LE NUOVE DIRETTIVE WEEE E ROHS: Confronto tra le vecchie e nuove norme, recepimenti nazionali

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1 LE NUOVE DIRETTIVE WEEE E ROHS: Confronto tra le vecchie e nuove norme, recepimenti nazionali Ing. Gabriele MUZIO (Responsabile Servizio Tecnico API Torino

2 Contenuti La nuova Direttiva WEEE La nuova Direttiva ROHS2 Confronto tra vecchie prescrizioni e nuove I recepimenti nazionali e lo stato dell arte Prime conclusioni

3 API Torino Associazione datoriale con più di 2300 PMI Dimensione media aziendale circa 20 dip Percentuale molto elevata aziende metalmeccaniche (comprese elettroniche Ruolo interlocutore privilegiato locale sul tema RAEE Titolare di progetti di ricerca 2006 Ricadute tecnico/economiche derivanti dalla gestione dei RAEE nella Provincia di Torino 2010 Analisi per la gestione integrata ottimale dei RAEE

4 La Direttiva 2012/19/UE Rifusione e modifica della precedente Direttiva 2002/96/CE (recepita in Italia con D.Lgs. 151/2005 Pubblicata su Guee n L 197 del 24 luglio 2012 con entrata in vigore il 13 agosto 2012 Obbligo di recepimento da parte degli Stati Membri entro il 14 febbraio 2014 Strutturata in 23 articoli e 5 Allegati

5 La Direttiva 2012/19/UE Principali novità e spunti di approfondimento già nelle premesse e nei considerando: Ridurre i costi tramite l'eliminazione di tutti gli oneri superflui, senza abbassare il livello di tutela ambiente Migliorare efficacia e attuazione della direttiva garantendo maggiore rispetto delle disposizioni e riducendo comportamenti opportunistici (freeriding Ridurre impatti sull'ambiente della raccolta, trattamento e recupero dei RAEE fino a livelli che permettano di ottenere i maggiori benefici per la società. Arginare esportazione illegale RAEE verso Paesi in via di sviluppo

6 La Direttiva 2012/19/UE Principali novità e spunti di approfondimento già nelle premesse e nei considerando: Bloccare la perdita di preziose materie prime secondarie Ridurre rischio di rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, comprese le sostanze con elevato potenziale di riduzione dello strato di ozono e di surriscaldamento Ridurre differenze per la registrazione dei produttori (nei diversi SM gli attori economici devono adeguarsi a 27 regimi di registrazione diversi, con inutile sovraccarico amministrativo.

7 La Direttiva 2012/19/UE Altri considerando importanti: Formale richiamo alla Nuova Direttiva sui Rifiuti (Dir. 2008/98/CE integrandola e richiamando una serie di definizioni quali Rifiuti ed Operazioni Generali di gestione dei Rifiuti Richiamo ad una gerarchia di: Prevenzione della produzione di RAEE, riutilizzo dei RAEE, riciclaggio e altre forme di recupero Riduzione del volume dei rifiuti, contributo all uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore

8 La Direttiva 2012/19/UE Altri considerando importanti: Riduzione delle barriere per facilitare libero mercato Europeo, facilitando la designazione di un rappresentante autorizzato responsabile per l adempimento degli obblighi del produttore estero Semplificazione delle procedure di registrazione e comunicazione (Registro produttori AEE, senza doppia tassazione ed imposizione Inclusione di alcune definizioni intese a precisarne l ambito di applicazione

9 La Direttiva 2012/19/UE Altri considerando importanti: Esclusione degli impianti fissi di grandi dimensioni (piattaforme petrolifere, sistemi di trasporto bagagli negli aeroporti o ascensori Aee che non sono progettate ed installate specificamente per essere parti di impianti fissi di grandi dimensioni, e che sono idonee a svolgere la propria funzione anche ove non siano parti di detti impianti, rientrano nella presente direttiva (attrezzature di illuminazione o i pannelli fotovoltaici.

10 Struttura nuova Dir. RAEE

11 Differenze vecchia e nuova RAEE

12 Commenti sulle novità Campo di applicazione: Separazione netta tra Allegato della Dir. ROHS e Dir. WEEE, con nuovo allegato delle AEE rientranti Applicazione scaglionata della norma: Primo periodo transitorio: 13 agosto agosto 2018 con applicazione elenco dell All. I ed esplicitazioni dell All. II Secondo periodo dal 15 agosto 2018 applicazione categorie dell All. III con elenco non esaustivo dell All. III Dopo 6 anni dall applicazione della nuova Direttiva (15 agosto 2018 dalle 10 categorie alle 6 categorie dell All. 3 sulla base di criteri dimensionali con potenziale allargamento a tutte le categorie (open scope

13 Commenti sulle novità Campo di applicazione: Esplicite esclusioni per i primi 6 anni (art. 2.3: aapparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati Membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari; bapparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura; clampade a incandescenza.

14 Commenti sulle novità Campo di applicazione: Nuovo Allegato III 1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura 2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm 2 3. Lampade (mantenimento esclusione incandescenza ma esplicito richiamo a luci a LED 4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini; apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.

15 Commenti sulle novità Campo di applicazione: 5 Nuovo Allegato III 5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini; apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. 6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm

16 Commenti sulle novità Campo di applicazione: N.B. Grande soggettività interpretativa nel calcolo della superficie ai fini della definizione di piccole e grandi dimensioni (es. superfici curve, accessori, parti mobili

17 Commenti sulle novità Campo di applicazione: Esplicite esclusioni dopo i primi 6 anni (art. 2.4: aapparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; butensili industriali fissi di grandi dimensioni; cimpianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti;

18 Commenti sulle novità Campo di applicazione: Esplicite esclusioni dopo i primi 6 anni (art. 2.4: dmezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; emacchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale; fapparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese; gdispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, [ ]

19 Differenze vecchia e nuova RAEE

20 Definizioni AEE apparecchiature elettriche ed elettroniche le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a volt per la corrente alternata e a volt per la corrente continua;

21 Definizioni Utensili industriali fissi di grandi dimensioni Insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e/o componenti, che funzionano congiuntamente per una applicazione specifica, installati da professionisti e gestiti da professionisti. Impianti fissi di grandi dimensioni Una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo: i Assemblati, installati e disinstallati da professionisti ii iii Destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di edificio o struttura in luogo prestabilito Possono essere sostituiti unicamente con le stesse Aee appositamente progettate

22 Differenze vecchia e nuova RAEE

23 Trattamento adeguato Trattamento selettivo a fronte dell Allegato VII Riferimento esplicito alle BAT Entro 14 febbraio 2013 elaborazione da parte delle organizzazioni di normazione norme minime per il trattamento

24 Differenze vecchia e nuova RAEE

25 Target di raccolta Il Produttore non è individuato quale responsabile del raggiungimento del target di raccolta ma ogni Stato Membro provvederà all'applicazione del principio della responsabilità del produttore e, su detta base, a che ogni anno sia conseguito un tasso minimo di raccolta. Il produttore non ha un vero potere coercitivo sul consumatore e su chiunque raccolga RAEE, affinché gli stessi siano fatti pervenire ai centri di raccolta.

26 Target di raccolta Dal 2016 il tasso minimo di raccolta è pari al 45% (equivale a circa 8 kg/abitante Calcolato sulla base del peso totale di RAEE raccolti in un dato anno dallo Stato membro espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato in detto Stato membro nei tre anni precedenti ( put on the market dei 3 anni precedenti. Dal 2019 pari al 65% sempre nei 3 anni precedenti o 85% in quell anno (equivale a circa 12 kg/abitante

27 Target di raccolta

28 Differenze vecchia e nuova RAEE

29 Finanziamento dei RAEE RAEE Domestici Permane l obbligo per i produttori di AEE di finanziare la raccolta almeno dai centri di raccolta (art.12.1 Stati membri possono incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici agli impianti di raccolta

30 Finanziamento dei RAEE RAEE Domestici Differenziazione RAEE nuovi (immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere a tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo (Consorzi

31 Finanziamento dei RAEE RAEE Domestici Gli Stati membri provvedono affinché il produttore fornisca una garanzia che dimostri che la gestione di tutti i RAEE (i produttori dovranno marcare chiaramente i loro prodotti. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato.

32 Finanziamento dei RAEE RAEE Professionali Nessun cambiamento rispetto alla situazione attuale: Per i rifiuti storici sostituiti da nuovi prodotti equivalenti, il finanziamento dei costi incombe sui produttori all'atto della fornitura. Per gli altri rifiuti storici, il finanziamento dei costi incombe sugli utilizzatori.

33 Differenze vecchia e nuova RAEE

34 Differenze vecchia e nuova RAEE

35 Esempi di esclusione

36 Esempi di esclusione

37 Esempi di esclusione

38 Raccolta separata Introdotto il principio dello 1 contro 0 Obbligo di raccolta gratuita per i distributori negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400 m 2 per RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm anche senza acquisto equivalente.

39 La Direttiva 2011/65/UE Rifusione con modifiche della Direttiva 2002/95/Ce (recepita in Italia con il D.Lgs. 151/2005, pubblicata in Guee n L 174 del 01/07/2011 Entrata in vigore il 21/07/2011 Obbligo di recepimento da parte degli Stati Membri entro il 2 gennaio 2013 con contestuale abrogazione della Direttiva 2002/95/CE Composta di 28 Articoli e 8 Allegati

40 Sostanze pericolose vietate Allegato II Piombo (0,1% Mercurio (0,1% Cadmio (0,01% Cromo VI (0,1% Bifenili polibromurati (PBB (0,1% Eteri di difenile polibromurati (PBDE (0,1% N.B.1 Definiti valori massimi di concentrazione in peso, all interno dei materiali omogenei N.B.2 Compresi i cavi e i pezzi di ricambio

41 Sostanze pericolose vietate Lista emendabile dalla Commissione secondo la nuova metodologia definita nell allegato VI e la procedura di comitatologia Possibile aggiungere altre sostanze senza modificare il corpo legale della legge.

42 Materiale omogeneo materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi

43 Nuovo campo di applicazione Ampliamento del campo di applicazione con nuovo specifico Allegato I: 11 Categorie (simili alle precedenti 10 con inclusione alle apparecchiature non coperte dalle precedenti Tempistiche differenziate a seconda della categoria Le Aee escluse dall applicazione della precedente direttiva 2002/95/Ce ma non conformi alle nuove restrizioni potranno continuare a essere commercializzate fino al 22 luglio 2019.

44 Nuovo campo di applicazione

45 Esplicite esclusioni (1 a Aee per la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza degli Stati membri; b Aee destinate ad essere inviate nello spazio; c Aee progettate specificamente e da installare come parti di un'altra Aee esclusa dal campo applicazione e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate; d Utensili industriali fissi di grandi dimensioni; e Impianti industriali fissi di grandi dimensioni; f Mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; g Macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;

46 Esplicite esclusioni (2 h Dispositivi medici impiantabili attivi; i Pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali; j Aee appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese.

47 Esplicite esclusioni (3 Aee che hanno beneficiato di un'esenzione e sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell'esenzione medesima, relativamente all'esenzione specifica in questione. Nel caso di riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da Aee immesse sul mercato prima del 1 luglio 2006 e utilizzati in Aee immesse sul mercato prima del 1 luglio 2016, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore.

48 Esclusioni per cavi, ricambi Aee immesse sul mercato prima del 1 luglio 2006; Dispositivi medici immessi sul mercato prima del 22 luglio 2014; Dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato prima del 22 luglio 2016; Strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato prima del 22 luglio 2014; Strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato prima del 22 luglio 2017;

49 Tempistiche differenziate Dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014; Dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016; Strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017.

50 Definizioni ulteriori AEE: la dipendenza può valere anche solo per espletare almeno una funzione non primaria Fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica, o la immette in commercio con proprio marchio Mandatario: soggetto stabilito nella Unione Europea, che ha ricevuto mandato da fabbricante Importatore: persona fisica o giuridica che immette nell Unione Europea Distributore: persona diversa da fabbricante e importatore che mette a disposizione la AEE sul mercato Trasferibilità ex lege di adempimenti e responsabilità

51 Applicazioni esentate Allegati III e IV riportanti: Applicazione che godono di esenzione e Limiti temporali Adattati al progresso tecnico e scientifico

52 Recepimenti e scenari futuri Ritardo nel recepimento della ROHS2 da parte dell Italia Prevista nella Comunitaria 2011 la delega al Governo per il recepimento della direttiva ROHS Con separazione del campo applicazione possibile recepimento separato tra WEEE e ROHS Lavori in corso per modifica del D.Lgs. 151/2005 per recepire Dir. 2012/19/Ue Esistenza di un Position Paper da parte delle Associazioni dei Produttori e CDC RAEE

53 Recepimenti e scenari futuri Nuovo documento di FAQ della Commissione Europea su ROHS2 datato 12/12/12 Nuova Guida ORGALIME su ROHS2 Primi tentativi di recepimento della ROHS2 da parte di altri Stati Membri

54 Prime conclusioni Auspicio in un recepimento Italiano rapido e contestuale tra WEEE e ROHS Speranza che con la revisione del D.Lgs. 151/2005 non si rimandi a numerosi decreti attuativi Ruolo attivo del Ministero dell Ambiente e Comitato Vigilanza e Controllo (eventuali circolari interpretative con definizioni chiare Qualificazione del mercato dei soggetti autorizzati alla raccolta e trattamento Effettiva possibilità di conferimento ai Centri di Raccolta

55 Prime conclusioni Partenza del ritiro da parte della Distribuzione anche per incrementare i tassi di raccolta con semplificazione burocratica (D.M. 65/2010 Criterio univoco nella qualità del trattamento (WEEE LABEX Chiara definizione dello strumento di finanziamento anche per distinzione tra RAEE nuovo e storico Risoluzione problema RAEE Domestico e Professionale

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