le differenze tra le due figure di esperto. 3

5 A conclusione del lavoro verrà fatto riferimento, attraverso una breve descrizione, alla perizia criminologica. Nello specifico si tratterà del suo significato, della normativa che regola il suo utilizzo in ambito processuale e sarà posta a confronto con la tipologia di perizia descritta sopra. 4

6 1. Cosa si intende per abuso sessuale sul minore È opportuno chiarire brevemente, prima di addentrarci nel lavoro, cosa si intende per abuso sessuale su minore in base al nostro c.p. (Codice penale). Vediamo adesso quali sono gli articoli ed il loro contenuto in base ai quali si può parlare, generalizzando di abuso sessuale verso un minore. Prima però è opportuno ricordare che non esiste il reato di pedofilia, al contrario il termine è utilizzato per indicare un disturbo del comportamento sessuale, una parafilia 2. Secondo il Titolo XII, Dei delitti contro la persona, Capo III Dei delitti contro la libertà individuale, del c.p. possono rientrare all interno dell abuso sessuale contro il minore l art. 600-bis. Prostituzione minorile, l art. 600-ter. Pornografia minorile, l art. 600-quinquies, Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, l art. 600-sexies Circostanze aggravanti ed attenuanti il quale sancisce le aggravanti relative ai precedenti articoli 600-bis primo comma, 600-ter, primo comma, e 600- quinquies, l art. 609-bis. Violenza sessuale l art. 609-quater. Atti sessuali con minorenne, l art. 609-quinquies Corruzione di minorenne. Questo gruppo di articoli del c.p. vanno a racchiudere la grande famiglia dei reati sessuali. Quando si parla di abuso o violenza sessuale nei confronti di un minore, si fa riferimento ad atti che riguardano la sfera sessuale, che vanno a minare il benessere psicologico e fisico del bambino o dell adolescente, insieme al suo normale sviluppo. Più nello 2 Per pedofilia si intende un eccitamento sessuale (nel comportamento o in fantasia) derivante da attività sessuale con uno o più bambini prepuberi, di non più di 13 anni. In questo caso il soggetto responsabile deve avere almeno 16 anni ed essere maggiore del bambino di almeno 5 anni; il termine deriva dal greco pais-poidos, fanciullo, e filia, amore. Per un maggiore approfondimento di questa tematica si consulti Dèttore, D., 2001, Psicologia e Psicopatologia del Comportamento Sessuale, Mc graw-hill, Milano, pp

7 specifico è presente un abuso sessuale sul minore quando: il minore è usato o sfruttato per la gratificazione sessuale di un adulto; il minore è esposto o coinvolto in attività sessuali inappropriate al suo sviluppo psico-fisico; il minore coinvolto sessualmente si trova nell incapacità di essere consenziente, a causa della differenza di età e di ruolo dell adulto; il minore è coinvolto nell attività sessuale con persone che hanno un ruolo determinante nell ambiente familiare (incesto) 3. Da un punto di vista clinico, l abuso è presente quando si concretizzano tre particolari fattori: la differenza di potere per cui la persona che compie l atto controlli o influenzi la vittima con o senza l uso della forza, la differenza di conoscenze per cui la vittima possiede una minore conoscenza delle implicazioni e delle conseguenze dell atto sessuale, la differenza nella gratificazione per cui l atto risulta gratificante solo per l abusante e assume tutt altro significato per la vittima 4. All interno di questo discorso è possibile fare un osservazione già fatta in letteratura 5, della quale qui sarà trattata solo in modo superficiale, e cioè che è possibile interpretare il concetto di abuso sessuale appena dato, in base al soggetto. Più specificamente è possibile che, un determinato atto nei confronti di un minore può provocare danni nella sfera fisica e psicologica nei confronti di una persona, ma non in un altra, oppure in un altra ancora provocare conseguenze diverse. All interno del presente lavoro non si intende analizzare approfonditamente tale questione, tra l altro molto delicata, rimandando alla letteratura già citata. 3 data di accesso 16/04/10. 4 Vedi nota 3. 5 Gulotta, G., Cutica, I., 2004, Guida alla Perizia in Tema di Abuso Sessuale e della sua Critica, Giuffrè Editore, Milano, pp

8 Detto questo è opportuno precisare che all interno del presente lavoro parlando di abuso sessuale nei confronti del minore si farà riferimento a tutti quegli atti che investono la sfera sessuale e che vanno a ledere il normale sviluppo fisico e psicologico di un bambino, o di un adolescente. Il c.p. italiano, negli articoli sopra citati, introduce il reato di abuso sessuale sui minori facendo riferimento in generale ai minori di anni diciotto, includendo quindi soggetti nel periodo dell infanzia, in età prescolare e scolare, nella fase dell adolescenza. È sottinteso all interno di questi articoli che un soggetto minore di diciotto anni sia ancora in fase di sviluppo, caratterizzato da un immaturità tale che non gli permetta di razionalizzare ed elaborare un atto sessuale, di qualsiasi tipo, compiuto su di lui. Per concludere questo primo paragrafo è opportuno anche ricordare che in base alla legge italiana, ogni soggetto minore di anni sedici è incapace di intendere e di volere, tale assunto è basato sul presupposto che prima di tale età il soggetto non ha ancora raggiunto una maturità sessuale, cognitiva, sociale e morale. 2. Un introduzione storica Per poter comprendere a pieno il concetto di perizia, ed in particolar modo di perizia nei casi di presunto abuso su minori, è opportuno che sia inserita all interno di una cornice storica che ha visto negli anni 7

9 succedersi riforme del procedimento penale, convenzioni e congressi sui diritti dell infanzia e dell adolescenza 6. All interno di questo paragrafo si descriverà brevemente il percorso delle riforme che sono alla base del significato assunto oggi dalla perizia La riforma del codice di procedura penale in Italia Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 22 settembre , entrato in vigore il 24 ottobre 1989, il processo penale italiano passa da un impianto di tipo inquisitorio ad un impianto di tipo accusatorio, secondo il quale la sentenza di colpevolezza o di non colpevolezza di un soggetto imputato, si costruisce in base alle prove presentate in fase dibattimentale e raccolte durante la fase delle indagini preliminari. Con la riforma legislativa del 1989 si tende quindi a dare maggior importanza alla fase delle indagini preliminari nella quale si esplicita, più che in altre fasi del processo penale, l attività del PM (Pubblico Ministero). Il pubblico ministero, assieme alla polizia giudiziaria, da lui direttamente coordinata in questa fase, ha il compito di valutare la notitia criminis, acquisire gli elementi utili relativi alla sua fondatezza o meno, decidere di conseguenza se richiedere l archiviazione del caso, se si verifica l insussistenza degli elementi raccolti, o al contrario richiedere il rinvio al giudizio dell indagato al Giudice per le 6 Vedremo di seguito relativamente ai diritti dei minori come ogni Convenzione creata per la loro tutela abbia di base l assunto che un bambino non è in grado di tutelarli da solo a causa di una sua immaturità di base. 7 Il decreto è consultabile interamente sul sito internet data di accesso 07/12/

10 Indagini Preliminari (Gip). In questo modo, se la richiesta viene accolta, si dà il via al processo penale (propriamente detta la fase dibattimentale), esercitando l azione penale verso il soggetto presunto autore di reato 8. Nel vigente sistema processuale, quindi dopo la riforma, il PM svolge le funzioni di organo dell'accusa; al contempo pur essendo una parte del processo, rimane comunque una parte pubblica e, come tale, non può non avere esigenze di giustizia. Infatti, in base all'ordinamento giudiziario, il PM veglia all'osservanza delle leggi e alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, questo comporta, ad esempio, che può chiedere in dibattimento l'assoluzione dell'imputato ed impugnare la sentenza nell'interesse dell'imputato stesso. Occorre, inoltre, notare che l'art. 358 c.p.p. impone al PM di compiere, nel corso delle indagini preliminari, anche accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona assoggettata alle indagini; il che sembrerebbe contrastare con la sua posizione di parte processuale. A ben vedere, però, tali accertamenti vanno pur sempre compiuti nell'ambito della vera finalità delle indagini preliminari indicata nell'art. 326 c.p.p., il quale impone che il p.m. e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Di conseguenza, le indagini preliminari, sono unicamente finalizzate ad acquisire elementi di prova al fine di mettere in condizioni il PM di decidere se esercitare o meno l'azione penale. Quindi, il fine che le investigazioni devono avere è quello di portare il 8 Si ricorda che nella fase delle indagini preliminari si va alla ricerca dei mezzi di prova,all interno delle quali rientrano anche la perizia e a testimonianza, e dei mezzi di ricerca della prova, non delle prove vere e proprie le quale si strutturano solamente nella fase dibattimentale. Per un maggiore chiarimento relativo alle fasi del processo penale si consulti Mercone M., 2009, Diritto Processuale Penale, Edizioni Simone, Napoli. 9

11 PM ad una prima decisione: richiesta di archiviazione o richiesta di rinvio a giudizio, una decisione rispettivamente a favore o a sfavore dell indagato, ma che comunque rientri nei cannoni del concetto di giustizia 9. In questo caso, devono avere una valenza tale da evitare che il processo che si và ad instaurare si concluda con una delle formule di cui all'art. 530 c.p.p.. Tale articolo prevede che le formule di assoluzione che il Giudice pronuncia al momento della sentenza, ove si convinca della non fondatezza della tesi della pubblica accusa, sono quattro: che il fatto non sussiste (manca il fatto materiale del reato; ad esempio, manca il corpo del presunto morto in un caso di omicidio); che l'imputato non lo ha commesso (il fatto sussiste nella sua materialità, ma manca la prova che lo abbia commesso l'imputato); che il fatto non costituisce reato (pur essendoci un fatto materiale e un colpevole di questo fatto, manca l'elemento soggettivo del fatto; ad esempio, l'imputato lo ha commesso, ma senza dolo o colpa); che il fatto non è previsto dalla legge come reato (sono casi non ancora puniti, come lo stalking ). Il PM è privato dei poteri che erano riconosciuti dal vecchio ordinamento relativi al tema di formazione della prova e di decisione sulla libertà personale dell indagato, da lui esercitata nella fase istruttoria del precedente codice. Oggi questi poteri sono nelle mani 9 La giustizia, per sé, per gli altri e per chiunque, si traduce [ ] in un dovere e in un diritto che coinvolge chiunque appartenga a una certa comunità, in senso riduttivo, e ogni persona umana in generale, in senso estensivo. La giustizia è la costante e perpetua volontà, tradotta in azione, di riconoscere a ciascuno ciò che gli è dovuto; questo è l'ufficio, deontologico e inviolabile, che il magistrato preposto deve porre in atto nei luoghi deputati a rendere giustizia: i tribunali. La giustizia, che è messa in atto sempre come volontà del popolo, è anche azione repressiva, potere legittimo di tutelare i diritti di tutti, quindi rendere a ognuno, nelle circostanze riconosciute, di accordare giustizia ascoltando richieste per essa e in nome di essa accordando ciò che è giusto quando è dovuto e a chi è dovuto. data di accesso 09/12/

12 del Gip, un arbitro imparziale tra accusa e difesa nella fase delle indagini preliminari. Quindi attraverso il nuovo impianto accusatorio conferito al procedimento penale con la riforma del 1989 l obiettivo è quello di avere sentenze di colpevolezza o non colpevolezza basate su prove concrete derivanti da un accurata indagine investigativa alla ricerca dei mezzi e dei mezzi per la ricerca della prova 10. Specificamente per garantire il concetto di giustizia e fare in modo che un soggetto sia giudicato colpevole di un reato in base a delle prove certe e non in base a dei processi inquisitori, durante la fase delle indagini preliminari è dato ampio spazio anche alle indagini difensive. Attraverso questo metodo viene applicato il principio di parità delle parti all interno del procedimento penale in base al quale la difesa, in parallelo con l attività del PM e della polizia giudiziaria, avvalendosi di investigatori privati e consulenti tecnici, potrà svolgere indagini private per raccogliere tutti gli elementi di prova necessari a tutelare l indagato 11. In base a quanto esposto, cioè l importanza affidata alla fase delle indagini preliminari per il raggiungimento del fine ultimo quale la giustizia, si può comprendere l importanza della perizia, come mezzo di prova e come strumento di raccolta di informazioni sia per la difesa che per l accusa, ma anche per il GIP, il quale è colui che accoglierà o respingerà, qualora vi sia, la richiesta di rinvio al giudizio. 10 La perizia che è un mezzo di prova sarà utile al giudice (GIP) o al PM o alla difesa per fare luce su elementi particolari emersi dalle indagini per le quali occorre una conoscenza specifica, con l obiettivo di raggiungere la verità di un fatto reato. 11 I poteri della difesa in sede processuale hanno ottenuto carattere normativo con la legge n. 397 del 7 dicembre 2000 nota come Legge sulle Indagini Difensive; consultabile sul sito data di accesso 10/12/

13 2.2. I diritti del minore Quando si parla di perizia (o consulenza tecnica) nei casi di presunto abuso su minori è del tutto comprensibile che una delle preoccupazioni principali dei soggetti coinvolti (PM, GIP, difesa), sia quella di tutelare la presunta vittima o minore coinvolto. In particolar modo l obiettivo sarà quello di allontanare il minore dal presunto abusante, tutelare i suoi diritti a vivere un normale percorso di crescita, fare in modo che non subisca ulteriori sconvolgimenti emotivi in seguito alla sua partecipazione al procedimento penale quale principale testimone dei fatti. Negli anni si è prestato molta attenzione a quelli che sono i diritti dei fanciulli ed al rispetto della loro infanzia e della loro crescita. Alcuni paesi del mondo si sono impegnati a sottoscrivere accordi e convenzioni che garantiscono la difesa del minore e un regolare sviluppo (secondo le fasi dettate dalla natura e riportate sulla letteratura che tratta l argomento). Dopo aver descritto l evoluzione del procedimento penale in Italia, a partire dal 1989, al fine di comprendere il ruolo importante assunto dalla perizia come mezzo di prova, sarà adesso descritta la cronologia dell attività svolta dai governi di alcuni (e a volte tutti) paesi del mondo per promuovere e favorire la tutela del minore. Ritengo che questo passaggio sia inevitabile dovendo andare a trattare un tema, quale la perizia nei casi di presunto abuso su minore, che necessariamente include il rispetto e la tutela del fanciullo. Il XX secolo rappresenta il secolo del fanciullo, infatti a partire dai primi anni del Novecento è possibile riscontrare passi in avanti riguardo la protezione dello sviluppo e dei diritti del fanciullo. Nel 12

14 1919 avviene il primo passo con la costituzione del Comitato di protezione per l infanzia da parte della Società delle Nazioni Unite. Nel 1924 fu proclamata la Prima Dichiarazione dei Diritti dell Infanzia, meglio conosciuta come la dichiarazione di Ginevra, adottata dalla Quinta Assemblea Generale della Società delle Nazioni Unite, che precisa la responsabilità degli adulti nei confronti dei minori. Questo testo non è però ancora concepito come strumento atto a valorizzare il bambino in quanto titolare, ma solo in quanto destinatario passivo di diritti. Inoltre, la Dichiarazione non si rivolge agli Stati per stabilirne gli obblighi, ma chiama in causa più genericamente l'umanità intera, affinché garantisca protezione ai minori con un impianto di tipo assistenzialista volto ad affermare le necessità materiali ed affettive dei minori. Intanto nel 1946 nasce il Fondo Internazionale delle nazioni Unite per l Infanzia (UNICEF) 12, che dal 1953 diventa un organizzazione internazionale permanente. Negli anni seguenti si inizia a pensare ad una vera e propria Carta sui diritti del fanciullo, da integrare alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, firmata a Parigi il 10 dicembre del 1948, e che sottolinei i bisogni specifici del bambino. Si arriva così al L UNICEF, Fondo delle Nazioni Unite per l Infanzia, è una Agenzia delle Nazioni Unite fondata nel 1946 per aiutare i bambini vittime della Seconda Guerra Mondiale. Nel periodo tra il 1946 ed il 1953 fu presente in vari Paesi europei e anche in Italia, con moltissimi interventi a difesa dei bambini. La situazione era drammatica: nel 1949 morivano più di 72 bambini ogni 1000 nati e in regioni poverissime come la Basilicata i morti erano addirittura 110 su L UNICEF aiutò l Italia e l Europa del dopoguerra in modo massiccio intervenendo con programmi alimentari, fornendo le prime incubatrici ai reparti di neonatologia, distribuendo farmaci essenziali per la vita, diffondendo l alfabetizzazione di massa. Con la graduale ripresa dell economia dei paesi europei, le attività del Fondo vennero rivolte ai bambini dei paesi in via di sviluppo in Africa, Asia, America Latina, fino a che, nel 1953, a seguito dei risultati ottenuti, le Nazioni Unite decisero di prorogare indefinitivamente il mandato dell UNICEF. Nel 1965 l UNICEF riceve il premio Nobel per la Pace. Territorialmente l UNICEF è presente in 158 paesi. 13

15 novembre 1959, data in cui attraverso l Assemblea Generale delle Nazioni Unite si ha la stesura e l approvazione della Dichiarazione dei diritti del fanciullo 13. Questo documento si propone di mantenere i medesimi intenti previsti nella Dichiarazione di Ginevra del 1924, ma al contempo chiedendo agli Stati sia di riconoscere i principi contemplati nella dichiarazione, sia di impegnarsi nella loro applicazione e diffusione. La Dichiarazione consiste in una sorta di "statuto" dei diritti del bambino e contiene un preambolo, in cui si richiamano la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 1924, e dieci principi. La nuova Dichiarazione include una serie di diritti non previsti nella precedente Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, quali il divieto di ammissione al lavoro per i minori che non abbiano raggiunto un'età minima, il divieto di impiego dei bambini in attività produttive che possano nuocere alla sua salute o che ne ostacolino lo sviluppo fisico o mentale, il diritto del minore disabile a ricevere cure speciali. Pur non essendo uno strumento vincolante (come potrebbe esserlo una legge), bensì una mera dichiarazione di principi, la Dichiarazione gode di una notevole autorevolezza morale, che le deriva dal fatto di essere stata approvata all'unanimità e di essere un documento estremamente innovativo. Un altro passaggio molto importante che determina la presenza di uno strumento vincolante a livello legislativo ed a protezione dei fanciulli è rappresentato dalla Convenzione sui diritti dell Infanzia e dell Adolescenza tenutasi a New York il 20 novembre 1989 da parte dell assemblea Generale delle nazioni Unite, che è divenuto il primo 13 Consultabile interamente sul sito data di accesso 10/12/

16 trattato internazionale giuridicamente vincolante volto ad affermare i diritti di tutti i bambini. La convenzione, detta anche CRC (Convention of the Right of the Child), e che è entrata in vigore a distanza di un solo anno dalla sua approvazione (2 settembre 1990), ha innalzato notevolmente il livello, qualitativo e quantitativo, delle norme internazionali per la tutela dell infanzia e dell adolescenza. Il principale elemento che la contraddistingue è l introduzione del concetto di minore come soggetto di diritti, la promozione del rispetto dell identità, della privacy, della dignità e della libertà di espressione del/la bambino/a. Dopo essere arrivati a questa fase in cui il fanciullo diventa detentore di diritti, si sono succeduti altri eventi che hanno portato a definire concretamente i diritti del fanciullo all interno dei procedimenti giudiziali che lo vedono coinvolto. Il 25 gennaio 1996 a Strasburgo è stata adottata la Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei minori, entrata in vigore il 1 luglio del 2000 e ratificata in Italia con la Legge n. 77 del 20 marzo Attraverso questa convenzione vengono indicati in pratica le prassi concrete e misurabili per l attuazione dei diritti dei bambini. Se con il 1989 era stato definito il fanciullo detentore di diritti, adesso viene stabilito quali sono i suoi diritti e quali sono le modalità per applicarli, si delinea in modo assai netto uno specifico campo di azione e si definisce un parametro fondamentale con cui esaminare l effettivo godimento dei diritti proclamati. Per legge ed età i bambini sono privati della capacità di poter esercitare autonomamente i diritti di cui sarebbero titolari. Con la Convenzione europea si va ad affrontare ed 14 Consultabile anche in lingua originale sul sito internet data di accesso 21/12/

17 arginare questo problema come problema centrale della società adulta, cioè realizzare le forma e gli spazi per un esercizio concreto dei diritti dei fanciulli nella società. Per entrare nello specifico, la Convenzione del 1996 prevede la possibilità ai minori di esprimersi in tutti i procedimenti di natura giudiziaria o amministrativa che in qualsiasi modo li riguardino. In particolare essa prevede una articolazione dettagliata di quello che sinteticamente verrebbe definito l esercizio del diritto di ascolto che, a sua volta, comprende il diritto ad essere informato sul procedimento che lo riguarda, di essere consultato e di esprimere la sua opinione, di essere aiutato a capire le conseguenze pratiche delle sue opinioni e delle decisioni che ne possono conseguire. Inoltre per esercitare tali diritti il minore ha sempre diritto ad esprimersi direttamente ovvero di nominare un proprio rappresentante il quale non necessariamente è un legale, ma necessariamente è persona che stabilisce con il minore un rapporto non formale di comunicazione. Il significato della convenzione consiste, riassumendo, nell offrire al fanciullo la possibilità di esercitare i propri diritti non imponendogli però una capacità ancora inesistente, ma attraverso l aiuto dei soggetti adulti. Il bambino infatti viene considerato si cittadino, ma non lasciato solo ed isolato, reso in grado di esercitare i propri diritti, ma di fatto non in grado di farlo concretamente in seguito alla sua fragilità, alle sue pulsioni ed alla sua incoerenza 15. Se precedentemente alla convenzione del 1996 l ascolto del minore era considerato semplicemente una facoltà dell adulto, adesso diventa un 15 Attraverso lo studio dello sviluppo del bambino e delle sue capacità, del suo pensiero, dalla nascita fino all adolescenza ed ala fase adulta è facilmente intuibile la motivazione per cui un bambino non sia in grado e non abbia le capacità cognitive per poter concretamente esercitare i propri diritti; per un maggiore approfondimento a riguardo si consulti Fonzi, A., a cura di, 2001, Manuale di Psicologia dello Sviluppo, Giunti Editore, Firenze. 16

18 diritto del minore stesso e più specificamente uno strumento per poter esercitare i suoi diritti nella società in cui vive. Dopo aver descritto l importanza data all esercizio dei diritti del minore attraverso l adulto, è opportuno fermarsi a riflettere sul rapporto che intercorre tra quanto contenuto nella convenzione del 1996 (inevitabilmente a sua volta figlia delle precedenti convenzioni sui diritti del fanciullo) e l oggetto del presente lavoro. Prima di tutto è importante evidenziare come quando si parla di diritti del fanciullo si tenda a far riferimento all ambito amministrativo e giudiziario, questo introduce inevitabilmente il legame con la perizia eseguita nei casi di presunto abuso nei confronti di un minore. Si potrebbe affermare che la perizia è uno strumento attraverso cui gli adulti, in base al potere conferitogli, vanno a esercitare i diritti del fanciullo, nel momento in cui il suo sviluppo viene minacciato da un evento come l abuso sessuale. Nel corso della perizia si va a raccogliere, attraverso il minore, informazioni che lo stesso non sarebbe in grado di riferire autonomamente e spontaneamente, che saranno utilizzate poi per punire chi, attraverso l abuso, ha violato il diritto del bambino ad uno sviluppo normale. Sempre restando in ambito giuridico, anche la testimonianza, sotto forma di audizione protetta del minore o di incidente probatorio, rappresenta una forma di esercizio del diritto del minore che gli permette di riferire quanto conosce relativamente ad un evento per il quale è stato avviato un procedimento civile o penale. In questo caso il minore viene ascoltato seguendo delle procedure ben precise volte a garantire l incolumità fisica e psicologica del minore In particolare le domande durante l incidente probatorio o durante l audizione del minore vengono poste dal presidente del collegio giudicante e non dal PM o dalla difesa in modo da avere 17

19 Affinché la tutela dei diritti dei minori sia adeguatamente esercitata, in base alle circostanze ed in base all età del minore, è opportuno che chiunque ne è coinvolto, giudici, PM, operatori sociali, gli esponenti delle forze di polizia, siano fortemente preparati ad affrontare l ascolto e la comunicazione con i bambini. Al contempo è importante ricordare l importanza degli spazi a disposizione del minore per poter parlare all interno di un procedimento giudiziario, senza ridurli ad un semplice rito ed atto di routine, svuotandolo del suo significato, che è quello di dare voce al minore per poter esercitare i propri diritti. Affinché durante la raccolta della testimonianza di un minore siano utilizzati metodi adeguati all età e volti a non turbare l incolumità psicologica del minore, sempre nel 1996 è stata istituita la Carta di Noto, contenente le linee guida per l interrogatorio del minore. È stata redatta a Noto nei giorni 6-9 giugno 1996, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1996 ed entrata in vigore dal 6 marzo 1996, a conclusione del Congresso tenuto dall'isisc (Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali) a Noto nei giorni 6-9 giugno 1996, organizzato dall'avvocato Luisella de Cataldo Neuburger 17 sul tema "Abuso sessuale di minori e processo penale". Occorre, prima di addentrarsi nella descrizione dettagliata della Carta, ricordare che la stessa, rappresenta un nuovo passo in avanti nella concretizzazione dell esercizio dei diritti dei bambini, ma allo stesso tempo rappresenta un protocollo messo a punto per situazioni particolari e in un clima storico molto particolare. Specificamente essa un esame indiretto, inoltre chi pone le domande può essere assistito o da un famigliare del minore o da uno psicologo specializzato in ambito minorile. 17 Luisella de Cataldo Neuburger è Presidente AIPG (Associazione Italiana di Psicologia Giuridica), avvocato psicologo responsabile della Sezione di Psicologia Giuridica Università degli Studi di Milano 18

20 rappresenta le linee guida per l esame del minore in caso di presunto abuso sessuale. Nasce in un periodo in cui inizia ad aumentare la diffusione dei reati di pedofilia 18 e in cui ci si accorge che prima e durante il procedimento l'interazione con genitori e psicologi può indurre nel bambino la formazione di falsi ricordi 19. Spesso il minore nei casi di abuso è l unico testimone attraverso cui un giudice può raccogliere informazione per la ricostruzione della realtà. La Carta di Noto quindi è stata creata appositamente per i casi di presunto abuso su minore, ma a mio avviso può essere utilizzata anche in altri ambiti, sia penali che civili, per favorire una testimonianza del minore il più vicino alla realtà, limitare le influenze negative sul benessere psicologico del bambino e di conseguenza andare ad ascoltare in maniera corretta il minore per la difesa dei suoi diritti. La valutazione della cura, con cui questo protocollo è stato effettivamente applicato è parte essenziale di ogni nuovo caso giudiziario in Italia, relativo a bambini nell'età della Scuola d'infanzia. La Carta contiene tredici linee-guida da utilizzare per l'esame del minore, in modo che l'approccio iniziale all'indagine risulti il più possibile determinato dalla capacità ed esperienza dei singoli operatori, cosicché possano essere ovviati gli errori diagnostici circa l'attendibilità della vittima. Tali principi, dunque, costituiscono una proposta operativa concreta rivolta, in primo luogo, a tutti gli operatori che dovranno occuparsi di abusi sessuali, in modo da consentire loro di dotarsi di un mirato metodo d'indagine. 18 O forse sarebbe più corretto parlare di aumento delle denunce e diminuzione del silenzio delle vittime di questi reati. 19 Vedremo nello specifico quando sarà trattata nel dettaglio la testimonianza del minore il significato dei falsi ricordi. 19

21 Nel particolare e concretamente, il protocollo stabilisce che l esperto che esamina il minore dovrà utilizzare metodologie scientificamente affidabili ed esplicitare i modelli teorici di riferimento; all esperto non va richiesto (per esempio da parte del Giudice o del PM) un giudizio volto all accertamento della verità giudiziaria; nel caso di abuso intrafamiliare l esperto dovrà esaminare ogni membro della famiglia; in ogni incontro con il minore, in ogni occasione in cui vengono raccolte dichiarazioni o manifestazioni comportamentali l esperto dovrà utilizzare la videoregistrazione o l audioregistrazione; al fine di un indagine obiettiva l esperto dovrà proporre ipotesi alternative che possono emergere in base ai dati ottenuti dall esame; il luogo, i tempi ed i modi dell esame devono essere tali da favorire la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione, l esperto dovrà inoltre evitare domande suggestive o implicative; nel caso vi sia l intervento di più esperti è opportuno che i colloqui del minore siano concentrati in un numero ridotto, in modo da evitare ulteriori stress al bambino; l esperto deve inoltre illustrare al minore gli scopi del colloquio, in base alla sua età ed alla sua capacità di comprensione, evitando - in quanto possibile - di caricarlo di responsabilità per quello che riguarda gli eventuali sviluppi del procedimento; l esperto deve considerare che la sintomatologia presente in bambini abusati può essere riscontrata anche in soggetti minori sottoposti a stress a seguito di disagi o conflitti intrafamiliari; nel procedimento penale, i ruoli dell esperto, dello psicoterapeuta o psico-riabilitatore sono incompatibili; l assistenza psicologica al minore sarà svolta da un operatore specializzato e sarà fornita in ogni fase del procedimento ed in ogni sede giudiziaria in cui è trattato l abuso; l assistenza 20

22 psicologica, prevista dall art. 609decies c.p. 20, non può essere data dallo stesso esperto che conduce l esame del minore e lo psicologo assistente del minore non può dare valutazioni relative all attendibilità della testimonianza del bambino; infine stabilisce che vengano istituiti organismi volti all aggiornamento professionale permanente di tutti i soggetti che operano in questo ambito 21. Il 7 luglio 2002 è stato apportato un aggiornamento al documento approvato nel 1996, reso necessario dalle innovazioni legislative intervenute nel frattempo e dall evoluzione della ricerca scientifica in materia La perizia secondo il c.p.p. italiano La perizia 23 rappresenta un aiuto alla conoscenza dell autorità che la richiede per poter esprimere un giudizio. Come recita l art. 220 c.p.p. su l Oggetto della perizia, la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono 20 Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600- quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni. Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento. 21 Per consultare interamente il documento relativo alla Carta di Noto, si consulti il sito data di accesso 28/12/ Per approfondire la natura dell aggiornamento effettuato si consulti il sito internet data di accesso 28/12/ La perizia è uno strumento ammesso sia all interno di un procedimento penale che all interno di un procedimento civile, per comodità e coerenza con l oggetto del presente lavoro (la perizia nei casi presunto abuso su minori), si farà sempre riferimento alla perizia disciplinata nel c.p.p.. 21

23 specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Possono ricorrere ad una perizia sia il PM, sia il Giudice che la difesa (nel corso delle indagini difensive 24 ), quando sono necessarie conoscenze specifiche per poter raccogliere informazioni necessarie alla formazione della prova o (nel caso del giudice) necessarie alla formazione di un giudizio il più possibile oggettivo. La consulenza del perito deve basarsi esclusivamente sulla sua capacità professionale e le conclusioni a cui essa perviene oltre ad essere ben motivate, devono fondarsi su dati di fatto oggettivamente dimostrati e scientificamente supportati 25. Occorre fare una distinzione tra il perito nominato dal giudice e quello nominato dalle parti. L esperto nominato dalle parti prende il nome di consulente tecnico, mentre quello nominato dal giudice prende il nome di perito 26. Il numero dei consulenti tecnici sarà pari al numero dei periti nominati dal giudice e nel caso in cui non siano stati nominati periti, le parti potranno nominare massimo due consulenti ciascuno 27. All interno del c.p.p. la perizia fa parte del Titolo II, I mezzi di prova. I mezzi di prova, di cui fanno parte anche la testimonianza (artt c.p.p.), l esame delle parti in dibattimento (artt c.p.p.), i confronti (artt c.p.p.), le ricognizioni (artt Le investigazioni difensive consistono nella possibilità per la difesa di ricercare prove a favore dell indagato, attraverso la collaborazione con investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici nel caso in cui siano necessarie specifiche competenze. Le investigazioni difensive sono disciplinate dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397 Disposizioni in materia di indagini difensive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2001, Capo I Modifiche al codice di procedura penale. 25 Le conclusioni di una perizia, se sono scientificamente provate, hanno una minore probabilità di essere contestate in sede dibattimentale. 26 A sua volta il perito eseguirà una perizia ed il consulente una consulenza tecnica. All interno del presente lavoro sarà utilizzato il termine perizia per indicare entrambi. 27 Per un maggiore approfondimento relativamente alla perizia si consulti gli artt del c.p.p. relativi alla Perizia. 22

24 c.p.p.), gli esperimenti giudiziali (artt c.p.p.) rappresentano strumenti che possono assumere valore di prova, rappresentano degli elementi che possono essere direttamente utilizzati dal giudice a sostegno della sua decisione. I mezzi di prova si differenziano dai mezzi di ricerca della prova 28 che sono strumenti diretti alla acquisizione di cose, tracce, documenti, e comunque elementi dotati di attitudine probatoria (si pensi alla perquisizione ed al sequestro come attività che portano alla materiale apprensione del corpo di reato) 29. La perizia, in base alla definizione ed al valore assunto all interno del c.p.p. di elemento probatorio, rappresenta uno strumento molto importante all interno di un procedimento penale. Infatti con la perizia si dà valore al concetto di prova ed al modello di tipo accusatorio, assunto dal procedimento penale a partire dalla riforma del c.p.p. del Il destino di una persona indagata o imputata dipende dalla decisione del giudice, la quale però è supportata dalla perizia che fornisce una conoscenza tecnica in più (riconducibile ad un qualche aspetto del fatto reato) al giudice stesso, aiutandolo a fornire il suo verdetto. Si potrebbe considerare la perizia come un forma di tutela per il soggetto indagato o imputato. È opportuno dedicare spazio per chiarire, prima di procedere nel lavoro, l oggetto dell indagine peritale. Ricordiamo intanto che il perito, attraverso un indagine tecnica apporta conoscenze di fatto al bagaglio culturale del soggetto giudicante. L esperto va a fornire delle conclusioni, in base ad un quesito presentato dal giudice (o dal PM o dalla difesa), che poi rappresentano delle valutazioni o dei giudizi 28 Di cui fanno parte le ispezioni (artt c.p.p.), le perquisizioni (artt c.p.p.), i sequestri (artt c.p.p.), le intercettazioni telefoniche (artt c.p.p.). 29 Dubolino, P., Baglione T., Bartolini F., 1989, Il Nuovo Codice di Procedura Penale, Edizioni La Tribuna, Piacenza, p

25 relativi ad un aspetto particolare legato al fatto reato. Questi giudizi non coincidono però con quello relativo alla responsabilità penale del soggetto imputato, ma ne sono uno strumento a cui può attingere un giudice. Spetterà al giudice stesso, consapevole della diversità tra la funzione del giudizio peritale e la funzione del suo giudizio, circa la responsabilità penale, formulare adeguati quesiti, a cui l esperto deve rispondere, in cui sia chiara tale distinzione. Non tutte le tipologie di perizie sono ammesse all interno di un procedimento penale. È ammessa la perizia psichiatrica per determinare la capacità di intendere e di volere del soggetto indagato o imputato e dell eventuale persona offesa 30. È ammessa la perizia per la determinazione della capacità di un soggetto a rendere testimonianza 31. Non è ammessa la perizia relativa a qualità psichiche non patologiche, quindi relativa alla personalità e carattere del soggetto, all abitualità o professionalità nel reato, la tendenza a delinquere 32. Non è ammessa la perizia criminologia, la quale ha come obiettivo quello di descrivere la relazione esistente tra il soggetto imputato o indagato ed il reato, andando a fare una prognosi (relativa alla criminogenesi e criminodinamica del reato) ed una diagnosi 33. La perizia criminologica, letta in questi termini, darebbe per scontato che il soggetto ha commesso il crimine, ancora prima che sia stata emessa 30 Per un maggiore approfondimento relativo alla perizia psichiatrica si consulti Chiarini, A., Rapagnani, M.P., Rubini, S., 2009, Criminalità e Malattia Mentale in Frison, R., Guerzoni, M., Roffi, G., Rubini, S., (a cura di) Manuale di Scienze Criminologiche. Teorie e Pratiche: Criminologia, Criminalistica, Tecniche Investigative, Del Bucchia Editore, Massarosa, Vol. I, pp Vedremo successivamente, nel paragrafo relativo alla testimonianza, come la capacità di rendere testimonianza di un soggetto, definisca e sia una delle variabili che determinano l attendibilità della testimonianza. 32 Per un maggior approfondimento si veda Mastronardi, V., 2001, Manuale per Operatori Criminologici ed Psicopatologi Forensi, Giuffré Editore, Milano, pp Per un maggiore approfondimento si consulti Merzagora, I., 2006, Il Colloquio Crimnologico. Il Momento Diagnostico e Valutativo in Criminologia Clinica, Unicopli Editore, Milano. 24

26 una sentenza di colpevolezza o innocenza. Dal momento che, ogni soggetto indagato o imputato, è innocente fino ad avvenuta sentenza, questa è la motivazione per cui la perizia criminologia non è ammessa, se non esclusivamente nel caso di un soggetto già giudicato. All interno dell art. 42 c.p. Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva e dell art. 43 c.p. Elemento psicologico del reato, si definisce quale è la condizione affinché un soggetto possa essere considerato autore di un determinato reato. All interno dell art. 42 c.p. si stabilisce che nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà, e nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge; è questa la cosiddetta suitas della condotta, secondo la quale non esiste un reato e quindi un reo, se non è presente il nesso psichico fra l agente ed il fatto 34, manca cioè la volontà del soggetto, detto anche elemento soggettivo del reato. All interno dell art. 43 è definito il grado attraverso cui un soggetto, per cui sussiste la suitas del reato, è legato al reato stesso, cioè il grado di relazione tra l elemento psicologico ed il reato. In base a quest ultimo articolo si parla di reato doloso quando l evento dannoso o pericoloso [ ] è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione, di reato preterintenzionale quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto 34 Il nesso psichico, la coscienza e la volontà riportati nell art. 42 del c.p. non vanno confusi con la capacità di intendere e di volere cui fanno riferimento gli artt. 85 e successivi del c.p.. Quest'ultima consiste, infatti, in un modo d'essere dell'individuo; rappresenta uno status della persona che deve sussistere nel momento in cui il soggetto commette il reato, riferendosi alla sua maturità psichica e alla sua sanità mentale. Attraverso di essa si determina l imputabilità. 25

27 dall'agente e colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Per determinare la presenza o meno dell elemento soggettivo di un reato, si deve necessariamente valutare le caratteristiche psicologiche del soggetto indagato o imputato, attraverso, per esempio, l analisi della sua personalità e del suo carattere, ritornando così a quella che è la definizione della perizia criminologica data precedentemente. In base a quanto detto, la perizia criminologia potrebbe fornire un contributo importante, in fase processuale, per determinare la relazione esistente tra la persona indagata o imputata ed il reato in questione e per determinarne la punibilità, decisione e valutazione che è invece, in base alla nostra giurisprudenza, unico compito del giudice 35. Dopo questa introduzione sulla normativa che regola la perizia in ambito processuale, andremo ad analizzare l oggetto centrale del presente lavoro riguardante lo studio di una perizia nei casi di presunto abuso su minore. 4. La perizia nei casi di presunto abuso su minore Andiamo adesso ad analizzare più da vicino il lavoro che dovrebbe svolgere l esperto quando è chiamato a dare una sua valutazione in merito ad un procedimento per un presunto abuso su un minore. All interno del presente lavoro, si descriverà la modalità di una perizia 35 Maggiore spazio ed un ulteriore approfondimento sarà dedicato alla perizia criminologica nella parte finale del presente lavoro, in cui sarà descritto la finalità della perizia criminologia, il suo campo di applicazione e la diversità con le perizie che vengono effettuate in ambito processuale. 26

28 riferendoci ipoteticamente ad un caso specifico. Questo è importante sottolinearlo, in quanto ogni perizia, pur avendo delle linee generali di strutturazione comuni, può essere condotta in maniera diversa in base ad un elemento specifico che è il quesito posto all esperto. Il quesito contiene la domanda a cui il consulente o perito dovrà rispondere attraverso la perizia. Il quesito contiene un oggetto particolare su cui il giudice o le parti necessitano delucidazioni e chiarimenti per esprimere un giudizio o per raccogliere prove a sostegno della loro teoria di colpevolezza o innocenza del soggetto indagato o imputato. In un procedimento scaturito dalla denuncia per un reato di abuso nei confronti di un minore, l oggetto del quesito di una consulenza o di una perizia può essere di varia natura: può essere richiesto, sia nel caso di abuso intrafamiliare che extrafamiliare, la valutazione delle capacità genitoriali 36, la valutazione della capacità del minore di rendere testimonianza e la valutazione del resoconto testimoniale reso dal minore, la rilevazione della presenza di comportamenti riconducibili ad un presunto abuso, la valutazione della presenza o meno dei fattori di rischio 37, la valutazione dello sviluppo psicoaffettivo e l adeguatezza dell evoluzione personologica relativa alle medie statistiche della propria fascia di età. All interno del presente lavoro è stato scelto come quesito di riferimento la valutazione della presenza di comportamenti riconducibili ad un abuso subito su un minore. Nello specifico all interno della nomina del perito, questo può essere un esempio di quesito: Dica il perito, esaminato il comportamento del minore, sia durante l espletamento dell incidente probatorio, sia attraverso 36 Dottore, D., Fuligni, C., 1999, L abuso Sessuale sui Minori. Valutazione e Terapia delle Vittime e dei Responsabili, McGraw-Hill, Milano. 37 Dottore, D., Fuligni, C., op. cit.. 27

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