Anno 2015 N.RF052. La Nuova Redazione Fiscale

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1 Anno 2015 N.RF052 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 12 OGGETTO TREMONTI-QUATER - I CHIARIMENTI DELL AGENZIA RIFERIMENTI CM N. 5 DEL 19/02/2015; ART. 18, DL N. 91/2014; INFO FISCO 240/2014 CIRCOLARE DEL 27/02/2015 Sintesi: la CM 5/2015 ha fornito chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007, realizzati dal 25/06/2014 al 30/06/2015 e destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. Tra i principali chiarimenti, si segnala quanto segue: beni agevolabili: dovendo essere strumentali, sono esclusi beni merce e materiali di consumo; ammontare minimo di : va verificato in relazione a ciascun progetto di investimento effettuato, non sui singoli beni che lo compongono; per i soggetti "solare" con investimenti agevolabili effettuati nel 2014, la 1 quota del credito d'imposta maturato è utilizzabile dal 01/01/2016, la 2 dal 01/01/2017 e la 3 dal 01/01/2018; ove, per motivi di incapienza, la quota annuale (o parte di essa) non venga utilizzata, potrà essere fruita già nel successivo periodo d'imposta, andando a sommarsi alla quota fruibile di tale periodo; limiti di utilizzo: non è soggetto né allo specifico limite di per i crediti d imposta, né rileva ai fini del limite annuale di compensazione in F24 di ; infine, non si applica il divieto di compensazione dei crediti erariali i presenza di somme iscritte a ruolo e scadute superiori a Il cd. Decreto Competitività (art. 18 DL 91/2014) ha introdotto un credito d imposta per i titolari di reddito d impresa in relazione agli investimenti effettuati strumentali nuovi. Con la recente CM 5/2015, l Agenzia, ha fornito chiarimenti in merito a tale agevolazione, rinviando per quanto compatibile e per quanto ( ) non espressamente trattato ai chiarimenti forniti con la CM 44/2009 in occasione della cd Tremonti-ter. SOGGETTI BENEFICIARI Secondo quanto disposto dall art. 18 DL 91/2014 possono beneficiare dell agevolazione: a) tutti i soggetti titolari di reddito d impresa b) che investono strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO a prescindere dalla natura giuridica, dimensione e settore produttivo di appartenenza. Contabilità semplificata: l agevolazione prescinde dal regime contabile adottato. Pertanto, possono fruire del credito d imposta anche i soggetti in regime di contabilità semplificata. In particolare, sono ammesse all agevolazione, oltre alle imprese residenti in Italia anche: le stabili organizzazioni di soggetti non residenti gli enti non commerciali con riferimento all attività commerciale esercitata Inoltre l Agenzia evidenzia che: NUOVE ATTIVITA ATTIVITÀ A RISCHIO INCIDENTI le imprese che iniziano l attività dopo il 25/06/2014 (data di entrata in vigore del DL 91/2014) possono usufruire dell agevolazione le imprese che impiegano sostanze pericolose di cui all All. I Dlgs n. 334/1999 oltre le soglie quantitative di rilevanza indicate nel medesimo decreto, devono essere in regola con la politica di prevenzione degli incidenti.

2 Redazione Fiscale Info Fisco 052/2015 Pag. 2 / 12 Adempimenti delle imprese a rischio (art. 7, 8 e 11 Dlgs 334/99): tali imprese devono predisporre un documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti (da riesaminare ogni due anni), contenente un rapporto di sicurezza, oltre a redigere un piano di emergenza interno AMBITO OGGETTIVO Possono usufruire del credito d imposta: gli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007 (Provv. 16/11/2007) effettuati nel periodo compreso dal 25/06/2014 al 30/06/2015 eccetto quelli di importo unitario inferiore a In particolare, sono agevolabili (CM 5/2015): solo i beni classificabili in una delle sottocategorie di cui alla divisione 28 a prescindere: dalla denominazione attribuita ai beni dalla stessa tabella (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, ecc.) dal codice attività dell impresa che cede i beni agevolabili. INDIVIDUAZIONE BENI AGEVOLABILI: al fine di verificarne la classificazione nella divisione 28, è possibile fare riferimento anche ai seguenti documenti disponibili sul sito Internet dell Istat: - Note esplicative e di contenuto dei singoli codici della classificazione - Elenco alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di attività economiche N.B.: si ricorda che non rientrano nella divisione 28: gli immobili; gli autoveicoli; i computer; gli arredi. INVESTIMENTI IN BENI COMPLESSI Nel caso di investimento avente ad oggetto un bene complesso, l Agenzia conferma la CM 44/2009 in occasione della Tremonti-bis; sono agevolabili anche gli acquisti: DOTAZIONI E COMPONENTI INDISPENSABILI PARTI E ACCESSORI BENI INCORPORATI beni non inclusi nella divisione 28, necessari per il funzionamento dei beni rientranti nella divisione 28, dovendosi considerare: dotazioni dell investimento principale componenti indispensabili al funzionamento del bene (es: computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature agevolabili) solo se espressamente inclusi nella divisione 28 beni strumentali rientranti nella divisione 28 anche se destinati ad essere incorporati in impianti e strutture più complessi già esistenti (dunque non nuovi ) anche se non compresi nella divisione 28. REQUISITI DEI BENI AGEVOLABILI Oltre ad essere compresi nella divisione 28, i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all attività esercitata dall impresa beneficiaria del credito d imposta; nello specifico, i beni devono essere: di uso durevole impiegati come strumenti di produzione all interno del processo produttivo dell impresa.

3 Redazione Fiscale Info Fisco 052/2015 Pag. 3 / 12 ESCLUSIONI: sono esclusi dall agevolazione i beni: autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce) trasformati o assemblati per l ottenimento di prodotti destinati alla vendita. materiali di consumo, ancorché rientranti nella divisione 28 (ad esempio, i toner classificati con il codice Fabbricazione di cartucce e toner ). BENI IN COMODATO D USO A TERZI Sono agevolabili anche i beni concessi in comodato d uso a terzi. In particolare, il comodante potrà beneficiare dell agevolazione, a condizione che i beni in esame: siano strumentali ed inerenti alla propria attività. siano utilizzati dal comodatario nell ambito di un attività strettamente funzionale all esigenza di produzione del comodante abbiano utilità anche all impresa proprietaria/comodante. Ulteriori requisiti che i beni devono possedere ai fini dell agevolazione, sono: NOVITÀ DESTINAZIONE il credito di imposta, infatti, riguarda gli investimenti strumentali nuovi. Pertanto, l agevolazione non spetta per gli investimenti a qualunque titolo già utilizzati l essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato ; pertanto, condizione necessaria perché l investimento sia agevolabile è che i beni siano destinati a strutture aziendali situate nel territorio nazionale. In merito al requisito della novità, l Agenzia precisa che sono agevolabili anche: BENE IN ESPOSIZIONE BENI COMPLESSI i beni esposti in show room ed utilizzati esclusivamente dal rivenditore a scopo dimostrativo, in quanto l esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità gli acquisti di beni complessi acquistati da terzi o realizzati in economia anche con l apporto di beni usati purché l entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. Per gli acquisti effettuati da terzi, il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è prevalente rispetto al costo complessivo. N.B.: la fruizione dell agevolazione non è condizionata dall entrata in funzione del bene. IMPORTO MINIMO L agevolazione è escluso per gli investimenti di importo unitario inferiore a Sul punto, la CM 5/2015 precisa che: che l ammontare minimo di va verificato: in relazione a ciascun progetto di investimento effettuato dall imprenditore strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO e non ai singoli beni che lo compongono. qualora l impresa realizzi più progetti di investimento nel medesimo periodo agevolabile, la verifica va effettuata in relazione a ciascun progetto di investimento unitariamente considerato.

4 Redazione Fiscale Info Fisco 052/2015 Pag. 4 / 12 VERIFICA LIMITE: ai fini della verifica del limite assumono rilevanza: a) il prezzo del bene ovvero dei beni facenti parte del medesimo progetto di investimento b) gli oneri accessori di diretta imputazione (ad esempio, trasporto e montaggio) c) l eventuale IVA indetraibile che, come precisato nella CM 44/2009, costituisce un componente del costo del bene agevolabile. BENI COMPLESSI: l Agenzia, precisa che il costo dei beni complessi va assunto: al lordo delle parti accessorie e dei componenti indispensabili al funzionamento del bene ancorché non inclusi nella divisione 28. APPALTO: in caso di effettuazione dell investimento tramite contratto di appalto o costruzione in economia va fatto riferimento al costo complessivo del bene realizzato. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI Secondo l Agenzia, in assenza di precisazioni da parte della disposizione di legge riguardanti le modalità di effettuazione degli investimenti, l agevolazione spetta: per l acquisto dei beni da terzi per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto. per i beni acquisiti in leasing in virtù dell ormai consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l acquisizione in proprietà e quella effettuata tramite contratto di leasing Posto che le modalità di effettuazione dell investimento sono analoghe a quelle previste dalla precedente agevolazione del 2009, l Agenzia, rinvia ai chiarimenti forniti con la CM 44/2009. BENE REALIZZATO CON APPALTO BENE REALIZZATO IN ECONOMIA BENE IN LEASING se il bene agevolabile è realizzato mediante contratto di appalto, il relativo costo si considera sostenuto, dal soggetto interessato / committente: alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di SAL, alla data in cui l opera (macchinario o apparecchiatura) risulta verificata ed accettata dal committente. In tale ipotesi sono agevolabili i corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento lavori rilevano i costi sostenuti nel periodo agevolabile applicando il principio di competenza. Ad esempio sono considerati i costi di competenza relativi: alla progettazione dell investimento ai materiali acquistati/prelevati dal magazzino, quando l acquisto di questi non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene alla mano d opera diretta agli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene ai costi industriali imputabili all opera (stipendi dei tecnici, mano d opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, ecc.) l agevolazione spetta all utilizzatore (non alla società di leasing) e l importo agevolabile è individuato nel costo sostenuto dal concedente (se per l utilizzatore l IVA è indetraibile, assume rilievo per la determinazione del costo agevolabile). Inoltre: il momento di effettuazione dell investimento coincide con quello in cui l utilizzatore entra nella disponibilità del bene nel caso il contratto preveda la clausola di prova a favore dell utilizzatore, diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte di quest ultimo; diversamente, in assenza di tale clausola e se non si tratta di appalto, l investimento si deve considerare realizzato al momento della consegna all utilizzatore non è agevolabile l acquisizione in proprietà del bene riscattato.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 052/2015 Pag. 5 / 12 EFFICACIA TEMPORALE DELL AGEVOLAZIONE Sotto il profilo temporale, l Agenzia evidenzia che il credito di imposta spetta per gli investimenti effettuati dal 25/06/2014 al 30/06/2015; pertanto, l imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell agevolazione segue le regole generali della competenza (art. 109, TUIR) DETERMINAZIONE DELL AGEVOLAZIONE L agevolazione in esame consiste in un credito d imposta attribuito nella misura del 15%: per la quota di spese eccedente la media degli investimenti strumentali agevolabili realizzati nei 5 periodi d imposta precedenti con facoltà di escludere dalla media l'esercizio in cui l'investimento è stato più elevato APPROCCIO INCREMENTALE E CALCOLO DELLA MEDIA Per le imprese costituite nel 2009 e annualità precedenti la media va così determinata. in in in in in beni strumentali + beni strumentali + beni strumentali + beni strumentali + beni strumentali nuovi (*) 2009 nuovi (*) 2010 nuovi (*) 2011 nuovi (*) 2012 nuovi (*) (4 in caso di esclusione dell anno maggiore ) (*) Ricompresi nella divisione 28, Tabella Ateco 2007, di costo unitario > Sul punto, la CM 5/2015 precisa che: posto che l agevolazione è riconosciuta anche alle imprese in attività da meno di 5 anni: al fine di garantire una uniformità di trattamento tra tutte le imprese interessate all agevolazione, deve ritenersi che il beneficio maturi in relazione agli investimenti effettuati in due periodi di imposta: quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2014, con riferimento agli investimenti realizzati a decorrere dal 25 giugno 2014, e quello successivo per gli investimenti realizzati fino al 30 giugno Pertanto, per un soggetto con periodo d imposta solare, gli investimenti effettuati dal 25/06 al 31/12/2014 contribuiscono a determinare l agevolazione 2014, mentre quelli effettuati dal 01/01 al 30/06/2015 definiscono l agevolazione per il l esclusione dal calcolo della media del periodo d imposta in cui gli investimenti sono stati maggiori è volta ad evitare la penalizzazione delle imprese che, per particolari e straordinarie esigenze, in un periodo d imposta, hanno effettuato investimenti di notevole entità. Inoltre, l Agenzia precisa che: a) b) la media degli investimenti sostenuti nel quinquennio precedente va calcolata tenendo in considerazione anche gli esercizi in cui tali investimenti non sono stati effettuati. Il computo va fatto, quindi, su tutti gli anni, anche se in uno o più di essi l importo di tali investimenti è pari a zero. per il calcolo della media degli investimenti pregressi è necessario, dopo aver escluso dalla sommatoria il valore più alto, dividere il risultato ottenuto per il numero delle annualità residue, pari a 4.

6 Redazione Fiscale Info Fisco 052/2015 Pag. 6 / 12 Media mobile L Agenzia conferma che la media è mobile, in quanto i periodi da assumere ai fini del calcolo della stessa sono variabili; in particolare: per i soggetti con periodo di imposta solare il quinquennio di riferimento è così individuato: Periodo in cui sono effettuati gli investimenti Quinquennio ai fini della media dal 25/06/2014 al 31/12/2014 dal 2009 al 2013 dal 01/01/2015 al 30/06/2015 dal 2010 al 2014 per i soggetti con periodo non solare (es: 01/06-31/05), il quinquennio è così individuato: Periodo in cui sono effettuati gli investimenti Quinquennio ai fini della media dal 25/06/2014 al 31/05/2015 dal 01/06/2009 al 31/05/2014 dal 01/06/2015 al 30/06/2015 dal 01/06/2010 al 31/05/2015 Media omogenea Per quanto riguarda la tipologia di investimenti da prendere in considerazione per il calcolo della media, la CM 5/2015 precisa che: al fine di garantire l omogeneità dei valori comparati occorre tener conto solo degli investimenti effettuati strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, Conseguentemente, vanno esclusi dal calcolo della media gli investimenti: di valore inferiore a diversi da quelli della divisione 28 strumentali usati destinati a strutture produttive ubicate fuori dall Italia IMPRESE DI RECENTE/NUOVA COSTITUZIONE L agevolazione spetta anche ai soggetti che: a) al 25/06/2014 avevano iniziato l attività da meno di 5 periodi d imposta b) successivamente a tale data intraprendono l attività In particolare, per le imprese che: al 25/06/2014 hanno iniziato l attività da meno di 5 anni si sono costituite dopo il 25/06/2014 la media va calcolata considerando gli investimenti effettuati nei periodi d imposta antecedenti a quello di effettuazione degli investimenti agevolati, escludendo quello con valore più alto. il credito di imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta (non risultando investimenti per i periodi d imposta precedenti) Ne segue che, vanno considerati: per il 2014: gli investimenti effettuati dalla data di costituzione al 31/12/2014 per il 2015: gli investimenti realizzati dal 01/01 al 30/06/2015 (la media va calcolata considerando il solo anno 2014, che può essere comunque escluso).

7 Redazione Fiscale Info Fisco 052/2015 Pag. 7 / 12 Un soggetto con esercizio solare, che si è costituito dopo il 25/06/2014, potrà beneficiare dell agevolazione nel 2014, con riferimento all intero volume degli investimenti realizzati, poiché, in tal caso, non esistono valori di confronto. Esempio 1 Lo stesso soggetto, per gli investimenti effettuati dal 01/01 al 30/06/2015, potrà beneficiare dell agevolazione con riferimento all intero volume degli investimenti realizzati, poiché, in tal caso, l unico valore di confronto (investimenti del 2014) non va preso in considerazione per la facoltà di escludere dalla media il periodo in cui l investimento è stato maggiore. VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato va determinato: secondo i criteri ordinari (art. 110, TUIR) a prescindere dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito In particolare, il costo del bene agevolabile va assunto: al netto di eventuali contributi in conto impianti indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi (a riduzione del costo del bene o utilizzando la tecnica dei risconti), con esclusione di quelli non rilevanti ai fini IRPEF/ IRES. Nota: ai sensi dell art. 109 TUIR, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute per i beni mobili: alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Gli oneri relativi a prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell investimento, non compresi nel costo d acquisto del bene: rilevano ai fini della determinazione dell investimento si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione. Nota: non rilevano i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. UTILIZZO E RILEVANZA DEL CREDITO DI IMPOSTA Il credito d imposta in esame va ripartito: in 3 quote annuali di pari importo da utilizzare a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi mediante F24. Riguardo le quote in cui è ripartito il credito d imposta, l Agenzia precisa che: 1 quota 2 quota è utilizzabile a decorrere dal 01/01 del secondo periodo d imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l investimento. è utilizzabile a decorrere dal 01/01 del terzo periodo d imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l investimento 3 quota È fruibile a decorrere dal 01/01 del quarto periodo d imposta successivo RIPORTO: nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale (o parte di essa) non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta.

8 Redazione Fiscale Info Fisco 052/2015 Pag. 8 / 12 Per un soggetto con periodo d imposta solare, l utilizzo va effettuato come segue: EFFETTUAZIONE INVESTIMENTI dal 25/06 al 31/12/2014 Dal 01/01 al 30/06/2015 UTILIZZO DEL CREDITO D IMPOSTA 1 quota Dal 01/01/ quota Dal 01/01/ quota Dal 01/01/ quota Dal 01/01/ quota Dal 01/01/ quota Dal 01/01/2019 L Agenzia precisa, poi, che: SOGGETTI NON SOLARI INVESTIMENTI IN 2 PERIODI anche i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l anno solare possono utilizzare la prima quota a decorrere dal 01/01 del 2 periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l investimento. per un soggetto che ha effettuato investimenti nei 2 periodi agevolati il credito d imposta utilizzabile è pari alla somma della relativa quota annuale. INDICAZIONE DEL CREDITO D IMPOSTA IN UNICO Il credito d imposta va indicato nel quadro RU di Unico relativo: al periodo d imposta nel quale il credito è maturato, ossia nel periodo d imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato, fino al completo utilizzo dello stesso. LIMITAZIONI ALL UTILIZZO DEL CREDITO D IMPOSTA Il credito d imposta in esame: è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 non è soggetto al limite annuale di (ex art. 1, c. 53, L. 244/07) Al riguardo, l Agenzia, precisa altresì che, non è applicabile: LIMITE COMPENSAZIONE RUOLI > il limite massimo pari a della compensazione dei crediti d imposta e contributi ex art. 34, L. 388/2000, posto che tale limite non trova applicazione relativamente ai crediti d imposta agevolativi per i quali sono previsti appositi stanziamenti di bilancio. la preclusione (art. 31, DL 78/2010), che prevede il divieto di compensazione tramite F24 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a RILEVANZA FISCALE DEL CREDITO D IMPOSTA In merito alla rilevanza fiscale del credito d imposta in esame, l Agenzia precisa che lo stesso: non concorre alla formazione del reddito (IRES / IRPEF) né della base imponibile IRAP non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (ex art. 61, TUIR) non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (ex art. 109, co. 5, TUIR)

9 Redazione Fiscale Info Fisco 052/2015 Pag. 9 / 12 CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI L art. 18 DL 91/2014 non prevede alcuna specifica disposizione con riferimento alla cumulabilità del credito d imposta in esame con altre agevolazione. Tuttavia, come precisato dalle Entrate: l agevolazione fiscale deve, pertanto, ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente. Tanto premesso, il bonus in esame (al pari della Tremonti-ter ): si ritiene sia cumulabile con altre agevolazioni (es: cd Sabatini bis ) salvo espressa esclusione da parte di queste ultime (es: detrazione per risparmio energetico) REVOCA E CONTROLLI L art. 18 c.6 del DL 91/2014 individua le seguenti 2 cause di revoca dell agevolazione: 1) 2) se l imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all esercizio di impresa prima del 2 periodo di imposta successivo all acquisto. Così, ad esempio, il diritto a fruire del credito d imposta viene meno se un soggetto solare che ha effettuato gli investimenti agevolati tra il 25/06 e il 31/12/2014, cede il bene entro il 31/12/2015 se i beni agevolati vengono trasferiti in strutture produttive situate fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell agevolazione, entro il 31/12 del 4 anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta in cui è stato effettuato l investimento (art. 43 c. 1 DPR 600/73). Così, ad esempio, il diritto a fruire del credito d imposta viene meno se un soggetto solare che ha effettuato gli investimenti agevolati nel 2015 indicando il relativo importo in Unico 2016, trasferisce all estero i beni oggetto dell investimento entro il 31/12/2020. Tale causa di revoca si configura anche nel caso in cui lo stabilimento all estero appartenga al beneficiario della stessa. L Agenzia precisa che la revoca: esplica i propri effetti nel periodo d imposta in cui si verifica una delle suddette cause comporta l obbligo di restituire il credito di imposta indebitamente utilizzato, maggiorato degli interessi decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento dovuto; VERSAMENTO: il credito indebitamente utilizzato va versato entro il termine fissato per il pagamento del saldo dell imposta sui redditi relativa al periodo d imposta in cui si verifica la causa di revoca. RESTITUZIONE TARDIVA: se la restituzione del credito indebitamente utilizzato avviene dopo il termine stabilito, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso. Tuttavia, se i presupposti della revoca si verificano prima dell effettivo utilizzo in compensazione del credito d imposta, fermo restando il venir meno del diritto all agevolazione, il contribuente non è tenuto a restituire alcunché. DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE L Agenzia, da ultimo, rammenta che: in considerazione della natura automatica e delle modalità di determinazione dell incentivo è necessario che le imprese beneficiarie conservino:

10 Redazione Fiscale Info Fisco 052/2015 Pag. 10 / 12 DOCUMENTI PROSPETTO la documentazione idonea a dimostrare, in sede di controllo, l ammissibilità, l effettività e l inerenza delle spese sostenute un prospetto con l elencazione analitica degli investimenti fatti nei periodi d imposta precedenti ed utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina l ammontare del credito d imposta. ESEMPLIFICAZIONI Di seguito si riportano gli esempi proposti dall Agenzia nella circolare in esame. Il sig. Verdi, in attività da più di 5 anni, presenta i seguenti dati: /06-31/12 agevolabili Esempio2 Esempio3 In tal caso, ai fini del calcolo della media rilevano gli investimenti agevolati effettuati nel periodo Tuttavia, considerata la possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo d imposta in cui l investimento è stato maggiore (2011) avremo che: Media di riferimento: /4 = Credito d imposta spettante: ( ) x 15% = Il credito di imposta di è utilizzabile in 3 quote annuali di (6.750/3), ciascuna rispettivamente fruibile a partire dal 1 gennaio degli anni 2016, 2017 e Il medesimo imprenditore dell es.2 realizza nel 2015 investimenti agevolabili per In tal caso, avremo la seguente situazione: /01-30/06 agevolabili Considerata la possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo d imposta in cui l investimento è stato maggiore (2014) avremo che: Media di riferimento: /4 = Credito d imposta spettante: ( ) x 15% = Il credito di imposta di è utilizzabile in 3 quote annuali di (8.250/3), ciascuna rispettivamente fruibile a partire dal 1 gennaio degli anni 2017, 2018 e Tenuto conto che l imprenditore ha realizzato investimenti agevolati anche nel 2014, lo stesso cumulerà la quota maturata in relazione agli investimenti effettuati nei 2 periodi di imposta secondo la seguente ripartizione: Esempio Quota per investimenti Quota per investimenti Quota complessiva utilizzabile La Rossi srl, con periodo d imposta 01/07 30/06, realizza nel periodo d imposta 1/07/ /06/2015 investimenti per presentando negli anni precedenti i seguenti dati:

11 Redazione Fiscale Info Fisco 052/2015 Pag. 11 / 12 1/7/ /6/2010 1/7/ /6/2011 1/7/ /6/2012 1/7/ /6/2013 1/7/ /6/2014 1/7/ /6/2015 agevolabili Considerata la possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo d imposta in cui l investimento è stato maggiore (1/7/ /6/2014) avremo che: Media di riferimento: /4 = Credito d imposta spettante: ( ) x 15% = Il credito di imposta di è utilizzabile in 3 quote annuali di (8.250/3), ciascuna rispettivamente fruibile a partire dal 1 gennaio degli anni 2017, 2018 e Il sig. Galli, in attività da più di 5 anni, presenta i seguenti dati: Esempio5 Esempio /06-31/12 agevolabili In tal caso, ai fini del calcolo della media, va escluso l investimento effettuato nel 2013, pari ad euro ; pertanto, avremo che: Media di riferimento: /4 = Tenuto conto che l investimento realizzato è di ammontare inferiore all investimento medio realizzato negli esercizi precedenti, al contribuente non spetta alcun credito di imposta. Il sig. Forghieri, in attività da più di 5 anni, presenta i seguenti dati: /06-31/12 agevolabili In tal caso, ai fini del calcolo della media, va escluso l investimento effettuato nel 2011, pari ad euro ; pertanto, avremo che: Media di riferimento: /4 = Credito d imposta spettante: ( ) x 15% = Il credito di imposta di è utilizzabile in 3 quote annuali di (9.375/3), ciascuna rispettivamente fruibile a partire dal 1 gennaio degli anni 2016, 2017 e IMPRESE DI RECENTE / NUOVA COSTITUZIONE Il sig. Righi, in attività dal 2012, presenta i seguenti dati: Esempio /06-31/12 agevolabili In tal caso, ai fini del calcolo della media, va escluso l investimento effettuato nel 2013, pari ad euro ; gli investimenti pregressi da raffrontare con quelli realizzati nel 2014 risultano essere solo quelli del 2012, pari ad euro Pertanto, avremo che: Media di riferimento: /1 = Credito d imposta spettante: ( ) x 15% = Il credito di imposta di è utilizzabile in 3 quote annuali di (7.500/3), ciascuna rispettivamente fruibile a partire dal 1 gennaio degli anni 2016, 2017 e 2018.

12 Redazione Fiscale Info Fisco 052/2015 Pag. 12 / 12 Il sig. Neri, in attività dal 2013, presenta i seguenti dati: Esempio /06-31/12 agevolabili In tal caso, ai fini del calcolo della media, l impresa può escludere l investimento effettuato nel 2013, con la conseguenza che il valore di confronto risulta pari a zero. Pertanto, avremo che: Credito d imposta spettante: x 15% = Il credito di imposta di è utilizzabile in 3 quote annuali di (19.500/3), ciascuna rispettivamente fruibile a partire dal 1 gennaio degli anni 2016, 2017 e La Gamma srl, costituita dopo il 25/06/2014 (es: 01/07/2014), presenta i seguenti dati: 1/07 31/12/2014 agevolabili Esempio9 Esempio10 In tal caso, non esistono investimenti pregressi su cui calcolare la media e, pertanto, il valore dell investimento incrementale è pari all intero investimento effettuato nel Il credito di imposta ammonta a ( x 15%), fruibile in tre quote annuali di euro (19.500/3), ciascuna a partire dal 1 gennaio degli anni 2016, 2017 e UTILIZZO DEL CREDITO D IMPOSTA Riprendendo l es. n. 2, è emerso che il credito di imposta, maturato nella misura di.6.750, è fruibile in 3 quote annuali di , ciascuna a partire dal 1 gennaio di ciascuno degli anni 2016, 2017 e L imprenditore, pertanto, dal 01/01/2016 può utilizzare in compensazione la prima quota del credito di imposta pari ad euro Qualora il suddetto ammontare non sia utilizzato, in tutto o in parte, l ammontare residuo è rinviato all anno successivo andando a sommarsi con la quota fruibile dal 1 gennaio Nel 2017, la quota massima utilizzabile sarà pari alla seconda quota (.2.250) + la quota di credito non utilizzata relativa all anno precedente. Analogo discorso vale per il Credito d imposta utilizzabile compensato residuo

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