NOTE OPERATIVE DI RELEASE

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. SPEDIZIONE Applicativo: GECOM MULTI Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: COMPATIBILITA GECOM MULTI VERS GECOM F24 VERS STUDIO VERS GECOM GAMMA VERS GECOM PAGHE VERS CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS Requisiti: S.O: Windows 98se / XP / 2000 Runtime: ver o superiore Interfaccia: SysInt / W o superiore Inserire il floppy installatore. Dal menu di SYSINT/W selezionare la voce INSTALLA. Selezionare il file a:\install.sss e confermare. CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX / UNIX Requisiti: S.O: TeamLinux 1.0 o superiore, SCO 5.0.7, AIX 4.3 Runtime: ver o superiore Interfaccia: SysInt / U SysintWeb o superiore SysintGateway o superiore AVVERTENZE Dalla console, come utente root, digitare AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando sono: Floppy: Inserire il floppy nel drive del server e confermare l avvio dell installazione. Nel caso venga richieso il nome del device, digitare: UNIX : save AIX/RISC 6000/Linux : fd0 CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione. FILE: (funzionalita disponibile solo su alcuni impianti; per maggiori informazioni fare riferimento a chi si è occupato della configurazione dello stesso) - EXE Installazione da TeamCast (File Eseguibili xxxxxxx.exe). Richiede la presenza del comando unrar. Questa funzionalità è disponibile se l utente può ricevere sul server l di TeamCast e scaricare i relativi file allegati. - IMG Installazione da TeamCast (Floppy Immagine floppyx.img, richiede un pc Windows in rete). Prima di avviare tale funzionalita scaricare i file relativi. Con il presente aggiornamento viene rilasciata la procedura Leasing attivabile mediante licenza d uso Vengono inoltre attivate le Nomenclature combinate 2006 che sono pertanto state integrate nell installatore MULTI. Integrazione alla guida utente 1

2 INDICE IMPLEMENTAZIONI 3 GESTIONE LEASING (per l utilizzatore)... 4 PREMESSA... 4 METODI DI RILEVAZIONE... 5 PROSPETTO RICHIESTO DAL CODICE CIVILE... 6 IL PIANO DI AMMORTAMENTO FINANZIARIO... 8 LE SCRITTURE DI RETTIFICA CIVILISTICO/FISCALE LE COMPONENTI DEI CANONI DEL LEASING E LE LORO MODIFICHE (INDICIZZAZIONE, CAMBIAMENTO DI ALIQUOTA/INDETRAIBILITA IVA E PIANO DI AMMORTAMENTO FINANZIARIO) IL PROGRAMMA Gestione prima nota Variazione Risconti Nomenclature Nomenclature combinate Stampe Iva fine anno MIVA06 - Stampa modelli Iva IVACOM - Stampa modello Comunicazione annuale Stampe modelli rtf Modelli RTF Stampa delega bancaria F Stampa modello F24 Banca Stampe di fine periodo semplificata/forfetaria Inquiry situazione contabile CORREZIONE ANOMALIE 58 Gestione invio archivi pdf Gestione invio PDF Gestione modello Iva VR modello a rimborso Liquidazione periodica Iva Stampa liquidazioni Iva Inquiry situazione contabile Situazione economica patrimoniale a video Integrazione alla guida utente 2

3 Stampe ordinaria Stampa Situazioni contabili Archivio ritenute acconto per Stampa brogliaccio ritenute Gestione prima nota Ditta professionista semplificata Integrazione alla guida utente 3

4 GESTIONE LEASING (per l utilizzatore) MCESP LEASING PREMESSA Nell ordinamento italiano manca una disciplina sistematica del contratto di leasing, esistendo solo disposizioni specifiche che ne regolamentano principalmente i profili fiscali. Addirittura la stessa definizione di locazione finanziaria è rinvenibile in una sola norma del nostro ordinamento, ossia nell articolo 17 co. 2 della Legge n. 183 del 12 maggio 1976, relativa all Intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio , in base al quale Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito 1. Come si nota, in tale definizione non sono compresi i beni immateriali (in special modo i marchi), tuttavia la Risoluzione dell Agenzia delle Entrate del 25/02/2005 n. 27 ne estende la definizione anche a questa tipologia di beni. Secondo il parere dell Agenzia infatti, la spiegazione di tale carenza normativa non può essere interpretata come la manifestazione della precipua volontà normativa di non consentire l utilizzo, per così dire fiscalmente deducibile, dello strumento della locazione finanziaria per l acquisizione di beni immateriali, ma può rintracciarsi, piuttosto, nella semplice impossibilità del legislatore [dell epoca, n.d.r.].. di immaginare che l'autonomia contrattuale si sarebbe spinta fino al punto di prevedere la stipula di contratti di leasing su marchi d'impresa. Si evince pertanto da questa premessa come il leasing sia un contratto atipico, cioè lasciato in gran parte alla libera contrattazione delle parti, che avviene comunque secondo un archetipo di fondo adattabile al caso concreto. Ne deriva che il programma realizzato da TeamSystem, che analogamente ad altri nostri programmi è realizzato in base ad esigenze di standardizzazione che tengono conto della prevalenza dei comportamenti e dell esperienza maturata in questi anni, può non adattarsi sempre perfettamente alla concreta realtà contrattuale e pertanto va usato avendo ben presenti queste naturali e non eliminabili limitazioni (comunque aggirabili manualmente all interno della procedura). 1 Un altra definizione di leasing era contenuta nell art. 6, co. 11 secondo periodo del D.L. n. 72 del 8 marzo 1991, ma tale D.L. non è mai stato convertito in Legge. Integrazione alla guida utente 4

5 METODI DI RILEVAZIONE Fatta questa doverosa premessa (per circoscrivere l ambito di applicazione del contratto in esame), occorre ricordare ancora che, con l entrata in vigore della riforma del diritto societario, in attuazione del postulato di prevalenza della sostanza sulla forma, è stato riformulato tra gli altri l art del codice civile, il quale ora, al nuovo punto 22, prescrive l indicazione in via extra-contabile in Nota Integrativa delle informazioni che si otterrebbero adottando la contabilizzazione delle operazioni di leasing secondo il metodo finanziario. Questo perché, ad eccezione delle società che adottano i principi contabili internazionali, in Italia la metodologia applicabile nella rilevazione in contabilità di tali operazioni è quella patrimoniale. Senza pretesa di completezza, riassumiamo le differenze che si riscontrano tra i due metodi nella contabilità e negli schemi di stato patrimoniale e conto economico del locatario (esula da queste note e da questo programma la trattazione del leasing dalla parte del locatore): METODO PATRIMONIALE Non iscrive il bene tra le immobilizzazioni. All atto del riscatto iscrive nell attivo dello stato patrimoniale il bene, che successivamente è ammortizzato come bene usato. METODO FINANZIARIO Iscrive il bene nell attivo dello S.P. tra le immobilizzazioni materiali (o immateriali, se trattasi di marchi). Iscrive il debito verso la società di leasing nel passivo dello S.P.. Conduttore (Locatario) Non ammortizza il bene. Ammortizza il bene utilizzato. Contabilizza i canoni pagati come costi di esercizio per competenza. Rileva la diminuzione del debito per la parte del canone che corrisponde al capitale. Iscrive nei conti d ordine i canoni che devono ancora scadere. Registra per competenza, tra i costi, la parte finanziaria del canone e gli oneri accessori. Integrazione alla guida utente 5

6 Ne deriva che, nel corso della durata del contratto, avremo: PROSPETTO RICHIESTO DAL CODICE CIVILE Stante la diversità dei due metodi il codice civile, come suddetto, con riferimento ai leasing finanziari, ossia a quelle operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, prescrive l indicazione in nota integrativa di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all esercizio, l ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti qualora fossero considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all esercizio, dove: Valore attuale rate di canone non scadute alla data del bilancio Onere finanziario effettivo riferibile all esercizio Valore netto al quale i beni sarebbero stati iscritti alla data del bilancio Ammortamenti, rettifiche e riprese di valore Rappresenta il debito residuo nei confronti della società di leasing. Al fine di determinare tale importo è necessario conoscere il tasso di interesse effettivo (Tasso Interno di Rendimento, T.I.R.) applicato per attualizzare i canoni residui alla data di riferimento del bilancio. Il tasso indicato nel contratto può essere diverso dal tasso di interesse effettivo (in quanto quest ultimo può tenere conto eventualmente anche di spese di istruttoria, bolli, ecc.). È l ammontare degli interessi passivi compresi nei canoni di competenza dell esercizio (oneri finanziari impliciti). È il valore al quale il bene sarebbe stato iscritto in bilancio tra le immobilizzazioni se si fosse adottato il metodo finanziario, pari al costo sostenuto dalla società di leasing al netto delle quote di ammortamento che sarebbero state contabilizzate. La norma richiede la distinta indicazione della quota di ammortamento riferita all esercizio che sarebbe stata imputata in caso di iscrizione del bene tra le immobilizzazioni. Integrazione alla guida utente 6

7 Inoltre, come notato dall Organismo Italiano di Contabilità, visto il carattere meramente informativo della disposizione in esame, lo spirito della nuova formulazione del codice civile sembra inoltre voler far emergere l eventuale riserva latente intrinseca nel diritto all opzione di riscatto finale ; riserva che risulterà, a contratto concluso e riscatto del bene effettuato, pari alla differenza tra valore del bene determinato secondo la classica metodologia patrimoniale e valore del bene determinato secondo la metodologia finanziaria (indicativo del presumibile valore di mercato del bene in quel momento; cfr. Principio Contabile OIC 1 - I Principali Effetti Della Riforma Del Diritto Societario Sulla Redazione Del Bilancio D'esercizio). Per inciso, è poi bene richiamare l attenzione in ordine alla circostanza che anche i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata debbono obbligatoriamente predisporre tale prospetto. Esempio: Prospetto dei dati richiesti dall art. 2427, n. 22 del codice civile al ) Debito residuo verso il locatore (valore attuale delle rate di canone non ancora scadute alla data di bilancio compresa IVA indetraibile per l utilizzatore) ) Oneri finanziari (interessi passivi di competenza dell esercizio) ) Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura (valori a cui sarebbero stati iscritti qualora considerati immobilizzazioni) ) Ammortamenti effettuati nell esercizio ) Valore del fondo ammortamento a fine esercizio ) Rettifiche/riprese di valore ) Valore complessivo netto dei beni locati alla data di chiusura (3 5 +/- 6) ) Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile alla fine dell esercizio (differenza tra valore netto determinato secondo la metodologia finanziaria e valore netto determinato secondo la metodologia patrimoniale) 0 Il prospetto, come suggerito dall Organismo Italiano di Contabilità nel citato principio contabile OIC 1, è unico e riepilogativo dei dati di tutti i contratti di leasing in essere. Per reperire tali dati, in particolare il debito residuo verso il locatore e gli oneri finanziari dell esercizio, è necessario considerare il contratto di leasing come un contratto di finanziamento sui generis e quindi fare ricorso agli strumenti forniti dalla matematica finanziaria al fine di conoscere il tasso di interesse implicito del contratto (comunemente chiamato Tasso Interno di Rendimento T.I.R.). Successivamente occorrerà sviluppare il piano di ammortamento finanziario del prestito. Integrazione alla guida utente 7

8 IL PIANO DI AMMORTAMENTO FINANZIARIO La prima cosa che occorre calcolare (ovviamente contratto per contratto) è l importo finanziato dalla società di locazione finanziaria, il quale è dato dalla seguente formula: ^ compresa l IVA indetraibile per l utilizzatore (ma non l IVA detraibile essendo questa una partita di giro) Riguardo eventuali spese di istruttoria (e/o altre spese accessorie come bolli su contratto), qualora se ne voglia tenere conto ai fini del calcolo del tasso di interesse effettivo (onere finanziario effettivo) del contratto, esse dovranno decurtare il valore dell importo finanziato: in tal modo il T.I.R., a parità di altre condizioni, risulterà più alto (per inciso ricordiamo che l Organismo Italiano di Contabilità, nel citato principio contabile OIC 1, afferma che tali oneri accessori vanno considerati nel calcolo del tasso di interesse implicito solo se di importo significativo). La formula di riferimento in tal caso sarà la seguente: [Costo per concedente] [maxicanone] [Spese istruttoria/bolli] = [Importo finanziato]. Il T.I.R. periodale (cioè il tasso implicito del contratto del singolo periodo di pagamento) verrà quindi calcolato dal programma, con il metodo delle approssimazioni successive, soddisfacendo la seguente condizione: Quindi il tasso implicito del contratto sarà quel tasso che rende la somma dei valori attuali dei singoli canoni e del prezzo di riscatto esattamente uguale all importo finanziato 2. Ovviamente a parità di tutti gli altri dati, il valore del T.I.R. sarà condizionato dalla natura, anticipata 3 o posticipata, delle rate di canone (detto per inciso, una rata è anticipata se il pagamento avviene all inizio del periodo per il quale è appunto pagata la prestazione, viceversa se posticipata); il valore complessivo (cioè relativo a tutto il piano di ammortamento del leasing) degli interessi invece non cambierà, poiché l anticipo o il posticipo della rata determina esclusivamente una diversa spalmatura temporale degli stessi. Come si può agevolmente verificare l importo complessivo degli interessi sarà pari a: Trovato il tasso, il passo successivo della procedura è quello di creare il piano di ammortamento finanziario, dal quale sarà poi agevole reperire annualmente i dati richiesti dal codice civile (debito residuo e oneri finanziari). 2 In termini economico/finanziari, il Tasso Interno di Rendimento è quel tasso di attualizzazione per il quale si verifica l uguaglianza fra il debito residuo in linea capitale alla data di riferimento del calcolo ed il valore attuale dei canoni ancora a scadere e del prezzo di opzione finale di acquisto (riscatto) contrattualmente previsti. Per approfondimenti si consulti un testo di matematica finanziaria. 3 Il programma in caso di rata anticipata utilizza, a discrezione dell utente, due alternativi metodi di calcolo del piano di ammortamento del prestito: - tedesco, dove la prima rata è costituita sia da quota capitale che da quota interessi; - francese, dove invece la prima rata è costituita dalla sola quota capitale. Per approfondimenti si consulti un testo di matematica finanziaria. Integrazione alla guida utente 8

9 Un altra problematica legata ai contratti di leasing è quella della deducibilità fiscale e della competenza temporale dei costi sostenuti per i contratti di leasing. Concentrandoci sulla metodologia patrimoniale, utilizzata dalla stragrande maggioranza delle aziende italiane, ci troviamo di fronte a quattro ordini di problemi: a. individuazione della durata minima del contratto di locazione; b. calcolo dei risconti (o ratei) del maxicanone e delle rate a cavallo di esercizio; c. calcolo della quota di costo deducibile e riprese fiscali ai fini IRE-IRES; d. calcolo della quota di costo deducibile e riprese fiscali ai fini IRAP. Vediamoli brevemente. A - Individuazione della durata minima del contratto di locazione. L articolo 102, comma 7, del TUIR è stato di recente modificato dal decreto legislativo n. 203/05; ora, in base a tale intervento normativo, la deducibilità fiscale del contratto di leasing è ammessa a condizione che la sua durata sia: non inferiore a 8 anni, nel caso di contratti aventi ad oggetto beni immobili stipulati fino al (giorno di entrata in vigore della legge di conversione del decreto); non inferiore alla metà del periodo di ammortamento previsto dai coefficienti ministeriali con un minimo di 8 anni ed un massimo (della durata minima richiesta) di 15 anni, nel caso di contratti aventi ad oggetto beni immobili stipulati a partire dal ; non inferiore alla metà del periodo di ammortamento previsto dai coefficienti ministeriali, nel caso di contratti aventi ad oggetto beni mobili e beni immateriali (cfr. Risoluzione n. 27/E del 25/02/2005); sempre indeducibile, indipendentemente dalla durata, per i terreni (e le azioni) 5. 4 Il programma pertanto effettua una duplice verifica: a) determina prima di tutto la durata corrispondente alla metà del periodo di ammortamento; b) confronta quindi il risultato così ottenuto con la durata minima (8 anni) e massima (15 anni) prevista dalla norma. Con la conseguenza che se la metà del periodo di ammortamento risulta: inferiore a 8 anni la durata del contratto deve essere comunque di almeno 8 anni compresa tra 8 e 15 anni la stessa costituisce la durata minima del contratto superiore a 15 anni la durata minima richiesta dalla norma è di 15 anni Esempi: Coefficiente di ammortamento dell immobile Metà del periodo di ammortamento Durata minima contratto di leasing dal % 13 anni / 2 = 6,5 anni 8 5% 20 anni / 2 = 10 anni 10 3% 34 anni / 2 = 17 anni 15 Durata minima contratto di leasing ante Integrazione alla guida utente 9

10 Da notare che per il calcolo della durata minima, ai sensi della Circolare del 16/07/1998 n. 188/E, non assume rilievo la regola della riduzione alla metà del coefficiente di ammortamento per il primo anno. Esempio: posto che per le autovetture si applica il coefficiente di ammortamento del 25 per cento, deve considerarsi valido il contratto di locazione finanziaria che, in relazione all'attività dell'impresa utilizzatrice, abbia durata non inferiore a 24 mesi (circ. n. 188/E-1998), in quanto 100/25=4 anni e quindi 4/2=2 anni. B - Calcolo dei risconti/ratei del maxicanone (eventualmente anche delle spese di istruttoria) e delle rate a cavallo di esercizio e determinazione della competenza civilistica. Come noto secondo l amministrazione finanziaria (si veda per esempio la risoluzione del Ministero delle Finanze del 13/9/84, n. 9/1740) le quote dei canoni dei corrispettivi pattuiti, da imputare a ciascun periodo d imposta in conformità al principio della competenza, devono essere determinate in base alla durata del contratto stesso e facendo ricorso ai risconti contabili. Pertanto l importo del maxicanone iniziale (ed eventualmente delle spese di istruttoria, se pagate separatamente e non incluse nell importo dei canoni periodici) andrà ripartito tra gli esercizi di competenza, in base alla durata del contratto, e ciò comporterà la rilevazione a fine esercizio di un risconto attivo pari alla parte di costo che deve ancora giungere a maturazione. Similmente per le rate che maturano a cavallo della fine del periodo si potrà generare un risconto attivo per la parte di canone (e delle spese di incasso e accessorie) di competenza del periodo successivo (in caso di rata anticipata) o un rateo passivo per la parte di canone (e di spese di incasso/accessorie) già maturata ma non ancora giunta a scadenza (in caso di rata posticipata). N O T A B E N E A questo punto una precisazione è d obbligo. E prassi diffusa calcolare la competenza dei canoni di leasing avendo riguardo all intera spesa sostenuta (data dalla somma del maxicanone e dei canoni periodici) e suddividendo poi la stessa sulla base della durata complessiva del contratto (la formula sarebbe: costo del contratto x gg. durata dell esercizio : gg. durata del contratto). Ciò anche sulla base di una sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n del 2 agosto 2000), che tuttavia si occupava solo del maxicanone e di eventuali altri costi/canoni anticipati. In verità tale sistema non potrebbe essere utilizzato allorché: a) si sia in presenza di indicizzazione dovuta a modifica del tasso di interesse per cui si voglia conseguentemente modificare nel piano di ammortamento l importo dei canoni per ricalcolare il T.I.R. (cioè non si consideri gli interessi da indicizzazione come componente esogena e si voglia lasciare immutato il piano di ammortamento finanziario originario); b) oppure si sia in presenza di modifiche nelle percentuali di indetraibilità IVA (o nelle aliquote IVA in presenza di indetraibilità IVA) che conseguentemente modifichino l importo dei canoni (o meglio del costo dei canoni al netto dell IVA detraibile, che è ciò che rileva ai fini del piano di ammortamento del prestito); in quanto all anno n non sarebbe possibile conoscere con esattezza l importo dei canoni agli anni n+1, n+2,, n+n e quindi non si potrebbe avere l esatto (e non modificabile) importo della spesa sostenuta. Si è preferito pertanto calcolare la competenza riscontando il maxicanone (ed eventualmente le spese di istruttoria) come indicato dalla Corte e successivamente calcolare i singoli ratei/risconti delle rate a cavallo di due periodi d imposta (canone e spese di incasso/accessorie), il che, per inciso, è prassi altrettanto diffusa. Una futura implementazione del programma, già prevista al momento di redazione delle presenti note e che verrà rilasciata tra poco e comunque entro l anno 2006, permetterà tuttavia di scegliere tra due metodi alternativi di gestione del contratto: - un primo, esattamente questa versione del programma che, essendo più versatile, gestisce e risolve le problematiche sopra descritte ed altre che verranno descritte successivamente nel 5 Le risoluzioni ministeriali n. 19/E del e n. 69/E del non consentono la deducibilità dei canoni di leasing su terreni e azioni (se non limitatamente agli interessi passivi ai fini IRE-IRES calcolati nel relativo piano di ammortamento finanziario, caso non gestito però dalla procedura). Integrazione alla guida utente 10

11 capitolo LE COMPONENTI DEI CANONI DEL LEASING E LE LORO MODIFICHE (per questo si è deciso di rilasciarla per prima e da subito in occasione della predisposizione dei bilanci 2005); - un secondo, più rigido, che consentirà il calcolo della competenza temporale e dei conseguenti risconti/ratei delle spese complessive del leasing così come determinate al momento della stipula del contratto, ma che, per evidenti motivi logici e matematici, non consentirà la modifica di nessuna componente di costo (canoni, maxicanone, spese di incasso, ecc.). Pertanto l eventuale indicizzazione verrà: a) considerata componente esogena al piano di ammortamento finanziario, il quale anche in caso di modifiche al tasso di riferimento non potrà essere modificato (tale componente esogena non è altro che il cosiddetto conguaglio per indicizzazione, pratica che spesso adottano le società di leasing che non intendono modificare l importo dei canoni fatturati e che quindi addebitano o accreditano la differenza dovuta all indicizzazione in fatture o note di credito a parte); b) considerata componente di costo completamente di competenza dell esercizio di imputazione sia ai fini IRE-IRES che ai fini IRAP (anche se per le riprese IRAP in merito manca un chiaro ed auspicabile pronunciamento ministeriale in cui si affermi che il conguaglio per indicizzazione ha natura di interesse); c) aggiunta all onere finanziario effettivo del periodo da indicare nel prospetto di cui all art. 2427, n. 22 (cioè completamente di competenza dell esercizio di imputazione anche ai fini civilistici). Tale seconda modalità avrà inoltre altre conseguenze: 1. l ingestibilità della modifica nelle percentuali IVA/indetraibilità IVA e, conseguentemente, non darà alcuna soluzione automatica alle problematiche che esporremo successivamente nel capitolo LE COMPONENTI DEI CANONI DEL LEASING E LE LORO MODIFICHE ; 2. non potrà permettere neppure la modifica delle spese di incasso/accessorie dei singoli canoni. Tutte queste criticità andranno risolte manualmente dall utente (all interno della procedura LEASING, ove possibile, o direttamente dalla prima nota, con le modalità che ogni utente riterrà più idonee e più opportune e sulle quali non riteniamo di dover dare alcuna indicazione). Integrazione alla guida utente 11

12 Ciò posto, per ogni esercizio l attuale versione del programma calcolerà: un risconto attivo, per il maxicanone (e spese di istruttoria) di competenza di esercizi futuri; un risconto attivo, per le quote di canoni (e spese di incasso e accessorie) anticipati contabilizzati nel periodo ma di competenza del periodo successivo; un rateo passivo, per le quote di canoni (e spese di incasso e accessorie) posticipati di competenza del periodo ma che verranno contabilizzati nel periodo successivo. Calcolati i ratei/risconti, si giungerà ad avere il dato civilisticamente corretto del costo per canoni di leasing. C - Calcolo della quota di costo deducibile e riprese fiscali ai fini IRE-IRES-IRAP. Un leasing di durata inferiore al minimo richiesto, come indicato sub. A), sarà totalmente indeducibile e comporterà quindi integrali riprese ai fini IRE-IRES (ed anche IRAP) in dichiarazione dei redditi. Esiste poi il caso, molto più frequente, di leasing relativo a beni a deducibilità limitata (autoveicoli, impianti di telefonia mobile, eccetera). Per tali beni ad uso promiscuo, la deducibilità può essere generalmente di due tipologie: con singolo limite percentuale; con doppio limite, ossia di percentuale e di tetto (importo) massimo. Nel primo caso occorrerà effettuare una ripresa in aumento pari alla quota percentuale di costo indeducibile. Se ipotizziamo, come per i telefonini, un limite di deducibilità fiscale pari al 50%, dovremmo effettuare una variazione in aumento pari alla metà del costo per canoni contabilizzato. Nel secondo caso invece, oltre ad una percentuale di indeducibilità, vi è anche un tetto massimo assoluto di deducibilità. È il caso ad esempio delle automobili aziendali, per le quali, oltre alla percentuale di deducibilità fiscale del 50%, vige il tetto massimo di deducibilità di ,99. Il procedimento per giungere a calcolare correttamente la quota di costo fiscalmente deducibile deve, necessariamente, essere impostato su due step: 1) calcolo della quota di costo fiscalmente rilevante, basata sul tetto massimo di deducibilità fiscale; 2) applicazione a tale quota della percentuale di deducibilità. Per il calcolo sub. 1) la Circolare n. 48 del 10/02/1998 suggerisce di usare la seguente formula: LIMITE IMPOSTO DAL LEGISLATORE X 100 = % DI COSTO FISCALMENTE RILEVANTE COSTO SOSTENUTO DAL CONCEDENTE (compresa IVA indetraibile per l utilizzatore) Successivamente occorre moltiplicare il costo per canoni di competenza del periodo (escluso il riscatto) per tale percentuale e quindi per la percentuale di deducibilità al fine di individuare la parte di canoni fiscalmente deducibile. La differenza tra costo totale e costo deducibile sarà la variazione in aumento ai fini IRE-IRES da apportare in dichiarazione dei redditi. Esempio: Automobile di costo (compresa la quota di IVA indetraibile) pari a ,41 Limite assoluto di deducibilità pari a ,99 Integrazione alla guida utente 12

13 Percentuale di deducibilità del bene pari al 50,00% Si avrà: ,99 % DI COSTO FISCALMENTE RILEVANTE = X 100 = 58,33% ,41 da cui, per ciascun periodo, troveremo: o o AMMONTARE DEI CANONI DEDUCIBILI = Canoni di competenza del periodo X 58,33% X 50,00% AMMONTARE DEI CANONI INDEDUCIBILI = Canoni di competenza del periodo canoni deducibili. Integrazione alla guida utente 13

14 D - Calcolo delle (ulteriori) riprese fiscali ai fini IRAP. Le medesime variazioni fiscali viste al punto precedente assumono rilevanza anche ai fini dell IRAP (art. 11-bis, Decreto Legislativo del 15/12/1997, n. 446). Ai fini IRAP inoltre è totalmente indeducibile, e quindi va ripresa a tassazione, la componente intrinseca di interessi passivi del periodo presente nei canoni. Ai sensi del decreto del Ministro delle finanze del 24/04/1998 e della circolare ministeriale n. 263 del 12/11/1998, tale componente si calcola nel seguente modo: CANONI DI COMPETENZA COSTO SOSTENUTO DALLA SOCIETÀ DI LEASING N GIORNI CONTRATTO COMPRESI DEL X NEL PERIODO PERIODO D'IMPOSTA N GIORNI COMPLESSIVI DI DURATA DEL CONTRATTO D'IMPOSTA dove: il costo sostenuto dalla società di leasing deve essere assunto al netto del prezzo di riscatto previsto dal contratto; in presenza di beni per i quali è prevista l'indetraibilità dell'iva per il locatario, sia l'importo dei canoni periodici e del maxicanone di competenza del periodo d'imposta che il costo sostenuto dalla società di leasing devono essere comunque considerati al netto dell'imposta; i canoni periodici di competenza vanno assunti al netto delle eventuali spese di incasso. Operativamente il programma agirà nel seguente modo: a) calcolo degli interessi complessivi in base alla seguente formula: b) successivamente, calcolo degli interessi del periodo in base alla seguente formula: Per inciso anticipiamo sin da ora che il programma oltre a prevedere tale metodo di determinazione forfetaria degli interessi, ne propone altri due e precisamente: 1) manuale, qualora gli interessi impliciti vengano comunicati dalla società di leasing; 2) dal piano di ammortamento finanziario calcolato dal programma. In ordine ai beni a deducibilità limitata, va ricordato che la parte di interessi implicita nella parte di canone indeducibile ai fini Ire/Ires viene già ripresa a tassazione anche ai fini Irap (ai sensi dell art. 11-bis, come detto poc anzi), pertanto si pone il problema di dover determinare la sola quota di interessi contenuta nella parte di canone deducibile ai fini delle imposte sul reddito. Al fine della determinazione di tale quota occorrerà dapprima moltiplicare gli interessi di competenza dell esercizio per la % di costo fiscalmente rilevante e, successivamente, per la % di deducibilità del bene oggetto di leasing. È solo il caso di evidenziare che se il contratto è totalmente indeducibile non sarà necessario effettuare alcuna ulteriore rettifica ai fini IRAP. Integrazione alla guida utente 14

15 LE SCRITTURE DI RETTIFICA CIVILISTICO/FISCALE Effettuati tali calcoli, a scelta dell utente sarà anche possibile generare le scritture di integrazione e/o rettifica civilistico/fiscale a fine anno, purché l utente non abbia provveduto già autonomamente nel corso dell anno ad effettuarle in contabilità. In sostanza, il programma presuppone che l utente durante l anno abbia registrato in contabilità le fatture di leasing senza preoccuparsi di scindere gli importi in quote deducibili e quote indeducibili (cioè abbia registrato tutti i canoni come interamente deducibili) e senza operare rettifiche di competenza civilistica, ossia che abbia effettuato unicamente delle registrazioni del tipo 6 : Rilevazione dei canoni (e maxicanone) gg/mm/aaaa (n) # a Debiti v/fornitori beni in leasing Costi godim. beni di terzi - Canoni di leasing deducibili 7 IVA a credito A fine anno sarà possibile far generare al programma le seguenti scritture in Partita Doppia: 1^ fase Rettifiche/integrazioni ai fini della competenza civilistica Rilevazione dei risconti attivi /12/aaaa (n) Risconti attivi a Costi godim. beni di terzi - Canoni di leasing deducibili Rilevazione dei ratei passivi /12/aaaa (n) Costi godim. beni di terzi - Canoni di a Ratei passivi leasing deducibili Dopo tali scritture il conto Costi godim. beni di terzi - Canoni di leasing (deducibili), la cui componente civilistica sarà ora corretta dal punto di vista temporale, potrà essere suddiviso nelle sue componenti di Canoni deducibili IRE-IRES-IRAP, Canoni indeducibili IRE-IRES-IRAP (eventuali) ed Interessi indeducibili IRAP, attraverso la: 2^ fase Rettifiche ai fini fiscali Rilevazione della (eventuale) quota indeducibile IRE-IRES-IRAP /12/aaaa (n) Costi godim. beni di terzi Canoni di a Costi godim. beni di terzi - Canoni di leasing leasing indeducibili deducibili Rilevazione della (ulteriore) quota indeducibile IRAP per interessi impliciti /12/aaaa (n) Interessi su Canoni di leasing a Costi godim. beni di terzi - Canoni di leasing (indeducibili solo IRAP) deducibili Attenzione: medesime registrazioni e considerazioni si presuppongono valide anche per eventuali spese di istruttoria, di incasso e accessorie. 7 Eventualmente suddivisi, in questa come nelle successive scritture, in beni mobili, beni immobili, terreni/azioni, beni immateriali (marchi). Integrazione alla guida utente 15

16 3^ fase Giroconti all inizio del periodo successivo delle partite transitorie (civilistiche) relative ai ratei e risconti Rilevazione della chiusura dei risconti attivi /01/aaaa (n+1) Costi godim. beni di terzi - Canoni di a Risconti attivi leasing deducibili Rilevazione della chiusura dei ratei passivi /01/aaaa (n+1) Ratei passivi a Costi godim. beni di terzi - Canoni di leasing deducibili È solo il caso di ricordare che le fasi 1^ e 3^ sono correlate. Il programma consente di scegliere se eseguire solo le rettifiche civilistiche (1^ e 3^ fase), oppure solo quelle fiscali (2^ fase), ovvero tutte. IMPORTANTE Nel caso in cui nel corso del periodo il contratto di leasing venga ceduto o il bene riscattato anticipatamente i calcoli di competenza civilistico/fiscale e le registrazioni da effettuare in contabilità sono diversi da quelli illustrati in queste note. I casi però non sono gestiti dal programma, il quale si limiterà a compilare i prospetti delle riprese e della nota integrativa art solo fino all anno precedente quello di cessione/riscatto anticipato. Integrazione alla guida utente 16

17 LE COMPONENTI DEI CANONI DEL LEASING E LE LORO MODIFICHE (INDICIZZAZIONE, CAMBIAMENTO DI ALIQUOTA/INDETRAIBILITA IVA E PIANO DI AMMORTAMENTO FINANZIARIO) Dal punto di vista dell imposta sul valore aggiunto, le fatture di leasing possono essere scomposte nelle seguenti componenti: Imponibile; IVA indetraibile; IVA detraibile. Come detto sopra, siccome solo l imponibile e l IVA indetraibile compongono l importo finanziato, allora anche per ciò che concerne le rate di restituzione del prestito solo questi due importi dovranno essere presi in considerazione ai fini dello sviluppo del piano di ammortamento finanziario. Altre componenti delle fatture poi possono essere le spese di incasso, assicurazione, ecc., ma poiché queste costituiscono costi a sé stante esse non incidono nel piano di ammortamento finanziario del prestito stesso. Ecco perché nel folder Gestione canoni troviamo lo sviluppo delle rate (canoni) al netto dell IVA detraibile e separate dalle spese. Fatto ciò nel folder Piano di ammortamento, coerentemente con quanto detto, ritroveremo solo gli importi delle rate. Questi importi verranno quindi suddivisi e mostrati nelle loro due classiche componenti di quota interessi e di (rimborso) quota capitale. A questo punto possono sorgere, nel corso della durata del leasing, due tipiche problematiche: a) l indicizzazione dei canoni; b) la modifica delle aliquote IVA e delle percentuali di detraibilità della stessa imposta, problemi cui si è cercato di dare le soluzioni che ora andiamo ad illustrare. A - Indicizzazione dei canoni L indicizzazione, essendo normalmente imputabile alla modifica del tasso di interesse (implicito), non incide sull importo finanziato e quindi sul residuo da ammortizzare alla fine del periodo precedente quello dell intervenuta indicizzazione. Di conseguenza il programma, dopo che l utente avrà modificato l importo imponibile delle rate oggetto di indicizzazione, ricalcolerà il piano di ammortamento post-indicizzazione lasciando immutato quanto calcolato pre-indicizzazione e sostanzialmente sviluppando, dal momento dell indicizzazione in poi, un nuovo piano che avrà: come importo finanziato il residuo alla fine del periodo (rata) precedente l indicizzazione; come numero di rate quelle che residuano dal momento dell indicizzazione alla fine del piano (prestito). Va da sé che, come ovvio, l indicizzazione così realizzata comporterà una modifica del valore del T.I.R. (d altronde l indicizzazione in genere è legata all andamento dei tassi di interesse di mercato). B - Cambiamento nelle aliquote IVA nonché nelle percentuali di indetraibilità dell imposta medesima. È questo un problema che si pone allorché una intervenuta modifica legislativa comporta una differente aliquota IVA (nelle fatture del leasing) o una diversa percentuale di indetraibilità della stessa (ad esempio: automezzi a combustione interna, che fino al 2005 presentavano una percentuale di indetraibilità IVA del 90%, mentre dal tale percentuale è scesa all 85% e ciò vale anche per i leasing in essere). Abbiamo visto sopra che nel calcolo dell importo finanziato il valore del bene è comprensivo dell IVA indetraibile per l utilizzatore. Risulta pertanto chiaro che diverse percentuali di indetraibilità dell IVA, o diverse aliquote IVA se si è in presenza di percentuale di indetraibilità, comportano, a parità di imponibile, Integrazione alla guida utente 17

18 differenti ammontari di capitale finanziato e, per questa via, differenti piani di ammortamento finanziario del prestito. Il problema che si presenta quando tale modifica interviene a leasing in corso è allora il seguente: modificandosi il costo 8 insito nelle singole rate, in che modo questa modifica deve essere imputata al costo riconosciuto del bene ai fini del calcolo dell importo finanziato? Se le (nuove) aliquote e percentuali di indetraibilità IVA fossero state queste fin dall inizio infatti avremmo avuto un diverso costo civilistico del bene e quindi un diverso importo finanziato. D altra parte non si può trattare tale modifica di costo come una indicizzazione, in quanto quest ultima è dovuta a modifiche nei tassi di interesse mentre qui si tratta di modifiche legislative che nulla hanno a che vedere con le dinamiche dei mercati creditizi. Non essendoci prese di posizione da parte della dottrina abbiamo provveduto nel modo che ora andiamo ad illustrare, secondo un ottica tipicamente matematica. Come prima condizione consideriamo che il piano di ammortamento relativo ai periodi (rate) precedenti la modifica legislativa non può essere rideterminato, e questo per due motivi: 1) la legge in vigore era diversa; 2) è probabile che i relativi bilanci siano già stati redatti e presentati al Registro Imprese. Fermo ciò scomponiamo il debito residuo alla fine del periodo (rata) precedente la modifica legislativa nelle due componenti di imponibile 9 residuo e IVA indetraibile 10 residua, in base alla seguente formula: DRa = IR + [IR x (Ia x %a)] = IR x [1 + (Ia x %a)] dove: DRa è il debito residuo alla data in questione ossia ante modifica legislativa, IR è quanto del debito residuo è imputabile all imponibile residuo, Ia è l aliquota IVA ante modifica (in termini unitari), %a è la percentuale di indetraibilità ante modifica (anch essa in termini unitari), per cui l importo tra parentesi quadrate [IR x (Ia x %a)] è l IVA indetraibile residua 11. Ora, poiché Dra, Ia e %a sono noti, da questa formula ricaviamo l imponibile residuo IR ante modifica legislativa. Dopo alcuni passaggi matematici esso sarà dato da: IR = DRa : [1 + (Ia x %a)] A questo punto applicheremo a tale imponibile residuo la nuova aliquota IVA o la nuova percentuale di indetraibilità o entrambe (a seconda della modifica normativa intervenuta), rispettivamente Ip e %p, e troveremo il nuovo debito residuo DRp: DRp = IR + [IR x (Ip x %p)] = IR x [1 + (Ip x %p)] 12 A partire da esso, e dato il nuovo importo delle rate e il numero residuo delle stesse, il programma riformulerà il piano di ammortamento residuo successivo alla modifica normativa (in maniera simile a quanto già detto a proposito dell indicizzazione). Inoltre provvederà ad aggiornare il valore del cespite collegato in CESP1 incrementandolo (o decrementandolo) del delta [IR x (Ip x %p)] [IR x (Ia x %a)], che in pratica corrisponde a DRp DRa, creando una variazione nell anagrafica del cespite con data uguale a quella della rata in cui si è verificata la modifica riguardo l IVA indetraibile. 8 Con il termine costo ci riferiamo all importo della fattura di leasing al netto della sola IVA detraibile. 9 Del costo sostenuto dalla società di leasing. 10 Per l utilizzatore, calcolata sul costo di cui alla nota precedente. 11 E solo il caso di far notare che all inizio del piano di ammortamento il debito residuo DR sarà necessariamente uguale all importo finanziato (cioè costo meno maxicanone). 12 Chiaramente se, ad esempio, l aliquota IVA non è cambiata ma l intervento legislativo ha modificato solo la percentuale di indetraibilità, nella formula in questione bisognerà sostituire Ip con Ia. Integrazione alla guida utente 18

19 IL PROGRAMMA Al momento della prima installazione il programma predisporrà due nuovi archivi, ANALEAS e MOVLEAS, dopodiché sarà possibile entrare nel programma digitando LEASING nella riga di comando. Entrati nel programma, viene proposto il menu principale della procedura, le cui scelte andremo a spiegare in dettaglio nel seguito della trattazione. 1 Gestione contratti di leasing Come si può vedere esso è composto di 3 scelte delle quali la prima e più importante è la Gestione contratti di leasing, che permette di accedere alla gestione del contratto. Accedendo a tale scelta vengono richiesti il codice anagrafico della ditta e il codice del contratto di leasing che si intende andare a gestire (è ovviamente possibile gestire n contratti); se il contratto non esiste sarà possibile inserirlo in due modi: lasciando il valore 0 (zero) sul campo Codice leasing (e quindi premendo invio), di modo che il programma attribuisca automaticamente il primo codice libero; attribuendo un codice libero a proprio piacimento. Successivamente vengono proposte in sequenza le videate che andiamo ora ad illustrare. Integrazione alla guida utente 19

20 Dati contratto (1) Descrizione: Società di leasing: Periodicità canoni: inserire in questo campo la descrizione analitica del bene oggetto del contratto di leasing. va inserito in questo campo il codice che la società di leasing ha nell archivio anagrafico della ditta; da notare che tale codice è a tutti gli effetti un codice Cliente/fornitore, in quanto verrà utilizzato dalla procedura per le (eventuali) scritture contabili di rettifica di fine anno. sono gestite le seguenti periodicità 0 = annuale 1 = mensile 2 = bimestrale 3 = trimestrale 4 = quadrimestrale 6 = semestrale. Numero canoni periodici: Decorrenza pagamento canoni: Data stipula contratto: Data inizio contratto: si intendono i canoni ordinari (escluso il maxicanone); poiché le annualità gestite dal programma sono al massimo 60, sono ammessi un numero di canoni massimo che va da 60 (per periodicità annuale) a 720 (per periodicità mensile). va selezionato il campo corrispondente alla natura, posticipata o anticipata, delle rate; la selezione proposta dalla procedura è anticipata. l informazione è puramente descrittiva. è la data a partire dalla quale decorrono gli effetti del contratto, quindi a partire da tale data viene calcolata la durata del contratto ai fini fiscali; viene proposta la stessa data di stipula. Integrazione alla guida utente 20

21 Data fine contratto: Data riscatto contratto: é la data nella quale hanno termine gli effetti del contratto; il periodo intercorrente tra questa data e quella di cui al campo precedente viene utilizzato dal programma come durata utile ai fini della verifica della deducibilità fiscale del contratto. Tale data viene calcolata automaticamente dal programma in base alle informazioni inserite nei campi precedenti (numero complessivo di canoni/maxicanone, periodicità e decorrenza pagamento canoni, data inizio contratto) ed è modificabile manualmente. è la data, contrattualmente prevista, in cui verrà pagato il prezzo di riscatto; viene proposto il primo giorno successivo alla fine del contratto. I M P O R T A N T E Il calcolo automatico dei campi appena descritti va sempre ricontrollato ed eventualmente vanno apportate le opportune modifiche manuali; questo perchè, essendo il leasing un contratto atipico riservato in gran parte alla determinazione delle parti, nella realtà svariate possono essere le ipotesi e combinazioni. Data cessione contratto: Scadenza primo canone: Scadenza secondo canone: Aliquota IVA ordinaria: Percentuale IVA indetraibile: in tale campo va inserita la data di eventuale cessione del contratto di leasing oppure la data in cui si sarebbe dovuto effettuare il riscatto qualora non lo si eserciti; tale data è importante ai fini della compilazione del prospetto da inserire in nota integrativa in base all art c.c. in quanto a partire da tale data il bene viene considerato non più presente in azienda. Il campo va inoltre usato per indicare l eventuale data di riscatto anticipato. va indicato manualmente a cura dell utente in base a quanto indicato nel contratto. Si intende la scadenza del primo canone ordinario (non del maxicanone). va indicata solo se le date di scadenza delle rate, a partire dal secondo canone ordinario, cambiano rispetto alla scadenza del primo canone ordinario. va indicata l aliquota IVA a cui è soggetto il bene oggetto di leasing all inizio del contratto. va indicata la percentuale di (eventuale) indetraibilità IVA del bene oggetto di leasing vigente all inizio del contratto (esempio: automezzi a combustione interna, che presentano una percentuale di indetraibilità IVA del 85%). Integrazione alla guida utente 21

22 Dati contratto (2) Tipo bene in leasing: Imponibile IVA bene in leasing: IVA indetraibile bene in leasing: Anagrafica bene in leasing - deducibilità parziale: Anagrafica bene in leasingtipo deducibilità: va indicato il relativo codice 1 = fabbricati 2 = beni mobili 3 = terreni (ed anche azioni) 4 = beni immateriali (marchi) in quanto per ogni tipologia sono previste specifiche condizioni di deducibilità fiscale (anche se i codici 2 e 4 presentano le medesime condizioni, come si è già ricordato). va indicato l imponibile del costo di acquisto sostenuto dalla società di leasing (cosiddetto costo per il concedente ); è l IVA del costo di acquisto indetraibile per l utilizzatore e viene calcolata automaticamente dalla procedura sulla base della aliquota IVA e della percentuale di indetraibilità inserite nel precedente folder (la stessa cosa varrà anche per il successivo folder n 3 relativo ai dati del contratto); va indicato S se il bene è ad uso promiscuo e presenta pertanto limiti alla deducibilità fiscale; va indicato N se il bene è totalmente deducibile; qualora si abbia indicato S al campo precedente va inserito il codice inerente la specifica tipologia di deducibilità parziale (o totale) 1 = 50% 2 = 50% autoveicolo (limite massimo ,99) 3 = 50% motociclo (limite massimo 4.131,66) 4 = 50% ciclomotore (limite massimo 2.065,83) 5 = 80% autoveicolo di agente di commercio (limite massimo ,84) Integrazione alla guida utente 22

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