Il conto corrente bancario: regole operative e modalità di utilizzo

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1 62 Il conto corrente bancario: regole operative e modalità di utilizzo correntista dell esecuzione di essi e, in genere, di tutti quegli atti esecutivi del mandato assunto, la cui notizia possa ragionevolmente ritenersi di rilievo per il correntista. 9. La emissione dell'assegno bancario L emissione di un assegno bancario richiede presupposti di carattere oggettivo, relativi al titolo in quanto tale, e di carattere soggettivo, relativi al correntista. L assegno bancario può essere emesso da chi intrattiene con la banca un rapporto di conto corrente di corrispondenza e sia espressamente autorizzato a disporre con assegni attraverso la predetta convenzione di assegno, nonché, naturalmente, a fronte di disponibilità in conto rivenienti da somme liquide ed esigibili (rapporto di provvista che comporta la disponibilità di fondi sul conto corrente susseguente all esistenza di un saldo liquido ed esigibile ovvero allo utilizzo di una linea di credito capiente). In difetto di questi presupposti, la normativa prevede le seguenti alternative ipotesi giuridicamente rilevanti: emissione di un assegno senza l autorizzazione del trattario (art. 1, legge n. 386/1990 come modificato dall art. 28, D.Lgs. n. 507/1999); emissione di un assegno emesso in difetto di provvista e presentato in tempo utile e non pagato nei 60 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione (art. 2, legge n. 386/1990 come modificato dall art. 29, D.Lgs. n. 507/1999). L art. 1, legge n. 386/1990, come modificato dal D.Lgs. n. 507/1999, al 1 comma, punisce l emissione di un assegno bancario o postale senza l autorizzazione del trattario. La norma sanziona l inosservanza del disposto dell art. 3, 2 comma, legge ass., il quale prescrive tra le condizioni di regolarità dell assegno la sussistenza della cosiddetta convenzione espressa o tacita di chéque, ovverosia l accordo tra traente e trattario di un accordo, in virtù del quale il primo sia autorizzato a disporre mediante assegno dei suoi fondi esistenti presso la banca medesima. La norma ricordata, invero, parla di convenzione espressa o tacita, ma l opinione prevalente ritiene che la convenzione di assegno non presenti, in realtà, una propria autonomia strutturale e funzionale, essendo combinata al negozio tipico costitutivo della provvista ed ad un contratto di conto corrente bancario diretto a compensare il debito della banca con il credito a questa spettante per il servizio di cassa svolto per conto del cliente. Il presupposto, quindi, della condotta illecita consiste nel fatto che manchi l autorizzazione ad emettere titoli e l aspetto oggettivo dell illecito si traduce,

2 Il conto corrente bancario 63 perciò, in una condotta attiva, che si perfeziona con la emissione del titolo e, pertanto, l illecito si perfeziona nel momento stesso dell emissione del titolo da parte del traente. Dunque, si definisce privo di autorizzazione l assegno emesso in violazione dell art. 3, R.D. n. 1736/1933, vale a dire in difetto di una valida convenzione di chéque con il trattario. Al riguardo l ipotesi più semplice è quella di colui che emette l assegno su una banca senza avere mai avuto alcuna convenzione di assegno, a nulla rilevando il fatto che il traente disponga di fondi presso la banca ad altro titolo (ad esempio, in un libretto di deposito), ma non usufruisca di una convenzione di chéque, che lo autorizzi a disporre di tali fondi a mezzo di assegno bancario. In ogni caso, appare opportuno attribuire alla causale della mancanza di autorizzazione la massima estensione possibile, in quanto ricomprende ipotesi che in passato non comportavano la revoca di autorizzazione (ad esempio, assegno emesso con poteri revocati, assegno emesso in violazione dell obbligo di firma congiunta, ecc.). Sicché, in concreto, la violazione può ricorrere quando il titolo sia stato emesso: a fronte di un contratto di conto corrente inesistente; a valere su un conto corrente con il quale non è mai intercorsa una convenzione di assegni; a fronte di un conto corrente sul quale è intervenuta l eventuale revoca dell autorizzazione a trarre assegni disposta discrezionalmente dalla banca; a fronte di un contratto di conto corrente sul quale è intervenuto il recesso notificato dalla banca al traente; a fronte di un contratto di conto corrente sul quale è precedentemente intervenuta la ricezione da parte della banca del recesso comunicato dal cliente; successivamente al deposito della sentenza di fallimento del traente o comunque di sentenza comportante il divieto di emettere assegni; da parte di soggetto, al quale è stata precedentemente revocata da parte dell intestatario del conto la delega a trarre sul conto medesimo; da parte di un solo intestatario su un conto corrente con convenzione di assegno a firma congiunta; e, ovviamente, da parte di un soggetto, colpito dalla cosiddetta revoca di sistema. La normativa relativa alle iniziative da assumere (cfr. infra) in presenza di assegno senza autorizzazione si applica ad assegni che risultino comunque regolari. A nulla rileva il fatto che tale assegno non sia presentato al pagamento in tempo utile, cioè che si tratti di un assegno scaduto, in quanto ai fini dell applicazione della normativa sanzionatoria nella specifica norma relativa a tale fattispecie, come sopra ricordata, non è riportato l inciso presentato al

3 64 Il conto corrente bancario: regole operative e modalità di utilizzo pagamento in tempo utile, che è circostanza espressamente prevista, invece, per i titoli senza provvista. Perciò, nel caso di assegni irregolari sin dalla loro emissione (ad esempio, per mancanza del luogo o della data di emissione), la normativa sanzionatoria non trova applicazione per il fatto che il traente non può in punto di diritto essere ritenuto responsabile della relativa emissione, trattandosi appunto di titolo non validamente emesso e quindi non rileva la mancanza di autorizzazione. Mentre, nel caso di assegni irregolari, divenuti tali a seguito di irregolarità intervenute in un momento successivo all emissione (ad esempio, per girata irregolare), la normativa sanzionatoria trova applicazione, in quanto il traente è comunque responsabile per avere emesso un titolo regolare, ma senza l autorizzazione del trattario. Nel caso, ancora, di assegni posdatati, occorre tenere presente che gli stessi sono comunque pagabili a vista e, quindi, devono ritenersi del tutto validi (la posdatazione rileva ai soli fini fiscali) e, pertanto ricorrendo la mancanza di autorizzazione all emissione, la normativa sanzionatoria trova piena applicazione. Nel caso, poi, di assegni alterati (ad esempio, nell importo o nella data di emissione), rileva la circostanza che il traente, pur mancando l autorizzazione del trattario, ha ugualmente tratto il titolo in parola e quindi la normativa sanzionatoria deve trovare applicazione. Nel caso, infine, di assegni richiamati, allorché venga presentato al pagamento un titolo emesso in mancanza di autorizzazione, nonostante la presenza del richiamo, la normativa sanzionatoria trova applicazione, in quanto la banca trattaria è venuta formalmente a conoscenza dell infrazione da parte del proprio correntista, ma soprattutto in quanto, nella fattispecie in esame, l illecito si è perfezionato (o meglio si è consumato) nel momento stesso dell emissione del titolo da parte del traente firmatario dell assegno 83. L art. 2, legge n. 386/1990, come modificato dal D.Lgs. n. 507/1999 regolamenta l ipotesi dell emissione di assegni bancari o postali presentati in tempo utile e risultati impagati in tutto od in parte. Ai fini del perfezionamento della condotta illecita qui rileva il mancato pagamento presso il trattario: la norma, in questa fattispecie, sposta la rilevanza della condotta illecita dal momento dell emissione a quello della presentazione, per cui il momento consumativo dell illecito si perfeziona soltanto al momento della presentazione al pagamento anche se effettuata in via telematica del titolo. 83 In proposito, la Banca d Italia, in una nota di chiarimenti prot. 21 novembre 2002, n indirizzata ad una importante banca italiana, rammentando che gli obblighi previsti dalla legge n. 386/1990 assumono carattere cogente sin dal perfezionarsi dell illecito, ha espressamente annotato che l eventuale richiamo dell assegno da parte della banca negoziatrice non esime la banca trattaria dall esecuzione degli adempimenti di legge ai fini dell avvio della procedure sanzionatoria amministrativa e della revoca di sistema.

4 Il conto corrente bancario 65 Può, dunque, definirsi assegno emesso in difetto totale o parziale della provvista l assegno regolare, che presentato in tempo utile al pagamento non risulti pagato: l illecito è correlato al mero fatto che, alla presentazione tempestiva dell assegno, non segua il pagamento immediato per mancanza della provvista dell assegno, titolo imperativamente pagabile a vista (art. 31 legge ass.) 84. Occorre, perciò, precisare che per «assegno presentato al pagamento in tempo utile» si intende l assegno presentato nei termini previsti dalla legge, ovvero dall art. 32 legge ass. e, quindi, entro 8 giorni decorrenti dal giorno indicato nell assegno bancario come data di emissione se pagabile nello stesso comune di emissione, entro quindici giorni se pagabile in altro comune, e per gli assegni emessi all estero, entro 20 giorni se pagabile nello stesso continente 85 e entro 60 giorni se pagabile in continente diverso da quello di emissione. La presentazione al pagamento può essere effettuata in stanza di compensazione o presso la banca trattaria, direttamente o previa negoziazione da parte di una filiale consorella, oppure in procedura check truncation: se essa è effettuata presso la stanza di compensazione, occorre fare riferimento alla data di presentazione in stanza; se l assegno è negoziato presso una consorella, si deve fare riferimento alla data di pervenimento alla filiale trattaria e se presentato direttamente si deve fare, ovviamente, riferimento alla data della relativa materiale presentazione; se il titolo è trattato tramite la procedura check truncation si deve tenere conto che ai sensi dell art. 6 secondo comma del Regolamento Banca d Italia la presentazione telematica al pagamento coincide con il giorno di scadenza del termine massimo stabilito per la comunicazione del mancato pagamento (attualmente 3 giorni lavorativi). Quindi, le attività che la banca trattaria deve porre in essere sono prescritte allorché il mancato pagamento totale o parziale si riferisca ad assegni che risultino regolari, che siano presentati al pagamento in tempo utile e che non siano pagati successivamente (pagamento tardivo) entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del relativo termine di presentazione. Di conseguenza, nel caso di assegni irregolari o palesemente alterati (e, come tali, anche non protestabili), la specifica normativa sanzionatoria, in mancanza di provvista non trova applicazione: in tale ipotesi per assegni irregolari si intendono i titoli invalidi, che rechino irregolarità diverse da quelle previste 84 Va ricordato che non valgono ad escludere l illecito eventuali accordi intervenuti tra emittente e prenditore in ordine al rilascio del titolo: patto di non presentazione, vale a dire l accordo per effetto del quale il prenditore si impegna a non presentare il titolo al pagamento prima di un certo termine oppure l assegno in garanzia, emesso cioè dal traente a garanzia di un debito, con l intesa della sua restituzione al debitore ove questi adempia regolarmente alla scadenza la propria obbligazione, restando il prenditore munito di un titolo cambiario dotato di efficacia esecutiva. 85 Si ricorda che gli assegni emessi in un paese litoraneo del Mediterraneo sono da considerare come emessi nello stesso continente del pagamento.

5 66 Il conto corrente bancario: regole operative e modalità di utilizzo dai nuovi codici di rifiuto di pagamento indicate dal n. 30 al n. 40, introdotti con la Circolare Ministeriale 30 aprile 2001, n. 3512/C. Nel caso di richiamo di assegni presentati al pagamento in tempo utile, la normativa sanzionatoria trova applicazione, in quanto nella fattispecie in esame, l illecito si è già perfezionato (o meglio si è già consumato) con la presentazione al pagamento del titolo: il richiamo è di per sé una prassi bancaria che la Banca d Italia vede con sfavore dato che consente di eludere l applicazione della normativa che sanziona i comportamenti illeciti 86. Nel caso di assegni posdatati, risultati impagati, tenendo conto che l assegno è giuridicamente pagabile a vista e quindi è da considerare presentato in tempo utile, la specifica normativa sanzionatoria trova piena applicazione 87. Nel caso di revoca dell ordine di pagamento impartita dal traente in pendenza dei termini di presentazione ai sensi dell art. 35 legge ass., laddove la banca aderisca a tale ordine, la fattispecie configura a tutti gli effetti una mancanza di provvista con conseguente applicazione delle disposizioni all uopo previste dalla disciplina sanzionatoria 88. Perché l assegno bancario sia emesso validamente ai fini della negoziazione o del pagamento deve, poi, possedere tutti i requisiti o gli elementi che la legge richiede a tale scopo, alcuni dei quali sono già prestampati sui moduli rilasciati dalla Banca ed altri devono essere apposti dal traente: a) Indicazione del luogo ove l assegno è emesso La indicazione di tale requisito è fondamentale ai fini del termine di presentazione e della levata del protesto In proposito, la Banca d Italia ha innanzitutto ricordato che nel caso di assegni emessi senza provvista l illecito si perfeziona nel momento di presentazione al pagamento, che coincide con la presentazione alla stanza di compensazione ovvero con la presentazione in via telematica per la procedura check truncation. Ha, quindi, osservato che in tale quadro nel caso in cui il richiamo intervenga dopo il perfezionamento dell illecito, la restituzione alla banca negoziatrice del titolo risultato privo di provvista non esime la banca trattaria dall osservanza di tutti gli adempimenti di legge relativi sia allo avvio della procedura sanzionatoria amministrativa sia alla revoca di sistema. Ed ha altresì rammentato che a partire dal momento in cui si perfeziona l illecito, l avvio della procedura sanzionatoria amministrativa e la revoca di sistema possono essere evitate solo dando prova del pagamento tardivo del titolo secondo le modalità e nei termini fissati dalla legge. 87 In questa ipotesi, il termine di 60 giorni utili per il pagamento tardivo decorre dalla data di presentazione dell assegno in stanza di compensazione, che rappresenta il momento in cui il titolo è stato attivato da parte del portatore. 88 Si veda infra. 89 Soltanto la presentazione dell assegno bancario in tempo utile consentirà al portatore del titolo di rivalersi con l azione cambiaria di regresso contro il traente e gli altri obbligati per ottenere il rimborso dell importo del titolo che non gli venga pagato dalla banca, ad esempio perché privo di copertura: se presentato nei termini il titolo, infatti, potrà essere

6 Il conto corrente bancario 67 Per cui se viene presentato un assegno privo del luogo di emissione ma tratto su conto capiente, la Banca deve astenersi dal completarlo (stante il divieto del patto di riempimento) ed ovviamente prima di pagarlo deve pretendere che le venga presentato debitamente completato. L eventuale pagamento di un assegno invalido per mancanza di un requisito essenziale, invero, non sarebbe regolare e potrebbe essere contestato dal correntista. Se, invece, viene presentato un assegno privo di detto requisito e tratto su conto incapiente, la Banca non potrà pagare il titolo né inviarlo al protesto in quanto la mancanza nel contesto del titolo di tale requisito essenziale fa venir meno la qualità di titolo di credito. b) Indicazione della data di emissione Serve a calcolare i termini per la presentazione al pagamento e per l eventuale protesto. Può accadere che l assegno rechi una data ma incompleta, irregolare o falsificata. Si ritiene, tuttavia, regolare laddove l anno sia indicato senza il millesimo ovvero il giorno sia indicato con una ricorrenza (ad esempio, Capo d anno). Viceversa, più date sul titolo o una data impossibile (esempio: 30 febbraio) o la mancanza del giorno o del mese o dell anno rendono nullo l assegno ed in questi casi la Banca non paga né protesta essendo il titolo nullo. Può, ancora, accadere che l assegno sia emesso con una data di emissione posteriore rispetto a quella in cui il titolo esce dalla disponibilità del correntista traente: è il caso dello assegno posdatato. In linea generale, la posdatazione del titolo è ininfluente atteso che l assegno è pagabile nel giorno di presentazione, anche se anteriore a quello indicato come data di emissione. Per effetto della normativa fiscale la esigibilità dell assegno dovrebbe rimanere sospesa fino a quando il portatore non l abbia regolarizzato nel bollo stante l obbligo incombente in solido su quanti abbiano partecipato al circuito cartolare (traente, girante, banca negoziatrice, banca trattaria) o fatto uso dell assegno prima della regolarizzazione. Secondo le disposizioni fiscali, la liceità o meno di una posdatazione, quale prevista dall art. 121 legge ass. 90, è da valutare esclusivamente a posteriori, teprotestato e, come tale, offrire al portatore la possibilità di esercitare il regresso contro le persone sopra indicate. 90 L art. 121 legge ass. dispone che qualora nell assegno venga indicata una data di emissione posteriore a quella dell effettiva emissione dell assegno non giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità e sempre che la data non differisca di oltre 4 giorni da quella di emissione si rende applicabile la imposta graduale della cambiale salvo le sanzioni di legge.

7 68 Il conto corrente bancario: regole operative e modalità di utilizzo nendo presente il momento in cui il titolo perviene al beneficiario. Secondo le istruzioni della Vigilanza, sia pur adattate alla luce della legge n. 386/1990, è vietata tassativamente la negoziazione o l accettazione, salvo che per l immediato incasso ai sensi dell art. 31, 2 comma, legge ass., di assegni bancari a carico di altre aziende postdatati oltre i limiti di cui all art. 121 della stessa legge, in quanto ciò determinerebbe una trasgressione della normativa tributaria per la quale è prevista la corresponsabilità di tutti coloro per le cui mani è passato il titolo. Le regole di comportamento della Banca in tale ipotesi potrebbero essere diverse, come, ad esempio, in caso di presentazione a mezzo stanza, pagare l assegno, se capiente, curando nei termini la successiva regolarizzazione nel bollo con addebito sul c/c del traente, oppure se l assegno sia scoperto, respingere il titolo al cedente perché lo presenti regolarizzato ovvero prendere accordi con la banca negoziatrice per la regolarizzazione prima dell avvio al protesto (soprattutto nel caso che la restituzione alla corrispondente possa pregiudicare i termini del protesto); in caso di presentazione allo sportello, invitare il presentatore a regolarizzare e ripresentare il titolo ovvero avvertirlo che l assegno, se capiente, viene pagato ai sensi dell art. 31 legge ass. ma che si procederà alla successiva regolarizzazione con tutte le conseguenze fiscali che ne deriveranno solidalmente in danno del traente, dei giranti e dello stesso portatore. c) Indicazione dell importo scritto in cifre ed in lettere (quest ultimo, in caso di differenza tra i due importi, prevale su quello scritto in cifre). d) Indicazione della persona al cui ordine è emesso (ordinatario, prenditore o beneficiario), in mancanza della quale l assegno vale come titolo al portatore Laddove sull assegno figurino più prenditori con una formula congiunta (ad esempio, all ordine di Tizio e di Caio) o con una formula alternativa (ad esempio, all ordine di Tizio o di Caio) la banca nella prima ipotesi dovrà pagare a mano di tutti coloro che figurano indicati sul titolo, nel secondo caso potrà pagare a chi dei beneficiari si presenti per primo come portatore. e) La firma del correntista o del suo procuratore Il titolo può essere emesso solamente dall intestatario del conto ovvero da chi questi abbia autorizzato a firmare in sua rappresentanza (in tale ultimo caso, la firma deve comprendere l indicazione della persona fisica o giuridica rappresentata). Qualsiasi sottoscrizione deve essere conforme al modello depositato presso la banca (specimen) all atto della stipula del contratto, nonché corrispondere alle modalità di disposizioni concordate all atto dell accensione del conto (cioè, se a firma congiunta o disgiunta).

8 Il conto corrente bancario La presentazione ed il pagamento dell assegno Il portatore dell assegno bancario per ottenere il relativo pagamento deve presentare il titolo nella sua materialità nei termini previsti dalla legge, che sono di 8 giorni se è pagabile nello stesso Comune in cui fu emesso o di 15 giorni se è pagabile in altro Comune, 20 giorni se è pagabile in paesi siti nello stesso continente e 60 giorni se in continenti diversi (ai fini del calcolo del termine di presentazione dell assegno non viene computato il giorno in cui esso è stato emesso). Se il termine fissato per la presentazione scade in giorno festivo, il termine è prorogato sino al primo giorno feriale successivo. Solo il prenditore dell assegno o chi ne divenga successivamente portatore può fruire a suo piacimento del termine di presentazione; non il semplice giratario per l incasso, tenuto alla immediata presentazione né tanto meno la banca trattaria, tenuta all immediato pagamento o al protesto. La fase del pagamento di un assegno riveste aspetti molto delicati per i rischi incombenti sulla Banca, per cui l operazione deve essere trattata con perizia e diligenza. A tale scopo, ovvero per poter pagare bene senza pregiudizi, si rendono necessari alcuni accertamenti che riguardano: il titolo; la persona del presentatore; la provvista in conto; ogni possibile impedimento idoneo a legittimare il rifiuto del pagamento Gli accertamenti sul titolo In questa sede vengono in rilievo non solo le disposizioni proprie della legge sull assegno, ma anche la specifica normativa dettata in materia di antiriciclaggio e la disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e postali, nonché il regolamento contrattuale del conto corrente. L assegno deve risultare stilato sui moduli prestampati, facenti parte del carnet a suo tempo rilasciato al correntista e debitamente imputato al conto corrente e deve possedere tutti i requisiti previsti dalla legge. A tale riguardo l operatore bancario deve innanzitutto astenersi dall apporre sull assegno presentato al pagamento elementi mancanti sul titolo in considerazione del rilievo di tali requisiti Deve, poi, verificare la conformità della firma allo specimen depositato nonché l effettiva esistenza di poteri di rappresentanza ove emesso da un terzo per conto del correntista intestatario del conto corrente allo scopo di accertare,

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