Le novità della Dichiarazione IVA 2016

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1 in pratica FISCO DICHIARAZIONI FISCALI Raffaele Pellino Le novità della Dichiarazione IVA 2016 Soggetti obbligati Modalità di presentazione e versamento Principali novità del modello Utilizzo in compensazione del credito IVA Esempi di compilazione

2 Raffaele Pellino Le novità della Dichiarazione IVA 2016

3 Copyright Cesi Multimedia s.r.l. Via V. Colonna 7, Milano Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione dell opera, anche parziale e con qualsiasi mezzo. L elaborazione dei testi, pur se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo all autore e/o all editore per eventuali involontari errori o inesattezze. ISBN Pubblicazione febbraio 2016

4 Indice Indice 1. Dichiarazione annuale IVA: regole generali Soggetti obbligati Soggetti esclusi Presentazione del modello IVA in via autonoma Effetti dichiarazione IVA in forma autonoma Struttura del modello Altri modelli Modalità di presentazione del modello Documentazione che l intermediario deve rilasciare al dichiarante Attestazione di ricevimento della dichiarazione Responsabilità dell intermediario abilitato Documentazione conservata dall intermediario Termini presentazione della dichiarazione Dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza Dichiarazioni presentate oltre 90 giorni Dichiarazioni integrative e rettificative Modalità di versamento Versamenti e rateizzazione Modello IVA base Soggetti interessati Soggetti esclusi Caratteristiche del modello IVA base Modalità e termini di presentazione Casi particolari di presentazione e compilazione Cessazione dell attività Contribuenti con contabilità separate Presenza di due o più partite IVA nel Affitto unica azienda di imprenditore individuale Imprenditore che affitta ramo d azienda Fallimento e liquidazione coatta amministrativa Contribuenti con operazioni straordinarie e altre trasformazioni Principali novità del modello IVA Frontespizio Quadro VA Quadro VE Quadro VF Quadro VJ Quadro VI Quadro VX Quadro VO Prospetto IVA 26/PR Credito IVA Utilizzo in compensazione Utilizzo in compensazione del credito IVA Competenza del monitoraggio Utilizzo del residuo credito IVA Cesi Multimedia III

5 Indice 5.3 Residui crediti trimestrali Modalità di presentazione del Modello F Limiti alla compensazione - Debiti erariali a ruolo Modello IVA Esempi di compilazione IVA ad esigibilità differita Detrazione superiore al 50% Esportatore abituale Cessazione attività Acquisti beni da San Marino Prestazioni di servizi generici Regimi agevolati Subappalto Acquisti di servizi del comparto edile IVA parzialmente indetraibile auto Rimborso IVA Opzione 40 IV Cesi Multimedia

6 Capitolo 1 Dichiarazione annuale IVA: regole generali 1. Dichiarazione annuale IVA: regole generali Si ripercorrono gli aspetti generali della dichiarazione annuale IVA tenuto conto che le disposizioni di riferimento per i relativi adempimenti sono contenute nei seguenti articoli: art. 8, d.p.r. 322/1998 per la dichiarazione annuale IVA; art. 8-bis, d.p.r. 322/1998 per la comunicazione annuale dati IVA; art. 3, d.p.r. 322/1998 per quanto riguarda le modalità di presentazione e gli obblighi di conservazione delle dichiarazioni. 1.1 Soggetti obbligati Come di consueto, in generale, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA i soggetti che, nel 2015 o negli anni precedenti, hanno presentato all Ufficio IVA o delle Entrate il modello di inizio attività (AA7 ed AA9). Si tratta, quindi, dei contribuenti in possesso del numero di partita IVA, in quanto: esercenti attività d impresa (sotto qualsiasi forma giuridica); esercenti attività artistiche o professionali (professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi) anche in forma associata; associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali non riconosciute, che non hanno optato per le disposizioni di cui alla legge 398/1991. Attenzione La dichiarazione va comunque presentata qualora i suddetti soggetti passivi nel corso del 2015: non abbiano effettuato operazioni in regime IVA; non siano tenuti al versamento dell imposta; non abbiano svolto alcuna attività; abbiano effettuato solo operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis e 9, d.p.r. 633/1972; abbiano effettuato operazioni non soggette ex art. 74, commi 7 e 8, del d.p.r. 633/1972 (cessioni di rottami). Sono, inoltre, obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA: i soggetti (agricoltori esonerati, esercenti attività di intrattenimento) che in precedenza abbiano optato per l applicazione dell IVA in modo ordinario; gli eredi; il curatore fallimentare; le società incorporanti; le società beneficiarie in caso di scissione; 1.2 Soggetti esclusi Pur essendo in possesso del numero di partita IVA, non devono presentare la dichiarazione annuale, né in forma autonoma né unificata, i soggetti di seguito elencati: Soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA 1) i contribuenti che nel 2015 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all art. 10 del d.p.r. 633/1972; 2) i contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti (art. 36-bis, d.p.r. 633/1972) ed abbiano effettuato solo operazioni esenti. L esonero non si applica ovviamente qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, d.l. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.); Cesi Multimedia 1

7 Capitolo 1 Dichiarazione annuale IVA: regole generali Soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA 3) i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. nuovi minimi ); 4) i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA (art. 34, comma 6, del d.p.r. 633/1972); 5) gli esercenti attività di giochi, intrattenimenti e altre attività indicate nella Tariffa allegata al d.p.r. 640/1972, qualora non abbiano optato per l applicazione dell IVA secondo criteri ordinari; 6) le ditte individuali che hanno concesso in affitto l unica azienda e non esercitano altra attività rilevante ai fini IVA; 7) i soggetti IVA residenti in altri Stati UE: che hanno nominato il rappresentante fiscale leggero ; qualora abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell imposta (art. 44, comma 3, del D.L. 331/1993); 8) le associazioni sportive dilettantistiche (e soggetti equiparati) che hanno esercitato l opzione per l applicazione del regime forfetario di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, consistente nell esonero dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; 9) i soggetti, domiciliati o residenti fuori dalla UE: non identificati in ambito comunitario; che si sono identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato secondo le disposizioni dell art. 74-quinquies per gli adempimenti riguardanti servizi resi mediante mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi domiciliati/residenti in Italia o altro Stato membro; 10) le persone fisiche esercenti attività d impresa, arti e professioni che si avvalgono del regime forfetario (legge n. 190/2014). 1.3 Presentazione del modello IVA in via autonoma Come noto, la dichiarazione IVA può essere presentata: nell ambito del modello Unico 2016; in via autonoma (cioè in forma non unificata). In particolare, per la presentazione in via autonoma, occorre distinguere tra: a) soggetti obbligati; b) soggetti che, pur essendo obbligati in via ordinaria alla presentazione di Unico 2016, hanno facoltà di presentare il modello in via autonoma. Attenzione Si fa presente che l art. 10, comma 8-bis, del d.l. 192/2014 ha differito al 2017 (in luogo del 2016) l obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro il mese di febbraio, prorogando conseguentemente anche l abrogazione della presentazione della Comunicazione dati IVA. a) Soggetti obbligati alla dichiarazione IVA in via autonoma La presentazione IVA annuale in via autonoma, ossia non nell ambito del modello Unico, della dichiarazione IVA annuale è prevista esclusivamente per i seguenti soggetti: 1) le società di capitali e gli enti soggetti ad IRES con periodo d imposta non coincidente con l anno solare; 2) i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2015 (es: società di persone cessata il 12 dicembre 2015, senza messa in liquidazione); 3) le società controllanti e controllate che si sono avvalse della procedura di liquidazione dell IVA di gruppo (di cui all art. 73, comma 3, del d.p.r. 633/1972), anche per periodi inferiori all anno; 4) i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive: che sono tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati o trasformati; o qualora questi ultimi abbiano partecipato, durante l anno, alla procedura della liquidazione IVA di gruppo; 2 Cesi Multimedia

8 Capitolo 1 Dichiarazione annuale IVA: regole generali 5) i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2015, tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc.); 6) i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali; 7) i soggetti non residenti che si sono avvalsi di un rappresentante fiscale in Italia tenuto a presentare la dichiarazione IVA per loro conto; 8) i soggetti non residenti che si sono identificati direttamente (art. 35-ter, d.p.r. 633/1972); 9) i venditori porta a porta e altri particolari soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. b) Facoltà di presentazione della dichiarazione in via autonoma E possibile presentare la dichiarazione IVA in via autonoma anche nei seguenti casi: 1) contribuenti la cui dichiarazione annuale evidenzia un credito che gli stessi intendono: compensare; chiedere a rimborso; 2) contribuenti che, indipendentemente dalla presenza di un credito o debito annuale, intendono presentare la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio 2016 al fine di essere esonerati dall obbligo di presentazione della Comunicazione dati IVA. Attenzione I contribuenti che presentano la dichiarazione in forma autonoma (sia per scelta che per obbligo) vedono preclusa la possibilità di differire il versamento del debito d imposta alle scadenze previste per il pagamento delle imposte risultanti dal modello Unico. In pratica, il contribuente: - dovrà versare l importo a debito entro il 16 marzo 2016 ed eventualmente potrà procedere alla rateizzazione del relativo importo al massimo in 9 rate, con applicazione degli interessi rateali del 0,33% mensile; - non potrà differire il pagamento al 16 giugno 2016 (o 18 luglio con maggiorazione) Effetti dichiarazione IVA in forma autonoma Gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma sono differenziati a seconda che il contribuente chiuda la propria dichiarazione con un credito o un debito d imposta. Contribuente a credito La scelta di presentare dichiarazione IVA in forma autonoma, anche quando al contribuente sarebbe consentito presentarla in Unico, consegue dall evidente vantaggio di: 1) poter anticipare il momento di utilizzo dei crediti IVA di importo superiore ad (d.l. 78/2009, come modificato dal d.l. 16/2012). Resta fermo il limite di annui operante in assenza di visto di conformità o di attestazione dei controlli sulle dichiarazioni (mentre per importi superiori ad , occorre il visto di conformità). La compensazione in F24 del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a annui può essere effettuata a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione: della dichiarazione annuale; ovvero, dell istanza trimestrale. Pertanto, la presentazione del modello IVA 2016 entro il mese di febbraio consente di utilizzare in compensazione il credito IVA 2015 dal 16 marzo 2016; 2) evitare l onere di presentare la comunicazione annuale dati IVA; in tal caso il contribuente dovrà presentare la dichiarazione annuale IVA entro il 29 febbraio 2016; 3) anticipare utilmente il momento di presentazione della dichiarazione annuale IVA, per richiedere il rimborso del credito mediante compilazione del quadro VX; pertanto, la necessità di una tempestiva presentazione della richiesta di rimborso (es. 12 febbraio) comporta di dover presentare dichiarazione IVA in forma autonoma. In ogni caso, l IVA 2016 a rimborso può essere presentato in Unico entro il 30 settembre Cesi Multimedia 3

9 Capitolo 1 Dichiarazione annuale IVA: regole generali Contribuente a debito La scelta di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma, anche quando al contribuente sarebbe consentito presentarla in Unico, può derivare da diverse valutazioni; tuttavia, il vero vantaggio è quello di evitare l obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA. Sul punto, le istruzioni al modello IVA 2016 precisano che la presentazione in via autonoma è consentita, oltre che ai soggetti con saldo a credito, anche a coloro che: presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio al fine di poter usufruire dell esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA come chiarito dalla Circolare n. 1 del 25 gennaio Pertanto, la facoltà di presentare la dichiarazione in via autonoma è concessa ai soggetti a debito limitatamente al caso in cui la presentazione avvenga entro il 29 febbraio 2016; non è, invece, consentito, in caso di saldo IVA a debito, presentare la dichiarazione in forma autonoma a marzo, aprile, ecc. Attenzione Si rammenta che in presenza dei requisiti necessari, il contribuente che intenda differire i pagamenti a giugno/luglio dovrà presentare la dichiarazione unificata. In tal caso, ovviamente, sarà necessario anche la presentazione della comunicazione annuale dati IVA. 1.4 Struttura del modello La dichiarazione annuale IVA 2016, deve essere redatta utilizzando il modello approvato con Provvedimento dell Agenzia delle Entrate 7772/2016 del 15 gennaio Il modello IVA ha una struttura modulare composta da un frontespizio e da quadri analitici. Frontespizio Quadri analitici Si compone delle seguenti 2 facciate: I facciata: contenente l informativa sulla privacy. II facciata: contenente i seguenti dati: dati identificativi del contribuente (ragione sociale o cognome e nome, codice fiscale, partita IVA, data di nascita, ecc.); dati del dichiarante (se diverso dal contribuente); firma della dichiarazione; visto di conformità; sottoscrizione dell organo di controllo; impegno alla trasmissione telematica. Si rammenta che il frontespizio del modello IVA 2016 deve essere utilizzato esclusivamente se la dichiarazione IVA viene presentata in via autonoma. Invece, in caso di presentazione della dichiarazione unificata deve essere utilizzato il frontespizio del modello Unico Il modello IVA 2016 si compone dei seguenti quadri: quadro VA: contiene informazioni sull attività e risulta composto da due sezioni: dati analitici generali (sezione 1); dati riepilogativi relativi a tutte le attività (sezione 2); quadro VB: riporta i dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari; quadro VC: esportatori ed operatori assimilati; quadro VD: riporta i dati relativi alla cessione del credito IVA da parte delle società di gestione del risparmio; quadro VE: riporta i dati relativi alla determinazione del volume d affari e dell imposta relativa alle operazioni imponibili; quadro VF: riporta l ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni e alla determinazione dell IVA ammessa in detrazione; quadro VJ: si determina l imposta relativa a particolari tipologie di operazioni; quadro VI: nuovo quadro riservato ai contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili nei confronti di esportatori abituali; l art. 1 del d.l. 746/1983 (modificato dal d.lgs. 175/2014) prevede, infatti, che dal 2015 i contribuenti sono tenuti a esporre nella dichiarazione annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute; quadro VH: riporta i dati delle liquidazioni periodiche; quadro VK: riporta i dati delle società controllanti e controllate; 4 Cesi Multimedia

10 Capitolo 1 Dichiarazione annuale IVA: regole generali quadro VL: riporta i dati della liquidazione dell imposta annuale; quadro VT: separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA; quadro VX: determinazione dell IVA da versare o del credito d imposta; quadro VO: comunicazione dell esercizio di opzioni e revoche. Attenzione Si ricorda che il quadro VX Determinazione dell IVA da versare o del credito d imposta va compilato solo dai contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA in via autonoma, mentre i soggetti che presentano la dichiarazione unificata devono indicare i dati richiesti in tale quadro nella sezione III del quadro RX di Unico L ente o società controllante deve comprendere nella propria dichiarazione anche il prospetto IVA 26 PR/2016 (composto dei quadri VS-VV-VW-VY-VZ) per l indicazione dei dati relativi alla liquidazione dell IVA di gruppo di cui all art. 73 e al d.m. 13 dicembre Altri modelli Nel corso degli ultimi anni, sono stati ridotti e semplificati gli altri modelli connessi alla determinazione e al rimborso dell IVA in casi particolari. Si ricorda che: l ente o società controllante deve comprendere nella propria dichiarazione anche il prospetto IVA 26 PR/2016 (composto dei quadri VS-VV-VW-VY-VZ) per l indicazione dei dati relativi alla liquidazione dell IVA di gruppo di cui all art. 73 e al d.m. 13 dicembre 1979; rimane in vigore il modello IVA74-bis, dedicato alla dichiarazione delle operazioni effettuate nella frazione d anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa avvenuta nel Modalità di presentazione del modello La presentazione della dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento deve essere effettuata esclusivamente per via telematica. La trasmissione telematica può avvenire: 1. per invio diretto; 2. per il tramite di intermediari abilitati o di società appartenenti allo stesso gruppo. 1) Presentazione telematica diretta I soggetti che predispongono la propria dichiarazione e che decidono di trasmetterla direttamente all Agenzia delle Entrate devono avvalersi: del servizio telematico Entratel: qualora sussista l obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta (modello 770 semplificato o ordinario), in relazione a più di 20 soggetti; del servizio telematico Fisconline: qualora sussista l obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20 ovvero, pur avendo l obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal d.p.r. 322/1998 non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta. Nel caso di trasmissione telematica diretta: la dichiarazione si considera presentata nel giorno stesso in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell Agenzia delle Entrate; la prova della presentazione è rappresentata dalla comunicazione rilasciata al contribuente dall Agenzia delle Entrate che ne attesta l avvenuto ricevimento. 2) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati Sono considerati soggetti incaricati alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni in esame i seguenti soggetti: professionisti abilitati iscritti in Albi: dottori commercialisti; ragionieri; periti commerciali; Cesi Multimedia 5

11 Capitolo 1 Dichiarazione annuale IVA: regole generali consulenti del lavoro; avvocati; revisori contabili iscritti nel registro di cui al d.lgs. 88/1992; agronomi e dottori forestali, agrotecnici e periti agrari; soggetti iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per la subcategoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; associazioni sindacali di categoria tra imprenditori nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; CAF per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999; coloro che esercitano abitualmente un attività di consulenza fiscale; i notai iscritti nel ruolo indicato nell art. 24 della legge 89/1913. Attenzione Gli intermediari abilitati hanno l obbligo di trasmettere all Amministrazione finanziaria in via telematica le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente. Diversamente, gli intermediari abilitati hanno la facoltà di accettare le dichiarazioni che il contribuente consegna loro già compilate. Una volta accettate, sussiste l obbligo di trasmetterle in via telematica, e l intermediario potrà richiedere un corrispettivo per l attività prestata Documentazione che l intermediario deve rilasciare al dichiarante L intermediario abilitato è tenuto a: rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell assunzione dell incarico per la sua predisposizione, l impegno a presentare per via telematica all Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. Tale impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall intermediario e successivamente riportata nello specifico riquadro Impegno alla presentazione telematica posto nel frontespizio della dichiarazione; rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall Agenzia delle Entrate che ne attesta l avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all originale della dichiarazione ed alla restante documentazione; conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici ai fini dell eventuale esibizione all Amministrazione finanziaria in sede di controllo. 6 Cesi Multimedia

12 Capitolo 1 Dichiarazione annuale IVA: regole generali Attenzione La conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto 17 giugno 2014 del MEF Attestazione di ricevimento della dichiarazione La comunicazione dell Agenzia delle Entrate attestante l avvenuta presentazione della dichiarazione è trasmessa telematicamente all utente che ha effettuato l invio. Tale comunicazione è consultabile nella sezione Ricevute del sito internet dell Agenzia delle Entrate, riservata agli utenti registrati ai servizi telematici. La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall intermediario) a qualunque Ufficio delle Entrate. Cesi Multimedia 7

13 Capitolo 1 Dichiarazione annuale IVA: regole generali Attenzione Riguardo la tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione delle Entrate che attesta il motivo dello scarto Responsabilità dell intermediario abilitato L intermediario abilitato, in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni, è soggetto ad una sanzione amministrativa da 516 a con riferimento alla quale deve ritenersi consentito il ravvedimento operoso. È prevista altresì la revoca dell abilitazione: se nello svolgimento dell attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità; in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall ordine professionale di appartenenza; in caso di revoca dell autorizzazione da parte dei centri di assistenza fiscale Documentazione conservata dall intermediario L intermediario deve conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, fino al 31 dicembre 2020 (o al 31 dicembre 2021 se la dichiarazione non è stata inviata) ai fini dell eventuale esibizione all Amministrazione finanziaria in sede di controllo. La Legge di Stabilità 2016, infatti, sostituendo integralmente l art. 57, d.p.r. 633/1972 e l art. 43, d.p.r. 600/1973, ha esteso il termine per la notifica degli accertamenti. Di conseguenza, a partire dalle dichiarazioni 2017, relative al periodo di imposta 2016, la documentazione dovrà essere conservata: fino al 31dicembre del 5 anno successivo (anziché 4 ) a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; fino al 31 dicembre del 7 anno successivo (anziché 5 ) a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, in caso di omessa dichiarazione. 1.6 Termini presentazione della dichiarazione La presentazione della dichiarazione annuale IVA va effettuata, esclusivamente in via telematica: in forma autonoma: nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 30 settembre Attenzione Come di consueto, i soggetti che presentano il modello IVA in forma autonoma (anche a debito) entro il prossimo 29 febbraio sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati IVA (Agenzia delle Entrate, circ. 25 gennaio 2011, n. 1). in forma unificata (Unico 2016): dal 1 maggio al 30 settembre 2016, per le dichiarazioni delle persone fisiche/società di persone; entro nove mesi dalla fine del periodo d imposta, per i soggetti IRES (se con esercizio coincidente con l anno solare il termine di nove mesi coincide con il termine del 30 settembre 2016). Attenzione Si rammenta che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell Agenzia delle Entrate (circ. 25 gennaio 2002, n. 6/E) Dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza Ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.p.r. 322/1998 le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salvo l applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Al momento della verifica, l Amministrazione finanziaria provvederà ad applicare la sanzione prevista per l omessa presentazione della di- 8 Cesi Multimedia

14 Capitolo 1 Dichiarazione annuale IVA: regole generali chiarazione (da 250,00 a 2.000), a meno che il contribuente, contestualmente alla presentazione tardiva, provveda al ravvedimento operoso. Nel caso in cui dalla dichiarazione risulti un imposta non versata, si rende applicabile la sanzione stabilita per l omesso versamento (pari al 30% dell imposta non versata). Anche per tale infrazione si può applicare l istituto del ravvedimento operoso Dichiarazioni presentate oltre 90 giorni Le dichiarazioni presentate oltre 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell imposta che ne risulti dovuta. In tal caso, si applica la sanzione: dal 120% al 240% dell ammontare dell imposta dovuta, con un minimo di 250,00, in presenza di debito d imposta (art. 5, comma 1, d.lgs. 471/1997); da 250 a in assenza di debito d imposta (art. 5, comma 3, d.lgs. 471/1997). Ravvedimento operoso Il ravvedimento operoso, ammesso solo per l eventuale tardivo versamento, dà luogo all applicazione di una sanzione pari al: 3% (1/10 del minimo) se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza(salve le maggiori riduzioni previste per ritardi non superiori a 14 giorni); 3,33% (1/9 del minimo) se il versamento avviene tra 31 giorni e 90 giorni dalla scadenza; 3,75% (1/8 del minimo) 4,29% (1/7 del minimo) 5% (1/6 del minimo) se il versamento avviene dopo 90 giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è commessa la violazione; se il versamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è commessa la violazione; se il versamento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è commessa la violazione Dichiarazioni integrative e rettificative Scaduti i termini di presentazione, il contribuente può rettificare o integrare la dichiarazione annuale IVA, per correggere eventuali errori od omissioni, mediante un successivo invio telematico. La nuova dichiarazione può essere: a favore del contribuente, se effettuata entro i termini di presentazione della dichiarazione successiva, senza applicazione di sanzioni. Il credito IVA risultante dalla dichiarazione rettificativa può essere riportata a nuovo ovvero utilizzata in compensazione; a favore dell Amministrazione finanziaria, se effettuata entro i termini di decadenza dell accertamento (31 dicembre del 4 anno successivo alla presentazione della dichiarazione originaria), salva l applicazione delle sanzioni. Rettifica a favore del contribuente La rettifica, che non dà luogo all applicazione di sanzioni, si effettua presentando: una nuova dichiarazione, predisposta utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa; entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo. In tal caso, l IVA a credito risultante dalla dichiarazione rettificativa: può essere riportata a nuovo, per essere compensata nella dichiarazione successiva; ovvero, utilizzata in compensazione orizzontale, mediante F24. Rettifica a favore dell Amministrazione finanziaria La rettifica a favore dell Amministrazione finanziaria: comporta l applicazione delle sanzioni previste: in materia di infedele o incompleta dichiarazione IVA (artt. 5 e 8, d.lgs. 471/1997) ; in materia di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell IVA (art. 13, d.lgs. 471/1997); si effettua presentando: Cesi Multimedia 9

15 Capitolo 1 Dichiarazione annuale IVA: regole generali una nuova dichiarazione, predisposta utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa; entro il 31 dicembre del 4 anno successivo alla presentazione della dichiarazione originaria. 1.7 Modalità di versamento Come noto, tutti i contribuenti titolari di partita IVA devono inviare all Amministrazione finanziaria il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche. Il versamento con modalità telematiche può essere effettuato dal titolare di partita IVA: direttamente, ossia ricorrendo: previa abilitazione, al servizio F24 On line (o F24 WEB) messo a disposizione dalle Entrate; al servizio Home banking/remote banking, attraverso il sito Internet della banca o dell ufficio postale presso la quale detiene il c/c; mediante un intermediario abilitato, che utilizza un modello F24 cumulativo oppure il servizio Remote banking/home banking. Non è preclusa la possibilità per un contribuente di conferire contemporaneamente a più intermediari, sulla base di liberi accordi tra le parti, la delega all invio telematico dei modelli F24. Servizio F24 on line Servizio F24 web Servizio F24 intermediari PROCEDURE TELEMATICHE DI VERSAMENTO Per usufruire del servizio è necessario: avere un conto c/c o presso una banca convenzionata o Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute; essere in possesso del pincode di abilitazione. Il modello F24 viene compilato attraverso il software scaricabile dal sito delle Entrate, oppure tramite programmi disponibili sul mercato, ed inviato telematicamente attraverso il sito della stessa Agenzia. Consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento direttamente dal sito dell Agenzia delle Entrate, senza la necessità di scaricare alcun software. Il pagamento avviene con un ordine di addebito sul c/c bancario o postale del contribuente, a beneficio dell Agenzia delle Entrate. È riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti: con addebito diretto sui c/c bancari o postali di questi ultimi ( F24 cumulativo ); il contribuente intestatario dell F24 deve essere l unico intestatario del conto corrente, oppure un cointestatario (es. con il coniuge), ma con abilitazione a operare con firma disgiunta; sul c/c dell intermediario medesimo ( F24 addebito unico ) Versamenti e rateizzazione Il versamento dell IVA dovuta a saldo, risultante dalla dichiarazione annuale, va effettuato entro il prossimo 16 marzo, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 (codice tributo 6099). L importo minimo da versare è pari a 10,33 (arrotondato ad 10). È, inoltre, prevista la possibilità di effettuare il versamento dell IVA a debito mediante rateazione per un numero di rate che va da un minimo di due ad un massimo di nove (dal 16 marzo al 16 novembre). In particolare: il soggetto che presenta la dichiarazione IVA in via autonoma, può: versare in un unica soluzione entro il 16 marzo 2016; rateizzare, maggiorando dello 0,33% mensile l importo di ogni rata successiva alla prima; il soggetto che presenta la dichiarazione IVA nel modello Unico 2016, può: versare in unica soluzione entro il 16 marzo 2016; versare in unica soluzione entro la scadenza del modello Unico con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d interesse per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo; 10 Cesi Multimedia

16 Capitolo 1 Dichiarazione annuale IVA: regole generali rateizzare dal 16 marzo 2016, con la maggiorazione dello 0,33% mensile dell importo di ogni rata successiva alla prima; rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, maggiorando dapprima l importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l importo di ogni rata successiva alla prima. Rateizzazione del saldo IVA 2015 dal 16 marzo 2016 Presentazione Unico e versamento del saldo IVA 2015 differito al 16 giugno 2016 Presentazione Unico e versamento del saldo IVA 2015 differito al 18 luglio 2016 SCADENZA RATEAZIONE (contribuenti titolari di partita IVA) 1 rata - 16/03/ rata - 18/04/ rata - 16/05/ rata - 16/06/ rata - 18/07/ rata - 16/06/ rata - 18/07/ rata - 22/08/ rata - 18/07/ rata - 22/08/ rata - 16/09/ rata - 22/08/ rata - 16/09/ rata - 17/10/ rata - 16/11/ rata - 16/09/ rata - 17/10/ rata - 16/11/ rata - 17/10/ rata - 16/11/2016 Cesi Multimedia 11

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18 Capitolo 2 Modello IVA base Modello IVA base 2016 Anche quest anno l Amministrazione finanziaria ha approvato il modello di dichiarazione annuale IVA BASE 2016, quale versione semplificata della dichiarazione annuale IVA Il modello può essere utilizzato sia in caso di presentazione autonoma della dichiarazione che nel caso si utilizzi la forma unificata. Come precisato dalle istruzioni alla compilazione, il Modello IVA Base: è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2016 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello, sia dai contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello UNICO 2016 che dai contribuenti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma. Sono, dunque, previsti una serie di requisiti affinché il contribuente possa avvalersi del modello in esame; in mancanza il contribuente sarà tenuto a compilare il Modello IVA ordinario. Si fa presente poi che l utilizzo del modello IVA base, laddove siano soddisfatti i requisiti richiesti, rappresenta una facoltà e mai un obbligo. 2.1 Soggetti interessati Il modello IVA Base può essere utilizzato dai soggetti IVA, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell anno: a) hanno determinato l imposta dovuta o l imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA e, pertanto, non hanno applicato alcuno dei regimi speciali (es.: ex art. 34 per gli agricoltori o ex art. 74-ter per le agenzie di viaggio); b) hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all art. 34-bis del d.p.r. 633/1972; c) non hanno effettuato operazioni con l estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all esportazione ed importazioni, ecc.); d) non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell imposta avvalendosi del plafond; e) non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive. 2.2 Soggetti esclusi Non possono presentare il modello IVA Base : i soggetti non residenti che: hanno istituito in Italia una stabile organizzazione; ovvero, che si avvalgono di un rappresentante fiscale o dell identificazione diretta; le SGR che gestiscono fondi immobiliari chiusi; i soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE; i curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti IVA sottoposti a procedure concorsuali; i soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell IVA di gruppo di cui all art. 73, d.p.r. 633/ Caratteristiche del modello IVA base Il Modello IVA Base è formato da un Frontespizio e da 10 quadri (in luogo dei 14 quadri che previsti per il modello IVA ordinario ). In particolare, lo stesso, oltre al frontespizio, si può comporre dei seguenti quadri: quadro VA - Informazioni sull attività; quadro VB - Estremi identificativi dei rapporti finanziari; quadro VE - Determinazione del volume d affari; quadro VF - Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione; Cesi Multimedia 13

19 Capitolo 2 Modello IVA base 2016 quadro VJ - Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni; nuovo quadro VI - Dichiarazioni di intento ricevute; quadro VH - Liquidazioni periodiche; quadro VL - Liquidazione dell imposta annuale; quadro VX - Determinazione dell imposta da versare o del credito d imposta; quadro VT - Ripartizione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori e soggetti IVA. È presente, inoltre, il riquadro in cui vanno indicati i quadri compilati. Attenzione Nell ambito dei suddetti quadri non sempre sono presenti tutti i righi che si trovano negli omonimi quadri del modello ordinario ; ciò in quanto alcuni righi sono riferiti ad attività o situazioni soggettive che non consentono la compilazione del modello semplificato (operazioni con plafond, regimi speciali, importazioni, operazioni intracomunitarie, ecc.). Tuttavia, salvo alcune eccezioni, i righi presenti in entrambi i modelli fanno riferimento ad analoghe istruzioni di compilazione. Ai fini dell utilizzo del modello IVA base, le istruzioni precisano quanto segue: DICHIARAZIONE UNIFICATA DICHIARAZIONE AUTONOMA MODELLO IVA BASE 2016 Va compilato il Frontespizio di Unico 2016; l IVA da versare o la presenza di un eventuale credito d imposta vanno indicati nel quadro RX di Unico. Va compilato il Frontespizio del modello IVA base; l IVA da versare o la presenza di un eventuale credito d imposta vanno indicati nel quadro VX del modello. Opzioni e revoche saranno comunicate utilizzando il quadro VO della dichiarazione IVA 2016: ciò è possibile sia in caso di compilazione del modello IVA base che nel caso di sola compilazione di Unico, oltre che in caso di compilazione del modello IVA ordinario. 2.4 Modalità e termini di presentazione Considerato che il modello IVA base non è obbligatoriamente connesso alla dichiarazione unificata, le modalità ed i termini di presentazione (in via telematica) dello stesso sono i seguenti: presentazione in forma unificata : dal 1 maggio al 30 settembre 2016; presentazione in forma autonoma : dal 1 febbraio al 30 settembre Cesi Multimedia

20 Capitolo 3 Casi particolari di presentazione e compilazione 3. Casi particolari di presentazione e compilazione Si riportano alcune particolari casistiche di presentazione della dichiarazione IVA nonché le relative modalità di compilazione del modello. 3.1 Cessazione dell attività I contribuenti titolari di partita IVA che hanno cessato l attività nel 2015 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA nei termini ordinari. Tuttavia, qualora di tratti di una: persona fisica: la dichiarazione IVA può essere presentata in forma unificata, qualora si debba trasmettere anche la dichiarazione dei redditi (si ricorda, infatti, che la presentazione autonoma è sempre possibile, mentre quella unificata è possibile in caso di esercizio coincidente e di obbligo di presentazione di entrambe le dichiarazioni); società: la dichiarazione IVA deve essere trasmessa in forma autonoma. Se la cessazione dell attività è avvenuta con effetto al 31 dicembre 2015, la dichiarazione può essere predisposta in forma unificata (purché ovviamente vi sia l obbligo di presentare entrambe le dichiarazioni): in tal caso infatti, il periodo d imposta è considerato coincidente con l anno solare. Attenzione Si osserva che l attività si considera cessata con la data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell azienda. Qualora la dichiarazione annuale IVA risulti a credito, il contribuente ha il diritto di chiedere il rimborso, qualunque sia l importo. 3.2 Contribuenti con contabilità separate I contribuenti con contabilità separate devono presentare, ai fini della dichiarazione annuale IVA, il frontespizio ed un modulo per ogni contabilità separata. In particolare: i dati da indicare nella sezione 1 del quadro VA e nella sezione 1 del quadro VL, nonché nei quadri VE, VF e VJ riguardano ogni singola contabilità separata e, quindi, devono essere inseriti in ciascun modulo; i dati da indicare nella sezione 2 del quadro VA e nelle sezioni 2 e 3 del quadro VL, nonché nei quadri VB, VC, VD, VI, VH, VK, VT, VX e VO vanno compilati una sola volta sul primo modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività. Inoltre, si rammenta che: se tra le attività gestite con contabilità separate figuri anche un attività per la quale è previsto l esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA (es. agricoltori di cui all art. 34, comma 6, d.p.r. 633/1972 ed esercenti attività di intrattenimento di cui all art. 74, comma 6, d.p.r. 633/1972) per questa non sussiste l obbligo di inserire nella dichiarazione il modulo ad essa relativo; i contribuenti che esercitano sia attività imponibili che attività esenti gestite con contabilità separate devono inserire nella dichiarazione anche il modulo relativo all attività esente esercitata. Tuttavia, se per l attività esente è stata esercitata l opzione per la dispensa dagli adempimenti IVA di cui all art. 36-bis, d.p.r. 633/1972, nel modulo relativo all attività esente devono essere indicati i dati contabili relativi agli acquisti, nonché l ammontare delle operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell art. 10, d.p.r. 633/1972, per i quali resta fermo l obbligo di fatturazione e registrazione. 3.3 Presenza di due o più partite IVA nel 2015 La presenza di due o più partite IVA può verificarsi laddove soggetto durante il 2015, dopo aver cessato l attività abbia ripreso la stessa o altra attività (con attribuzione di nuova partita IVA). In tal caso, il contribuente deve presentare un unica dichiarazione IVA così composta: frontespizio: che riporta la partita IVA dell ultima attività esercitata; Cesi Multimedia 15

21 Capitolo 3 Casi particolari di presentazione e compilazione due moduli, di cui: modulo n. 01: riguardante i dati della nuova attività (lasciando in bianco il rigo VA1); modulo n. 02: riguardante i dati della prima attività esercitata nell anno, indicando a rigo VA1 la corrispondente partita IVA. 3.4 Affitto unica azienda di imprenditore individuale In caso di affitto dell azienda, tenuto conto che:... il locatore dell unica azienda data in affitto perde lo status di soggetto passivo d imposta ma conserva, soltanto ai fini anagrafici, il numero di partita IVA. sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA le imprese individuali che abbiano dato in affitto l unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell IVA (circ. min. 26/1985 e circ. min. 72/1986). Ai fini in esame si rammenta che: Concedente Affittuario Pur non esercitando alcuna attività, mantiene il possesso della partita IVA, ma non è tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA (fatta salva l ipotesi di cessione di beni strumentali); non è obbligato alla tenuta della contabilità. Ai fini IVA è soggetto passivo d imposta; le quote di ammortamento dei beni facenti parte dell azienda affittata sono deducibili da parte dell affittuario (art. 102, comma 8, TUIR); ha l obbligo di mantenere in efficienza i beni e di restituirli al termine del contratto (artt e 2562 c.c.). Attenzione Il locatore, soggetto IVA temporaneamente sospeso, riprende la sua posizione di soggetto d imposta nel momento in cui effettua la cessione di un bene nell ambito dell azienda data in affitto. In tal caso, si devono osservare tutti gli adempimenti di fatturazione, registrazione, liquidazione e versamento dell imposta, nonché di presentazione della relativa dichiarazione annuale. Affitto dell unica azienda per parte dell anno Qualora l imprenditore abbia gestito direttamente l impresa fino ad una certa data del 2015 e successivamente l abbia concessa in locazione, dovrà presentare la dichiarazione annuale IVA relativa al periodo di attività. In tal caso, infatti, il concedente e l affittuario dovranno presentare due distinte dichiarazioni annuali IVA per i periodi di attività a loro riconducibili. Affitto dell unica azienda per tutto il 2015 da parte di imprenditore individuale RIEPILOGO CASISTICHE Locatore Affittuario NO dichiarazione IVA (salvo il caso di cessione di beni strumentali) SÌ dichiarazione IVA Affitto dell unica azienda per parte del 2015 da parte di imprenditore individuale Presentazione entro 30/09/2016 Locatore Affittuario dichiarazione IVA per il periodo di attività dichiarazione IVA per il periodo di attività 16 Cesi Multimedia

22 Capitolo 3 Casi particolari di presentazione e compilazione 3.5 Imprenditore che affitta ramo d azienda Laddove venga affittato un ramo d azienda non si rileva alcuna sospensione dell attività ai fini IVA in quanto l imprenditore continua ad esercitare un attività d impresa. L affitto è soggetto ad IVA e dovrà quindi essere presentata la relativa dichiarazione annuale IVA. 3.6 Fallimento e liquidazione coatta amministrativa Nel caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa, è necessario differenziare a seconda della data di inizio della procedura: nel corso del periodo d imposta 2015; nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il termine di presentazione della dichiarazione IVA. Fallimento nel corso del periodo d imposta 2015 I curatori fallimentari e i commissari liquidatori, nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel corso dell anno 2015, devono presentare la dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l anno d imposta, comprensiva di 2 moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (ricordandosi di barrare la casella del rigo VA3); il secondo per le operazioni registrate successivamente all apertura della procedura. In entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL. I quadri VT e VX, invece, devono essere compilati esclusivamente nel modulo n. 01. Con riferimento al quadro VX occorre tener presente le seguenti ipotesi: a) presenza di un debito IVA risultante dal modulo relativo alle operazioni effettuate nella frazione d anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (1 periodo). In tale ipotesi occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (2 periodo), in quanto i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro; b) presenza di un credito IVA nel 1 periodo; in tal caso, invece, nel quadro VX vanno riportati i saldi sommati o compensati tra loro, risultanti dalla sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo. La dichiarazione IVA deve essere presentata in via autonoma e mediante trasmissione telematica. Si precisa che, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori sono altresì tenuti a presentare, esclusivamente al competente Ufficio delle Entrate per via telematica ed entro 4 mesi dalla nomina, apposita dichiarazione ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Tale dichiarazione va redatta utilizzando lo specifico modello IVA 74-bis, che non consente, peraltro, di richiedere il rimborso dell eventuale eccedenza di credito risultante da tale modello (ris. min. 181/1995). Fallimento dopo la chiusura del periodo d imposta 2015 Nel caso in cui la procedura concorsuale sia iniziata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 ed il termine ultimo di presentazione della dichiarazione IVA, il curatore o il commissario liquidatore devono presentare la dichiarazione IVA relativa all intero anno precedente (sempre che non sia già stata presentata dal soggetto fallito o posto in liquidazione). Tale dichiarazione va presentata nei termini ordinari o entro quattro mesi dalla nomina del curatore o del commissario liquidatore se quest ultimo termine scade successivamente a quello ordinario. In ogni caso, i suddetti soggetti dovranno presentare all Ufficio delle Entrate, esclusivamente per via telematica, entro quattro mesi dalla nomina, l apposita dichiarazione denominata modello IVA 74-bis. 3.7 Contribuenti con operazioni straordinarie e altre trasformazioni Nei casi di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni e donazioni d azienda) o altre trasformazioni sostanziali soggettive si verifica, in linea generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti alla trasformazione. Con riferimento alla data in cui si verifica la trasformazione dei soggetti interessati possono verificarsi 2 diverse ipotesi: Cesi Multimedia 17

23 Capitolo 3 Casi particolari di presentazione e compilazione trasformazione avvenuta nel corso del 2015; trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1 gennaio e la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA. A) Trasformazione avvenuta durante l anno 2015 Qualora durante il 2015 siano state effettuate operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive occorre innanzitutto distinguere a seconda che il soggetto dante causa: si sia estinto per effetto della trasformazione; ovvero, non si sia estinto per effetto della trasformazione. Estinzione del soggetto dante causa Se il soggetto dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante) si è estinto per effetto dell operazione straordinaria o della trasformazione, la dichiarazione annuale IVA va presentata unicamente dal soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario). Pertanto, il soggetto risultante dalla trasformazione dovrà presentare il modello composto dal frontespizio e da due moduli (o da più moduli in relazione al numero di soggetti partecipanti all operazione). In particolare: nell unico frontespizio devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA del soggetto risultante dalla trasformazione; nel modulo relativo al soggetto avente causa (modulo n. 01) devono essere compilati tutti i quadri inerenti la propria attività, riportando i dati delle operazioni effettuate dallo stesso nel corso del 2015, compresi i dati relativi alle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta l operazione straordinaria o la trasformazione. Inoltre, devono essere compilati i quadri VT e VX per il riepilogo dei dati relativi ai soggetti partecipanti all operazione; nel modulo relativo al soggetto dante causa (modulo n. 02) devono essere compilati tutti i quadri inerenti l attività dallo stesso svolta, comprese le operazioni effettuate fino all ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell operazione straordinaria o della trasformazione. Inoltre, nel rigo VA1, campo 1, va indicata la partita IVA del soggetto dante causa, cui il modulo si riferisce. Soggetto dante causa in essere Qualora l operazione straordinaria ovvero la trasformazione sostanziale soggettiva non abbia comportato l estinzione del soggetto dante causa (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di ramo d azienda) la dichiarazione IVA deve essere presentata: dal soggetto avente causa, se l operazione ha comportato la cessione del debito o del credito IVA. Tale soggetto presenterà la dichiarazione secondo le modalità illustrate per il dante causa avendo cura di: indicare nel rigo VA1, campo 1, la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce; barrare la casella 2 dello stesso rigo per comunicare che il soggetto continua ad esercitare un attività rilevante agli effetti dell IVA. Il dante causa, dovrà presentare una propria dichiarazione, relativa esclusivamente alle attività non trasferite, nella quale: barrare la casella 3 del rigo VA1 per comunicare di aver partecipato ad un operazione straordinaria o trasformazione; indicare nel campo 4 del rigo VA1 il credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA/2015 ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell operazione; da ciascuno dei soggetti coinvolti nell operazione se non c è stata cessione del debito o del credito IVA, indicando ognuno i dati relativi alle operazioni effettuate nel B) Trasformazione avvenuta tra l 1/1/2016 e la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2015 Anche nel caso in cui la trasformazione sia avvenuta nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA, deve essere effettuata una distinzione a seconda che da essa ne consegua o meno l estinzione del soggetto dante causa. 18 Cesi Multimedia

24 Capitolo 3 Casi particolari di presentazione e compilazione In particolare, si possono verificare le seguenti ipotesi: Estinzione del dante causa Soggetto dante causa in essere Il soggetto risultante (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario, donatario, ecc.) deve presentare per l anno 2015, oltre alla propria, anche la dichiarazione per conto del soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), sempre che l adempimento dichiarativo non sia stato già assolto da quest ultimo. Nella dichiarazione IVA, l avente causa deve indicare, nel frontespizio: nella parte riservata al contribuente: i dati del soggetto estinto; nel riquadro riservato al dichiarante: i propri dati, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica. La dichiarazione presentata per conto del soggetto dante causa rientra tra i casi di presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma. Ciascuno dei soggetti coinvolti deve presentare la propria dichiarazione IVA con riferimento alle operazioni effettuate nel Cesi Multimedia 19

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26 Capitolo 4 Principali novità del modello IVA Principali novità del modello IVA 2016 Con il recente Provvedimento 7772/2016 l Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la dichiarazione Iva riferita all anno Si riepilogano di seguito le principali novità. 4.1 Frontespizio Innanzitutto nell ambito del Frontespizio sono state introdotte le seguenti novità: è stata rivista la modalità di compilazione della casella Dichiarazione integrativa (riquadro tipo di dichiarazione ), prevedendo l utilizzo di uno dei seguenti codici: Codice 1 2 Indicazione Dichiarazione integrativa presentata entro il 31 dicembre del 4 anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, al fine di correggere errori o omissioni che abbiano determinato l indicazione di un minor debito d imposta o di un maggior credito, fatta salva l applicazione delle sanzioni, e ferma restando l applicazione dell art. 13 del d.lgs. 472/1997. Dichiarazione integrativa presentata a seguito della comunicazione inviata dalle Entrate (art. 1, comma , legge 190/2014). L Agenzia, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi/compensi, ai redditi, al volume d affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione. nel riquadro firma della dichiarazione : a) la casella Invio avviso telematico all intermediario presente nel precedente modello è ora: denominata Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all intermediario ; barrata nel caso in cui il contribuente chieda che l invito a fornire chiarimenti emesso a seguito del controllo automatizzato (art. 36-bis, d.p.r. 600/1973), sia inviato direttamente all intermediario che ha effettuato l invio telematico della dichiarazione (in mancanza di tale scelta l invito è inviato dall Agenzia delle Entrate al domicilio fiscale del contribuente); b) è introdotta la nuova casella Invio altre comunicazioni telematiche all intermediario riservata ai soggetti che chiedono alle Entrate di inviare direttamente all intermediario che ha le eventuali comunicazioni riguardanti possibili anomalie della dichiarazione. Attenzione Eventuali comunicazioni di anomalie relative alla dichiarazione saranno comunque visualizzabili nel Cassetto fiscale, presente nell area riservata dei servizi telematici dell Agenzia, nella quale ciascun utente abilitato a Entratel o a Fisconline può consultare le proprie informazioni fiscali. nel riquadro Impegno alla presentazione telematica : Cesi Multimedia 21

27 Capitolo 4 Principali novità del modello IVA 2016 è stata introdotta la nuova casella Ricezione altre comunicazioni telematiche, qualora l intermediario accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire ogni comunicazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione; la casella ora denominata Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione deve essere barrata dall intermediario qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione. 4.2 Quadro VA Il rigo VA10, utilizzabile dai soggetti che hanno usufruito di particolari agevolazioni a seguito di calamità naturali o eventi eccezionali, prevede quest anno le seguenti situazioni: COD. EVENTO / CALAMITÀ 1 Vittime di richieste estorsive e dell usura. Soggetti colpiti dagli eventi atmosferici verificatisi dal 4 febbraio al 7 febbraio 2015 in alcuni territori della 2 Regione Emilia-Romagna. 3 Soggetti interessati dall emergenza umanitaria legata all afflusso di migranti dal Nord Africa. 4 Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali. Imprese di autotrasporto e piccole imprese creditrici dell ILVA Per le imprese di autotrasporto e per le piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, che vantano crediti nei confronti dell ILVA s.p.a. per prestazioni effettuate a favore della medesima 5 società prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza, l art. 2, comma 8-bis, d.l. 1/2015 ha sospeso i termini dei versamenti dei tributi erariali che scadono nel periodo compreso tra il 6 marzo 2015 e il 15 settembre Stato di emergenza Con riferimento alle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 429, legge 208/2015) indicano questo codice i soggetti aventi la sede legale o la sede operativa in zone colpite da eventi calamitosi con danni riconducibili all evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza Consiglio dei ministri con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza e nei confronti dei quali non opera la sospensione né il 30 differimento dei tributi (legge 212/2000). Questi soggetti hanno la facoltà di chiedere la rateizzazione dei tributi che scadono nei 6 mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza. L istanza per l ottenimento della rateizzazione, fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo, deve essere presentata al competente ufficio, secondo modalità e termini stabiliti con successivo DM del MEF. I soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini di adempimenti e versamenti d imposta) per effetto del verificarsi dei suddetti eventi eccezionali devono comunque indicare nel quadro VH, in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e dell acconto. Inoltre, al fine della quadratura dei dati, nel rigo VL29, campo 3, deve essere indicato l importo dei versamenti periodici e di acconto non ancora eseguiti alla data di presentazione della dichiarazione per effetto della sospensione. 22 Cesi Multimedia

28 Capitolo 4 Principali novità del modello IVA Quadro VE Nel quadro VE sono state introdotte le novità normative della Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014), ossia l estensione del reverse charge a nuove fattispecie nel settore edile ed energetico e l introduzione del sistema dello split payment; nello specifico: il rigo VE35 è stato implementato con i nuovi campi 8 e 9 i quali riportano l indicazione: campo 8 campo 9 delle prestazioni di servizi relative al comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter); si tratta dei servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l imposta è dovuta dal cessionario; delle operazioni del settore energetico per le quali l imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lett. d- bis), d-ter) e d-quater) ossia rispettivamente: i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra; i trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all energia elettrica; le cessioni di gas e di energia elettrica al soggetto passivo-rivenditore. Nel campo 2 del rigo VE35, già previsto nel modello IVA 2015 per le cessioni di rottami e altri materiali di recupero, vanno ora indicate anche le cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo assoggettati al reverse charge ai sensi dell art. 74, comma 7, d.p.r. 633/1972: il rigo VE38, da quest anno denominato Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell art. 17-ter è ora riservato ai soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti di Enti pubblici con applicazione dello split payment (art. 17-ter, d.p.r. 633/1972). Conseguentemente i righi successivi ed il rigo della sezione 5 sono stati rinumerati. 4.4 Quadro VF Nella sezione 1, il rigo VF15 è ora denominato Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi e contiene il nuovo campo 2 per l esposizione specifica degli acquisti (senza IVA), già ricompresi a campo 1, effettuati dai soggetti che hanno applicato: il regime fiscale dei c.d. nuovi minimi (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011); il regime forfetario (art. 1, commi 54-89, legge 190/2014). Cesi Multimedia 23

29 Capitolo 4 Principali novità del modello IVA Quadro VJ Le novità previste per il quadro VJ sono strettamente connesse a quelle contente nel quadro VE. Nello specifico, il quadro in esame è stato implementato con l introduzione: dei righi VJ17 e VJ18 riservati agli acquirenti/committenti per indicare l IVA dovuta in base all applicazione delle nuove operazioni con reverse charge e cioè: Rigo VJ17 Rigo VJ18 gli acquisti di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi a edifici per i quali l imposta è dovuta dal cessionario; gli acquisti di beni e servizi del settore energetico per i quali l imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell art. 17, comma 6, lettere d-bis), d-ter) e d-quater). del rigo VJ19 riservato alle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, tenute al versamento dell IVA per gli acquisti effettuati in applicazione dello split payment. Acquisti pallets L IVA dovuta per gli acquisti di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivo al primo assoggettati a reverse charge (art. 74, comma 7, d.p.r. 633/1972) va ricompresa a rigo VJ Quadro VI Il nuovo quadro VI è riservato ai fornitori degli esportatori abituali che hanno ricevuto le dichiarazioni d intento per effettuare acquisti senza IVA. In particolare, è richiesta l esposizione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento relative all anno 2015 (art. 20, d.lgs. 175/2014). Come desumibile dalle istruzioni, nei righi da VI1 a VI6 vanno indicati: CAMPO INDICAZIONE 1 il numero di partita IVA del cessionario/committente esportatore abituale; il numero di protocollo attribuito dall Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica. In assenza di tale dato, per l anno d imposta 2015, può essere compilato; 2 il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d intento dall esportatore abituale. L obbligo di trasmissione delle dichiarazioni d intento è introdotto dal 12 febbraio Cesi Multimedia

30 Capitolo 4 Principali novità del modello IVA 2016 Attenzione Nel caso in cui non fossero sufficienti i 6 righi per indicare i dati relativi a tutte le dichiarazioni di intento ricevute, va utilizzato un altro quadro VI indicando 02 nel campo Mod. N., e così via. Le stesse modalità di compilazione devono essere adottate in presenza di operazioni straordinarie. 4.7 Quadro VX Nell ambito del quadro VX, il rigo VX4 presenta le seguenti novità: per la compilazione del campo 3 Causale del rimborso è stato previsto il nuovo codice 11 riservato ai soggetti che adottano il regime forfetario dal 2016 al fine di richiedere il rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione (modello IVA 2016) relativa all ultimo anno (2015) in cui l imposta è applicata nei modi ordinari ; al campo 4, riservato ai soggetti ammessi all erogazione prioritaria del rimborso del credito IVA sono stati introdotti i seguenti nuovi codici: COD. DESCRIZIONE soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle P.A. con applicazione dello split payment; 6 l erogazione prioritaria è riconosciuta per un importo non superiore all IVA relativa alle citate operazioni. Tale importo deve essere indicato nel campo 5; 7 soggetti esercenti l attività di proiezione cinematografica (codice ATECO ). è introdotto il nuovo campo 5 denominato Imposta relativa alle operazioni di cui all art. 17-ter. La compilazione è riservata ai soggetti che: hanno effettuato operazioni nei confronti di P.A. applicando il meccanismo dello split payment; hanno diritto all erogazione in via prioritaria del rimborso del credito (cioè entro 3 mesi da richiesta) fino a concorrenza dell ammontare complessivo dell IVA applicata a dette operazioni. Conseguentemente i campi successivi sono stati rinumerati. 4.8 Quadro VO Il quadro relativo alle opzioni anche quest anno è stato oggetto di modifiche; in particolare: rigo VO15: è stata introdotta la casella per comunicare la revoca, dal 2015, dell adesione al regime dell IVA per cassa di cui all art. 32-bis, d.l. 83/2012. nuovo rigo VO33: è riservato ai soggetti che, avendone i requisiti, nel 2015, hanno ritenuto di non avvalersi del regime forfetario ma del regime ordinario di determinazione IVA/reddito. Cesi Multimedia 25

31 Capitolo 4 Principali novità del modello IVA 2016 nuovo rigo VO34: è riservato ai soggetti che hanno iniziato l attività nel 2015 applicando il regime ordinario e successivamente hanno adottato il regime di minimi (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011), sulla base dei chiarimenti forniti dalla ris. min. 67/ Prospetto IVA 26/PR Nel quadro VS del Prospetto IVA 26/PR è stato introdotto il campo 12 denominato Imposta relativa alle operazioni di cui all art. 17-ter, per i contribuenti che hanno effettuato operazioni nei confronti di pubbliche amministrazioni applicando il regime dello split payment e hanno diritto all erogazione in via prioritaria del rimborso annuale dell imposta. 26 Cesi Multimedia

32 Capitolo 5 Credito IVA Utilizzo in compensazione 5. Credito IVA Utilizzo in compensazione Anche per quest anno le regole relative alla compensazione orizzontale del credito IVA non sono state oggetto di particolari modifiche; pertanto, si rammenta che l utilizzo del credito IVA 2015: per importi fino a 5.000, non richiede alcun adempimento preventivo ; la compensazione può essere effettuata liberamente senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale; per importi superiori a 5.000, richiede la presentazione preventiva del modello IVA La compensazione può essere effettuata dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione; per importi superiori a , richiede la presentazione preventiva del modello IVA 2016 con apposizione del visto di conformità. 5.1 Utilizzo in compensazione del credito IVA Come noto, il contribuente può utilizzare in compensazione (con altri tributi e contributi) il credito IVA maturato nel 2015 qualora di importo fino ad 5.000: dal 1 giorno dell anno successivo la sua maturazione (1 gennaio 2016); senza presentare preventivamente la dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito. Sul punto, si rammenta che devono essere comunque rispettate le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari /previdenziali. L utilizzo del credito, infatti, può essere di tipo verticale o orizzontale. COMPENSAZIONE ORIZZONTALE COMPENSAZIONE VERTICALE Il credito IVA è utilizzato per compensare un debito relativo ad altre imposte, contributi previdenziali, premi o altri versamenti. Secondo la circ. min. 1/2010 costituisce compensazione orizzontale l utilizzo del credito che necessariamente deve essere esposto nel modello F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico. Il credito IVA è utilizzato per compensare un debito della stessa imposta (es.: IVA con IVA). La compensazione verticale, ossia l utilizzo del credito in sede di versamento periodico / in acconto / a saldo IVA, non è soggetta ad alcuna limitazione. Diversamente, il contribuente che ha maturato un credito IVA 2015, e che intende utilizzarlo in compensazione per un importo superiore a ma inferiore a dovrà attendere il 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello IVA (o dell istanza trimestrale). Attenzione Dette limitazioni riguardano l importo del credito IVA 2015 effettivamente utilizzato in compensazione orizzontale e non l ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. Si rammenta, poi, che è d obbligo utilizzare Entratel/Fisconline per i modelli F24 relativi agli utilizzi eccedenti (fino a l Agenzia delle Entrate suggerisce comunque l utilizzo del canale telematico). Esempio Se un contribuente, titolare di un credito IVA 2015 pari ad intende destinare a compensazione orizzontale l importo di questi può compensare: liberamente il credito IVA 2015 fino a 5.000; (eccedenza di 5.000) dal 16/03/2016 se presenta il modello IVA entro il 29 febbraio 2016; (eccedenza di 5.000) dal 18/04/2016 se presenta il modello IVA entro il 31 marzo 2016; e così via, mediante F24 telematico con Entratel/Fisconline. Cesi Multimedia 27

33 Capitolo 5 Credito IVA Utilizzo in compensazione Per crediti IVA di importo superiore ad , la compensazione in F24 va effettuata solo dal 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione IVA, che dovrà essere avvalorata dall apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato oppure, dalla sottoscrizione del soggetto a cui è demandato il controllo contabile, che certifichi la verifica della corrispondenza dei dati. Attenzione Si fa presente che il limite di è elevato a per le start up innovative (d.l. 3/2015) Competenza del monitoraggio Il limite di entro cui è ammesso compensare senza limitazioni (circ. min. 1/2010): va riferito all anno di maturazione del credito (indicato in corrispondenza del codice 6099 ); e non all anno solare di utilizzo in compensazione (cioè l anno di presentazione dell F24). Lo stesso va calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale). Pertanto, ai fini del calcolo del limite, il credito annuale IVA 2015 va distinto dai crediti infrannuali IVA maturati nei 3 trimestri del 2016, nonostante gli importi di entrambe le tipologie di credito possano essere utilizzati in compensazione nel corso del Con la circ. min. 16/2011, l Agenzia ha poi precisato che: non concorrono al raggiungimento del limite di le eventuali compensazioni di crediti IVA relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno. Ad esempio, con riferimento al credito IVA 2015, non concorrono le istanze modello IVA TR presentate nel corso del 2015; in caso di correzioni di errori nell indicazione dell annualità di un credito IVA in F24, tale importo viene riattribuito all annualità corretta e concorre di conseguenza al plafond dell anno indicato. In pratica, occorre tenere distinti: il credito IVA annuale 2014 (mod. IVA 2015), utilizzabile in compensazione entro la data di presentazione del modello IVA 2016; credito IVA annuale 2015, che emerge dalla relativa dichiarazione IVA 2016; i crediti IVA maturati nei primi 3 trimestri 2015 (somma importi - modello TR 2015) utilizzabili in compensazione entro la data di presentazione del modello IVA 2016; crediti IVA che matureranno nei primi 3 trimestri del 2016 (somma dei relativi importi), che emergeranno dai modelli TR da presentare nel Utilizzo del residuo credito IVA 2014 Il residuo credito IVA 2014, risultante dal modello IVA 2015: può essere utilizzato in compensazione nel corso del 2016 (quale cod anno 2014); fino alla presentazione della dichiarazione IVA 2016 (è solo da tale momento che il credito IVA viene rigenerato, andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2015). In particolare, la reimmissione del credito residuo dell anno precedente nell anno successivo: è obbligatoria dal momento in cui viene presentata la dichiarazione per l anno successivo: il credito residuo 2014 rientra nel modello IVA 2016 e contribuirà a determinare il credito annuale 2015 (cod anno 2014), soggetto al monitoraggio di competenza del 2015; fino a tale data (cioè fintanto che l ultima dichiarazione presentata è il modello IVA 2015) il contribuente mantiene la vecchia compensazione (col cod anno 2014), essendo soggetto al monitoraggio di competenza del Pertanto, il credito IVA 2014 è soggetto ai seguenti limiti: se non vistato può essere utilizzato in compensazione fino all importo di ; se vistato può essere utilizzato in compensazione senza limiti. 28 Cesi Multimedia

34 Capitolo 5 Credito IVA Utilizzo in compensazione Esempio La società Gamma s.r.l. presenta la seguente situazione: credito IVA 2014: ; di cui utilizzato in compensazione orizzontale nel 2015: Il credito IVA 2014 è stato vistato nella dichiarazione IVA 2015 e pertanto è possibile continuare ad utilizzarlo nel 2016 fino a quando confluirà nel mod. IVA 2016, ossia fino a quando non viene rigenerato quale credito IVA Da tale momento le limitazioni all utilizzo del credito IVA saranno riferite all importo risultante dal modello IVA L ammontare del credito IVA 2014 ancora utilizzabile senza limiti nel 2016 è pari a ( ). 5.3 Residui crediti trimestrali 2015 Quanto chiarito per la rigenerazione del credito annuale IVA, trova applicazione anche per i crediti IVA relativi ali primi 3 trimestri 2015 risultanti dai modelli IVA TR presentati nel corso dello stesso anno, relativamente all importo residuo non utilizzato nel Esempio Dai modelli IVA/TR trimestrali presentati nel 2015 emergono crediti rispettivamente pari a: (1 trimestre), (2 trimestre), euro (3 trimestre). Nel 2015 il contribuente compensa tali crediti utilizzando l F24 per complessivi Il residuo credito di 7000 (da TR 3 trimestre 2015) viene utilizzato solo dopo aver presentato il modello di dichiarazione IVA Infatti, dal momento in cui il contribuente chiude il modello IVA 2016, dovendo riportare nel quadro VL l ammontare del credito IVA trimestrale e del relativo utilizzo, l eventuale residuo non ancora utilizzato a tale momento contribuirà a determinare il saldo (a credito) Modalità di presentazione del Modello F24 Per il versamento con F24 da parte di soggetti IVA, vanno rispettate le seguenti regole (d.l. 66/2014): F24 a zero F24 a debito va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline); con o senza compensazione va presentato mediante i servizi telematici messi a disposizione da Entrate/intermediari (Entratel / Fisconline / remote / home banking). Come evidenziato dalla circ. min. 27/2014, tali regole si aggiungono a quelle già in vigore; pertanto, oltre alle suddette modalità, i titolari di partita IVA sono obbligati ad avvalersi esclusivamente dei servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline) per gli F24 che espongono un utilizzo in compensazione del credito IVA annuale/trimestrale di importo annuo superiore a COMPENSAZIONE CREDITO IVA Fino a Superiore a MODALITÀ Entratel / Fisconline remote / home banking (in caso di F24 a zero va utilizzato solo Entratel /Fisconline). Entratel / Fisconline. 5.5 Limiti alla compensazione - Debiti erariali a ruolo La compensazione orizzontale del credito IVA è vietata: fino a concorrenza dell importo (ove superiore ad 1.500) dei debiti erariali iscritti a ruolo; per i quali è scaduto il relativo termine di pagamento. Si tratta, quindi, di tutte le imposte erariali, tra le quali (circ. min. 13/2011): IRPEF/Addizionali, IRES e IRAP; Cesi Multimedia 29

35 Capitolo 5 Credito IVA Utilizzo in compensazione IVA e altre imposte indirette (imposta di registro e ipo-catastali, ecc.); ritenute alla fonte. Non fanno, invece, scattare la preclusione: contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, IVS, gestione separata); agevolazioni erogate sotto forma di credito di imposta; premi INAIL; tributi locali (IMU,TARES); sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada). Attenzione È opportuno che ciascun contribuente verifichi la propria posizione debitoria con Equitalia, accedendo al sito web dell ente mediante la consultazione dell estratto conto on line (che necessita, preventivamente, di un autenticazione con rilascio di password) oppure richiedendo un estratto conto cartaceo. Al fine di liberare la possibilità di compensare i crediti erariali (nel caso il credito IVA annuale) con tributi diversi è, quindi, necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (o estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore ad 1.500) mediante: pagamento diretto del ruolo presso la sede di Equitalia territorialmente competente; presentazione dell F24 Accise in cui utilizzare i crediti in compensazione con le somme a ruolo. Attenzione Il modello F24 Accise è utilizzabile per compensare i debiti iscritti a ruolo dal 22/02/2011, mediante l indicazione del codice tributo RUOL (ris. min. 18/2011). Se non viene rispettata la suddetta prescrizione verrà comminata una sanzione pari al 50% dei debiti iscritti a ruolo, per i quali è scaduto il termine, nel limite di quanto indebitamente compensato. 30 Cesi Multimedia

36 Capitolo 6 Modello IVA Esempi di compilazione 6. Modello IVA Esempi di compilazione 6.1 IVA ad esigibilità differita Esempio n. 1 Supponiamo che il sig. Rossi si avvalga, a partire dal 2016, del regime forfetario. Questi, nella compilazione della dichiarazione IVA deve tenere conto anche dell imposta dovuta in relazione alle operazioni effettuate: nei confronti dello Stato e degli altri soggetti indicati dall art. 6, comma 5, d.p.r. 633/1972; ai sensi dell art. 32-bis, d.l. 83/2012 (IVA per cassa); per le quali non si è ancora verificata l esigibilità dell imposta. Pertanto, nel caso lo stesso presenti: operazioni ad esigibilità differita effettuate nel 2014 non ancora incassate (IVA 22%): 700; operazioni ad esigibilità differita effettuate nel 2015 non ancora incassate (IVA 22%): 2.000; operazioni imponibili anno 2015 con IVA 22% (esigibilità immediata): Il quadro VE va così compilato: Esempio n. 2 Supponiamo che la Gico s.r.l., abbia emesso fattura, con IVA ad esigibilità differita il 15 giugno 2015: Imponibile IVA 22% Totale Tenuto conto che i pagamenti relativi alla suddetta fattura sono avvenuti come segue: ( ) compresa IVA il 10 settembre ( ) compresa IVA il 10 dicembre ( ) compresa IVA il 10 febbraio 2016 In tal caso, la dichiarazione IVA va così compilata: Cesi Multimedia 31

37 Capitolo 6 Modello IVA Esempi di compilazione Quota dell imponibile non incassato Nel modello IVA 2017 dovrà essere riportato l importo dell IVA divenuta esigibile nel 2016 ( 2.200). 6.2 Detrazione superiore al 50% Supponiamo che la società Gamma s.r.l., nel corso del 2015, abbia effettuato i seguenti acquisti: telefoni cellulari: (imponibile) ed IVA per 528 bollette: 800 (imponibile) ed IVA per 176 per i quali ha operato una detrazione superiore al 50%. In tal caso, si dovrà compilare il rigo VA5 del modello IVA 2016, come segue: Il rigo VA5 va compilato dai soggetti che hanno detratto, in misura superiore al 50%, l IVA per l acquisto di telefoni cellulari e per le relative spese di gestione. Ai sensi dell art. 19-bis1, d.p.r. 633/1972, la detrazione dell IVA relativa: all acquisto o importazione; alle prestazioni di servizi e spese di gestione; è ammessa per i telefoni cellulari anche oltre il limite del 50%: l impresa/lavoratore autonomo può detrarre l IVA assolta sui predetti costi in base al principio generale dell inerenza. Se tali beni sono utilizzati solo nell attività d impresa/lavoro autonomo è possibile detrarre integralmente l imposta. La scelta di effettuare la detrazione dell Iva in misura superiore al 50% implica per il contribuente l onere della prova dell utilizzo esclusivo dell apparecchio. Inoltre, tali contribuenti si espongono ad un controllo da parte dell Amministrazione finanziaria. La compilazione del rigo VA5 è, quindi, finalizzata all individuazione di tali contribuenti. Attenzione Le imprese di autotrasporto, per gli impianti di telefonia presenti sui veicoli utilizzati per il trasporto delle merci, sono escluse dalla limitazione della detrazione al 50% e, quindi, beneficiano della detrazione integrale dell IVA; è da ritenersi che detti soggetti siano esclusi dalla compilazione del rigo VA5. 32 Cesi Multimedia

38 Capitolo 6 Modello IVA Esempi di compilazione 6.3 Esportatore abituale Supponiamo che la società Rovi s.r.l., esportatore abituale, abbia effettuato nel 2015, i seguenti acquisti senza applicazione dell IVA, in base alle dichiarazioni d intento rilasciata ai fornitori: Operazione Importo Data emissione fattura/bolla doganale Data registrazione Acquisto di beni /04/ /05/2015 Acquisto di servizi /07/ /01/2016 Importazione di beni /09/ /10/2015 Acquisto di beni /12/ /01/2016 A tal fine, andiamo a compilare il quadro VC del modello IVA. Nella colonna 1 si inseriscono gli importi degli acquisti di beni o servizi (nel campo relativo al mese di effettuazione dell operazione), prendendo come data di riferimento quella di fatturazione e non quella di registrazione. Faremo altrettanto per le importazioni. Segneremo inoltre quale metodo di determinazione del plafond è stato utilizzato, nel nostro caso il metodo solare. Le colonne 3 e 4 devono essere compilate dai contribuenti che hanno utilizzato nell anno il plafond, indipendentemente dal metodo di calcolo seguito mentre i dati di cui alle colonne 5 e 6 vanno indicati solo dai contribuenti che nel 2015 hanno utilizzato il metodo mobile o mensile x Diversamente, nel quadro VF13 confluiranno solo le fatture registrate nel 2015 ( ) Cessazione attività Nel caso in cui il contribuente abbia cessato l attività nel 2015 può richiedere il rimborso del credito IVA, qualunque ne sia l importo, indicando, nel rigo VX4, in corrispondenza della casella del campo 3 (causale del rimborso) il codice 1 (Cessazione attività). Si rammenta che il campo 2, non va compilato nelle ipotesi di rimborsi richiesti per contribuenti sottoposti a procedure concorsuali nonché da contribuenti che hanno cessato l attività, in quanto l erogazione di tale tipologia di rimborso è di competenza esclusiva degli uffici delle entrate. Cesi Multimedia 33

39 Capitolo 6 Modello IVA Esempi di compilazione Acquisti beni da San Marino Supponiamo che la Alfa s.r.l. riceva fattura per acquisto beni da San Marino per un importo pari ad senza applicazione dell IVA. Il committente italiano dovrà integrare tale fattura con l IVA attraverso autofattura. In dichiarazione IVA si dovrà procedere come segue: Prestazioni di servizi generici Una ditta italiana deve corrispondere provvigioni ad un proprio intermediario residente in Francia per le cessioni ivi effettuate (operazione effettuata a dicembre 2015). La ditta italiana ha ricevuto dall agente francese una fattura senza IVA che è stata integrata con l indicazione dell imponibile e dell IVA (22%) ed annotata nel registro delle fatture emesse/corrispettivi nonché in quello degli acquisti dalla ditta italiana. L operazione comporta la compilazione dei seguenti quadri Regimi agevolati La Gamma s.r.l. ha ricevuto ed annotato nel 2015 le seguenti fatture emesse da soggetti con regimi agevolativi : n. 7 del 16 giugno 2015 per emessa da un contribuente minimo; n. 24 del 24 settembre 2015 per emessa da un contribuente minimo; n. 10 dell 8 dicembre 2015 per emessa da un contribuente forfetario. 34 Cesi Multimedia

40 Capitolo 6 Modello IVA Esempi di compilazione In tal caso, il rigo VF15 del modello IVA 2016 va così compilato In particolare nel campo 1 va indicato l ammontare complessivo delle fatture annotate nel 2015 emesse da minimi e forfetari. Tra le novità del modello IVA 2016 si rileva l inserimento del nuovo campo 2, nel quale riportare gli acquisti effettuati da soggetti forfetari già ricompresi a campo Subappalto Un imbianchino ha effettuato la tinteggiatura di un immobile in base a contratto di subappalto stipulato con la Ediltech s.r.l., per un imponibile di Il prestatore del servizio (subappaltatore) ha emesso una fattura senza IVA, specificando che trattasi di prestazione soggetta al reverse. Nella dichiarazione IVA dell imprenditore individuale l operazione sarà così evidenziata: Nella dichiarazione IVA della Ediltech s.r.l., invece, l operazione sarà così evidenziata: Va indicata l IVA detraibile compresa quella relativa all operazione esposta ( 700) Cesi Multimedia 35

41 Capitolo 6 Modello IVA Esempi di compilazione Infatti, l appaltatore ha integrato la fattura ricevuta (senza addebito dell IVA) con l indicazione dell aliquota (10%) e della relativa imposta ( 700), provvedendo altresì ad annotare la stessa nel registro delle fatture emesse/corrispettivi, nonché nel registro degli acquisti. 6.9 Acquisti di servizi del comparto edile La ditta Pulish s.r.l., in base a contratto stipulato con la Riva s.r.l., ha effettuato le pulizie dell immobile del committente, per un imponibile di Il prestatore del servizio ha emesso una fattura senza IVA, specificando che trattasi di prestazione soggetta al reverse charge. Nella dichiarazione IVA della Pulish s.r.l. l operazione sarà così evidenziata: Nella dichiarazione IVA della Riva s.r.l., invece, l operazione sarà così evidenziata: Va indicata l IVA detraibile compresa quella relativa all operazione esposta ( 2.640) Infatti, il committente ha integrato la fattura ricevuta (senza addebito dell IVA) con l indicazione dell aliquota (22%) e della relativa imposta ( 2.640), provvedendo altresì ad annotare la stessa nel registro delle fatture emesse/corrispettivi, nonché nel registro degli acquisti IVA parzialmente indetraibile auto In data 10 giugno 2015 la Rossi s.r.l. ha acquistato un autovettura per IVA 22% ( 6.160) utilizzata per le trasferte dei propri dipendenti. L autovettura è concessa in uso gratuito agli stessi dipendenti che la utilizzano anche fuori dall orario di lavoro. L impresa non può quindi fruire della detrazione integrale dell IVA, ma solo in misura forfetaria del 40%; ciò a prescindere dal fatto che, in base al principio di inerenza, l autovettura sia 36 Cesi Multimedia

42 Capitolo 6 Modello IVA Esempi di compilazione usata principalmente nell attività d impresa e solo marginalmente dal dipendente per scopi personali (art. 3, comma 6, d.p.r. 633/1972). Pertanto: l IVA indetraibile è pari a (6.160 x 60%) e l imponibile è pari a ( x 60%); l IVA detraibile è pari a: (6.160 x 40%) e imponibile è a ( x 40%). Ne consegue che il modello IVA 2016 va così compilato: Imponibile e IVA detraibile Imponibile relativo all IVA non detraibile Attenzione Si fa presente che analoghe considerazioni vanno effettuate per gli altri costi connessi ai veicoli quali, ad esempio, il costo per il carburante, le spese di manutenzione, i pedaggi autostradali, ecc. Per tali spese bisognerà, infatti, effettuare gli stessi calcoli simili a quelli proposti nell esempio. Pertanto, anche per l IVA assolta sui pedaggi autostradali, nonostante tali costi siano interamente inerenti all attività d impresa (in quanto sostenuti per l effettuazione delle trasferte), la detrazione è limitata nella misura del 40% Rimborso IVA Esempio n. 1 La Riva s.r.l. (legale rappresentante Stefano Riva) presenta un credito IVA 2015 dalla dichiarazione 2016 pari a ; poiché nel 2015 la società ha acquistato beni ammortizzabili per IVA (22.000) intende richiedere il rimborso ex art. 30, comma 3, lett. c), d.p.r. 633/1972. La società non risulta di comodo e soddisfa le condizioni di solidità patrimoniale e di versamento dei contributi; inoltre, ai fini dell esonero della garanzia: sul modello IVA 2015 va apposto il visto di conformità; le dichiarazioni sostitutive di atto notorio unitamente alla copia del documento d identità, vanno consegnate a colui che provvede all invio della dichiarazione. Il quadro VX del modello IVA 2016 risulta così compilato: Cesi Multimedia 37

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