RASSEGNA STAMPA. LIBERALIZZAZIONI Parcelle dei professionisti, scacco dalle grandi imprese La Repubblica/Affari&Finanza del 09/11/2015

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1 lunedì 9 novembre 2015 RASSEGNA STAMPA LIBERALIZZAZIONI Parcelle dei professionisti, scacco dalle grandi imprese La Repubblica/Affari&Finanza del 09/11/2015 STUDI PROFESSIONALI Studi, produttività non equivale a superficialità Il Sole 24 Ore pag. 15 del 08/11/2015 MEDIAZIONE Il giudice può ordinare una nuova mediazione Il Sole 24 Ore pag. 32 del 09/11/2015 ISTITUTI TECNICI Dagli istituti tecnici all albo dei periti Messaggero Veneto/Pordenone pag. 10 del 09/11/2015

2 Settimanale Data Pagina Foglio / 2 Codice abbonamento:

3 Settimanale Data Pagina Foglio / 2 Codice abbonamento:

4 Estratto da pag. 15 Direttore Responsabile Roberto Napoletano Diffusione Testata Professioni. La personalità della prestazione coesiste con una forte organizzazione Studi, produttività non equivale a superficialità Domenica 08/11/2015 Guglielmo Saporito Sergio Trosa v Negli studi professionali il gran numero di servizi prestati non è sintomo di superficialità. Lo sottolinea la Cassazione (14 ottobre 2015 n ) precisando che una forte produttività, un'attività «incalzante ed economicamente profittevole» non possono essere ritenute, di per sé sole, sintomo di una scarsa cura del cliente. Il caso deciso riguarda un notaio, ma può estendersi ad altre professioni, in un contesto che incentiva aggregazioni e società tra professionisti, anche di diversa estrazione (Legge 183/2011). Anche le norme in discussione sul Collegato alla legge di Stabilità tendono alla migliore organizzazione delle attività autonome, ma si disinteressano del rapporto con gli utenti. Questi ultimi possono fare affidamento su poche norme, quali quella (la legge 183 per l'appunto) che, nelle società tra professionisti, impone la designazione di un iscritto all'albo. E poi il codice civile del 1942 (articolo 2232) a consentire al professionista di organizzarsi nel modo più idoneo, avvalendosi di sostituti ed ausiliari, figure delle quali poi risponde. Mentre quindi si da spazio ad innovazioni (concorrenza e pubblicità), il rapporto con gli utenti rimane affidato alla correttezzaprofessionaleeai principi della deontologia, imponendo sia una prestazione corretta, sia (nel caso specifico esaminato) il decoro e il prestigio dellaclasse notarile (articolo 147 legge del 1913). Applicando questi principi la Cassazione ha esaminato una situazione in cui, in periodi di punta, il rilevante numero e la tipologiadelle prestazioni professionali facevano ipotizzare carenze della notaio, che deve indagare sulla volontà delle parti, dialogare con il cliente generando fi ducia e rapporto personale, partecipare alla diretta compilazione dell'atto con lettura integrale, chiara ed intelligibile. A ciò poi si aggiungono, nella giornata tipo del professionista, i colloqui con la clientela, l'istruttoria degli atti, la registrazione, la firma delle copie, elementi tutti la cui carenza può dimostrare dimostrava frettolosità, superficialità e quindi lesione del decoro il prestigio del notariato «al fine di ottenere profitto». La Cassazione tempera questi concetti, esigendo che la superficialità vada provata, perché la personalità della prestazione può essere segmentata in unaserie di fasi di preparazione e discussione affidate a una struttura idonea, quindi non necessariamente al singolo professionista. In conseguenza, un'attività «incalzante ed economicamente profittevole» non può essere ritenuta, di per sé sola, contraria ai doveri professionali del notaio. Se vi è un'efficace organizzazione, con mezzi e risorse adeguati in qualità e quantità, è giustificata anche l'intensa e produttiva attività. Il profitto non può quindi essere controllato o di per sé condannato sotto l'aspetto disciplinare, perché ben può essere elevato se deriva da un'attività adeguatamente organizzata e svolta nel rispetto dei doveri che fanno capo al professionista. RIPRODUZIONE RISERVATA

5 Estratto da pag. 1 Direttore Responsabile Roberto Napoletano NORME& TRIBUTI Diffusione Testata Lunedì 09/11/2015 DIRITTO Sì alla mediazione chiesta dal giudice II giudice può ordinare una attrice non ha avviato la «nuova» mediazione, a pena di mediazione disposta dal giudice. improcedibilità. Con una A nulla è valsa la circostanza sentenza depositata il 29 ottobre che il procedimento fosse stato 2015 il Tribunale di Roma ha già esperito in via preventiva, né dichiarato improcedibile la la successiva adesione alla domanda giudiziale se la parte proposta conciliativa giudiziale. * pagina 32 II giudice può ordinare una «nuova» mediazione Iter disposto dal magistrato a pena di improcedibilità Marco Marinaro La domanda giudiziale va dichiarata improcedibile se la parte attrice non ha avviato la mediazione disposta dal giudice. Nessun rilievo esimente ha la circostanza che tale procedimento fosse stato già inutilmente esperito in via preventiva così come la successiva adesione alla proposta conciliativa giudiziale. Con la sentenza depositata il 29 ottobre 2015 il Tribunale di Roma (estensore Monconi) conclude una vicenda processuale nella quale l'attore lamen-il PRINCIPIO Aver svolto il procedimento in via preventiva non esonera le parti dall'affrontare il tentativo nel corso del processo fava un danno derivante dall'essere stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali e si era visto riconoscere soltanto una parte del risarcimento inquanto la compagnia di assicurazioni riteneva sussistere un concorso di colpa per essere stato imprudente. Era stata esperita inutilmente la mediazione prima dell'inizio del processo (in quanto a suo tempo obbligatoria ex lege per la materia del risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli) e il giudice aveva formulato proposta conciliativa disponendo invia subordinata(nel caso di mancato accoglimento della stessa) la mediazione. IL PRINCIPIO Aver svolto il procedimento in via preventiva non esonera le parti dall'affrontare il tentativo nel corso del processo fava un danno derivante dall'essere stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali e si era visto riconoscere soltanto una parte del risarcimento inquanto la compagnia di assicurazioni riteneva sussistere un concorso di colpa per essere stato imprudente. Era stata esperita inutilmente la mediazione prima dell'inizio del processo (in quanto a suo tempo obbligatoria ex lege per la materia del risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli) e il giudice aveva formulato proposta conciliativa disponendo invia subordinata(nel caso di mancato accoglimento della stessa) la mediazione. La sola parte attrice aderiva alla proposta conciliativa del giudice (che prevedeva il versamento di una somma integrativa a titolo di danno seguendo un percorso equitativo), ma non attivava la mediazione ritenendone prevedibile l'esito infruttuoso considerato il preventivo svolgimento della stessa e il fatto che dagli scambi di corrispondenza intervenuti dopo l'ordinanza istruttoria non si sarebbe comunque pervenuti ad un accordo. Ilgiudice capitolino nel sottolineare la diversità dei presupposti e del contesto nei quali si collocano la mediazione obbligatoria e quella demandata, stigmatizza il comportamento delle parti che ritiene paradigmatico di quanto sia ancora lontana la comprensione «del valore strategico per il contenimento della straripante mole di contenzioso e per la pacificazione sociale che diffonde, dei vantaggi in termini di tempi stretti di conclusione e di certezza dell'ottenimento del bene della vita oggetto dell'accordo, e, in definitiva, degli straordinari risultati che la mediazione può offrire». Nella stessa data, il Tribunale di Romaha pronunciato un'altra sentenza in una controversia derivante da malpractice medica ove erano stati evocati in giudizio il chirurgo e la casa di cura presso la quale erano stati effettuati gli esami diagnostici e un conseguente intervento chirurgico. Nel caso di specie il giudice, dopo aver formulato la proposta conciliativa disponendo la mediazione in via subordinata, perviene al rigetto della do IL PRINCIPIO Aver svolto il procedimento in via preventiva non esonera le parti dall'affrontare il tentativo nel corso del processo fava un danno derivante dall'essere stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali e si era visto riconoscere soltanto una parte del risarcimento inquanto la compagnia di assicurazioni riteneva sussistere un concorso di colpa per essere stato imprudente. Era stata esperita inutilmente la mediazione prima dell'inizio del processo (in quanto a suo tempo obbligatoria ex lege per la materia del risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli) e il giudice aveva formulato proposta conciliativa disponendo invia subordinata(nel caso di mancato accoglimento della stessa) la mediazione. La sola parte attrice aderiva alla proposta conciliativa del giudice (che prevedeva il versamento di una somma integrativa a titolo di danno seguendo un percorso equitativo), ma non attivava la mediazione ritenendone prevedibile l'esito infruttuoso considerato il preventivo svolgimento della stessa e il fatto che dagli scambi di corrispondenza intervenuti dopo l'ordinanza istruttoria non si sarebbe comunque pervenuti ad un accordo. Ilgiudice capitolino nel sottolineare la diversità dei presupposti e del contesto nei quali si collocano la mediazione obbligatoria e quella demandata, stigmatizza il comportamento delle parti che ritiene paradigmatico di quanto sia ancora lontana la comprensione «del valore strateg manda introduttiva condannando la parte attrice alle spese del giudizio in favore del medico e compensando le spese neiconfronti della casa di cura, che viene anche condannata al versamento in favore dell'erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio. A tali conclusioni la sentenza giunge censurando il comportamento del paziente che non aveva accettato la proposta conciliativa (cui invece aveva aderito il medico) e non si era successivamente presentato, co per il contenimento della straripante mole di contenzioso e per la pacificazione sociale che diffonde, dei vantaggi in termini di tempi stretti di conclusione e di certezza dell'ottenimento del bene della vita oggetto dell'accordo, e, in definitiva, degli straordinari risultati che la mediazione può offrire». Nella stessa data, il Tribunale di Romaha pronunciato un'altra sentenza in una controversia derivante da malpractice medica ove erano stati evocati in giudizio il chirur Mediatore civile o e la casa di c II mediatore è designato dall'organismo di mediazione e svolge attività di assistenza alle parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia civile o commerciale, anche con formulazione di una proposta conciliativa di risoluzione. Deve essere imparziale e adoperarsi affinchè le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della lite, rimanendo privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti. La legge consente la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo. ra presso la quale erano stati effettuati gli esami diagnostici e un conseguente intervento chirurgico. Nel caso di specie il giudice, dopo aver formulato la proposta conciliativa disponendo la mediazione in via subordinata, perviene al rigetto della do IL PRINCIPIO Aver svolto il procedimento in via preventiva non esonera le parti dall'affrontare il tentativo nel corso del processo fava un danno derivante dall'essere stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali e si era visto riconoscere soltanto una parte del risarcimento inquanto la compagnia di assicurazioni riteneva sussistere un concors pur convocata dal giudice, per chiarimenti relativi all'ordinanza con la quale era stata formulata la proposta e disposta la mediazione, rilevando poi la «speciosità della motivazione addotta dalla casa di cura» che non partecipava alla mediazione ritenendo «che il problema Ma il giudice, nel dare rilievo al verbale di mediazione, non manca di rilevare come il mediatore sembri aver rinunciato del tutto ad assumere «un ruolo attivo come propiziato dal giudice» che aveva invitato le parti a ricercare un accordo con l'ausilio di un mediatore professionista che nell'ambito delle sue prerogative era stato invitato a valutare, nel permanere del disaccordo, la formulazione di una proposta. In questa prospettiva si collocano due ordinanze del 26 ottobre 2015 con le quali il medesimo giudice romano, riservandosi l'eventuale proposta conciliativa ex articolo i85~bis del Codice di procedura civile, dispone la mediazione precisando che occorre «l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente», invitando poile stesse a scegliere l'organismo ed il mediatore «in base ai criteri della competenza e della professionalità, necessari anche perlavalorizzazionedeglispunti di riflessione offerti dal presente provvedimento». di colpa per essere stato imprudente. Era stata esperita inutilmente la mediazione prima dell'inizio del processo (in quanto a suo tempo obbligatoria ex lege per la materia del risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli) e il giudice aveva formulato proposta conciliativa disponendo invia subordinata(nel caso di mancato accoglimento della stessa) la mediazione. La sola parte attrice aderiva alla proposta conciliativa del giudice (che prevedeva il versamento di una somma integrativa a titolo di danno seguendo un percorso equitativo), ma non attivava la mediazione ritenendone prevedibile l'esito infruttuoso considerato il preventivo svolgimento della stessa e il fatto che dagli scambi di corrispondenza intervenuti dopo l'ordinanza istruttoria non si sarebbe comunque pervenuti ad un accordo. Ilgiudice capitolino nel sottolineare la diversità dei presupposti e del contesto nei quali si collocano la mediazione obbligatoria e quella demandata, stigmatizza il comportamento delle parti che ritiene paradigmatico di quanto sia ancora lontana la comprensione «del valore strateg manda introduttiva condannando la parte attrice alle spese del giudizio in favore del medico e compensando le spese neiconfronti della casa di cura, che viene anche condannata al versamento in favore dell'erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio. A tali conclusioni RIPRODUZIONE RISERVATA la sentenza giunge cens

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