LE RIFORME PENSIONISTICHE DELL ULTIMO VENTENNIO

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1 LE RIFORME PENSIONISTICHE DELL ULTIMO VENTENNIO L. 421/1992 e D.lgs. 503/1992 (+ D.lgs. 124/1993) L. 335/1995 L. 243/2004 L. 247/2007 L. 122/2010 Manovra estiva 2011 (art. 18 d.l. 98, conv. in l. 111; d.l. 138, conv. in l. 148) D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011 L. 228/2012 e L. 147/2013 1

2 Art. 1, co. 1, l. 335/1995 La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo. 2

3 Art. 1, co. 2, l. 335/1995 Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni 3

4 La l. n. 335/1995 (c.d. RIFORMA DINI) LE PRINCIPALI NOVITA' Nuovo metodo per il calcolo delle pensioni Elevazione dei requisiti anagrafici e contributivi per l accesso alle pensioni di anzianità Estensione dell assicurazione previdenziale obbligatoria Completamento del processo di armonizzazione dei regimi previdenziali Incentivazione di una previdenza complementare da associare a quella obbligatoria (art. 1 d.lgs. n. 124/93 e art. 1 d.lgs. n. 252/05). 4

5 Non cambia il sistema di finanziamento delle pensioni SISTEMA A RIPARTIZIONE 5

6 Metodo di calcolo delle pensioni Bisogna distinguere tre situazioni differenti al 31/12/1995: Lavoratori con anzianità contributiva 18 anni al 31/12/95: sistema retributivo Neoassunti all 1/01/96 (e coloro che optano): sistema contributivo Lavoratori con anzianità contributiva < 18 anni al 31/12/95: sistema misto. Il calcolo avverrà con il SR per l anzianità contributiva acquisita prima del 31/12/1995, con il SC per l anzianità acquisita dopo. I requisiti di accesso alle pensioni sono quelli del SR 6

7 La pensione di vecchiaia nel sistema di calcolo contributivo questa pensione viene chiamata pensione unificata di vecchiaia (comprende anche la vecchia pensione di anzianità che continua ad esistere nel sistema retributivo) i requisiti sono: requisito contributivo: si richiede un minimo di 5 anni di contributi effettivi (obbligatoria, volontaria o da riscatto); requisito economico: per i lavoratori che hanno meno di 65 anni di età, i contributi maturati devono dar luogo ad una pensione che risulti superiore almeno del 20% all'importo dell'assegno sociale (quindi, superiore per il a circa 538 euro) requisito anagrafico (dal 1 gennaio 2008, ex art. 1, co. 6, lett. b), l. n. 243/2004): età fissa e diversa per uomini e donne: 65 anni per gli uomini e 60 per le donne (prima: età pensionabile flessibile: 57-65) se con almeno 40 anni di anzianità contributiva, senza requisito anagrafico cessazione del rapporto di lavoro (ciò non significa che il soggetto non possa riprendere a lavorare, ma che nel momento in cui si vuole ritirare deve cessare il suo rapporto lavoro) alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al trattamento minimo 7

8 LA PENSIONE DI ANZIANITÀ I requisiti per l accesso (l. n. 335 del 1995 e l. n. 449 del 1997): età anagrafica + anzianità contributiva sola anzianità contributiva rafforzata Dalla l. n. 243 del 2004 (c.d. legge Maroni) alla l. n. 247 del 2007: l eliminazione del c.d. scalone e l introduzione del sistema per quote 8

9 REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ NELLA L. 335/95 (LAVORATORI DIPENDENTI) ANNO ETA E ANZIANITA ANZIANITA e e e e e e e e e e e

10 Lo scalone della L. n. 243/04 (art. 1, co. 6, lett. a) elevazione dell età pensionabile, con effetti differiti dal 2008 in poi: 1. a partire dal 2008 avrebbe dovuto scattare il c.d. «scalone», ovvero un aumento dell età pensionabile di 3 anni rispetto alla previgente disciplina: fermi restando i requisiti di anzianità contributiva pari a 35 anni (o di 40 anni senza limiti di età), l età anagrafica avrebbe dovuto essere pari a 60 anni di età per i dipendenti pubblici e privati e di 61 anni per gli autonomi iscritti all Inps (al posto dei precedenti 57 e 58 anni) 2. dal 2010 l età anagrafica avrebbe dovuto essere pari a 61 anni per i lavoratori dipendenti e 62 per quelli autonomi 3. dal 2014 l età anagrafica avrebbe dovuto essere pari a 62 anni di età per i dipendenti e 63 per gli autonomi salvaguardia di posizioni maturate entro il e certificazione (art. 1, co. 3) 10

11 La legge n. 247/07: la graduale elevazione dell età pensionabile L. 247 prevede l abrogazione del brusco innalzamento dell età di pensione a 60 anni e la sua sostituzione con un percorso graduale di elevazione dell età pensionabile (i cd. scalini): si parte con l età di 58 e 59 anni (rispettivamente per i dipendenti e gli autonomi iscritti all Inps) per l anno 2008, si sale a 59 e 60 anni dal 1 luglio 2009, per arrivare a 60 e 61 nel 2011 ed a 61 e 62 dal

12 LA PENSIONE CON 35 ANNI DI CONTRIBUTI: I REQUISITI DI ETA E CONTRIBUZIONE NELLA L. n. 247/07. IL SISTEMA DELLE QUOTE Dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2009 I lavoratori dipendenti possono accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 58 anni di età (59 per i lavoratori autonomi) Dal 1 luglio 2009 in poi è entrato in vigore il cosiddetto sistema delle quote, in base al quale si consegue il diritto alla pensione (ferma restando la possibilità di andare in pensione a prescindere dall'età, se si possiede un anzianità contributiva di almeno 40 anni) al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione (almeno 35 anni di contributi), secondo il seguente schema 12

13 Innalzamento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici (art. 12, co. 12-bis, d.l. 78/2010, conv. l. 122/2010, mod. da art. 18, co. 4, d.l. 98/2011) A decorrere dal 1 gennaio [2015] 2013, i requisiti anagrafici (ed i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva) per l accesso ai trattamenti pensionistici sono adeguati, con cadenza triennale, all incremento della speranza di vita accertato dall ISTAT in relazione alle variazioni del triennio precedente In sede di prima applicazione, tale aggiornamento non potrà comunque superare i tre mesi 13

14 IL REGIME DELLE DECORRENZE Una volta in possesso dei requisiti di accesso alla pensione occorre attendere l apertura della "finestra d'uscita" che fissa la decorrenza della pensione, ovvero il momento effettivo in cui inizia la sua erogazione. Il regime delle decorrenze varia in ragione del momento in cui il lavoratore ha maturato i requisiti anagrafici e contributivi di accesso alla pensione: A. maturazione dei requisiti entro il : finestre rigide, differenziate in base a tipologia di pensione B. maturazione dei requisiti dopo il : finestra unica e mobile 14

15 A) La pensione di anzianità 15

16 A) La pensione di vecchiaia (l. n. 247/07) Anche per tale trattamento pensionistico, la legge 247/2007 ha introdotto il sistema delle finestre. Perciò dal 1 gennaio 2008 il lavoratore può andare in pensione di vecchiaia, dopo aver maturato i requisiti di età e contribuzione, in base alla data di decorrenza indicata nella tabella seguente: LAVORATORI DIPENDENTI Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione 31 marzo 1 luglio stesso anno 30 giugno 1 ottobre stesso anno 30 settembre 1 gennaio anno successivo 31 dicembre 1 aprile anno successivo 16

17 Il regime delle decorrenze fin qui descritto si applica ai lavoratori che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi di accesso alla pensione entro il 31 dicembre

18 B) LE NUOVE DECORRENZE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI (art. 12, d.l. 78/2010, conv. l. 122/2010) le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l accesso a pensione a partire dal 1 gennaio Non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010 (anche se a tale data non siano ancora aperte le finestre di accesso al pensionamento previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007); destinatari: lavoratori e lavoratrici del settore privato e pubblico che maturano il diritto all accesso alla pensione di vecchiaia a 65 anni, per gli uomini, o a 60 anni per le donne, ovvero che maturano i previsti requisiti per l accesso al pensionamento con età inferiori ai sensi dell art. 1, co. 6, l. n. 243/2004 e succ. mod. Nuova finestra unica di accesso: coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi (finestra c.d. mobile); coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, l. n. 335/1995, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. 18

19 Art. 24, co. 3, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/ Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all ente di appartenenza la certificazione di tale diritto - Per i lavoratori che maturano tali requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012, si vedano le slide relative alla riforma del

20 IL NUOVO SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO Ricordiamo che la legge n. 335/1995 ha distinto tre situazioni differenti al 31/12/1995: Lavoratori con anzianità contributiva 18 anni al 31/12/95: sistema retributivo Neoassunti all 1/01/96 (e coloro che optano): sistema contributivo Lavoratori con anzianità contributiva < 18 anni al 31/12/95: sistema misto. Il calcolo avveniva con il SR per l anzianità contributiva acquisita prima del 31/12/1995, con il SC per l anzianità acquisita dopo. I requisiti di accesso alle pensioni sono quelli del SR QUESTA TRIPARTIZIONE È STATA SUPERATA AD OPERA DELLA L. N. 214 DEL

21 La l. n. 335/1995: Il sistema di calcolo contributivo 1. il primo passaggio è la determinazione del cd. montante contributivo individuale, cioè la somma: dei singoli importi annuali di contribuzione accantonati (annualmente vengono virtualmente accantonati contributi pari al 33% della retribuzione imponibile) e degli importi delle relative rivalutazioni periodiche 2. con il secondo passaggio si ottiene l importo annuo della pensione, moltiplicando il montante contributivo individuale x un coefficiente determinato dalla legge (coefficiente di trasformazione) che varia in funzione dell età in cui è stato chiesto il pensionamento l importo della pensione varia in relazione alla probabile residua durata della vita 21

22 Segue: METODO CONTRIBUTIVO L importo della pensione viene determinato in base all insieme dei contributi (montante contributivo individuale) che vengono convertiti in rendita in ragione di un coefficiente di trasformazione correlato all età (e quindi alla speranza di vita del soggetto): più va in pensione tardi, più il coefficiente è elevato Vantaggio: Equilibrio finanziario del sistema. L ammontare della pensione è legata alla speranza di vita del soggetto al momento della pensione. Svantaggio: l ammontare della pensione non è più correlato alla retribuzione e mantiene meno il tenore di vita ==> problema adeguatezza alle esigenze di vita (art. 38 co. 2 Cost.). Esiste un massimale annuo della base contributiva e pensionabile (2014: circa ) 22

23 Il contributi (33% della retribuzione) sommati anno per anno e rivalutati in base alla variazione media quinquennale del PIL costituiscono il montante contributivo individuale che, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, consente di ottenere l importo annuo della pensione Già la riforma Dini prevedeva un aggiornamento dei coefficienti ogni dieci anni, per tenere conto del progressivo invecchiamento della popolazione. Tuttavia il primo aggiornamento nel 2005 non è stato mai attivato; nel 2007 con il Protocollo del Welfare si è stabilito un primo aggiornamento di tali coefficienti, attivo dal 1 gennaio 2010; successivamente sarà previsto un aggiornamento automatico triennale i cui meccanismi saranno costruiti da una Commissione specifica, da costituire, con il coinvolgimento delle parti sociali Il secondo aggiornamento è stato effettuato con d.m. 15 maggio 2012, ed è attivo dal 1 gennaio

24 Età Vecchi Nuovi Nuovissimi coefficienti coefficienti coefficienti 57 4,72 4,42 4, ,86 4,54 4, ,01 4,66 4, ,16 4,78 4, ,33 4,94 4, ,51 5,09 4, ,71 5,26 5, ,91 5,43 5, ,14 5,62 5, , , , , ,54 24

25 L assegno sociale (art. 3, co. 6, l. 335/95) I requisiti: - età di 65 anni; - reddito di importo inferiore ai limiti stabiliti ex lege; - cittadini italiani e di UE residenti in Italia da più di 3 mesi, cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno - residenza in Italia L art. 20, co. 10, l. 133/2008 (soggiorno legale e continuativo, per almeno 10 anni, nel territorio nazionale) 25

26 SCHEDA DI SINTESI (sistema ante riforma 2011) PREVIDENZA SOCIALE: ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA (FONDO DIPENDENTI PRIVATI INPS) ANTE 1996: TRATTAMENTO BASATO SUL SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO O MISTO POST. 1996: PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA. CALCOLO CONTRIBUTIVO ASSISTENZA SOCIALE ASSEGNO SOCIALE (2015: 448,52 mensili) Pensione di Vecchiaia - età pensionabile pari a 65 anni per uomini e 60 per le donne (con progressiva parificazione) - 20 anni di contributi - cessazione del rapporto di lavoro Pensione di Anzianità - 40 anni di contributi -oppure sistema delle quote: mix, in graduale aumento, di contributi + età (l. 247/07) - cessazione rapporto di lavoro 1. Requisiti: - età di 65 per gli uomini e 60 per le donne (con progressiva parificazione); - almeno 5 anni di contributi; - importo del trattamento > assegno sociale + suo 20% - cessazione rapporto di lavoro 2. Pensione di anzianità: stesse condizioni previste nel sist. retributivo/misto Cittadini ultra 65 in condizioni economiche disagiate, che non soddisfano i requisiti per la pensione 26

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