Posta Certificata : note legali e pratiche

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1 Posta Certificata : note legali e pratiche Università di Roma La Sapienza Dipartimento di Informatica e Sistemistica Antonio Ruberti Studenti: Adriano Cerocchi : info@adrianocerocchi.it Simone Balsanelli : simone.balsanelli@gmail.com prof. Bruno Ciciani , ultima revisione

2 Indice 1 Keywords 3 2 SPC: il servizio pubblico per la connettività italiano Q-ISP Vantaggi per la cittadinanza Introduzione alla PEC Cos è la PEC (posta elettronica certificata) CNIPA e PEC Legislazione Glossario generale: d.lgs.82/2005 e d.p.r.68/ Glossario regole tecniche: Decreto 2 novembre 2005, G.U. 15 novembre 2005, n Chiarificazione grafica dell iter di invio/ricezione Decreto 24 aprile 2009, G.U. 25 maggio 2009, n Allegato A Articolo 1335 C.C. e considerazioni associate Considerazioni sulla legislazione e perplessità Contro Pro Consigli di un avvocato sul NON uso della raccomandata con ricevuta di ritorno Conclusioni Provider e prezzi 19 7 Bibliography 20 2

3 Sommario Da sempre la spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno rappresenta il metodo più comune per provare legalmente l invio e la ricezione di un documento o oggetto. Nel 2005 la sentenza di cassazione n mette in luce che il mezzo raccomandata AR certifica solamente l avvenuta spedizione/ricezione di una busta senza alcuna specifica sul relativo contenuto; dal punto di vista del destinatario è dunque possibile tentare di affermare in ogni caso la ricezione di un foglio bianco. In tale contesto l introduzione della posta elettronica certificata [PEC] ha un ruolo chiave nell evoluzione dei servizi di notifica, assumendo il ruolo di sostituto evoluto della raccomandata AR. Il presente documento si prefigge lo scopo di descrivere nel dettaglio la tecnologia PEC dando particolare risalto ai motivi per cui questa possa essere ritenuta un mezzo di notifica legalmente valido e superiore alla raccomandata AR con riferimento alle sentenze della Corte di Cassazione e più in generale alla giurisprudenza annessa. 1 Keywords Posta elettronica certificata, PEC, raccomandata AR, 3

4 2 SPC: il servizio pubblico per la connettività italiano A partire dal 2003 lo stato italiano ha avviato una politica di digitalizzazione di tutti i processi afferenti alla pubblica amministrazione. Tale idea, divenuta legge nel 2005, segue il trend imposto dalla comunità europea ed ha lo scopo di rendere interoperabili le datate basi dati dei vari ministeri e agenzie la cui interazione è da sempre legata al cartaceo. La digitalizzazione degli archivi e la loro interoperabilità va sotto il nome di SPC (servizio pubblico per la connettività). L innovazione apportata da SPC è notevole, tra le missions del progetto possiamo leggere QoS e abbattimento dei costi, due temi da sempre in contrapposizione. Il risparmio obbiettivo a cui punta il progetto è del 25% su tutta la pubblica amministrazione pur mantenendo standard elevatissimi in termini di availability e reliability. La via intrapresa da SPC al fine di abbattere i costi è l introduzione dei lotti nelle gare d appalto della PA: se dapprima la grannularità della gara era semplicemente pari all intero territorio italiano (fattore che rendeva accessibile la gara ad un solo, scontato, competitor), oggi è pari al singolo ente o partizione di questo, un notevole passo avanti che ha visto telecom confinata a pochi punti percentuali. L architettura proposta da SPC è una interconnessione a stella dei vari provider con un centro-stella che svolge funzionalità di monitoring e supervisione al fine di offrire garanzie sul servizio e rendere possibile la frammentazione della granularità originaria. Di seguito una visione ad alto livello dell architettura: 4

5 Nell illustrazione sono evidenziati i seguenti attori: Q-ISP Qualified Internet Service Provider PA: Pubblica amministrazione PAL: Pubblica amministrazione locale Q-CN Qualified Community Network RIPA Rete Internazionale Pubblica Amministrazione nell illustrazione sono anche evidenziati nel cerchio piccolo il centro-stella espresso come consortium e nel cerchio grande un esempio di subset di ISPs che sono entrati in SPC con il primo call for tenders. SPC si colloca come punto di riferimento nello scenario europeo, molti riconoscimenti sono giunti all architettura proposta e molti altri stati si stanno ispirando all idea di granularità fine proposta dal progetto italiano. SPC vuole anche essere un progetto ad ampio spettro volto all introduzione continua delle nuove tecnologie a favore della qualità generale della PA. Tra tutte spicca l obbligo dell utilizzo della mail certificata, oggetto del presente documento, alla quale si farà nel seguito riferimento come PEC (posta elettronica certificata). 2.1 Q-ISP Come detto, la granularità offerta dalle nuove garee d appalto, rende possibile la partecipazione di molti competitors con il conseguente abbattimento dei costi. Alle gare può partecipare un qualunque Internet Service Provider a patto che sia in grado di dimostrare la bontà del proprio serrvizio secondo i termini imposti da SPC. Gli stringenti vincoli di qualità del servizio imposti rendono d obbligo questa procedura al fine di garantire la credibilità dell ente all ingresso della gara d appalto e l effettiva compliance alla qualità richiesta in fase di erogazione del servizio. Un ISP in grado di dimostrare la propria capacità di rispettare i vincoli imposti è detto Qualified ISP abbreviato in Q-ISP. 2.2 Vantaggi per la cittadinanza Oltre alle potenzialità introdotte alla gestione iterna della PA, molti sono i vantaggi anche per il cittadino: la digitalizzazione e l interoperabilità dei vari attori ministeriali rende possibile l eposizione di numerosissimi servizi direttamente on line piuttosto che a sportello. I vantaggi in questo senso possono essere diretti ed indiretti: se è vero che da una parte il cittadino ha la possibilità di fruire servizi h24 direttamente da casa (vantaggio diretto), è anche vero che non saranno più possibili truffe - ad esempio - riguardanti i titoli medici (vantaggio indiretto); l interoperabilità tra gli enti pubblici permetterà infattio di controllare al momento dell assunzione di un medico la sua effettiva iscrizione all albo senza passare per autocertificazioni mendaci. In questo contesto si colloca anche l uso della PEC: ogni ente della PA (e ogni società) avrà l obbligo, 5

6 a decorrere dalla fine dell anno corrente (2009), di esporre il proprio indirizzo di posta certificata, per mezzo della quale sarà possibile l interazione diretta con valenza legale di raccomandata con ricevuta di ritorno e l aggiunta garanzia sull effettivo contenuto. 3 Introduzione alla PEC 3.1 Cos è la PEC (posta elettronica certificata) La PEC è uno strumento che permette di porre la valenza di raccomandata con ricevuta di ritorno ad un messaggio di posta elettronica; in aggiunta a ciò garantisce il contenuto del messaggio avvalendosi della certificazione digitale. Come risulta chiaro, l utilizzo di questo strumento lancia verso il futuro la comunicazione digitale, migliorando di molto la qualità del servizio di notificazione fondamentalmente offerto dalla semplice raccomandata con ricevuta di ritorno. Di seguito sono esposte le principali features introdotte dalla PEC: individuazione del mittente (non ripudiabilità) certificazione dell integrità del messaggio (e del suo contenuto), a fronte del possibile controllo tra messaggio inviato e messaggio ricevuto certificazione della consegna (effettuata o non effettuata) history dei messaggi inviati per un tracciamento a lungo periodo (anticipazione: ad ora sono 30 mesi) 3.2 CNIPA e PEC La vigente normativa nazionale attribuisce al CNIPA la gestione e la custodia delle regole tecniche riferite alla PEC; è inoltre compito dello stesso pubblicare aggiornamenti inerenti le tecnologie e gli standard coinvolti, coerentemente con la normativa di riferimento. Essendo custode e gestore, il CNIPA ha l onere di coordinazione dell iscrizione e il successivo monitoraggio dei soggetti, rendendo disponibile un registro pubblico consultabile dal cittadino (anche online). Per quanto concerne la possibilità di fruizione del servizio di PEC verso altri ISP (provider di PEC), il CNIPA definisce le regole tecniche che assicurano la interoperabilità con la Pubblica Amministrazione: i presenti ISP debbono essere qualificati come descritto precedentemente in

7 4 Legislazione Nel capitolo verrà presa in visione la legislazione fondamentale sull argomento trattato in questo articolo. Prima di entrare in merito di leggi particolari riguardanti la PEC, verranno introdotti dei concetti sostanziali per una più profonda comprensione dei temi trattati. 4.1 Glossario generale: d.lgs.82/2005 e d.p.r.68/2005 Dalla lettura dei suddetti, sono emerse le seguente informazioni che verranno utilizzate come glossario da ora in poi: Soggetto Busta di trasporto CNIPA PEC Messaggio di PEC Riferimento Temporale Utente di PEC Virus Informatico Mittente Descrizione il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata CENTRO NAZIONALE PER L INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, di seguito denominato: CNIPA, l organismo di cui all articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato dall articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ogni sistema di posta elettronica nel quale e fornita al mittente documentazione elettronica attestante l invio e la consegna di documenti informatici un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati E un evidenza informatica con cui si attribuisce, ad uno o più documenti informatici, un riferimento temporale opponibile ai terzi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004, n. 98 (Timestamping) la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi ente, associazione o organismo, nonche eventuali unita organizzative interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di posta elettronica certificata un programma informatico avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l interruzione, totale o parziale, o l alterazione del suo funzionamento. cioe l utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici 7

8 Destinatario Gestore del Servizio Trasmissione del documento informatico cioe l utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici cioe il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata Il comma 1 dell articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e sostituito dal seguente: 1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. 4.2 Glossario regole tecniche: Decreto 2 novembre 2005, G.U. 15 novembre 2005, n. 266 Dopo la definizione di alcuni concetti generali afferenti la PEC, nel decreto esposto nella Gazzetta Ufficiale n.266 del 2005 vengono già specificati alcuni tecnicismi propri dell iter di trasporto e consegna di un messaggio di PEC. 8

9 Punto di accesso Punto di ricezione Punto di consegna Firma del gestore di posta elettronica certificata il sistema che fornisce i servizi di accesso per l invio e la lettura di messaggi di posta elettronica certificata, nonché i servizi di identificazione ed accesso dell utente, di verifica della presenza di virus informatici all interno del messaggio, di emissione della ricevuta di accettazione e di imbustamento del messaggio originale nella busta di trasporto il sistema che riceve il messaggio all interno di un dominio di posta elettronica certificata, effettua i controlli sulla provenienza e sulla correttezza del messaggio ed emette la ricevuta di presa in carico, imbusta i messaggi errati in una busta di anomalia e verifica la presenza di virus informatici all interno dei messaggi di posta ordinaria e delle buste di trasporto il sistema che compie la consegna del messaggio nella casella di posta elettronica certificata del titolare destinatario, verifica la provenienza e la correttezza del messaggio ed emette, a seconda dei casi, la ricevuta di avvenuta consegna o l avviso di mancata consegna la firma elettronica avanzata, basata su un sistema di chiavi asimmetriche, che consente di rendere manifesta la provenienza e di assicurare l integrità e l autenticità dei messaggi del sistema di posta elettronica certificata, generata attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al gestore e la sua univoca identificazione, creata automaticamente con mezzi che garantiscano il controllo esclusivo da parte del gestore 9

10 Ricevuta di accettazione Avviso di non accettazione Ricevuta di presa in carico Ricevuta di avvenuta consegna Ricevuta completa(o breve) di avvenuta consegna: Ricevuta sintetica di avvenuta consegna Avviso di mancata consegna Messaggio originale Busta di anomalia Dati di certificazione la ricevuta, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del mittente, contenente i dati di certificazione, rilasciata al mittente dal punto di accesso a fronte dell invio di un messaggio di posta elettronica certificata l avviso, sottoscritto con la firma del gestore di posta elettronica certificata del mittente, che viene emesso quando il gestore mittente è impossibilitato ad accettare il messaggio in ingresso, recante la motivazione per cui non è possibile accettare il messaggio e l esplicitazione che il messaggio non potrà essere consegnato al destinatario la ricevuta, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, emessa dal punto di ricezione nei confronti del gestore di posta elettronica certificata mittente per attestare l avvenuta presa in carico del messaggio da parte del sistema di posta elettronica certificata di destinazione, recante i dati di certificazione per consentirne l associazione con il messaggio a cui si riferisce la ricevuta, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, emessa dal punto di consegna al mittente nel momento in cui il messaggio è inserito nella casella di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta nella quale sono contenuti i dati di certificazione ed il messaggio originale(o un estratto di esso) La ricevuta che contiene i dati di certificazione l avviso, emesso dal sistema, per indicare l anomalia al mittente del messaggio originale nel caso in cui il gestore di posta elettronica certificata sia impossibilitato a consegnare il messaggio nella casella di posta elettronica certificata del destinatario il messaggio inviato da un utente di posta elettronica certificata prima del suo arrivo al punto di accesso e consegnato al titolare destinatario per mezzo di una busta di trasporto che lo contiene la busta, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, nella quale è inserito un messaggio errato ovvero non di posta elettronica certificata e consegnata ad un titolare, per evidenziare al destinatario detta anomalia i dati, quali ad esempio data ed ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore di posta elettronica certificata del mittente; tali dati sono inseriti nelle ricevute e sono trasferiti al titolare destinatario insieme al messaggio originale per mezzo di una busta di trasporto 10

11 Dominio di posta elettronica certificata Indice dei gestori di posta elettronica certificata dominio di posta elettronica certificata che contiene unicamente caselle di posta elettronica certificata il sistema, che contiene l elenco dei domini e dei gestori di posta elettronica certificata, con i relativi certificati corrispondenti alle chiavi usate per la firma delle ricevute, degli avvisi e delle buste, realizzato per mezzo di un server Lightweight Directory Access Protocol, di seguito denominato LDAP, posizionato in un area raggiungibile dai vari gestori di posta elettronica certificata e che costituisce, inoltre, la struttura tecnica relativa all elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata Sono di seguito elencati gli standard di riferimento delle norme tecniche: RFC 1847 (Security Multiparts for MIME: Multipart/Signed and Multipart/Encrypted); RFC 1891 (SMTP Service Extension for Delivery Status Notifications); RFC 1912 (Common DNS Operational and Configuration Errors); RFC 2252 (Lightweight Directory Access Protocol (v3): Attribute Syntax Definitions); RFC 2045 (Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part One: Format of Internet Message Bodies) RFC 2049 (Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part Five: Conformance Criteria and Examples) RFC 2315 (PKCS n.7: Cryptographic Message Syntax Version 1.5); RFC 2633 (S/MIME Version 3 Message Specification); RFC 2660 (The Secure HyperText Transfer Protocol); RFC 2821 (Simple Mail Transfer Protocol); RFC 2822 (Internet Message Format); RFC 2849 (The LDAP Data Interchange Format (LDIF) - Technical Specification); RFC 3174 (US Secure Hash Algorithm 1 - SHA1); RFC 3207 (SMTP Service Extension for Secure SMTP over Transport Layer Security); RFC 3280 (Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List - CRL Profile). ISO/IEC :2001 (Open Systems Interconnection The Directory: Public-key and attribute certificate frameworks) 11

12 4.3 Chiarificazione grafica dell iter di invio/ricezione Con riferimento a 3.1, 4.1, 4.2 di seguito l architettura del servizio di notifica: 4.4 Decreto 24 aprile 2009, G.U. 25 maggio 2009, n. 119 Le disposizioni in materia di rilascio ed uso della casella mail certificata sono oggetto del D.P.C 6 maggio 2009 pubblicato nella gazzetta ufficiale n.119 del 25 maggio Nel decreto, emanato dall attuale ministro della Pubblica Amministrazione e l Innovazione Renato Brunetta, è da notare l utilizzo di un linguaggio meno giurudico e più informatico con il quale sono definiti i termini con i quali un cittadino può avere accesso alla PEC al fine dell interazione con la pubblica amministrazione: il cittadino, qualora lo desideri, può comunicare secondo i termini il proprio indirizzo di posta certificata alla PA, che potrà quindi ritenersi autorizzata all uso di questa per l interazione verso il dichiarato possessore Allegato A Di rilievo la nota di cui all allegato A, sezione utilizzo del servizio comma 2-3 del DPC 6 maggio 2009 in cui viene stabilito che: L uso del servizio è personale e riservato. Non è consentito accedere ad un utenza per conto di terzi o cedere la propria utenza a terzi. 12

13 La password per l accesso al servizio deve essere mantenuta segreta e modificata periodicamente seguendo le regole pubblicate sul sito di posta elettronica certificata per i cittadini. Dando una chiave di lettura tecnico-informatica, l allegato in oggetto del presente paragrafo definisce legalmente che ad un indirizzo di posta elettronica certificata appartiene uno ed un solo proprietario ed è quindi possibile considerarla come un vero e proprio domicilio dell utente. Tale definizione si pone in piena contrapposizione all uso dei più comuni servizi di notifica, secondo i quali una raccomandata con ricevuta di ritorno (esempio calzante per i nostri scopi) può essere spedita da terzi senza la necessaria dimostrazione della volontà di invio del mittente (in quanto non viene effettuato nessun controllo d identità). 4.5 Articolo 1335 C.C. e considerazioni associate Tenendo ben presente i concetti trattati in 4.4 e 4.4.1, nell ambito del Codice Civile va assolutamente considerato l articolo 1335 riguardante la presunzione di conoscenza: La proposta, l accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell impossibilità di averne notizia. L indirizzo del destinatario è quindi da associare alla sua casella di posta, nel caso specifico. La raccomandata con ricevuta di ritorno e la PEC sono atti recettizi, ovvero Atto recettizio: gli effetti di tale atto si producono od iniziano a prodursi nel momento in cui sia pervenuto alla conoscenza del destinatario; diversamente, tale atto è privo di effetti. Per quanto concerne la raccomandate, nel momento in cui l ente che si occupa della spedizione effettua la presa in carico, la notifica si intende inviata: da questo momento in poi il ricevente si considera informato a meno di mancata ricezione non notificata in nessun modo al mittente. Al contrario, la PEC garantisce l informazione di ogni passaggio della notifica con una risposta affermativa o negativa, cui è possibile avvalersi senza controlli o atti aggiuntivi. Detto questo, rimangono ancora da mettere alla luce due differenze legali assolutamente fondamentali tra PEC e raccomandata con ricevuta di ritorno: La notifica è stata recepita dal diretto interessato(ogni quanto controllare la casella di posta)? Il contenuto della notifica è corretto (il messaggio è quello originario o il contenuto è quello dichiarato dal mittente)? 5 Considerazioni sulla legislazione e perplessità Prendendo spunto dalle domande poste nel paragrafo 4.5, sono risultate due linee giurisprudenziali della Corte di Cassazione che si è espressa contro

14 nel 2005 e pro 1335 nel 2007 durante due cause in cui è stato usato come servizio di notifica la raccomandata con ricevuta di ritorno. 5.1 Contro 1335 Il 12 maggio 2005 si abbatte sull intero popolo dei tranquilli ed ignari utenti del servizio di posta raccomandata un fulmine a ciel sereno: la sentenza n della Corte di Cassazione. Fino a quel momento spettava al ricevente dimostrare il contenuto della notifica, come se potesse fare un video o una foto certificati del momento esatto in cui veniva aperta la busta; è altresì vero che se nessuna disposizione di legge stabilisce che spetta al destinatario della raccomandata dimostrare al giudice che il contenuto dell involto ricevuto non era quello che il mittente dichiara essere, va da sé che spetta al mittente dimostrare questa relazione d identità se dall accertamento della stessa vorrà far discendere il riconoscimento giudiziale di un suo diritto collegato all avvenuta spedizione di quel dato atto al destinatario. Per converso, il destinatario, qualora non riconosca - anche implicitamente - di aver ricevuto ciò che la controparte sostiene di avergli spedito, non dovrà dimostrare nulla al giudice;quest ultimo, in osservanza degli artt c.c. e 115 c.p.c., dovrà decidere la controversia in senso sfavorevole al mittente che non ha fornito la prova posta a suo carico! Art c.c. Onere della prova:chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l eccezione si fonda. Questo essendo in estrema sintesi il principio di diritto enunciato nella sentenza, occorre domandarsi se, da quel momento in avanti, il mittente avrebbe dovuto necessariamente rivolgersi all ufficiale giudiziario e chiedergli di notificare gli atti che, fino al giorno prima, avrebbe tranquillamente trasmesso con una semplice lettera raccomandata. A fronte di questa sentenza non si può rimanere indiffirenti, senza consentire la nascita di dubbi riguardo l aleatorietà della legislazione nel campo dei servizi di notifica: la mail certificata, se adeguatamente inserita in un contesto legiferativo di assestamento dei decreti già presenti e presentati nel corrente articolo, potrebbe divenire a breve un mezzo potente di servizio di notifica internazionalmente standardizzata. 5.2 Pro 1335 Nella presente sotto-sezione è descritta la Sentenza 24 luglio 2007, n della suprema Corte di Cassazione, nella quale è chiave di volta l art c.c. Nella sentenza seguante è evidente come la sola ricevuta di spedizione della raccomandata, basandosi sull art c.c., rappresenti prova dell avvenuta spedizione a fronte di un servizio postale presunto affidabile, salvo che il destinatario non riesca a provare la sua impossibilità alla ricezione. Con atto 4 gennaio 1999 S. E., titolare dello X., ha convenuto in giudizio, innanzi 14

15 al giudice di pace di Caserta, C. A. G. chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di lire , oltre interessi dalla scadenza al saldo, reclamata a saldo di prestazioni pubblicitarie eseguite negl interessi del convenuto. Costituitosi in giudizio il convenuto ha resistito alla avversa domanda deducendone la infondatezza, atteso che aveva disdettato il contratto inter partes già nell aprile del 1987 e ha spiegato, in via riconvenzionale, domanda per ottenere la somma di lire a titolo di danni, morali e materiali, patiti per fatto della controparte. Svoltasi la istruttoria del caso l adito giudice, con sentenza 31 maggio - 5 giugno 2000 ha condannato il convenuto al pagamento della somma reclamata dalla attrice (lire ) oltre interessi legali, rigettata la riconvenzionale. Gravata tale pronunzia dal C., nel contraddittorio della S. che, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della proposta impugnazione, il tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, con sentenza 8-11 luglio 2002, in totale riforma della sentenza del primo giudice ha rigettato la domanda attrice, compensato le spese del giudizio di primo grado e posto a carico dell attrice - appellata le spese del giudizio di appello. Il giudice di secondo grado ha rigettato ogni domanda della S., titolare dello X., sul rilievo che il C. con raccomandata spedita il 3 aprile 1987 aveva - nei termini previsti - disdettato per la scadenza del 22 dicembre 1989, il contratto inter partes si che non esisteva titolo, in capo alla S., di pretendere le somme reclamate con la citazione introduttiva di primo grado. La circostanza che la disdetta sia stata portata a conoscenza dello X. - ha evidenziato la pronunzia impugnata - è attestata dalla ricevuta della raccomandata, prodotta anche in originale dal C., spedita alla appellata presso il domicilio dello X., via Duomo n. 14, Capua, sede legale e amministrativa di tale studio, quale risulta anche dalle fatture prodotte in atti. Deve, pertanto, trovare applicazione - ha evidenziato la sentenza impugnata - la presunzione di conoscenza stabilita a carico del destinatario dall art c.c., ove il destinatario non provi di essere stato senza sua colpa nella impossibilità di avere notizia dell atto a lui diretto, se detto atto sia giunto al suo indirizzo. Concludendo, la lettera raccomandata - anche in mancanza dell avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione attestata dall ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell atto al destinatario e di conoscenza ex art c.c. dello stesso. Spetta, pertanto, al destinatario l onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell impossibilità di acquisire la conoscenza dell atto (Cass. 16 gennaio 2006, n. 758). Ad ora, ponendo un confronto con 5.1, questa mostrata è la direzione maggioritaria della Corte di Cassazione, dimostratasi incoerente in varie occasioni lasciando al giudice la decisione caso per caso. 5.3 Consigli di un avvocato sul NON uso della raccomandata con ricevuta di ritorno L inquietante segnale giunto da una recentissima sentenza della Cassazione va proprio nella direzione indicata nella sezione 5.1: la lettera raccomandata con 15

16 ricevuta di ritorno non è idonea a provare che effettivamente un dato documento sia effettivamente giunto a destinazione. La cosa è senz altro sconvolgente per tutti coloro che utilizzano la posta raccomandata per procurarsi una prova documentale di una intercorsa corrispondenza, tuttavia, a ben vedere la conclusione cui è giunta la Cassazione non può che ritenersi condivisibile. La sola ricezione della cartolina di ritorno (tecnicamente definita avviso di ricevimento) non può in alcun modo costituire una prova del fatto che il contenuto della lettera sia pervenuto nella disponibilità del destinatario. Il destinatario di una lettera raccomandata, infatti, riceve una busta chiusa dal postino e firma la cartolina di ritorno senza aver preventivamente aperto la busta, poiché spesso i postini non consegnano la lettera se non viene prima sottoscritto l avviso di ricevimento. Ma in ogni caso l avviso che ritorna al mittente costituisce unicamente la prova che è stata ricevuta la busta da lettera, ma non potrebbe in alcun modo provare alcunché circa il suo contenuto. Potrebbe trattarsi di una busta vuota, così come potrebbe trattarsi di una busta contenente un documento assolutamente diverso. Nella sentenza citata in precedenza, emessa dalla sez. III della Corte di Cassazione Civile, del 12 maggio 2005, n , la Corte ha deciso in una causa relativa alla cessione di credito il quale per avere efficacia deve essere notificato al debitore ceduto. Cosa vuol dire notificare? Significa far pervenire una comunicazione nella sfera di conoscibilità del destinatario, in base a quanto dispone l art del codice civile. Ma quando si può dire che un atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario? Nel caso sottoposto all attenzione della Corte il creditore aveva notificato la cessione del proprio credito al debitore attraverso una lettera raccomandata che il debitore ha sempre negato di aver ricevuto. In tal caso la Cassazione ha negato che tale notificazione potesse ritenersi correttamente effettuata affermando la lettera, infatti, poteva avere qualsiasi contenuto, anche del tutto estraneo alla cessione, o poteva non averne alcuno, anche per semplice disguido di spedizione, pur sempre possibile. Del resto (...) la busta della raccomandata poteva essere priva di contenuto o, invece, avere un contenuto irrilevante e tale, quindi, da non richiedere di essere conservato. Devesi pertanto affermare il principio secondo cui la sola ricezione della busta raccomandata da parte del destinatario non costituisce prova del contenuto di essa e a tale principio vorrà uniformarsi il giudice del rinvio. Elaborando questo principio la Cassazione ha ribaltato altri suoi precedenti convincimenti, in base ai quali, a fronte della notificazione di un atto a mezzo del servizio postale il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver mai ricevuto l atto, e in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sull avviso di ricevimento, ha l onere, se intende contestare l avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (Cass. nn. 3065/2003 e 1783/2001). 16

17 A questo punto chi volesse ottenere la prova della notificazione di un determinato documento ad un destinatario non avrebbe che due strade: la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario e la notificazione elettronica tramite la posta elettronica certificata. La prima strada consente di avere la certezza che l atto è giunto a destinazione poiché ci sarà un pubblico ufficiale ad attestare che l atto imbustato è effettivamente quello che si voleva notificare. Inoltre, l originale dell atto notificato ritorna nella disponibilità del mittente che così avrà la prova dell avvenuta notificazione. Inutile dire che la notificazione a mezzo dell ufficiale giudiziario è una pratica molto costosa ed assolutamente antieconomica per tutti coloro che hanno la necessità di inviare con una certa frequenza corrispondenza di cui è necessario possederne prova. L altra via, oggetto del presente documento, risutla essere uno strumento molto più veloce ed assolutamente gratuito utile al fine di precostituire la prova dell avvenuta corrispondenza e del contenuto della stessa. 5.4 Conclusioni Tornando alla raccomandata, nessuno può certificare l avvenuta spedizione da parte di un preciso soggetto di una precisa notifica: il mittente, prima di chiudere la busta postale, dovrebbe premunirsi di far constatare a terzi (possibilmente non legati da particolari rapporti) di avervi inserito un certo atto, di avere sigillato in loro presenza la busta e di avere consegnato proprio quella busta all ufficio postale perché la spedisse in forma di raccomandata; tutto ciò, allo scopo di precostituirsi le condizioni perché i suddetti terzi possano testimoniare in suo favore in un eventuale causa col destinatario della raccomandata. Oltre ad avere del grottesco, ciò risulta assai difficilmente praticabile al comune cittadino: essendo normalmente difficile a chiunque rinvenire persone estranee alla cerchia degli amici, familiari o collaboratori, chi assistirebbe ad un iter del genere nella prospettiva di dover essere, un domani, chiamato a testimoniare a favore di un perfetto estraneo - o quasi - in una causa giudiziaria? 17

18 A questa domanda è possibile rispondere avvalendosi semplicemente della PEC utilizzata con e al posto dei i vecchi metodi. La tabella seguente riassume le peculiarità dei vari tipi di servizi di notifica: raccomandata AR corriere espresso tradizionale PEC uso da casa/ufficio NO SI 1 SI 1 SI valore legale SI NO NO SI consegna immediata NO NO SI SI certificazione spedizione SI SI NO SI avviso ricezione SI SI NO SI conservazione ricevuta SI SI NO SI 2 inalterabilità contenuto SI SI NO SI Come ultima considerazione è da sottolineare la mancanza di regolamentazione atta a definire precisamente i diritti e i doveri del ricevente di un messaggio di PEC. A fronte della definizione di atto recettizio in cui gli effetti vengono prodotti solo quando il destinatario viene a conoscenza della notifica, c è una incompatibilità o mancanza di chiarezza nella specifica del domicilio: nella PEC il domicilio è la casella di posta riferita ad un soggetto ma nessuno obbliga questi a prendere visone della mail creando dell conseguenze sullo stesso ricevente; mentre dal punto di vista del mittente c è presunzione di conoscenza all atto di notifica di ricezione nella casella, dal punto di vista del ricevente esso dovrebbe svolgere una funzione attiva - e non passiva come accade nelle notifiche con raccomandata od ufficiale giudiziario - rendendolo parte principale nel venire a conoscenza anche solo della presenza di una notifica. Anche se la maggior parte dei service provider mettono a disposizione dei servizi di notifica con SMS (ad esempio) per venire a conoscenza tempestivamente dell arrivo di un messaggio di PEC, questo ancora non definisce il comportamento da adottare da parte del ricevente. Ed inoltre,il CNIPA definendo l apporto degli antivirus dice: deve quindi essere prevista l istallazione ed il costante aggiornamento di sistemi antivirus che impediscano quanto più possibile ogni infezione il che lascia adito alla possibilità di inefficienza dei controlli lato server e, cosa ben più plausibile e frequente, lato client! 1 tramite webmail 2 minimo 30 mesi 18

19 6 Provider e prezzi Di seguito i Service Provider di PEC qualificati e i prezzi del servizio: Gestore prezzo annuo servizio base Actalis S.p.A. e 24,00 Amministrazione Provinciale di Nuoro e Ancitel S.p.A. e ARUBA PEC S.p.A. e 6,00 Cedacri S.p.A. e 42,00 Consiglio Nazionale del Notariato e EDS Italia S.r.l. e 7,20 Fastweb S.p.A. e Infocert S.p.A. e 30,00 IN.TE.S.A. S.p.A. e ITnet S.r.l. e IT Telecom S.r.l. e IWBank S.p.A. e (fornita con il conto corrente) Lombardia Integrata S.p.A. e Namirial S.p.A. e Numera Sistemi e Informatica S.p.A. e 45,60 Poste Italiane S.p.A. e 57,60 Postecom S.p.A. e 57,60 Regione Marche e Sogei S.p.A. e (ente certificatore) Innova Puglia S.p.A. (già Tecnopolis Csata S.c.a.r.l.) e TWT S.p.A. e 19

20 7 Bibliography G.U. 25 maggio 2009, n. 119 slides proposte durante il seminario PEC da C.Petrucci - CNIPA d. lgs. 82/2005 DPR 11 gennaio 2005 n. 68 G.U. 15 novembre 2005, n sezione dedicata PEC

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