Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Bonus macchinari: le indicazioni in UNICO 2016 A cura di Gioacchino De Pasquale Categoria: Agevolazioni Sottocategoria: Imprese Uno dei passaggi obbligati per chi intende fruire del credito d imposta per gli investimenti in determinati beni strumentali nuovi ex art. 18, D.L. 91/2014 è la necessaria indicazione nel quadro RU nel Modello UNICO Per quanto riguarda le modalità di utilizzo del credito d imposta si evidenzia che il credito d imposta in questione può essere utilizzato in compensazione nel Modello F24 senza applicazione di limiti di importo. L utilizzo in compensazione può avvenire a partire dal secondo periodo d imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l investimento. Dunque, per gli investimenti effettuati nel periodo , la prima quota del credito d imposta poteva essere utilizzata a partire dal 1 gennaio Infatti, il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo. Va inoltre rilevato che il suddetto credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d imposta nei quali il credito è utilizzato. Questo significa che sia chi ha già utilizzato il credito in compensazione a partire dal 1 gennaio 2016, sia chi lo ha maturato nel periodo d imposta 2015 (investimenti ) dovrà necessariamente compilare il quadro RU del Modello UNICO Premessa L art. 18, D.L. 91/2014 ha riproposto un agevolazione per le imprese che effettuano investimenti in determinati beni strumentali nuovi. I destinatari dell agevolazione sono i soggetti titolari di reddito d impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (macchinari e impianti). 1

2 Il credito d imposta per gli investimenti nei suddetti beni è stato concesso per gli investimenti effettuati dal (data di entrata in vigore del D.L. 91/2014) fino al 30 giugno Il credito d imposta attribuito è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Non sono agevolabili gli investimenti di importo inferiore ad euro ,00. Come confermato dalla C.M. 5/E/2015 e dalla relazione illustrativa al D.L. 91/2014, l ammontare minimo pari a euro deve essere verificato in relazione a ciascun progetto di investimento effettuato dall imprenditore in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO e non ai singoli beni che lo compongono. Ai fini di tale verifica assumono rilevanza, oltre al prezzo del bene ovvero dei beni facenti parte del medesimo progetto di investimento nei termini ora specificati, anche gli oneri accessori di diretta imputazione (ad esempio trasporto e montaggio), Il credito d imposta può essere utilizzato in compensazione nel Modello F24 senza applicazione di limiti di importo. Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d imposta nei quali il credito è utilizzato. Ambito soggettivo I destinatari dell agevolazione sono i soggetti titolari di reddito d impresa, anche neocostituiti o costituiti successivamente all entrata in vigore del Decreto ( ), che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (macchinari e impianti). Destinatari dell agevolazione Titolari di reddito d impresa: ditte individuali, società di persone e di capitali, cooperative e stabili organizzazioni. 2

3 Oggetto dell agevolazione Acquisto (proprietà o leasing) di beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, ovvero macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione. L agevolazione non riguarda l acquisto di beni immateriali e immobili. Per usufruire dell agevolazione: deve trattarsi di beni nuovi, cioè mai utilizzati da altri soggetti; i suddetti investimenti devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Il periodo di riferimento Il credito d imposta per gli investimenti nei suddetti beni è concesso per gli investimenti effettuati dal (data di entrata in vigore del D.L. 91/2014) fino al 30 giugno Per verificare se un investimento rientri o meno tra quelli che concorrono al calcolo del credito d imposta, deve farsi riferimento ai criteri d imputazione temporale previsti dall'articolo 109 del Tuir. Ai sensi della disposizione richiamata, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Per i casi particolari è possibile mutuare i chiarimenti forniti dall Amministrazione Finanziaria nella C.M. 44/E/2009, laddove si fornivano chiarimenti relativamente al momento di effettuazione degli investimenti della Tremonti TER. Infatti, al pari dell agevolazione in esame, nella Tremonti TER l agevolazione era legata ad investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 effettuati nel periodo compreso tra il 1 luglio 2009 e il 30 giugno Nel documento di prassi richiamato, veniva chiarito che: - gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della determinazione dell investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate; 3

4 - in caso di investimento realizzato tramite un contratto di appalto a terzi, in base ai predetti criteri di competenza di cui all articolo 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l opera (macchinario o apparecchiatura) o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo in cui si applica l agevolazione in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto; l agevolazione è riconosciuta nella misura in cui il SAL è liquidato in via definitiva, vale a dire quando il SAL è accettato dal committente, in conformità a quanto stabilito dall articolo 1666 del Codice Civile, entro il periodo di vigenza dell agevolazione; - qualora l appalto riguardi un investimento in beni complessi, l agevolazione è riconosciuta nei limiti del costo riferibile ai beni della divisione 28 oggettivamente individuabili utilizzati per la realizzazione del bene complesso; - per i beni costruiti in economia rilevano i costi imputabili all investimento sostenuti dal (data di entrata in vigore del D.L. 91/2014) fino al 30 giugno L agevolazione spetta anche per le opere in corso, iniziate o sospese in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell agevolazione, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo di vigenza dell agevolazione; - in caso di leasing l agevolazione spetta unicamente all utilizzatore con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale il macchinario o l apparecchiatura è consegnato. Ai fini del computo dell agevolazione rileva il costo sostenuto dal concedente per l acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione. Non rileva, in nessun caso, il prezzo pattuito per il riscatto. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario; - in caso di patto di riservato dominio, l investimento si considera effettuato secondo le ordinarie regole nel momento della consegna del bene ovvero alla stipulazione dell atto, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà, come previsto dall articolo 109 del Tuir. 4

5 L ammontare del credito d imposta Il credito d imposta attribuito è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Come precedentemente accennato, non sono agevolabili gli investimenti di importo inferiore ad euro ,00. AMMONTARE CREDITO D IMPOSTA Investimenti effettuati nei suddetti beni nel periodo rilevante (esclusi investimenti inferiori ad euro ,00) Media degli investimenti nei suddetti beni realizzati nei precedenti 5 periodi d imposta (escludendo il periodo in cui gli investimenti risultano maggiori) Il 15% di tale differenza rappresenterà il credito d imposta. Per gli investimenti effettuati nella prima parte del 2015, si deve far riferimento alla media degli investimenti del periodo Di questi anni potrà essere eliminato l anno in cui gli investimenti risultano maggiori, così da ridurre la media da porre a confronto con gli investimenti effettuati. Alfa SRL ha effettuato dal al ,00 euro (tutti superiori ad euro ,00) di investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO. Nei cinque anni precedenti gli investimenti effettuati nei suddetti beni ammontavano ad euro: , , , ,00 5

6 ,00 MEDIA xxxx Per il calcolo della media potrà essere eliminato l anno in cui gli investimenti risultano maggiori, ovvero il L esclusione dal calcolo della media del periodo d imposta in cui è stato realizzato il maggior volume di investimenti nasce dall esigenza di non penalizzare quei soggetti che, per particolari e straordinarie esigenze, in un periodo d imposta, hanno effettuato investimenti di notevole entità. Si precisa che la media degli investimenti sostenuti nel quinquennio precedente va calcolata tenendo in considerazione anche gli esercizi in cui tali investimenti non sono stati effettuati. Il computo va fatto, quindi, su tutti gli anni, anche se in uno o più di essi l importo di tali investimenti è pari a zero. Si ricorda, infine, che per il calcolo della media degli investimenti pregressi è necessario, dopo aver escluso dalla sommatoria il valore più alto, dividere il risultato ottenuto per il numero delle annualità residue, pari a quattro. In riferimento all esempio proposto, tenendo in considerazione le precisazioni sopra riportate, la media nel quinquennio di riferimento è pari ad euro , , , , ,00 SOMMA MEDIA / ,00 Per quanto riguarda la tipologia di investimenti da prendere in considerazione per il calcolo della media, al fine di garantire l omogeneità dei valori comparati, i criteri adottati per l individuazione e il computo degli investimenti rientranti nella previsione agevolativa valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del raffronto. In particolare, si ricorda che ai sensi del primo periodo del comma 1 dell articolo 18 sono agevolabili i beni strumentali nuovi compresi nella 6

7 divisione 28 della tabella ATECO, pertanto, ai fini del calcolo della media di confronto, è necessario, nel rispetto del principio di omogeneità dei valori, tener conto esclusivamente degli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, dotati dei medesimi requisiti esplicitati nei precedenti paragrafi. Il credito d imposta sarà pari ad euro 5.100,00 ( ,00)*(15%). Per le imprese costituite da meno di cinque anni, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti al 2014 o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Utilizzando il precedente esempio e ipotizzando che la società sia stata costituita nel 2014 (investimenti effettuati pari ad euro ,00), per la determinazione del credito d imposta si potranno escludere gli investimenti effettuati nel 2014 (per il calcolo della media potrà essere eliminato l anno in cui gli investimenti risultano maggiori) e conseguentemente il credito d imposta ammonterà ad euro 7.500,00 (15% di ,00 euro). Per le imprese costituite successivamente al (data di entrata in vigore D.L. 91/2014) il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta. Ad esempio, un soggetto con esercizio coincidente con l anno solare, che si è costituito successivamente al 25 giugno 2014, potrà beneficiare dell agevolazione nello stesso esercizio 2014, con riferimento all intero volume degli investimenti realizzati, poiché, in tal caso, non esistono valori di confronto (investimenti antecedenti al 2014). Lo stesso soggetto, per gli investimenti effettuati nel periodo di imposta successivo fino al 30 giugno 2015, potrà parimenti beneficiare dell agevolazione con riferimento all intero volume degli investimenti realizzati, poiché, in tal caso, l unico valore di confronto (investimenti del 2014) non va preso in considerazione per la facoltà di escludere dalla media il periodo in cui l investimento è stato maggiore. 7

8 Utilizzo del credito d imposta Il credito d imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 senza applicazione di limiti di importo. L utilizzo in compensazione può avvenire a partire dal secondo periodo d imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l investimento. Dunque, per gli investimenti effettuati nel periodo , la prima quota del credito d imposta poteva essere utilizzato a partire dal 1 gennaio La seconda quota sarà utilizzabile a partire dal 1 gennaio 2017, la terza dal 1 gennaio Con riferimento al credito maturato per gli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno dello stesso anno, la prima quota è utilizzabile a partire dal 1 gennaio Infatti, il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato. In termini pratici, ipotizzando un impresa che abbia effettuato investimenti agevolabili per euro ,00 nel 2014 (periodo ) e la media degli ultimi cinque esercizi, escluso il periodo in cui gli investimenti sono stati maggiori, sia pari ad euro , il credito d imposta spettante sarà pari ad euro= ( , ,00)*15%. Il credito d imposta pari ad euro 6.000,00 può essere utilizzato in compensazione a partire dal 1 Gennaio Più in dettaglio, il credito d imposta così determinato potrà essere utilizzato in tre rate di pari importo (6.000,00/3= 2.000,00) negli anni 2016, 2017 e Il credito d imposta maturato in relazione agli investimenti effettuati nel periodo potrà essere utilizzato in compensazione in tre rate di pari importo negli anni 2017, 2018 e Nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale o parte di essa non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando cosi a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta. 8

9 Il credito d imposta: non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap; non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir (c.d. pro-rata di indeducibilità in presenza di proventi esenti); è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, e non è soggetto al limite di cui all art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007 (euro da indicare nel quadro RU del modello Unico). Codice tributo Con la Risoluzione n. 96/E/2015, l Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l utilizzo del credito d imposta, mediante F24, dell incentivo fiscale previsto dal decreto competitività a favore dei titolari di reddito d impresa. Per consentirne la fruizione a partire dall inizio del prossimo anno, secondo le modalità fornite con la Circolare 5/2015, la Risoluzione 96/E del 19 novembre 2015 ha istituito lo specifico codice tributo 6856, operativo dal 1 gennaio Il codice tributo è denominato Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 18, D.L. 91/2014. Questo va esposto nella sezione Erario del Modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere a riversare l agevolazione, nella colonna importi a debito versati. Nel campo anno di riferimento deve essere riportato l anno di sostenimento della spesa. Nel caso in cui per motivi di incapienza la quota annuale resti inutilizzata, questa andrà a sommarsi alla quota dell anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito. Il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (i.e., il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati) nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l utilizzo. Relativamente ai limiti di utilizzo del credito di imposta in esame, lo stesso non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007, n ( ,00). 9

10 Non si applica neanche il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a euro a decorrere dal 1 gennaio 2014, atteso che tale limite non trova applicazione nei confronti dei crediti di imposta agevolativi per i quali sono previsti appositi stanziamenti di bilancio. La decadenza Per evitare condotte antielusive, nella concessione del credito d imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 18, D.L. 91/2014, il Legislatore ha puntualmente definito le cause di decadenza dall agevolazione. Il co. 6, dell art. 18, del D.L. 91/2014, prevede che Il credito d'imposta è revocato: a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto ; b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, n strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione. In merito alla causa dei decadenza prevista dalla lettera a), del co. 6, dell art. 18, D.L. 91/2014, questa prevede che il diritto alla fruizione dell incentivo fiscale sia vincolato alla circostanza che i beni oggetto dell investimento agevolato siano mantenuti nell impresa per il periodo di tempo ivi indicato. Il suddetto vincolo ha la ratio di contrastare lo smobilizzo dei beni oggetto dell investimento agevolato in tempi ravvicinati rispetto al momento di effettuazione dell investimento stesso, in quanto considerato sintomatico di un comportamento elusivo, volto cioè alla immissione temporanea dei cespiti nel patrimonio aziendale al solo fine di ottenere il beneficio fiscale. Il rispetto della suddetta condizione implica che: - i beni acquistati tra il e il non vengano ceduti fino al ; - i beni acquistati tra il e il non vengano ceduti fino al Al pari della cessione, dovrebbero costituire causa di decadenza dal beneficio i casi di dismissione dei beni agevolati (per eliminazione dal processo produttivo), autoconsumo, assegnazione ai soci, donazione e conferimento. 10

11 Non costituisce invece causa di decadenza del beneficio il furto del bene (R.M. 180/E/2003). Trattandosi di una norma antielusiva dovrebbe essere possibile chiedere la disapplicazione della stessa, attraverso istanza di interpello, dimostrando l'assenza di intenti elusivi nella dismissione del bene. Nella C.M. 44/E/2009, che forniva chiarimenti relativamente al momento di effettuazione degli investimenti della Tremonti TER, che, al pari dell agevolazione in esame, riguardava investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 effettuati nel periodo compreso tra il 1 luglio 2009 e il 30 giugno 2010, è stato chiarito che: non costituisce causa di revoca dell agevolazione il trasferimento del bene oggetto di investimento nell ambito delle operazioni di fusione, scissione e trasformazione che interessano il soggetto che ha effettuato l investimento, purché ciò non comporti l uscita del bene dal regime d impresa; per i beni acquisiti in leasing dovrebbe comportare la revoca dell'agevolazione sia il mancato esercizio del riscatto che la cessione del contratto di leasing a terzi entro il periodo di sorveglianza. Per quanto riguarda la seconda ipotesi di decadenza, questa si verifica nell ipotesi di trasferimento dei beni agevolati in strutture produttive situate all estero (anche se appartenenti alla medesima impresa), entro il termine di decadenza dell attività di accertamento (ordinariamente entro la fine del quarto periodo d imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Pertanto, i beni acquistati nel 2014 vanno mantenuti in Italia fino al 31 dicembre 2019 (2020 per gli investimenti 2015). Il credito d imposta indebitamente utilizzato deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell imposta sui redditi dovuta per il periodo d imposta in cui si sono verificate una delle ipotesi di decadenza in precedenza illustrate. Resta fermo inoltre il diritto al recupero del predetto indebito anche a seguito di attività di accertamento e controllo da parte dell Agenzia, nel qual caso l importo è maggiorato di sanzioni ed interessi. 11

12 Cumulabilità con altre agevolazione In merito alla cumulabilità del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi con altre misure agevolative, si fa presente che l'articolo 18 del Decreto-Legge n. 91 del 2014 (così come in precedenza l articolo 5 del Decreto-Legge n. 78 del 2009 relativo alla detassazione degli investimenti in macchinari) non reca alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto; l agevolazione fiscale deve, pertanto, ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente. Indicazione in dichiarazione Come precedentemente accennato, il credito di imposta in questione è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Più precisamente, il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati) nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l utilizzo. Nello specifico, trova essere compilata la sezione I del quadro RU del Modello UNICO 2016: Nella presente sezione, in riferimento al credito d imposta in esame, bisognerà indicare: nel rigo RU1, colonna 1, il codice identificativo del credito d imposta. Tale codice è indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito nonché nella tabella riportata in calce alle istruzioni del presente quadro. Nel caso di specie, bisognerà indicare BONUS ART 18 d.l. 91/2014 nel rigo RU2, l ammontare del credito d imposta residuo, relativo all agevolazione indicata nel rigo RU1 risultante dal rigo RU12 della precedente dichiarazione Modello UNICO 2015; 12

13 nel rigo RU5, colonna 3, l ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; nel rigo RU6, l ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, avendo cura di riportare gli utilizzi effettuati con il codice tributo relativo al credito indicato nel rigo RU1; nel rigo RU12, l ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, e RU8 e la somma degli importi indicati nei righi RU6, RU7, RU9, colonne 1 e 2, RU10 e RU11. Alfa SRL ha effettuato dal al ,00 euro (tutti superiori ad euro ,00) di investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO. Nei cinque anni precedenti gli investimenti effettuati nei suddetti beni ammontavano ad euro: , , , , ,00 MEDIA xxxx Per il calcolo della media potrà essere eliminato l anno in cui gli investimenti risultano maggiori, ovvero il In riferimento all esempio proposto, la media nel quinquennio di riferimento è pari ad euro , , , , ,00 SOMMA MEDIA / ,00 13

14 Il credito d imposta sarà pari ad euro 5.100,00 ( ,00)*(15%). Nel caso di specie, dovrà compilarsi: il rigo RU1, colonna 1, indicando il codice identificativo del credito d imposta. Tale codice è indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito nonché nella tabella riportata in calce alle istruzioni del presente quadro. Nel caso di specie, bisognerà indicare BONUS ART 18 D.L. 91/2014; il rigo RU5, colonna 3, l ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; il rigo RU12, indicando l ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione. BONUS ART 18 d.l. 91/2014 A Riproduzione riservata - 14

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