Legge di stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228)

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1 Ai gentili Clienti Loro sedi Milano, 8 gennaio 2013 Oggetto: TAX NEWSLETTER 1/2013 Legge di stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228) Egregio Dottore e Gentile Dottoressa Inviamo in allegato la newsletter n. 1/2013 relativa alla tematica in oggetto. La presente newsletter ha scopi puramente informativi, non costituisce quindi un parere e non può essere utilizzata per risolvere le problematiche aziendali senza il coinvolgimento del consulente fiscale. Lo Studio è a disposizione per approfondire qualsiasi tematica risultasse di Suo interesse. Cogliamo l occasione per formulare i nostri più cordiali saluti. Studio Professionale BC&

2 Legge di stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228) E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, la L. n. 228/ in vigore dal 1 gennaio 2013 la Legge di stabilità Di seguito sono riportate le maggiori novità introdotte. Credito di imposta per ricerca e sviluppo (art. 1, commi 95-97) A decorrere dall anno 2013 è istituito un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo da determinarsi secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico. Il credito è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo. Credito di imposta per borse di studio a favore di studenti universitari (art. 1, commi ) E` istituito un credito d imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio in favore degli studenti delle università (art. 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68). I criteri per l attribuzione dei benefici saranno definiti con apposito decreto. I benefici sono concessi nel limite di l milione di euro per l anno 2013 e di 10 milioni di euro per l anno Modifiche in tema IVA (art. 1, commi ) Le modifiche in oggetto sono state trattate dalla nostra tax newsletter n. 17/2012 a cui si rimanda. 2

3 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. Tares) (art. 1, comma 387) Per il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. Tares), in vigore dal 1 gennaio 2013 (art. 14 D.L. n. 201/2011), previste le seguenti importanti modifiche: la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il DPR n. 158/1999; fino all attuazione dell allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica (operazione prevista dal nuovo comma 9-bis dell art. 14), la superficie delle unità immobiliari assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; ai fini dell applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU, o della TIA (tariffa igiene ambientale); ai fini dell attività di accertamento, il comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998; al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell immobile e il numero dell interno, ove esistente; i comuni possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU o della TIA; per l anno 2013, il termine di versamento della prima rata è posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine; 3

4 per l anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe, l importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all importo versato, nell anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA; per le nuove occupazioni decorrenti dal 1 gennaio 2013, l importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 o alla TIA 2 applicate dal comune nell anno precedente. Rivalutazione terreni edificabili e partecipazioni (art. 1, comma 473) Disposto la proroga degli adempimenti previsti per la rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1 gennaio 2013, introdotti, per la prima volta con gli articoli 5 e 7, legge n. 448/2001. I contribuenti che intendono avvalersi di tale nuova rideterminazione devono corrispondere un'imposta sostitutiva nella misura del: 2% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate; 4% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni. L'imposta sostitutiva va versata entro il 30 giugno 2013 in un'unica soluzione oppure può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata (30 giugno 2014 e 30 giugno 2015). La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno Aliquota IVA ordinaria (art. 1, comma 480) A decorrere dal 1 luglio 2013, l attuale aliquota IVA del 21% viene incrementata di un punto percentuale e passa, quindi, al 22%. Rimangono ferme le aliquote agevolate del 4% e 10%. 4

5 Detrazioni per carichi di famiglia (art. 1, comma 483) Vengono innalzati gli importi delle detrazioni IRPEF spettanti per figli a carico. Viene in particolare elevata da 800 a 950 euro la detrazione IRPEF per figli a carico di età pari o superiore a tre anni, da 900 a euro quella prevista per ciascun figlio di età inferiore a tre anni, nonché da 220 a 400 euro la maggiore detrazione per ciascun figlio portatore di handicap. Deduzioni IRAP (Art. 1, commi ) Viene modificata la disciplina delle deduzioni IRAP, elevando gli importi delle deduzioni forfettarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e quelli delle deduzioni previste per i contribuenti di minori dimensioni. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre In particolare, per effetto delle modifiche apportate dalle norme in esame gli importi deducibili ammessi in deduzione sono così elevati: da a euro se la base imponibile non supera ,91 euro; da a euro se la base imponibile supera ,91 euro ma non ,91 euro; da a euro se la base imponibile supera ,91 ma non ,91 euro; da a euro se la base imponibile supera ,91 ma non ,91 euro. Le norme in esame elevano altresì la misura dell aumento delle predette deduzioni applicabile in favore dei seguenti soggetti: società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, nonché - persone fisiche esercenti attività commerciali; persone fisiche, delle società semplici ed equiparate esercenti arti e professioni. 5

6 Per tali soggetti passivi, in relazione alla misura della base imponibile così come sopra illustrata, la deduzione è aumentata di euro (in luogo di 2.150), di euro (in luogo di 1.625), di euro (in luogo di 1.050) e di 625 euro (in luogo di 525). Aliquote IVA su prestazioni socio-sanitarie, di diagnosi e ricovero (Art. 1, comma 488) Apportate alcune modifiche alle aliquote IVA che si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre In particolare: cessa l applicazione dell aliquota ridotta del 4% sulle prestazioni sociosanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale (tabella A, parte II, n. 41-bis D.P.R. n. 633/1972); si applica l aliquota del 10% alle prestazioni di cui ai numeri: o 18 (sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione), o 19 (di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura), 20 (educative dell infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere), o 21 (rese da brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù) e o 27-ter (socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di 6

7 persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo) dell articolo 10, primo comma D.P.R. n. 633/1972, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. Tobin tax (art.1 commi ) E Introdotta la tassazione sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax): la compravendita di azioni, e altri strumenti finanziari partecipativi di cui all art del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l aliquota dello 0,02 per cento sul valore della transazione. E soggetto all imposta anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L aliquota dell imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall imposta: le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli; i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro. 7

8 Le operazioni su strumenti finanziari derivati (art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 58/1998), che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui sopra, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui sopra, e le operazioni sui valori immobiliari di cui all art. 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del D.Lgs. n. 58/1998, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui sopra o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti dei suddetti, inclusi warrants, covered warrants e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa (gli importi sono riportati in allegato alla Legge). L imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni sopra indicate prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all imposta nella misura dello 0,02 per cento. Per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell articolo 4, paragrafo 1, punti 14) e 15), della direttiva 2004/39/CE, degli Stati membri dell Unione europea e degli Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella white list lista di cui al D.M. emanato ai sensi dell articolo 168-bis TUIR. La Tobin tax è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella fissa è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L imposta non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari nonché per le operazioni su strumenti finanziari, l imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono 8

9 nell esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell esecuzione dell operazione intervengano più soggetti, l imposta è versata da colui che riceve direttamente dall acquirente o dalla controparte finale l ordine di esecuzione. Negli altri casi l imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell operazione possono nominare un rappresentante fiscale che effettua gli adempimenti. Il versamento dell imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà o della conclusione delle operazioni. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L imposta, inoltre, non si applica: a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni nell ambito dell attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa; b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, e della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004; c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005; d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all articolo 2359, commi primo, numeri 1) e 2), e secondo, cod. civ., ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale; 9

10 e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili (art. 117-ter D.Lgs. n. 58/1998). Sono soggette ad imposta anche le operazioni concluse sul mercato finanziario italiano. In quest ultimo caso, l imposta si applica con un aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con apposito decreto. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi. La Tobin tax si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1 marzo Per il 2013 l imposta è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione è fissata in misura pari allo 0,12 per cento. Inoltre, l imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà, sulle operazioni e sugli ordini effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto attuativo è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data. Ai fini dell accertamento, delle sanzioni e della riscossione e del contenzioso si applicano le norme valide per l Iva. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell imposta. Detti soggetti possono sospendere l esecuzione dell operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell imposta. La Tobin tax, la cui piena operatività è legata all emanazione dei decreti attuativi, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Deducibilità auto aziendali (art.1 comma 501) La percentuale di deduzione dei costi per i veicoli aziendali (ex art. 164, comma 1, lett. b) TUIR), recentemente portata al 27,5% (Legge n. 92/2012) viene ulteriormente ridotta al 20%. 10

11 Imposta sostitutiva sul riallineamento di partecipazioni (art. 1, commi ) Gli effetti del riallineamento ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell operazione a titolo di avviamento, marchi d impresa e altre attività immateriali di cui all art. 23, comma 12 del D.L. n. 98/2011) vengo fatti slittare al 31 dicembre 2017 (in precedenza la data era al 31 dicembre 2012). Per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, lo slittamento è al 31 dicembre Inoltre, viene previsto che il versamento dell imposta sostitutiva non è più è dovuto in tre rate di pari importo ma in un unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta Imposta di bollo sui conti correnti (art. 1, comma 509) A decorrere dall anno 2013 l imposta di bollo sui conti corrente(e x art. 13 tariffa allegata l D.P.R. n. 642/1972) viene stabilita nella misura massima di euro se il cliente è soggetto diverso da persona fisica. Rivalutazione reddito dominicale e agrario(art. 1, comma 512) Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d imposta 2013, 2014 e 2015, il reddito dominicale e agrario, sono rivalutati del 15%. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5%. L incremento si applica sull importo risultante dalla rivalutazione attualmente prevista (80% per i redditi dominicali e 70% per quelli agrari). Ai fini della determinazione dell acconto delle imposte sui redditi dovute per l anno 2013, si tiene conto delle suddette disposizioni. 11

12 Regimi agevolati imprese agricole (art. 1, commi ) Con effetto dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 non sono più valide e perdono efficacia le opzioni effettuate dalle società di persone, dalle società a responsabilità limitata e dalle società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola per l imposizione dei redditi mediante l applicazione dei dati catastali. Ai fini della determinazione dell acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui sopra. Esenzione IRAP persone fisiche (art. 1, comma 515) Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze un Fondo con dotazione di 198 milioni di euro nel 2014, di 252 milioni di euro a decorrere dal 2015 e 242 milioni di euro a decorrere dall anno 2016, volto a esentare dall IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell economia e delle finanze. Più in dettaglio, tale fondo è istituito a decorrere dal 2014 ed è volto ad escludere dall IRAP alcune categorie di contribuenti minori. Si tratta in particolare dei contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all articolo 55 del TUIR, ovvero esercenti arti e professioni, a specifiche condizioni. Usufruiranno dell agevolazione i predetti soggetti, ove: non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati; impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo verrà determinato con decreto del Ministro dell economia e delle finanze. 12

13 Le modalità applicative dell agevolazione in commento sono demandate al decreto ministeriale destinato ad individuare la soglia massima di beni strumentali utile ad usufruire dell esenzione. IVIE e IVAFE (art. 1, commi ) Vengono introdotte una serie di modifiche all articolo 19 del D.L. 201/2011, in materia di imposta sul valore degli immobili situati all estero (IVIE) e di imposta sulle attività finanziarie detenute all estero (IVAFE). In particolare, per entrambe le imposte: si prevede il posticipo della loro istituzione dal 2011 al 2012; i versamenti già effettuati per l anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l anno 2012; si rimanda alla normativa in materia di IRPEF, oltre che per quanto concerne i versamenti, la liquidazione, l accertamento e la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso, anche per le modalità di versamento dell imposta in acconto e a saldo; si abroga la norma che dispone un unico versamento delle imposte, entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all anno di riferimento. Inoltre, con riferimento all imposta sul valore degli immobili situati all estero (IVIE), si prevede che la misura ridotta dello 0,4 per cento per l immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze non sia limitata ad alcune categorie di soggetti (vale a dire, i soggetti che prestano lavoro all estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l Italia, per il periodo di tempo in cui l attività lavorativa è svolta all estero). Si prevede, poi che, oltre agli immobili adibiti ad abitazione principale all estero e alle relative pertinenze, anche gli immobili situati all estero non locati a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in deroga 13

14 all articolo 70, comma 2, del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito complessivo. Con riferimento all imposta sulle attività finanziarie detenute all estero (IVAFE) si prevede che l imposizione in misura fissa per i conti correnti e i libretti di risparmio non sia limitata a quelli detenuti in Paesi dell Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Regime IVA gestioni individuali di portafogli (art. 1, commi ) Si assoggetta a IVA, secondo l aliquota ordinaria (attualmente al 21%), l attività di gestione individuale di portafogli titoli, disponendo che sui relativi corrispettivi si debba applicare l imposta analogamente a quanto previsto dalle norme vigenti per i servizi di custodia e amministrazione dei titoli. Al fine di consentire la detrazione dell Iva sui costi relativi ai servizi di gestione individuale di portafogli, le norme in commento consentono di optare per l applicazione separata dell Iva per i soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti da Iva. L imponibilità Iva delle gestioni individuali di portafogli si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio Detrazione IRPEF erogazioni al Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato (art. 1, commi ) Sono detraibili nella misura del 19%, ai fini IRPEF, le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato di cui all art. 45, comma 1, lett. e) D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell economia e delle finanze (art. 15, comma 1, lett. i-nonies e art.78, comma 1-bis TUIR). 14

15 Detrazione Irpef carichi di famiglia soggetti non residenti (art. 1, comma 526) Si proroga all anno 2013 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti, originariamente introdotta dall articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 per l anno 2007 e successivamente prorogata nel tempo. La suddetta detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell acconto d imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l anno Legal Disclaimer Lo scopo della presente newsletter predisposta dallo Studio BC& è puramente divulgativo e contiene solo le informazioni necessarie ad informare sommariamente i soggetti indirizzati senza fornire una disamina dettagliata ed esaustiva della tematica illustrata. La presente newsletter, quindi, non costituisce e non può essere considerata la produzione di un parere o costituire la prestazione di una attività di consulenza. Prima di prendere qualsiasi decisione in merito, lo Studio BC& raccomanda di consultare il Vostro consulente al fine di ottenere una prestazione di consulenza professionale in merito al Vostro specifico caso. 15

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