Istruzioni relative alla bollatura dei libri contabili e sociali

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1 CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA UFFICIO REGISTRO IMPRESE Istruzioni relative alla bollatura dei libri contabili e sociali Settembre 2013 Redatte dal Responsabile del procedimento: Dott.ssa Bruno Panichi Approvate dal Conservatore del R.I. : Dott. Daniele Bosi Pubblicate sul sito internet in data 05/09/2013 Decorrenza operatività 05/09/2013 1

2 ISTRUZIONI RELATIVE ALLA BOLLATURA DEI LIBRI CONTABILI E SOCIALI L art. 8 della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 (entrato in vigore il 25 ottobre 2001) ha soppresso l obbligo della bollatura di numerose scritture contabili e registri, anche se resta confermato l obbligo della numerazione progressiva delle pagine. In sostanza, il dettato legislativo modifica tre specifiche disposizioni normative: l articolo 2215 del Codice civile; il 1^ comma dell articolo 39, del D.P.R. n. 633/1972, concernente l istituzione e la disciplina dell imposta sul valore aggiunto, e il 1^ comma dell articolo 22, del D.P.R. n. 600/1973, recante disposizioni in materia di accertamento sulle imposte dei redditi. A) NUMERAZIONE E BOLLATURA Per quanto riguarda la numerazione e bollatura, vengono fissati tre principi: i libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente; nel caso che sia previsto l obbligo della bollatura o della vidimazione, i libri contabili, prima di essere messi in uso, oltre che numerati progressivamente in ogni pagina, dovranno essere bollati su ogni foglio dall Ufficio del Registro delle imprese o da un Notaio, dichiarando nell ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono; il libro giornale e il libro degli inventari dovranno essere solo numerati progressivamente in ogni pagina e non saranno più soggetti ad alcuna bollatura o vidimazione. B) DISCIPLINA CIVILISTICA L articolo 8, comma 1, della legge n. 383/2001, prevede la soppressione dell obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori. In particolare, per quanto riguarda il libro giornale ed il libro degli inventari è stata sancita l abrogazione espressa dell obbligo di vidimazione iniziale mentre viene confermato l obbligo di numerazione. Non viene proposta alcuna modifica riguardante l articolo 2421 del Codice civile, relativo ai libri sociali. Pertanto, continueranno ad essere numerati e bollati tutti i libri previsti dagli artt e 2478 del codice civile. Dal 30 marzo 2009 è stato soppresso il libro dei soci per le società a responsabilità limitata e per le società consortili a responsabilità limitata a seguito dell abrogazione del numero 1) del primo comma dell art del codice civile, abrogazione prevista dall art. 16 comma 12-septies del D.L. 185/2008, convertito dalla Legge n.2/2009. Pertanto, tali società non sono più obbligate alla tenuta ed alla conseguente vidimazione del libro dei soci. 2

3 Ai libri sopra riportati dovranno essere aggiunti tutti quei libri o registri che, per disposizione di leggi speciali, siano soggetti, oltre che alla numerazione, anche alla bollatura (v. il Registro Giornale tenuto dalle agenzie di pratiche automobilistiche). In sostanza continuerà ad esistere l obbligo della numerazione e bollatura per tutti quei libri o registri per i quali tale obbligo sia previsto da una norma speciale. B.1 Libri sociali obbligatori per le S.p.A. e per le Società Cooperative (artt e 2519 c.c.) Oltre ai libri ed alle altre scritture contabili prescritti nell art. 2214, le sopraindicate società devono tenere: 1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti; 2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione; 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione; 6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se nominato; 7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti,se sono state emesse obbligazioni; 8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo sexies Si ricorda altresì che ai sensi dell art ter c.c. il revisore o la società incaricata del controllo contabile documenta l attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell articolo 2421, terzo comma. B.2 Libri sociali obbligatori per le S.r.l. (art c.c.) Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell art. 2214, le sopraindicate società devono tenere: 1) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla società; 2) il libro delle decisioni degli amministratori; 3) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'articolo

4 B.3 Libri sociali obbligatori per i Consorzi con qualifica di Confidi Ai sensi dell art. 13, comma 36, del D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito in legge dall art. 1 della L. 24 novembre 2003 n. 326, i consorzi confidi (che svolgono cioè l attività di garanzia collettiva dei fidi), oltre ai libri e alle scritture contabili prescritti dall art. 2214, sono obbligati a tenere: 1. il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi; 2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico; 3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se previsto; 4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se previsto. C) DISCIPLINA FISCALE C.1 Libri I.V.A. Il nuovo articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l abrogazione dell obbligo di bollatura per tutti i registri tenuti agli effetti dell IVA. Dunque, secondo la nuova formulazione del comma 1, dell articolo 39, del D.P.R. n. 633/1972: viene soppresso l obbligo di bollatura di tutti i registri IVA; permane l obbligo della sola numerazione progressiva delle pagine; permane l esenzione dall imposta di bollo; In particolare, i seguenti registri - registro delle fatture, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti - non sono più soggetti a bollatura e possono ritenersi regolarmente tenuti se numerati progressivamente in ogni pagina. C.2 Registri tenuti ai fini delle imposte sui redditi Il nuovo articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede espressamente l eliminazione dell obbligo di bollatura per tutti quei libri e registri richiamati dalle disposizioni precedenti al citato articolo 22, con due eccezioni: scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito; scritture ausiliarie di magazzino, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali (Cfr. art. 14, lettere c) e d), D.P.R. n. 600/1973). Questi due registri continueranno ad essere soggetti a numerazione e a bollatura. 4

5 Dunque, secondo la nuova formulazione del comma 1, dell articolo 22, del D.P.R. n. 600/1973: viene soppresso l obbligo di bollatura di quasi tutte le scritture contabili previste dal citato decreto (ad eccezione delle due sopra indicate); permane l obbligo della sola numerazione progressiva delle pagine; permane l esenzione dall imposta di bollo. D) LA COMPETENZA IN MATERIA DI BOLLATURA La bollatura facoltativa dei libri contabili e quella obbligatoriamente prevista da leggi speciali restano di competenza dell Ufficio del Registro delle Imprese o dei notai. L Ufficio R.I. non procederà alla bollatura: di libri, registri e scritture contabili di imprese o altri soggetti aventi la sede legale in altra provincia (tranne nel caso di libri relativi alle sedi secondarie); di libri, registri e scritture contabili relativamente ai quali la bollatura, per espressa disposizione normativa, compete a specifici enti, quali l Ufficio del Registro, l Inps, l Inail, la Questura, ecc.; dei formulari di identificazione di cui al D.Lgs 22/97 Decreto Ronchi, in quanto di competenza dell Ufficio Ambiente della Camera di Commercio di Pistoia. Per le imprese di nuova costituzione, non ancora iscritte al R.I., occorre presentare certificazione notarile, in originale o copia, dalla quale risulti l evento. E) MODULISTICA La circolare n. 3574/C del , con la quale il Ministero delle Attività Produttive ha emanato le istruzioni per la compilazione della modulistica per l iscrizione e il deposito nel R.I. e per la denuncia al REA per via telematica o su supporto informatico, ha eliminato i modelli L1 e L2 in ottemperanza alle modifiche intervenute con la Legge n. 383/2001, alla luce cioè dell abrogazione dell obbligo di bollatura - presso il Registro Imprese o presso il notaio - dei libri contabili previsti dall art c.c.. Di conseguenza, per la richiesta di vidimazione non occorre procedere alla preventiva compilazione di alcun modulo. Gli eventuali modelli L1 - inviati o presentati dai notai - non saranno accettati e quindi non verranno inseriti nel sistema informatico; l ufficio provvederà alla restituzione dei medesimi. F) PROCEDURA I libri contabili possono essere presentati per la richiesta di bollatura da chiunque a nome dell azienda interessata. L addetto istruttore verifica immediatamente le seguenti condizioni di ricevibilità: 1. la competenza dell Ufficio RI per la bollatura richiesta; 5

6 2. la corretta indicazione dei dati relativi all impresa e l avvenuta numerazione delle pagine; 3. il rispetto delle norme di carattere fiscale (marche da bollo, concessioni governative) L addetto inserisce nel terminale i dati relativi ai libri contabili presentati da ciascuna Ditta e rilascia all utente una ricevuta con l elenco dei libri presentati e l attestazione dell avvenuto pagamento dei diritti di segreteria. La ricevuta riporta in automatico l indicazione delle generalità dell operatore. L incaricato procede alla bollatura dei libri annullando le marche da bollo su ciascun libro: sull ultima pagina viene posto un timbro successivamente compilato e firmato dall addetto abilitato. La riconsegna dei libri bollati avviene entro il termine di 30 gg. dalla richiesta, come da regolamento camerale (Regolamento disciplinante l attività amministrativa ed i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia). Sulla ricevuta consegnata all utente all atto della richiesta e che il medesimo deve presentare al momento del ritiro dei libri bollati, viene apposto un timbro Ritirato con data, per attestare l avvenuta restituzione. Su una copia della ricevuta in possesso dell ufficio viene apposto un timbro Ritirato con data e firma dell utente, previo accertamento dell identità del medesimo. G) DIRITTI DI SEGRETERIA Per ogni libro o registro di cui si chiede la bollatura presso l Ufficio del Registro delle imprese è dovuto un diritto di segreteria di Euro 25,00. H) IMPOSTA DI BOLLO H.1 Importo imposta di bollo A seguito delle modifiche apportate all articolo 16 della Tariffa, Parte prima, allegato al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sono state introdotte le seguenti novità: per i libri soggetti alla numerazione ed alla bollatura, l imposta di bollo è di Euro 16,00 per ogni 100 pagine; per il libro giornale e il libro degli inventari (in caso di vidimazione facoltativa), tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell articolo 23 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, sarà dovuta un imposta di bollo di Euro 32,00 per ogni 100 pagine; per il libro dei soci delle società a responsabilità limitata e delle società consortili a responsabilità limitata (la cui tenuta è divenuta facoltativa dal 30 marzo 2009), in caso di richiesta di vidimazione, sarà dovuta un imposta di bollo di Euro 16,00 per ogni 100 pagine. 6

7 In conclusione: Sul libro giornale e sul libro degli inventari tenuti da: imprenditori commerciali individuali, società di persone, società cooperative (comprese banche popolari e banche di credito cooperativo); mutue assicuratrici; consorzi. dovrà essere applicata una marca da bollo da Euro 32,00 ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine. Sul libro giornale e sul libro degli inventari tenuti da: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili a responsabilità limitata continuerà ad essere applicata una marca da bollo da Euro 16,00 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine. Su tutti gli altri libri soggetti a numerazione e bollatura, continuerà ad applicarsi una marca da bollo da Euro 16,00 per ogni 100 pagine e frazione di 100 pagine. Beneficiano dell esenzione dal pagamento dell imposta di bollo: Cooperative Edilizie, se iscritte al Registro Prefettizio; Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni di volontariato e Cooperative sociali definite ONLUS, se dimostrano l esenzione in base alla normativa vigente; Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. H.2 Modalità di pagamento dell imposta di bollo Tale tributo potrà essere assolto nelle seguenti modalità: applicazione di speciali marche o bollo a punzone; versamento presso gli sportelli bancari, postali o dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi effettuando il versamento con il modello F23. In quest ultimo caso, gli estremi della relativa ricevuta di pagamento dovranno essere riportati dall addetto al Registro delle Imprese su ciascun libro o registro. Con la Risoluzione n. 174/E del 31 ottobre 2001, l Agenzia delle entrate ha reso noto il codice tributo da utilizzare per il pagamento dell imposta di bollo su libri e registri.tale codice è il seguente: 458T Imposta di bollo su libri e registri. 7

8 I) TASSA DI CONCESONE GOVERNATIVA E necessario distinguere il caso delle società di capitali da quello di tutte le altre imprese (individuali, società di persone, cooperative, ecc.). Per quanto attiene alle società di capitali, si tratta di una tassa annuale, stabilita in una misura fissa indipendentemente dal numero dei libri o registri tenuti. Inoltre, l obbligo di pagamento non è correlato solo alla bollatura dei registri, ma anche alla numerazione delle pagine degli stessi. L abrogazione dell obbligo di bollatura, quindi, non determina alcun effetto sull obbligo di pagamento della tassa in questione. In altre parole, continuerà ad esistere l obbligo di pagamento della tassa in questione (di Euro 309,87 o di Euro 516,46), correlato, in questo caso, all obbligo di numerazione progressiva delle pagine. Le società cooperative e le società di mutua assicurazione non sono tenute all obbligo del versamento della tassa di concessione governativa relativamente al libro giornale ed al libro inventari. Tale obbligo continua a sussistere per i libri sociali. Le cooperative edilizie pagano la tassa di concessione governativa nella misura ridotta a ¼ pari a Euro 16,75. Le cooperative sociali e le ONLUS beneficiano della esenzione totale dalla tassa di concessione governativa ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n Per quanto riguarda le altre imprese, essendo stato soppresso l obbligo di bollatura viene meno anche l obbligo di versare la tassa di concessione governativa. Tuttavia, in caso di richiesta facoltativa di bollatura le imprese dovranno assolvere anche al pagamento della tassa di concessione governativa. In conclusione: Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione governativa (di Euro 67,00 ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine) fatte salve le soprariportate eccezioni: gli imprenditori commerciali individuali, le società di persone, le società cooperative (comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo), per quello che attiene al libro giornale ed al libro inventari; le mutue assicuratrici, per quello che attiene al libro giornale ed al libro inventari; i consorzi ; le cooperative sociali e le Onlus ai sensi del D.Lgs. 460/97; le società e le associazioni sportive dilettantistiche (che hanno inserito nella denominazione sociale la finalità sportiva e la denominazione dilettantistica ). Continueranno a pagare la tassa forfettaria (di Euro 309,87 o di Euro 516,46): le società per azioni; le società in accomandita per azioni; le società a responsabilità limitata; 8

9 le società consortili a responsabilità limitata; le aziende speciali ed i Consorzi tra Enti territoriali. La tassa è dovuta anche dalle società in liquidazione ordinaria. Tale tassa, infatti, dovrà essere pagata fino a quando permane l obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili e, cioè, fino al momento della cessazione all Agenzia delle Entrate e della cancellazione dal Registro delle Imprese. I.1 Modalità di versamento Dovrà essere esibita la prova dell avvenuto pagamento della T.C.G., prova che potrà essere costituita o dall attestazione del versamento effettuato sul CCP n o dalle apposite marche di T.C.G. Nel caso di società di capitali dovrà essere esibita la copia del Mod. F24, attestante il pagamento della tassa forfettaria annuale. A tal proposito si precisa che: le società di capitali di nuova costituzione devono effettuare il versamento sul c/c postale n intestato a Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara -Bollatura e numerazione libri sociali; per gli anni successivi tali soggetti devono effettuare il pagamento in misura forfettaria, entro il termine di versamento dell imposta sul valore aggiunto dovuta per l anno precedente (di norma il 16 marzo), mediante delega bancaria utilizzando il modello di delega Mod. F24 codice tributo Tale modello deve essere esibito al dipendente che provvederà ad annotare gli estremi del versamento nella dichiarazione di bollatura in calce al libro contabile. Nel caso di richiesta di bollatura di scritture contabili prima del 16 marzo si richiede l esibizione dell attestazione di versamento della tassa relativa all anno precedente, mentre per le richieste successive si deve esibire quella relativa all anno in corso. 05/09/2013 Il Responsabile del procedimento (Dott. Bruno Panichi) 9

10 TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI ADEMPIMENTI Tipo di libro Numerazione Obbligo di Bollatura Libro giornale, Libro inventari di imprese individuali, NO Snc, Sas, Coop., Consorzi Libro giornale, Libro inventari di Spa, Sapa, Srl e Soc. cons. a r.l., Aziende speciali e Consorzi tra Enti territoriali Libri sociali obbligatori - per Spa e Soc. Coop. (articoli 2421e 2519 c.c.) - per Srl (articolo 2478 NO Imposta di bollo (Nota 1) In caso di vidimazione facoltativa 32,00 euro ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine In caso di vidimazione facoltativa 16,00 euro ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine 16,00 euro ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine T.C.G. (Nota 2) Solo in caso di vidimazione facoltativa c.c.) (Nota 3) Registri IVA NO NO NO Libri e registri IRPEF NO NO NO Registro Giornale tenuto dalle agenzie di pratiche automobilistiche Registro di contabilità dei lavori pubblici (D.P.R. n. 554/1999) (Nota 4) NO NOTE 1) Beneficiano dell esenzione dal pagamento dell imposta di bollo: Cooperative Edilizie, se iscritte al Registro Prefettizio; Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni di volontariato e Cooperative sociali definite ONLUS, se dimostrano l esenzione in base alla normativa vigente. 2) Le società cooperative e le società di mutua assicurazione non sono tenute all obbligo del versamento della tassa di concessione governativa relativamente al libro giornale ed al libro inventari. Tale obbligo continua a sussistere per i libri sociali. 1 0

11 Le cooperative edilizie pagano la tassa di concessione governativa nella misura ridotta a ¼ pari a Euro 16,75. Le cooperative sociali e le ONLUS beneficiano della esenzione totale dalla tassa di concessione governativa ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n ) Ad eccezione del libro dei soci per le società a responsabilità limitata e per le società consortili a responsabilità limitata (soppresso a far data dal ). In caso di richiesta di vidimazione le predette società dovranno corrispondere i diritti di segreteria ( 25.00) e l imposta di bollo di 16,00 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine. E dovuto altresì il pagamento della tassa di concessione governativa (tassa forfettaria annuale di Euro 309,87 o di Euro 516,46). 4) Il registro di contabilità dei lavori è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria, all'imposta di bollo ed alla tassa di concessione governativa (l importo dipende dal tipo di impresa: v. paragrafo I). Le pagine del registro devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore (art. 163 del D.P.R. n. 554/199). Il registro deve essere inoltre firmato sul frontespizio dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art 183 del D.P.R. n. 554/

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