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1 Il Consiglio dei Ministri del 26 giugno scorso 1 ha approvato in prima lettura lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 231/2007. Il testo passa ora all esame delle Commissioni parlamentari, per acquisire i pareri ed ottenere poi l approvazione definitiva dell esecutivo. Numerosi sono i punti toccati dal correttivo, con l intento di chiarire e meglio definire l applicazione della normativa. Vengono di seguito esaminati alcune delle modifiche più significative per i professionisti. Destinatari della normativa Lo spirito della terza direttiva tende ad individuare e coinvolgere i destinatari della normativa in relazione alle attività svolte, cioè secondo una classificazione oggettiva delle rispettive funzioni. L art. 12, in rubrica Professionisti, alla lettera b), in aderenza a tale spirito, annovera tra i destinatari degli obblighi tutti gli altri soggetti che svolgono in maniera professionale, attività in materia di contabilità e tributi. Il CNDCEC aveva da tempo segnalato l opportunità di confermare esplicitamente che sono, quindi, ricomprese le attività in materia di contabilità e tributi, anche se svolte nei confronti dei propri iscritti da parte delle associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati. Con la modifica all art. 12, comma 1, lettera b), il correttivo annovera ora in modo esplicito, tra i destinatari della normativa, anche le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati, che svolgono attività in materia di contabilità e tributi, nei confronti dei propri associati o iscritti. Viene in tal modo realizzata una maggiore omogeneità negli adempimenti a carico di diverse tipologie di soggetti che svolgono analoghe funzioni. Attività professionali escluse dagli obblighi Con la modifica dell art. 12 comma 3, viene precisato che gli obblighi di adegua- 1 L art. 1, comma 5, della legge 25 gennaio 2006 n. 29 (legge comunitaria 2005) prevede che il decreto legislativo, adottato ai sensi della delega di cui al comma 1 del medesimo art. 1 per l attuazione della direttiva 2005/60/CE, possa essere modificato o integrato entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore, cioè entro diciotto mesi dal 20 dicembre Corriere Tributario luglio 2009 pag. 1

2 ta verifica e di registrazione non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali 2. La terminologia finora usata, dichiarazioni dei redditi, limitava in modo ingiustificato il campo di esonero: di conseguenza, la redazione delle dichiarazioni ICI, delle dichiarazioni di successione, dell IVA etc. erano soggette a tutti gli obblighi antiriciclaggio. Per le attività inerenti la redazione e la trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali resta, ovviamente, in vigore l obbligo di segnalazione delle eventuali operazioni sospette. Se ne deduce, in considerazione del contenuto della lettera d) dell art. 16, che, qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, gli obblighi di adeguata verifica, e quindi di registrazione, devono essere adempiuti anche per tali attività nonostante l esonero. Non è stata, invece, colta l occasione per esonerare dagli adempimenti tutte le attività inerenti il pagamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni fiscali, operazioni che secondo il Ministero dell Economia sono soggette agli adempimenti, pur essendo conseguenti alle dichiarazioni fiscali. Organi di controllo Con una previsione già contenuta nello schema originario del D.Lgs. n. 231/07, e poi scomparsa, viene inserito all art. 12 il comma 3 bis, riguardante il comportamento degli organi di controllo. Come si legge nella relazione illustrativa, i componenti degli organi di controllo non svolgono una prestazione professionale per conto della società, ma sono inquadrabili nell ambito di un rapporto organico con la società 3. 2 La modifica conferma quanto in precedenza chiarito dal Ministero dell Economia in un parere (prot del 12 giugno 2008) 3 Come più volte sostenuto dal CNDCEC nel caso dei sindaci, in particolare, l attività consiste essenzialmente nel controllo sull osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. L accertamento viene effettuato in sede di verifica trimestrale e durante i controlli di bilancio, quindi a posteriori, cioè quando un ipotetica operazione sospetta è stata già eseguita e, in ogni caso, senza richiedere l intervento del sindaco ma, al contrario, l eventuale prestazione professionale del professionista che svolga la propria attività in favore della società. È esclusivamente in capo a Corriere Tributario luglio 2009 pag. 2

3 Si tratta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione, dell organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 e di tutti gli altri soggetti incaricati del controllo di gestione. La formulazione della norma rende esplicito che, ovviamente, gli organi di controllo sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica, registrazione e segnalazione, sia quando rivestono tale funzione nelle società destinatarie della normativa antiriciclaggio sia, simmetricamente quando ricoprono tale funzione presso altre società 4. Le suddette modifiche intervengono di conseguenza a chiarire definitivamente gli adempimenti degli organi di controllo che sono stati finora oggetto di disparate interpretazioni, Ciò significa, al contrario, che il collegio sindacale con incarico di controllo contabile, in forza del disposto dell art. 13 del D.Lgs. n. 231/2007 è soggetto alla normativa antiriciclaggio. L inciso fermo restando il rispetto del disposto dell art. 52 serve a precisare che, quando tali soggetti rivestono la carica presso soggetti destinatari della normativa, vige il compito di verificare il rispetto delle norme da parte degli intermediari vigilati. Nell ambito dei compiti di vigilanza tali organi devono, pertanto, comunicare le infrazioni alla normativa commesse nella società, di cui hanno notizia, in tema di rispetto delle disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, di organizzazione, di registrazione, di procedure e controlli interni, ovvero di infrazione alla normativa sull utilizzo del contante e dei titoli al portatore, rispettivamente alle Autorità di vigilanza di settore e al Ministero dell economia; essi devono, inoltre, comunicare al titolare dell attività o al legale rappresentante le infrazioni delle disposizioni in tema di segnalazione di o- perazioni sospette. Inoltre, in considerazione del sovrapporsi degli obblighi di controllo, viene inserita nell art. 52 la precisazione che tale vigilanza viene esperita dai vari soggetti richiamati ciascuno nell ambito delle proprie attribuzioni e competenze. quest ultimo che deve imputarsi l obbligo di assolvere gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione. 4 Tale precisazione era già contenuta nel parere prot del 12 giugno 2008 Corriere Tributario luglio 2009 pag. 3

4 Revisori contabili Con una modifica all art. 16, comma 2, viene sistemata quella che appariva una incongruenza. Era infatti previsto che i revisori contabili osservano gli obblighi di identificazione del cliente e di verifica dei dati acquisiti ; per effetto della modifica, invece, anche i revisori, come gli altri professionisti, dovranno procedere all adeguata verifica del cliente ed al controllo dei dati acquisiti. Ne consegue che, anche per i revisori, deve avvenire l identificazione del titolare effettivo oltre che del cliente, sulla base di un approccio basato sul rischio, correlata alle informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione richiesta e seguita dal controllo costante nel corso della prestazione professionale. Infine vengono apportate opportune modifiche, nell art. 16, comma 2, all indicazione dei casi nei quali i revisori contabili sono chiamati ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica. Viene eliminata la lettera a) (prestazione professionale che ha ad oggetto mezzi di pagamento) ed inserito la lettera c) (operazione di valore indeterminato o non determinabile). Viene così corretto un richiamo palesemente inappropriato rispetto all oggetto dell attività dei revisori contabili, in quanto la prestazione del revisore non ha mai ad oggetto mezzi di pagamento, ma è tipicamente operazione di valore indeterminato o non determinabile. Tempi di esecuzione dell adeguata verifica L attuale formulazione dell art. 22, là ove prevede che gli obblighi di adeguata verifica si applicano alla clientela già acquisita, previa valutazione del rischio presente, aveva sollevato non poche incertezze e perplessità in ordine alla tempistica dell adempimento. Il correttivo prevede ora che per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente. Quindi, per i clienti che erano già tali prima dell entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/07, per i quali era stata unicamente esperita l identificazione, gli obblighi di adeguata verifica (identificazione del titolare effettivo, informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione etc.) devono essere adempiuti al primo Corriere Tributario luglio 2009 pag. 4

5 controllo utile con il cliente. Si ritiene che l inciso fatta salva la valutazione del rischio presente debba essere interpretato nel senso che, qualora la valutazione del rischio presente sia comunque alta, per effetto di informazioni ricevute nel corso della prestazione professionale, l adeguata verifica debba essere anticipata, senza attendere il primo contatto utile. Obbligo di astensione La formulazione della norma dell art. 23 in tema di obbligo di astensione connesso con l obbligo di segnalazione di operazione sospetta non brillava certo per chiarezza. In particolare nell ipotesi, come riconosciuto nella Relazione Ministeriale al correttivo, in cui sussiste un obbligo di legge a dare corso all operazione, non risultando chiaro quale dei due obblighi prevalga. La modifica contenuta nel correttivo rende ora esplicito che: - quando vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. gli enti e le persone soggette al decreto, prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta, si astengono dall eseguire l operazione per consentire all UIF di esercitare il potere di sospensione; - quando l astensione non è possibile, perché sussiste un obbligo di legge a ricevere l atto, permane comunque l obbligo di immediata segnalazione di o- perazione sospetta. Attestazione L articolo 30 del D.Lgs. n. 231/07 prevede che gli obblighi di adeguata verifica si considerano assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di intermediari e professionisti con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi, ovvero abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati identificati di persona. La previsione presenta indubbi vantaggi di semplificazione, ma non è sempre di facile realizzazione. Con la modifica del comma 1, lettera d) viene ora previsto che l attestazione possa essere rilasciata anche dai professionisti di cui all art. 12, comma 1, e 13, comma 1, lettera b) ; Il riferimento deve quindi intendersi ai revisori contabili persone fisiche. Corriere Tributario luglio 2009 pag. 5

6 Inoltre, ai fini di semplificazione del sistema, con l inserimento del comma 3 bis all art. 30, viene previsto che l attestazione possa consistere nell invio per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell intermediario che abbia provveduto all identificazione mediante contatto diretto. Titolare effettivo La normativa attuale prevede, nell ambito degli obblighi di adeguata verifica della clientela, l identificazione del cliente e del titolare effettivo (art. 18), nonché la conservazione dei documenti e la registrazione delle informazioni acquisite (art. 36). Lo schema di decreto correttivo con una modifica all art. 36, prevede ora e- spressamente anche l obbligo di registrazione e conservazione per dieci anni dei dati identificativi del titolare effettivo. Tuttavia il correttivo, intervenendo sull art. 36, in rubrica Obblighi di registrazione, ne modifica anche il comma 1, lettera a). La nuova formulazione pare essere: a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, conservano... Questa modifica interviene in modo surrettizio a richiedere l obbligo di adeguata verifica per il titolare effettivo, superando la previsione dell articolo 18 dove, nell ambito dell adeguata verifica della clientela si richiede l identificazione del cliente e del titolare effettivo, ma non anche l adeguata verifica del titolare effettivo, obbligo che apparirebbe in realtà privo di senso, oltre che non previsto dalla direttiva. 5 Termini per la registrazione L attuale formulazione dell art. 36, Obblighi di registrazione, al comma 3 5 In tal senso Luciano De Angelis, Italia Oggi, di lunedì 6 luglio 2009, pag. 15 Tale previsione desta invero notevoli perplessità in ottica operativa, in quanto difficile risulta l analisi di rischiosità di un soggetto che, di norma, il professionista e gli intermediari potrebbero conoscere solo per interposta persona. Tutto ciò senza considerare che gli artt. 18 e 19 (non modificati), in merito agli obblighi ed alle modalità dell adeguata verifica chiedono tutt oggi che la stessa riguardi il cliente e non il titolare effettivo Corriere Tributario luglio 2009 pag. 6

7 prevede che le informazioni devono essere registrate non oltre il trentesimo giorno dalla fine della prestazione professionale 6. Il correttivo contiene una modifica che, in simmetria con i termini di registrazione previsti per i rapporti continuativi da parte degli intermediari finanziari, specifica l obbligo di registrazione nei trenta giorni - dall accettazione dell incarico professionale, - dall eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, per le variazioni, - dal termine della prestazione professionale, per la fine o la cessazione della prestazione professionale. La successiva modifica dell art. 38, Modalità di registrazione, con l inserimento del nuovo comma 1 bis, ribadisce la tempistica delle registrazioni per i professionisti. Si ritiene che l inciso ferma l ordinaria validità dei documenti d identità stia a significare che non si intende quale variazione da registrare, per i professionisti, il rinnovo dei documenti di identificazione, ma la precisazione non brilla certo per chiarezza. L aggiunta del comma 6 bis all art. 36 esplicita, infine, che l adempimento della registrazione non è richiesto nell ipotesi di obblighi semplificati di adeguata verifica. Vale a dire che, in questi casi, il destinatario della normativa è tenuto a raccogliere le informazioni ed i documenti che attestano la qualifica del cliente quale soggetto a verifica semplificata, ma non è tenuto a registrare la documentazione acquisita. LUCIA STAROLA Presidente Commissione Antiriclaccio CNDCEC 6 Tale interpretazione è stata accolta dal Tribunale di Chieti, con la sentenza del 13 settembre 2008 Corriere Tributario luglio 2009 pag. 7

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