TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE UFFICIO TUTELE

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1 n. 697/07 A.S. TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE UFFICIO TUTELE Oggetto: Istanza di nomina di Amministratore di sostegno in favore di YY, nata a Milano il , proposta da Zz e Kk, domiciliati presso i difensori Avv.ti Arturo e Valeria Pescia, Andrea Arosio, Alberto Carubelli del Foro di Milano, P.zza Borromeo 1 Premesso che Zz e Kk, con ricorso depositato il , chiedevano la nomina anche in via d urgenza di Amministratore di Sostegno in favore della figlia Yy, affetta da Dipendenza da Stupefacenti e Disturbo Borderline di Personalità, patologie che le impedivano di provvedere adeguatamente e con discernimento a sé e ai suoi interessi, portandola a rifiutare qualsiasi trattamento medico-assistenziale e inducendola a condotte pregiudizievoli a sé e agli altri (chiedevano che l incarico venga riconosciuto allo psicologo dott. Xx); Dato atto che, con decreto emesso in via d urgenza, il G.T. nominava a Yy un Amministratore di Sostegno Provvisorio in persona del Dott. Xx, con compiti di rappresentanza in ambito personale e patrimoniale; Notificati a Yy, in data , il ricorso e il suddetto decreto; Pervenuta relazione del nominato A.d.S. Provvisorio; Sentita Yy il , in presenza dei genitori e del dott. Xx; Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero, che in data chiede che il Giudice Tutelare nomini un Amministratore di Sostegno a Yy con compiti di assistenza e rappresentanza Il Giudice Tutelare Letti gli atti del procedimento ed esaminati i documenti prodotti; Richiamata la copiosa documentazione medica allegata (cartella clinica ricovero 26.2/ , relazioni cliniche dott. F.Somajni, Neuropsichiatria, e dott. P.L. Bianchi), secondo cui Yy presenta quadro clinico caratterizzato da abuso di eroina per endovenosa, cocaina per endovenosa, cannabinoidi, in condizione clinica generale di grave deperimento fisico ricoverata il presso

2 Casa di Cura Le Betulle, il 19.3 si è autodimessa contro parere medico, rifiutando acriticamente la conclusione del ricovero e la prescrizione di un percorso terapeutico e riabilitativo residenziale è stato tentato un intervento ambulatoriale e ambientale è stato tentato l appoggio presso centro diurno con presa in carico anche dei familiari, senza successo nell attualità la paziente è a rischio conduce una vita sregolata, da strada, abusa di sostanze, frequenta gruppi di pregiudicati, si prostituisce sul piano del funzionamento del pensiero mostra solo una parziale capacità di intendere e di volere l esame di realtà oscilla tra la minimizzazione del problema e la negazione totale fa prevalere le esigenze di tipo affettivo e tossicomanico, manifestando patologia gravemente dipendente della personalità. quando si presentano finestre di maggiore lucidità entra in una condizione depressiva invalidante con ideazione suicidarla ; Preso atto che nella sua relazione di settembre il nominato A.d.S. Provvisorio riferisce del ricovero in corso di Yy presso la clinica Capitanio di Milano, per complicazioni organiche da epatite C acuta contratta nell ultimo mese, e conferma una sintomatologia tossicomanica grave caratterizzata da poliassunzione di sostanze stupefacenti da abuso con rapido passaggio da una dipendenza all altra, indicatore di sofferenza psichica grave logica di pensiero egocentrico, che non riesce a riconoscere l altro come distinto da sé e lo vorrebbe tirannicamente piegato ai suoi bisogni manipolatori di dipendenza la soluzione più opportuna per affrontare la sua grave patologia e per neutralizzare dinamiche manipolatorie e ricattatorie messe in atto, non solo nel contesto familiare ma anche in quello delle cure ambulatoriali delle strutture, è quella dell invio presso struttura residenziale specializzata per problematiche di dipendenza e disagio psichico, soluzione alla quale Yy si oppone contro ogni evidenza (il dott. Xx rappresenta che alle dimissioni dalla clinica Capitanio, il rientro presso la casa paterna o materna richiederebbe continue attenzioni verosimilmente non sufficienti a tenerla lontana dall uso di sostanza non appena le sue condizioni fisiche le permettessero di uscire liberamente, dichiarandosi tuttavia disponibile a favorire un percorso di cura ambulatoriale, ove dovesse concretizzarsi che la paziente riesca a mantenere una condizione di accettabile responsabilità nei confronti dei suoi bisogni di cura e dei percorsi riabilitativi proposti dalle strutture ambulatoriali); Sentita Yy, la quale da un lato si mostra estremamente insofferente alla misura di protezione attivata nei suoi confronti (e oppositiva in particolare nei 2

3 confronti del dott. Xx, con cui avrebbe sempre e solo litigato), e dall altro rivendica di aver saputo avviare da sola un percorso di recupero, soprattutto dopo avere scoperto a settembre di essere affetta da epatite C, il che l avrebbe indotta a cessare l uso di cocaina (già da agosto avrebbe smesso con l eroina), a lasciare il ragazzo con cui stava il quale spacciava, a rientrare a vivere da sua madre, a riprendere un percorso di studio, a frequentare regolarmente lo psicoterapeuta dott. Somajni, cambio di rotta di cui indica come evidenza prima le analisi tossicologiche negative (nega fermamente di essersi mai prostituita o di avere pensato a propositi autolesionistici, mentre riconosce altre condotte irregolari e sbagliate); Sentiti i genitori, che riconoscono la netta svolta intervenuta di recente nella condotta di Yy, pur essendo fortemente timorosi che la situazione possa nuovamente precipitare, preoccupati in particolare che la figlia, riprendendo ad uscire dopo il periodo di permanenza a casa per via dell epatite, possa tornare a frequentare lo stesso ambiente in cui si è persa (la madre in particolare, ben disponibile a tenere la figlia con sé e a sostenerla nella sua volontà di ripresa, dichiara non sarebbe più in grado psicologicamente di farvi fronte, né di darle accoglienza, ove si dovessero ripresentare le condotte abnormi e fortemente irregolari da abuso di sostanze); Sentito il dott. Xx che, confermando le indicazioni di cui alla relazione di settembre, si dichiara costantemente in contatto con gli operatori sanitari che hanno in carico Yy, riferendo dell iniziale orientamento di tutti a ravvisare in un inserimento comunitario l unico progetto terapeutico efficace per la ragazza, ma riconoscendo che tale ipotesi può essere accantonata ove Yy si mostrasse determinata a mantenersi sulla strada di recupero intrapresa; Ritenuto che, richiamate le evidenze di cui sopra, e certamente apprezzandosi la volontà e l impegno mostrati da Yy per uscire dalla tossicodipendenza e dai comportamenti irregolari che ad essa si accompagnano, permangano tuttavia i presupposti di cui agli artt.404 e ss. c.c. legittimanti la nomina in suo favore di un Amministratore di Sostegno, che possa procedere in sua rappresentanza all assunzione di ogni valutazione di cura della sua persona quando dovesse ripresentarsi un acuzie patologica che, incidendo sulle sue capacità cognitive e volitive, la portasse a negare la malattia stessa e le correlate esigenze terapeutiche, ovvero comunque ad assumere valutazioni e condotte gravemente pregiudizievoli alla stessa (la cura della persona deve ritenersi rientrare tra le precipue funzioni dell amministratore di sostegno, sulla base dell espresso dettato codicistico dell istituto, 3

4 sia quando richiama le esigenze di cura della persona e i bisogni del beneficiario con riferimento ai criteri di scelta dell amministratore di sostegno e al suo operato -artt.408 e 410 c.c., sia e soprattutto quando consente esplicitamente l assunzione di provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata -artt.405 c.4 e 418 c.3 c.c.); Ritenuto invero e in linea di principio che, al di là di possibili disturbi psichiatrici preesistenti o indotti, anche la sola condizione di tossicodipendenza, ancorché frutto di scelta originariamente consapevole, possa porre il soggetto in uno stato di alterazione psico-fisica, non soltanto nel momento dell assunzione della sostanza, ovvero all opposto nella fase critica di astinenza (fasi entrambe sempre più frequenti con il procedere dell assunzione, stante l effetto indotto di dipendenza che riduce progressivamente il ricercato effetto di illusorio benessere), bensì anche come condizione di base caratterizzata da minorate capacità volitive e intellettive, comunque compromesse o appannate da quella dipendenza da sostanza che diviene il motore e l obiettivo univoco dell esistenza; Ritenuto pertanto che la presente misura consentirà di attivare anche contro la volontà di Yy (una volontà viziata dalla tossicodipendenza e dal disturbo psichico) progetti terapeutici di inserimento in contesti residenziali, ove si riveli essere l unico modo per sottrarla a condotte irregolari e per avviare soluzioni di cura, ancorché ciò non escluda che debba e possa essere la sola Yy, con le sue risorse e la sua determinazione, a volersi effettivamente ed efficacemente aiutare e curare; Ritenuto che la presente nomina possa avere durata biennale (salvo anticipata revoca in funzione di uno stabile miglioramento delle condizioni personali di Yy, attestate dall A.d.S. e dai medici curanti, e salvo proroga ove invece persistano esigenze di protezione), e che la scelta dell Amministratore possa confermarsi in capo al Dott. Xx (professionista indicato dai familiari che opera nel settore psicoterapeutico), reputandosi che l ostilità che Yy manifesta nei suoi confronti sia più che altro il portato della sua insofferenza, sia a una persona che mostra di non cedere alle sue dinamiche ricattatorie e manipolatorie, sia a una misura che vive come compressione indebita della sua libertà (la droga non è una scelta di libertà ma di dipendenza, dalla sostanza chimica e da chi gliela procura, e la presente misura non vuole limitare la libertà di Yy, ma ricondurla a scelte di reale benessere psico-fisico che non siano una fuga dalla vita e dalle sue responsabilità, confidandosi peraltro che tali valutazioni si siano già affacciate alla mente di Yy e che la stessa, che ha mostrato di averne le capacità, si mantenga salda sulla strada intrapresa del recupero); 4

5 Ritenuto in punto economico-patrimoniale che, in assenza di redditi o disponibilità personali di Yy, che riceve solo ciò che le proviene dai genitori, sarà comunque compito dell A.d.S. valutare (di concerto con i sanitari) quale importo lasciare all autonomia di gestione della parte interessata, subordinando all autorizzazione specifica del G.T. il compimento di atti eventuali di straordinaria amministrazione (in funzione dell entità della spesa o della tipologia dell atto, ex artt.374 e/o 375 c.c., quali atti di riscossione capitali, vendita, transazione, divisione patrimoniale, accettazione di eredità, donazioni, ecc); Dato atto che il presente provvedimento e il suo contenuto sono sempre soggetti a possibile modifica o integrazione, da richiedersi al Giudice Tutelare, onde garantirne la rispondenza all interesse della parte beneficiaria e alle sue condizioni personali e patrimoniali; Per Questi Motivi Nomina il Dott. Xx, nato a Trieste il , Amministratore di Sostegno sino al di Yy, nata a Milano il (atto iscritto nei registri di detto Comune al n.3392 reg.4 p.i s.a anno 1987); Autorizza il Dott. Xx a procedere in rappresentanza esclusiva di Yy al compimento dei seguenti atti, sotto la sua personale responsabilità: 1. decidere della sua più idonea soluzione abitativa, logistica o di ricovero, assicurando che le venga fornita assistenza e cura, 2. intrattenere rapporti con i Servizi Socio-Sanitari del territorio, pubblici o privati; 3. valutare, di concerto con gli operatori sanitari, quale importo monetario rimettere all autonomia di gestione della beneficiaria, delegandone i genitori alla consegna, 4. compiere atti di straordinaria amministrazione, quali elencati negli artt.374 e/o 375 c.c., operazioni tutte da sottoporre preventivamente alla valutazione e autorizzazione del G.T., Fa obbligo all Amministratore di Sostegno di depositare presso la Cancelleria del Giudice Tutelare con cadenza annuale, a decorrere dal , relazione circa le condizioni personali e patrimoniali della parte beneficiaria. Dichiara il presente decreto immediatamente efficace. Milano, Il Giudice Tutelare Dott.ssa Laura Cosentini 5

6 Si comunichi a cura della Cancelleria a: - Zz e Kk, presso i difensori - Dott. Xx, presso Centro Il Raffio di Milano, Via Santa Croce 2 - Yy - Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, per le annotazioni in margine all atto di nascita di Yy - Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano. 6

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