Disposizioni generali

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1 Si ripercorrono gli aspetti generali della dichiarazione annuale IVA tenuto conto che le disposizioni di riferimento per i relativi adempimenti sono contenute nei seguenti articoli: art. 8, D.P.R. n. 322/1998 per la dichiarazione annuale IVA; art. 3, D.P.R. n. 322/1998 riguardo le modalità di presentazione e gli obblighi di conservazione. Nello specifico, la dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d imposta 2017 dovrà essere presentata tra il 1 febbraio 2018 ed il 30 aprile Soggetti obbligati Come di consueto, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d impresa (sotto qualsiasi forma giuridica) ovvero attività artistiche o professionali (anche in forma associata), titolari di partita IVA. La dichiarazione va comunque presentata qualora i suddetti soggetti passivi nel corso del 2017: - non abbiano effettuato operazioni IVA; - non siano tenuti al versamento dell imposta; - non abbiano svolto alcuna attività; - abbiano effettuato solo operazioni non imponibili ex artt. 8,8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972; - abbiano effettuato operazioni di cessione rottami (ex art. 74, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 633/1972). Sono, inoltre, obbligati alla dichiarazione annuale IVA i soggetti (agricoltori esonerati, esercenti attività di intrattenimento) che in precedenza abbiano optato per l applicazione dell IVA in modo ordinario, gli eredi, il curatore fallimentare, le società incorporanti, le società beneficiarie in caso di scissione. Soggetti esclusi Pur essendo in possesso del numero di partita IVA, non devono presentare la dichiarazione annuale i soggetti di seguito elencati. Soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA 1) i contribuenti che nel 2017 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all art. 10 del D.P.R. n. 633/1972; 2) i contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti (art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972) e hanno effettuato solo operazioni esenti. L esonero non si applica ovviamente qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. n. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i Cesi Multimedia 1

2 Soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA quali in base a specifiche disposizioni l imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.); 3) i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d impresa, arti e professioni; 4) i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 98; 5) i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA (art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972); 6) gli esercenti attività di giochi, intrattenimenti e altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, qualora non abbiano optato per l applicazione dell IVA secondo criteri ordinari; 7) le ditte individuali che hanno concesso in affitto l unica azienda e non esercitano altra attività rilevante ai fini IVA; 8) i soggetti IVA residenti in altri Stati UE: che hanno nominato il rappresentante fiscale leggero ; qualora abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell imposta (art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993); 9) le associazioni sportive dilettantistiche (e soggetti equiparati) che hanno esercitato l opzione per l applicazione del regime forfetario di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, consistente nell esonero dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; 10) i soggetti, domiciliati o residenti fuori dalla UE: non identificati in ambito comunitario; che si sono identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato secondo le disposizioni dell art. 74-quinquies per gli adempimenti riguardanti servizi resi mediante mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi domiciliati/residenti in Italia o altro Stato membro. Struttura del modello Il modello IVA ha una struttura modulare composta da un frontespizio e da quadri analitici. MODELLO IVA Quadri analitici Il modello IVA 2018 si compone dei seguenti quadri: quadro VA: contiene informazioni sull attività e risulta composto da due sezioni: o dati analitici generali (sezione 1); o dati riepilogativi relativi a tutte le attività (sezione 2); quadro VB: riporta i dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari; quadro VC: esportatori ed operatori assimilati; quadro VD: riporta i dati relativi alla cessione del credito IVA da parte delle società di gestione del risparmio; quadro VE: riporta i dati relativi alla determinazione del volume d affari e dell imposta relativa alle operazioni imponibili; 2 Cesi Multimedia

3 MODELLO IVA Frontespizio quadro VF: riporta l ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni e la determinazione dell IVA ammessa in detrazione; quadro VJ: si determina l imposta relativa a particolari tipologie di operazioni; quadro VI: quadro riservato ai contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili nei confronti di esportatori abituali; l art. 1 del D.L. n. 746/1983 (modificato dal D.Lgs. 175/2014) prevede, infatti, che dal 2015 i contribuenti sono tenuti a esporre nella dichiarazione annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute; quadro VH: riporta i dati delle liquidazioni periodiche esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA; quadro VM: riporta i dati dei versamenti delle immatricolazioni auto UE; quadro VK: riporta i dati delle società controllanti e controllate; quadro VN: quadro riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2017 dichiarazioni integrative a favore oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative; quadro VL: riporta i dati della liquidazione dell imposta annuale; quadro VT: separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA; quadro VX: determinazione dell IVA da versare o del credito d imposta; quadro VO: comunicazione dell esercizio di opzioni e revoche; quadro VG: comunicazione opzione gruppo IVA. Si compone delle seguenti 2 facciate: I facciata: contenente l informativa sulla privacy; II facciata: contenente i seguenti dati: o dati identificativi del contribuente (ragione sociale o cognome e nome, codice fiscale, partita IVA, data di nascita, ecc.); o dati del dichiarante (se diverso dal contribuente); o firma della dichiarazione; o visto di conformità; o sottoscrizione dell organo di controllo; o impegno alla trasmissione telematica. L ente o società controllante deve comprendere nella propria dichiarazione anche il prospetto IVA 26 PR/2018 (composto dei quadri VS-VV-VW-VY-VZ) per l indicazione dei dati relativi alla liquidazione dell IVA di gruppo di cui all art. 73 e al D.M. 13 dicembre 1979, come modificato dal D.M. 13 febbraio I contribuenti con contabilità separate devono presentare il frontespizio ed un modulo per ogni contabilità separata. I quadri VC, VD, VH, VM, VK, VT, VX e VO nonché la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL vanno compilati una sola volta sul primo modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività. Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia applicato, anche se in periodi diversi dell anno, per effetto di particolari disposizioni, regimi differenti d imposta (ad esempio: regime normale IVA e regime agricoltura), è necessario compilare più moduli per indicare distintamente le operazioni relative a ciascun regime. Cesi Multimedia 3

4 Termini di presentazione della dichiarazione In base all art. 8 del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA relativa all anno 2017 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 30 aprile Tuttavia, non è previsto un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all Agenzia delle Entrate. Si rammenta che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell Agenzia delle Entrate (circ. 25 gennaio 2002, n. 6/E). Dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza Ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 322/1998 le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salvo l applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Al momento della verifica, l Amministrazione finanziaria provvederà ad applicare la sanzione prevista per l omessa presentazione della dichiarazione (da euro 250,00 a euro 2.000), a meno che il contribuente, contestualmente alla presentazione tardiva, provveda al ravvedimento operoso. Nel caso in cui dalla dichiarazione risulti un imposta non versata, si rende applicabile la sanzione stabilita per l omesso versamento (pari al 30% dell imposta non versata). Anche per tale infrazione si può applicare l istituto del ravvedimento operoso. Dichiarazioni presentate oltre 90 giorni Le dichiarazioni presentate oltre 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell imposta che ne risulti dovuta. In tal caso, si applica la sanzione: dal 120% al 240% dell ammontare dell imposta dovuta, con un minimo di euro 250,00, in presenza di debito d imposta (art. 5, comma 1, D.Lgs. 471/1997). Se la dichiarazione viene presentata dopo 90 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo e, comunque, prima dell inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione dal 60% al 120% dell ammontare del tributo dovuto per il periodo d imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200,00; da euro 250,00 a euro 2.000,00 se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l imposta. Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo e, comunque, prima dell inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro (art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997). Dichiarazione integrativa o rettificativa Scaduti i termini di presentazione, il contribuente può rettificare o integrare la dichiarazione annuale IVA, per correggere eventuali errori od omissioni, mediante un successivo invio telematico barran- 4 Cesi Multimedia

5 do la casella dichiarazione integrativa nel Frontespizio. La disciplina della dichiarazione integrativa è stata modificata dall art. 5 del D.L. 193/2016 convertito ed è ora dettata all art. 8, commi da 6-bis a 6- quater, del D.P.R. 322/1998. In particolare, sono stati unificati i termini di presentazione delle integrative, sia a favore del contribuente che a favore dell Amministrazione finanziaria: il comma 6-bis stabilisce infatti che, salva l applicazione delle sanzioni e ferma restando l applicazione dell articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso), le dichiarazioni Iva possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, non oltre i termini stabiliti dall articolo 57 del D.P.R. 633/1972, ossia entro i termini per la decadenza dell azione accertatrice da parte del fisco. Modalità di presentazione del modello La presentazione della dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento deve essere effettuata esclusivamente per via telematica. La trasmissione telematica può avvenire: 1. per invio diretto; 2. per il tramite di intermediari abilitati o di società appartenenti allo stesso gruppo. Presentazione telematica diretta I soggetti che predispongono la propria dichiarazione e che decidono di trasmetterla direttamente all Agenzia delle Entrate devono avvalersi: del servizio telematico Entratel: qualora sussista l obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta (modello 770), in relazione a più di 20 soggetti; del servizio telematico Fisconline: qualora sussista l obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20 ovvero, pur avendo l obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322/1998 non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta. Nel caso di trasmissione telematica diretta: la dichiarazione si considera presentata nel giorno stesso in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell Agenzia delle Entrate; la prova della presentazione è rappresentata dalla comunicazione rilasciata al contribuente dall Agenzia delle Entrate che ne attesta l avvenuto ricevimento. I soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, presentano la dichiarazione tramite il servizio telematico Entratel. Per tali soggetti l abilitazione al servizio telematico Entratel viene rilasciata dal Centro Operativo di Pescara, contestualmente all attribuzione della Partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l identificazione diretta e della stampa dell allegato che il soggetto diverso da persona fisica stampa dopo aver effettuato la pre-iscrizione al servizio Entratel. Il predetto ufficio provvede alla spedizione a mezzo posta al richiedente o alla consegna ad un soggetto incaricato (munito di idonea delega e del documento di riconoscimento proprio e del delegante) della busta virtuale, il cui numero viene utilizzato per il prelievo delle credenziali necessarie per la generazione dell ambiente di sicurezza e, se l utente è una persona fisica, per l accesso nelle aree riservate del sito web dedicato ai servizi telematici. Cesi Multimedia 5

6 Presentazione telematica tramite intermediari abilitati Sono considerati soggetti incaricati alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni in esame i seguenti soggetti: professionisti abilitati iscritti in Albi: o dottori commercialisti; o ragionieri; o periti commerciali; o consulenti del lavoro; o avvocati; o revisori contabili iscritti nel registro di cui al D.Lgs. n. 88/1992; o agronomi e dottori forestali, agrotecnici e periti agrari; soggetti iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per la subcategoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; associazioni sindacali di categoria tra imprenditori nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; CAF per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999; coloro che esercitano abitualmente un attività di consulenza fiscale; i notai iscritti nel ruolo indicato nell art. 24 della L. n. 89/1913. Gli intermediari abilitati hanno l obbligo di trasmettere all Amministrazione finanziaria in via telematica le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente. Diversamente, gli intermediari abilitati hanno la facoltà di accettare le dichiarazioni che il contribuente consegna loro già compilate. Una volta accettate, sussiste l obbligo di trasmetterle in via telematica, e l intermediario potrà richiedere un corrispettivo per l attività prestata. Documentazione che l intermediario deve rilasciare al dichiarante L intermediario abilitato è tenuto a: rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell assunzione dell incarico per la sua predisposizione, l impegno a presentare per via telematica all Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. Tale impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall intermediario e successivamente riportata nello specifico riquadro Impegno alla presentazione telematica posto nel frontespizio della dichiarazione; rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall Agenzia delle Entrate che ne attesta l avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all originale della dichiarazione ed alla restante documentazione; conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici ai fini dell eventuale esibizione all Amministrazione finanziaria in sede di controllo. 6 Cesi Multimedia

7 La conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto 17 giugno 2014 del MEF. Attestazione di ricevimento della dichiarazione La comunicazione dell Agenzia delle Entrate attestante l avvenuta presentazione della dichiarazione è trasmessa telematicamente all utente che ha effettuato l invio. Tale comunicazione è consultabile nella sezione Ricevute del sito internet dell Agenzia delle Entrate, riservata agli utenti registrati ai servizi telematici. La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall intermediario) a qualunque Ufficio delle Entrate. Riguardo la tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. Responsabilità dell intermediario abilitato L intermediario abilitato, in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 5.164,00, con riferimento alla quale deve ritenersi consentito il ravvedimento operoso. È prevista altresì la revoca dell abilitazione: se nello svolgimento dell attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità; in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall ordine professionale di appartenenza; in caso di revoca dell autorizzazione da parte dei centri di assistenza fiscale. Documentazione conservata dall intermediario L intermediario deve conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, ai fini dell eventuale esibizione all Amministrazione finanziaria in sede di controllo. Al riguardo si rammenta che la Legge di Stabilità 2016, sostituendo integralmente l art. 57, D.P.R. n, 633/1972 e l art. 43, D.P.R. n. 600/1973, ha esteso il termine per la notifica degli accertamenti; in particolare, a partire dalle dichiarazioni 2017, relative al periodo di imposta 2016, la documentazione dovrà essere conservata: fino al 31 dicembre del 5 anno successivo (anziché 4 ) a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; fino al 31 dicembre del 7 anno successivo (anziché 5 ) a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, in caso di omessa dichiarazione. Pertanto, la suddetta modifica dei termini di accertamento si applica agli avvisi relativi al periodo d imposta 2016 e ai periodi successivi. Per quanto riguarda, invece, i periodi d imposta precedenti (fino al 2015), gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31/12 del 4 anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31/12 del 5 anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. In caso di violazione che comportano la denuncia dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, i termini sono raddoppiati. Cesi Multimedia 7

8 Versamenti e rateizzazione Il versamento dell IVA dovuta a saldo, risultante dalla dichiarazione annuale, va effettuato entro il prossimo 16 marzo, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 (codice tributo 6099). Tuttavia, è prevista la possibilità di differire il termine di versamento del saldo IVA al termine previsto dall art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 (ossia il 30 giugno), relativo al versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell IVA versando l imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi. Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24. L importo minimo da versare è pari a euro 10,33 (arrotondato ad euro 10). Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo È, inoltre, prevista la possibilità di effettuare il versamento dell IVA a debito mediante rateazione per un numero di rate che va da un minimo di due ad un massimo di nove (dal 16 marzo al 16 novembre). Riepilogando, il soggetto IVA può: versare in un unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l importo di ogni rata successiva alla prima; versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l importo di ogni rata successiva alla prima. È, in ogni caso, possibile avvalersi dell ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (risoluzione n. 73/E/2017). 8 Cesi Multimedia

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