L obbligo di bollatura permane inoltre con riferimento ai libri o ai registri per i quali l incombenza trae la sua fonte da norme speciali.
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- Rossana Parente
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1 Notiziario 4 MAR 2015 Fisco e Tributi [notizia n ] Allegato Tassa sulle concessioni governative per la bollatura e numerazione dei libri contabili Scadenza del 16 marzo p.v. per il versamento annuale 2015 delle società di capitali Adempimenti degli altri soggetti 1. Premessa. Già da diversi anni il libro giornale, il libro inventari e tutti i registri e le scritture contabili previsti dal DPR n. 633/72 in materia di IVA e dal DPR n. 600/72 in materia di imposte sui redditi non sono più soggetti all obbligo di vidimazione iniziale, nota anche come bollatura. Per i medesimi libri, registri e scritture contabili è, invece, ancora in essere l obbligo di numerazione, incombenza che può essere assolta direttamente dal soggetto tenuto alla loro redazione. La soppressione dell obbligo di bollatura non ha riguardato i libri sociali (libro soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze delle assemblee, libro delle adunanze del consiglio di amministrazione, libro del collegio sindacale, del comitato esecutivo, delle delibere degli obbligazionisti), i quali pertanto, anteriormente alla loro messa in uso, devono sempre essere bollati in ogni foglio e numerati progressivamente in ogni pagina. L obbligo di bollatura permane inoltre con riferimento ai libri o ai registri per i quali l incombenza trae la sua fonte da norme speciali. I libri ed i registri per i quali non sussiste più l obbligo possono, peraltro, essere bollati su base volontaria. Tra le motivazioni che rendono consigliabile il ricorso alla bollatura volontaria vi è quella derivante dal disposto dell art del c.c., secondo cui, testualmente: i libri bollati e vidimati, nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all esercizio dell impresa. Gli uffici locali dell Agenzia delle Entrate non effettuano più la bollatura (ora facoltativa) dei registri IVA né quella del registro beni ammortizzabili; i medesimi uffici hanno mantenuto competenza esclusivamente sulla bollatura dei registri di carico e scarico dei rifiuti. Ricordiamo che la bollatura (o vidimazione) consiste nell apposizione dell impronta del sigillo da parte dell ufficio del registro delle imprese o di un notaio e non deve essere confusa con l applicazione dell imposta di bollo, tutt oggi in vigore anche per il libro giornale e per quello degli inventari (vedi paragrafo 4). N.B. I libri la cui tenuta è prescritta soltanto da norme di natura tributaria (es. registri IVA, registro dei beni ammortizzabili, ecc.), sono numerati in esenzione da tassa di concessione governativa e da imposta di bollo (vedi art. 22, del DPR n.600/73 e art. 39, del DPR n.633/72). 2. Tassa sulle concessioni governative. La soppressione dell obbligo della vidimazione iniziale del libro giornale e del libro degli inventari ha prodotto degli effetti anche in materia di tassa sulle concessioni governative. L art. 23 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.641, stabilisce, infatti, che la bollatura (vidimazione) e la numerazione dei libri e dei registri contabili sono soggette alla tassa sulle concessioni governative.
2 A questo riguardo occorre tuttavia distinguere il caso dei libri tenuti dalle società di capitali ed enti commerciali, da quello dei libri tenuti dagli altri soggetti. N.B. La tassa sulle concessioni governative per la bollatura e la numerazione dei libri e dei registri contabili, è deducibile sia ai fini IRES che IRAP e deve essere iscritta in Bilancio alla voce B14 del Conto Economico relativa agli Oneri diversi di gestione Società di capitali ed enti commerciali. Per le società di capitali e gli enti commerciali il pagamento della tassa sulle concessioni governative è correlato sia alla bollatura dei registri che alla loro numerazione. L abrogazione del solo obbligo di bollatura non ha pertanto determinato alcuna conseguenza sulla tassa sulle concessioni governative per la bollatura e la numerazione dei libri e registri delle società di capitali ed enti commerciali, che resta dovuta. Per la bollatura e la numerazione di libri e registri contabili, le società di capitali (srl, spa, sapa) e gli enti aventi per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciali, devono versare un importo annuale, così determinato: 309,87 se il capitale sociale o il fondo di dotazione del soggetto interessato è d importo uguale od inferiore a ,90; 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione del soggetto interessato è d importo superiore a ,90. Si tratta di una tassa forfetaria che prescinde dall effettiva messa in uso nel corso dell anno di nuovi libri e registri e dalle loro dimensioni. La tassa è dovuta con riferimento all anno solare e copre tutte le formalità di numerazione e bollatura eventualmente eseguite nel corso dell anno, comprese quelle poste in essere anteriormente al suo pagamento. Ne deriva che una società di capitali, la quale provveda a far bollare facoltativamente un nuovo libro giornale o degli inventari, non subirà alcun aggravio aggiuntivo in termini di tasse sulle concessioni governative, così come non subirà alcun aggravio aggiuntivo nel caso di messa in uso di un nuovo libro rientrante tra quelli per i quali è rimasto in vigore l obbligo di bollatura (es. libro dei soci). Il versamento della tassa deve essere effettuato, salvo che nell anno di inizio attività, entro lo stesso termine previsto per il pagamento dell IVA dovuta per l anno precedente e quindi, per il 2015, entro il 16 marzo p.v., utilizzando il modello F24 sezione erario, il codice tributo 7085 e indicando come periodo di riferimento Per l anno di inizio attività (nella fattispecie per le società e gli enti che cominciano l attività nel 2015) il versamento della tassa forfetaria deve essere effettuato antecedentemente alla presentazione del modello AA7/10 di dichiarazione inizio attività, sul c/c postale n. 6007, intestato ad Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Bollatura e numerazione libri sociali o, in alternativa, a mezzo contrassegno telematico; gli estremi del versamento devono essere riportati sulla medesima dichiarazione di inizio attività. L entità della tassa per gli anni successivi a quello di inizio attività, viene determinata con riferimento al capitale sociale o al fondo di dotazione al 1 gennaio di ciascun anno (nella fattispecie 1 gennaio 2015). Gli eventi che intervengono nella vita della società dopo il 1 gennaio, quali la riduzione o l aumento del capitale sociale o la cessazione dell attività in corso d anno, non influenzano l importo dovuto. Se ne dovrà tenere conto, invece, per l anno successivo (nella fattispecie 2016). Sono obbligate al pagamento della tassa in commento anche: - le società in liquidazione; - le società sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento) a condizione che vi sia l obbligo di tenuta dei libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice Civile. Sono invece esonerate dal pagamento della tassa annuale: - le società cooperative e di mutua assistenza; - le società di capitali dichiarate fallite; - i consorzi che non hanno assunta la forma di società consortili.
3 Se, dopo l effettuazione del versamento della tassa annuale, la società trasferisce la sua sede sociale in una circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell Agenzia delle Entrate, non è tenuta ad effettuare un altro versamento, in quanto il trasferimento non impone una nuova numerazione e bollatura dei libri e registri sociali (C.M. n. 108/1996). In caso di bollatura effettuata su base facoltativa, l attestato di versamento della tassa forfetaria annuale deve essere esibito al pubblico ufficiale, salvo che per i registri messi in uso antecedentemente alla scadenza del pagamento annuale (nella fattispecie ante 16 marzo 2015). L importo dovuto per la bollatura e numerazione dei libri contabili, alla stregua di ogni altra somma esposta sul modello F24, può essere compensato, al momento del pagamento, con eventuali crediti indicati sul medesimo modello (modello che deve comunque essere presentato anche se, a seguito della compensazione, il saldo risulti pari a zero). L omesso o insufficiente versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la bollatura e numerazione dei libri contabili è punita con una sanzione che va dal 100% al 200% della tassa stessa, con un minimo di 103,00. La violazione può essere regolarizzata, purché non siano stati notificati atti di liquidazione, di accertamento o cartelle di pagamento, ricorrendo al ravvedimento operoso pagando spontaneamente una sanzione ridotta del 10% (1/10 del minimo), con un minimo di 10,30, se il versamento è eseguito nel termine di 30 giorni dalla scadenza (quindi per il 2015 entro il 16 aprile p.v.), ovvero del 12,5% (1/8 del minimo), con un minimo di 12,87, se il versamento è eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza ma comunque entro un anno dalla stessa (quindi per il 2015 entro il 16 marzo 2016). Si ricorda, poi, che la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto nuove possibilità di ravvedimento operoso in aggiunta alle due già previste. In particolare, è ora possibile regolarizzare: - entro 90 giorni dalla scadenza del versamento della tassa in esame, con applicazione della sanzione ridotta a 1/9 del minimo (1/9 del 100% = 11,11%); - entro 2 anni dalla scadenza prevista per il versamento della tassa in esame, con applicazione della sanzione ridotta a 1/7 del minimo (ovvero 1/7 del 100% = 14,29%); - oltre 2 anni dalla scadenza prevista per il versamento della tassa in esame, con applicazione della sanzione ridotta a 1/6 del minimo (1/6 del 100% = 16,67%). Perché il ravvedimento operoso si perfezioni è necessario che il versamento della sanzione ridotta e della tassa di concezione governativa siano contestuali e che quest ultima sia maggiorata degli interessi legali al tasso dello 0,5% annuo (tasso così fissato a decorrere dall dal Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze fino al la misura era dell 1%), con maturazione giorno per giorno. Per il versamento della tassa di concessione maggiorata degli interessi legali dovrà essere utilizzato il modello F24 e il consueto codice tributo 7085, mentre per la sanzione ridotta dovrà essere utilizzato il modello F23 indicando il codice tributo 678T, la causale SZ e il codice della Direzione Provinciale competente in base alla sede legale della società (Reggio Emilia = TG2). Va sottolineato che per regolarizzare l omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale non è possibile usufruire del cd. ravvedimento "sprint" o "mini" (art. 13, co. 1, D.Lgs , n regolarizzazione entro 15 giorni dalla scadenza con un ulteriore riduzione della sanzione). Si ricorda che entro il è possibile regolarizzare, avvalendosi del ravvedimento lungo, l omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale dovuta per il 2014 il cui termine di versamento era fissato al In virtù del principio del favor rei, anche alla predetta irregolarità si applicano le nuove possibilità di ravvedimento sopra menzionate Soggetti diversi dalle società di capitali e dagli enti commerciali. Per le società di persone (snc, sas), gli enti non commerciali, le società cooperative e i consorzi anche a responsabilità limitata e gli imprenditori individuali, contrariamente a quanto visto per le società di capitali e gli enti commerciali, l obbligo di pagamento della tassa sulle concessioni governative è correlato alla sola operazione di bollatura.
4 Qualora i soggetti sopra menzionati, provvedano alla messa in uso di un libro giornale o inventari senza preventivamente bollarlo (operazione su base facoltativa), non dovranno, pertanto, corrispondere alcuna tassa. Se essi si avvarranno, invece, della facoltà di fare bollare i suddetti registri, dovranno corrispondere, singolarmente per ogni libro o registro messo in uso, la tassa sulle concessioni governative sulla bollatura e numerazione dei libri contabili nella misura di 67,00 per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine. Il versamento potrà essere effettuato a mezzo posta sul C/C postale n. 6007, intestato ad Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Bollatura e numerazione libri sociali oppure tramite l apposizione di contrassegni telematici. Resta ferma, per i soggetti che provvedono alla bollatura facoltativa, la disposizione contenuta nella nota 2 all art. 23 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, secondo cui l attestazione del versamento della tassa deve essere esibita al pubblico ufficiale che provvede alla numerazione e alla bollatura il quale vi appone la data, la firma e il timbro e ne riporta gli estremi sul libro o registro. A differenza delle società di capitali, i soggetti in argomento non sono tenuti ad effettuare alcun versamento annuale. N.B. I libri sociali eventualmente messi in uso dalle società di persone e quelli messi in uso dalle società Cooperative e dai Consorzi sono soggetti a imposta di bollo (le misure e le modalità di assolvimento del tributo sono quelle descritte nel paragrafo 4). 3. Diritti di segreteria per bollatura eseguita presso la Camera di Commercio. In caso di bollatura facoltativa del libro giornale o inventari ovvero di bollatura obbligatoria (es. libri sociali), eseguita presso il registro imprese della Camera di Commercio, sono, dovuti a titolo di diritti di segreteria 25,00 per ogni libro. I diritti di segreteria a favore del registro delle imprese di Reggio Emilia, possono essere versati a mezzo c/c n intestato a C.C.I.A.A. Reggio Emilia - Diritti di Segreteria (indirizzo: Piazza della Vittoria, 3, Reggio Emilia) ovvero in contanti o bancomat direttamente allo sportello. Il bollettino e l attestazione comprovante il versamento dei diritti di segreteria devono essere prodotti al funzionario incaricato dell ufficio del registro imprese, il quale provvede ad apporre un timbro sul libro o registro soggetto a bollatura. N.B. La camera di Commercio non effettua bollature (facoltative) di registri IVA. 4. Imposta di bollo. Sebbene sia il libro giornale che quello degli inventari non debbano più essere obbligatoriamente vidimati, la numerazione progressiva delle pagine comporta, comunque, l assolvimento dell imposta di bollo. Anche per quanto riguarda l imposta di bollo occorre distinguere la fattispecie dei libri tenuti da società di capitali ed enti commerciali da quella dei libri tenuti da soggetti diversi Società di capitali ed enti economici. I soggetti che assolvono annualmente in modo forfetario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri, devono corrispondere, a titolo di imposta di bollo da apporre sul libro giornale e su quello degli inventari, 16,00 per ogni 100 pagine o frazioni di 100. Il tributo va assolto, prima dell utilizzazione del registro, mediante gli appositi contrassegni telematici ovvero mediante versamento sul modello F23, utilizzando il codice tributo 458T (codice ufficio TG2 per l ufficio territoriale di Reggio Emilia). Nel caso di libri giornale o inventari non sottoposti a bollatura, i contrassegni devono essere applicati sulla prima pagina ovvero, se il pagamento avviene con il modello F23, devono essere riportati sulla prima pagina gli estremi della relativa ricevuta di versamento. Con la risoluzione n. 85 del 2002 l Agenzia delle Entrate ha chiarito che l imposta di bollo va assolta sulle pagine effettivamente utilizzate. Così, ad esempio, nel caso in cui il libro inventari del 2014 termini alla
5 pagina numero 2014/85, l imposta di bollo, assolta a mezzo marche applicate sulla pagina 2014/1, deve ritenersi assolta anche per le prime quindici pagine dell anno Pertanto, le nuove marche dovranno apporsi sulla pagina 2015/16, ossia sulla centunesima pagina del libro inventari. L imposta di bollo va assolta in via preventiva, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o sulle successive cento. Nel caso di libri giornale o inventari sottoposti a bollatura facoltativa e di libri sociali, i contrassegni devono invece essere apposti sull ultima pagina numerata, così come sulla medesima devono essere riportati gli estremi della ricevuta di versamento se il pagamento avviene a mezzo modello F23. Per i registri formati e conservati esclusivamente su supporto ottico (dematerializzati) l importo dell imposta di bollo rimane quello sopra specificato da applicare non più ogni 100 pagine e frazioni di 100 ma ogni registrazioni o frazioni di In mancanza di un supporto fisico su cui apporre i contrassegni il pagamento dovrà avvenire mediante versamento eseguito presso gli sportelli bancari, postali e dei concessionari del servizio della riscossione dei tributi. Con pubblicazione del DMEF 17 giugno 2014, che con effetto dal 27 giugno 2014 ha sostituito il DMEF 23 gennaio 2004, l assolvimento dell imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini fiscali avviene mediante F24, con modalità esclusivamente telematica, utilizzando il codice tributo Il pagamento dell imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l anno ha luogo in un unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio. Non deve più essere effettuata la presentazione a inizio anno all Ufficio delle Entrate competente della comunicazione contenente l indicazione del numero presuntivo di atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l anno e l importo e gli estremi dell avvenuto pagamento dell imposta né la successiva presentazione della comunicazione a conguaglio entro il mese di gennaio dell anno successivo (obblighi previsti dal soppresso DM 23 gennaio 2004). I registri formati e conservati su supporto ottico non vanno confusi con quelli formati su carta e successivamente trasposti su supporto ottico per la conservazione, relativamente ai quali l imposta di bollo deve essere assolta nei modi ordinari Soggetti diversi dalle società di capitali e dagli enti commerciali. I soggetti diversi dalle società di capitali e dagli enti commerciali (vedi paragrafo 2.2), devono corrispondere, a titolo di imposta di bollo da apporre sul libro giornale e su quello degli inventari, 32,00 per ogni 100 pagine o frazioni di 100. L importo resta il medesimo anche qualora l imprenditore o la società di persone decida facoltativamente di bollare i suddetti registri e quindi, corrisponda la relativa tassa di concessione governativa (si veda a tale proposito la Circolare dell Agenzia delle Entrate n.15 del 6 dicembre 2001, paragrafo 7). Gli eventuali libri sociali tenuti dalle società di persone, quelli delle società cooperative dei consorzi e quelli degli enti associativi, scontano il tributo nella misura di 16,00. Le modalità d assolvimento dell imposta sono le stesse già analizzate al precedente paragrafo per le società di capitali e gli enti commerciali. N.B. Circa l assolvimento dell imposta di bollo sui registri dematerializzati messi in uso dai soggetti diversi da società di capitali ed enti commerciali restano valide le considerazioni esposte nel paragrafo Tabella riassuntiva dell imposta di bollo. La casistica dell applicazione dell imposta di bollo è, come visto, molto articolata, variando sia in relazione al soggetto, sia in relazione al tipo di libro. Riteniamo, pertanto, opportuno riportare di seguito una tabella di sintesi: Libro o registro Libro giornale e libro degli inventari tenuti da imprenditori individuali o da società di persone Libro giornale e libro degli inventari tenuti da società di capitali (s.r.l., s.p.a, s.a.p.a., etc.) Libro giornale e degli inventari tenuti dalle società cooperative ed in generale da ogni altro soggetto che non sconta la tassa di CC.GG. ( 309,87 o 516,46) di cui all art. 23 della tariffa allegata al D.P.R. Imposta di bollo 32,00 ogni 100 pagine o frazione 16,00 ogni 100 pagine o frazione 32,00 ogni 100 pagine o frazione
6 n.641/1972. Le cooperative edilizie ed i loro consorzi sono esentati dal pagamento dell imposta di bollo [1] Libri sociali e cioè soci, verbali assemblee e così via tenuti dalle società di capitali (s.r.l., s.p.a, 16,00 ogni 100 pagine o frazione s.a.p.a., etc.) Libri sociali tenuti dalle società cooperative escluse le cooperative edilizie ed i loro pagine o frazione 16,00 ogni 100 pagine o frazione [2] consorzi [1] Libri sociali eventualmente tenuti dalle società di persone pagine o frazione [3] 16,00 ogni 100 pagine o frazione[3] Libri soci, del Comitato Direttivo, delle adunanze 16,00 ogni 100 pagine o frazione delle assemblee e così via tenuti da enti associativi [4] Libri IVA, libro cronologico degli incassi e dei pagamenti tenuto dai professionisti, libro dei Esenti [5] movimenti finanziari ed in generale ogni altro registro tenuto per finali esclusivamente fiscali [1] L imposta di bollo dovuta in relazione ai registri contabili non è dovuta da tutte le società cooperative. Ai sensi dell art. 66, comma 6-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge n. 427 del 29 ottobre 1993 le cooperative edilizie di abitazione, ed i loro consorzi disciplinati dai principi della mutualità, ed scritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, sono esentate dal pagamento di questa imposta. [2] Anche se le società cooperative non sono soggette al pagamento della tassa di CC.GG. ( 309,87 o 516,46) di cui all art. 23 della Tariffa allegata al DPR n. 641/1972 l imposta di bollo è dovuta nella misura di 16,00 anziché 32,00 in quanto i libri sociali non sono compresi nell art bensì nell art c.c.. Le cooperative edilizie, invece, sono esenti (cfr. nota 1). [3] Si tratta dei libri sociali che le società di persone potrebbero facoltativamente istituire. Per la misura dell imposta di bollo ( 16,00) valgono le medesime considerazioni indicate nella nota precedente. [4] Valgono le stesse considerazioni indicate nelle due note precedenti. [5] Come previsto espressamente dagli artt. 39 del DPR n. 633/1972 e 22 del DPR n. 600/1973 i registri fiscali devono essere progressivamente numerati in ogni pagina (non più bollati) in esenzione dall imposta di bollo. PER INFORMAZIONI Area Fisco e Tributi Referenti Dott. Aldo Bianchi Dott. Adeodato Ceci Dott.ssa Danila Messori TEL FAX E.mail fisco@unindustriareggioemilia.it I nostri specialisti sono a disposizione per chiarimenti e per applicare al caso specifico le informazioni qui riportate UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA - info@unindustriareggioemilia.it
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