LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. Dott. Giovanni Cruciani Componente Centro Studi Nazionale ANCL

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1 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Dott. Giovanni Cruciani Componente Centro Studi Nazionale ANCL

2 La riforma del mercato del lavoro si propone di realizzare un mercato del lavoro dinamico che sia in grado di contribuire alla creazione di occupazione, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione del tasso di disoccupazione. Questo è l ovvio obiettivo che una manovra di questo tipo si deve porre. Solo che poi i provvedimenti da adottare devono essere in linea con le premesse e non perseguire altri fini. Finalità del provvedimento 2

3 Gli obiettivi dunque sono: 1) Favorire rapporti di lavoro stabili; 2) Valorizzare il contratto di apprendistato; 3) Ridistribuire in modo più equo le tutele; 4) Rendere più efficienti gli ammortizzatori sociali; 5) Contrastare gli usi elusivi fiscali e previdenziali; 6) Promuovere ma maggiore inclusione delle donne nella vita economica; Gli obiettivi 3

4 L articolo 1 comma 2 della legge 92/2012 prevede il monitoraggio dello stato di attuazione della norma anche al fine di valutarne gli effetti sulla efficienza sul mercato del lavoro, sullo stato di occupabilità dei cittadini sulle mobilità in entrata ed in uscita nell impiego. Sistema di monitoraggio 4

5 Sistema permanente di monitoraggio e valutazione. I dati statistici verranno raccolti con il concorso del Ministero del Lavoro, tutte le istituzioni competenti e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 5

6 IL sistema sanzionatorio 6

7 Questa riforma va vista anche sotto il profilo sanzionatorio ed in effetti vengono previste molte sanzioni sotto le diverse forme. Sanzioni amministrative Sanzioni civili Sanzioni previdenziali. Il sistema sanzionatorio 7

8 Le sanzioni amministrative le conosciamo anche troppo bene: ritardi nelle comunicazioni, mancata comunicazione della chiamata nel lavoro intermittente, ecc. La sanzione civile consiste nel costringere il trasgressore a ripristinare, reintegrare un diritto leso nei confronti del lavoratore. Sanzioni di ripristino 8

9 Altro esempio nel contratto di apprendistato instaurato in violazione dei limiti il quale viene considerato ope legis un contratto a tempo indeterminato. Ovvero la conversione del contratto a progetto in uno a tempo indeterminato nel caso della mancanza dello specifico progetto. O ancora la trasformazione in un contratto a tempo indeterminato del contratto di associazione in partecipazione mancante degli elementi che ora lo devono connotare. 9

10 Le sanzioni previdenziali sono quelle poste a carico del datore di lavoro che abbia omesso od evaso obblighi previdenziali: di omissioni contributive rilevate da denunce o da registrazioni obbligatorie sia pure regolarmente effettuate. Sanzioni previdenziali 10

11 Articolo 1 «la contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato». 11

12 Il contratto di lavoro a tempo indeterminato non è solo la forma preferita ma è l unica degna di tutela. Ma vi è di più, altro che flessibilità in uscita, una volta assunti i lavoratori è per loro difficile dimettersi o essere licenziati. Tutte le premesse contrastano con il testo definitivo della riforma e quindi con le norme che sono entrate in vigore. 12

13 Le presunzioni di legge: Presunzioni Semplici, sono quelle che per legge sono lasciate al libero apprezzamento del giudice; Presunzioni Legali: sono quelle alle quali la legge riconosce valore probatorio e non consentono la valutazione del giudice e sono di due tipi, legali assolute e cioè che non ammettono la prova contraria e legali relative verso le quali è ammessa la prova contraria. Le Presunzioni 13

14 La riforma del lavoro 14

15 L articolo 1, comma 23 della riforma legge 92/2012 riscrive l articolo 61 comma 1 del D. Lgs. 276/2003. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili ad uno o a più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Scompare quindi il riferimento al programma o fase di lavoro. Il contratto a progetto 15

16 Vengono invece riconfermati i requisisti della autodeterminazione progettuale da parte del committente e della autonomia gestionale del collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell oggetto sociale del committente. C è la possibilità del coordinamento con l organizzazione del committente ma si sottolinea l indipendenza dal tempo di impiego per l esecuzione della attività lavorativa. 16

17 Il progetto dovrà e potrà contenere un risultato finale e conterrà un carattere innovativo non coincidente con l oggetto sociale del committente. Il progetto non può riguardare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi. I compiti possono essere determinati dai CCNL stipulati fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 17

18 Vi è l obbligo per i contraenti di indicare nel contratto la descrizione del progetto essendo necessaria una vera e propria descrizione del progetto stesso e del risultato finale. Altro elemento essenziale è il corrispettivo che va determinato nel contratto e deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito. 18

19 Il corrispettivo pattuito non può essere inferiore ai minimi stabiliti nei CCNL per mansioni equiparabili svolte da lavoratori dipendenti. Chiaro l intento di non abolire del tutto il contratto a progetto ma è evidente l intento di creare tante e tali trabocchetti che possono portare conseguenze sanzionatorie. 19

20 Entrambe le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza solo per giusta causa. Al committente viene riconosciuta la possibilità di recedere anche per oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore che rendono impossibile la realizzazione del progetto. 20

21 Al collaboratore viene concessa la facoltà di recesso se nel contratto è stato prevista tale possibilità previo preavviso. Regime sanzionatorio per i contratti a progetto: Salvo prova contrati a carico del committente, sono considerati contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla costituzione in tutti i casi nei quali l attività del collaboratore viene svolta con modalità analoghe a quelle dei lavoratori subordinati dell impresa committente. 21

22 Ne consegue che se il committente ha alle proprie dipendenze lavoratori subordinati che svolgono compiti analoghi a quelli dei collaboratori questi sono considerarti lavoratori subordinati ex tunc. La Riforma fa salve solo le prestazioni di elevata professionalità che potranno essere individuate dalla contrattazione collettiva. 22

23 Vale anche per i collaboratori a progetto il principio delle automaticità delle prestazioni. (art c.c.). Si segnala inoltre che il contratto dovrà avere la forma scritta e una necessità formale circa l esistenza del progetto, all interno del contratto. L individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del contratto di collaborazione per cui in mancanza si determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Conversione del contratto. 23

24 Ne deriva che questa è una sanzione civile ed una presunzione assoluta e non relativa come era prima con la legge Biagi per cui non è più possibile ricostruire il progetto in giudizio, come era stato possibile in passato. Unica eccezione la possiamo avere se l attività di collaborazione possa essere riconducibile alle attività professionali intellettuali per le quali è necessaria l iscrizione in Albi professionali. 24

25 Ma l iscrizione all Albo professionale da parte del collaboratore di per sé non è sufficiente occorre anche che l attività effettivamente svolta rientri nell attività ordinistica. 25

26 Sono indicazioni rivolte al personale ispettivo al fine di consentire un corretto ed uniforma svolgimento delle attività ispettive: Forma scritta Progetto necessario ed interno al contratto; non coincidente con l oggetto sociale del committente ma sufficientemente descritto e funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale; Attività caratterizzata da autonomia di contenuti ed obiettivi La circolare 29/

27 Svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi; Viene riproposto l elenco delle attività che non possono essere oggetto di attività a progetto: Addetti alle pulizie, autisti, autotrasportatori, baristi, camerieri, custodi, portieri, estetiste, parrucchieri, facchini, magazzinieri, addetti alla segreteria, prestazioni rese nell ambito di call center in modalità in bound, ecc. La circolare 29/

28 Vi segnalo ora le ultime circolari le quali confermano sostanzialmente quanto fino ad ora esposto: La circolare n. 7 del 20 febbraio 2013 del Ministero del Lavoro per i COPRO all interno di ONG/ONLUS e per le attività dei PROMOTERS. Per le prime la circolare ricorda la tipologia socio assistenziale dell attività. Questa prerogativa non impedisce i contratti a progetto a condizione che sussistano i seguenti elementi: Assoluta determinatezza dell oggetto dell attività inteso come parte integrante dell obiettivo dell organizzazione; Le ultime circolari 28

29 Circoscritta individuazione dell arco temporale per l espletamento dell attività progettuale in funzione del risultato finale; Apprezzabili margini di autonomia anche di tipo operativo da parte del collaboratore, obiettivamente riconoscibile nelle modalità di svolgimento della prestazione stessa, ossia per lo svolgimento di compiti non meramente esecutivi; Possibilità obiettiva di verifica circa il raggiungimento dei risultati attesi. 29

30 Il lavoro dei promoter si svolge soprattutto presso fiere, centri commerciali, convegni e simili e può consistere sia nell organizzazione di un evento che la pubblicità di un determinato prodotto. Questa figura dunque non solo promuove un determinato prodotto ma lo vende anche all interno di strutture commerciali. La figura che abbiamo appena descritto finisce con lo svolgere una attività che ha caratteristiche analoghe a quella dei commessi addetti alle vendite i quali come già affermato nella circolare 29/2012, difficilmente possono rientrare nell attività di collaborazione a progetto. Attività di Promoter 30

31 Anche l INAIL partecipa al commento della legge 92/2012 con la circolare n. 13 del 19 febbraio 2013 impartendo istruzioni a seguito delle novità ed al regime vigente in tema di obbligo assicurativo e retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio imponibile. Non ci sono novità particolari. Circolare INAIL n

32 Un discorso a parte meritano i call center. Il decreto sviluppo «salva» i call center in modalità outbound, consentendo la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto utilizzando però come minimi, per il corrispettivo da pattuire, quello previsto dai CCNL. I call center ed il decreto sviluppo 32

33 Interessante invece la circolare 14/2013 del Ministero del Lavoro con la quale continuano le arrampicate del Ministero circa i call center! Viene di nuovo ribadito il salvataggio solamente di quelli in modalità outbound perché sono i soli che consento al collaboratore di avere autonomia. Ciò implica che il collaboratore deve poter decidere, nel rispetto di forme concordate di coordinamento, anche temporale, della prestazione: A) se eseguire la prestazione ed in quali giorni; B) a che ora iniziare e terminare la prestazione giornaliera; C) se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera. L assenza non deve mai essere giustificata e la presenza mai imposta. La circolare 14/

34 Sono previsto aumenti al contributo della gestione separata Entro il 2018 andrà a regime arrivando al 33,72% per tutti Arriverà al 24% entro il 2016 per i soggetti già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. I termini di entrata in vigore di questi aumenti contributivi sono stati così allungati dal decreto sviluppo (D.L. 83/2012) Le aliquote contributive 36

35 L articolo 1 comma 26 si occupa delle prestazioni lavorative autonome rese con la forma della collaborazione in regime di partita iva. La norma prescinde da qualsiasi tentativo di effettiva caratterizzazione del rapporto di lavoro effettivamente svolto e stabilisce direttamente degli automatismi previsti per legge. Prestazione di lavoro autonomo con partita iva 43

36 Le prestazioni rese da un titolare di partita iva, salva prova contraria fornita dal committente, devono essere considerati rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quando ricorrono almeno due dei requisiti espressamente indicati dalla legge 92/2012 fra questi: Una durata complessivamente superiore ad otto mesi non più nell anno solare ma ora gli otto mesi annui di durata devono sussistere per due anni consecutivi; 44

37 Il corrispettivo costituisce per due anni consecutivo più del 80% dei corrispettivi complessivamente percepiti in questo periodo dal collaboratore; Disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente. 45

38 La presunzione delineata nella norma non opera se la prestazione lavorativa è connotata da competenze di grado elevato, acquisite attraverso significativi percorsi formativi, o è connotata da capacità tecno-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività ovvero è svolta da soggetto titolare di un reddito annuo lordo da lavoro autonomo non inferire ad euro ,50 lordi. 46

39 Inoltre la presunzione non opera per le prestazioni lavorative svolte nell esercizio di attività professionali per le quali l ordinamento richiede l iscrizione ad un ordine professionale ovvero appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. 47

40 Per i rapporti già in essere al momento dell entrata in vigore della riforma vengono concessi 12 mesi per gli opportuni adeguamenti. In mancanza verranno trasformati in contratti di collaborazione a progetto con tutto quel che ne consegue. Se dopo questa trasformazione manca il progetto, è ipotizzabile ancora un altra trasformazione del rapporto da collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Effetto rimbalzo 48

41 In effetti la prima conversione comporta la trasformazione in un contratto a progetto ma poi in mancanza dei presupposti previsti per il contratto di collaborazione è inevitabile l ulteriore trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato (contratto principe) con tutto quel che ne consegue in termini previdenziali e contrattuali. 49

42 Il Ministero del Lavoro con la circolare 32, fornisce indicazioni utili al personale ispettivo ed anche per il comportamento delle aziende. Soggetti interessati sono i soggetti titolari di partita IVA che si obbligano a compiere verso corrispettivo un opera o un servizio. Esercizio di arte o professione abituale con stabile organizzazione. Per quanto riguarda le presunzioni gli 8 mesi in due anni consecutivi sono da conteggiarsi in anni civili. Circolare 32/

43 L 80% del corrispettivo nel biennio, invece deve intendersi nell arco di due anni solari consecutivi, praticamente due periodi da 365 giorni. Entrambi questi requisiti possono individuarsi solo a posteriori, quando oramai non c è più nulla da fare. L operatività della presunzione di conversione non opera nel caso di competenze tecniche pratiche comunque acquisite o si supera il limite di reddito previsto oppure ancora si tratta di attività ordinistiche. C è proprio il decreto con l elenco degli ordini. - D.M. 20 dicembre

44 La conclusione della circolare è poi sibillina ricordando, ove mai ce ne fosse veramente bisogno, che l ispettore può liberamente accertare il rapporto di lavoro subordinato individuando gli indicatori della subordinazione 2094 codice civile già indicati con la circolare 16/2012. Nulla può impedire all ispettore di qualificare i rapporti di lavoro subordinati mascherati da «altro». Il nomen iuris dato al negozio non qualifica sostanzialmente ciò che invece di fatto avviene fra le parti. Questo è sempre stato così. 52

45 Altra circolare per questo argomento è quella dell INAIL, la numero 13 del 20 marzo Vengono ribaditi i due presupposti su tre che integrano la presunzione: Durata della collaborazione per 8 mesi nei due anni, con riferimento all anno civile 01/01 31/12; del Fatturato, almeno 80% con lo stesso committente per due anni consecutivi, solari e cioè 365 gg; Postazione fissa di lavoro. Questi elementi fanno scattare l obbligo assicurativo. Circolare INAIL n. 15/

46 Anche l INPGI interviene sul tema delle partite IVA per ribadire l autonomia del settore che diventa specifico. Così come per i contratti a progetto anche per le partite IVA nel settore sono irrilevanti gli elementi presuntivi introdotti dalla legge 92/2012. Sono escluse secondo l istituto le attività intellettuali fra le quali ovviamente rientra l attività giornalistica. Circolare INPGI, n. 2 del 21/02/13 54

47 Come commento finale v è da dire che la stretta sulle partite IVA è comunque rinviata, se è vero che il requisito dei due anni solari si realizzerà eventualmente fra molto tempo. In sostanza si farà in tempo a cambiare tutto! 55

48 La circolare del Ministero del Lavoro n. 16 del 4 luglio 2012 affronta un aspetto del autonomo in edilizia. Da una statistica dell ANCE risultano in tutto il Paese più lavoratori autonomi in edilizia di quelli subordinati ( contro ). Da qui l esigenza del Ministero di individuare alcuni indici rivelatori del rapporto di lavoro subordinato e non autonomo. In primo luogo la disponibilità da parte del prestatore d opera dell attrezzatura necessaria per l esecuzione del lavoro. Lavoro autonomo in edilizia 56

49 Un altro sintomo è dato dalla mono-committenza. Mentre l autonomia emerge in quelle attività che fungono alla finitura dell opera (elettricista, idraulico, pavimentista, ecc.) ed è la presenza di una effettiva organizzazione aziendale che denota l impresa ed il lavoratore autonomo. In difetto il personale ispettivo è tenuto a ricondurre la prestazione nell ambito del lavoro subordinato. 57

50 L articolo 1 comma 32 lett. A della legge 92/2012 sostituisce integralmente l articolo 70 del D. Lgs. 276/2003 per restringere il campo di operatività del lavoro occasionale accessorio, mediante voucher o buoni lavoro. La norma in esame, per contrastare la flessibilità cattiva, riscrive integralmente l articolo 70 definendo le prestazioni di lavoro accessorio quali attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5000 euro lordi nel corso di un anno solare. Lavoro accessorio 58

51 Il riferimento reddituale non è più rivolto verso un singolo committente ma è nei confronti di tutti. Le prestazioni di lavoro accessorio rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti non possono superare il limite di 2000 euro lordi annui sempre verso tutti i committenti. Nel sistema del settore pubblico i buoni lavoro è consentito nel rispetto dei vincoli previsti in materia di contenimento dei costi. 59

52 La Circolare 4/2013 del Ministero del lavoro recita sinistramente «in particolare va chiarito che l espressione imprenditore commerciale vuole intendere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera in un determinato mercato, senza che l aggettivo commerciale possa in qualche modo circoscrivere l attività di impresa». Ma che vuol dire allora, che il campo di applicazione del limite dei 2000 è più ampio di quel che si poteva pensare? Circolare 4/

53 Ma non solo la circolare rende una nozione di lavoro accessorio legata solamente al riferimento quantitativo del compenso annuale in capo al percettore. E l esiguità della prestazione e del compenso corrispondente che qualifica il lavoro accessorio. 61

54 Discorso a parte deve essere fatto per il settore dell agricoltura dove i buoni lavoro possono essere utilizzati in caso di: - Prestazioni occasionali rese nell ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati o da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a corsi di studi regolari e compatibilmente con gli impegni scolastici; - Imprenditori agricoli che nell anno precedente hanno realizzato un volume di affari inferiore a euro; 62

55 I singoli buoni che verranno rilasciati hanno valenza oraria e saranno datati e numerati progressivamente. Inoltre viene previsto che la quota dei contributi assistenziali e previdenziali sarà adeguata allineandosi con gli aumenti delle aliquote contributive della gestione separata. Quindi, e l avevamo già capito, la circolare 4 considera il limite minimo di 10 euro legato ad una prestazione oraria, ad evitare che un singolo voucher da 10 possa essere utilizzato per remunerare più di un ora di lavoro. 63

56 Ma il Ministero del Lavoro ad un mese esatto dalla circolare interviene ancora sui voucher! Con la nota 3439/2013 del 18 febbraio ricorda ancora che il fatto che il riferimento alla data sta a significare implicitamente che la stessa vada intesa come arco temporale di utilizzo in un arco di tempo non superiore a trenta giorni. E la numerazione serve alla verifica della consecuzione dei buoni fra loro con evidente scopo antielusivo. Il vincolo orario di 10 euro minimo ogni ora determina 64

57 automaticamente un limite all utilizzo dei voucher poiché si impedisce che con un solo buono vengano pagate più di un ora. Ciò non vale per il settore agricolo laddove la nota ministeriale sostiene che fermo restando il suo valore nominare per la generalità dei casi, in quello agricolo ed esclusivamente per questo settore, si può fare riferimento alla retribuzione individuata dalla contrattazione collettiva di riferimento comparativamente più rappresentativa che per l agricoltura è molto inferiore ai 10 euro. 65

58 Per quanto riguarda la qualificazione di questo tipo di contratto o meglio di rapporto di lavoro senza contratto ci sono varie tesi: alcuni propendono per la natura della prestazione come autonoma altri hanno parlato di un contratto di lavoro autonomo a disciplina speciale. Quello che è evidente è l assenza di un contratto e comportamenti riconducibili sia al lavoro autonomo che a quello subordinato. 66

59 Ciò che prevale veramente è la semplificazione delle procedure e della documentazione da predisporre. Nella legge Biagi per erano rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale o non entrati nel mondo del lavoro o in procinto di uscirne. A costoro erano riservati i buoni lavoro; ora invece sono rivolti a tutti con procedure semplificate. Ma se non si rispettano, le conseguenze sono devastanti. Ma è vera semplificazione? 67

60 La caratteristica essenziale era in effetti la occasionalità e la brevità della prestazione ed un compenso percepito per lavori meramente occasionali tassativamente elencati. Si trattava di piccoli lavori domestici a carattere straordinario, assistenza domiciliare a bambini e persone anziane, lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali, caritatevoli. 68

61 Nell attuale disciplina invece il lavoro accessorio è previsto come strumento di lotta al lavoro nero, per quelle particolari categorie di lavoratori e per quelle attività che tradizionalmente sfuggono ad una ordinaria riconduzione a forme di lavoro regolari. Cioè dovrà andare a ricoprire spazi non coperti da altri istituti. 69

62 Ma, così continua la circolare 4, il limite dei 10 euro per ogni ora, il fatto che i buoni lavoro siano datati e numerati progressivamente, il limite di utilizzo nei 30 giorni dal loro acquisto, determinano anche qui in caso di inosservanza un effetto rimbalzo: lavoro subordinato a tempo indeterminato. Se non si rispettano i limiti gli effetti li conosciamo. Se invece si rispetta tutto l ispettore non può qualificare il rapporto di lavoro in una forma diversa e non deve cercare gli indici della subordinazione (la fonte non è nemmeno «il diritto circolatorio» ma è tradizione orale!). Effetto rimbalzo pure per i buoni lavoro 70

63 Per le procedure di acquisto e comunicazioni varie all INPS o all INAIL si fa rinvio alle varie circolari e procedure che possiamo trovare sui siti istituzionali. 71

64 Nel decreto sviluppo (D.L. 83/2012 convertito in legge) è previsto che sia prorogato per il 2013 la possibilità che i percettori di misure di sostegno al reddito svolgano prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi nel limite massino di 3000 euro di corrispettivo. Percettori di sostegno al reddito 72

65 L INPS con la circolare n. 49 riordina le proprie idee in materia di lavoro accessorio. L incessante forza di persuasione del Ministero del Lavoro finalmente fa breccia anche nella prassi amministrativa dell INPS, nel concetto per esempio della brevità ed esiguità della prestazione. La circolare è importante perché è un riordino della materia anche se non ci dice un granché di nuovo rispetto quanto fino ad ora esposto. Non manca in ogni caso la possibilità / facoltà dell ispettore di qualificare diversamente il rapporto laddove constati che ricorrano i presupposti del lavoro subordinato. La circolare INPS n

66 Altra forma di utilizzo dei voucher la troviamo nel sostegno alla genitorialità, laddove la legge 92/2012 riconosce alle neo-mamme la possibilità di rinunciare all astensione facoltativa in luogo della possibilità di beneficiare dei buoni lavoro nella misura di 300,00 euro al mese per sei mesi. Tali buoni servono per pagare la baby sitter privata o per far fronte alle spese dell asilo nell ambito dei servizi della rete pubblica per l infanzia o asili accreditati. Limite di spesa 20 milioni, ciascuno per gli anni 2013,2014,2015. Voucher per il sostegno alla genitorialità 74

67 In Lombardia poi un bando regionale si impegna, per sostenere i processi di internazionalizzazione, ad erogare alle imprese contributi sotto forma di voucher! L intervento è finalizzato al finanziamento di iniziative imprenditoriali consistenti in : acquisto di servizi di supporto all internazionalizzazione; partecipazione a missioni economiche all estero; partecipazione a fiere internazionali all estero. Soggetti beneficiari le imprese con sede legale in Lombardia, in regola con il pagamento dei diritti camerali, in regola con i contributi, non qualificate come «impresa in difficoltà», non essere sottoposta a procedure concorsuali o fallimentari, non aver ricevuto altro contributi pubblici per le spese oggetto dell intervento, non trovarsi nelle condizioni di avere conti bloccati. Esperienza Lombarda 75

68 Italia Lavoro Occupazione e Sviluppo economico Le parrocchie di Napoli durante le funzioni religiose promuovono il Buono Lavoro 25 Febbraio 2013 Domenica 17 febbraio è stata avviata un attività sperimentale di promozione del Buono Lavoro nella Parrocchia di Santa Maria della Rotonda, una delle tre parrocchie campione della Città di Napoli. Si tratta di una prima iniziativa, frutto di un azione integrata tra INPS, Diocesi, Pastorale Sociale e del Lavoro di Napoli e Italia Lavoro, finalizzata alla conoscenza e alla diffusione del voucher, quale retribuzione regolare del Lavoro Occasionale Accessorio in Campania. Il Parroco di Santa Maria della Rotonda di Napoli, don Fratellanza, durante la celebrazione delle due Messe domenicali, ha presentato il Buono Lavoro come la possibilità per i fedeli di trasformare la propria offerta domenicale in ore di lavoro da destinare a soggetti svantaggiati individuati dalla Parrocchia stessa. Per rendere più concreta e tangibile l offerta dei fedeli, sono stati messi nel cesto alcuni format-tipo di Buoni Lavoro, che hanno riprodotto le tipologie di voucher cartacei nei diversi tagli disponibili. All uscita dei fedeli dalla funzione religiosa, i funzionari dell INPS e gli operatori di Italia Lavoro hanno offerto la loro assistenza rendendosi disponibili a rispondere alle richieste di approfondimento sul tema, informando soprattutto le famiglie, quali potenziali utilizzatrici diretti del Buono Lavoro. L iniziativa sarà replicata nelle prossime domeniche (la raccolta dei fondi rimarrà aperta per tutto il periodo della Quaresima) in altre Parrocchie di Napoli per continuare a rappresentare un ottima opportunità per il territorio di coniugare la regolarità del lavoro con le politiche di inclusione sociale. Durante il periodo della sperimentazione, nella Biblioteca della Parrocchia sarà attivo una sorta di "sportello informativo", dove, al termine della funzioni religiose, i rappresentanti di INPS, Pastorale del Lavoro e di Italia Lavoro forniranno assistenza e supporto alla Parrocchia cercando di dare all iniziativa il massimo successo.

69 L articolo 4 commi da 1 a 7 della legge 92/2012 introduce uno specifico intervento a favore dei lavoratori più anziani. Nei casi di eccedenza di personale e nelle aziende con più di 15 dipendenti, i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono stipulare accordi che per incentivare l esodo dei lavoratori più anziani prevedano l impegno del datore di lavoro di corrispondere una prestazione pari all importo della pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti Lavoratori anziani 77

70 e di versare all INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. Possono essere interessati i lavoratori che raggiungeranno il requisito minimo entro 4 anni dalla cessazione del rapporto. Perché l accordo sia efficace il datore di lavoro deve presentare all INPS una apposita domanda che sarà corredata come garanzia da una fidejussione bancaria. 78

71 Dopo la validazione dell accordo il datore di lavoro verserà mensilmente all INPS tutte le somme poiché sarà poi l istituto ad assicurare la prestazione al lavoratore. Qualora il datore di lavoro ometta di effettuare il pagamento prescritto l INPS non può erogare la prestazione, non vale in questo caso il principio dell automaticità della prestazione previdenziale; ma se il mancato pagamento perdura oltre i 180 giorni dalla notifica dell avviso di pagamento prima deve escutere la fidejussione e poi procedere al pagamento. 79

72 I commi da 8 ad 11 dell articolo 4 della riforma prevedono un incentivo contributivo per l assunzione di lavoratori anziani e di donne residenti in aree svantaggiate. Con effetto dal 1 gennaio 2013, se un lavoratore che abbia più di 50 anni e che sia disoccupato da oltre 12 mesi viene assunto con un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di 12 mesi al datore di lavoro spetta una agevolazione contributiva del 50% dei contributi a carico azienda per 12 mesi. Incentivi per assunzione di ultracinquantenni 80

73 Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato il beneficio dura per altri sei mesi. Se l assunzione avviene direttamente a tempo indeterminato l agevolazione ha la durata di 18 mesi dalla data di assunzione. L agevolazione è estesa anche alle donne di qualsiasi età che risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell ambito dei fondi strutturali dell Unione europea e 81

74 nelle aree di cui all articolo 2 punto 18 lett e del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 ovvero 24 mesi ovunque residenti. Poiché la norma parla di agevolazione previdenziale si ritiene che lo sgravio riguardi solo i contributi INPS e non i premi INAIL. 82

75 I successivi commi dell articolo 4 vengono riepilogati i principi generali relativi agli incentivi nelle assunzioni. In linea con l andazzo generale della riforma vengono previste ipotesi in cui i benefici vengono esclusi. Lo scopo ufficiale (didattico) del provvedimento è quello di assicurare omogeneità applicativa nel caso di incentivi per assunzioni di personale ma di fatto si contribuisce ad individuare nuove ipotesi di esclusione da quest ultimi. Principi generali per le agevolazioni 83

76 Viene dunque sancito che gli incentivi non spettano se: - l assunzione costituisce un obbligo giuridico di assumere preesistente individuato per legge o sulla base di obblighi derivanti dal contratto collettivo; - l assunzione viola il diritto di precedenza previsto alla riassunzione di un altro lavoratore; - il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o ad una riorganizzazione aziendale, ad eccezione se le nuove assunzioni sono indirizzate a professionalità diverse da quelle in possesso dei lavoratori sospesi; 84

77 - si riferisce a lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che presenta al momento del licenziamento, assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che procede alla nuova assunzione ovvero risulta con il nuovo datore di lavoro in rapporto di collegamento o di controllo societario. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi ed anche per la individuazione della durata degli stessi, viene previsto 85

78 che vanno cumulati i periodi in cui il lavoratore ha prestato attività lavorativa per il datore compresi i periodi di somministrazione. Da ultimo il comma 14 dell articolo 4 interviene a modificare l articolo 8 comma 9 della legge 407/90 per stabilire che l esclusione dall incentivo opera anche quando le assunzioni sono effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese dove ci sono stati licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale ovvero sospensioni. 86

79 In questi casi quindi non spetta alcuna agevolazione contributiva. Così come non spetta l agevolazione contributiva quando sono previsti degli adempimenti inerenti l instaurazione o la trasformazione del rapporto di lavoro i quali sono stati effettuati in ritardo. L agevolazione non spetta per tutto il periodo del ritardo della comunicazione. 87

80 Ma non può finire così: i lavori sono in corso! 88

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