CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Quarta Commissione

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1 CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Quarta Commissione Gruppo di lavoro per la individuazione degli standard medi di definizione dei procedimenti Settore civile Relazione finale 1

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3 Indice degli argomenti PARTE PRIMA.. pag Il mandato. Tipologia di standard I. La divisione del lavoro II. Produttività e laboriosità intelligente III. Laboriosità intelligente e dimensione qualitativa della produttività del magistrato IV. Obiettivi indicati nella delibera V. Criteri e condizioni per l individuazione degli standard VI. Prodotto finale e accertamenti richiesti VII. Sul dato quantitativo VIII. Sul dato qualitativo delle materie trattate e del procedimento definitorio IX. Sulla neutralizzazione dei fattori esogeni all impegno richiesto al magistrato X. Sul problema metodologico fondamentale XI. Sul metodo di lavoro e di analisi XII. Sull indicatore statistico di riferimento. 1.2 L esperienza dei modulos e le prospettive del sistema di valutazione della produttività in Spagna. Indicazioni metodologiche 1.3 Metodologia e consulenti specialistici PARTE SECONDA pag L inizio dei lavori della commissione 2.2 Il rapporto con il Ministero di Giustizia e con gli uffici giudiziari campionati 2.3 Criticità riscontrate: l acquisizione dei dati statistici e organizzativi e la disponibilità del software di elaborazione dei dati statistici granulari 2.4 I dati organizzativi sugli Uffici e sul personale in organico effettivo - Valeri@ 2.5 Periodo e materie delle estrazioni statistiche 2.6 Metodologia di analisi e il campionamento effettuato. PARTE TERZA..pag Metodologia di estrazione dati e cluster analysis: teoria e applicazione 3.2 Il raggruppamento per cluster giudice 3.3 Il concetto di giudice ai fini dell indagine 3.4 Le variabili professionali, strutturali e funzionali esogene 3.5 Confrontabilità per cluster e peso ponderale. 3.6 L esperienza del gruppo misto e il cd. cruscotto 2

4 3.7 Aggregazione degli oggetti Sicc\VG nei c.d canestri e moduli organizzativi I. La metodologia delle materie omogenee, i c.d. canestri II. Il criterio di aggregazione delle materie per diversità di rito III. La metodologia delle classi di giudici divise per moduli organizzativi 3.8 Il protocollo di rilevazione per il settore civile 3.9 Struttura del protocollo di indagine 3.10 Dati statistici e indicatori 3.11 Durata dei procedimenti e indicatori di laboriosità 3.12 Tempestività dei depositi dei provvedimenti e durata 3.13 Indici: criticità e metodologia di lettura del dato statistico PARTE QUARTA..pag Prima sintesi dei risultati delle analisi sugli uffici campionati: I. Raggruppamento dei giudici per omogeneità di materia trattata II. Seconda clusterizzazione: clustering tribunali grandi metodologia di creazione del gruppo di simili 4.2 La terza e ultima clusterizzazione I. Gli indicatori di laboriosità e lo standard di riferimento: mediana e intervallo statistico del range II. Analisi dei tribunali metropolitani e clustering dei giudici III. Analisi dei tribunali grandi e clustering dei giudici IV. Confronto tra cluster metropolitani e grandi: analogie e differenze V. Analisi dei tribunali medi e piccoli e problematiche emerse 4.3 La bozza di scheda di valutazione della laboriosità del magistrato civile 4.4 Simulazione di una valutazione comparativa 4.5 Casi particolari: esoneri, funzioni promiscuo, sedi distaccate 4.6 Rappresentazioni grafiche dei valori osservati nei cluster di giudici individuati nei Tribunali Metropolitani 4.7 Rappresentazioni grafiche dei valori osservati nei cluster di giudici individuati nei Tribunali Grandi 3

5 PARTE QUINTA pag. 144 In prospettiva: sviluppi dell analisi e la creazione di un Sistema Unico Nazionale di Valutazione della Laboriosità del magistrato 5.1 Il sistema a regime: l analisi proposta e il metodo sperimentale-incrementale 5.2 La rilevazione periodica dello standard e degli indicatori e la loro conoscenza per una programmazione del lavoro del magistrato 5.3 Attività del gruppo di lavoro civile e prosieguo dei lavori 5.4 Le Criticità e i possibili sviluppi. Il sistema a regime e le proposte al C.S.M L evoluzione del sistema di interrogazione del dato La criticità principale: la titolarità dell informazione Gli sviluppi auspicati per il settore ordinario Le richieste al CSM 4

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7 PARTE PRIMA 1.1. Il mandato. Tipologia di standard. E opportuno premettere alcune sintetiche osservazioni sul mandato conferito dalla IV Commissione del C.S.M. alla Commissione. L analisi ha ad oggetto uno studio preliminare dei soli uffici di primo grado al fine di dare attuazione all'art. 11 del d.lgs 160 (come riformulato dalla l. n. 111 del 2007) - del parametro della laboriosità del magistrato che secondo la riforma deve essere desunto anche dagli standard medi di rendimento. La laboriosità, con disposizione fortemente innovativa rispetto al passato, è individuata dall art. 11 comma 2 lettera b) D.L.vo 160: la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici ed alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all eventuale attività di collaborazione svolta all interno dell ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal CSM, in relazione agli specifici settori di attività ed alle specializzazioni. La Circolare sulla valutazione di professionalità n dell'8 ottobre 2007 ribadisce tali riferimenti (Capo IV, 3). La laboriosità si desume: - dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici; - dai tempi di smaltimento del lavoro; - dall attività di collaborazione svolta all interno dell ufficio. Gli indicatori individuati per il suddetto parametro sono costituiti: 1. dal numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno in relazione alle pendenze del ruolo, ai flussi in entrata degli affari, e alla complessità dei procedimenti assegnati e trattati, verificati sulla base delle statistiche e dei dati forniti dai capi degli uffici ed eventualmente dai magistrati in valutazione; 2. dal rispetto degli standard medi di definizione dei procedimenti 3. dal rispetto di tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi, Gli standard medi, si precisa, vanno, comunque, valutati unitamente ed alla luce: - della complessiva situazione organizzativa e strutturale degli uffici; - dei flussi in entrata degli affari; - della qualità degli affari trattati, determinata in ragione del numero delle parti o della complessità delle questione giuridiche affrontate; - dell attività di collaborazione alla gestione dell ufficio ed all espletamento di attività istituzionali; - dello svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziari di natura obbligatoria; - di eventuali esoneri dal lavoro giudiziario; - di eventuali assenze legittime dal lavoro diverse dal congedo ordinario; 5

8 I. La divisione del lavoro Attese la complessità dell incarico e l articolazione delle basi dati di riferimento, il Gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno suddividere le proprie attività tra settore civile-lavoro, settore penale, settore minorile e settore sorveglianza. Quest ultimo ha fatto tendenziale riferimento al settore penale, mentre per gli uffici minorili si è avuto riguardo alla circostanza che sia il tribunale sia le procure della Repubblica coprono tanto materie civili quanto materie penali. Si è proceduto ad una serie di incontri iniziali di coordinamento e di programmazione, nel corso delle quali sono stati affrontati i temi metodologici e alcuni aspetti comuni ai diversi settori. In seguito sono state effettuate riunioni plenarie con finalità di verifica del lavoro svolto e di coordinamento. Al fine di agevolare il lavoro del Gruppo anche in relazione alle costanti esigenze di raccordo con il C.S.M., con le Direzioni generali del Ministero della Giustizia e con gli uffici giudiziari interessati, il dr. Mariano Sciacca è stato incaricato di coordinare il settore civile e il dr. Luigi Marini di coordinare quello penale. II. Produttività e laboriosità intelligente Gli obiettivi assegnati vanno considerati nel quadro più generale della trasformazione della valutazione di professionalità dei magistrati ordinari 1 che valorizza in modo specifico le capacità del 1 Si richiama sinteticamente a tal riguardo il diverso sistema vigente per la magistratura amministrativa. Si sconosce la metodologia utilizzata per l elaborazione dei carichi di lavoro. L art. 19 della L. 205/00, aggiungendo il punto 6 bis al primo comma dell'articolo 13 della legge 27 aprile 1982 n. 186, ha previsto che il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati. Il Consiglio di Presidenza con provvedimento del 18 dicembre 2003 ha stabilito che: 1. In ciascun mese dovrà essere assegnato ad ogni magistrato, tenuto conto anche dell'aggravio sempre crescente derivante dai provvedimento cautelari, un numero complessivo di fascicoli, relativi a ricorsi da decidere nel merito, non inferiore a 9 e non superiore a 12.. Lo stesso criterio, con le proporzionali riduzioni, si applica nei periodi in cui le udienze di merito comprendono frazioni di mese, in relazione all'inizio ed alla fine del periodo estivo. I periodi di congedo straordinario, aspettativa e fuori ruolo riducono in proporzione il numero di ricorsi da assegnare mensilmente. 2. Nel numero di cui al punto 1 non sono compresi i ricorsi identici - meno che nel nome delle parti in giudizio - nei motivi e nelle condizioni di fatto ovvero nei quali siano formulate solo censure di illegittimità derivata (tali ricorsi, ai solo fini dell'assegnazione, vanno considerati nel numero di uno; i ricorsi identici, sono tuttavia computati dal Presidente in misura maggiore quando, per quantità o natura, comportino un impegno gravoso). 3. Nel numero di cui al punto 1 sono compresi: a) i ricorsi comunque connessi, indipendentemente dalla loro eventuale riunione (previa o successiva), a parte i ricorsi di cui al precedente punto 2, con riduzione di un'unità qualora la connessione riguardi più di due ricorsi; b) i ricorsi che vengono rimessi in discussione per la decisione a seguito di provvedimenti interlocutori; c) i ricorsi proposti per l'esecuzione o per l'ottemperanza o per il regolamento di competenza quando non siano di agevole definizione. 4. Ciascun magistrato dovrà partecipare almeno a due udienze mensili opportunamente intervallate. L'assegnazione dei magistrati ad un numero superiore di udienze o adunanze mensili è consentita solo episodicamente per eccezionali esigenze di servizio in conformità a quanto stabilito nella seduta del 10 ottobre 2003 di questo Consiglio di Presidenza. 5. In caso di errore nell'applicazione delle presenti direttive ovvero di scostamento dalle stesse per oggettive esigenze si procede a compensazione nei tre mesi successivi. 6. Le decisioni rese ai sensi dell'art. 21, comma 9 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come introdotto dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sono considerate pari a 0,50 di una normale decisione di merito e danno diritto ad una corrispondente riduzione del carico di lavoro nei tre mesi successivi. 7. Le decisioni rese ai sensi dell'art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come introdotto dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nonché le decisioni rese sui motivi aggiunti aventi carattere impugnatorio di cui all'art. 1, L. 205/2000, sono considerate pari a 0,50 di una normale decisione di merito e danno diritto ad una corrispondente riduzione del carico di lavoro nei tre mesi successivi. 8. I ricorsi connessi nonché quelli concernenti questioni affini sono assegnati di norma al medesimo relatore. 9. In ogni anno solare, ciascun magistrato dovrà depositare in segreteria indicativamente non meno di 80 sentenze, intendendosi come tali tutti i provvedimenti giurisdizionali così denominati e da lui sottoscritti quale estensore. Le decisioni di cui al punto 2 e quelle di cui ai punti 6 e 7 sono calcolate in base ai criteri enunciati nei punti medesimi. 10. I Presidenti delle Sezioni interne e staccate, che non si avvalgono della facoltà di delega delle funzioni indicate dalla citata legge, sono esonerati dalla redazione delle sentenze di merito. 6

9 singolo di organizzare il proprio lavoro e di pianificarne la gestione nel contesto più generale dell'ufficio, partecipando attivamente alla programmazione e gestione di ogni attività connessa. Si è inteso valorizzare in attuazione dell art. 111 Cost. non solo il numero dei provvedimenti adottati e procedimenti definiti dal magistrato in valutazione ma anche il tempo di durata di ogni procedimento, anche non definito, avanti al medesimo giudice, ritenendosi che la costruzione di uno standard di rendimento che valorizzi la reale efficacia dello sforzo prodotto dal magistrato non può non tenere conto della finalità del servizio, che è quella della definizione in tempi ragionevoli dei procedimenti. La necessità di considerare i profili di produttività del magistrato all interno di un arco temporale ragionevole impone ancor più di considerare in modo specifico le capacità di organizzativa del singolo magistrato e l impegno dallo stesso profuso nel contesto più generale dell'ufficio e alla luce delle condizioni oggettive che lo caratterizzano. Occore, in altri termini, valorizzare la laboriosità intelligente del magistrato, nei diversi contesti in cui opera, da un lato riscontrando la qualità degli affari trattati e dall altro lato valorizzandosi non solo i dati già in passato utilizzati (numero di decisioni), ma capacità organizzative e di gestione finalizzate alla rapida definizione dei processi. III. Laboriosità intelligente e dimensione qualitativa della produttività del magistrato Ad avviso di alcuni componenti del gruppo di lavoro 2 occorre, in particolar modo, considerare il metodo di lavoro, quindi la qualità e modalità, non solo la quantità di lavoro; diviene necessario individuare gli indici che possano individuarlo, con la consapevolezza che proprio il metodo è rimesso alle scelte del magistrato, e deve adattarsi al contesto organizzativo/lavorativo. Secondo questa prospettiva la laboriosità intelligente è la capacità di trovare, in ogni contesto organizzativo/lavorativo, il metodo migliore e più produttivo di operare; è frutto di accurata e consapevole ricerca, competenza giuridica e sensibilità, si esprime nella capacità di utilizzare le potenzialità del rito trattato, di gestire la (varia) quantità e tipologia di lavoro, le condizioni del ruolo, del tipo di supporto di cancelleria e del supporto informatico di cui si dispone, dell approccio forense, dell organizzazione dell ufficio, tende a incidere positivamente su tutto ciò che è suscettibile di miglioramento, e non solo con riguardo ai tempi dei processi, ma anche al consolidamento delle prassi virtuose che si rivelino, a seconda dei casi, più produttive e rispondenti alle regole processuali e procedurali che governano l attività del magistrato, più idonee a fornire la risposta giurisdizionale che è la finalità del servizio giustizia. Specularmente, una visione così dinamica del lavoro del giudice, non limitata ad una burocratica trattazione dei processi di cui è titolare, ma richiedente un impegno fattivo per migliorare l andamento della giurisdizione, si riversa sul concetto stesso di standard processuale, che non può cristallizzarsi in una connotazione meramente quantitativa e temporale valida per ogni tipo di controversia, o che resti indifferente alla qualità e natura dell accertamento richiesto per la sua definizione. Diventano invece rilevanti la peculiarità del rito e della materia trattata, le peculiarità del processo e degli accertamenti che richiede, nonché il contesto operativo ed organizzativo nel quale il processo si svolge. Si perviene per questa via ad un concetto di standard che rispecchia la misura temporale del corretto svolgimento del processo, ma che dipende anche dalla natura e 2 Si rinvia a tal riguardo alla relazione specifica sul settore lavoro a cura della collega P. Morabito. 7

10 qualità dell istruttoria necessaria e dalle condizioni operative in cui si svolge; e che in tali termini può essere definito. Con qualche precisazione, che meglio chiarisce il concetto: 1. per corretto svolgimento si intende la rispondenza di esso alle regole del rito; 2. per istruzione necessaria si intende solo quella utile e conducente; 3. per condizioni operative s intendono sia il carico del giudice, che la situazione organizzativa in cui egli lavora, comprendente sia le scelte organizzative non riferibili al magistrato, che quelle da egli stesso determinate Muovendo da tale approccio, se ne ricavano di conseguenza gli indici che devono essere reperiti: questi servono a raffrontare e verificare la rispondenza e congruità di tali modalità operative rispetto al fine, che è proprio quello di assicurare corretti standard processuali secondo il concetto sopra riportato. Gli indici possono essere individuati come segue: 1. Indici quantitativi; 2. Indici temporali: durata del processo, secondo varie accezioni e prospettive 3. Indici qualitativi: quelli da cui si ricava la rispondenza dell attività processuale alle norme che la regolano ed alla natura dell istruzione necessaria. 4. Indici relativi al contesto: quelli che indicano il carico del giudice- quantità e qualità di pendenze e definizioni, diversamente calcolate ed aggregate-, organizzazione del suo ruolo e dell ufficio. Secondo la definizione sopra indicata la quantità di processi affidata al singolo ufficio /giudice, comprensiva dell arretrato e del carico sopravveniente non è variabile interna del (singolo) processo, ma dato che lo influenza dall esterno. Se si afferma che la durata del processo è determinata non solo dall istruzione di quello, ma - anche ed in varia misura- dalla quantità di altri processi che lo stesso giudice deve trattare, questa quantità va considerata nell ambito delle condizioni operative alle quali fa riferimento il concetto di standard dianzi espresso. IV. Obiettivi indicati nella delibera Individuazione in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale di due finalità\obiettivo: 1) individuazione degli standard medi e dei coefficienti correttivi; 2) fissazione dei criteri per la classificazione ponderale degli affari cioè il differente peso ponderale dei procedimenti, misurato secondo criteri unificati. V. Criteri e condizioni per l individuazione degli standard La fissazione di standard medi deve tenere conto: in primo luogo delle diverse funzioni esercitate dal magistrato "in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni"; in secondo luogo deve tenere conto della tipologia di ufficio nel quale il magistrato svolge il proprio lavoro; delle condizioni specifiche dell'ufficio nel suo complesso e perciò della situazione degli organici del personale togato e del personale amministrativo, delle articolazioni dello stesso sul territorio (come ad esempio numero e consistenza delle sedi distaccate, destinazione del magistrato ad una di esse); della situazione di organico dello specifico ufficio o sezione cui il magistrato è destinato; del carico di lavoro gravante sul singolo sia in termini numerici che qualitativi; degli eventuali incarichi o situazioni personali incidenti sulla produttività del giudice. 8

11 VI. Prodotto finale e accertamenti richiesti Elaborazione di una proposta di individuazione degli standard, dei coefficienti di correzione e dei criteri di valutazione ponderale dei procedimenti e uno o più elaborati relativi alle simulazioni e alle sperimentazioni poste in essere. Il gruppo procederà in via sperimentale alla individuazione degli standard medi di definizione e dei coefficienti correttivi idonei a fornire indicazioni significative sull'attività svolta dal singolo giudice tenendo conto delle condizioni di lavoro, dell'organizzazione dell'ufficio, della molteplicità dei compiti attribuiti, della permanenza del magistrato nell'ufficio, degli eventuali esoneri, degli incarichi di natura extragiudiziari obbligatori o che comportino una riconosciuta incidenza sul lavoro, delle condizioni personali, della partecipazione all'attività di organizzazione dell'ufficio. Procederà ad una ricognizione dei sistemi adottati negli uffici per la misurazione del valore ponderale dei procedimenti nei vari settori di attività e proporrà, settore per settore, una o più metodologie di unificazione sul territorio nazionale, procedendo ove possibile ad una verifica attraverso simulazione o sperimentazione. VII. Sul dato quantitativo Abbandono della centralità del mero dato quantitativo aggregato delle definizioni quale criterio che non consente una realistica valutazione del lavoro concretamente prestato dal magistrato nella duplice direzione sia della necessità di una valutazione qualitativa degli affari trattati, id est di una loro pesatura omogenea sul territorio nazionale che dell individuazione di modalità di lavorazione dei procedimenti e di gestione dei ruoli qualitativamente apprezzabile. VIII. Sul dato qualitativo delle materie trattate e del procedimento definitorio Necessità di una ponderazione o pesatura delle materie trattate per rendere effettiva e omogenea sul territorio nazionale la valutazione per standard. Attenzione all efficacia dello sforzo e dell impegno prodotto dal magistrato alla luce della finalità del servizio, che è quella della definizione in tempi ragionevoli dei procedimenti. Conseguente abbandono del ricorso alle sole definizioni provvedimentali conclusive del procedimento. Esame e valorizzazione delle modalità di conduzione del procedimento e del ricorso alle soluzioni alternative di definizione dei procedimenti. Attenzione al ricorso a tutti gli istituti processuali idonei alla più rapida definizione o, specie nell'ambito della giustizia civile, alla definizione anticipata dei procedimenti. IX. Sulla neutralizzazione dei fattori esogeni all impegno richiesto al magistrato Necessità di un confronto più ampio tra uffici e tra magistrati di uffici territorialmente distinti, ma funzionalmente omologhi. Conseguente riconsiderazione del ruolo da assegnare al confronto pur significativo - quantitativo interno all ufficio di appartenenza del magistrato. 9

12 Necessità di valorizzare solo ciò che rientra nella sfera di controllo del magistrato e quindi di quello che effettivamente è espressione del suo impegno personale e professionale. Individuazione di tutte le condizioni di contesto ed esogene, storicamente date nel periodo in valutazione. Conseguente valore relativo degli standard medi di valutazione da leggersi alla luce e unitamente a tutte le variabili esogene alla sfera di controllo del magistrato. La valutazione dovrà, come osserva la circolare, essere così in grado di consentire il massimo avvicinamento alla situazione concreta, in modo che il parametro della laboriosità "intelligente" del magistrato sia depurato da tutti i fattori di ostacolo di natura ambientali e contingente. X. Sul problema metodologico fondamentale Se il mandato è quello di individuare uno o, preferibilmente, più standard di produttività del magistrato ovvero di individuare un metodo e un modello per la valutazione del magistrato per standard, il nucleo problematico fondamentale individuato dal gruppo di lavoro è quello di specificare i percorsi metodologici, le estrazioni e le relazioni significative tra indici che consentano di confrontare il lavoro e l impegno prestato dal magistrato in valutazione sulla base di un confronto con i soli omologhi, con tutti coloro che si trovino cioè nelle medesime condizioni di contesto, di carico di lavoro e di materia trattata, in modo tale da individuare nel cd. gruppo di riferimento una serie di indicazioni di produttività standardizzate applicabili alla valutazione di professionalità richiesta dalla legge 3. A tale impostazione, condivisa da tutti i componenti del gruppo civile-lavoro, consegue che la confrontabilità solo degli omologhi potrà portare in concreto a ravvisare anche casi di non confrontabilità su scala nazionale del magistrato in valutazione, nel caso in cui le specificità delle funzioni espletate in uno al contesto organizzativo e tabellare non consentano di individuare un gruppo di riferimento per il confronto degli standard. XI. Sul metodo di lavoro e di analisi Se l obiettivo è quello di estrapolare dai singoli uffici quei dati che possano avere un valore generalizzabile per altri uffici a quello stesso comparabile e quindi di misurare la produttività del singolo e ri-leggerla alla luce della qualità dell'ufficio o del settore dell'ufficio bisogna procedere ad un analisi ragionata del lavoro che si svolge negli uffici e ricavarne una serie di indicazioni numeriche significative: 3 Significativamente la Circolare del Ministero per la Funzione pubblica, 23 marzo 1994, n. 6, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1994, n. 77, recante Carichi di lavoro delle amministrazioni pubbliche e dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato prende atto dei problemi connessi alla valutazione di alcune attività pubbliche: ( ) In primo luogo non è possibile calcolare il tempo standard per atto iniziale per quelle linee la cui attività non può essere scomposta in atti elementari ben definiti e misurabili, per i quali, cioè, non si possa rilevare la quantità svolta in un certo periodo ed individuare i relativi tempi standard di esecuzione. È questo il caso, ad esempio, di linee che svolgono attività di indirizzo, o in cui prevalgono attività di studio, ricerca e programmazione. In questi casi, la corretta determinazione dei tempi standard può risultare difficile non solo per l assenza di una consolidata sequenza procedurale di atti elementari, ma anche perché questi non sono ripetitivi e mostrano una elevata variabilità della loro natura. Qualora la rilevazione sul campo evidenzi la presenza di linee così caratterizzate, conviene riconoscere l impossibilità di determinarne il tempo standard, evitando così di pervenire a misurazioni di incerta e labile significatività. Le linee di questo tipo sono quindi definite non standardizzabili e di esse si tiene conto rilevando solo il tempo di lavoro che gli addetti all unità hanno di fatto dedicato ad esse nel corso dell arco temporale considerato (.) Peraltro è evidente che per il complesso delle attività espletate da un ente pubblico risulta accettabile la soluzione proposta soltanto ove le linee non standardizzabili assorbano quote piuttosto contenute (inferiori al 20%) del tempo di presenza degli addetti. 10

13 1) analisi del quadro del singolo ufficio; 2) scheda ragionata di lettura dei numeri estrapolati secondo il protocollo che è in fase di ultima definizione; 3) analisi critica delle ragioni che portano ad alcuni risultati; 4) estrazione, attraverso la comparazione con il risultato di altri uffici/giudici analoghi, per ogni settore/tipologia di mestiere di un range numerico significativo applicabile a tutti gli uffici/giudici riferibili alla stessa tipologia specializzata, semispecializzata o generica; 5) adattamento del range numerico al caso specifico, considerando ogni peculiarità concreta della situazione di lavoro nella quale abbia operato il magistrato in valutazione (esoneri parziali, svolgimento di funzioni promiscue o in sede distaccate ). XII. Sull indicatore statistico di riferimento L art. 11 del d.lgs 160 (riformulato dalla l. 111 del 2007) e la Circolare sulla valutazione di professionalità n dell'8 ottobre 2007 fanno espresso riferimento a standard medi e a tempi medi di definizione dei procedimenti. Analogamente la circolare istitutiva del gruppo di lavoro indica nella media il riferimento parametrico fondamentale per l analisi dei dati statistici e per l individuazione degli standard. La scienza statistica conosce una pluralità di indici e parametri di aggregazione e disaggregazione dei dati 4 e si conviene sulla circostanza che la scelta di un indice piuttosto di un altro è scelta di norma da operarsi a posteriori e solo in esito ad una valutazione sul campo dei dati, del loro 4 Indici di Posizione: Gli indici di posizione forniscono una misura dell ordine di grandezza dei valori osservati, ovvero la posizione sulla scala dei numeri. Tra gli indicatori di posizione la media è sicuramente il più utilizzato, e può essere semplice o ponderata. Si definisce media aritmetica semplice di più numeri quel valore che, sostituito ai dati, lascia invariata la loro somma. Viene usata per riassumere con un solo numero un insieme di dati su un fenomeno misurabile (per esempio, l'altezza media di una popolazione). Nella media aritmetica ponderata, invece, i singoli valori, prima di essere sommati vengono moltiplicati con il peso (ponderazione) a loro assegnato. Il peso di ciascun valore è in genere rappresentato dal numero di volte in cui i valori figurano (frequenza), ma può significare anche l'importanza (oggettiva o soggettiva) che il singolo valore riveste nella distribuzione. La divisione di conseguenza non viene fatta con il numero di valori, ma con la somma dei pesi. La media geometrica (semplice) è l'n-esima radice del prodotto di tutti gli N valori. La media geometrica viene usata soprattutto quando i diversi valori vengono per loro natura moltiplicati tra di loro e non sommati. Esempio tipico sono i tassi di crescita (anche i tassi d'interesse o i tassi d'inflazione), adeguatamente modificati. In questi casi è più corretto usare questo tipo di media al posto di quella aritmetica, perché ha caratteristiche utili in quelle situazioni. Altri indici di posizioni sono la mediana e la moda. Mediana: data una distribuzione X di un carattere quantitativo oppure qualitativo ordinabile (ovvero le cui modalità possano essere ordinate in base a qualche criterio), si definisce la mediana come il valore/modalità (o l'insieme di valori/modalità) assunto dalle unità statistiche che si trovano nel mezzo della distribuzione. Se si procede al riordinamento delle unità in base ai valori crescenti del carattere da esse detenuto, in sostanza la Mediana bipartisce la distribuzione in due sotto-distribuzioni: la prima a sinistra della Mediana (costituita dalla metà delle unità la cui modalità è minore o uguale alla Mediana) e la seconda a destra della Mediana (costituita dalla metà delle unità la cui modalità è maggiore o uguale alla Mediana. Moda o norma della distribuzione di frequenza X è la modalità (o la classe di modalità) caratterizzata dalla massima frequenza. In altre parole, è il valore che compare più frequentemente. Indici di Dispersione. L indice di dispersione (o indicatore di dispersione o indice di variabilità o indice di variazione): descrive sinteticamente una distribuzione statistica quantitativa, e in modo particolare la misura con la quale i suoi valori sono distanti da un valore centrale (identificato con un indice di posizione, solitamente media o mediana). Gli indici più utilizzati sono: Campo di variazione è il più semplice indice di variabilità ed è dato dalla differenza tra il valore massimo di una distribuzione ed il valore minimo. La varianza è un indicatore di dispersione in quanto è nulla solo nei casi in cui tutti i valori sono uguali tra di loro (e pertanto uguali alla loro media) e cresce con il crescere delle differenze reciproche dei valori; l unità di misura è il quadrato dell'unità di misura dei valori di riferimento. La deviazione standard o scarto quadratico medio (in inglese: standard deviation), deriva direttamente dalla varianza, ma ha la stessa unità di misura dei valori osservati. La deviazione standard misura la dispersione dei dati intorno al valore atteso. 11

14 rilievo quantitativo, delle condizioni di contesto di provenienza, dei valori che ciascun dato veicola. Va, a tal riguardo, precisato che il gruppo di lavoro, d intesa con gli statistici, ha ritenuto nella prima fase di estrazione e lavorazione dei dati statistici di fare riferimento, salvi i successivi aggiustamenti resi necessari dall analisi e dalla sperimentazione, sia alla media statistica che alla mediana 5, sebbene nella predisposizione della scheda di valutazione finale si sia fatto esclusivo riferimento alla mediana e ad un range di oscillazione (infra). La circolare, infine, non prevede l individuazione del cd. best match del singolo ufficio in funzione dell individuazione di quelle prestazioni che, in ipotesi, manifestino una significatività statistica elevata di performance individuale del magistrato: è opportuno segnalare come unanimemente si sia quindi escluso da parte del gruppo di lavoro di valorizzare tale dato, il cui significato va sempre e comunque valutato nel caso concreto, essendo il best match isolatamente considerando nella sua mera dimensione quantitativa certamente un dato equivoco e in alcuni casi espressione di un organizzazione del ruolo decisorio sovradimensionata alle reali capacità definitorie del magistrato secondo corretti parametri di diligenza e qualità della pronuncia giurisdizionale L esperienza dei modulos e le prospettive del sistema di valutazione della produttività in Spagna. Indicazioni metodologiche. Per illustrare ancor più la complessità del mandato e le metodologie che in prospettiva si ritiene possano essere adottate nel medio e lungo periodo, si ritiene opportuno fare brevemente riferimento all esperienza più significativa allo stato riscontrata nel panorama europeo dei sistemi di valutazione dei magistrati (pur esistendo una casistica di studi in Europa e negli Stati Uniti di America ben più articolata 6 ). 5 La mediana si è ritenuto di utilizzarla per tutti gli indicatori di durata che sono conteggiati, da un lato, su serie con molti valori (tutti i procedimenti definiti o pendenti) e, dall altro, calcolati su date, nelle quali vi possono essere errori ed cd. outliers: è il caso di durata dei definiti e anzianità dei procedimenti. Nei casi rimanenti e soprattutto quando la numerosità del campione da sintetizzare è piccola si è di contro ritenuto preferibile utilizzare la media (si pensi il confronto tra un numero limitato di giudici di un piccolo tribunale: v. es. del Tribunale di Caltanissetta). Quindi ad es. lo sviluppo del protocollo civile ha così seguito nel foglio 'Panel medie' tutti i valori sintetizzati sui giudici del campione (numero di pendenti, definiti, sopravvenuti) attraverso il ricorso alla media, mentre le sintesi di durate (dei definiti, delle sentenze pubblicate, dei pendenti) sono organizzati secondo la mediana. 6 Paolo Signifredi, Misurare la produttività dei giudici: il caso spagnolo, paper presentato alla Conferenza Annuale della Società Italiana di Scienza Politica, Bologna, Settembre 2006: Le principali tecniche per calcolare i pesi relativi alle varie categorie di procedimenti nei sistemi di weighted caseload sono riconducibili essenzialmente a due tipi: time study e Delphibased. Il time study è il metodo più tradizionale e consiste nella misurazione del tempo impiegato per esaurire il procedimento da parte di osservatori terzi (consulenti, esperti, ecc...) o degli stessi magistrati impegnati nel trattamento del caso. Flango e Ostrom (1996) descrivono in una serie di passaggi la procedura per effettuare un time study. In primo luogo, si seleziona un campione di corti da esaminare e si decide quali e quante categorie di procedimenti valutare, soppesando i vantaggi in termini di dettaglio e precisione di avere numerose categorie di procedimenti e gli svantaggi in termini di costi e di tempo che questo comporta20. Tutte le potenziali attività del giudice associate a ciascun tipo di procedimento vengono classificate in una serie di eventi principali (ad esempio, l udienza preliminare, il dibattimento dinanzi la giuria, l udienza in cui è pronunciata la sentenza, ecc.). Per ciascun tipo di evento si misura dunque il tempo che richiede e la frequenza con cui ricorre nel procedimento (espressa con un valore compreso fra zero e uno) e se ne calcola il prodotto, che viene chiamato task weight. La somma dei task weights di tutti gli eventi associati ad un procedimento rappresenta l ammontare di tempo richiesto per il suo trattamento. Un alternativa al time study è il ricorso al metodo Delphi (Helmer 1964), una tecnica che, interpellando individualmente e reiteratamente i componenti di un panel di esperti, permette di giungere a una soluzione il più possibile condivisa per un problema complesso. Il metodo Delphi viene utilizzato in questa sede per ottenere da un gruppo di giudici selezionati il panel di esperti una stima condivisa del tempo necessario per l esaurimento dei diversi procedimenti. Le modalità attraverso le quali si può ottenere tale stima sono due. Nella prima si domanda al panel di fornire semplicemente una stima del tempo necessario per il trattamento di ciascun tipo di 12

15 L esperienza spagnola (in uno ai percorsi metodologici di valutazione della produttività dei magistrati spagnoli succedutisi in un significativo arco temporale dal 1981 sino ad i nostri giorni) consente ai fini dei lavori del gruppo di lavoro e delle iniziative che il C.S.M. intenderà assumere di cogliere le criticità, i profili metodologici, il ventaglio dei soggetti coinvolti nell analisi e nell elaborazione delle proposte e le soluzioni adottate per la costruzione di un sistema di indicatori di produttività degli uffici e dei singoli magistrati. Per ragioni di brevità della presente relazione si rinvia agli allegati, sebbene sia opportuno in questa sede rilevare: - che il sistema introdotto dal Consiglio Generale del Potere Giudiziale, dopo una serie di iniziali interventi migliorativi, è stato poi ulteriormente modificato nel ed ancora in uso provvisoriamente, essendo stato nel contempo intrapreso un nuovo studio sulla valutazione di laboriosità dei magistrati. Il sistema si struttura sulla base dei cd. modulos articolati in: - un modulo di entrata, che evidenzia i bisogni degli uffici sulla base delle pendenze e delle sopravvenienze al fine di valutare la congruità e sufficienza degli organici rispetto alla domanda di giustizia e alle capacità di definizione degli uffici e quindi in prospettiva le esigenze di aggiornamento della pianta organica della magistratura togata - e un modulo di uscita che opera al distinto fine di valutare la produttività del singolo magistrato, fissando il rendimento esigibile dai magistrati dell ufficio stesso. Quest ultimo si fonda su una settimana lavorata di 37,5 ore e su l attribuzione di un punteggio-orario specifico per ogni tipo di affare 8 ; procedimento. Nella seconda si procede in modo pressoché simile a un normale time study, con la differenza che il tempo richiesto da ciascun evento del procedimento è dato non da misurazioni condotte da osservatori esterni o dai giudici stessi, ma dalla stima resa dal panel (pp. 19 ss.). 7 Paolo Signifredi, Misurare la produttività dei giudici: il caso spagnolo, paper presentato alla Conferenza Annuale della Società Italiana di Scienza Politica, Bologna, Settembre 2006: Nei primi mesi del 1998, infatti, si svolsero presso il CGPJ dieci incontri, uno per ogni categoria di organo giudicante, con la partecipazione di gruppi di circa giudici, selezionati dai capi degli uffici giudiziari fra i più stimati ed esperti, con lo scopo di elaborare nuovi módulos de dedicación che recepissero le linee guida del Libro Blanco.Un primo metodo proposto per la costruzione dei moduli prevedeva tre fasi. Nella prima si sarebbero descritti i compiti generalmente svolti da un giudice classificandoli in diverse categorie e gruppi. Nella seconda fase si sarebbe selezionata una singola categoria di attività, da utilizzare come riferimento, cui attribuire il valore numerico di una unità per poi assegnare ad ogni altra categoria di attività un valore superiore o inferiore in base alla maggiore o minore complessità rispetto all attività scelta come riferimento. Nella terza fase infine si sarebbe effettuata una stima del livello di produttività del giudice da considerarsi adeguato. Un metodo alternativo, proposto dai giudici delle corti civili di primo grado, si rivelò tuttavia migliore e fu presto adottato per tutte le categorie di jueces e magistrados10. Questo metodo prevedeva di calcolare il tempo medio che un giudice impiega per trattare i vari tipi di procedimenti o decisioni. Il tempo medio fu quantificato per ogni categoria di procedimento valutando tutte le attività che un giudice deve compiere in relazione ad esso e incrociando il tempo richiesto per tutte queste attività con dati statistici relativi alla frequenza di eventi quali, ad esempio, mancate comparizioni, patteggiamenti, casi di non luogo a procedere, ecc. (pp. 8 ss.). 8 Paolo Signifredi, Standard e benchmark per l amministrazione giudiziaria negli Stati Uniti, Inghilterra e Galles, Australia, Spagna, Francia, interla report del : I nuovi módulos de dedicación, regolarmente aggiornati, sono costruiti su due criteri. Il primo è costituito dalla stima delle ore effettive di lavoro del giudice, detraendo le ore destinate alla formazione, ai colloqui con privati ed esperti e ad altre attività non strettamente giudiziarie. Il secondo è dato dal numero di ore che si presume siano richieste al giudice per concludere i diversi tipi di procedimenti. Ad ogni categoria di procedimento sono infatti assegnati tanti punti (ciascun punto corrisponde a un ora) quante sono le ore che in media sono necessarie per il completamento. In questo modo, calcolando il punteggio totale corrispondente ai procedimenti trattati in un anno da un magistrato e rapportandolo al numero di ore di lavoro annuali indicate dal módulo, è possibile misurare il rendimento del giudice. I módulos de dedicación si applicano tanto ai giudici titolari di organi giudiziari monocratici (jueces) quanto ai componenti di organi collegiali (magistrados). Per questi ultimi si è proceduto a calcolare le ore di lavoro sull attività individuale del giudice (come la redazione della bozza della sentenza) detraendo invece il tempo destinato ad attività di carattere collegiale. Il carico di lavoro esaurito è pertanto calcolato sui procedimenti per i quali il magistrato ha operato in qualità di magistrado ponente (giudice relatore) e, in misura ridotta della metà, sui procedimenti per cui ha emesso un voto particular, cioè una dissenting opinion. (Consejo General del Poder Judicial 2000) (p. 46). 13

16 - che attualmente, come detto, è in fase di realizzazione un nuovo progetto per la rilevazione del rendimento di jueces e magistrados che dovrebbe costituire un salto qualitativo nel sistema di misurazione dell attività giudiziaria (Consejo General del Poder Judicial 2004, 22), superando i módulos de dedicación (Carmona 2005). L obiettivo del progetto è di giungere infatti a una valutazione il più possibile a tutto tondo dell attività dei giudici, ponendo attenzione anche alla qualità del lavoro svolto. Il processo di definizione e sviluppo del modello ha visto coinvolti jueces e magistrados, con la partecipazione di circa 400 giudici (Consejo General del Poder Judicial 2005b, 50) 9. Il nuovo e complesso modello di valutazione consta di numerosi indicatori e subindicatori raggruppati in cinque fattori: efficacia, qualità, speditezza, impegno e aggiornamento 10. Sarebbe, all uopo, opportuno e utile per la prosecuzione dei lavori che il C.S.M. consentisse ufficialmente dei contatti con l omologo CGPJ spagnolo per un proficuo scambio di esperienze e valutazioni sul tema, considerando anche l episodicità con la quale il profilo dell impegno orario del magistrato è stato sinora affrontato nel nostro sistema Paolo Signifredi, Misurare la produttività dei giudici: il caso spagnolo, Paper presentato alla Conferenza Annuale della Società Italiana di Scienza Politica, Bologna, Settembre 2006, p Miguel Carmona, Il sistema spagnolo di valutazione del lavoro dei magistrati, Questione Giustizia, 2005, fasc Si veda il lavoro dell A.N.M. - GRUPPO STUDIO su Studio sul carico sostenibile ed esigibile di lavoro per il PM, presentato a Roma il 5 giugno 2009 nel quale sono citati due documenti di interesse: 1) SENTENZA N. 8 del Pres. Verde Est. Parziale: OMISSIS Per comprendere appieno l impegno prestato, sarebbe necessario disporre di un sistema in grado di quantificare il lavoro svolto, tenendo conto di tutte le variabili da considerare (tempi per le udienze, per le attività amministrative e dirigenziali, per la decisione e la stesura della motivazione dei provvedimenti in relazione alla loro complessità, per gli spostamenti da una sede all altra). Mancando precisi strumenti di rilevazione di tali dati, finora si è fatto ricorso ad una valutazione comparativa con la produttività media in uffici similari. Già con l uso di tale parametro, la produzione e l impegno dimostrato nella pluralità delle funzioni è risultato decisamente superiore alla media. E tanto basterebbe. Ma ritiene questa sezione che, anche in relazione all orientamento, ormai ampiamente condiviso, di giungere alla definizione di indicatori del lavoro medio esigibile da parte di ciascun magistrato, sia possibile valutare altrimenti l'attività prestata, individuando l'impegno orario (o giornaliero) del lavoro prestato dal magistrato. Tale valutazione potrà essere utilizzata per verificare la conclusione già raggiunta sul piano della comparazione con la produttità media di un ufficio simile a quello ricoperto. E possibile allora definire un monte ore giornaliero, calcolando il totale delle ore lavorabili l anno in ragione dei giorni utilizzabili. E possibile poi calcolare l impegno orario del magistrato sulla base della durata media delle udienze e del tempo (stimato in via presuntiva) richiesto per la decisione e la redazione dei provvedimenti esauriti. Quanto al monte ore di lavoro annuo si può convenire su una media di 6 ore giornaliere per un totale di 260 giorni lavorativi l anno (arrotondato per eccesso dovendosi sottrarre ai 365 giorni almeno 52 domeniche, 45 di ferie, oltre festività soppresse e santo patrono). Il totale del monte ore lavorativo l anno è pari, quindi, a 1560 (260*6). Tenuto conto della tipologia dei provvedimenti definiti appare mediamente congruo prevedere un impegno medio per la motivazione e la decisione di almeno 1,5/2 ore per un totale di 1033/1378 ore. Quanto al tempo impegnato per le udienze.. indicano una durata, almeno per quelle penali, superiore alle 6 ore giornaliere. Operando una media, a sfavore si possono calcolare 6 ore per ciascuna delle 115 udienze di media tenute all anno per un totale di 690 ore. Si giunge così ad un monte ore lavorato all anno che oscilla da un minimo di 1723 ( per un tempo medio di redazione e decisione dei provvedimenti di 1,5 ore) ad un massimo di 2060 ( per redazione decisione di 2 ore). Nel primo caso avrebbe lavorato in più, rispetto al dovuto, per un totale di 163 ore ( ), pari a 27 giorni lavorativi; nel secondo caso avrebbe lavorato in più 508 ore ( ), pari a quasi 85 giorni lavorativi. Nel calcolo, come si è visto, non si è tenuto conto del tempo impiegato per lo svolgimento delle attività dirigenziali (della sezione distaccata), che al minimo dovrebbe essere individuato in una giornata lavorativa al mese, per un ulteriori 60 ore aggiuntive, pari a 10 giorni. 2) La risposta della SESTA COMMISSIONE del C.S.M. - 10/QU/ al quesito posto con nota in data 5 febbraio 2007 dal dott. Carlo ALEMI, Presidente del Tribunale di Napoli, inteso a conoscere se l'art. 35 del D.P.R , n. 3 (qualora per esigenze dell'amministrazione l'impiegato debba prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'amministrazione), debba ritenersi applicabile anche al personale di magistratura ed il termine, rispetto alla data del turno, entro il quale la richiesta debba essere avanzata. (relatore Dott. ROIA): La Commissione propone al Plenum di rispondere nei seguenti termini: «1. Il quesito posto dal Presidente del Tribunale di Napoli con il quale chiede di sapere se qualora per esigenze dell'amministrazione il magistrato debba prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo, lo stesso abbia poi il diritto di astenersi dal lavoro in altro giorno feriale, involge la questione dell'applicabilità al personale di magistratura dell'art. 35 del D.P.R n Premesso che il Consiglio in diverse occasioni ha avuto modo di evidenziare come l'attività del personale di magistratura nello svolgimento delle funzioni giurisdizionali, a differenza della gran parte delle altre categorie del personale pubblico, non è sottoposta proprio in ragione della particolare natura dell'attività prestata - ad una rigida predeterminazione dell'orario di lavoro, trattandosi di una funzione - quella giurisdizionale - che viene svolta in posizione di autonomia ed indipendenza e, quindi, la previsione di un orario di lavoro predeterminato appare non solo poco funzionale alle esigenze del 14

17 1.3. Metodologia e consulenti specialistici Il mandato conferito dalla circolare istitutiva è quello di fornire al governo autonomo della magistratura degli indici (e degli schemi sintetici di semplice lettura e quindi di non complessa utilizzazione) cui ricorrere ogniqualvolta il magistrato dovrà essere sottoposto alla valutazione quadriennale di professionalità. E con evidenza forte la contraddizione tra questa esigenza (di agevole fruibilità di una sintesi finale significativa) e la complessità dell analisi sottesa alla sintesi che viene richiesta. Sin dall inizio dei lavori della commissione è stata quindi avvertita da tutti i componenti l esigenza di confrontarsi con le competenze e le professionalità specialistiche esterne al circuito professionale che abbiamo maturato competenze nell ambito dell analisi e della valutazione del sistema giudiziario secondo metodiche e specialistiche differenti da quella strettamente giuridica. Esigenza resa ancor più evidente dalla constatazione della mancanza in Italia di riflessioni e metodiche consolidate e validate dalla comunità scientifica attinenti alla valutazione delle performances del servizi giudiziari o alla valutazione della produttività dei magistrati. Sono stati all uopo convocati per un audizione - alla riunione del con il plenum della Quarta commissione integrata dal gruppo di lavoro il prof. Andrea Ichino (docente di economia politica e autore di due studi relativi alla produttività dei giudici di pace e alla produttività delle sezioni lavoro dei Tribunali di Milano e di Torino), il prof. Luigi D Ambra (docente di statistica all Università Federico II di Napoli) e il dott. Giovanni Xilo (consulente di organizzazione ed studioso del sistema giudiziario civile nell ambito di progetti nazionali del Ministero della funzione pubblica e del Ministero di Giustizia) 12. In esito all audizione del , i componenti del gruppo di lavoro hanno espresso punti di vista ed opinioni diverse, alla luce delle quali si ritiene utile, ai fini delle valutazione della IV commissione, osservare: - che la decisione di avvalersi o meno dei consulenti è stata fortemente condizionata dalla disponibilità espressa dagli stessi a supportare i lavori della commissione tempestivamente e compatibilmente con i tempi assegnati dalla delibera istitutiva: ad eccezione della proposta. servizio ma anche pregiudizievole e limitativa per le modalità, quanto mai varie in relazione alle specifiche funzioni adempiute, di svolgimento concreto della funzione giurisdizionale. Collegata a questa indicazione, inoltre, è pure quella secondo cui il magistrato non ha l'obbligo di presenza in ufficio quando tale presenza non sia necessaria alla funzionalità del servizio giudiziario. Nella stessa ottica, infine, il Consiglio ha escluso un diritto dei magistrati (in ispecie la questione si è posta con riguardo ai turni per i pubblici ministeri) ad un riposo compensativo nel caso di prestazione fornita in giorno festivo, nonché - in una prospettiva più generale la stessa articolazione di un diritto ad un giorno di riposo settimanale. 3. Ne discende che la disciplina generale del pubblico impiego contenuta nell'art. 35 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n secondo il quale l'impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica Qualora per esigenze dell'amministrazione l'impiegato debba prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'amministrazione - non è applicabile ai magistrati, restando prevalente la priorità delle esigenze del servizio rispetto ai tempi e alle modalità del riposo del magistrato. Resta, invero, salva l'applicazione diretta dell'art. 36 della Costituzione, ma, anche in questo caso secondo i criteri delineati dalla Corte Costituzionale per i dirigenti, con esclusione, quindi, di ogni automatismo nell'applicazione del principio del riposo settimanale e di quello conseguente del riposo compensativo. Il Consiglio, del resto, ha, sul punto, con orientamento risalente ma consolidato, ritenuto di riversare le esigenze correlate sull'evidente necessità di recuperare le energie biopsichiche e la partecipazione alle comuni forme di vita familiare e sociale sull'organizzazione del lavoro dell'ufficio, che debbono prevedere, per i magistrati che svolgono lavoro notturno e festivo, che sia prevista, per le giornate successive una organizzazione del lavoro, secondo le contingenti esigenze degli uffici, che consenta di usufruire dell'indispensabile riposo. Tutto ciò premesso, il Consiglio superiore della Magistratura, delibera di rispondere al quesito posto dal Presidente del Tribunale di Napoli nei termini di cui sopra.». 12 Iin allegato i progetti presentati dai professionisti. 15

18 Xilo (che si è reso disponibile a collaborare immediatamente con la commissione), le disponibilità tanto del prof. D Ambra quanto del prof. Ichino sono state condizionate agli impegni dell anno accademico in corso; - che le metodiche proposte dai prof.ri Ichino e D Ambra si differenziavano, almeno apparentemente, per il metodo di lavoro proposto sperimentale con il ricorso alla tecnica del cd. matching nel primo caso \ analisi statistica multivariata nel secondo caso con la conseguenza che i risultati concreti (conseguibili alla scelta di un percorso metodologico rispetto ad un altro) avrebbero potuto essere valutati solo in esito alla sperimentazione sul campo del metodo stesso; - la proposta del prof. Ichino fortemente incentrata e caratterizzata sulla valutazione ad avviso dello studioso discriminante ai fini della valutazione dei magistrati della durata dei processi è stata ritenuta da diversi componenti parziale e non giustificata sulla base di una lettura complessiva del mandato; - l analisi dei lavori presentati dal prof. Ichino, pur avendo il pregio notevole di manifestare un interesse accademico in una materia ancora poco studiata, ha però sollevato perplessità in diversi componenti del gruppo di lavoro in ordine alla cognizione e consapevolezza dei principi e dei meccanismi che presiedono all evoluzione dei flussi di lavoro degli uffici giudiziari e alle modalità di lavoro dei magistrati: segnatamente il lavoro di raffronto sulle produttività delle sezioni lavoro di Milano e Torino ha mostrato una non condivisibile selezione delle variabili per la lavorazione dei dati statistici e l esposizione di conclusioni altrettanto dubbie (si rinvia all analisi sul punto effettuata dalla dott.ssa Morabito 13 ); - parimenti la proposta elaborata dal prof. D Ambra, in assenza di una comprovata competenza scientifica in materia di analisi del sistema giudiziario, si è caratterizzata per un certo grado di astrazione che solo la concreta applicazione pratica del metodo avrebbe potuto poi riscontrare quanto a risultati conseguibili; - la proposta sotto il profilo metodologico e di analisi organizzativa del dott. Xilo è stata maggiormente apprezzata e riscontrata dai componenti del gruppo, sebbene a ragione principalmente dei tempi ristretti assegnati anche in tal caso si è ritenuto preferibile procedere ad un analisi dei singoli uffici direttamente a cura dei componenti del gruppo di lavoro. I componenti hanno infatti valutato positivamente le indicazioni metodologiche esposte nella proposta Xilo, nonché le indicazioni funzionali all analisi degli aspetti e dei condizionamenti organizzativi e culturali che tradizionalmente influiscono nell organizzazione degli uffici giudiziari e sul processo civile; parimenti come sotto altro profilo è stata condivisa l esigenza di un analisi distinta e dettagliata per alcuni settori della giurisdizione civile (esecuzioni, fallimenti e tutele) a cd. alto impatto organizzativo, là dove cioè l organizzazione dell ufficio e del lavoro della sezione nonché il comportamento collaborativo o ostruzionistico di altre componenti dei procedimenti incidono sull output giudiziario e sui tempi dello stesso modo assolutamente peculiare e significativo. 13 La quale conclude: Il lavoro appare nella sua interezza frutto di manipolazioni di quantità e tempo, avulso da qualsiasi lettura dei dati di riferimento, sfugge una lettura critica del fenomeno oggetto di elaborazione, pur ponendosi solo per alcuni aspetti dalla parte dell utente Nessun cenno comprensibile all applicazione del matching, che secondo il presupposto del lavoro avrebbe potuto essere in quell ipotesi applicato, data la similitudine dei gruppi comparati, almeno nelle premesse dell autore. 16

19 PARTE SECONDA 2.1. L inizio dei lavori della commissione Il gruppo di lavoro ha operato nel corso di questi mesi, tenendo conto di alcune condizioni obiettive, rappresentate: 1) dal breve periodo a disposizione del gruppo di lavoro (fino al , come da delibera ); 2) da un sistema informatico creato con altri obiettivi e obiettivi ben diversi dal fine di individuare e raccogliere i dati utili per verificare la laboriosità del magistrato; 3) dal fatto che il CSM non dispone in proprio dei dati informatici degli uffici, ma ha dovuto acquisirli coordinandosi tanto con il Ministero di Giustizia (area statistica e area informatica) che con i singoli uffici giudiziari indicati dalla delibera istitutiva; 4) dal fatto che le professionalità di supporto per l elaborazione del dato informatico secondo criteri statistici non sono distaccati a supporto esclusivo del gruppo di lavoro e hanno di fatto iniziato ad operare solo dopo l inaugurazione dell anno giudiziario e l adempimento dei relativi incombenti statistici presso ciascun ufficio di provenienza. Il gruppo di lavoro, dopo il suo insediamento - avvenuto nel dicembre , 1) ha istituito una mailing list riservata ai componenti del gruppo di lavoro, ai componenti della Quarta Commissione e agli statistici: l uso quotidiano della m.l. è stato un fondamentale strumento di confronto e coordinamento nel corso di questi mesi. Al maggio 2009 risultano essere stati scambiati oltre novecento messaggi di posta elettronica. Sul forum della m.l. sono stati via via caricati tutti i documenti, gli interventi e i dati via via acquisiti. 2) ha richiesto un supporto sistematico ed esclusivo di funzionari statistici dedicati all analisi; 3) ha definito i criteri per l individuazione dei referenti locali degli uffici campionati, ritenendo opportuno che la loro designazione promanasse direttamente dai capi degli uffici campionati per l individuazione delle migliori competenze organizzative, informatiche e statistiche presenti nell ufficio; 4) ha evidenziato sin dalla riunione del l esigenza di instaurare un confronto esteso ad altri colleghi per l analisi dei settori e delle aree ad alta specializzazione connotati, altresì, da una peculiare rilevanza dei moduli di organizzazione del lavoro: in particolar modo si è concordato sul fatto che i settori della famiglia, del fallimentare, delle esecuzioni e delle tutele, oltre a connotarsi per una elevata specializzazione, sono connotati da forti peculiarità operative e procedimentali, si caratterizzano per l esistenza di comunità professionali le quali nel corso di questi ultimi anni, da un lato, hanno realizzato significativi momenti di confronto anche interprofessionale e, dall altro, hanno elaborato prassi organizzative e analisi dei flussi di lavoro anche molto raffinate. Infine non può poi omettersi di segnalare il rilevante impegno nel corso di questi mesi di lavoro profuso per il coordinamento dei lavori del gruppo del civile in assenza di una struttura di segreteria appositamente dedicata: si è dovuto garantire un quotidiano, costante dialogo e coordinamento tra i vari componenti del gruppo del civile, tra il gruppo dei civilisti e dei penalisti, con la Dgsia e la Direzione Statistica, con gli statistici e i capi degli uffici, con i capi degli uffici per la nomina dei referenti locali e, infine, con i referenti locali per l attivazione della rilevazione, 17

20 illustrando gli obiettivi individuati, la metodologia di estrazione, il contenuto delle richieste per i singoli uffici Il rapporto con il Ministero di Giustizia e con gli uffici giudiziari campionati Il gruppo di lavoro proprio per la richiamata mancanza di una banca dati centralizzata presso il C.S.M. - ha immediatamente interloquito con il Ministero di Giustizia (segnatamente le due articolazioni dipartimentali della Direzione di Statistica Giudiziaria e del Dgsia) al duplice scopo di costituire nel più breve tempo possibile uno staff tecnico informatico\statistico che: - sotto il profilo informatico, consentisse l acquisizione di tutte le banche dati dei servizi informatizzati di cancelleria (Sicc\Vg, Sil e, ove installato Sicid), la risoluzione delle criticità di estrazione delle banche dati, la loro consultazione e il ricorso ad eventuali altri software o datawarehouse utili per le elaborazioni statistiche - e per altro verso, sotto quello statistico coadiuvasse i lavori del gruppo di lavoro nell elaborazione delle banche dati, nella formulazione ed evoluzione delle query statistiche utili ai lavori. In relazione a tali reiteratamente manifestate - esigenze, va osservato: 1) che la Dgsia si è attivata - in esito alla richiesta del C.S.M. - nel corso dei mesi di dicembre, gennaio e febbraio per rendere disponibili le banche dati degli uffici campionati. Tale lavoro preliminare ha, attesi i consueti tempi burocratici, non ha consentito quindi di ottimizzare i tempi già ridotti concessi ai componenti del gruppo di lavoro e agli stessi funzionari statistici; 2) che i funzionari statistici individuati dal Ministero hanno mostrato nel corso dei lavori grande disponibilità personale e professionalità delle quali va dato formalmente atto -, sostenendo un carico di lavoro ulteriore rispetto a quello ordinariamente richiesto agli stessi dagli uffici dei singoli distretti di appartenenza. Sono in tal senso rimaste inascoltate le ripetute richieste del gruppo di lavoro di avere lungo il corso dei lavori del personale statistico dedicato al progetto e all analisi in via esclusiva; 3) che, a tal riguardo, proprio l avere il Ministero di Giustizia designato per la già apprezzata professionalità e comprovata esperienza negli uffici di provenienza dei funzionari statistici distrettuali, ha costituito pur tuttavia un grave handicap per i lavori del gruppo di lavoro, atteso che ai ritardi nelle acquisizioni delle banche dati dipendenti, come detto, da un complesso coordinamento tra C.S.M., Dgsia e singoli uffici i quali ultimi dovevano autorizzare il prelievo delle banche dati civili si sono sommati i ritardi nella lavorazione delle banche dati, nella trasmissione e nell elaborazione delle query a causa della destinazione dei medesimi statistici allo svolgimento di altre attività nei rispettivi distretti di provenienza. Sarebbe stato all uopo sommamente opportuno prevedere il distacco esclusivo degli stessi statistici presso il gruppo di lavoro ovvero la destinazione di statistici diversi da quelli distrettuali, dotati di uguale professionalità ed esperienza; 4) che, infine, la stessa dotazione di hardware nella disponibilità attuale degli statistici non può ritenersi adeguata e sufficientemente potente per la gestione di una rilevantissima mole di dati, atteso che la possibilità di porre a raffronto contestualmente le diverse query statistiche ed elaborazioni dei 12 uffici giudiziari indicati dalla deliberazione presuppone evidentemente che 18

21 unica sia la banca dati finale di analisi e che sia immagazzinata in unico punto (server, ftp) con il rispetto delle regole di backup dei dati (e che la stessa venga caricata su di un unico computer) Criticità riscontrate: l acquisizione dei dati statistici e organizzativi e la disponibilità del software di elaborazione dei dati statistici granulari L acquisizione effettuata dalla DgStat ai fini delle elaborazioni per le Commissione Flussi ha comportato l estrazione di alcune tabelle dei sistemi SICC/SICVG/SIL-(SICID) e un loro trattamento mediante query SQL consolidate: tale trattamento dei dati ha consentito la creazione di tabelle dei procedimenti sopravvenuti, definiti e pendenti contenenti tutte le informazioni peculiari del singolo procedimento (anno, numero, data iscrizione, oggetto, rito, giudice, sezione, tipo e data degli eventi sul fascicolo, ). Posto il fine di creare un dataset nazionale che contenesse tutte le informazioni ritenute peculiari per ciascun giudice da campionare, si è adottata la metodologia di acquisizione, trattamento e analisi dei dati già sperimentata dalla DgStat in occasione delle elaborazioni per le Commissioni Flussi. Previa autorizzazione concessa dai relativi Capi degli Uffici (con un allungamento notevolissimo a volte dei tempi di acquisizione delle banche dati), sono state acquisite le copie delle tabelle dei registri informatizzati SICC-VG e SIL (ovvero SICID, ove installato) per il biennio , dei 12 Tribunali 14 oggetto della delibera. Venendo, quindi, alle criticità e ai limiti dei sistemi informatici riscontrati alla luce delle necessità di analisi emerse nel corso dei lavori, si osserva quanto segue. Come noto lo strumento di analisi è il registro SICC (oggi in alcuni distretti SICID) degli anni 2006 e 2007 (per certi uffici è stato prelevato, come si dirà, anche l anno 2008). Il ricorso ai registri civili informatizzati, fondamentalmente strutturati sulla base di una articolazione dei procedimenti per oggetti di causa, si è dovuto confrontare con alcuni rilevantissimi limiti: 1. il numero degli oggetti SICC: i registri civili prevedono la classificazione dei procedimenti civili per oggetto consentendo una classificazione del procedimento su oltre 300 oggetti: in tal senso la percorribilità e l utilità di un analisi del campione osservato e delle cause trattate per singolo giudice suddivise per oggetto è stata esclusa, sicché si è ritenuto preferibile operare secondo una logica di ri-aggregazione autonoma degli oggetti Sicc (v. capitolo sugli oggetti SICC e i canestri, infra); 2. le materie del SICC: peraltro la numerosità degli oggetti SICC è già ordinata all interno dello stesso database che aggrega la pluralità degli oggetti per macro aree cioè per materia. Tali aggregazioni però non sono state ritenute sufficientemente indicative e funzionali: a titolo di esempio seguendo la suddivisione delle materie del SICC i provvedimenti cautelari sono collocati all interno della materia dei ricorsi per ingiunzione, quando con evidenza ne differiscono molto sia per impegno richiesto che per usuali modalità di assegnazione (nei Tribunali ove i ricorsi per ingiunzione sono trattati dai presidenti del Tribunale sarebbe risultato che il presidente avrebbe trattato centinaia di cause, non distinguibili dai ricorsi 14 Tribunali Ordinari di primo grado di Ancona, Bari, Bologna, Caltanisetta, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Palermo, Trento e Venezia. 19

22 cautelari affidati ai giudici). Parimenti l aggregazione in materia di famiglia degli oggetti SICC avrebbe imposto di considerare insieme le cause di separazione consensuale e quelle contenziose che, com è noto, richiedono un impegno assai diverso e vanno quindi separatamente considerate ai fini della valutazione dell impegno del magistrato; 3. L imprecisione degli oggetti: sono presenti, come s'è detto, centinaia di oggetti e molti di questi sono tra di loro difficilmente distinguibili, atteso la scarsa o nulla capacità descrittiva e connotativa di alcuni codici oggetto. In particolare modo si segnalano a titolo di esempio alcuni codici identificativi (id : Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie e : Altri contratti atipici, o suddistinzioni di poco momento, quali quella Procedimento di ingiunzione ante causam presente sia al numero che al numero relativo ai d.i. societari) i quali sono nominati in modo del tutto generico e privo quindi di alcun reale valore conoscitivo utile all indagine. 4. Gli errori nella iscrizione: anche a causa della imprecisione lessicale\definitoria di alcuni oggetti, si è così rilevato poi un rilevante grado di imprecisione del caricamento sulle banche dati dei procedimenti sì da emergere un certo grado di inaffidabilità degli oggetti caricati con ricadute evidenti sulla qualità del dato statistico riscontrato; criticità ricorrente soprattutto nelle voci che hanno carattere generico o residuale e che proprio per tale ragione vengono utilizzate (soprattutto negli uffici giudiziari meno attenti e avvertiti sulla qualità del dato) e a volte strumentalizzate come veri e propri contenitori omnibus. Una ricerca effettuata presso il Tribunale di Milano su un campione di 300 fascicoli degli oggetti vendita immobiliare e gli oggetti - citati sopra e ha mostrato errori di iscrizione superiori all 80 %, dovuti anche alla circostanza che la scelta del codice oggetto di norma, se non viene effettuata anticipatamente dal difensore, è in molti uffici disposta dall'impiegato che si occupa della iscrizione a ruolo, il quale privo di indicazioni e delle competenze necessarie, ritiene preferibile ricorrere agli oggetti residuali sebbene nell ambito della materia di riferimento. In conclusione la situazione delle banche dati del settore civile presenta comunque profili di criticità da non sottovalutare in prospettiva, in quanto: i registri informatizzati civili risentono di una struttura ed un'organizzazione del dato secondo una logica di oggetti e di materie pensata ad altri fini, non idonea alla presente ricerca, eccessivamente parcellizzata e suscettibile di un imputazione scoordinata, lasciata sostanzialmente all arbitrio del singolo operatore, in mancanza di direttive generali che disciplinino l imputazione del dato stesso ovvero di controlli successivi (ad esempio effettuati dai singolo giudici titolari dei ruoli civili); non esistono degli estrattori specificamente destinati alle finalità statistiche in oggetto; non esistono allo stato statistiche comparate tra ufficio, ad eccezione delle FIM Funzioni Informative Magistrato interne alla Consolle\Scrivania del Magistrato che presuppone comunque l installazione del SICID e risulta ancora ben poco diffusa, senza omettere di considerare che le FIM producono solo report statistici rigidi che non permettono ad es. in alcun modo di risalire ai numeri di ruolo dei fascicoli; l'estrattore del modello ISTAT non consente di esportare e controllare i dati in modo accurato e risente fortemente delle problematiche connesse alle migrazioni dai precedenti sistemi; in particolare l'uso generico dello stato ZM (da precedente migrazione) crea problematiche nella ricostruzione della storia del fascicolo e della sua pendenza sia a date pregresse sia in concomitanza di ulteriori migrazioni (ad esempio il passaggio a nuove versioni del SICC o al sistema distrettuale SICID). 20

23 specificamente l'estrattore ISTAT fornisce dati pressoché corretti per le sopravvenienze e le definizioni dei fascicoli, sebbene da un lato, i forti vincoli di grado, oggetto e rito che sono imposti comportano la "perdita" di tutti fascicoli che non rispondano esattamente alle combinazioni corrette e la logica degli stati-eventi permette di intercettare solo quei fascicoli che rispondano a delle sequenze corrette di stati-eventi e, dall altro, il sistema non intercetta quei fascicoli ai quali lo stato viene cambiato forzatamente (ad esempio per la mancanza dell'evento corrispondente o per un errore a monte del cancelliere che non gli permette di arrivare all'evento corretto). Il dato delle pendenze finali fornito dall'estrattore si presenta invece più incerto, basandosi sull'analisi dello stato del fascicolo piuttosto che su un campo data di chiusura del fascicolo ben definito; infine e in particolare i sistemi operanti nel settore civile producono mediante i report a disposizione del cancelliere dati incoerenti relativamente alle sopravvenienze e alle pendenze a date pregresse (poiché assegnano i procedimenti al giudice che li detiene al momento attuale e non correttamente a quello che li deteneva rispetto alla data per la quale si opera l'interrogazione). Sempre in via preliminare va osservato che nel mese di dicembre 2008 il DGSIA ha offerto la disponibilità di un software per l interrogazione delle basi dati ai fini dei lavori del gruppo di lavoro. Il software Click View presentato come visualizzatore di dati statistici e inizialmente candidato ad essere utilizzato dai componenti del gruppo di lavoro come software per l elaborazione dei dati e l estrazioni degli indici rilevanti -, in esito ai test effettuati dalla funzionaria statistica del Ministero, ha presentato alcune limitazioni fortemente vincolanti e ostative, quali la mancanza delle minute depositate, delle pendenze calcolate sino al momento del deposito della minuta (calcolate sino alla pubblicazione, per cui il procedimento per il quale è già depositata la minuta ma non è pubblicata la sentenza è conteggiato tra i pendenti), di alcune tipologie di definizione, delle tempistiche dei procedimenti altrimenti definiti, di dati puntuali delle tempistiche anziché dati aggregati in classi, delle tempistiche dei depositi delle sentenze. Poiché il database sottostante al sistema è già aggregato (il c.d. DB Flussi), le modifiche (solo quelle ritenute eseguibili rapidamente dalla Ditta fornitrice) hanno richiesto una nuova estrazione delle basi dati degli Uffici e una nuova implementazione del database sottostante A titolo di esempio si rappresenta che la modalità di visualizzazione di ClickView accede a files distinti per i procedimenti sopravvenuti, per i procedimenti pendenti e per i procedimenti definiti, pertanto l incrocio di tali variabili (calcolo del carico dato da pendenti e sopravvenuti, calcolo di indici di smaltimento e ricambio) potrebbe rivelarsi problematica. Si richiamano a titolo esemplificativo: - necessità di controlli più accurati sulle numerosità estrapolate (la verifica è stata fatta solo sui dati dei Tribunali di Bari, Bologna, Firenze e Palermo); - presenza di nominativi doppi/tripli riferiti al medesimo giudice, che richiedono una mappatura che aggreghi tali codici multipli, altrimenti il sistema fornisce dati separati non riconoscendo la informazione come attribuita al medesimo giudice; - una elevata percentuale di procedimenti altrimenti definiti risulta senza alcuna tipologia di definizione (probabilmente decreti ingiuntivi, decreti camerali, riunioni, improcedibilità, inammissibilità,..), occorre pertanto una mappatura più accurata degli eventi definitori; - le sentenze, e la relativa tempistica, sono calcolate al momento della pubblicazione delle stesse e non del deposito (è stata chiesta una implementazione in tal senso da parte del gruppo di lavoro); - la durata dei procedimenti è al momento calcolata in termini di range (es. tra 120 e 130 giorni, mentre non è disponibile il dato puntuale), il calcolo di medie o mediane richiede approssimazioni (è stata chiesta una implementazione in tal senso da parte del gruppo di lavoro); - i pendenti alla fine del periodo sono calcolati sino alla pubblicazione della sentenza, pertanto il procedimento per il quale è già stata depositata la minuta ma non è pubblicata la sentenza risulta pendente per il singolo giudice (la ditta ha comunicato che non sarà disponibile una implementazione in tal senso); - non è disponibile il dato sulla tempistica dei depositi delle sentenze; - non è disponibile la tempistica delle durate dei procedimenti altrimenti definiti. 21

24 Tutte le criticità riscontrate, in uno da un lato all indisponibilità di un sistema flessibile di interrogazione della base dati (e quindi la necessità di ricorrere alla ditta fornitrice ogni qual volta il dato necessario non fosse presente nell aggregazione sottostante, con tempistiche troppo dilatate rispetto ai tempi del gruppo di lavoro) e dall altro alla necessità di disporre di un database granulare che contenesse tutte le informazioni sul singolo procedimento in modo tale da potere celermente elaborare prospettive e scenari differenti, hanno consigliato di escludere l utilizzo di Click View e di procedere alla creazione di un database granulare con i dati già acquisiti dalla Direzione Generale di Statistica in occasione delle elaborazioni per le Commissioni Flussi, per i dodici tribunali oggetto della delibera e con la limitazione temporale delle Commissioni Flussi, anni 2006 e Sé è quindi ritenuto inevitabile procedere all elaborazione di database autonomo trattato con il software statistico SPSS che consente di eseguire tecniche di analisi statistica multivariata: tale analisi, fondata sui dati statistici elementari\granulari dei singoli procedimenti assegnati al magistrato, ha così consentito - in modo autonomo e soprattutto più articolato ed elastico - di esplorare la variabilità di produttività tra magistrati e uffici, di individuare le sue determinanti e di rispondere alle esigenze della fase di analisi preliminare (individuare la metodologia, le variabili e i parametri che dovrebbero fondare il metodo valutativo). Peralto la Commissione ritiene di sottolineare i limiti oggettivi con i quali il ricorso al software SPSS ha comunque dovuto confrontarsi (e risolvere) e che sono quindi comuni a tutte le fonti di dati informatizzate: - difficoltà nel calcolare i procedimenti pendenti ad una data pregressa per giudice trasferito ad altro ufficio o comunque non più titolare del ruolo civile: tale criticità è particolarmente grave proprio nella prospettiva del presente lavoro e avuto riguardo all esigenza di una ricostruzione ex post della produttività di un giudice da valutarsi per un intero quadriennio; - difficoltà nel calcolare le singole date di effettiva assegnazione dei procedimenti sopravvenuti che siano stati assegnati al singolo giudice, anziché per data di iscrizione a ruolo dei sopravvenuti in Tribunale per giudice; - difficoltà nell attribuire come sopravvenienze al primo assegnatario i procedimenti che sono stati riassegnati. Va segnalato che la ricostruzione della situazione passata viene fatta a partire dai fascicoli come registrati al momento della estrazione delle tabelle, ovvero assegnati al giudice che li ha in carico al momento della estrazione. E questo il motivo per cui sono stati esclusi dalle rilevazioni i giudici che fra il periodo di osservazione e il momento di estrazione hanno mutato ufficio, perché i loro fascicoli sono con ogni probabilità nel frattempo stati registrati in capo ad altro giudice e ciò è irrimediabile: viene compromessa la acquisizione al dataset del rendimento del magistrato trasferito. Si è rende così necessario disporre di estrazioni delle tabelle vicine al periodo osservato, perché non vi siano passaggi di fascicoli medio tempore, ma non troppo vicine, perché decorra il tempo necessario alla Cancelleria a completare le iscrizioni. L ideale sarebbe disporre di una copia delle tabelle SICID estratte nel mese di febbraio di ciascun anno, per valutare l anno precedente. Una estrazione fatta, ad esempio, nel mese di settembre 2008 per l anno 2007 impedirebbe di valutare quei giudici che siano stati trasferiti fra la fine del 2007 e il settembre In questa prospettiva sarebbe raccomandabile che al CSM, nel mese di febbraio di ogni anno, venissero trasmesse le copie delle tabelle necessarie alla estrazione dei dati dell anno precedente o che comunque queste tabelle venissero conservate a scopi statistici. 22

25 Si nota per altro che il regolamento sui registri informatizzati (art. 12 decreto Ministero Giustizia n. 264) prevede: Obblighi di conservazione e di custodia I registri e gli atti tenuti in modo informatico sono conservati per il tempo previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, curano la conservazione dei registri e degli atti di cui al precedente comma 1, mediante l'utilizzo di supporti non riscrivibili, rinnovati a scadenze prestabilite e secondo le regole tecniche emanate dall'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione a norma dell'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n I soggetti di cui al comma 2 procedono, almeno ogni tre anni, alla formazione di una copia storica dell'archivio e ne dispongono la conservazione nei modi di cui al comma 2. Eseguita tale operazione dal registro in uso possono essere eliminati gli atti relativi agli affari esauriti (norma probabilmente modificata nell ultimo mese). La copia delle tabelle deve dunque in ogni caso esser fatta, per la conservazione, almeno ogni tre anni, ma essendo operazione automatizzata e di poco impegno, nulla impedisce che sia fatta, come in effetti spesso avviene, assai più spesso, a fini di sicurezza. Dice infatti il successivo regolamento sullo stesso tema (art. 10 del decreto del Ministero della Giustizia - GU n. 128): Presso ciascun ufficio sono previste idonee politiche e procedure per il salvataggio (backup) e per il recupero (recovery) dei dati, sia a livello di sistema, sia a livello di database management system. 1. Nell'ambito delle politiche di cui al comma 1 è prevista la frequenza del salvataggio dei dati che non può essere superiore alla settimana. 2. Le procedure di backup consentono di conservare i dati per il tempo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n e mediante l'utilizzo di supporti non riscrivibili, rinnovati a scadenze prestabilite e secondo le regole tecniche emanate dall'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione a norma dell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n Le procedure di backup consentono di effettuare, con frequenza almeno triennale, una copia storica dei dati, che dovrà essere conservata secondo le modalità di cui al comma 3. Eseguita tale operazione, dal registro in uso possono essere eliminati i dati relativi agli affari esauriti da almeno due anni. In effetti molte delle operazioni sono state fatte sfruttando delle copie di sicurezza (c.d. dump) e immagazzinate nei server e riferite al Poiché non in tutti i luoghi tali copie (dump) sono state rinvenute sarà necessario concordare - per poter meglio proseguire il lavoro di acquisizione dei dati ai fini dell aggiornamento - con il Ministero la precisa osservanza di queste norme regolamentari (si avverte per altro che dovrebbe essere in corso una revisione delle stesse) e l invio delle tabelle al febbraio di ogni anno, che potranno poi essere lavorate con la estrazione utilizzata per i presenti lavori, onde incrementare il dataset e soprattutto aggiornarlo con le medie degli anni a venire. Il lavoro strettamente statistico non potrà tuttavia essere disgiunto da una osservazione effettuata anno per anno e Tribunale per Tribunale dei trasferimenti infrannuali, delle riassegnazioni, degli esoneri, aspettative o malattie o altri eventi idonei ad influire significativamente sulla produttività dei singoli giudici 23

26 Dette difficoltà allo stato non superate -, avrebbero richiesto l estrazioni dalle banche dati grazie a query particolarmente complesse e quindi tempi ben maggiori di elaborazione. Tali problematiche risultano essere solo in parte superate con l adozione del nuovo sistema Funzioni Informative del Magistrato operante sul sistema distrettuale SICID che ricostruisce lo stato della base dati a fine di ogni mese per gli anni passati. Tale sistema però è ancora in fase di installazione e diffusione solo in alcuni tribunali italiani e non si sono avuti chiarimenti ulteriori sui programmi di diffusione del software da parte del Ministero. Per tale motivo il gruppo di lavoro ha allo stato scartato ogni possibilità di ricorrervi ed utilizzarlo per i lavori. In esito alla completa diffusione della F.I.M. della consolle del magistrato potrà rivalutarsi l utilizzo ai fini in esame, sebbene, come sopra notato, si caratterizzino per una notevole rigidità strutturale e quindi funzionale I dati organizzativi sugli uffici e sul personale in organico effettivo - Valeri@ Il gruppo di lavoro ha utilizzato quindi i dati caricati sui database dei registri di cancelleria informatizzati del settore civile, riscontrando che: - alcuni indici sono immediatamente reperibili nei database perché misurabili ed oggetto di registrazione informatizzata (quantità e tipologia di sopravvenienze, definizioni di vario genere, classificazione dei processi secondo oggetti, carico complessivo dei ruoli, ecc). Questi dati sono apparsi quindi direttamente ricavabili dagli strumenti già attualmente a disposizione, salvo la verifica dell attendibilità del caricamento dei dati presso gli uffici; - altri indici sono risultati di meno agevole (ovvero, allo stato, di impossibile) reperimento perché non sono direttamente ricavabili dai dati registrati nei registri informatici o da atti ufficiali (tabelle) e vanno individuati con ulteriori query create ad hoc e lanciate sui dati granulari elementari ovvero sono individuabili solo attraverso lettura critica, ragionata ed incrociata dei dati desumibili dai registri informatizzati. Fra questi ultimi si annovera tutto ciò che attiene alla c.d. organizzazione del lavoro del magistrato e dell ufficio: ci si riferisce a dati che non sono stati fino al momento mai classificati ai fini di una registrazione informatizzata, di talché la desumibilità di tali riferimenti con gli strumenti allo stato a disposizione ha costituito uno dei livelli di maggior difficoltà dell indagine avviata. E auspicabile comunque che il lavoro svolto con le finalità di valorizzare i dati organizzativi, possa contribuire ad individuare e per il futuro far inserire e registrare nel sistema informatico anche i dati che serviranno alla verifica della laboriosità con metodi più accurati ed approfonditi di quelli che si sono potuti utilizzare fino ad oggi, e con modalità più celeri ed immediate di quelle sperimentate dal gruppo di lavoro. Con riferimento all analisi organizzativa dei singoli uffici va sottoposta all attenzione del Consiglio l inutilizzabilità del programma VALERI@ strutturato e organizzato per finalità diverse e caratterizzato da una notevole rigidità per i fini propri del presente lavoro: i lavori del gruppo di lavoro avrebbero richiesto di usufruire di un database sull organizzazione degli uffici regolarmente 24

27 implementato secondo una serie storica continua dei dati relativi all organizzazione tabellare, alla distribuzione degli organici sia togati che amministrativi, alle presenze, agli esoneri e a tutte le altre circostanze che influiscono tanto sull organizzazione dell ufficio che sul lavoro del singolo magistrato. Tale vulnus all analisi organizzativa degli uffici, superato ai fini del presente lavoro dalle visite dei componenti del gruppo di lavoro presso gli uffici campionati, potrebbe risultare particolarmente grave per l avvio a regime del nuovo sistema di valutazione della laboriosità dei magistrati. A tal riguardo, sempre con riferimento alla disponibilità dei dati sul personale togato e amministrativo vanno richiamate le conclusioni sul punto raggiunte già anni fa dal cd. Gruppo misto costituito tra C.S.M. e Ministero di Giustizia persiste l indisponibilità ad oggi di un sistema di estrazione automatica dei dati sul personale togato e amministrativo assegnato agli uffici installato che consenta: - l allineamento tra l organizzazione tabellare degli uffici (e dei giudici) e l organizzazione delle cancellerie; - di individuare quale quota del personale tecnico amministrativo serve tutto il tribunale rispetto a quella che in modo specifico opera nelle cancellerie al servizio delle sezioni; - di distinguere quante unità siano addette al settore penale, al settore civile o siano addette ad entrambi i settori. Le rilevazioni empiriche e le relazioni sugli uffici campionati hanno confermato che i modelli organizzativi concreti nelle relazioni giudici\cancellerie e i relativi modi di organizzare il lavoro e il ruolo civile da parte delle sezioni civili e dei singoli giudici sono assai diversi tra di loro e difficilmente comparabili. Questo rende oggettivamente più difficile valutare l incidenza del personale sulle prestazioni degli uffici. Nello stesso tempo però il dato sul personale presente (ore-giornate uomo) rimane uno dei dati strutturali più significativi per misurare l efficienza degli uffici e le risorse conseguentemente messe a disposizione dei singoli magistrati. Si deve quindi ribadire la necessità, già al tempo evidenziata dal Gruppo misto C.S.M. - Ministero: a) di approfondire, sviluppare e ordinariamente implementare la capacità dei software esistenti (Valeri@ per i giudici e SIAMM per il personale) di fornire, con eventuali modifiche, i dati mancanti; b) ripensare la periodicità di imputazione dei dati del personale (trimestre, semestre, anno) e l unità organizzativa di riferimento (sezione, civile-penale, tribunale) ferma restando la valutazione in termini di presenza reale e non di organico teorico (scomputo assenze per maternità, esoneri parziali, part-time, etc.); c) predisporre programmi di costruzione degli indicatori laddove il dato sul personale rappresenta il denominatore dei rapporti significativi individuati. Si allega alla presente relazione la scheda di rilevazione con cadenza annuale nominativa delle presenze e delle destinazioni e il foglio contenente le istruzioni d uso (già utilizzato in via sperimentale in alcune Commissioni Flussi nei trienni e ), con l auspicio che possa essere utilizzato da tutti gli uffici giudiziari italiani in modo sistematico e ordinato, così da avere una banca dati nazionale aggiornata e consultabile. 25

28 2.5. Periodo e materie delle estrazioni statistiche Le fonti informatiche e statistiche al momento del presente lavoro disponibili e la necessità di confrontare unità omogenee hanno poi imposto di restringere l analisi ai soli giudici operanti nel settore del contenzioso civile ordinario e della volontaria giurisdizione (settori completamente informatizzati in tutti i Tribunali campionati, ad eccezione di rilevanti carenze riscontrate per il settore della volontaria giurisdizione), escludendo, di contro, i giudici addetti ai settori delle esecuzioni (mobiliari e immobiliari), dei fallimenti e del giudice tutelare. Per tali ultimi settori si è dovuto tenere conto di una duplice criticità: - la peculiarità delle materie (e della conseguente necessità di un analisi specifica e focalizzata sui profili organizzativi che li connotano) e - l indisponibilità, allo stato, di un sufficiente grado di informatizzazione di tali settori e di banche dati statisticamente operative e affidabili, essendo emerso dai controlli effettuati che l installazione dei software è ancora recente e le banche dati di riferimento sono ancora in fase di caricamento dati. In particolare per il settore del giudice tutelare la informatizzazione con il software SIVG-SIALL- SICID, che in alcuni Tribunali individuati dalla delibera era ancora in corso di realizzazione per gli anni 2006 e 2007, ha comunque in parecchie realtà giudiziarie riguardato il caricamento delle sole nuove procedure, ma non delle tutele, delle curatele e delle eredità giacenti già aperte da data precendente. Per i settori esecuzioni e fallimenti, l informatizzazione con i sistemi SIEC e APC è molto più recente e ancora in fase di assestamento: quindi, in esito all analisi dei dati e delle variabili da analizzare, si dovrà scegliere il campione, in primo luogo, in base alla disponibilità e la completezza dei registri informatizzati. In caso contrario si dovrà operare su dati cartacei, con tutte le intuibili difficoltà di creazione ex nihilo di una banca dati ad hoc. L esclusione temporanea dall analisi di questi settori si giustifica, comunque considerando che trattasi di settori nei quali il ruolo del magistrato è profondamente dipendente dal ruolo e dall attività di altri attori, così come il fattore organizzativo assume un rilievo ancor più significativo e preponderante rispetto al settore civile ordinario: si pensi all attività del giudice fallimentare, la quale, da un lato, risulta fortemente dipendente ed influenzata dall attività dei curatori fallimentari, dei consulenti tecnici, dalla durata e dall andamento delle cause originate e dipendenti dalla medesima procedura fallimentare e, dall altro, si caratterizzata per un attività gestionale e in una miriade di provvedimenti non rilevati dalle ordinarie statistiche, ma sempre richiedenti un attività di studio e approfondimento rilevanti. Si è quindi ravvisata la necessità di riservare una analisi specifica per i giudici che svolgono anche altra attività (esecuzioni mobiliari o immobiliari, fallimenti, giudice tutelare, lavoro o penale), per i quali potrà farsi una valutazione che tenga conto della promiscuità solo quando anche tale altra attività potrà essere effettivamente e correttamente monitorata. Quanto agli anni di riferimento oggetto del campionamento statistico, il gruppo di lavoro inizialmente considerando la periodicità quadriennale della valutazione di professionalità ha ravvisato l opportunità di un campionamento (delle sedi indicate in delibera) per un periodo quadriennale omogeneo; successivamente è stato ritenuto preferibile considerando la complessa 26

29 gestione di una notevolissima mole di dati e di tabelle - limitare l estrazione al triennio 2005\2006\2007. Infine, effettuati i primi controlli sulle disponibilità delle banche dati tramite il dipartimento informatico del Ministero di Giustizia, si è deciso di limitare ulteriormente il periodo di campionamento al solo biennio 2006\2007 a causa dell indisponibilità dei dati informatizzati per l anno Peraltro, a conferma delle predette difficoltà, si è verificato nel corso dell indagine: - che alcune sedi tra quelle indicate in delibera non era analizzabili neanche per l anno 2006 (Tribunale di Napoli, Tribunale di Bari sezione lavoro, Tribunale di Prato, Tribunale di Trani); - che comunque la rotazione dei magistrati negli uffici (in conseguenza di trasferimenti esterni e interni) rendeva difficile individuare e consolidare un campione di magistrati significativo che fossero rimasti in carica per un periodo superiore al biennio (si consideri in particolare il divieto di permanenza ultradecennale incidente da alcuni anni in percentuale significativa ) Metodologia di analisi e il campionamento effettuato Il campione utilizzato ai fini del presente lavoro è di tipo non probabilistico, e precisamente a scelta ragionata a due stadi, dove il primo stadio è utilizzato è quello indicato espressamente dalla delibera (che specifica i distretti di Corte di Appello da considerare, e quindi i tribunali distrettuali da includere nel campione9, mentre il secondo stadio è dato dal grado di informatizzazione dei registri civili, condizione indispensabile per l inclusione nel campione 16. La classificazione dei gruppi secondo la dimensione si è attenuta alle disposizioni della delibera, pertanto, con riferimento agli anni 2006 e 2007 eccetto dove diversamente indicato, il campione risulta essere così costituito: - Tribunali metropolitani (oltre cinque sezioni civili): Milano, Roma e Napoli (solo 2006); - Tribunali grandi (tre/cinque sezioni civili): Bari, Bologna, Firenze, Genova, Palermo, Venezia; - Tribunali medi (una/due sezioni civili): Ancona, Caltanisetta, Cassino, Modena, Nola, Trento; - Tribunali piccoli (unica sezione promiscua): Gela, Imperia, Rovereto, Sciacca (2007 e 2008), Voghera. Per il Tribunale di Napoli l analisi ha riguardato solo l anno 2006 poiché i dati informatizzati trasmessi relativi all anno 2007 non risultavano completi e, nonostante le richieste del gruppo di lavoro, non è seguito un successivo invio conforme alle richieste, per cui non si è potuto procedere alla relativa elaborazione. 16 Quando si effettua un campionamento l obiettivo è quello di creare un campione rappresentativo, in modo tale che il risultato ottenuto sia estendibile a tutta la popolazione interessata dal fenomeno, con un certo grado di fiducia. Tale proprietà è garantita dal campionamento probabilistico, nel quale è nota la probabilità di fare parte del campione di ciascuna unità (ad esempio applicando un campionamento casuale semplice, che prevede che tutte le unità abbiano la medesima probabilità di essere estratte, ciascun Tribunale avrebbe avuto una probabilità nota dello 0,6% di entrare nel campione). Tra i metodi di campionamento probabilistico in questo caso sarebbe stato opportuno un campionamento a più stadi: in una prima fase si sarebbe potuto effettuare un campionamento stratificato (ad esempio nel quale i Tribunali vengono suddivisi in strati per dimensione così come individuato dalla delibera) e all interno degli strati si campionano dei grappoli di unità (di dimensione variabile) corrispondenti ai singoli Tribunali. I massimi benefici da tale campionamento si ottengono se gli strati sono il più possibile omogenei al loro interno rispetto alle variabili da campionare e il più possibile dissimili rispetto agli altri (ovvero se effettivamente è la dimensione che discrimina le diversità tra i Tribunali. Il campionamento a grappolo è invece efficiente quando si ha la massima eterogeneità all interno dei grappoli (all interno del Tribunale più possibili situazioni sono rappresentate) e minima eterogeneità tra i grappoli (una volta che si è all interno dello strato tutti i Tribunali sono rappresentativi di quello strato). 27

30 Oltre ai 12 Tribunali individuati dalla delibera, sono stati acquisiti i dati relativi ad un ulteriore tribunale dei Distretti indicati: Cassino, Gela, Imperia, Modena, Nola, Rovereto, Sciacca (con riferimento agli anni 2007 e 2008) e Voghera. I dati dei Tribunali di Prato e Trani sono risultati incompleti, perché l informatizzazione partita nel 2006 era ancora parziale, e quindi non è stato possibile utilizzarli. Mentre, per ragioni di tempo, non è stato possibile procedere all analisi dei dati di Camerino e Monza. 28

31 PARTE TERZA 3.1. Metodologia di estrazione dati e cluster analysis: teoria e applicazione Il Clustering o analisi di raggruppamento, è un insieme di tecniche di analisi multivariata volte alla selezione e raggruppamento di elementi omogenei in un insieme di dati. La cluster analysis è una tecnica di riduzione dei dati che raggruppa casi o variabili in base a misure di similarità. La considerazione di alcuni elementi peculiari della cluster analysis hanno determinato la scelta di questa tecnica di analisi multivariata rispetto ad altre, quali ad esempio l analisi discriminate o l analisi delle corrispondenze. La corretta applicazione della cluster non presuppone la conoscenza di informazioni a priori sul gruppo di appartenenza di ogni singola unità, mentre per definire una regola di classificazione mediante l analisi discriminante, è necessario stabilire a priori l appartenenza di un unità ad un gruppo. Perché la tecnica produca risultati significativi è necessario che le unità all interno dello stesso cluster siano simili tra loro, ma differenti dalle unità appartenenti ad altri clusters. La situazione ideale sarebbe che una unità appartenesse ad uno ed un solo cluster e che tutti i cluster fossero disgiunti. In realtà i confini di ogni singolo cluster non sono ben definiti. Le procedure che si utilizzano comunemente assegnano una unità ad uno ed un solo cluster. Lo scopo di questa tecnica, detta anche analisi dei raggruppamenti o dei gruppi, è quello di classificare casi sui quali sono state misurate differenti variabili in un numero inferiore e relativamente contenuto di classi, dette appunto cluster o gruppi. Il risultato è rappresentato dalla individuazione di una tipologia tramite la quale il ricercatore è in grado di classificare i casi (o meno spesso le variabili) oggetto di analisi in modo tale che le osservazioni siano il più possibile omogenee all'interno delle classi ed il più possibile disomogenee tra le diverse classi. Mentre nell ambito delle scienze sperimentali i raggruppamenti sono generalmente preesistenti al processo di classificazione e vengono individuati semplicemente assegnando le osservazioni (analisi discriminante), nelle scienze sociali, e quindi nel nostro caso specifico, questi sono spesso il prodotto stesso del procedimento di classificazione. L individuazione delle strutture di raggruppamento insite nei dati corrisponde all esigenza di agevolare l interpretazione della realtà fenomenica (momento essenziale del procedimento scientifico). Come già accennato, l analisi dei gruppi mira ad assegnarne le unità a categorie non definite a priori, formando dei gruppi di osservazioni omogenei al loro interno ed eterogenei tra loro. In generale è possibile dividere le procedure di cluster analysis in due grandi categorie: 1. metodi gerarchici: con questo nome si fa riferimento ai criteri per la creazione di partizioni annidate dell insieme di osservazioni di partenza. Tali criteri permettono di esplorare la struttura di raggruppamento con riferimento a livelli variabili di omogeneità all interno dei gruppi. La considerazione delle sole partizioni annidate, piuttosto che di tutte le partizioni 29

32 possibili, riduce considerevolmente i tempi dell analisi. A loro volta i metodi gerarchici si distinguono in base al metodo di aggregazione in: 5. Tecniche gerarchiche aggregative: dal collettivo non suddiviso in gruppi si procede per aggregazioni successive generando gruppi sempre più numerosi. Il procedimento di raggruppamento parte dalla matrice di dissomiglianza tra elementi e procede iterativamente in due passi: 1. raggruppando gli elementi più somiglianti; 2. calcolando la matrice di dissomiglianza tra gruppi e/o elementi, avendo fissato un criterio per stabilire la distanza dei gruppi dai singoli elementi e/o dagli altri gruppi. Il procedimento si arresta quando tutti gli elementi sono aggregati in un unico cluster. 6. Tecniche gerarchiche scissorie: Considerano tutte le unità aggregate in un unico cluster e ne cercano la suddivisione in due gruppi che massimizza una certa funzione obiettivo. Ad ogni passo successivo viene effettuata la migliore suddivisione dei gruppi già individuati. Il procedimento ha termine quando ciascun cluster risulta formato da una sola osservazione. 2. metodi non gerarchici: le tecniche non gerarchiche di analisi dei gruppi consistono in generale nei seguenti due passi: 7. si individua una partizione provvisoria del collettivo in un certo numero di gruppi (tramite tecniche gerarchiche di analisi dei gruppi o informazioni a priori, specificando o meno il numero di gruppi della partizione); 8. si ottimizza una funzione obiettivo modificando l assegnazione (tramite diversi metodi di programmazione matematica). Nel caso specifico si è preferito utilizzare il metodo di Ward, che appartiene alla categoria dei metodi gerarchici di tipo aggregativi, ovvero che generano un insieme di partizioni ordinate gerarchicamente, per cui ogni cluster ad un qualunque livello fa parte di un cluster più ampio ad un livello successivo, il quale a sua volta appartiene ad un cluster ancora più ampio ad un livello ulteriore. L applicazione di un metodo gerarchico per classificare n unità darà origine a n 1 possibili partizioni, ordinate gerarchicamente. In particolare, il metodo di Ward consiste nel raggruppare ad ogni passo le due classi (insieme di giudici) C A di peso n A (numero giudici appartenenti al medesimo gruppo) e C B di peso n B che presentano la minima varianza all interno del nuovo raggruppamento rispetto a tutte le altre aggregazioni possibili. Ad ogni passo vengono calcolate le devianze (misure della variabilità) associate a tutti i raggruppamenti possibili e viene effettuata l aggregazione che dà luogo al gruppo avente devianza minima. La distanza tra due gruppi è data dalla differenza tra la devianza complessiva e la somma delle devianze interne ai due gruppi, ovvero dall incremento della devianza entro i gruppi dovuto all aggregazione in questione. Altra tecnica sperimentata è il metodo delle K-Medie, appartenente ai metodi non gerarchici, secondo cui le unità sono divise in sottoinsiemi disgiunti, tali che ciascun oggetto appartiene ad uno ed un solo cluster. Ogni cluster è associato con un centroide 17 ; ogni unità viene assegnata al cluster il cui centroide risulta più vicino. 17 Il centroide o baricentro, semplificando, è il punto rappresentativo del cluster, equidistante in media da tutti i punti appartenenti allo stesso. 30

33 L applicazione concreta dei due metodi ai dati in questione ha prodotto risultati molto simili: i raggruppamenti che si ottengono sono i medesimi con le due diverse tecniche e i valori mediani finali dei parametri esplicativi dei clusters ottenuti con il metodo di Ward sono molto vicini ai centroidi generati con il metodo delle K-medie. Le uniche differenze sostanziali tra i diversi metodi riguardano l attribuzione degli outliers (giudici con composizione e/o quantità del ruolo molto differente sia rispetto a quella degli altri giudici della sezione di appartenenza sia ai giudici campionati negli altri Uffici) che, in virtù della difficoltà di attribuirli ad un gruppo, si possono spostare da un gruppo ad un altro utilizzando le diverse tecniche. Nel caso concreto, il giudice che ha un ruolo simile in quanto a composizione ai componenti della sua sezione, ma quantitativamente molto più elevato, potrebbe essere attribuito da una tecnica al cluster al quale appartiene la sua sezione, mentre da un'altra potrebbe essere attribuito al cluster caratterizzato da un carico più elevato, ma sempre con composizione del ruolo simile (ad esempio a forte prevalenza monocratica): a titolo di esempio un giudice della seconda sezione del Tribunale di Bari presenta per l anno 2006 un carico lievemente inferiore a quello medio della propria sezione, mentre il contenzioso è caratterizzato da una forte componente di natura monocratica ma anche di una componente non irrilevante di 1 canestro: 253 procedimenti di 1 canestro, 1417 di natura monocratica e 13 di natura collegiale non famiglia costituiscono il carico del giudice. Mediante il metodo di Ward il giudice viene attribuito al cluster della sua sezione di appartenenza, poiché pur avendo un carico al limite inferiore del cluster come quantità presenta una quota del 15% di procedimenti del 1 canestro; mentre il metodo della k-medie in questo caso privilegia la quantità del carico e assimila il giudice al gruppo con carico inferiore seppure la incidenza di 1 canestro è tipicamente ininfluente nei componenti di questo cluster. In particolare, il metodo di Ward tende ad isolare le unità che presentano valori estremi anche di una sola variabile Il raggruppamento per cluster giudice L individuazione di standard di produttività che abbiamo la virtù di focalizzare l effettivo impegno espresso dal singolo magistrato nel periodo di valutazione rispetto alla comunità dei suoi simili 18 ha imposto la ricerca di una metodologia di confronto e di estrazione dei dati statistici del gruppo di riferimento e, quindi, in primo luogo dei magistrati assimilabili al magistrato in valutazione. Il problema è stato affrontato considerando quale unità statistica di riferimento fondamentale proprio il giudice civile e i suoi mestieri e sviluppando un approccio necessariamente empirico di confronto dei singoli giudici civili degli uffici campionati con le caratteristiche dell ufficio giudiziario, le condizioni di lavoro, la tipologia del lavoro del magistrato, e così via. La storica disomogeneità sotto il profilo organizzativo delle condizioni strutturali e gestionali degli uffici giudiziari, in uno alla profonda diversificazione dei vari mestieri del magistrato e alla diversità delle materie trattate, determinano infatti allo stato l impossibilità di ricorrere ad un criterio di misura e di valore più generale unitario ed indifferenziato per tutti i giudici civili, imponendo 18 Con tale espressione ci si intende riferire a tutti i giudici omologhi che si trovino nelle medesime condizioni di contesto, di carico di lavoro e di materia trattata, in guisa da individuare nel cd. gruppo di riferimento una serie di indicazioni di produttività standardizzate applicabili alla valutazione di professionalità richiesta dalla legge per materia trattata. 31

34 un analisi finalizzata alla creazione di un insieme di standard e indicatori 19 che consentano di individuare tipologie di giudice da mettere a confronto nell ambito di realtà strutturali e funzionali omogenee. Non si è ritenuto di dovere procedere a priori alla clusterizzazione id est al raggruppamento degli uffici giudiziari italiani, in quanto un raggruppamento degli uffici giudiziari per caratteristiche ipoteticamente - omogenee sconterebbe il difetto di selezionare preventivamente e in astratto gli uffici da raffrontare e limiterebbe quindi a cascata l individuazione dei magistrati similari da usare come termine di raffronto con il valutato. Si è quindi ritenuto fare riferimento al magistrato come unità primaria di raggruppamento, considerando: - in primo luogo la mancanza, allo stato, tanto di dati attendibili sull organico effettivo dei magistrati e del relativo personale amministrativo, distinti per i singoli uffici giudiziari, quanto dei dati relativi al numero dei togati e del personale amministrativo addetto al settore penale e civile (dato che richiederebbe poi ulteriore individuazione della forza lavoro effettivamente addetta al servizio giurisdizionale e all assistenza al magistrato), sempre distinti per ufficio giudiziario; - in secondo luogo una clusterizzazione per uffici imporrebbe una selezione preventiva degli uffici raffrontabili su dati astratti e restringerebbe quindi la potenziale platea dei giudici omologabili: a titolo di esempio si consideri che la creazione di un cluster limitato a due o tre Tribunali individuati come omologhi e quindi confrontabili potrebbe poi evidenziare, passando alla successiva fase dell individuazione dei giudici da confrontare con il magistrato da valutare, l inesistenza al loro interno di giudici con la medesima composizione di ruoli o con ruoli comunque assimilabili a quello gestito dal magistrato in valutazione; - in terzo luogo che la delibera istitutiva individua sempre il magistrato come punto di riferimento e intorno alla sua figura professionale ha individuato i limiti e le condizioni alle quali dovranno individuarsi gli standard di riferimento; - in quarto luogo la centralità in termini problematici che riveste proprio la materia o le materie trattate dal singolo magistrato e quindi la composizione del suo ruolo civile al fine di comprendere l impegno dallo stesso profuso e quindi in ultima analisi la sua produttività Il concetto di giudice ai fini dell indagine L analisi ha quindi riguardato l attività dei giudici effettivamente presenti per almeno uno dei due anni (2006\2007) con continuità e quindi i giudici che nel biennio non hanno avuto assenze prolungate e/o esoneri e che abbiano svolto interamente la loro attività nel settore civile (escluse, come detto, le esecuzioni mobiliari e immobiliari, i fallimenti e il giudice tutelare). 19 E opportuno premettere da subito che al fine di individuare le variabili che discriminassero i diversi gruppi di simili, mediante un procedimento euristico si sono prese in considerazione diverse misure del ruolo del giudice: - il carico delle diverse materie: dato da sopravvenuti più pendenti iniziali, distinto per materie suddivise nei quattro raggruppamenti; questa misura è determinata in parte dalla capacità definitoria giudice; le sopravvenienze delle diverse materie: in tal caso i giudici sono omologabili solo in base alle sopravvenienze (qualità e quantità), in astratto due giudici che hanno una sopravvenienza simile in quantità e qualità ma con un carico di pendenti anche molto diverso sarebbero tenuti a produrre in eguale misura. 32

35 Tale opzione analitica va sottolineata in quanto con ogni evidenza i risultati finali e gli indici riscontrati si riferiscono quindi all impegno medio che è stato prestato da un magistrato che: - ha avuto un ruolo stabile per almeno un biennio; - non ha avuto periodo significativi di interruzione\congedo dal servizio; - non ha usufruito di esoneri legati ad incarichi specifici; - è stato titolare in via esclusiva di procedimenti di contenzioso civile ordinario. L opzione per una clusterizzazione incentrata sul giudice, piuttosto che fondata come primo livello di cluster sulla tipologia di ufficio e la conferma delle difficoltà conseguenti ad una clusterizzazione a priori per tipo di ufficio giudiziario è stata riscontrata in esito alle prime elaborazioni negli uffici campionati: il primo tentativo di raggruppamento 20 (nel quale la variabile principale discriminante era data proprio dal numero di magistrati in organico, dal numero di sezioni civili e dal numero di sezioni distaccate) ha restituito un ipotesi di clusterizzazione di uffici del tutto insoddisfacente, a conferma delle difficoltà connesse all operazione di formazione del cluster. Tale raggruppamento è stato ritenuto non soddisfacente, in quanto ha utilizzato in primo luogo i dati dell organico degli uffici, prescindendo dall organico effettivamente presente negli uffici e a quello specificamente addetto al settore civile, in modo da aversi poi un raggruppamento di uffici non significativo e affidabile: a titolo di esempio il cluster nr era caratterizzato dalla presenza di tre uffici tra di loro profondamente diversi per scopertura di organico togato e amministrativo, per carichi di lavoro ecc. ecc.. In secondo luogo ha determinato un aggregazione di uffici caratterizzati da una significativa diversità di pendenze e sopravvenienze, tale da non consentire ex post un giudizio di effettiva omogeneità degli uffici raggruppati. Solo alla fine del mese di marzo si è sperimentato un nuovo tentativo di raggruppamento, successivamente affinato nel mese di maggio (infra) Le variabili professionali, strutturali e funzionali esogene. L opzione sistematica delineata dalla legge di abbandono del metro di confronto della produttività del magistrato di tipo meramente quantitativo e interno (al singolo ufficio o sezione di appartenenza del magistrato) e l obiettivo posto di individuazione di valori nazionali medi di raffronto tra uffici (e tra magistrati di uffici territorialmente distinti, ma funzionalmente omologhi) impongono di 20 Sono stati utilizzati come variabili discriminanti, ovvero variabili che determinano i gruppi: - il numero di magistrati in organico, - il numero di sezioni civili, - il numero di sezioni distaccate, - il numero di cause civili ordinarie sopravvenute rapportato al numero complessivo di magistrati in organico nel tribunale - il numero di cause sopravvenute di famiglia consensuale, volontaria e procedimenti speciali (decreti ingiuntivi, cautelari, convalide di sfratto) rapportato al numero complessivo di magistrati in organico nel tribunale -il numero di esecuzioni mobiliari e immobiliari e fallimenti sopravvenuti rapportato al numero complessivo di magistrati in organico nel tribunale. La tecnica di cluster ha così prodotto quattro raggruppamenti di Uffici: 1) Tribunali con un numero eccezionale di sopravvenienze per magistrato in organico (Ancona), sono tribunali con una quota molta elevata del raggruppamento famiglia consensuale, volontaria giurisdizione e procedimenti speciali ; 2) Tribunali con un numero elevato di sopravvenienze complessive per magistrato in organico (ricadono in questo raggruppamento i Tribunali di Bari, Bologna, Firenze e Trento); 3) Tribunali con un numero più basso di sopravvenienze complessive per magistrato in organico (ricadono in questo raggruppamento i Tribunali di Caltanisetta, Genova, Palermo, Venezia); 4) Tribunali con un numero molto elevato di magistrati in organico (tutti gli uffici di questo cluster sono campionati: Roma, Milano e Napoli). 21 CLUSTER NR. 3: Tribunali con un numero più basso di sopravvenienze complessive per magistrato in organico: Tribunali di Caltanisetta, Genova, Palermo, Venezia. 33

36 valorizzare solo ciò che effettivamente rientra nella sfera di controllo del magistrato e quindi solo ciò che è espressione del suo personale impegno professionale. Le riflessioni di questi mesi hanno consentito di riordinare le variabili che si ritiene incidano, anche se in misura diversa, sulle prestazioni quantitative di un magistrato e non sono controllabili e quindi imputabili al magistrato stesso ovvero definiscono il suo ambiente di lavoro, influenzando la sua produttività. Di tali variabili il lavoro del gruppo ha potuto tenere conto solo in parte per difficoltà di rilevazione oggettiva nella redazione delle relazioni sugli uffici campionati, pur se a regime il numero di variabili dovrà verosimilmente essere ulteriormente selezionato e misurato secondo una scala di valori ponderali per consentire l elaborazione di un sistema nazionale di valutazione 22. Variabili professionali - sesso - età professionale; - anzianità professionale complessiva e anzianità nell ufficio o nella sezione - numero giornate in servizio; - tasso di stabilizzazione del ruolo; Variabili connesse al ruolo - grado di specializzazione della sezione di appartenenza (o dimensioni del tribunale di appartenenza); - numero cause in ruolo: pendenze iniziali e sopravvenienze; - unicità o pluralità dei riti; Variabili organizzative - rapporto personale di cancelleria incaricato della gestione dei ruoli / numero magistrati per sezione di appartenenza; - rapporto personale di cancelleria incaricato di attività a supporto dei magistrati /numero dei magistrati che hanno accesso a questi servizi; - disponibilità assistenza in udienza; - presenza in servizio del Presidente di Tribunale; - presenza in servizio del Presidente di Sezione; - disponibilità sistemi software di gestione ruolo; - disponibilità sistemi software di gestione di redazione e gestione atti; - disponibilità archivio sentenze (massimate) per sezione/tribunale; 22 E a tal riguardo opportuno richiamare la proposta del prof. A. Ichino nella parte in cui, per illustrare l applicazione delle matching alla misurazione della laboriosità, ha osservato che, dovendosi valutare il giudice J riguardo alla misura Y di laboriosità (vedi oltre cosa Y debba essere) sarà necessario: a) Definire una lista di variabili di contesto che possono influenzare la laboriosità di un magistrato ma che non sono sotto il suo controllo e i cui effetti, quindi, non possono essere a lei/lui attribuiti (ad esempio, numero e tipologia dei casi assegnati, dimensione dell ufficio, disponibilità di assistenti, etc.); b) Cercare (con opportuni software statistici), tra tutti gli altri magistrati della popolazione di riferimento, quel gruppo di magistrati che abbiano operato in condizioni di contesto (ossia le variabili identificate al punto precedente) il più possibile simili a quelle del giudice J. C) Individuare l indicatore di performance del gruppo di controllo che riteniamo debba essere lo standard desiderabile Y J * per valutare il giudice J: ad esempio, il valore medio o il valore mediano di Y nel gruppo di controllo; d) Confrontare Y J (l indicatore del giudice J) con Y J *, ossia con il suo standard di riferimento costruito a partire dal campione di controllo. Si noti che anche lo standard Y J * dipende dall indice J per indicare che ogni giudice ha il suo standard di riferimento. Ha poi aggiunto che idealmente vorremmo poter definire una lista infinita di tali caratteristiche, ma ogni caratteristica in più aggiunta alla lista ridurrebbe la dimensione del potenziale campione di controllo identificabile nei dati (per data dimensione della popolazione di riferimento) e quindi l affidabilità del metodo di valutazione. 34

37 - livello di delega nelle attività connesse alle procedure concorsuali ed individuali; - se i GOT svolgono funzioni di assistenza al ruolo per i magistrati: numero GOT destinati all assistenza ai magistrati in rapporto al numero dei magistrati; - disponibilità dei fascicoli di udienza n. giorni prima la data di udienza (si/no quando prima). Lo studio del rapporto di reciproca influenza e interdipendenza tra unità produttiva (giudice) e contesto lavorativo-organizzativo in tal senso rappresenta un ambito di analisi e riflessione fondamentale. In tal senso la Relazione della commissione flussi e pendenze di Milano in occasione delle tabelle 2008\2011 ha esaurientemente catalogato i casi e le possibili cause che incidono sulla produttività di un ufficio giudiziario e riguardano direttamente l organizzazione dell ufficio o del lavoro del singolo magistrato, distinguendo - come peraltro già si era rilevato nella relazione intermedia - tra fattori esterni o interni alla situazione del singolo magistrato. Sono prevalentemente interni al singolo i seguenti: - (In)Adeguato impegno temporale sotto il profilo quantitativo; - (mancata) Ottimizzazione delle attività; - (non) Corretta distribuzione del tempo tra le diverse attività Vi sono però anche fattori esterni, tra i quali: - Squilibri quantitativi del carico di lavoro - Eccessiva frammentazione qualitativa del carico di lavoro - Scarsità o mancanza di risorse esterne necessarie allo svolgimento del lavoro Quanto a tale ultimo punto, esse sono di massima riconducibili a tre voci: - Scarse risorse di assistenza in udienza - Scarse risorse di cancelleria - Scarse risorse di ufficiali giudiziari - Scarsa disponibilità di aule La valutazione della congruità delle risorse esterne Quest ultimo problema presuppone a sua volta la necessità di quantificare le risorse esterne necessarie, sia sotto il profilo dell assistenza in udienza, sia con riferimento alle attività di backoffice, in quanto, ove si potesse verificare la sufficienza di tali risorse, potrebbe per esclusione ritenersi che la causa dell inefficienza sia endogena alla risorsa. Mentre però la quantificazione delle risorse necessarie alla assistenza in udienza può essere fatta a partire dal tempo udienza necessario per condurre ad esito il numero necessario di procedimenti, per quantificare le attività di back-office è necessario un lavoro di analisi minuto delle attività connesse necessarie alla trattazione del fascicolo; lavoro che esula dalle possibilità delle commissione. Un cenno particolare, infine, merita come variabile esogena fondamentale il grado di specializzazione richiesta dalla tipologia del ruolo assegnato, richiedendo ciascuna tipologia di ruolo civile un impegno e un tempo di lavorazione dei procedimenti, di studio, di approfondimento e di formazione professionale diversi. Nel corso dei lavori è stata proposta una classificazione di 35

38 massima di natura prettamente organizzativo-tabellare, quale criterio astratto di classificazione dei ruoli e di individuazione delle tipologie di magistrato 23 : - ordinario generico: tutte le materie del contenzioso ordinario; - ordinario "settorializzato": una o più materie specifiche del contenzioso ordinario; - specifico: locazione, famiglia, esecuzioni, fallimentare, tutele; - ordinario/specifico: civile generico più materia specializzata; - settorializzato/specifico: "settore" del civile più materia specializzata; - promiscuo omogeneo: assegnazione contemporanea funzioni civili (civile ordinario insieme alla materia delle esecuzioni\fallimentare\famiglia); - promiscuo eterogeneo: assegnazione contemporanea funzioni civili e penali. Nell organizzazione degli uffici e nella formazione delle tabelle - dovrà porsi dunque attenzione a che a) la tipologia di materie assegnate al singolo giudice sia il più possibile ristretta; b) la tipologia di materie assegnate al singolo giudice sia inoltre il più possibile costituita da materie affini; c) siano ridotti al minimo possibile, nel corso del tempo, le modifiche nella distribuzione delle materie rispetto al singolo giudice Confrontabilità per cluster e peso ponderale Il mandato conferito espressamente richiedeva la fissazione dei criteri per la classificazione ponderale degli affari cioè la definizione di un peso ponderale diversificato dei procedimenti civili, misurato secondo criteri unificati e omogenei, precisando che nella fissazione degli standard si dovesse tenere conto del carico di lavoro gravante sul singolo sia in termini numerici che qualitativi. Va segnalata in tal senso l elaborazione dalla Relazione della Commissione flussi e pendenze di Milano per le tabelle (acquisita agli atti solo recentemente mentre era in corso la redazione della presente relazione) nella quale, con riferimento all esigenza di determinare il peso del singolo fascicolo, si è osservato che: in concreto, infatti, sul peso di una determinata tipologia di fascicoli incidono più fattori: a. l ampiezza della normativa di riferimento della materia b. il grado in cui la materia presenta questioni controverse, sulle quali vi sia dibattito più o meno ampio in dottrina ed in giurisprudenza; c. il grado di conoscenze ed esperienze del singolo giudice, conseguente ad una maggiore o minore specializzazione e alla maggiore o minore permanenza nel settore o materia; d. Il numero di parti di ciascun fascicolo; e. Il numero e la gravosità degli adempimenti istruttori da svolgere; f. La necessità di consulenze tecniche di ufficio; g. Il rito nella misura in cui si rifletta sul numero di atti processuali (es. processo societario) o sugli adempimenti; h. la complessità in fatto della vicenda i. il carattere collegiale o meno del procedimento 23 Cfr. allegato Metodologia, contributo a firma del componente A. Lepre. 24 Così convincentemente conclude la Relazione della commissione flussi e pendenze di Milano in occasione delle tabelle 2008\

39 j. il carattere di urgenza indifferibile o meno dei provvedimenti di ciascuna materia (ciò impedisce di scadenzare il carico in sintonia con le capacità di assorbimento) k. la tipologia del provvedimento e i conseguenti tempi di redazione ed editing. L estrema eterogeneità delle condizioni organizzative dei singoli uffici e dei ruoli civili consiglierebbero di ricorrere a tecniche di pesatura dei procedimenti, atteso che, ove si convenisse sul peso numerico da assegnare ad ogni tipologia di procedimento se del caso individuando coefficienti di aumento e riduzione del peso unitario in dipendenza delle peculiarità nelle quali lavora il singolo magistrato in valutazione (attività collegiale, attività promiscua, attività con esonero parziale dal lavoro, sede distaccate,.) si potrebbe: - pesare il ruolo civile del singolo magistrato in valutazione, - lanciare quindi una ricerca su scala nazionale per individuare tutti i giudici civili che abbiamo ruoli di peso ricadente in un range all interno del quale si posiziona il ruolo da valutare e, infine, individuato il gruppo di raffronto, - procedere all estrazione dei dati e degli indici di raffronto e valutazione. Le principali tecniche 25 per calcolare i pesi relativi alle varie categorie di procedimenti nei sistemi di weighted caseload sono riconducibili essenzialmente a due tipi: time study e Delphibased 26. Il time study è il metodo più tradizionale e consiste nella misurazione del tempo impiegato per esaurire il procedimento da parte di osservatori terzi (consulenti, esperti, ecc...) o degli stessi magistrati impegnati nel trattamento del caso. In primo luogo, si seleziona un campione di corti da esaminare e si decide quali e quante categorie di procedimenti valutare, soppesando i vantaggi in termini di dettaglio e precisione di avere numerose categorie di procedimenti e gli svantaggi in termini di costi e di tempo che questo comporta. Tutte le potenziali attività del giudice associate a ciascun tipo di procedimento vengono classificate in una serie di eventi principali (ad esempio, l udienza preliminare, il dibattimento dinanzi la giuria, l udienza in cui è pronunciata la sentenza, ecc.). Per ciascun tipo di evento si misura dunque il tempo che richiede e la frequenza con cui ricorre nel procedimento (espressa con un valore compreso fra zero e uno) e se ne calcola il prodotto, che viene chiamato task weight. La somma dei task weights di tutti gli eventi associati ad un procedimento rappresenta l ammontare di tempo richiesto per il suo trattamento. Un alternativa al time study è il ricorso al metodo Delphi, una tecnica che, interpellando individualmente e reiteratamente i componenti di un panel di esperti, permette di giungere a una soluzione il più possibile condivisa per un problema complesso. Il metodo Delphi è utilizzato ad es. per ottenere da un gruppo di giudici selezionati il panel di esperti una stima condivisa del tempo necessario per l esaurimento dei diversi procedimenti. Le modalità attraverso le quali si può ottenere tale stima sono due. Nella prima si domanda al panel di fornire semplicemente una stima del tempo necessario per il trattamento di ciascun tipo di procedimento. Nella seconda si procede in modo pressoché simile a un normale time study, con la differenza che il tempo richiesto da ciascun evento del procedimento è dato non da misurazioni condotte da osservatori esterni o dai giudici stessi, ma dalla stima resa dal panel. 25 Almeno quelle conosciute allo stato sulla base di una ricerca di atti e documentazione effettuata dallo scrivente coordinatore nel corso di questi mesi di lavoro. Sarebbe opportuno, a tal riguardo, una ricerca dell Ufficio Studi del C.S.M.. 26 V. nota n. 5: Paolo Signifredi, Misurare la produttività dei giudici: il caso spagnolo, paper presentato alla Conferenza Annuale della Società Italiana di Scienza Politica, Bologna, Settembre 2006, pp. 19 ss.. 37

40 3.6. L esperienza del gruppo misto e il cd. cruscotto I tempi di lavoro assegnati al gruppo di lavoro, l assenza di una assoluta certezza in ordine alla qualità del dato statistico e la complessità dell accertamento sotteso alla ponderazione in astratto del peso dei procedimenti civili distinti per materia ed oggetto, hanno determinato allo stato il gruppo di lavoro ad escludere un lavoro teorico di preventiva pesatura dei procedimenti civili, salva diversa determinazione del C.S.M.. A tal riguardo è sicuramente opportuno richiamare i lavori del cd. Gruppo Misto CSM Ministero (istituito agli inizi del 1999\2000 e integrato nel 2002), la lettura dei cui atti, oltre a confermare come al tempo si ritenne necessario costituire un pull di professionalità anche esterne alla giurisdizione, è utile in quanto è l unico esempio significativo conosciuto di analisi ponderale dei procedimenti penali e civili. Il software e la banca dati del cd. cruscotto doveva servire per l elaborazione di un quadro degli andamenti dei singoli uffici giudiziari e di confronto tra loro degli uffici simili per caratteristiche e dimensioni. Le informazioni del cruscotto dovevano servire a monitorare l andamento dei flussi giudiziari tenendo conto contemporaneamente dei dati funzionali dei processi e dei dati strutturali delle risorse impiegate al fine di evidenziare scarti significativi nelle prestazioni tra diversi tribunali e per poter individuare le aree di maggior inefficienza sulle quali intervenire per meglio comprendere le ragioni delle criticità evidenziate. Per quanto concerne specificamente l analisi ponderale il progetto si poneva l obiettivo di definire un primo sistema di pesi per i procedimenti sia civili sia penali, sul dichiarato presupposto che definire degli indicatori di carico di lavoro e di efficienza, non utilizzando un sistema di pesi che identifichi l onerosità dei procedimenti stessi, possa portare a delle misurazioni forvianti che non evidenziano il reale sforzo effettuato dalle unità organizzative monitorate. Le attività riguardavano l analisi e la definizione di un sistema di pesi ingresso, ovvero un sistema di pesi che consenta di classificare il procedimento iscritto con un indice di onerosità. Per ogni tipologia di procedimento si è definito un peso organizzativo in grado di qualificare la tipologia di lavoro eseguita dall ufficio giudiziario. Con onerosità organizzativa si è inteso il tempo e le risorse che devono essere impiegate per arrivare alla definizione del procedimento e più precisamente con il termine tempo si è inteso il tempo working time (tempo lavoro) dedicato alla tipologia di procedimento dal magistrato e dalle altre articolazioni organizzative. ********* Per determinare i pesi del procedimenti civili, si è utilizzato il seguente metodo: I procedimenti sono stati classificati secondo 3 parametri: 1. Indice di difficoltà della materia trattata ( da 1 a 8) che tiene conto della complessità della questione giuridica e quindi dell impegno temporale necessario per la sua soluzione. 2. Indice di durata (Nr. udienze necessarie per la definizione del procedimento) individuato nel seguente modo: Da 0-4 udienze, peso 1; da 5-10 udienze, peso 2. Il numero delle udienze è stato calcolato in base ai tempi previsti dal codice di procedura civile Per il numero da 4 a 10 udienze, si è tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 180, 183, 184 primo comma,184 secondo comma e

41 Il numero delle udienze (5 cinque udienze, vedi sopra) è stato aumentato di ulteriori 5 udienze (2 per l espletamento della prova, 1 per giuramento ctu, 1 per esame ctu ed 1 per chiarimenti ctu) per un totale di 10 udienze. 3. Ultimo fattore considerato sono le parti del processo: fino a 2 parti, valore 1; da 3 a 5 parti, valore 2; oltre 5 parti, valore 3. Correlando questi indici, si ottiene il peso di ogni procedimento civile e la sua classificazioni in classi di onerosità. ********* Sulla base di questo schema teorico vennero redatte delle schede di pesatura per tutte le materie e gli oggetti del Sicc/VG (in allegato le schede di pesatura del gruppo di Bologna). Quale però siano stati i criteri e l analisi preventiva per l assegnazione dei singoli pesi, soprattutto con riferimento al primo parametro indice di difficoltà della materia, dagli atti acquisiti non è dato sapere, laddove comprendere la metodologia seguita per l attribuzione di peso ponderale ai singoli procedimenti avrebbe consentito un approccio probabilmente diverso al tema. Significative sono comunque sul punto le conclusioni cui è pervenuto il gruppo misto: Per quanto riguarda la ponderazione dei processi (fascia o peso) sulla base di un qualche parametro che ne indichi la maggiore o minore complessità in termini di carico di lavoro e di impegno di tempo tanto dei togati che dei non togati, valgono le seguenti considerazioni: a) si tratta di una questione estremamente delicata che se non supportata da un ampio consenso della categoria rischia di creare malcontenti e resistenze all uso degli strumenti di misurazione nel loro complesso; b) esiste una difficoltà oggettiva a esprimere in forma numerica e statistica dimensioni che hanno una forte componente qualitativa ed idiosincratica e che costringono spesso a stime, per quanto ragionevoli, al posto di misurazioni e ponderazioni matematiche; c) principio di giudice naturale e legge dei grandi numeri, almeno dal punto di vista teorico, dovrebbero riequilibrare la varianza, anche se alcuni dati empirici ci dicono che le differenze restano significative; d) occorre ripensare l utilizzo di dati ponderali da parte del tribunale e/o delle sezioni, da parte del CSM, da parte del Ministero rispetto all uso che si vuole -può fare di tali dati distinguendo chiaramente tra attività di vero e proprio controllo di gestione (che possono essere svolte solo a livello locale) e attività di allocazione delle risorse sulla base della specifica litigiosità di alcune aree rispetto ad altre (e che probabilmente si possono realizzare con analisi secondarie delle statistiche ministeriali). In ragione di quanto sopra esposto si raccomanda la massima prudenza per evitare che la delicatezza e le difficoltà oggettive del tema in questione metta in discussione ed indebolisca l intero progetto. Anche in questo caso però per evitare di perdere informazioni preziose, quando ben costruite e validate si propone di: a) scorporare, per il momento, la dimensione pesi e fasce, dall attuale cruscotto in attesa di ulteriori approfondimenti; b) promuovere una vera sperimentazione in un tribunale sulla possibilità di mettere a punto modalità di controllo di gestione che presuppongono sia la costruzione di panel di magistrati distinti per mestiere, per costruire consensualmente i pesi e le stime, sia la presenza attiva dei capi degli uffici per negoziare, laddove necessario, il significato e le conseguenze di dati stridenti ; c) verificare la possibilità che analisi secondarie delle statistiche ministeriali siano in grado di fornire una stima attenta dei tassi di criminalità-litigiosità delle diverse aree geografiche Aggregazione degli oggetti Sicc\VG (SICID) nei cd. canestri e moduli organizzativi Considerando l indisponibilità di criteri di ponderazione preventiva delle materie e degli oggetti per l analisi dei ruoli dei giudici civili e dovendosi procedere, in primo luogo, ad una ricognizione dei 39

42 flussi, dei carichi di lavoro e della percentuali di procedimenti pendenti\sopravvenienti\definiti a fronte della profonda diversità organizzativa e tabellare dei tribunali, il gruppo di lavoro ha osservato sin dai primi incontri: - il rilevantissimo numero di oggetti identificativi dei singoli procedimenti civili: sono oltre 300 gli oggetti del registro informatizzato civile che consentono di classificare il tipo di contenzioso iscritto; - che, solo ove l ufficio si caratterizzi con un profilo di alto tasso percentuale di specializzazione per materia\oggetto viene a sdrammatizzarsi il problema del peso ponderale dei procedimenti, essendo ragionevole ritenere e salvo gli ulteriori approfondimenti in concreto che confermino questa ipotesi - che facile e difficile si spalmino in modo più o meno uniforme; - che il problema si pone di contro in tutta la sua evidenza nelle ipotesi dei ruoli misti e semispecializzati: scolorando via via la specializzazione per oggetto\materia non par dubbio che l aggregazione per materie avrà un rilievo più limitato, soprattutto considerando che la realtà giudiziaria è caratterizzata prevalentemente da una distribuzione e organizzazione tabellare per oggetti\materie estremamente variegata e promiscua delle sezioni civili, spesso rispondente a ratio diverse, a volte di natura giuridico-sostanziale, a volte giuridicoprocessuale (aggregazione delle materie per rito collegiale\monocratico), a volte, ancora prettamente organizzative. L aggregazione sotto esposta graficamente rende conto della parcellizzazione degli oggetti e delle materie tra sezione e tra singoli giudici, soprattutto allorquando si passi dall esame della situazione di un tribunale di medie dimensione al piccolo ufficio giudiziario: TRIBUNALI GRANDI - ESEMPIO COMPOSIZIONE DEL RUOLO NELLE SEZIONI CHE NON TRATTANO FAMIGLIA (Palermo, Firenze, Bologna): 40

43 41

44 ESEMPIO COMPOSIZIONE DEL RUOLO NELLE SEZIONI CHE TRATTANO LA MATERIA FAMIGLIA (Palermo, Firenze, Bologna): 42

45 ESEMPIO DI RUOLI DI SINGOLI GIUDICI NEI TRIBUNALI MEDI (Caltanissetta, Trento, Ancona): 43

46 44

47 E' stata dunque ritenuta necessità preliminare l individuazione di un primo criterio di aggregazione degli oggetti con lo scopo: - di aggregare i dati statistici fondamentali evitando una lettura eccessiva frammentata e poco efficace; - utilizzare l oggetto della causa secondo un percorso aggregativo per materie; - di affrontare indirettamente il problema della mancata pesatura in astratto e in via generale degli oggetti SICC e delle materia, valorizzando sia criteri di omogeneità tra oggetti e sia indici di complessità desunti dalla tipologia del rito adottato. Si è così individuata la possibilità di creare i c.d. canestri cioè un aggregazione di oggetti omogenei al fine di individuare aggregazioni omogenee e significative, ma differenti dalle materie aggregate nel SICC. In tal modo si sono poi estratti una serie di dati relativi ai procedimenti civili degli uffici campionati aggregati per canestri di oggetti\materie funzionali a restituire in prima istanza in modo aggregato i dati di pendenza, sopravvenienza, definizione e tempistica per rito o per materia. I dati aggregati così estrapolati hanno costituito un primo, parziale, strumento di lettura della produttività del singolo magistrato o della sezione secondo un gradiente euristico di utilità del parametro destinato a rilevare in modo direttamente proporzionale alla specializzazione del ruolo assegnato al singolo giudice. Conseguentemente si è ritenuto che questo tipo di rilevazione dovesse poi essere coordinata con la realtà giudiziaria del singolo tribunale e la composizione per oggetti del suo ruolo. A tali fini sono state esaminate varie soluzioni ed il primo risultato concreto raggiunto è stato proprio la definizione di tali criteri. 45

48 Allo scopo di rendere immediatamente intellegibile alla IV commissione il percorso analitico del gruppo di lavoro si ritiene opportuno esporre in modo schematico le varie opzioni utilizzate per l analisi e il campionamento dei dati. I. La metodologia delle materia omogenee, i c.d. canestri Consiste: 1. nell individuare 19 gruppi di materie, in parallelo ai distinti canestri accorpati per tipologia di rito, ove far confluire tutti gli oggetti specifici, in modo da assicurare una omogeneità dei gruppi di valutazione; 2. nell estrazione di una serie di dati medi di produttività, durata, carico in relazione alle materie accorpate, con disaggregazione sui giudici selezionati. Si può pervenire, considerando giudici che abbiano percentuali simili di ciascun canestro a definire classi omogenee di magistrati. Un grafico a parte è stato poi predisposto per i procedimenti monitori. Ultimo assetto canestrizzazione: 1. Procedimenti cautelari 2. Cause PA 3. Omnibus 4. Esecuzioni Locazioni escluse convalide Condominio 8. Possessorie - Diritti reali 9. Fallimenti 10. Industriale 11. Societario 12. Successioni e contratti 13. Famiglia escluse consensuali 14. Decreti ingiuntivi Convalide di sfratto 16. Famiglia consensuale 17. Ruolo VG 18. Ruolo Lavoro 19. Ruolo Agraria Sono così stati strutturati i seguenti diciannove canestri: 1 - CAUTELARI: si tratta di oggetti relativi a materie diverse, caratterizzati dal non essere legati ad azioni di merito e dal fatto che normalmente si esauriscono entro l'anno, per cui rilevazioni circa 27 La voce esecuzioni comprende le sole esecuzioni contenziose. 28 La convalida di sfratto è stata spostata nel cd. PRIMO CANESTRO per differenziarne il rilievo rispetto alle locazioni contenziose. 29 Il decreto ingiuntivo è stato in esito all analisi scorporato con la creazione di una tabella autonoma prevista nella scheda di valutazione. 46

49 durata e anzianità sono poco rilevanti. Non risultano comunque censibili in questa categoria i cautelari in corso di causa, che non hanno autonomo oggetto SICC e molto spesso non vengono registrati come fascicolo autonomo né come subprocedimento. Non sono nemmeno censiti i reclami cautelari in quanto non hanno un loro oggetto Sicc e risulta dunque impossibile. Il canestro cautelari raccoglie i seguenti oggetti: codice Descrizione Oggetto Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c Sequestro (liberatorio) ex art. 687 c.p.c. Sequestro da norme speciali (Legge Autore: L. n. 633/ Legge Invenzioni: R.D. n. 1127/ Legge Marchi: R.D. n. 929/ etc.) Prova testimoniale e/o Accertamento tecnico preventivo Ispezione preventiva Descrizione (Art. 161, L. n. 633/ Artt. 81 e 82, R.D. n. 1127/ artt. 61 e 62, R.D. n. 929/1942) Inibitoria (art. 63 R.D. n. 929/ art. 83 R.D. n. 1127/ L n. 52/1996, etc.) Provvedimenti cautelari in materia di tutela della concorrenza e del mercato (art. 33 L. n. 287/90) Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c Altri procedimenti cautelari Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c Sequestro (liberatorio) ex art. 687 c.p.c Prova testimoniale e/o Accertamento tecnico preventivo Ispezione preventiva Inibitoria(art.63R.D.n.929/1942,art.83R.D.n.1127/1939,L n.52/1996,d.lgs.30/2005) Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c Altri procedimenti cautelari in materia di diritto societario ecc. 2 - CONTROVERSIE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: il canestro è stato introdotto per individuare una specializzazione talvolta presente nei Tribunali. Raccoglie i seguenti oggetti: Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita Contenzi oso di di ri tto tri butari o e doganal e Contenzi oso di di ri tto val utari o Contenzi oso rel ativo a beni demani al i Ri sarci mento danni da provvedi mento illegittimo della P-A Al tre controversi e di di ri tto ammi ni strativo 3 - CANESTRO OMNIBUS: è il canestro più grande e quello certamente più promiscuo dove sono state conteggiate le cause ritenute in sede di primo studio riferibili o assimilabili alla materia contrattuale: conseguentemente è il canestro maggiormente popolato. Si può pensare in futuro qualche approfondimento che consenta di delineare al suo interno ulteriori suddivisioni, al momento per altro non emerse come necessarie. 47

50 Querela di falso Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c Azione surrogatoria ex art c.c Azione revocatoria ordinaria ex art c.c Privilegio Questioni di diritto della navigazione (esclusi i contratti di trasporto) Usi civici Opposizione alla esecutorietà dei lodi arbitrali stranieri (art. 840 c.p.c.) Altri istituti e leggi speciali Cessione dei crediti Arbitraggio - Perizia contrattuale Vendita di cose immobili Vendita di cose mobili Appalto di opere pubbliche Appalto: altre ipotesi ex art e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art c.c.) Somministrazione Locazione di beni mobili Spedizione - Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo, misto) Mandato Agenzia Mediazione Deposito Mutuo Transazione Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) Assicurazione contro i danni Assicurazione sulla vita Fideiussione - Polizza fideiussoria Promessa di pagamento - Ricognizione di debito Titoli di credito Indebito soggettivo - Indebito oggettivo Arricchimento senza causa Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie Donazione Prestazione d'opera intellettuale Responsabilità professionale Altri contratti d'opera Cessione di azienda Concessione di vendita Distribuzione Licenza d'uso Noleggio 48

51 Subfornitura Factoring Franchising Leasing Altri contratti atipici Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) cui non si applica il D.L.vo n. 5/ Associazione - Comitato Associazione in partecipazione Consorzio Fondazione Altri istituti relativi alle persone giuridiche Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 (escluse quelle in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie) Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.689/1981 (escluse quelle relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto e quelle in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatoria) 4 - ESECUZIONI: concerne il contenzioso legato alle esecuzioni, per lo più affidato ai giudici che trattano le esecuzioni stesse: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare Opposizione all'esecuzione mobiliare e immobiliare riassunta davanti al Giudice di Pace Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) immobiliare Opposizione del terzo all'esecuzione mobiliare e immobiliare riassunta davanti al Giudice di Pace Accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. 5 - RESPONSABILITA' AQUILIANA: solo danni a cose lesione personale Morte Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art c.c.) Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art c.c.) Responsabilità ex artt c.c Rovina di edificio (art. 2053c.c.) Responsabilità del produttore Responsabilità civile dei magistrati (cause di cui alla legge n. 117/1988) Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese 49

52 nelle altre materie (art c.c. e norme speciali) 6 LOCAZIONI ESCLUSE CONVALIDE: quanto all impegno del giudice che si occupa di locazioni è necessario distinguere la attività di convalida, numericamente più consistente, da quella contenziosa di maggiore impegno. L attività svolta in sede di convalida si esaurisce in un numero limitato di udienze e per questo motivo la convalida è stata accorpata nella suddivisione a 4 canestri insieme ai procedimenti cautelari, alla volontaria giurisdizione e alla famiglia non contenziosa, attività ritenute assimilabili per il rito più snello e per la priorità necessariamente accordata, rispetto al contenzioso ordinario. Nel canestro locazioni senza convalide stanno i seguenti oggetti: Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso diverso Recesso dal contratto del Conduttore uso abitativo Recesso dal contratto del Conduttore uso diverso Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso Cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole (azione di simulazione, nullità, annullamento, etc.) Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento - Ripetizione di indebito - Risarcimento del danno Diritto di prelazione - diritto di riscatto del conduttore (ex L. n. 392/1978, ex L. n.431/1998 e altre leggi speciali) Affitto di azienda Opposizione al decreto di graduazione dello sfratto ex art. 6, L. n. 431/ Comodato di immobile urbano Occupazione senza titolo di immobile Altri istituti del diritto delle locazioni 7 LOCAZIONI CONVALIDE: Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.) - uso diverso Intimazione di sfratto per morosita` (art. 658 c.p.c.) - uso abitativo Intimazione di sfratto per morosita` (Art.658 C.P.C.)- uso diverso Intimazione di licenza o di sfratto per cessazione del rapporto di locazione d'opera (art. 659 c.p.c.) 8- CONDOMINIO: il contenzioso condominiale è stato tenuto separato sia perché a volte risulta essere trattato e affidato ai GOT e sia perché comunque esprime alcune peculiarità della materia che hanno consigliato di selezionarlo in modo autonomo Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali tabelle millesimali altri rapporti condominiali 50

53 9 - DIRITTI REALI E POSSESSORIE: trattasi di canestro che dovrà essere ulteriormente considerato con riferimento alle azioni possessorie e nunciatorie per valutare le modalità di iscrizione delle cause e le rifluenze che si possono verificare sull attendibilità delle rilevazioni statistiche Denuncia di nuova opera o di danno temuto (art. 688 c.p.c.) Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., c.c.) Azione di manutenzione nel possesso (artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c.) Proprietà Superficie Enfiteusi Usufrutto Abitazione - Uso Servitù Usucapione Usucapione bis Divisione di beni non caduti in successione Diritti ed obblighi del possessore non riconducibili alle azioni di reintegrazione e manutenzione) Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni Denuncia di nuova opera o di danno temuto (art. 688 c.p.c.) Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., c.c.) Azione di manutenzione nel possesso (artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c.) Proprietà Superficie Enfiteusi Usufrutto Abitazione - Uso Servitù Usucapione Usucapione bis Divisione di beni non caduti in successione Diritti ed obblighi del possessore non riconducibili alle azioni di reintegrazione e manutenzione) Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni 10 FALLIMENTARE: trattasi di contenzioso per lo più di rito collegiale, quasi sempre nei tribunali grandi assegnato in via esclusiva alla medesima sezione che si occupa delle procedure fallimentari; va segnalato che vi è un oggetto SICC, il nr relativo alle insinuazioni tardive caratterizzato da procedimenti i quali in percentuale spesso molto rilevante si chiudono in fase precontenziosa. 51

54 Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18) Opposizione all'accertamento dello stato di insolvenza azione di inefficacia ex art azione di inefficacia ex art azione ex artt. 72 e ss azione di inefficacia ex art Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.) Opposizione allo stato passivo (art. 98) Impugnazione dei crediti ammessi (art. 100) Insinuazione tardiva di credito (art. 101 R.D.) Istanza di revocazione contro crediti ammessi (art. 102) Domande di rivendicazione,, restituzione e separazione di cose mobili (art. 103) Contestazione avverso il rendiconto del curatore (art. 116) Cause di omologazione di concordato fallimentare (artt. 124 e ss.) Cause di omologazione di concordato preventivo (art. 160 e ss.) Altri istituti di diritto fallimentare 11 - DIRITTO INDUSTRIALE: trattandosi di materia riservata ai Tribunali specializzati il relativo contenzioso deve essere separatamente considerato, anche perché in massima parte collegiale e con rito diverso Brevetto (invenzione e modello) - Marchio: Nullità - Decadenza Brevetto (invenzione e modello)-marchio: Altre ipotesi Concorrenza sleale Diritto di autore Ditta - Insegna - Denominazione sociale - Ragione sociale Altri istituti di diritto industriale Brevetto (invenzione e modello) - Marchio Concorrenza sleale Concorrenza sleale interferente- marchio di fatto - nome a dominio Diritto di autore Ditta - Insegna - Denominazione sociale Altri istituti di diritto industriale Brevetto (invenzione e modello) - Marchio Concorrenza sleale Concorrenza sleale interferente- marchio di fatto - nome a dominio Diritto di autore Ditta - Insegna - Denominazione sociale Altri istituti di diritto industriale 12- RITO COMMERCIALE: INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E DIRITTO SOCIETARIO: il canestro composto da moltissimi oggetti, per la duplicazione insita nel fatto che vi sono cause vecchie con rito ordinario e nuove con rito ex dpr 5/2003; ve ne sono anche con il rito speciale di cui all'art. 19, in misura assai ridotta. 52

55 Questo canestro coincide con le cause che avrebbero dovuto essere monitorate con appositi rlievi statistici dal Ministero della Giustizia ex art. 42 dpr 5/2003, cosa mai avvenuta. Trattandosi spesso di cause di grande impegno per numero parti e valori in gioco, per la collegialità e per la peculiarità del rito si è ritenuto di mantenere un conteggio a parte Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa Intermed. mobiliare (servizi e contratti di invest.,servizi accessori,fondi di invest., gestione collettiva del risparmio,gestione accentrata di strumenti finan., vendita di prodotti finanz.,cartolarizzazione di crediti,contratti di borsa) Credito per le opere pubbliche (lett. f art. 1 D.L.vo n. 5/2003) Altri contratti bancari e controversie in genere di cui alla lettera e) art. 1 D.L.vo n. 5/2003 Pagamento di somma di danaro o consegna di cosa mobile in materia di controversie promosse da una banca nei confronti di altra banca e di cui alle lettere e), f) art. 1 D.L.vo n. 5/2003 Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, e dei consorzi (COLLEGIO) e contro le società di revisione Cause di responsabilita proposte dalla L.CA. in società fiduciarie e di revisione ex art. 2, L. n. 430/1986 (COLLEGIO E RITO DEL LAVORO) Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, e dei consorzi (COLLEGIO) Rapporti sociali e cessione di partecipazione nelle società di fatto, di persone, di capitali, di cooperative e mutue assicuratrici Opposizione dei creditori alla fusione delle società (art c.c.) Altri istituti di diritto societario Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle associazioni in partecipazione e dei consorzi (COLLEGIO) Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle associazioni in partecipazione e dei consorzi (COLLEGIO) Altri istituti di diritto societario non soggetti al D.L.vo n. 5/2003 Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali di società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative e i revisori Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del c.d.a. delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative Cause in materia di rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto nonché l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione del rapporto societario Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali e di negozi o diritti inerenti Cause in materia di patti parasociali Cause in materia di offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di vendita (O.P.A., O.P.S., O.P.V.) Altri istituti di diritto societario soggetti al D.L.vo n. 5/2003 Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del c.d.a. delle società, delle mutue assicuratrici e delle società 53

56 cooperative Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in materia di rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali e di negozi o diritti inerenti Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause in materia di patti parasociali Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause in materia di offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di vendita (O.P.A., O.P.S., O.P.V.) Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause residuali in materia di diritto societario soggette al D.L.vo n. 5/ SUCCESSIONI: trattasi di materia numericamente poco consistente, ma particolarmente impegnativa per la natura delle questioni e per la collegialità di alcuni oggetti Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima Divisione di beni caduti in successione Altri istituti relativi alle successioni 14-FAMIGLIA ESCLUSE CONSENSUALI: la famiglia è materia ove si sono registrate sensibili differenze di rese numeriche, rispetto all ordinario, per un contenzioso che va perciò in linea di massima conteggiato a parte, quando sia assegnato in misura preponderante a determinati giudici che risultano avere numeri assolutamente diversi dagli altri. Il relativo contenzioso è stato suddiviso in due, a seconda che si tratti di materia contenziosa o meno. I rilevamenti sono influenzati dalle peculiarità del rito e dalle modalità di iscrizione, differenti da Tribunale a Tribunale, in particolare dal modo in cui vengono iscritti i procedimenti per variazione delle condizioni patrimoniali e dal fatto che venga o meno registrata e disposto il mutamento da procedimento inizialmente contenzioso a consensuale quando, come assai spesso avviene, si pervenga ad un accordo fra i coniugi in lite, in corso di causa Mantenimento figli naturali o legittimi (istanza ex art. 148 c.c.) Assegno provvisorio per alimenti (art. 446 c.c.) Interdizione (COLLEGIO) Inabilitazione (COLLEGIO) Diritti della personalità (anche della persona giuridica) (es.: identità personale, nome, immagine, onore e reputazione, riservatezza) Diritti di elettorato attivo e passivo Diritti della cittadinanza Diritti relativi al trattamento dei dati personali (artt. 13 e 29 L. n. 675/1996) Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità Separazione giudiziale Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili 54

57 Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio Filiazione legittima Filiazione naturale Dich. Giudiziale di paternità/maternità naturale di persona maggiorenne - merito (art. 269 c.c.) Matrimonio (promessa di matrimonio ex artt c.c. - opposizione al matrimonio ex artt c.c. - impugnazione del matrimonio ex artt. 117 e ss. c.c.) Regime Patrimoniale: della famiglia ex artt. 159 e ss. c.c Regime Patrimoniale della famiglia di fatto Alimenti Mutamento di sesso Esecutorietà sentenza Sacra Rota nullità di matrimonio (L. 121/85) Accertamento dei requisiti sentenza straniera di divorzio (art. 67 L. 218/95) Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.) Interdizione di minori Inabilitazione di minori Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.) Dich. Giudiziale di paternità/maternità naturale di minorenne - merito (art. 269 c.p.c.) Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.) 15 - FAMIGLIA CONSENSUALE: Separazi one consensual e Di vorzi o congi unto - Cessazi one effetti ci vi l i Di vorzi o congi unto - Sci ogl i mento matri moni o Come detto la creazione di questo canestro non è sufficiente ad isolare il contenzioso in tema di famiglia più semplice, perché è comune il caso che anche le cause contenziose si trasformino in consensuale e ciò non viene registrato spesso nel SICC. Questa suddivisione, in altre parole identifica sicuramente le cause che nascono non contenziose, ma non è stato per il momento possibile un maggiore approfondimento per identificare le cause nate contenziose e divenute consensuali. 16 DECRETI INGIUNTIVI: raggruppa in realtà due oggetti aventi la stessa descrizione. Intuitivo il motivo per cui sono stati isolati dal restante contenzioso questo tipo di procedimenti sommari, Procedimento di ingiunzione ante causam Procedimento di Ingiunzione ante causam in materia di diritto societario 17 RUOLO VOLONTARIA GIURISDIZIONE: è un canestro nel quale è stata inserita tutta la volontaria giurisdizione. Ricomprende in realtà di procedimenti assai differenti, in materia di società, successioni, famiglia e persone (fra cui quella numericamente più significativa è in tema di amministrazione di sostegno). Tuttavia la rilevazione di tale attività è parziale sia perché la materia tutelare è stata esclusa dai rilevamenti per la sua peculiarità (che necessita di un apposita analisi), sia perché in alcuni Tribunali i registri sono in corso di informatizzazione, spesso con un incompleto 55

58 inserimento dei fascicoli in precedenza pendenti (ciò è stato ad esempio chiaramente riscontrato nella materia della famiglia nel Tribunale di Genova nel qual caso da un anno all altro si sono registrati significativi aumenti di procedimenti di volontaria giurisdizione preesistenti ma mai prima registrati). Vi sono una serie di oggetti dedicati alla volontaria giurisdizione che, per quanto detto, non mette conto qui riportare. 18 RUOLO LAVORO: v. relazione lavoro. 19 RUOLO AGRARIA: si tratta di materia numericamente molto poco significativa ed è sostanzialmente un oggetto solo, il numero altri istituti di diritto agrario Le relazioni sui singoli uffici hanno confermato che tale aggregazione di oggetti risulta di complessa utilizzazione nella pratica: infatti tale modalità di accorpamento degli oggetti SICC si deve confrontare con le singole realtà organizzative dei tribunali ove in ciascun ruolo civile sono presenti materie diverse ed eterogenee. I tribunali ad oggi esaminati non risultano organizzati su sezioni coincidenti con la suddivisione per materia come confluita nei 13 canestri. In ogni caso, la individuazione di questi canestri risulta utile per comprendere la tipologia qualitativa del contenzioso di ciascun tribunale Una osservazione più prolungata, con più mirate suddivisioni, consentirebbe di meglio apprezzare i vari tipi di contenzioso, criticità e valori di ciascuno di questi canestri, ma resterebbe comunque esposta ai limiti di rilevamento insiti nel sistema del SICC, del quale appare opportuna una revisione per poterlo utilizzare meglio a fini statistici. L'operazione di revisione, per la quale gli odierni canestri appaiono una esperienza indicativa, si presenta tuttavia complessa, atteso che l'attuale sistema degli oggetti è alla base anche di numerosi programmi ministeriali sia statistici che gestionali, che andrebbero adeguati. Altro ostacolo alla definizione di canestri più utili sotto il profilo statistico è la mancanza di linee guida per la formazione delle competenze delle sezioni nei vari Tribunali, che attualmente è lasciata alla completa discrezionalità degli uffici. Potrebbe essere utile la predisposizione di principi generali per la formazione di ruoli, quali ad esempio il giudice delle locazioni, quello della famiglia, quello delle società, in modo da standardizzare le funzioni e poter addivenire a più indicativi raffronti statistici del lavoro nelle varie competenze delineate. 56

59 II. Il criterio dell aggregazione delle materie per diversità di rito Si è proceduto in parallelo a raggruppare i procedimenti a seconda del rito utilizzato nelle cause, distinguendo: 1. i fascicoli a trattazione rapida e\o semplificata, destinati cioè ad un esaurimento nella maggior parte infrannuale, quali i cautelari, la volontaria giurisdizione, la famiglia consensuale, le convalide e le cause ex art. 101 L.F.; 2. i fascicoli a trattazione monocratica, 3. i fascicoli a trattazione collegiale, distinguendosi tra collegiale contenzioso famiglia e collegiale contenzioso escluso famiglia; 4. i ricorsi per ingiunzione (canestro presente anche nella suddivisione a 19). Classificazione a 4 canestri: 1 Cautelari, Convalide sfratto, Famiglia consensuale,vg, 101 LF 2 Monocratico 3 Collegiale esclusa famiglia 4 Famiglia Collegiale Nel primo canestro sono stati collocati: - i procedimenti di famiglia consensuale ( divorzi e separazioni consensuali ), - le convalide in materia di locazione senza opposizione, - le insinuazioni ex art. 101 LF, - i procedimenti cautelari, - la volontaria giurisdizione. Va a tal riguardo precisato, quanto al primo canestro, che non necessariamente i fascicoli del canestro cd. rapido sono stati ritenuti per ciò stesso anche e sempre di semplice trattazione e\o facile decisione si pensi al caso paradigmatico dei procedimenti cautelari ovvero ad alcune ipotesi di volontaria giurisdizione. Pur tuttavia si è ritenuto opportuno distinguerli e aggregarli (rispetto ai riti monocratico\collegiale): sia perché si tratta di procedimenti caratterizzati da un rito peculiare e distinto; sia perché trattasi di lavoro da adempiersi normalmente con precedenza sul contenzioso ordinario e che presenta in taluni casi numeri assoluti di rilievo che rendono evidente gli effetti che si determinano sull organizzazione e sull agenda di lavoro del magistrato e sul suo impegno; sia perché comunque la significatività, anche quantitativa, dei procedimenti cautelari e dei decreti ingiuntivi è stata recuperata prevedendo appositamente l acquisizione dei dati statistici nella scheda di valutazione finale che viene proposta al C.S.M.. 57

60 I canestri per rito contribuiscono così a descrivere la materia trattata dal singolo giudice per tipologia di lavorazione processuale, consentendo di raffrontare giudici che abbiano percentuali simili di ciascun canestro e a definire classi di magistrati omogenee per tipo di lavoro. III. La metodologia della classi di giudici divise per moduli organizzativi Parimenti la considerazione che tendenzialmente il giudice specializzato acquisisce una competenza tale nella materia o materie trattate da potersi dire che quella materia oggettivamente diviene, in relazione alla sua professionalità, come ordinaria, e che dunque i giudici specializzati della cognizione possono essere considerati in modo unitario. In particolare, laddove si verifichi in seguito alla analisi statistica empirica che il giudice specializzato a prescindere dalla materia specifica produce un numero di provvedimenti equiparabili, diviene superfluo individuare classi omogenee di materie. Ad esempio, se il giudice dei contratti può produrre 120, quello delle obbligazioni 125, quello dei diritti reali 130, può dirsi che la media del giudice specializzato oscilli tra 115 e 130; se, invece, l analisi concreta individua alcuni giudici specializzati che hanno produttività diverse, allora significherà che quella specializzazione impone di individuare un raggruppamento ad hoc, che non possa essere accomunato al giudice specializzato tout court. La linea di indagine consente di individuare classi omogenee di magistrati potenzialmente valevoli sul piano nazionale, anche perché prevedendo l analisi rigorosa di ciascun oggetto per ciascun giudice apre la porta ad altre eventuali classificazioni, che dovessero derivare dalla analisi dei dati; In esito alle prime relazioni sugli uffici di Bologna, Firenze e Palermo sono emersi alcuni limiti dell aggregazione per canestri prevista inizialmente nel protocollo, atteso che l obiettivo di individuare posizioni omogenee da assimilare nell analisi (attraverso l'accorpamento per rito o per oggetti/materie in alcune macroaree) non ha trovato sempre una corrispondenza nei singoli contesti organizzativi. Per tale via l analisi dei dati in relazione all organizzazione tabellare del singolo ufficio ha restituito l esigenza di integrare un analisi dei dati statistici per oggetto aggregato comunque sempre utile nei casi di specializzazione percentualmente rilevante del ruolo con una approccio agli oggetti del contenzioso civile che valorizzi la ricorrente omogeneità di moduli organizzativi che vanno dal giudice generico (che cioè fa tutte le materie del civile) a quello settorializzato (che fa cioè una o più materie del civile, ad esempio, resp. automobil. e condominio), al giudice specializzato (che fa cioè locazioni e famiglia), insino al giudice promiscuo (che fa cioè il contenzioso civile ordinario più una funzione diversa: ad esempio, esecuzione giurisdizione volontaria etc.). La metodologia che si offre al Consiglio e che deve comunque considerarsi ancora in via di sperimentazione ricorre ai primi due approcci coordinandoli con il dato dei moduli organizzativi: consente cioè: - tanto di apprezzare globalmente i dati con la sola tripartizione tra a) procedimenti semplici e\o a rotazione intrannuale b) monocratici e c) collegiali, - quanto di disaggregare i dati, sia per giudice che per ufficio, in relazione a singole materie e oggetti trattati. Una volta esaminato il ruolo del singolo giudice, o sezione o raggruppamento di giudici, conoscendone in concreto il campo di attività, diviene possibile individuare le analogie di competenze e quindi valutare il rendimento in relazione alla tipologia di competenze: un inizio di valutazione ponderale del lavoro dei giudici. 58

61 In sintesi: l obiettivo stesso del presente lavoro, definire standard medi di valutazione per l attività del giudice, ha quindi suggerito di tenere conto del diverso grado di complessità e difficoltà delle materie trattate, individuate dal gruppo di lavoro nell ambito di particolari materie o dei riti processuali, per cui si è proceduto ad una classificazione e successiva aggregazione dei 311 codici oggetto contenuti nel SICC. Sono state individuate due diverse classificazioni: una prima classificazione secondo le materie a 19 canestri, ed una successiva classificazione a 4 canestri che desse una valutazione di impegno/difficoltà al suo interno. Nella seconda classificazione sono stati espunti i decreti ingiuntivi (che vengono così considerati nel lavoro del magistrato con una scheda distinta) poiché il gruppo di lavoro ha ritenuto non comparabile con il resto l impegno lavorativo richiesto dall esame dei decreti ingiuntivi ai fini dell analisi. Anticipando la metodologia seguita, va da subito chiarito che le elaborazioni dei dati statistici sono state scandite dal seguente percorso metodologico: 1) analisi dei dati e dei valori estratti con riferimento alle pendenze, sopravvenienze e definizioni con differenziazione del settore civile famiglia\locazione rispetto alle altre materie; 2) opzione per una ipotesi di clustering dei singoli giudici, a prescindere dal riferimento al singolo ufficio\sezione; individuazione della variabile significativa per l individuazione del singolo gruppo di riferimento nel carico di lavoro, dato da pendenti iniziali + sopravvenuti, con suddivisione per i quattro canestri rito (sempre tenendo distinto il canestro dei procedimenti collegiali della famiglia dall altro collegiale ad es. collegiale societario); 3) individuazione dei raggruppamenti\cluster di giudici caratterizzati in modo specifico ed univoco tale da differenziarli in modo significativo 31 e dagli altri gruppi e identificarli in modo omogeneo sulla base della materia e della quantità di lavoro; 4) successiva validazione dei cluster ottenuti: 1. analizzando la (im)possibilità di raggruppare e suddistinguere ulteriormente i giudici dei singoli cluster significativamente differenti; 2. verificando la tendenziale congruenza dell'assegnazione al cluster rispetto all'appartenenza del singolo giudice alla sezione; 3. spiegando i motivi dell eccettuazione dei giudici assegnati ad un cluster diverso da quello di appartenenza della maggioranza degli altri giudici della stessa sezione; 5) analisi del rapporto tra i diversi cluster a seconda degli indici e degli standard individuati; 6) analisi interna al singolo cluster per esaminare la variabilità endogena degli standard di produttività da ricollegarsi ipoteticamente alla diversità di organizzazione ufficio\organizzazionelavoro\metodologie di lavoro\impegno magistrato ovvero ad una non corretta pesatura dei canestri e della relativa aggregazione; analisi definizioni totali e solo con sentenza. 31 Analisi della varianza Test F con soglia di significatività al 99%. Due medie possono essere apparentemente diverse ma non significativamente diverse: se in un Ufficio la media è 120 e in un altro è la significatività di questa differenza è determinata dalla variabilità dei valori intorno alla media. Se la media 120 è data dai valori 118 e 122 e la media 130 è data dai valori 128 e 132 la differenza tra i due uffici è significativa se la media 120 è data da 100 e 140, e la media 130 è data da 110 e 150 la differenza tra le due medie non è statisticamente significativa poiché la variabilità all'interno dei gruppi è tale da non garantire una difformità reale tra i due gruppi. Quando la differenza tra due medie è significativa, la variabilità all interno dei gruppi e intorno alla media è bassa (la media rappresenta bene il gruppo), mentre la variabilità tra i gruppi è elevata (le medie dei diversi gruppi si distanziano tra di loro), rappresentando effettivamente raggruppamenti con peculiarità distinte. 59

62 3.8. Il protocollo di rilevazione per il settore civile Il gruppo di lavoro ha quindi individuato gli obiettivi ragionevolmente raggiungibili nel breve periodo e con gli strumenti a disposizione, rappresentati: dall acquisizione dei dati informatici ed organizzativi relativi agli uffici indicati nella delibera del ; dall individuazione di criteri di raffronto fra uffici che consentano di estendere i parametri di riferimento e comparazione del lavoro del singolo giudice oltre il tradizionale limite, rappresentato fino al momento dalle statistiche comparate dell ufficio di appartenenza; dall individuazioni di indicazioni metodologiche funzionali alla strutturazione futura di un sistema di valutazione su scala nazionale; dalla sperimentazione degli effetti dell applicazione di detti criteri ; dalla conseguente individuazione di quei dati/indici significativi agevolmente ricavabili dal sistema informatico a disposizione, dai quali si possa ricavare un quadro quanto possibile completo ed attendibile dell attività del magistrato in valutazione nel periodo considerato. L attività di analisi dei singoli uffici e dei dati statistici dei magistrati civili ha richiesto, per un esigenza di uniformità della rilevazione (e di omogeneità dei dati organizzativi e statistici da analizzare) la predisposizione di un albero delle query al fine di dare corso alle interrogazioni necessarie. E apparso infatti evidente che interrogazioni non standardizzate o non attentamente concordate rischiavano - e rischiano in prospettiva - di far acquisire dati che possono rivelarsi non coerenti (con una incoerenza particolarmente pericolosa perché non facilmente percepibile). Non appare superfluo ribadire nel momento in cui si procede all illustrazione del campionamento effettuato e delle conseguenti conclusioni rassegnate - che la scelta di descrivere i rendimenti attuali dei magistrati non implica che questi siano proposti come standard di valutazione di laboriosità, essendo ad avviso del gruppo di lavoro preliminare e prioritaria l individuazione di una metodologia scientificamente testata per la creazione di una sistema nazionale di valutazione Struttura del protocollo di indagine I problemi riferiti in ordine all assenza di banche date affidabili relative al personale togato e amministrativo e all organizzazione degli uffici, in uno all esigenza, ribadita dalla circolare istitutiva, di analizzare il concreto vissuto organizzativo, di individuare le prassi di lavoro e le criticità di funzionamento dei tribunali campionati, hanno reso necessario e doveroso un accesso agli uffici e, compatibilmente con i tempi di lavoro assegnati, la ricerca di dialogo ed un contraddittorio con i dirigenti, il personale amministrativo e i magistrati delegati del singolo ufficio. Le visite effettuate e le relazioni sugli uffici dei componenti del gruppo di lavoro hanno così consentito di sopperire alle suindicate mancanze e di acquisire maggiore conoscenza degli uffici campionati e l estrema poliedricità e complessità dei contesti territoriali e d ufficio e del conseguente adattamento organizzativo delle singole istituzioni giudiziarie al contesto locale. In tal modo si è ritenuto di rispondere all esigenza di contestualizzare il dato statistico e numerico, illuminandolo alla luce dell organizzazione e del contesto istituzionale locale nel 60

63 quale il singolo magistrato opera, analizzandolo in modo critico sì da selezionarlo, valutarlo e renderlo significativo di profili e criticità di rilievo e portata generale. Grazie alle visite in loco si è così potuto leggere e constatare la realtà del singolo ufficio con riferimento alle ragioni di un certo tipo di organizzazione tabellare, alle modalità di distribuzione dei carichi di lavoro tra giudici e presidenti di sezione, alle modalità di tenuta delle banche dati informatizzate, alle prassi di lavoro adottate dai singoli giudici o dalle sezioni, alle modalità di utilizzo dei G.O.T., alla composizione dei ruoli civili dei singoli giudici per materia, al lessico informatico\statistico concretamente adottato dall ufficio nel procedere alla imputazione dei dati sui registri informatizzati. Le visite sono state precedute dalla predisposizione di un protocollo di rilevazione che consentisse l individuazione dei dati e delle variabili necessarie e utili all analisi secondo una logica di standardizzazione minima dell analisi stessa e del suo prodotto finale costituito dalla relazione predisposta dal componente delegato. ************* Il protocollo contiene una prima parte rivolta a descrivere l assetto concreto dell ufficio ed il contesto di lavoro del magistrato ed è quindi finalizzato ad impostare una preliminare relazione per ogni ufficio campionato in grado di offrire una lettura ragionata degli attuali rendimenti dei magistrati che compongono il singolo ufficio. Una seconda parte consente di descrivere in maniera ragionata i rendimenti relativi a tutti i giudici che hanno trattato la cognizione ordinaria presenti nell intero periodo di rilevazione. Quanto alla prima parte organizzativa, il protocollo nella parte avente ad oggetto la rilevazione degli assetti organizzativi mette in evidenza l assetto dell ufficio nel suo complesso (penale e civile) e con riferimento al settore civile il numero di sezioni civili, la distribuzione tabellare delle materie, il numero di giudici in organico ed effettivi in servizio nelle singole sezioni, con specificazione dei provvedimenti di esonero dal lavoro del singolo magistrato; l anzianità di servizio del magistrato e quella nel ruolo in concreto ricoperto; il rapporto giudici\personale amministrativo sia in pianta organica che in dotazione reale con specificazione del rapporto tra personale addetto alle udienze e alle cancellerie civile rispetto agli altri settori amministrativi; l indice di turn over del personale togato dell'ufficio con riferimento al settore civile; numero e destinazione dei got con indicazione della sezione di appartenenza ed eventuale assegnazione di ruoli o di assegnazione ad udienza fissa. Infine le informazioni sull adozione da parte dell ufficio dei sistemi informativi ministeriali e sulla cura nella loro alimentazione. La seconda parte dell analisi è finalizzata alla individuazione di un sistema di rilevazione, cioè descrizione ragionata, dei rendimenti nel settore civile e del lavoro. L osservazione della cognizione ordinaria del settore si è potuta avvalere, come riferito, delle banche dati Sicc ( o della sua nuova versione denominata Sicid ). Le elaborazioni dei dati, per giudice e materie ( accorpate secondo raggruppamenti di oggetti Sicc- Sicid ) sono state eseguite, come detto, attraverso il programma SPSS messo a disposizione dalla direzione Generale di Statistica che attraverso la preziosa ed infaticabile dott.ssa Giorgia Telloli ha elaborato una tanto corposa, quanto ordinata, mole di dati mettendoli a disposizione del gruppo su files di Excel composti da pochi fogli. Questo risultato non era affatto scontato e non era stato raggiunto sino ad ora nel mondo delle statistiche giudiziarie. Il più vicino precedente, per qualità, era stato quello delle tabelle adottate nel 61

64 2004 dal CSM per le Commissioni flussi (nel modello più ricco dei due proposti), ma l esperimento aveva trovato impreparati gli uffici giudiziari che in larga misura avevano optato per il modello più semplice e povero di dati. Il sistema di elaborazione consente di aggregare giudici per omogeneità di composizione del carico. Le prime relazioni sugli uffici giudiziari hanno dimostrato le potenzialità degli strumenti adottati anche in funzione di questo più complesso obiettivo. Nei singoli uffici il componente del gruppo si è anche recato di persona. Ha chiesto e ricevuto collaborazione tanto per l acquisizione e verifica dei dati organizzativi quanto nella lettura dei dati statistici acquisiti, invece, centralmente. Il sistema di rilevazione adottato su suggerimento dei funzionari statistici può considerarsi il più analitico (in relazione all attività dei singoli giudici civili che trattano la cognizione ordinaria) ed al contempo il più maneggevole tra quelli sperimentati sino ad oggi. La sua affidabilità è stata confermata sul campo con l incrocio dei dati raccolti ed elaborati con altre fonti informative anche statistiche. Si evidenza che i dati di tutti gli uffici sono stati elaborati con il medesimo sistema e secondo una procedura testata dalla DGSTAT. Va peraltro notato come l attività di analisi organizzativa e rilevazione statistica non ha potuto allo stato con grave vulnus alla presente analisi individuare quella quota, pur significativa, di lavoro ed impegno del magistrato che non viene ancora considerata e registrata ai fini statistici, risolvendosi in una vera e propria sacca di LAVORO NERO DEL GIUDICE CIVILE (provvedimenti in materia di patrocinio per non abbienti, liquidazioni spese, etc): attività tutte che, sia per numerosità che per l impegno di tempo che a volte richiedono, dovranno quanto meno essere valorizzate nel corso della singola valutazione del singolo magistrato nonché essere progressivamente tipizzate e individuate anche a fini statistici. 62

65 PROSPETTO RELATIVO ALLE SEDI AGGIORNATO AL 31 MAGGIO 2009 SEDI ACQUISIZIONE DB ELABORAZIONE INDICI PROTOCOLLO aggiornato al maggio 2009: Acquisizione basi dati Query SQL Acquisizione SPSS Individuazione nominativi giudici 32 Elaborazione SPSS Relazione componente gruppo di lavoro METROPOLITANI Milano Ott -Nov 08 Ott -Nov 08 Feb-09 Apr-09 Mag-09 Mag-09 Napoli Ott -Nov 08 Feb-09 Feb-09 Mar-09 Mar-09 Mag-09 Roma i Mag-09 Mag-09 Mag GRANDI Bari Ott-Nov 08 Feb-09 Feb-09 Mar-09 Mar-09 Mag-09 Bologna Ott -Nov 08 Ott -Nov 08 Gen-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Firenze Ott -Nov 08 Ott -Nov 08 Gen-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Genova Ott-Nov 08 Feb-09 Feb-09 Mar-09 Mar-09 Mag-09 Palermo Ott -Nov 08 Ott -Nov 08 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Mar-09 Venezia Ott -Nov 08 Ott -Nov 08 Feb-09 Mar-09 Mar-09 Apr-09 MEDI Ancona Ott -Nov 08 Ott -Nov 08 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Mar-09 Caltanisetta Ott-Nov 08 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Mar-09 Cassino Ott-Nov 08 Ott -Nov 08 Mag-09 Mag-09 Mag Modena Ott-Nov 08 Ott -Nov 08 Apr-09 Apr-09 Apr Nola Ott-Nov 08 Mag-09 Mag-09 Mag-09 Apr Trento Feb-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Mar-09 PICCOLI Gela Ott-Nov 08 Ott-Nov 08 Mag-09 Mag-09 Mag-09 Mag-09 Imperia Ott-Nov 08 Ott -Nov 08 Mag-09 Mag-09 Mag Rovereto Apr-09 Mag-09 Mag-09 Mag-09 Mag Sciacca Mag-09 Mag-09 Mag-09 Mag-09 Mag-09 Mag-09 Voghera Ott-Nov 08 Ott -Nov 08 Apr-09 Apr-09 Apr Dati statistici e indicatori Le tabelle di elaborazione dati contengono i seguenti prospetti: - Foglio 1 Panel Medie: contiene la media di pendenti inizio periodo, sopravvenuti nel periodo, definiti nel periodo con o senza sentenza, pendenti fine periodo. Oltre alla mediana in mesi di durata dei definiti con sentenza ed alla anzianità media dei pendenti : sul totale dei giudici osservati. Tutti valori ciascuno distinto in tre canestri: il primo comprensivo di cautelari, convalide di sfratto senza opposizione, famiglia consensuale e volontaria giurisdizione di famiglia. Si è inserito inoltre il più semplice indice di variabilità quello dato dalla differenza tra il valore massimo di una distribuzione ed il valore minimo. - Foglio 2 Decreti Ingiuntivi descrive i Decreti Ingiuntivi assegnati e definiti nel periodo da ciascun giudice. - Foglio 3 Composizione Sezioni rivela la composizione del ruolo del totale dei giudici della singola sezione secondo la distinzione per materie mediante l accorpamento di oggetti Sicc. - Foglio 4 Numero e durata definiti Numero e durata dei procedimenti definiti con sentenza per giudice e per materia. 32 Va rimarcato che l acquisizione dei nominativi dei singoli giudici civili da campionare non poteva essere effettuata automaticamente, richiedendo di contro una previa valutazione del gruppo di lavoro sulla rappresentatività\significatività del singolo giudice sotto duplice profilo delle materie trattate e del tempo di permanenza nella sezione\ufficio e di titolarità del ruolo civile per il biennio considerato. 63

66 - Foglio 5 Definiti per classe durata definiti per classe di durata entro 2 anni, 2-4 anni e più di 4 anni. - Foglio 6 Indici ricambio e smaltimento indici di smaltimento e ricambio per giudice e per oggetto. - Foglio 7 Sopravvenuti per giudice e materia. - Foglio 8 Pendenti Anno Iscrizione contiene i pendenti per anno di iscrizione a fine periodo per giudici e materia. - Foglio 9 Anzianità pendenti anzianità media dei procedimenti pendenti divisi per giudice e materia. - Foglio 10 Tempi deposito i tempi di deposito delle sentenze per fasce di tempo. - Foglio 11 Andamento anni il confronto tra i numeri dei procedimenti definiti con e senza sentenza e le durate dei definiti con sentenza nel biennio in esame. - Foglio 12 Componenti Principali Analisi delle componenti principali, al fine di individuare le caratteristiche preliminari di accomunamento della produttività dei giudici con riferimento al numero di sentenze e altrimenti definiti e alla loro durata Le variabili analizzate consentono di analizzare i seguenti dati: le pendenze ( numero ed anzianità ) delle cause sul ruolo del singolo giudice, i procedimenti sopravvenuti sul ruolo del singolo giudice distinti per materie, i procedimenti definiti, con o senza sentenza, dal singolo giudice distinti per materia la durata dei procedimenti definiti con sentenza, distinti per materia, la durata dei procedimenti definiti senza sentenza, distinti per materia, le materie oggetto di trattazione da ciascun giudice e sezione, i tempi di deposito delle sentenze per singolo giudice, le differenze tra i singoli giudici anche raggruppati per sezioni o per materia assegnata Durata dei procedimenti e indicatori di laboriosità La delibera ha indicato tra gli indicatori della laboriosità, in correlazione diretta con la previsione dell art. 111 Cost., gli standard medi di definizione dei procedimenti e il rispetto di tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi. La laboriosità, con disposizione fortemente innovativa rispetto al passato, è così individuata dall art. 11 comma 2 lettera b) D.L.vo 160: la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici ed alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all eventuale attività di collaborazione svolta all interno dell ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal CSM, in relazione agli specifici settori di attività ed alle specializzazioni. Nella circolare istitutiva del gruppo di lavoro si rileva che nella circolare sulle valutazioni di professionalità il CSM ha già ritenuto di individuare gli standard di rendimento come standard medi di definizione dei procedimenti, intendendo con ciò manifestare la volontà di mettere a punto criteri di valutazione che tengano conto non solo del numero dei provvedimenti adottati e del numero di procedimenti definiti, ma del tempo di durata di ogni procedimento, anche non definito, avanti al medesimo giudice. Sebbene infatti il rispetto dei tempi di deposito dei provvedimenti sia 64

67 espressamente preso in considerazione ai fini della valutazione del parametro della diligenza, la costruzione di uno standard di rendimento che valorizzi la reale efficacia dello sforzo prodotto dal magistrato non può non tenere conto della finalità del servizio, che è quella della definizione in tempi ragionevoli dei procedimenti. A tal riguardo sono quindi stati inseriti indicatori specifichi che consentono di individuare la durata dei procedimenti assegnati a ciascun giudice e a misurare la media\mediana delle durate in modo da rendere anche sotto tale profilo confrontabile il magistrato. Gli standard medi di definizione costituiscono uno strumento di valutazione di professionalità del magistrato in relazione al profilo della laboriosità che deve però tenere necessariamente conto di una pluralità di elementi e condizionamenti alla possibilità giuridica e fattuale del magistrato di organizzare e gestire i tempi del suo ruolo e il progredire quindi dei procedimenti verso il fisiologico esito definitorio. I valori medi che possono quindi essere estrapolati dovranno necessariamente essere coordinati e letti alla luce del carico di lavoro le rilevazioni effettuate hanno confermato che a maggiori pendenze segue sistematicamente una superiore durata dei procedimenti -, del turn over di ruoli e magistrati (pendenze ereditate e riassegnazione di ruoli), delle strutture di supporto e assistenza al magistrato sia in udienza che nel lavoro di back office (si pensi alle comunicazioni di cancelleria che spesso condizionano e ritardano il progredire del procedimento), dei rapporti con il foro (con i consulenti e con tutti quei soggetti che in funzione dialettica, di supporto e di ausilio al magistrato hanno comunque un ruolo che può condizionare i tempi processuali). Quanto sopra osservato sembra quindi confermare la centralità dell elemento temporale, ma restituisce con altrettanta chiarezza che i tempi di smaltimento rilevano e devono essere considerati solo insieme e coordinatamente alla tipologia degli uffici ed alla loro condizione organizzativa e strutturale. Tale precisazione della delibera esprime bene l intenzione di considerare l esigenza di un monitoraggio dei tempi nel valutare la produttività del magistrato (cioè il numero e qualità degli affari), segnalandone però significativamente il rilievo che deve assumere non a caso proprio con riferimento agli uffici e alla condizioni organizzative e strutturali di ciascuno di essi: questo relazione letteralmente ci consegna l esigenza di una lettura dei tempi di definizione fortemente ancorata al dato organizzativo e strutturale dell ufficio e come uno dei criteri alla luce del quale deve essere interpretata la produttività del magistrato, ma non anch esso quale standard autonomo. Come osservato nella relazione intermedia ad esempio il dato iniziale della data di iscrizione a ruolo della causa (definito dagli studiosi di organizzazione come tempo tecnico-normativo fuori dal controllo del giudice 33 ) è un dato il quale, ove non venisse scorporato, farebbe scontare al magistrato i tempi di attraversamento del fascicolo all interno del suo ufficio (che potrà bene essere diverso da quello degli altri uffici e degli altri uffici del medesimo cluster), sicché il sistema dovrà necessariamente a regime tenere conto che è altro il termine iniziale da considerare rispetto a quello risultante dai registri della data di iscrizione a ruolo. Parimenti vi sono molti altri tempi di lavorazione del processo o di attraversamento del fascicolo e delle carte che il giudice non governa, che subisce, che dipendono dalla struttura di cancelleria o dall Unep (pensiamo alle notifiche), ovvero ancora da comportamenti degli ausiliari o ancora da altri soggetti diversi (si pensi alla situazione caratterizzante alcuni uffici che non riescono 33 S. Zan, Fascicoli e Tribunali: il processo civile in una prospettiva organizzativa, Il Mulino, 2003; in particolare il capitolo secondo LA DIMENSIONE TECNICA: IL CICLO DI VITA DEL PROCESSO, pp. 33 ss.. 65

68 sistematicamente ad espletare le prove testimoniali a causa della mancata presentazione dei testi e ai problemi conseguenti dell accompagnamento coattivo) 34. Sono in tal senso innumerevoli le situazioni che incidono sui tempi dei processi e che richiamano sempre e soprattutto i singoli contesti territoriali e d ufficio 35 e che segnalano i rischi di un riversamento incontrollato e generalizzato all interno di uno stesso cluster di giudici di uffici diversi sulla base dei due congiunti (ma soli) criteri del carico\materia, tanto più che per i motivi espressi nella relazione intermedia non è allo stato possibile procedere ad (ad) una clusterizzazione per tipologia di ufficio sulla base di organico effettivo personale togato\amministrativo. Se si pensi, ancora ad esempio, al rilievo che assume la vetustà di un ruolo ereditato da un giudice dopo che tale ruolo è stato plurimamente assegnato in precedenza ad altri giudici e che ha anche conosciuto ripetuti rinvii d udienza (per cause varie tutte non riferibili al giudice in valutazione: neghittosità del giudice che ha gestito in precedenza il ruolo, disorganizzazione della cancelleria, smarrimento del fascicolo o di singoli documenti): la clusterizzazione realizzata porterebbe, in ipotesi, ad accorpare giudici che trattano la stessa materia e hanno più o meno carichi assimilabili, ma che hanno ruoli incomparabilmente diversificati sotto il profilo della qualità temporale con la quale il ruolo e i singoli procedimenti sono stati gestiti, dei tempi pregressi che hanno caratterizzato il case management di quel ruolo. Queste osservazioni hanno indotto il gruppo di lavoro ad inserire l indicatore dei tempi medi di definizione dentro il capitolo relativo agli indicatori sezionali: in tal modo sia i profili deteriori che inammissibilmente incidono sulla durata dei processi e dipendono dal contesto o dal singolo magistrato, sia le prassi virtuose adottate dall evaluando, dai suoi colleghi di sezione o solo da questi ultimi potrebbero comunque emergere sia in positivo che in negativo. 34 Nel corso dei lavori della commissione si è ripetutamente fatto riferimento a titolo solo esemplificativo alle seguenti ipotesi di slittamento del processo che possono interessare il singolo procedimento, un singolo ruolo civile ovvero un intero ufficio\sezione: smarrimento fascicolo, morte\impedimento procuratore\parte, turn over ruolo, programmi smaltimento dell ufficio, anzianità ruolo ereditato, chiamata terzo, provvedimento di scorporo di parti del ruolo assegnato e di riassegnazione ad altro giudice, rinvio d ufficio, problemi\ritardi\omissioni di avvisi\comunicazioni\notifiche, mancata comparizione testi, mancata comunicazione\comparizione\deposito ctu, scioperi avvocati, chiusura temporanea ufficio. 35 Significativamente analoghe riflessioni si rinvengono nella citata Relazione della Commissione flussi di Milano per le tabelle : Va premesso che la durata di un processo dipende da tre diversi fattori: il primo è la struttura del rito; il secondo è il rapporto tra carico di lavoro del giudice ed esiti; il terzo è l esistenza di criticità specifiche del singolo fascicolo. Quanto al rito, la sua incidenza sulla durata deriva dal fatto che ognuno di essi è caratterizzato dall esistenza di termini processuali (non importa se dilatori o acceleratori, perché in quest ultimo caso si tenderà comunque a sfruttare l intero spazio concesso), nonché da adempimenti materiali, connessi con le necessità istruttorie. La somma di tali termini e dei tempi materiali per effettuare le attività istruttorie richieste costituisce quello che potremmo denominare tempo tecnico minimo, proprio di ogni rito. Quanto al secondo (rapporto tra carico di lavoro del giudice ed esiti), la sua incidenza è evidente: quanto più sarà alto il numero di fascicoli assegnati ad un giudice, tanto maggiore, a parità di esiti, sarà la durata dei processi. Quanto al terzo, è costituito da tutte quelle contingenze proprie del singolo fascicolo, che abbiano comportato impedimenti temporanei della trattazione (es. trasferimento o malattia del giudice; sospensioni per motivi processuali), ovvero si siano tradotte nell effettuazione di attività defatiganti o inutili; ovvero ancora che per errori di impostazione o attuazione di varie attivitàabbiano comportato la necessità di ripetizione o integrazione di adempimenti (es. richiamo o sostituzione del consulente tecnico; nuova audizione di testi; rimessione in istruttoria per motivi diversi). Mentre l effetto dei primi due fattori, in un determinato quadro normativo e di fatto, è misurabile e prevedibile, la natura del terzo fattore non rende pronosticabile la sua possibile incidenza su uno o più fascicoli; essa è misurabile solo a posteriori, allorché si sia già manifestata nella abnorme o comunque significativa- maggior durata di uno o più processi rispetto al campione. 66

69 3.11. Tempestività dei depositi dei provvedimenti e durata Un cenno merita il rapporto tra standard di produttività e rispetto dei termini per il deposito dei provvedimenti, questione da affrontare posto che oggi la riforma dell ordinamento giudiziario considera la tempestività un elemento della diligenza: è fuor di dubbio, infatti, che la individuazione di uno standard ha fatalmente degli effetti conformativi sulla gestione e definizione delle cause. A tal riguardo la legge inequivocabilmente valuta tendenzialmente come non diligente il giudice che non rispetta i termini processuali e ciò con esplicito riferimento al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti : i componenti del gruppo di lavoro hanno quindi ritenuto di dovere necessariamente inserire un indice di tempestività del deposito dei provvedimenti decisori che consenta di esaminare - in trasparenza alla luce di un parametro di diligente organizzazione del ruolo decisorio la qualità temporale del deposito e spieghi quindi attraverso quale percorso organizzativo -rispettoso o meno dei termini di legge fissati per il deposito della sentenza si è giunti ad una data produttività. Avere la legge imposto il rispetto dei trenta-sessanta giorni (per le sentenze in primo grado e in grado di appello) e dei cinque giorni (per le ordinanze) porta seco l indicazione prescrittiva per il singolo magistrato ad evitare un sovraccarico del ruolo decisorio che determini un illegittima pretermissione dei termini di legge e verosimilmente un abbassamento qualitativo del prodotto finale. Sarebbe, quindi, contro la ratio della legge individuare standard medi di definizione di giudici che non consentano il rispetto dei termini e, soprattutto, sarebbe irragionevole perché intrinsecamente illogico individuare standard di rendimento modellati su giudici che non rispettano tali scadenze, per poi pretendere che si rientri in quei medesimi standard ma nel rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti 36. La necessità di analizzare le tempistiche di deposito delle sentenze deriva dalla necessità di evitare l individuazione di standard di produttività modellati su profili patologici connotati dal mancato rispetto del termine di legge, in quanto ciò significherebbe imporre in prospettiva un modello professionale non conforme alla previsioni di legge e alle direttive del CSM in materia di professionalità. Al fine di concepire uno standard che sia il più possibile conforme e parametrato a quello previsto dalla normativa il gruppo si è orientato verso l idea di prendere come punto di riferimento limite le sentenze depositate entro il termine di 120 giorni per quanto concerne il rito monocratico; tuttavia, anche questa opzione corre il rischio di scontrarsi in futuro con diverse determinazioni del CSM o degli organi disciplinari: qualora, quindi, si decida di abbreviare il termine di 120 giorni sarà inevitabile dover anche riconsiderare il modello di standard, che non potrà più essere parametrato sulla predetta scansione temporale, ma in tutta evidenza sulle ipotetiche nuove tempistiche rilevanti ai fini della professionalità e ai fini del rispetto della diligenza e delle regole disciplinari. Tali considerazioni sono anche il frutto del fatto notorio che la prevalenza delle azioni disciplinari relative ai giudici civili riguardano, per un verso, magistrati del primo grado di giudizio e, per altro verso, proprio fattispecie di mancato rispetto del termine di 120 giorni. 36 Per queste considerazioni si rinvia agli allegati del componente A. Lepre. 67

70 Va, infine, precisato che la creazione di grafici di tempistica suddistinti in deposito entro e oltre 120 non ha tenuto conto della distinzione tra sentenze monocratiche e collegiali per difficoltà allo stato di impostazione dell estrazione statistica e per la riscontrata diversità di prassi che caratterizzano le cancellerie civili nell indicazione per le sentenze collegiali della data di decisione in camera di consiglio. Non è superfluo notare come analoghe considerazioni dovrebbero essere sviluppate anche in ordine al deposito delle ordinanze (tenendo conto del ristrettissimo termine previsto dal codice di rito di cinque giorni per lo scioglimento delle riservate). Il gruppo ha a lungo discusso sul se le definizioni con sentenza del magistrato in valutazione all'interno dei singoli cluster individuati debbano essere o meno determinate dalla produttività di quei magistrati del cluster entro e non oltre i 120 gg. oppure se ai fini della formazione della media\mediana debbano anche essere considerate le sentenze depositate in area disciplinare. Sebbene con alcuni distinguo e riserve in maggioranza il gruppo di lavoro ha ritenuto che il riferimento alle sole sentenze depositate entro i 120 giorni costituisca un ragionevole criterio di individuazione di una produttività fisiologica media del giudice civile. Peraltro nel corso dei lavori è stato chiarito che l individuazione del target mediano e del relativo range di riferimento solo grazie alle sentenze in area "predisciplinare" non farebbe venire meno la necessità e la doverosità di considerare poi nella valutazione concreta del singolo magistrato tutte le sentenze nel periodo dallo stesso depositate anche oltre i 120 giorni, in modo da avere una considerazione complessiva della produttività espressa dal valutato nel periodo Indici: criticità e metodologia di lettura del dato statistico L esperienza di questi mesi attraverso la ricerca e la lettura critica di tali dati ha insegnato che nessuno di essi può essere letto in modo isolato e sganciato dagli altri dati e indicatori: ciò al fine di ricavare una visione - per quanto possibile completa ed approfondita - della qualità e quantità del contenzioso caratterizzante gli uffici stessi, delle caratteristiche e peculiarità della distribuzione e composizione dei ruoli dei magistrati, nonché, con riferimento ai singoli magistrati e ruoli, dei carichi, dei tempi di smaltimento, delle modalità operative, delle differenze e similitudini del lavoro e dei risultati conseguiti. Tale esigenza tanto più deve essere sottolineata, ove si consideri che un analisi approfondita della laboriosità del singolo magistrato non deve fondarsi sulla lettura di un singolo parametro o standard che sia, alla luce di un triplice ordine di considerazioni. 1. Alcuni indici individuati richiederanno nel prosieguo un loro affinamento ovvero una loro qualificazione statistica. Si pensi all indice della durata media dei procedimenti civili: per un esigenza di semplificazione allo stato si è deciso di utilizzare quale momento iniziale di computo la data dell iscrizione a ruolo 68

71 della causa, laddove a regime si dovrà necessariamente posticipare questo momento per valorizzare quello in cui effettivamente il fascicolo ricade nell ambito di controllo e gestione, anche temporale, del singolo magistrato (es. la data della prima udienza di comparizione), in modo da non addossare allo stesso i tempi tecnici di attraversamento tra gli uffici; analogamente una riflessione ulteriore s impone in relazione ai tempi processuali dipendenti dall indice di complessità sostanziale o processuale del singolo procedimento (i tempi tecnici di espletamento di una c.t.u. a seconda della materia - danno biologico, appalto, bancario - variano sensibilmente) 37. Si pensi all indice di presenza giudice nell ufficio che deve indicare quanto più accuratamente possibile la presenza effettiva del magistrato in ufficio: il campionamento ha utilizzato esclusivamente giudici che garantivano una presenza continuativa nel biennio e ha solo preso nota di eventuali esoneri o assenza giustificate, senza però elaborare alcun criterio o metodo di calcolo della presenza effettiva del magistrato. Si pensi, ancora, ai dati relativi alle risorse di assistenza magistrato (personale di cancelleria, assistenti, aule). Si pensi, infine, all indice udienze: sulla rilevazione del numero di udienze il gruppo di lavoro ha condiviso una valutazione, allo stato di equivocità del dato, atteso che tale indice è di difficile rilevazione con riferimento al singolo magistrato in considerazione della circostanza che la voce udienza nei registri civili viene conteggiata per singolo procedimento in virtù del solo fatto che quel singolo procedimento sia assegnato al ruolo di un certo giudice: la conseguenza negativa è così ad es. che il registro restituisce come udienza trattata dal singolo giudice anche quelle tenute dal got che abbia sostituito all udienza il giudice togato. Peraltro l indice udienza in quanto tale non risulta neanche significativo 38, dovendosi al più considerare il numero di fascicoli distribuiti annualmente nelle udienze al fine di valutare il numero dei fascicoli complessivi movimentati nel periodo in valutazione (anche in tal caso rimarrebbe ferma l obiezione relativa alle modalità di gestione dei fascicoli all udienza e quindi in ultima analisi alla qualità della gestione del ruolo istruttorio del magistrato in udienza). Si aggiunga che 37 A p. 14 della Relazione sulle metodologie di analisi dei dati e dei flussi della Commissione Flussi di Milano del 16 marzo 2007 si legge con riferimento al cd. TTM (TEMPO TECNICO MINIMO): De jure condendo e quanto al solo indice di durata media è possibile poi ipotizzare anche comparazioni con un valore assoluto, che potrebbe essere rappresentato dal Tempo tecnico minimo (ttm). Tale valore potrebbe esprimere il tempo minimo ipotizzabile per l evasione di una pratica tenendo conto dei termini processuali dilatori (es. termini ex art. 183 nel giudizio civile) e del tempo minore possibile per l effettuazione di attività istruttorie in genere richieste in quella tipologia di processo (es. tempo per l effettuazione di consulenza tecnica nella causa di appalto; escussione di un numero medio di testimoni in una causa per sinistro stradale). La somma di questi due valori darebbe il tempo tecnico minimo, valore ideale che potrebbe costituire un utile indice di riferimento per leggere il significato dei valori riscontrati e verificare quanto la prestazione di ciascun ufficio (distretto, sezione, giudice) si discosti dal valore migliore ipotizzabile. Il tempo tecnico minimo potrebbe poi funzionare da correttivo degli indici di durata media nei casi in cui il mero calcolo basato sul rapporto tra pendenze ed esiti assuma valori inferiori ai tempi minimi concretamente ipotizzabili nel singolo fascicolo per la conclusione del procedimento. La maggiore utilità di tale parametro si rivelerebbe però nella organizzazione dell ufficio. Potrebbe infatti ritenersi che una situazione di equilibrio nella distribuzione dei carichi di lavoro si potrebbe ritenere verificata allorché le diverse tipologie di procedimenti fossero trattate in maniera tale da avvicinarsi il più possibile, nella durata, al loro specifico ttm, ovvero da essere definite in un multiplo di tale tempo tecnico, multiplo eguale per tutte le tipologie di controversie (ad esempio i procedimenti di volontaria giurisdizione potrebbero avere un tempo tecnico di 30 giorni e la causa civile di 300 giorni; i carichi dovrebbero allora essere distribuiti in maniera tale che si possa osservare un ttm di 60 giorni (30*2) per la volontaria e 600 giorni (300*2) per le cause civili, dove resta eguale il moltiplicatore (2) nelle diverse tipologie di procedimento. La definizione di tale tempo tecnico minimo presupporrebbe peraltro una lunga attività di analisi, allo stato non effettuata. Queste riflessioni sono poi state ulteriormente aggiornate nella Relazione già citata sulle tabelle milanesi Ad es. si può avere ad es. un alto numero di udienze caratterizzate da un minimo impegno del giudice per il numero di fascicoli portati sul ruolo o per la tipologia delle cause trattate ovvero per i provvedimenti assunti in udienza: si pensi all ipotesi di un rilevante numero di cause, pur portate in udienza, che vengano poi in larga parte rinviate, anziché trattate effettivamente) 69

72 peraltro nel corso delle visite in loco negli uffici non è emerso una correlazione statistica chiara ed univoca tra numero di udienze e numero di definizioni. Per questi motivi si è deciso di segnalare il numero di udienze nella scheda di valutazione come informazione aggiuntiva e complementare nella parte relativa alla descrizione del lavoro del singolo magistrato. 2. Altri dati restituiscono una visuale parziale di un fenomeno complesso e non possono che essere letti alla luce e unitamente ad altri. Si pensi, in primo luogo, alla lettura dei dati in termini percentuali, laddove il riferimento al dato numerico assoluto dovrà sempre rivestire un prioritario rilievo per evitare letture distorte del dato statistico in percentuale e quindi per un fine di controllo della rilevanza statistica dei dati tratti percentualmente: ad es. l indicazione in termini numerici assoluti delle pendenze e delle sopravvenienze dovrà essere sempre effettuato preventivamente per individuare le quantità di fascicoli trascurabili in cifra assoluta che possono distorcere la lettura incrociata dei dati percentuali. Si pensi ai dati delle pendenze e delle sopravvenienze, la cui lettura congiunta restituisce il carico complessivo di lavoro che il magistrato deve gestire quotidianamente, nonché esprime nel rapporto tra i due dati e nella variazione percentuale la tendenza in atto in una prospettiva temporale più ampia. Si pensi ancora ai due indici di deposito sentenze e di durata media dei procedimenti civili che vanno necessariamente letti in modo coordinato con l analisi spettrale delle pendenze per anno di iscrizione a ruolo in modo da individuare la qualità temporale delle pendenze ed esaminare come il monte definizioni abbia inciso sui pendenti distinti per anno di iscrizione, potendo accadere che un alta produttività e un indice di durata media dei processi significativamente basso sia stato ottenuto privilegiando la definizione dei procedimenti più recenti e meno complessi rispetto a quelli di norma più complessi ed articolati di risalente iscrizione a ruolo. 3. Altri indici, ancora, hanno intrinsecamente un valore polisenso e, pur se significativi di una tendenza, vanno usati in modo consapevole (dei loro limiti) ed accorto. In primo luogo, se il parametro dei flussi in ingresso rappresenta un parametro univoco riguardo alla domanda di servizio giustizia proveniente dal territorio, il dato relativo alle pendenze può rappresentare sempre guardando nell ottica del singolo magistrato - sia un dato esogeno che questi subisce e deve quindi solo gestire compatibilmente ad una laboriosità esigibile allo stesso ovvero può essere, di contro, espressione di pregresse gravi inefficienze e non corrette gestioni del proprio ruolo. Si pensi poi agli indici di ricambio e di smaltimento 39 che consentono di valutare il rapporto tra le 39 Il primo (definiti/sopravvenuti) indica il numero di procedimenti definiti ogni 100 sopravvenuti durante l'anno: con un valore superiore a 100 le definizioni sono in numero superiore alle sopravvenienze e quindi vi è una riduzione della pendenza, viceversa con un valore inferiore a 100 le definizioni sono inferiori alle sopravvenienze e si è in presenza di un aumento della pendenza finale. Il secondo (definiti / (pendenza iniziale + sopravvenuti) valuta la percentuale di definizione rispetto al carico pendente, dato dalla pendenza iniziale e dai procedimenti sopravvenuti: il valore massimo, pari a 100%, indica che si è smaltito tutto il carico e la pendenza finale è pari a zero. 70

73 definizioni del magistrato rispetto ai procedimenti sopravvenuti e a quelli di pregressa iscrizione a ruolo già pendenti. Particolarmente significativo è in tal senso il secondo indice che misura percentualmente la capacità del magistrato di definire, cioè, smaltire, i fascicoli complessivamente pendenti: tale indice risulta fortemente influenzato dai tempi tecnici di definizione del singolo procedimento, sicché tanto più sarà alto questo indice quanto più è celere e spedita la singola procedura con la quale si tratta una data materia (si pensi all indice di smaltimento dei procedimenti cautelari, dei decreti ingiuntivi e via dicendo dove gli indici riscontrati sono sempre pari a 1 con uno smaltimento integrale nel breve periodo del flusso dei sopravvenuti e degli stessi pendenti). In tal senso allora l indice di smaltimento assumerà valori sempre prossimi al 100 % per quei settori nei quali la norma giuridica o la natura della controversia dia luogo a vicende processuali strutturalmente e funzionalmente brevi, diversamente rileverà con percentuali variabili che possono dipendere direttamente dai carichi pendenti per il settore contenzioso ordinario ovvero dal tempo tecnico minimo superiore all anno che caratterizza la singola procedura 40. Si pensi all indice degli altrimenti definiti che, se, da un lato, consente di valorizzare le modalità di definizione dei procedimenti alternative alla sentenza in un ottica di tempestiva definizione dei procedimenti, dall altro, può esprimere valori di fuga dalla decisione e un indice di sfiducia che si manifesta attraverso gli strumenti processuali delle rinunce e le transazioni. Quanto alla durata media dei procedimenti definiti: questo dato può essere influenzato dalla diversa anzianità dei procedimenti inizialmente assegnati al giudice al momento dell ingresso in ufficio, laddove, solo a fronte di una medesima anzianità media iniziale, può aversi un valore significante una reale differenziazione della durata dei procedimenti tra giudici. Infine l indice di tempestività dei depositi dei provvedimenti, il quale, ponendosi nella linea di confine tra laboriosità e diligenza del magistrato, dovrà essere anch esso letto in modo accurato per distinguere i casi di cosciente sovradimensionamento del ruolo decisorio per esigenze di giustizia dai casi patologici di disorganizzazione del ruolo decisorio stesso o di scarsa laboriosità del magistrato Si pensi ai tempi tecnici minimi delle procedure esecutive immobiliari che essendo sempre superiori all anno influenzeranno l indice di smaltimento negativamente, pur in presenza di esiti definitori superiori alle sopravvenienze (si rinvia per tale esempio alla Relazione sulle metodologie di analisi dei dati e dei flussi della Commissione Flussi di Milano). 41 Si rinvia al capitolo specifico sull argomento infra. 71

74 PARTE QUARTA 4.1. Prima sintesi dei risultati delle analisi sugli uffici campionati Le relazioni predisposte dai componenti del gruppo di lavoro - insieme alle estrazioni statistiche e ai tentativi di clustering effettuati dal funzionario statistico addetto al civile hanno consegnato, alla fine del mese di marzo, alcune preliminari riflessioni di sintesi inevitabilmente parziali e interlocutorie, successivamente superate dalla terza clusterizzazione. Si ritiene comunque utile riportare questa fase di analisi interlocutoria per illustrare i passaggi intermedi effettuati rispetto ai risultati finali dei lavori sottoposti alla Quarta Commissione. Tali riflessioni esprimevano già, ad avviso del gruppo di lavoro, alcune indicazioni significative. A fine marzo 2009 il funzionario statistico sulla base delle richieste del gruppo di lavoro ha ipotizzato: - un RAGGRUPPAMENTO DEI GIUDICI DEI TRIBUNALI GRANDI PER MATERIA TRATTATA e - una SECONDA CLUSTERIZZAZIONE per giudice degli uffici campionati. I. RAGGRUPPAMENTO DEI GIUDICI PER OMOGENEITA DI MATERIA TRATTATA Al fine di operare una classificazione più intuitiva della classificazione mediante i cluster e al fine di operare confronti tra Uffici diversi si è operata una classificazione in base alla materia trattata, distinguendo i giudici dei Tribunali medi che trattano civile, esclusi fallimenti, esecuzioni e tutelare in tre sottocategorie: - giudici che trattano la materia famiglia - giudici che trattano la materia locazioni - giudici che non trattano le materie famiglie e locazioni. A differenza dell analisi mediante la tecnica di clustering, tale classificazione non effettua alcuna discriminazione sulla base del carico dei procedimenti, cioè sulla quantità di sopravvenienze e pendenze. Operando tale classificazione si sono ottenuti i seguenti raggruppamenti: - giudici che trattano la materia famiglia: 1^ sez. del Tribunale di Bologna (2 giudici campionati), 1^ sez. del Tribunale di Firenze (5 giudici campionati), 4^ sez. del Tribunale di Genova (3 giudici campionati) 42, 1^ sez. del Tribunale di Palermo (5 giudici campionati), 2^ e 3^ sez del Tribunale di Venezia (11 giudici campionati) Nell analisi per cluster da questa sezione viene escluso un giudice per un carico di famiglia inferiore al gruppo. 43 Nell analisi per cluster la 1^ sez. del Tribunale di Palermo e la 2^ e la 3^ sez. del Tribunale di Venezia non sono incluse nel cluster di specializzazione famiglia, poiché i carichi procapite di tale materia sono inferiori alle medie del gruppo. 5 degli 11 giudici del Tribunale di Venezia che trattano famiglia trattano anche locazioni, pertanto sono conteggiati in entrambi i gruppi. Non è stato possibile inserire alcun giudice del Tribunale di Bari poiché i giudici campionati che trattano famiglia (2) sono anche giudici tutelari e presentano numerosità molto più alte di sopravvenienze, altrimenti definiti e pendenti finali tali non essere confrontabili. 72

75 - giudici che trattano la materia locazioni: 3^ sez. del Tribunale di Bari (4 giudici campionati), 5 giudici della 2^ sez. del Tribunale di Bologna, 2^a sez. del Tribunale di Firenze (4 giudici), 2 giudici della 3^ sez. del Tribunale di Genova, 2^ sez. del Tribunale di Palermo (6 giudici), 2^ sez. del Tribunale di Venezia (6 giudici) 44 - giudici che non trattano le materie famiglie e locazioni: 2 giudici della 2^ sez. e 3^ sez. del Tribunale di Bologna (5 giudici), 1^, 2^, 6^ sez. e un giudice della 3^ sez. del Tribunale di Genova (10 giudici), 3^ sez. del Tribunale di Palermo (5 giudici), 1^ sez. del Tribunale di Venezia (3 giudici). In allegato la Relazione della dott.ssa Giorgia Telloli e i grafici (dato medio degli anni 2006 e 2007) di sopravvenienze, definizioni con sentenza, altrimenti definiti e pendenze finali dei tre raggruppamenti sopra individuati, distinti per canestro (cautelari, convalide di sfratto, famiglia consensuale, ruolo VG e 101 LF; rito monocratico; rito collegiale esclusa famiglia; collegiale famiglia) e per Tribunale di appartenenza. II. CLUSTERING TRIBUNALI GRANDI metodologia di creazione del gruppo di simili (seconda clusterizzazione) 45 Si ritiene utile, in primo luogo, ribadire la metodologia di fondo applicata e i primi risultati delle estrazioni. I dati acquisiti hanno consentito una riflessione più approfondita solo sui tribunali grandi aventi una pluralità di sezioni civili, alcune delle quali caratterizzate da un grado di specializzazione significativo, soprattutto in materia di diritto di famiglia e\o locazioni. L elaborazione di fine marzo 2009 nonché le successive elaborate a fine maggio sono state scandite dal seguente percorso metodologico: 7) analisi dei dati e dei valori estratti con riferimento alle pendenze, sopravvenienze e definizioni con differenziazione del settore civile famiglia rispetto alle altre; 8) opzione per una ipotesi di clustering dei singoli giudici, a prescindere dal riferimento al singolo ufficio\sezione; individuazione della variabile significativa per l individuazione del singolo gruppo di riferimento nel carico di lavoro dato da pendenti iniziali + sopravvenuti con suddivisione per i quattro canestri rito (sempre tenendo distinto il canestro dei procedimenti collegiali della famiglia dal collegiale di altro ad es. collegiale societario); 9) individuazione dei raggruppamenti\cluster di giudici caratterizzati da una differenza significativa 46 e conseguente identificazione dei raggruppamenti per giudici in ipotesi omogenei per qualità e quantità di lavoro; 44 Nell analisi per cluster solo i due giudici della 3^ sez. del Tribunale di Genova e la 2^a sez. del Tribunale di Firenze sono incluse nel cluster di specializzazione locazioni, poiché hanno dei carichi procapite di tale materia significativamente più elevati. 5 giudici della 2^ sez. del Tribunale di Venezia che trattano locazioni trattano anche famiglia, pertanto sono conteggiati in entrambi i gruppi. 45 E opportuno precisare che la sintesi proposta, in considerazione dei tempi dell estrazione dei cluster prossimi alla data del 7 aprile 2009, è stata elaborata dal coordinatore del gruppo civile ed è stata ridiscussa nel corso dei lavori con il plenum dei civilisti e con il funzionario statistico. 46 Analisi della varianza Test F con soglia di significatività al 99%. Due medie possono essere apparentemente diverse ma non significativamente diverse: se in un Ufficio la media è 120 e in un altro è la significatività di questa differenza è determinata dalla variabilità dei valori intorno alla media. Se la media 120 è data dai valori 118 e 122 e la media 130 è data dai valori 128 e 132 la differenza tra i due uffici è significativa se la media 120 è data da 100 e 140, e la media 130 è data da 110 e 150 la differenza tra le due medie non è statisticamente significativa poiché la variabilità all'interno dei gruppi è tale da non garantire una difformità reale tra i due gruppi. Quando la differenza tra due medie è significativa, la variabilità all interno dei gruppi e intorno alla media è bassa (la media rappresenta bene il gruppo), mentre la variabilità tra i gruppi è elevata (le medie dei diversi gruppi si distanziano tra di loro), rappresentando effettivamente raggruppamenti con peculiarità distinte. 73

76 10) successiva validazione dei cluster ottenuti: 1. analizzando la (im)possibilità di raggruppare e suddistinguere ulteriormente i giudici dei singoli cluster con una differenziazione significativa; 2. verificando la tendenziale congruenza dell'assegnazione al cluster rispetto all'appartenenza del singolo giudice alla sezione; 3. spiegando i motivi dell eccettuazione dei giudici assegnati ad un cluster diverso da quello di appartenenza della maggioranza degli altri giudici della stessa sezione; 11) analisi del rapporto tra i diversi cluster a seconda degli indici e degli standard individuati; 12) analisi interna al singolo cluster per esaminare la variabilità endogena degli standard di produttività da ricollegarsi ipoteticamente alla diversità di organizzazione ufficio\organizzazionelavoro\metodologie di lavoro\impegno magistrato ovvero ad una non corretta pesatura dei canestri e della relativa aggregazione; analisi definizioni totali e solo con sentenza. Riportando i passi metodologici: 1. Analisi dei dati e dei valori estratti con riferimento alle pendenze, sopravvenienze e definizioni con differenziazione del settore civile famiglia rispetto alle altre materie; 2. Opzione per una ipotesi di clustering dei singoli giudici, a prescindere dal riferimento al singolo ufficio\sezione; individuazione della variabile significativa per l individuazione del singolo gruppo di riferimento nel carico di lavoro dato da pendenti iniziali + sopravvenuti con suddivisione per i quattro canestri rito (sempre tenendo distinto il canestro dei procedimenti collegiali della famiglia dal collegiale di altro ad es. collegiale societario); Al fine di illustrare le possibilità di tali analisi si riporta il risultato che si è ottenuto applicando una tecnica di clustering ai giudici dei Tribunali grandi oggetto della delibera (Bologna, Bari, Genova, Firenze, Palermo e Venezia) discriminando sulla base del carico (pendenti iniziali più sopravvenuti) e delle materie suddivise nei quattro canestri. Le variabili discriminanti applicate al clustering sono pertanto: - carico (pendenti iniziali più sopravvenuti) di cautelari, convalide di sfratto, famiglia consensuale, ruolo VG, 101 LF (cioè il cd. primo canestro); - carico (pendenti iniziali più sopravvenuti) di cause di rito monocratico; - carico (pendenti iniziali più sopravvenuti) di cause di rito collegiale esclusa famiglia; - carico (pendenti iniziali più sopravvenuti) di cause di rito collegiale famiglia (famiglia non consensuale). La metodologia applicata ai dati estratti ha individuato cinque raggruppamenti che si differenziano nettamente tra di loro, in quanto tutte le variabili osservate (ad eccezione dell anzianità mediana dei pendenti di rito monocratico) presentano un valore medio di gruppo che si differenzia in modo significativo rispetto agli altri. 74

77 3. Individuazione di 5 raggruppamenti\cluster di giudici caratterizzati da una (varianza) variabilità significativa 47 e conseguente identificazione dei raggruppamenti per giudici in ipotesi omogenei per qualità e quantità di lavoro; I cinque raggruppamenti di giudici - indipendentemente dall appartenenza ad uno stesso ufficio e alla stessa sezione 48 - individuati dalla tecnica adottata sono i seguenti: 1. primo cluster: carico di monocratico sopra ai procedimenti accompagnato da una quota di primo canestro (di cautelari, decreti ingiuntivi, convalide) di 3-400; 2. secondo cluster: carico di monocratico tra i solitamente con una quota di primo canestro irrilevante (sebbene con talune eccezioni); 3. terzo cluster: carico di famiglia, tra consensuale e non consensuale, supera il 75%; 4. quarto cluster: carico di monocratico tra i procedimenti e carico di primo canestro tra i (si tratta di giudici che trattano locazioni e convalide di sfratto), assenti i canestri collegiale sia famiglia sia non famiglia; 5. quinto cluster: il carico di monocratico non supera i 700 procedimenti, si accompagnano sia a procedimenti del primo canestro che di collegiale famiglia e non famiglia (ad es. societario). 4. Successiva validazione dei cluster ottenuti: 1. analizzando la (im)possibilità di raggruppare e suddistinguere ulteriormente i giudici dei singoli cluster con varianze significative; 2. verificando la tendenziale congruenza dell'assegnazione al cluster rispetto all'appartenza del singolo giudice alla sezione; 3. spiegando i motivi dell eccettuazione dei giudici assegnati ad un cluster diverso da quello di appartenenza della maggioranza degli altri giudici della stessa sezione; Pur aumentando il numero di raggruppamenti non si ottengono ulteriori diversificazioni all interno dell ultimo cluster, che apparentemente è il più diversificato: il risultato pertanto parrebbe mostrare che a parte alcuni forti peculiarità, quali quelle delle materie famiglia e locazioni (quest ultima solo per quanto riguarda il carico in particolare le sopravvenienze-, non per quanto riguarda le definizioni con sentenza), la diversificazione è portata dalla quantità non tanto dalla qualità: pur aumentando il numero di raggruppamenti possibili la tecnica di clustering non individua all interno 47 Analisi della varianza Test F con soglia di significatività al 99%. Due medie possono essere apparentemente diverse ma non significativamente diverse: se in un Ufficio la media è 120 e in un altro è la significatività di questa differenza è determinata dalla variabilità dei valori intorno alla media. Se la media 120 è data dai valori 118 e 122 e la media 130 è data dai valori 128 e 132 la differenza tra i due uffici è significativa se la media 120 è data da 100 e 140, e la media 130 è data da 110 e 150 la differenza tra le due medie non è statisticamente significativa poiché la variabilità all'interno dei gruppi è tale da non garantire una difformità reale tra i due gruppi. Quando la differenza tra due medie è significativa, la variabilità all interno dei gruppi e intorno alla media è bassa (la media rappresenta bene il gruppo), mentre la variabilità tra i gruppi è elevata (le medie dei diversi gruppi si distanziano tra di loro), rappresentando effettivamente raggruppamenti con peculiarità distinte. 48 Cluster 1: giudici con i carichi più elevati e contrattazione delle convalide di sfratto della 2^ sez. del Tribunale di Bologna, 3^ sez. del Tribunale di Bari; Cluster 2: 2^ sez. del Tribunale di Genova, carichi meno elevati della 2^ sez. del Tribunale di Bologna, 3^ sez. del Tribunale di Bologna, 2^b sez. del Tribunale di Firenze, 3^ sez. del Tribunale di Firenze, 3^ sez. del Tribunale di Palermo; Cluster 3: 4^ sez. del Tribunale di Genova, 1^ sez. del Tribunale di Bologna, 1^ sez. del Tribunale di Firenze; Cluster 4: 3^ sez. del Tribunale di Genova, 2^a sez. del Tribunale di Firenze; Cluster 5: 1^ e 6^ sez. del Trib. Genova, 1^, 2^ e 3^ sez. del Tribunale di Venezia, 1^e 2^ sez. del Trib. di Palermo. Nella elaborazione finale si è poi tentato di spiegare maggiormente il cluster 5 suddividendolo ulteriormente in 3 gruppi: 1^, 6^ sez. del Tribunale di Genova e 1^ sez. del Tribunale di Venezia caratterizzato da una maggiore presenza di collegiale; 2^ e 3^ sez. del Tribunale di Venezia e 2^ di Palermo caratterizza da una composizione eterogenea di più canestri senza forti specializzazioni; 1^ sez. di Palermo caratterizzata da una presenza più rilevante di famiglia ma non tale da assimilarlo al gruppo più specializzato dei Tribunali di Bologna, Firenze e Genova. 75

78 del raggruppamento con il carico minore (cluster 5) degli ulteriori sottogruppi che si diversifichino in funzione delle materie. La bontà del modello può riscontrarsi nella naturale aggregazione dei giudici appartenenti alla medesima sezione sebbene questa variabile non sia stata inserita nel modello: - solo raramente un giudice viene scorporato dalla propria sezione e solo quando si caratterizza per particolarità di assegnazioni e/o pendenze 49, - si noti invece che nei due cluster di specializzazione famiglia e locazioni, la sezione vi entra solo se supera una determinata soglia di carico della materia/canestro: così la 2^ sez. di Bologna pur trattando locazioni non rientra nel cluster 4 delle sezioni più specializzate (il carico di convalide è ripartito tra un numero maggiore di giudici e quindi è procapite più basso), le sezioni 2^ e 3^ di Venezia e la 1^ di Palermo non rientrano nel cluster 3 di specializzazione famiglia poiché la quota di famiglia trattata è significativamente inferiore alle sezioni specializzate dei Tribunali di Bologna, Firenze e Genova. 5. analisi del rapporto tra i diversi cluster a seconda degli indici e degli standard individuati; Tutti i gruppi ad eccezione del primo presentano una differenza tra sopravvenuti e definiti negativa o quantomeno nulla, cioè non accumulano pendenze. Il primo gruppo presenta un forte scarto positivo, cioè accumula ulteriori pendenze. Dai grafici emerge la similarità delle sopravvenienze e delle definizioni all interno dei cluster: la quantità e la composizione delle definizioni rispecchia la quantità e la composizione delle sopravvenienze, cioè si definisce in misura di quello che entra. Per quanto riguarda le sentenze si vede come: - il cluster 1 presenta un numero inferiore di circa 40 sentenze di monocratico rispetto al cluster 2 (per entrambi i gruppi gli altri 3 canestri sono vuoti in quanto a sentenze), il 1 gruppo deve però far fronte a circa 200 definizioni in altro modo del primo canestro (cautelari,convalide..,): il 1 cluster definisce 114 sentenze di rito monocratico, 163 altrimenti definiti di rito monocratico13, 242 altrimenti definiti di cautelari, convalide,.. in media per giudice; - il 2 cluster definisce 153 sentenze di monocratico, 135 altrimenti definiti di monocratico e 52 altrimenti definiti di cautelari, convalide; - il 3 cluster - specializzazione famiglia - definisce in media 312 sentenze di famiglia, tra consensuale e non consensuale, altre 35 sentenze in media per giudice e 421 altrimenti definiti di famiglia; - il 4 cluster specializzazione locazioni - presenta un numero di sentenze similari al 2 cluster, ma un numero di altrimenti definiti del 1 canestro molto superiore (convalide di sfratto): il 4 cluster definisce 153 sentenze di monocratico in media, 147 altrimenti definiti di monocratico, 23 sentenze di cautelari, convalide,.., e 582 altrimenti definiti di cautelari, convalide,... ; - il 5 cluster presenta un livello di definizione di poco superiore al 2 cluster, sia tra gli altrimenti definiti sia tra le sentenze: per entrambe le tipologie di definizione (altrimenti definiti e sentenze) a una quota inferiore del canestro monocratico per il 5 gruppo corrisponde una quota superiore degli altri tre canestri. 49 Si riportano alcuni esempi: per un carico eccezionale di pendenze rispetto alla propria sezione, per un eccezionale carico di Volontaria Giurisdizione in uno o più anni, poiché diversamente dai componenti della propria sezione il giudice non tratta locazioni, poiché pur appartenendo ad una sezione che tratta famiglia il giudice ne ha in numero minore degli altri componenti la sezione. 76

79 Per quanto riguarda gli indicatori di durata, si osserva ancora come per il 1 cluster, a fronte di un elevato numero di pendenti di rito monocratico con anno di iscrizione sino al 2003 non vi corrisponda anche un elevato numero di definizioni con sentenza per procedimenti con anno di iscrizione sino al 2003 (i pendenti con anno di iscrizione sino al 2003 sono in media 543 per giudice nel 1 gruppo mentre le sentenze relative a procedimenti iscritti sino all anno 2003 sono 86; nel 2 gruppo si hanno 87 sentenze per procedimenti iscritti sino all anno 2003 in media per giudice a fronte di 194 pendenti con anno di iscrizione sino al 2003 in media per giudice). Dall'analisi pertanto si desume che il giudice tende a definire in misura di quello che entra, si veda a tal proposito la similarità dei due grafici relativi a sopravvenienze e definizioni nei cluster. Vi è però un limite oltre il quale il giudice non riesce a definire, tale situazione protratta del tempo determina un accumulo di pendenze e un incremento di durata esponenziali nel giro di pochi anni: - per il 1 cluster (3^ sez. di Bari e giudici con i carichi più elevati della 2^ sez. di Bologna) entrano in media 238 primo canestro e 364 cause di monocratico per magistrato, ne sono definiti in media 242 di primo canestro e 277 di monocratico (114 con sentenza, il 41%) - c'è accumulo di pendenza, ci sono carichi medi di pendenti; - per il 2 cluster (giudici con i carichi meno elevati della 2^ e 3^ sez. di Bologna, 2^b e 3^ di Firenze, 2^ Genova, 3^ Palermo) entrano in media 55 primo canestro e 283 cause di monocratico per magistrato, ne sono definiti in media 52 di primo canestro e 288 di monocratico (il 53% con sentenza), entrano 16 cause di famiglia collegiale e ne sono definite 12 - non c'è accumulo di pendenza, ci sono carichi medi di 952 pendenti. Il rapporto tra il 1 cluster e gli altri è assolutamente significativo, atteso che solo il 1 cluster ha una sopravvenienza superiore alla capacità di definizione: per il 2 cluster (prevalenza di monocratico) entrano 353 cause e ne escono 353, per il 3 (famiglia) ne sono entrate in media nei due anni 786 e ne escono 800, per il 4 (locazioni) ne sono entrate 883 e ne sono uscite 907, per il 5 (sezione meno cariche e meno specializzate) ne sono entrate 376 e ne sono uscite 409. La possibilità di mantenere un indice di ricambio pari a 100 risulta nell ottica di una ragionevole gestione del ruolo rivestire un ruolo fondamentale, poiché proprio l'accumulo di pendenza risulta deleterio e in pochi anni ad un peggioramento complessivo della capacità di definizione delle cause in tempi ragionevoli. 6. analisi interna al singolo cluster per esaminare la variabilità endogena degli standard di produttività da ricollegarsi ipoteticamente alla diversità di organizzazione ufficio, di organizzazione del lavoro o di impegno profuso dal magistrato ovvero, ancora ad una non corretta pesatura dei canestri e della relativa aggregazione; analisi definizioni totali e solo con sentenza. Una volta che si sono individuate delle tipologie di lavoro simili per qualità e quantità del carico, si può andare all interno del cluster ad esplorare la variabilità degli indici. Invero, qualora il cluster sia stato correttamente impostato, sotto il profilo metodologico si potrà affermare che a questo stadio, avendo eliminato la variabilità determinata da un diverso livello o da una diversa qualità del carico, la diversità degli indici tra un giudice ed un altro dovrebbe essere dettata esclusivamente da una diversa organizzazione e metodologia di lavoro. 77

80 A tal fine si sono andate ad esaminare le medie delle sezioni attribuite ai cluster a riguardo delle sopravvenienze, delle definizioni totali (sentenze e altrimenti definiti), e delle sole definizioni con sentenza, per le materie aggregate nei quattro canestri: - all interno del 1 cluster (carico di monocratico sopra ai procedimenti accompagnato da una quota di primo canestro di ): la sezione 3^ di Bari presenta una sopravvenienza lievemente superiore a quella della 2^ sezione di Bologna (sono qui inclusi solo i giudici della sezione con i carichi più elevati), mentre sia le definizioni complessive sia le definizioni con sentenza sono inferiori: 286 altrimenti definiti di primo canestro e 244 definiti di monocratico (di cui 100 sentenze, pari al 41%) nella 3^ sezione di Bari, 261 altrimenti definiti di primo canestro e 316 definiti di monocratico (di cui 134 sentenze, pari al 42%) nella 2^ sezione di Bologna (giudici della sezione con i carichi più elevati) valori medi per i due anni. - all interno del 2 cluster (carico di monocratico tra i procedimenti) si ritrova un numero di definizioni con sentenza inferiori per le sezioni 2^ e 3^ di Bologna e la 2^ sezione di Genova: la 1^ sez. di Bologna deve far fronte anche ad un carico di sopravvenuti di primo canestro, mentre per la 3^ sezione di Bologna e la 2^ sezione di Genova la differenza si dovrebbe eventualmente andare a ricercare nella qualità del contenzioso; - all interno del 3 cluster (il carico di famiglia, tra consensuale e non consensuale, supera il 75%) non si rinvengono differenze particolari a meno di una maggiore definizione in altro modo dalla sentenza all interno del canestro della famiglia consensuale per la 1^ sezione del Tribunale di Firenze che si riflette in un lieve minore numero di sentenze rispetto alla 1^ sezione di Bologna e alla 4^ sezione di Genova, - all interno del 4 cluster (specializzazione locazioni), si rinviene un maggiore numero di convalide di sfratto per la 3^ sez. del Tribunale di Genova (più concentrate tra i giudici) che si riflette in un numero lievemente inferiore di sentenze rispetto alla sezione 2^a di Firenze; - all interno del 5 cluster (il carico di monocratico non supera i 700 procedimenti, si accompagnano sia cautelari, sia collegiale esclusa famiglia, sia collegiale famiglia) si rinvengono situazioni più difformi ma con similarità tra loro raffrontabili: la 1^ sezione di Genova, la 2^ sezione di Palermo e la 1^ sezione di Venezia presentano sopravvenienze di monocratico similari, una componente di collegiale non famiglia e una componente di primo canestro (questa componente è più elevata per la sezione di Palermo), mentre il numero di definizioni con sentenza della 1^ sezione di Genova è inferiore alle altre due sezioni; anche la 1^ sezione di Palermo e la 3^ sezione di Venezia presentano carichi in ingresso simili mentre le definizioni con sentenza sono superiori per la 1^ sezione di Palermo. 78

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86 3. La terza e ultima clusterizzazione I risultati ottenuti hanno offerto una prospettiva soddisfacente dagli sviluppi interessanti in ordine alla individuazione di aggregazioni di simili in quanto: evidenziavano le componenti locazioni e famiglia in funzione di una soglia che rendeva tale attività significativamente preponderante dell attività del giudice; evidenziavano delle soglie critiche di attività del giudice, che si è ritenuto opportuno monitorare a parte, validando l ipotesi di proseguire sulla valutazione dell omologazione in base all intero carico e non alla sola sopravvenienza; mettevano a confronto all interno dello stesse cluster situazioni di produttività differente, validando l ipotesi della necessità di mediare tra situazioni simili, ma lontane anziché fermarsi alla comparazione con i componenti della propria sezione; scorporavano i giudici peculiarmente diversi dai componenti della propria sezione; consentivano di trovare dei gruppi di omologhi che seppur non sempre presentassero le stesse materie (così come aggregate nei 19 canestri) presentavano la stessa qualità e quantità di materie aggregate nei 4 canestri, insita nei quali vi è una descrizione della difficoltà/impegno delle materie stesse (collegiale, monocratico, famiglia collegiale e non, procedimenti veloci ) Altresì erano emerse, in esito all attività di analisi del gruppo di lavoro, le necessità di: organizzare e distinguere maggiormente l attività più promiscua del cluster nr. 5 (caratterizzata dalla presenza di famiglia o locazioni in bassa percentuale e dalla presenza del collegiale non famiglia) che è stato poi così suddiviso nella terza clusterizzazione in tre cluster ristrutturati e più specifici (COLLEGIALE; MONOCRATICO/FAMIGLIA, MONOCRATICO/FAMIGLIA/COLLEGIALE); definire in modo certo e netto le caratteristiche che andavano a formare ciascun cluster, determinato da un incrocio di variabili che descrivono il mondo fenomenico del ruolo del giudice. Nel mese di maggio, sulla base delle analisi sviluppate dal gruppo di lavoro, si è proceduto pertanto alla terza e ultima clusterizzazione che viene presentata al Consiglio per le sue determinazioni. Va sottolineata anche per quest ultima ipotesi di raggruppamento: - che si tratta di cluster formati tramite la cluster analysis sulla base dei soli giudici campionati (331 posizioni annuali per i tribunali metropolitani e 153 per i tribunali grandi); - che conseguentemente l ampliamento della base dei giudici campionati e del relativo data set è verosimile e probabile che determini una diversa riallocazione e strutturazione della risorsa togata; - che proprio per questo motivo si propone di procedere nel prosieguo delle attività di analisi e sperimentazione di estendere quanto più possibile agli altri uffici giudiziari l analisi per cluster in modo da avviare un virtuoso processo di consolidamento dei gruppi che li renda 84

87 via via sempre più rappresentativi delle diversità e delle similitudine che connotano l universo giudiziario italiano 50. Venendo alle modalità con le quali si è proceduto alla terza clusterizzazione: sono stati presi in esame i dati relativi ai pendenti, ai sopravvenuti e ai definiti, distinti per modalità, con attenzione anche ai parametri di tempistica. I dati acquisiti sono stati quindi sottoposti ad un primo controllo di qualità, necessario per garantire la correttezza delle analisi successive e l estendibilità dei risultati finali. Tale controllo ha riguardato: la completezza delle iscrizioni nei registri informatizzati negli anni oggetti di analisi per i differenti ruoli (Procedimenti Speciali Sommari, Affari Civili Contenziosi, Agraria, Volontaria Giurisdizione e Affari Camerali); la storicizzazione dei dati (numero di eventi presenti nelle tabelle STOR) al fine di individuare se le informazioni di storia del fascicolo risultassero complete (e non solo il dato di pendenza); raffronto del dato complessivo dell Ufficio, distinto per ruoli, con i dati risultanti dai modelli trimestrali trasmessi dall Ufficio alla Direzione Generale di Statistica e verifica degli scostamenti se superiori al 10%; se disponibili, analisi delle relazioni ispettive con riferimento al periodo analizzato, al fine di recuperare informazioni sullo stato dell informatizzazione, eventuali segnalazioni di anomalie, eventuali scostamenti tra i dati rinvenuti in sede ispettiva e dati comunicati dall Ufficio; verifica della corretta attribuzione dei codici oggetto necessari per individuare la materia e quindi il rito; a tal proposito, la commissione, avvalendosi in ciò della collaborazione dei magistrati referenti presso gli uffici campione, ha richiesto la verifica della ricorrenza statistica degli oggetti codice inseriti dalla commissione stessa nel canestro omnibus -; ciò in quanto per prassi, allorquando vi sono problemi o dubbi sulla classificazione per oggetti Sic, viene scorrettamente assegnato al singolo procedimento il codice 999 con una perdita di informazioni sul singolo procedimento e un conseguente impoverimento qualitativo della banca dati nel suo complesso. La acquisizione ha portato alla creazione di un dataset 51 contenente circa due milioni di record contenenti la informazione per singolo procedimento con le variabili rilevanti (oggetto, rito, anno di iscrizione, tribunale, sezione, giudice) e singolo movimento (pendenza, sopravvenienza, definizione) con indicazione dell anno di riferimento. L analisi dei dati si è articolata in due fasi. 50 Poiché il numero dei cluster non è individuato dalla tecnica, la quale iterativamente può creare un qualsiasi numero di cluster, sono state valutati i diversi scenari possibili e ci si è spinti sino a quando l'ulteriore aggregazione comportava la perdita di informazioni essenziali e la ulteriore disaggregazione comportava esclusivamente la creazione di clusters composti da outliers (la variabilità nel gruppo veniva ridotta solo eliminando il valore outlier, non suddividendo ulteriormente i gruppi già formati): ad esempio creando un cluster per un giudice che presenta assegnazioni eccezionali di Volontaria giurisdizione o un carico eccezionalmente elevato. Il numero ottimale di clusters è stato individuato allo stato sulla base dei giudici campionati in sette gruppi per i tribunali metropolitani e sette gruppi per i tribunali grandi. L analogia del numero dei cluster è in tal senso significativa della verosimile solidità dell indagine statistica compiuta, ma potrebbe, come detto, variare ove venisse ampliata la base dati degli uffici e dei giudici campionati. 51 Trattato con il software statistico SPSS 85

88 In una prima fase descrittiva, il cui obiettivo è stato puramente conoscitivo, funzionale alla analisi degli uffici campionati, del volume degli affari trattati, delle modalità di ripartizione degli affari e di specializzazione delle sezioni. In tale fase sono state prodotte alcune tabelle di dati 52, analizzate e commentate dai componenti del gruppo di lavoro nelle relazioni descrittive dei 12 Tribunali cui si rimanda per i relativi risultati. In tale fase la costruzione di indicatori sintetici in grado di descrivere l attività svolta dai vari giudici in servizio presso gli uffici in esame ha consentito di effettuare confronti omogenei tra giudici che svolgono attività simili presso uffici territorialmente diversi. Nella seconda fase, più tecnica, i dati acquisiti sono stati opportunamente elaborati mediante tecniche statistiche di analisi multivariata, per individuare gruppi di giudici omogenei per attività svolta, e procedere quindi alla determinazione dei parametri caratteristici, al fine di individuare gli standard medi di valutazione all'interno di tali gruppi di simili individuati. In tale fase è stato costruito un dataset 53 di circa 700 record, contenente per ciascun giudice e per singolo anno di osservazione l informazione rilevata mediante circa 250 variabili di sintesi dei dati granulari iniziali: numero di procedimenti sopravvenuti per raggruppamenti di materie a quattro e a diciannove canestri, numero di procedimenti definiti con sentenza per raggruppamenti di materie a quattro e a diciannove canestri, anzianità mediana dei procedimenti pendenti per raggruppamenti di materie a quattro canestri, numero procedimenti definiti con sentenza a oltre 3 anni dalla iscrizione per raggruppamenti di materie a quattro canestri. Le considerazioni del gruppo di lavoro hanno portato a scegliere di procedere alla formazione dei gruppi di simili distintamente nei Tribunali metropolitani, grandi, medi e piccoli, per dare risalto alla diversità nel tipo di contenzioso, alle differenze organizzative e al grado di specializzazione che empiricamente si riscontra nelle sedi di dimensioni diverse. La classificazione dei gruppi secondo la dimensione si è attenuta alle disposizioni della delibera, pertanto, con riferimento agli anni 2006 e 2007 eccetto dove diversamente indicato, il campione risulta essere così costituito: - Tribunali metropolitani (oltre cinque sezioni civili): Milano, Roma e Napoli (solo 2006); 52 Decreti ingiuntivi sopravvenuti e definiti (poi scorporati nelle successive tabelle); composizione delle sopravvenienze e delle pendenze finali per sezione e per raggruppamenti a tre canestri (in questa fase i due canestri di collegiale costituivano un canestro unico, poi disaggregato per la forte peculiarità del collegiale famiglia rispetto al collegiale non famiglia) e a diciotto canestri (esclusi i decreti ingiuntivi); numero e durata mediana dei procedimenti definiti con sentenza e altrimenti definiti per i due raggruppamenti di canestri; percentuali di definiti con sentenza e altrimenti definiti per i due raggruppamenti di canestri; definiti per classe di durata per giudice e raggruppamento a diciotto canestri; indice di ricambio per giudice e raggruppamento a tre canestri; indice di smaltimento per giudice e raggruppamento a tre canestri; indice di smaltimento per oggetto; sopravvenienze per giudice e per i due raggruppamenti di canestri; pendenti per anno di iscrizione per giudice e per raggruppamento a diciotto canestri; anzianità mediana dei pendenti per giudice e per raggruppamenti a tre e a diciotto canestri; tempo di deposito delle minute per giudice. 53 Trattato con il software statistico SPSS ed esportato su software Microsoft Excel, sul quale è navigabile utilizzando le funzioni di filtro. 86

89 - Tribunali grandi (tre/cinque sezioni civili): Bari, Bologna, Firenze, Genova, Palermo, Venezia; - Tribunali medi (una/due sezioni civili): Ancona, Caltanisetta, Cassino, Modena, Nola, Trento; - Tribunali piccoli (unica sezione promiscua): Gela, Imperia, Rovereto, Sciacca (2007 e 2008), Voghera. ******** L analisi ha quindi riguardato l attività dei giudici presenti per almeno uno dei due anni con continuità, ovvero che nel biennio non avessero avuto assenze prolungate e/o esoneri, che abbiano svolto interamente la loro attività nel settore civile (escluse le esecuzioni mobiliari e immobiliari, i fallimenti e il giudice tutelare). Si rammenta che si è riservato una analisi a parte per i giudici che svolgono anche altra attività (esecuzioni mobiliari o immobiliari, fallimenti, giudice tutelare, lavoro o penale), per i quali potrà farsi una valutazione che tenga conto della promiscuità solo quando anche tale altra attività sarà monitorata e ne saranno definiti gli standard. ******** Al fine di individuare le variabili che discriminassero i diversi gruppi di simili, mediante un procedimento euristico si sono prese in considerazione diverse misure del ruolo del giudice cioè il carico di lavoro e le materie ad alta tasso di specializzazione e\o serialità: quindi il carico di lavoro alla luce delle diverse materie dato da sopravvenuti più pendenti iniziali, distinto per materie suddivise nei quattro raggruppamenti. La tecnica di clustering applicata ai tribunali metropolitani e grandi individuati dalla delibera utilizzando le quattro variabili discriminanti: - carico (pendenti iniziali più sopravvenuti) di procedimenti cautelari, convalide di sfratto, famiglia consensuale, ruolo Volontaria Giurisdizione, 101 Legge Fallimentare; - carico (pendenti iniziali più sopravvenuti) di cause di rito monocratico; - carico (pendenti iniziali più sopravvenuti) di cause di rito collegiale esclusa la materia famiglia; - carico (pendenti iniziali più sopravvenuti) di cause di rito collegiale famiglia (famiglia contenziosa) ha individuato in entrambi i casi sette raggruppamenti che si differenziano nettamente tra di loro, in quanto molte delle variabili osservate non utilizzate per discriminare presentano un valore medio di gruppo che si differenzia in modo significativo 54. Solo l'anzianità mediana dei procedimenti pendenti non assume valori che si differenziano in modo consistente nei diversi cluster, mentre sono risultate significative, cioè presentano dei valori che si diversificano in misura apprezzabile nei diversi cluster, le seguenti variabili: definiti con sentenza (distinti nelle quattro materie), altrimenti definiti (distinti nelle quattro materie), durata mediana dei definiti con sentenza (distinti nelle quattro materie), durata mediana degli altrimenti definiti (distinti nelle quattro materie), 54 Analisi della varianza Test F con soglia di significatività al 99%. Quando la differenza tra due medie è significativa, la variabilità all interno dei gruppi e intorno alla media è bassa (la media rappresenta bene il gruppo), mentre la variabilità tra i gruppi è elevata (le medie dei diversi gruppi si distanziano tra di loro), rappresentando effettivamente raggruppamenti con peculiarità distinte. 87

90 definiti con sentenza in oltre 3 anni (distinti nelle tre materie, poiché la definizione con sentenza in oltre 3 anni del 1 canestro è un evento molto poco frequente), pendenti alla fine del periodo da oltre 3 anni (distinti nelle quattro materie). Riassumendo quindi il percorso metodologico affrontato: partendo da una classificazione che tiene conto della qualità e della quantità del carico del ruolo del giudice si ottengono dei raggruppamenti che si differenziano al loro interno per quantità e tipologia di produttività, per durata dei procedimenti definiti con sentenza e altrimenti definiti, per quantità di arretrato sul ruolo e per smaltimento dell'arretrato del ruolo. La verosimile bontà del modello si è riscontrata nella naturale aggregazione dei giudici appartenenti alla medesima sezione senza che questa variabile fosse presente nel modello: solo raramente un giudice è scorporato dalla propria sezione, quando presenta particolarità di assegnazioni e/o pendenze rispetto ai giudici della propria sezione, sia in termini qualitativi sia in termini quantitativi. Ad esempio, se un giudice appartiene ad una sezione che tratta locazioni ma a differenza degli altri componenti la sezione non tratta anche una misura consistente di convalide di sfratto, può venire assimilato ad un cluster differente rispetto ai giudici della propria sezione più specializzati in locazioni; così può succedere che se un giudice ha una assegnazione eccezionale di volontaria giurisdizione (giudice del registro, procedimenti in materia di immigrazione) rispetto alla sua sezione si collochi in un cluster differente; anche delle numerosità di pendenze finali eccezionalmente elevate rispetto la propria sezione possono determinare una attribuzione ad un cluster differente. Il modello individua, senza che una variabile discriminante sia fornita in ingresso, i raggruppamenti specialistici delle locazioni e della famiglia in funzione della qualità e quantità del carico, selezionando soglie di specializzazione per tali materie: tale funzionalità della procedura applicata è risultata di particolare utilità, poiché la tecnica include in tali raggruppamenti il giudice/la sezione solo quando l incidenza della materia specializzata è rilevante e cioè solo quando il gruppo si caratterizza per la qualità e la quantità di tale materia. Nelle prime fasi dell analisi quando per analizzare i dati si distinguevano i giudici che trattavano famiglia dai giudici che non la trattavano, succedeva di avere tra i giudici che trattavano famiglia delle incidenze di tale materia diametralmente opposte e la scelta di un margine sarebbe stata assolutamente discrezionale e arbitraria. L affinamento progressivo della tecnica di clustering nel momento in cui aggrega le unità in modo da minimizzare la diversità tra di esse e massimizzare la diversità con le altre unità, ha poi consentito di valorizzare la quantità di famiglia consensuale o contenziosa o la quantità di convalide di sfratto per i giudici che trattano locazioni: - in particolare nei tribunali metropolitani è stato individuato un cluster LOCAZIONI al quale appartengono tutte le sezioni che trattano locazioni dei tre tribunali campionati e due cluster FAMIGLIA che si diversificano per la quota di famiglia consensuale; - nei tribunali grandi la tecnica adottata ha creato un cluster LOCAZIONI nel quale vi rientrano solo le sezioni specializzate di Genova e Firenze, caratterizzate da una quota procapite di convalide di sfratto molto elevata, non inferiori a 600, e da una quota di carico (pendenze iniziali + sopravvenienze) non inferiore a 250 procedimenti di cause locatizie. Mentre le sezioni meno specializzate, che presentano convalide di sfratto e cause locatizie in misura minore, si vanno ad accorpare nei cluster più tipicamente monocratici. Per quanto riguarda il cluster FAMIGLIA, nel gruppo dei tribunali grandi la tecnica di cluster individua 88

91 tre differenti soglie di specializzazione, superiore al 75%, intorno al 60% e intorno al 45-50%. Poiché il numero dei cluster non è individuato dalla tecnica, la quale iterativamente può creare un qualsiasi numero di cluster, sono state valutati i diversi scenari possibili e ci si è spinti sino a quando l'ulteriore aggregazione comportava la perdita di informazioni essenziali e la ulteriore disaggregazione comportava esclusivamente la creazione di clusters composti da outliers (la variabilità nel gruppo veniva ridotta solo eliminando il valore outlier, non suddividendo ulteriormente i gruppi già formati): ad esempio creando un cluster per un giudice che presenta assegnazioni eccezionali di volontaria giurisdizione o un carico eccezionalmente elevato. Il numero di clusters individuato è - allo stato e ferma restando la segnalata esigenza di arricchire il dataset con gli uffici giudiziari - di sette gruppi per i tribunali metropolitani e sette gruppi per i tribunali grandi. I. Gli indicatori di laboriosità e lo standard di riferimento: mediana e intervallo statistico del range Dei cluster così ottenuti si sono calcolati la mediana e il relativo range del numero di definizioni con sentenza e degli ulteriori indicatori di laboriosità individuati (indice di ricambio, indice di smaltimento, differenza tra sopravvenuti e definiti, numero di procedimenti altrimenti definiti, durata mediana dei procedimenti definiti con sentenza, procedimenti pendenti da oltre 3 anni alla fine del periodo, procedimenti definiti con sentenza oltre 3 anni dalla iscrizione). Tali variabili sono emerse quali indici dell attività lavorativa del giudice durante la fase preliminare di analisi dei dati dei singoli Tribunali. Tutte le variabili sono osservate distintamente nei quattro canestri di materie individuati dal gruppo di lavoro. Il fatto di utilizzare i valori mediani dei cluster, cioè dei valori mediati tra sezioni diverse ma simili, dovrebbe consentire di ridurre l'effetto di "sacche di efficienza" o sacche di inefficienza, cioè dovrebbe fornire dei valori standard. E infatti opportuno ricordare come la media statistica risenta in modo significativo di tutte le situazioni anomale, influenzata com è dalle oscillazioni conseguenti alla presenza nel campione di valori molto alti ovvero molto bassi (i quali a volte coincidono anche con un singolo giudice campionato che si pone bel lontano dai valori mediani del gruppo di riferimento e che potrebbe, ove non debitamente individuato ed eventualmente sterilizzato, influire significativamente su tutto il cluster e tutti i giudici che vengano raffrontati al medesimo gruppo. Peraltro va ulteriormente evidenziato che l'introduzione di una nuova unità osservata comporterà necessariamente: - la sua attribuzione ad un cluster, quello al quale l'aggiunta di tale nuova unità comporterà il minore aumento di variabilità al suo interno; - qualora invece l'aumento delle unità osservate facesse emergere un aumento di variabilità all'interno dei clusters ovvero l'allargamento di clusters sino all'accorpamento di unità apparentemente disomogenee, si dovrà e potrà valutare la possibilità di aumentare il numero di clusters o di ridefinirli: potrà così accadere che se ad esempio dovessero osservarsi altre unità simili ai valori che attualmente sono ritenuti outliers (cioè quelli valori che si 89

92 allontanano significativamente dalla mediana e che influenzano fortemente e inammissibilmente la media), si potrebbe valutare la possibilità di aumentare il numero di cluster e verificare con le tecniche appropriate se il nuovo gruppo va a crearsi in corrispondenza di tali unità. Quanto all individuazione del range ovvero della fascia di oscillazione rispetto alla mediana (valore rispetto al quale la metà dei giudici osservati presenta un valore più basso e la metà dei giudici osservati presenta un valore più elevato) sono stati altresì forniti due ulteriori indici di posizione corrispondenti al 30 percentile (il 30% dei giudici osservati si colloca al di sotto di tale valore) e al 70 percentile (il 30% dei giudici osservati si colloca al di sopra di tale valore). L indicazione di tale fascia è evidentemente discrezionale e richiede una pluralità di simulazioni sui vari percentili: nel corso dei lavori è stato adottato un range 1\3 quartile, 40\60 percentile e infine 30\70 percentile. Ciascuna di queste simulazioni ha evidenziato criticità connesse alla creazione di una fascia di produttività troppo ampia ovvero troppo ristretta sia con riferimento alle quantità di definizioni che al numero di magistrati ricompresi nella fascia considerata. La simulazione effettuata valorizzando la fascia tra il 30 e il 70 percentile ha restituito una fascia di oscillazione di media ampiezza e di sufficiente elasticità nonché un range caratterizzato da idonea rappresentatività del numero dei magistrati nel gruppo di riferimento (cioè è stato accertato che almeno il 40 % dei giudici si sono concentrati proprio nella fascia compresa tra il 30 e il 70 percentile). L utilizzo di questi due indicatori consegnerà al sistema (sia in fase sperimentale che a regime) una elasticità maggiore rispetto al solo riferimento al valore mediano, in quanto consentirà in sede di valutazione del magistrato di considerare: - sia i profili di (possibile) criticità della collocazione del valutato in un certo cluster (alla luce della peculiarità del carico, della sua composizione e delle materie che lo compongono), - sia ogni ulteriore fattore endogeno (si pensi in particolar modo ai profili di ponderazione e pesatura delle materie e dei procedimenti che il presente lavoro non ha direttamente considerato e che potranno essere recuperati proprio valorizzando il range individuato parametrando la produttività del valutato anche alla luce e in considerazione della difficoltà e complessità delle materie e dei procedimenti (anche singoli) trattati) o esogeno (connesso, in particolar modo all ufficio e all organizzazione del lavoro del magistrato) che possa avere influito sull impegno profuso dal magistrato. Tali indici statistici dovranno a regime essere applicati, considerando che i giudici campionati sono solo quelli che hanno operato a tempo pieno per tutto l'anno: infatti con un accurata analisi preliminare sono stati esclusi i giudici con esoneri di legge, con lunghe assenze/aspettative, con entrate/uscite nel corso dell'anno al fine di non inquinare il dato con situazioni anomale. Quindi anche il valore minimo del campione è quello di un giudice che ha operato nel pieno delle sue funzioni e disponibilità orarie: proprio in tale ottica si è optato di fornire il dato mediano (che risente in misura minore dei valori estremi rispetto alla media aritmetica) in uno ad un intervallo di valori che includano il 40% dei giudici osservati: rispetto ai valori forniti il 30% dei giudici si colloca al di sotto del limite inferire ed il 30% dei giudici al di sopra del limite superiore. 90

93 Poiché la numerosità dei cluster individuati talvolta non è molto ampia (motivo per cui si sottolinea la necessità di ampliare il campione con un numero maggiore di osservazioni), si è scelto tale range al fine di garantire una fascia della giusta ampiezza: infatti il range costituito dal 1 quartile e dal 3 quartile (corrispondenti al 25 e al 75 percentile, range che comprende i valori del 50% dei giudici osservati) a causa della bassa numerosità del campione sembrava costituire una fascia troppo ampia per dare un riferimento preciso. All'aumentare in prospettiva del campione (e quindi alla diminuzione della variabilità tra i valori osservati) si potrà scegliere se mantenere il range del 30-70% oppure se scegliere un range del 25-75%, ma per il campionamento proposto entrambi questi range sembrano possano essere adottati correttamente. E evidente che proprio la tipologia di cluster creata e i valori valorizzati necessitano che l applicazione dello standard individuato e degli altri indicatori di laboriosità sia poi mediata dalla valutazione dell effettivo impegno temporale prestato dal magistrato in valutazione: all esonero dal lavoro del 30 % ad esempio dovrà conseguire l applicazione sui valori mediani e sul relativo range di un proporzionale abbattimento percentuale; parimenti si pensi al caso del magistrato in valutazione che entri nel cluster di riferimento a metà anno, nel qual caso standard e indicatore dovranno essere proporzionalmente abbattuti e riconsiderati. II. Analisi dei tribunali metropolitani e clustering dei giudici L'analisi dei Tribunali ha riguardato il 100% dei Tribunali metropolitani (Milano, Napoli e Roma) e sono state analizzate 331 posizioni annuali di giudici di tali Tribunali. I raggruppamenti individuati dalla tecnica adottata sono stati i seguenti 55 : Il cluster COLLEGIALE si caratterizza per la presenza di un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di materia collegiale superiore al 20%. Si specifica che non vi rientra la materia della famiglia, separatamente considerata nei cluster FAMIGLIA 1 e FAMIGLIA 2. Il carico rimanente è costituito prevalentemente da procedimenti monocratici e in misura residuale da procedimenti del primo canestro; Il cluster MONOCRATICO 1 si caratterizza per la presenza di un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di materia monocratica nell'ordine di procedimenti, che assorbono almeno il 75% del carico complessivo. Il carico rimanente può essere costituito sia da procedimenti di rito collegiale (comunque inferiore al 20%), sia da procedimenti del primo canestro; 55 Le sezioni sono state aggregate dalla tecnica adottata nella seguente ripartizione (nel caso in cui il giudice presenti assegnazioni particolari o peculiarità nel carico è stato scorporato dalla sezione e attribuito ad altro cluster): 1. COLLEGIALE: alcuni giudici della 1^ sez. e 8^ sez. di Milano, 3^ sez. di Roma (nel Tribunale di Napoli non vi è specializzazione in tal senso) 2. MONOCRATICO 1: 4^, parte della 5^ e 6^ sez. del Tribunale di Milano, 7^ sez. del Tribunale di Roma e 8^ sez. del Tribunale di Napoli; 3. MONOCRATICO 2: parte della 5^, 7^, 10^,11^ e 12^ del Tribunale di Milano; 2^, 5^, 8^, parte della 9^, parte della 10^, 11^, 12^ e 13^ del Tribunale di Roma; 2^, 3^, 4^, 6^, 10^, 11^ e 12^ del Tribunale di Napoli; 4. MONOCRATICO 3 : parte della 9^ e parte della 10^ sez. del Tribunale di Roma; 5. LOCAZIONI: 13^ sez. di Milano, 9^ sez. di Roma e 6^ sez. di Napoli; 6. FAMIGLIA 1: 9^ sez. di Milano e 1^ sez. di Napoli; 7. FAMIGLIA 2: 1^ sez. di Roma. 91

94 Il cluster MONOCRATICO 2 si caratterizza per la presenza di un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di materia monocratica nell'ordine di procedimenti, che assorbono almeno l'80% del carico complessivo. Il carico rimanente può essere costituito sia da procedimenti di rito collegiale (comunque inferiore al 20%), sia da procedimenti del primo canestro; Il cluster MONOCRATICO 3 si caratterizza per la presenza di un carico di materia monocratica superiore ai 1200 procedimenti, che assorbono almeno il 90% del carico complessivo. Il carico rimanente può essere costituito sia da procedimenti di rito collegiale, sia da procedimenti del primo canestro; Il cluster LOCAZIONI si caratterizza per carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di monocratico tra i 600 e i procedimenti, con netta prevalenza di locazioni e 1 canestro di procedimenti con netta prevalenza di convalide di sfratto; Il cluster FAMIGLIA 1 si caratterizza per un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) inferiore a 2000 procedimenti di famiglia consensuale, famiglia contenziosa e Volontaria Giurisdizione e superiore al 90% del carico complessivo; Il cluster FAMIGLIA 2 56 si caratterizza per un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) superiore a 2000 procedimenti di famiglia consensuale, famiglia contenziosa e Volontaria Giurisdizione e superiore al 90% del carico complessivo. Si riportano nella tavola seguente i valori mediani con indicazione del 30 e del 70 percentile delle variabili: pendenti iniziali totali, sopravvenuti totali, definiti con sentenza e altrimenti definiti totali. Per quanto riguarda le sentenze sono forniti tre diversi conteggi: escluse le sentenze di divorzio congiunto ed escluse le sentenze depositate dal giudice nel periodo osservato ad oltre 120 gg. dal termine ; escluse le sentenze di divorzio congiunto e comprese le sentenze depositate dal giudice nel periodo osservato oltre 120 gg. dal termine; sentenze di divorzio congiunto. Per una analisi più accurata sono poi riportate le schede descrittive dei singoli cluster, nelle quali si dà conto delle variabili con attenzione ai quattro canestri di materie (schede che dovranno a regime accompagnare sempre la valutazione del magistrato, in guisa da consentire allo stesso di effettuare tutte le osservazioni necessarie e opportune sulla configurazione del cluster di comparazione). 56 Tale gruppo è formato da una unica sezione di un solo Tribunale pertanto non si ha un valore mediato tra situazioni diverse. 92

95 Tribunali metropolitani (oltre cinque sezioni civili) COLLEGIALE MONOCRATICO 1 MONOCRATICO 2 MONOCRATICO 3 Definiti con sentenze (esclusi i divorzi congiunti) comprese le sentenze depositate Definiti con sentenze (esclusi i Criterio di ingresso nel cluster Pendenti iniziali Sopravvenuti divorzi congiunti) depositate entro i 120 gg. oltre 120 gg. Divorzi Congiunti Definiti con sentenza Altrimenti Definiti Percentili Percentili Percentili Percentili Percentili Percentili Numerosità campione Il cluster COLLEGIALE si caratterizza per la presenza di un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di materia collegiale superiore al 20%. Si specifica che non vi rientra la materia della famiglia, separatemente considerata nei cluster famiglia1 e famiglia2. Il carico rimanente è costituito prevalentemente da procedimenti monocratici e in misura residuale da procedimenti del primo canestro Il cluster MONOCRATICO 1 si caratterizza per la presenza di un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di materia monocratica nell'ordine di procedimenti, che assorbono almeno il 75% del carico complessivo. Il carico rimanente può essere costituito sia da procedimenti di rito collegiale (comunque inferiore al 20%), sia da procedimenti del primo canestro Il cluster MONOCRATICO 2 si caratterizza per la presenza di un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di materia monocratica nell'ordine di procedimenti, che assorbono almeno l'80% del carico complessivo. Il carico rimanente può essere costituito sia da procedimenti di rito collegiale (comunque inferiore al 20%), sia da procedimenti del primo canestro Il cluster MONOCRATICO 3 si caratterizza per la presenza di un carico di materia monocratica superiore ai 1200 procedimenti, che assorbono almeno il 90% del carico complessivo. Il carico rimanente può essere costituito sia da procedimenti di rito collegiale, sia da procedimenti del primo canestro

96 Tribunali Metropolitani (Oltre cinque sezioni civili) LOCAZIONI FAMIGLIA 1 FAMIGLIA 2 Definiti con sentenze (esclusi i divorzi congiunti) comprese le sentenze depositate Definiti con sentenze (esclusi i Criterio di ingresso nel cluster Pendenti iniziali Sopravvenuti divorzi congiunti) depositate entro i 120 gg. oltre 120 gg. Divorzi Congiunti Definiti con sentenza Altrimenti Definiti Numerosità Percentili Percentili Percentili Percentili Percentili Percentili campione Il cluster LOCAZIONI si caratterizza per carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di monocratico tra i 600 e i procedimenti, con netta prevalenza di locazioni e 1 canestro di procedimenti con netta prevalenza di convalide di sfratto Il cluster FAMIGLIA 1 si caratterizza per un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) inferiore a 2000 procedimenti di famiglia consensuale, famiglia contenziosa e Volontaria Giurisdizione e superiore al 90% del carico complessivo Il cluster FAMIGLIA 2 si caratterizza per un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) superiore a 2000 procedimenti di famiglia consensuale, famiglia contenziosa e Volontaria Giurisdizione e superiore al 90% del carico complessivo RAGGRUPPAMENTO DELLE MATERIE A QUATTRO CANESTRI: 1. Cautelari, convalide di sfratto, famiglia consensuale, Volontaria Giurisdizione e 101 Legge Fallimentare; 2. Monocratico; 3. Collegiale esclusa la materia famiglia; 4. Collegiale famiglia Nella presente tavola si riportano per i sette cluster individuati nei tribunali metropolitani i valori mediani con indicazione del 30 e del 70 percentile delle variabili: pendenti iniziali totali, sopravvenuti totali, definiti con sentenza e altrimenti definiti totali. Per quanto riguarda le sentenze sono forniti tre diversi conteggi: - escluse le sentenze di divorzio congiunto ed escluse le sentenze depositate dal giudice nel periodo osservato ad oltre 120 gg. dal termine ; - escluse le sentenze di divorzio congiunto e comprese le sentenze depositate dal giudice nel periodo osservato oltre 120 gg. dal termine; - sentenze di divorzio congiunto. Il valore mediano rappresenta il valore rispetto al quale la metà dei giudici osservati ha presentato un valore inferiore e la metà dei giudici osservati ha presentato un valore superiore. Parimenti il 30 percentile rappresenta il valore rispetto al quale il 30% dei giudici osservati ha presentato un valore inferiore e il 70 percentile il valore rispetto al quale il 30% dei giudici osservati ha presentato un valore superiore. Ad esempio per quanto riguarda il cluster COLLEGIALE e analizzando il numero di sentenze esclusi i divorzi congiunti e comprese le sentenze depositate oltre i 120gg., si è osservato un valore mediano di 106 sentenze, cioè significa che 15 dei 30 giudici osservati hanno avuto un numero di sentenze (misurate con il medesimo criterio) inferiore a 106 e 15 giudici hanno avuto un numero di sentenze superiore a 106; altresì il 30% dei giudici campionati (9 giudici su 30) ha presentato un valore inferiore a 84 sentenze e il 30% (9 giudici su 30) ha presentato un valore superiore a

97 Carico Totale COLLEGIALE MONOCRATICO 2 LOCAZIONI FAMIGLIA 2 MONOCRATICO 1 MONOCRATICO 3 FAMIGLIA 1 Cluster Tribunali Metropolitani 1500 Sopravvenuti Totale COLLEGIALE MONOCRATICO 2 LOCAZIONI FAMIGLIA 2 MONOCRATICO 1 MONOCRATICO 3 FAMIGLIA 1 Cluster Tribunali Metropolitani I grafici illustrano per i sette cluster le variabili carico totale (pendenti iniziali + sopravvenuti), sopravvenienze totali, definiti con sentenza (escluse le sentenze di divorzio congiunto e comprese nel conteggio le sentenze depositate oltre 120 gg. dal termine), altrimenti definiti: la barra orizzontale spessa indica il valore mediano del cluster, l'altezza della scatola è determinata dal primo quartile (valore sotto il quale si colloca il 25% dei valori osservati) e dal terzo quartile (valore sopra il quale si colloca il 25% dei valori osservati) e rappresenta l'intervallo entro il quale si colloca la metà dei giudici osservati. La linea verticale ha come limite inferiore il valore minimo osservato e come limite superiore il valore massimo osservato per quel cluster. 95

98 Sentenze esclusi div. cong. Totali COLLEGIALE MONOCRATICO 2 LOCAZIONI FAMIGLIA 2 MONOCRATICO 1 MONOCRATICO 3 FAMIGLIA 1 Cluster Tribunali Metropolitani Altrimenti definiti Totale COLLEGIALE MONOCRATICO 2 LOCAZIONI FAMIGLIA 2 MONOCRATICO 1 MONOCRATICO 3 FAMIGLIA 1 Cluster Tribunali Metropolitani I grafici illustrano per i sette cluster le variabili carico totale (pendenti iniziali + sopravvenuti), sopravvenienze totali, definiti con sentenza (escluse le sentenze di divorzio congiunto e comprese nel conteggio le sentenze depositate oltre 120 gg. dal termine), altrimenti definiti: la barra orizzontale spessa indica il valore mediano del cluster, l'altezza della scatola è determinata dal primo quartile (valore sotto il quale si colloca il 25% dei valori osservati) e dal terzo quartile (valore sopra il quale si colloca il 25% dei valori osservati) e rappresenta l'intervallo entro il quale si colloca la metà dei giudici osservati. La linea verticale ha come limite inferiore il valore minimo osservato e come limite superiore il valore massimo osservato per quel cluster. 96

99 Il presente lavoro si è limitato ad una analisi descrittiva di ciò che è stato osservato nei Tribunali campionati secondo quanto definito dalla delibera, mentre non è stata fatta una analisi critica della produttività. Si rappresenta che tutti i gruppi ad eccezione del primo presentano una differenza tra sopravvenuti e definiti positiva, cioè accumulano pendenze. In particolare i gruppi MONOCRATICO 3 e il gruppo FAMIGLIA 2 presentano un forte scarto positivo (forte accumulo di pendenze), mentre i gruppi MONOCRATICO 1 e 2 e il gruppo LOCAZIONI presentano uno scarto leggermente positivo (lieve accumulo di pendenze). Per quanto riguarda le sentenze si veda come il numero di sentenze aumenti dal gruppo COLLEGIALE ai gruppi MONOCRATICO 1, 2 e 3: analizzando il dettaglio delle materie si veda come effettivamente è il numero delle sentenze monocratiche che aumenta, mentre diminuisce, sino a sparire, il numero di sentenze collegiali. Il numero di procedimenti altrimenti definiti è pressoché costante all interno dei quattro gruppi. All aumentare del carico diminuiscono gli indici di smaltimento e ricambio e aumentano le durate dei procedimenti definiti con sentenza (dai 33 mesi del gruppo MONOCRATICO 1 ai 50 mesi del gruppo MONOCRATICO 3 per i procedimenti di natura monocratica definiti con sentenza). Il numero dei procedimenti pendenti da oltre 3 anni alla fine del periodo passa da un valore mediano di 59 procedimenti per il gruppo MONOCRATICO 1 sino a 331 per il gruppo MONOCRATICO 3. Il gruppo LOCAZIONI presenta un numero di sentenze superiore rispetto ai gruppi di prevalenza monocratica (163 il valor mediano, a fronte di 114, 138 e 146 rispettivamente per i tre gruppi di MONOCRATICO considerando anche le sentenze depositate oltre i 120 gg. al termine 57 ) ed un numero di altrimenti definiti (in prevalenza convalide di sfratto) di 718 a fronte di un valore mediano che si attesta intorno ai 150 per i gruppi di prevalenza monocratica. Il gruppo LOCAZIONI presenta durate sensibilmente più basse: 16 mesi la durata mediana delle definizioni con sentenza di natura monocratica (in netta prevalenza cause in materia locatizia) e 12 procedimenti pendenti da oltre 3 anni alla fine del periodo. I due gruppi FAMIGLIA si differenziano sostanzialmente per le sopravvenienze di natura consensuale e di volontaria giurisdizione in materia di famiglia, intorno ai 600 procedimenti per il gruppo FAMIGLIA 1 e intorno ai 1000 procedimenti per il gruppo FAMIGLIA 2: la produttività è in funzione di ciò che entra, 247 e 249 sentenze (valore mediano) di divorzio congiunto nei due gruppi, 162 e 241 sentenze esclusi i divorzi congiunti considerando anche quelle depositate oltre i 120 gg. dal termine 58 (sentenze di famiglia contenziosa) rispettivamente nei due gruppi e 570 e 822 altrimenti definiti prevalentemente di famiglia consensuale rispettivamente nei due gruppi. 57 Non conteggiando le sentenze depositate ad oltre 120 gg. dal termine, si registrano sempre 163 sentenze in valore mediano per il gruppo LOCAZIONI e 103, 133 e 126 rispettivamente per i gruppi MONOCRATICO 1, 2 e 3. Si osservi la notevole differenza per il gruppo MONCRATICO 3 : 146 sentenze considerando anche quelle oltre i termini che si riducono a 126 considerando solo quelle depositate in termine, all aumentare del carico pare aumentare anche l arretrato nel depositare le sentenze. 58 Non conteggiando le sentenze depositate ad oltre 120 gg. dal termine e non conteggiando i divorzi congiunti si sono registrati i valori mediani di 156 e 230 sentenze rispettivamente per i gruppi FAMIGLIA 1 e FAMIGLIA 2. 97

100 Dimensione Tribunale OLTRE CINQUE SEZIONI CIVILI Cluster COLLEGIALE carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di collegiale (escl. famiglia) superiore al 20% e Criterio di ingresso nel cluster carico di monocratico minore di 600 procedimenti NUMEROSITA' CAMPIONE 30 Parametri Cluster osservati 30 Percentile Mediana 70 Percentile Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Pendenti iniziali Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Composizione del Totale ruolo Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Sopravvenienze Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Indice di Ricambio % Indici Indice di Smaltimento % Indicatori di produttività Indicatori di anzianità del ruolo Definiti con sentenza Altrimenti definiti Durata dei procedimenti definiti con sentenza Pendenti da oltre 3 anni alla fine del periodo Definiti con sentenza in oltre 3 anni Sopravvenuti - Definiti Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Il cluster COLLEGIALE si caratterizza per la presenza di un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di materia collegiale superiore al 20%. Si specifica che non vi rientra la materia della famiglia, separatamente considerata nei cluster famiglia 1 e famiglia 2. Il carico rimanente è costituito prevalentemente da procedimenti monocratici e in misura residuale da procedimenti del primo canestro. Le pendenze iniziali del giudice appartenente a questo cluster variano tra 258 procedimenti (30 percentile) e 536 (70 percentile), con valore mediano pari a 403. Le sopravvenienze variano tra 178 procedimenti (30 percentile) e 330 (70 percentile), con valore mediano pari a 251. Relativamente all attività di definizione, si rileva che i definiti con sentenza oscillano tra 84 (30 percentile) e 145 (70 percentile), con un valore mediano peri a 106; mentre i definiti con altra modalità presentano una variabilità compresa tra 115 e 211, con un valore mediano di 160. In particolare, relativamente alle sentenze di tipo collegiale (esclusa famiglia) e monocratiche, materie caratterizzanti il cluster, si rilevano i seguenti valori: Monocratico 47 (30 Percentile) 92 (70 Percentile) e 73 come valore mediano; collegiale escl. famiglia: 33 (30 Percentile), 44 (70 Percentile) con un valore mediano pari a 38. L anzianità del ruolo del giudice appartenente al cluster, valutata mediante il numero di i procedimenti pendenti da oltre tre anni alla fine del periodo, oscilla tra 32 (30 percentile) e 100 (70 percentile), con mediana pari a 60. I definiti con sentenza con durata superiore a tre anni variano tra 28 (30 percentile) e 59 (70 percentile), con un valore mediano pari a 41; con riguardo alla materia collegiale esclusa famiglia si osservi che i valori si riducono sensibilmente: 8 (30 percentile) e 20 (70 percentile), con un valore mediano pari a 12 per i procedimenti definiti con sentenza in oltre 3 anni. 98

101 Dimensione Tribunale OLTRE CINQUE SEZIONI CIVILI Cluster MONOCRATICO 1 Criterio di ingresso nel cluster carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di monocratico compreso tra 600 e 800 procedimenti e maggiore del 75% del carico complessivo NUMEROSITA' CAMPIONE 51 Composizione del ruolo Indicatori di produttività Indicatori di anzianità del ruolo Pendenti iniziali Sopravvenienze Indici Definiti con sentenza Altrimenti definiti Parametri Cluster osservati 30 Percentile Mediana 70 Percentile Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Indice di Ricambio % Indice di Smaltimento % Sopravvenuti - Definiti Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Durata dei procedimenti definiti con sentenza Collegiale famiglia Pendenti da oltre 3 anni alla fine del periodo Definiti con sentenza in oltre 3 anni Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Il cluster MONOCRATICO 1 si caratterizza per la presenza di un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di materia monocratica nell'ordine di procedimenti, che assorbono almeno il 75% del carico complessivo. Il carico rimanente può essere costituito sia da procedimenti di rito collegiale (comunque inferiore al 20%), sia da procedimenti del primo canestro. Relativamente all attività di definizione, si rileva che i definiti con sentenza oscillano tra 95 (30 percentile) e 125 (70 percentile), con un valore mediano peri a 114; mentre i definiti con altra modalità presentano una variabilità compresa tra 122 e 171, con un valore mediano di 145. In particolare, la produzione di sentenze di tipo monocratico del giudice tipo appartenete a questo cluster, varia tra 87 (30 percentile) e 116 (70 percentile), con un valore mediano pari a 105. L anzianità del ruolo del giudice appartenente al cluster, valutata mediante il numero di i procedimenti pendenti da oltre tre anni alla fine del periodo, oscilla tra 37 (30 percentile) e 89 (70 percentile), con mediana pari a 59. I definiti con sentenza, con riguardo alla materia monocratica, con una durata superiore a tre anni variano tra 30 (30 percentile) e 53 (70 percentile), con un valore mediano pari a

102 Dimensione Tribunale OLTRE CINQUE SEZIONI CIVILI Cluster MONOCRATICO 2 carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di monocratico compreso tra 800 e 1200 Criterio di ingresso nel cluster procedimenti e maggiore dell'80% del carico complessivo NUMEROSITA' CAMPIONE 169 Parametri Cluster osservati 30 Percentile Mediana 70 Percentile Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Pendenti iniziali Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Composizione Totale del ruolo Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Sopravvenienze Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Indice di Ricambio % Indici Indice di Smaltimento % Indicatori di produttività Indicatori di anzianità del ruolo Definiti con sentenza Altrimenti definiti Durata dei procedimenti definiti con sentenza Pendenti da oltre 3 anni alla fine del periodo Definiti con sentenza in oltre 3 anni Sopravvenuti - Definiti Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Il cluster MONOCRATICO 2 si caratterizza per la presenza di un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di materia monocratica nell'ordine di procedimenti, che assorbono almeno l'80% del carico complessivo. Il carico rimanente può essere costituito sia da procedimenti di rito collegiale (comunque inferiore al 20%), sia da procedimenti del primo canestro. Si differenzia dal cluster precedente in termini quantitativi del diverso ordine medio di grandezza del carico e da una progressiva diminuzione rispetto al cluster precedente della presenza di altre materie di natura non monocratica. In termini di produttività, i definiti con sentenza oscillano tra 115 (30 percentile) e 158 (70 percentile), con un valore mediano pari a 133; a fronte di un carico superiore del 30% rispetto al gruppo Monocratico 1 si registra un incremento nel numero di sentenze depositate di circa il 20%. Relativamente ai definiti con altra modalità si osservano valori molto simili al cluster Monocratico 1, con una variabilità compresa tra 125 e 164, con un valore mediano di 145. L anzianità del ruolo del giudice appartenente a questo cluster, valutata mediante il numero di procedimenti pendenti da oltre tre anni alla fine del periodo, aumenta considerevolmente rispetto al Monocratico 1, con differenze di circa 60% su tutti i percentili: 102 contro 33 (30 percentile), 176 contro 77 (70 percentile), e 136 contro 46 per la mediana. Di conseguenza, i definiti con sentenza con una durata superiore a 3 anni risentono della maggiore anzianità del ruolo, per cui anche in questo caso i valori sono sensibilmente più alti rispetto al cluster Monocratico 1, variano, infatti, tra 54 (30 percentile) e 90 (70 percentile), con un valore mediano pari a

103 Dimensione Tribunale OLTRE CINQUE SEZIONI CIVILI Cluster MONOCRATICO 3 carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di monocratico superiore a 1200 procedimenti e Criterio di ingresso nel cluster maggiore del 90% del carico complessivo NUMEROSITA' CAMPIONE 15 Parametri Cluster osservati 30 Percentile Mediana 70 Percentile Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Pendenti iniziali Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Composizione Totale del ruolo Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Sopravvenienze Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Indice di Ricambio % Indici Indice di Smaltimento % Indicatori di produttività Indicatori di anzianità del ruolo Definiti con sentenza Altrimenti definiti Durata dei procedimenti definiti con sentenza Pendenti da oltre 3 anni alla fine del periodo Definiti con sentenza in oltre 3 anni Sopravvenuti - Definiti Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Il cluster MONOCRATICO 3 si caratterizza per la presenza di un carico di materia monocratica superiore ai 1200 procedimenti, che assorbono almeno il 90% del carico complessivo. Il carico rimanente può essere costituito sia da procedimenti di rito collegiale, sia da procedimenti del primo canestro. Si differenzia dai due cluster monocratici sia in termini quantitativi del maggiore ordine medio di grandezza del carico sia in termini qualitativi in quanto la natura monocratica è pressoché totale. La produzione di sentenze oscilla tra 114 (30 percentile) e 161 (70 percentile), con un valore mediano pari a 135, e quindi una differenza di circa l'1% rispetto al MONOCRATICO 2, e superiore al 20% rispetto al MONOCRATICO 1. I definiti con altra modalità presentano valori molto simili al due MONOCRATICI, con una variabilità compresa tra 160 e 176, con un valore mediano di 164. Anche i tempi medi di definizione con sentenza aumentano con il carico del cluster, si passa infatti da una durata mediana di 33 mesi per i procedimenti di tipo monocratico nel cluster Monocratico 1, a 38 nel cluster Monocratico 2 a 50 nel cluster Monocratico3. L anzianità del ruolo, misurata con il numero di procedimenti pendenti da più di tre anni, risente in misura maggiore della dimensione del carico di questo cluster, infatti si registra un incremento particolarmente significativo, rispetto sia al MONOCRATICO 1 (+60%), sia al MONOCRATICO 2 (+30%). Il valore mediano di procedimenti pendenti da oltre 3 anni alla fine del periodo raggiunge in questo cluster i 331 procedimenti. I procedimenti definiti con sentenza ad oltre 3 anni sono 105, su 146 definizioni con sentenza in valore mediano. 101

104 Dimensione Tribunale Cluster OLTRE CINQUE SEZIONI CIVILI LOCAZIONI carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di monocratico tra i 600 e i procedimenti e Criterio di ingresso nel cluster 1 canestro di procedimenti NUMEROSITA' CAMPIONE 35 Parametri Cluster osservati 30 Percentile Mediana 70 Percentile Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Pendenti iniziali Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Composizione Totale del ruolo Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Sopravvenienze Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Indice di Ricambio % Indici Indice di Smaltimento % Indicatori di produttività Indicatori di anzianità del ruolo Definiti con sentenza Altrimenti definiti Durata dei procedimenti definiti con sentenza Pendenti da oltre 3 anni alla fine del periodo Definiti con sentenza in oltre 3 anni Sopravvenuti - Definiti Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Il cluster LOCAZIONI si caratterizza per carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di monocratico tra i 600 e i procedimenti, con netta prevalenza di locazioni e 1 canestro di procedimenti con netta prevalenza di convalide di sfratto; con un rapporto di composizione di 60% di locazione e il restante 40% di convalide. Il carico complessivo del giudice appartenente a questo cluster varia tra 1258 procedimenti (30 percentile) e 1463 (70 percentile), con valore mediano pari a Relativamente all attività di definizione, si rileva che circa l 80% è costituito da definiti con modalità diversa da sentenza e il restante 20% da definizioni con sentenza, determinato dalla quota significativa di convalide di sfratto. In particolare i definiti con sentenza in materia monocratica oscillano tra 124 (30 percentile) e 189 (70 percentile), con un valore mediano pari a 162; i definiti con altra modalità del I canestro (prevalentemente convalide di sfratto) variano tra tra 596 e 670, con un valore mediano di 630. L anzianità del ruolo è assai più bassa dei cluster COLLEGIALE e di natura monocratica: i pendenti da oltre 3 anni alla fine del periodo variano tra 5 (30 percentile) e 66 (70 percentile), con un valore mediano pari a 12. Anche i definiti con sentenza con una durata superiore a tre anni sono compresi tra 9 e 30, con un valore mediano di 19. La durata mediana è di 16 mesi per i procedimenti d natura monocratica (prevalentemente cause in materia locatizia) definiti con sentenza, e di 1 mese per gli altrimenti definiti del I canestro (prevalentemente convalide di sfratto). 102

105 Dimensione Tribunale OLTRE CINQUE SEZIONI CIVILI Cluster FAMIGLIA 1 carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di fam. cons, fam. cont e Vg superiore al 90% del Criterio di ingresso nel cluster carico complessivo e carico complessivo di famiglia inferiore a 2000 procedimenti NUMEROSITA' CAMPIONE 16 Parametri Cluster osservati 30 Percentile Mediana 70 Percentile Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Pendenti iniziali Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Composizione Totale del ruolo Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Sopravvenienze Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Indice di Ricambio % Indici Indice di Smaltimento % Indicatori di produttività Indicatori di anzianità del ruolo Definiti con sentenza Altrimenti definiti Durata dei procedimenti definiti con sentenza Pendenti da oltre 3 anni alla fine del periodo Definiti con sentenza in oltre 3 anni Sopravvenuti - Definiti Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF * Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF * Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF* Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale * Le definizioni con sentenza del canestro 'Cautelari, convalide di sfratto, famiglia consensuale, Volontaria Giurisdizione e 101 Legge Fallimentare' di questo cluster sono prevalentemente Divorzi Congiunti Il cluster FAMIGLIA 1 si caratterizza per un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) inferiore a 2000 procedimenti di famiglia consensuale, famiglia contenziosa e Volontaria Giurisdizione e superiore al 90% del carico complessivo. Le sentenze depositate dal giudice tipo appartenente a questo cluster sono prevalentemente in materia di divorzio congiunto, con una variabilità compresa tra 138 (30 percentile) e 253 (70 percentile) e un valore mediano pari a 247; mentre le sentenze collegiali in materia di famiglia (famiglia contenziosa) sono in numero leggermente inferiore: 133 (30 percentile) e 168 (70 percentile) e un valore mediano pari a 152. L anzianità dei ruoli è molto bassa, infatti i pendenti da oltre tre anni alla fine del periodo sono nulli per il I canestro (famiglia consensuale e Volontaria giurisdizione in materia di famiglia) e variabili tra i 12 (30 percentile) e 45 (70 percentile), con mediana paria 21 per i procedimenti di rito collegiale in materia di famiglia. Per quanto riguarda le durate, si sono osservati dei valori mediani di 5 mesi per le sentenze di divorzio congiunto, di 19 mesi per la famiglia contenziosa e di 4 mesi per i procedimenti altrimenti definiti in materia di famiglia consensuale (prevalentemente separazioni consensuali). 103

106 Dimensione Tribunale OLTRE CINQUE SEZIONI CIVILI Cluster FAMIGLIA 2 carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di fam. cons., fam. cont. e Vg superiore al 90% del Criterio di ingresso nel cluster carico complessivo e carico complessivo di famiglia superiore a 2000 procedimenti NUMEROSITA' CAMPIONE 15 Parametri Cluster osservati 30 Percentile Mediana 70 Percentile Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Pendenti iniziali Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Composizione Totale del ruolo Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Sopravvenienze Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Indice di Ricambio % Indici Indice di Smaltimento % Indicatori di produttività Indicatori di anzinità del ruolo Definiti con sentenza Altrimenti definiti Durata dei procedimenti definiti con sentenza Pendenti da oltre 3 anni alla fine del periodo Definiti con sentenza in oltre 3 anni Sopravvenuti - Definiti Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF * Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF * Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF* Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale * Le definizioni con sentenza del canestro 'Cautelari, convalide di sfratto, famiglia consensuale, Volontaria Giurisdizione e 101 Legge Fallimentare' di questo cluster sono prevalentemente Divorzi Congiunti Il cluster FAMIGLIA 2 si caratterizza per un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) superiore a 2000 procedimenti di famiglia consensuale, famiglia contenziosa e Volontaria Giurisdizione e superiore al 90% del carico complessivo. Rispetto al precedente, si diversifica per un carico medio superiore in particolare in materia di famiglia consensuale. La produzione media di sentenze del giudice tipo appartenente a questo cluster è superiore rispetto a quella del cluster FAMIGLIA 1, sia per la materia collegiale sia per la materia monocratica (in prevalenza cause contenziose in materia di famiglia). Le sentenze depositate in materia di divorzio congiunto presentano una variabilità compresa tra 249 (30 percentile) e 286 (70 percentile) e un valore mediano pari a 252. Per le sentenze collegiali in materia di famiglia si rileva una produzione di 133 (30 percentile) e 168 (70 percentile) e un valore mediano pari a 152. La quota dei definiti con altra modalità del I canestro (in netta prevalenza separazioni consensuali) oscilla tra 649 (30 percentile) e 698 (70 percentile), con un valore mediano paria 673. L anzianità dei ruoli è molto bassa, infatti i pendenti da oltre tre anni alla fine del periodo sono praticamente nulli per il primo canestro (famiglia consensuale e volontaria giurisdizione), e variabili tra i 28 (30 percentile) e 50 (70 percentile), con mediana pari a 39, per i procedimenti di rito collegiale in materia di famiglia (famiglia contenziosa). 104

107 III. Analisi dei tribunali grandi e clustering dei giudici Per quanto riguarda i tribunali grandi sono state analizzate 153 posizioni annuali di giudici appartenenti ai Tribunali di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Palermo e Venezia. I raggruppamenti individuati dalla tecnica adottata sono stati i seguenti 59 : Il cluster COLLEGIALE si caratterizza per la presenza di un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di materia collegiale superiore al 20%. Si specifica che non vi rientra la materia della famiglia, separatamente considerata nei cluster famiglia1 e famiglia2. Il carico rimanente è costituito prevalentemente da procedimenti monocratici e in misura residuale da procedimenti del primo canestro. Rientrano in questo cluster anche giudici con un carico complessivo inferiore ai 700 procedimenti a prevalente natura monocratica; Il cluster MONOCRATICO 1 si caratterizza per la presenza di un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di materia monocratica nell'ordine di procedimenti, che assorbono almeno l'85% del carico complessivo. Il carico rimanente può essere costituito sia da procedimenti di rito collegiale, sia da procedimenti del primo canestro; Il cluster MONOCRATICO 2 si caratterizza per la presenza di un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di materia monocratica superiore ai 1400 procedimenti, e da procedimenti del 1 canestro in misura superiore al 10%; Il cluster LOCAZIONI si caratterizza per carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di monocratico tra i 600 e i procedimenti, con netta prevalenza di locazioni e 1 canestro di procedimenti con netta prevalenza di convalide di sfratto; Il cluster FAMIGLIA si caratterizza per un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) superiore a 1000 procedimenti di famiglia consensuale, famiglia contenziosa e Volontaria Giurisdizione e superiore al 75% del carico complessivo; Il cluster FAMIGLIA/MONOCRATICO si caratterizza per un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di famiglia consensuale, famiglia contenziosa e Volontaria Giurisdizione pari al 60% del carico complessivo e un carico di monocratico pari al 40% del carico complessivo 60 ; Il cluster MONOCRATICO/COLLEGIALE/FAMIGLIA si caratterizza per un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di monocratico pari al 50-55% del carico complessivo e presenza di almeno altri due canestri pari al 50-45% del carico complessivo (ad esempio collegiale non famiglia e convalide di sfratto, collegiale famiglia e famiglia consensuale). Nei cluster di specializzazione FAMIGLIA e LOCAZIONI, la sezione vi entra solo se supera una determinata soglia di carico della materia/canestro: la 2^ sez. del Tribunale di Bologna e la 2^ sez. del Tribunale di Palermo pur trattando locazioni non rientrano nel cluster LOCAZIONI delle sezioni 59 Le sezioni sono state aggregate dalla tecnica adottata nella seguente ripartizione (nel caso in cui il giudice presenti assegnazioni particolari o peculiarità nel carico è stato scorporato dalla sezione e attribuito ad altro cluster): 1. COLLEGIALE: 1^ sez. e 6^ sez. del Tribunale di Genova, 1^ sez. del Tribunale di Venezia; 2. MONOCRATICO 1: 2^ sez. del Tribunale di Genova, parte della 2^ sez. e 3 ^ sez. del Tribunale di Bologna, 2^b e 3^ del Tribunale di Firenze, 3^ sez. del Tribunale di Palermo; 3. MONOCRATICO 2: parte della 2^ sez. del Tribunale di Bologna con i carichi più elevati, 3^ sez. del Tribunale di Bari; 4. LOCAZIONI: 3^ sez. del Tribunale di Genova e 2^a sez. del Tribunale di Firenze; 5. FAMIGLIA: 1^ sez. del Tribunale di Bologna, 1^ sez. del Tribunale di Firenze, 4^ sez. del Tribunale di Genova; 6. FAMIGLIA/MONOCRATICO: 1^ sez. del Tribunale di Palermo; 7. MONOCRATICO/COLLEGIALE/FAMIGLIA: 2^ sez. e 3^ sez. del Tribunale di Venezia, 2^ sez. del Tribunale di Palermo 60 Tale gruppo è formato da una unica sezione di un solo Tribunale pertanto non si ha un valore mediato tra situazioni diverse. 105

108 più specializzate poiché il carico di convalide è ripartito tra un numero maggiore di giudici e quindi è procapite più basso; le sezioni 2^ e 3^ di Venezia e la 1^ di Palermo non rientrano nel cluster FAMIGLIA poiché la quota di famiglia trattata è significativamente inferiore alle sezioni specializzate dei Tribunali di Bologna, Firenze e Genova, ma rientrano in clusters con una quota inferiore di famiglia. Si rappresenta che tutti i gruppi ad eccezione del gruppo MONOCRATICO 2 presentano una differenza tra sopravvenuti e definiti negativa o quantomeno nulla, cioè non accumulano nuove pendenze o le riducono. A differenza dei tribunali metropolitani nei quali il valore mediano del cluster si identificava con una situazione di accumulo di pendenza, in questo caso lo standard rappresenta anche una situazione ottimale di smaltimento o quantomeno di non accumulo di nuova pendenza. Il gruppo MONOCRATICO 2 (caratterizzato dall abbinamento di una grossa quota di monocratico e da una componente di materia locatizia) presenta invece un forte accumulo di pendenza, presumibilmente indice di una situazione di carico insostenibile. Si riportano di seguito il prospetto dei valori mediani delle variabili sintetiche dei sette cluster, i grafici rappresentativi della variabilità tra i clusters e all interno dei clusters, le schede esplicative dei singoli clusters. 106

109 COLLEGIALE Tribunali Grandi (tre/cinque sezioni civili) Definiti con sentenze (esclusi i divorzi congiunti) comprese le sentenze depositate oltre Definiti con Pendenti iniziali Sopravvenuti sentenze (esclusi i divorzi congiunti) depositate entro i 120 gg. 120 gg. Divorzi Congiunti Definiti con sentenza Altrimenti Definiti Percentili Percentili Percentili Percentili Percentili Percentili ne Numer osità campio Criterio di ingresso nel cluster Il cluster COLLEGIALE si caratterizza per la presenza di un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di materia collegiale superiore al 20%. Si specifica che non vi rientra la materia della famiglia, separatemente considerata nei cluster famiglia1 e famiglia2. Il carico rimanente è costituito prevalentemente da procedimenti monocratici e in misura residuale da procedimenti del primo canestro. Rientrano in questo cluster anche giudici con un carico complessivo inferiore ai 700 procedimenti a prevalente natura monocratica MONOCRATICO 1 MONOCRATICO 2 LOCAZIONI Il cluster MONOCRATICO 1 si caratterizza per la presenza di un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di materia monocratica nell'ordine di procedimenti, che assorbono almeno l'85% del carico complessivo. Il carico rimanente può essere costituito sia da procedimenti di rito collegiale, sia da procedimenti del primo canestro Il cluster MONOCRATICO 2 si caratterizza per la presenza di un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di materia monocratica superiore ai 1400 procedimenti, e da procedimenti del 1 canestro in misura superiore al 10% Il cluster LOCAZIONI si caratterizza per carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di monocratico tra i 600 e i procedimenti, con netta prevalenza di locazioni e 1 canestro di procedimenti con netta prevalenza di convalide di sfratto

110 FAMIGLIA FAMIGLIA/ MONOCRATICO Criterio di ingresso nel cluster Numer osità campio ne Pendenti iniziali Percentili Sopravvenuti Percentili Definiti con sentenze (esclusi i divorzi congiunti) depositate entro i 120 gg. Percentili Definiti con sentenze (esclusi i divorzi congiunti) comprese le sentenze depositate oltre 120 gg. Percentili Divorzi Congiunti Definiti con sentenza Percentili Altrimenti definiti Percentili Il cluster FAMIGLIA si caratterizza per un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) superiore a 1000 procedimenti di famiglia consensuale, famiglia contenziosa e Volontaria Giurisdizione e superiore al 75% del carico complessivo Il cluster FAMIGLIA/MONOCRATICO si caratterizza per un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di famiglia consensuale, famiglia contenziosa e Volontaria Giurisdizione pari al 60% del carico complessivo e un carico di monocratico pari al 40% del carico complessivo MONOCRATICO/ COLLEGIALE/ FAMIGLIA Il cluster MONOCRATICO\COLLEGIALE\FAMIGLIA si caratterizza per un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di monocratico pari al 50-55% del carico complessivo e presenza di almeno altri due canestri pari al 50-45% del carico complessivo (ad esempio collegiale non famiglia e convalide di sfratto, collegiale famiglia e famiglia consensuale) RAGGRUPPAMENTO DELLE MATERIE A QUATTRO CANESTRI: 1. Cautelari, convalide di sfratto, famiglia consensuale, Volontaria Giurisdizione e 101 Legge Fallimentare; 2. Monocratico; 3. Collegiale esclusa la materia famiglia; 4. Collegiale famiglia Nella presente tavola si riportano per i sette cluster individuati nei tribunali grandi i valori mediani con indicazione del 30 e del 70 percentile delle variabili: pendenti iniziali totali, sopravvenuti totali, definiti con sentenza e altrimenti definiti totali. Per quanto riguarda le sentenze sono forniti tre diversi conteggi: - escluse le sentenze di divorzio congiunto ed escluse le sentenze depositate dal giudice nel periodo osservato ad oltre 120 gg. dal termine ; - escluse le sentenze di divorzio congiunto e comprese le sentenze depositate dal giudice nel periodo osservato oltre 120 gg. dal termine; - sentenze di divorzio congiunto. Il valore mediano rappresenta il valore rispetto al quale la metà dei giudici osservati ha presentato un valore inferiore e la metà dei giudici osservati ha presentato un valore superiore. Parimenti il 30 percentile rappresenta il valore rispetto al quale il 30% dei giudici osservati ha presentato un valore inferiore e il 70 percentile il valore rispetto al quale il 30% dei giudici osservati ha presentato un valore superiore. Ad esempio per quanto riguarda il cluster COLLEGIALE e analizzando il numero di sentenze esclusi i divorzi congiunti e comprese le sentenze depositate oltre i 120gg., si è osservato un valore mediano di 109 sentenze, cioè significa che 11 dei 22 giudici osservati hanno avuto un numero di sentenze (misurate con il medesimo criterio) inferiore a 109 e 11 giudici hanno avuto un numero di sentenze superiore a 109; altresì il 30% dei giudici campionati (7 giudici su 22) ha presentato un valore inferiore a 92 sentenze e il 30% (7 giudici su 22) ha presentato un valore superiore a

111 Carico Totale COLLEGIALE MONOCRATICO 1 MONOCRATICO 2 FAMIGLIA LOCAZIONI Cluster Tribunali Grandi MONOCRATICO/COLLEGIALE/FAMIGLIA FAMIGLIA/MONOCRATICO Sopravvenuti Totale COLLEGIALE MONOCRATICO 1 MONOCRATICO 2 FAMIGLIA LOCAZIONI Cluster Tribunali Grandi MONOCRATICO/COLLEGIALE/FAMIGLIA FAMIGLIA/MONOCRATICO I grafici illustrano per i sette cluster le variabili carico totale (pendenti iniziali + sopravvenuti), sopravvenienze totali, definiti con sentenza (escluse le sentenze di divorzio congiunto e comprese nel conteggio le sentenze depositate oltre 120 gg. dal termine), altrimenti definiti: la barra orizzontale spessa indica il valore mediano del cluster, l'altezza della scatola è determinata dal primo quartile (valore sotto il quale si colloca il 25% dei valori osservati) e dal terzo quartile (valore sopra il quale si colloca il 25% dei valori osservati) e rappresenta l'intervallo entro il quale si colloca la metà dei giudici osservati. La linea verticale ha come limite inferiore il valore minimo osservato e come limite superiore il valore massimo osservato per quel cluster. 109

112 Sentenze esclusi div. cong. Totali COLLEGIALE MONOCRATICO 1 MONOCRATICO 2 FAMIGLIA LOCAZIONI Cluster Tribunali Grandi MONOCRATICO/COLLEGIALE/FAMIGLIA FAMIGLIA/MONOCRATICO Altrimenti definiti Totale COLLEGIALE MONOCRATICO 1 MONOCRATICO 2 FAMIGLIA LOCAZIONI Cluster Tribunali Grandi MONOCRATICO/COLLEGIALE/FAMIGLIA FAMIGLIA/MONOCRATICO I grafici illustrano per i sette cluster le variabili carico totale (pendenti iniziali + sopravvenuti), sopravvenienze totali, definiti con sentenza (escluse le sentenze di divorzio congiunto e comprese nel conteggio le sentenze depositate oltre 120 gg. dal termine), altrimenti definiti: la barra orizzontale spessa indica il valore mediano del cluster, l'altezza della scatola è determinata dal primo quartile (valore sotto il quale si colloca il 25% dei valori osservati) e dal terzo quartile (valore sopra il quale si colloca il 25% dei valori osservati) e rappresenta l'intervallo entro il quale si colloca la metà dei giudici osservati. La linea verticale ha come limite inferiore il valore minimo osservato e come limite superiore il valore massimo osservato per quel cluster. 110

113 Dimensione Tribunale TRE/CINQUE SEZIONI CIVILI Cluster COLLEGIALE carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di collegiale escl. famiglia >20% oppure carico Criterio di ingresso nel cluster complessivo <700 procedimenti NUMEROSITA' CAMPIONE 22 Parametri Cluster osservati 30 Percentile Mediana 70 Percentile Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Pendenti iniziali Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Composizione Totale del ruolo Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Sopravvenienze Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Indice di Ricambio % Indici Indice di Smaltimento % Indicatori di produttività Indicatori di anzianità del ruolo Definiti con sentenza Altrimenti definiti Sopravvenuti - Definiti Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Durata dei procedimenti definiti con sentenza Collegiale famiglia Pendenti da oltre 3 anni alla fine del periodo Definiti con sentenza in oltre 3 anni Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Il cluster COLLEGIALE si caratterizza per la presenza di un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di materia collegiale superiore al 20%. Si specifica che non vi rientra la materia della famiglia, separatamente considerata nei cluster famiglia1 e famiglia2. Il carico rimanente è costituito prevalentemente da procedimenti monocratici e in misura residuale da procedimenti del primo canestro. Rientrano in questo cluster anche giudici con un carico complessivo inferiore ai 700 procedimenti a prevalente natura monocratica. Relativamente all attività di definizione, si rileva che definiti con sentenza oscillano tra 92 (30 percentile) e 122 (70 percentile), con un valore mediano peri a 109; mentre i definiti con altra modalità presentano una variabilità compresa tra 122 e 169, con un valore mediano di 142. In particolare, relativamente alle sentenze di tipo collegiale (esclusa famiglia) e monocratiche, materie caratterizzanti il cluster, si rilevano i seguenti valori: Monocratico: 68 (30 Percentile), 109 (70 Percentile), con mediana pari a 84; Collegiale esclusa Famiglia: 3 (30 Percentile), 30 (70 Percentile) e mediana pari a 26. L anzianità del ruolo del giudice appartenente al cluster, valutata mediante il numero di i procedimenti pendenti da oltre tre anni alla fine del periodo, oscilla tra 64 (30 percentile) e 105 (70 percentile), con mediana pari a 80. I definiti con sentenza con una durata superiore a tre anni variano tra 44 (30 percentile) e 53 (70 percentile), con un valore mediano pari a 48; con riguardo alla materia collegiale esclusa famiglia si osservi che i valori si riducono sensibilmente: 1 (30 percentile) e 6 (70 percentile), con un valore mediano pari a

114 Dimensione Tribunale TRE/CINQUE SEZIONI CIVILI Cluster MONOCRATICO 1 carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di monocratico compreso tra 900 e 1400 Criterio di ingresso nel cluster procedimenti e > 85% del carico complessivo NUMEROSITA' CAMPIONE 42 Parametri Cluster osservati 30 Percentile Mediana 70 Percentile Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Pendenti iniziali Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Composizione Totale del ruolo Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Sopravvenienze Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Indice di Ricambio % Indici Indice di Smaltimento % Indicatori di produttività Indicatori di anzianità del ruolo Definiti con sentenza Altrimenti definiti Durata dei procedimenti definiti Sopravvenuti - Definiti Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico con sentenza Collegiale famiglia Collegiale famiglia Pendenti da oltre 3 anni alla fine del periodo Definiti con sentenza in oltre 3 anni Collegiale escl. famiglia Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Il cluster MONOCRATICO 1 si caratterizza per la presenza di un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di materia monocratica nell'ordine di procedimenti, che assorbono almeno l'85% del carico complessivo. Il carico rimanente può essere costituito sia da procedimenti di rito collegiale, sia da procedimenti del primo canestro. Il numero dei definiti con sentenza di questo cluster oscilla, nel complesso, tra 129 (30 percentile) e 177 (70 percentile), con un valore mediano pari a 142. In particolare, la produttività relativa alla materia monocratica, che costituisce l 85% del carico di questo gruppo, varia tra un minimo di 126 e un massimo di 174, con valore mediano pari a 140. Puramente residuale la componente relativa alla materia collegiale, pari rispettivamente a 3 (30 percentile), 8 (30 percentile) con una mediana di 6. I definiti con altra modalità oscillano tra 134 e i 204, con un valore mediano pari a 171. L anzianità del ruolo del giudice appartenente al cluster, valutata mediante il numero di i procedimenti pendenti da oltre tre anni alla fine del periodo, oscilla tra 153 (30 percentile) e 330 (70 percentile), con mediana pari a 240. I definiti con sentenza con una durata superiore a tre anni, relativamente alla materia monocratica che caratterizza il gruppo, variano tra 70 (30 percentile) e 102 (70 percentile), con un valore mediano pari a

115 Dimensione Tribunale TRE/CINQUE SEZIONI CIVILI Cluster MONOCRATICO 2 carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di monocratico superiore a 1400 procedimenti e Criterio di ingresso nel cluster presenza del 1 canestro in misura superiore al 10% NUMEROSITA' CAMPIONE 20 Parametri Cluster osservati 30 Percentile Mediana 70 Percentile Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Pendenti iniziali Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Composizione Totale del ruolo Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Sopravvenienze Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Indice di Ricambio % Indici Indice di Smaltimento % Indicatori di produttività Indicatori di anzianità del ruolo Definiti con sentenza Altrimenti definiti Durata dei procedimenti definiti con sentenza Pendenti da oltre 3 anni alla fine del periodo Definiti con sentenza in oltre 3 anni Sopravvenuti - Definiti Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Collegiale famiglia Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Il cluster MONOCRATICO 2 si caratterizza per la presenza di un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di materia monocratica superiore ai 1400 procedimenti, e da procedimenti del 1 canestro in misura superiore al 10%. Rispetto al cluster precedente si differenzia per un ordine medio di grandezza maggiore, una sopravvenienza maggiore di natura monocratica e in misura consistente nel 1 canestro. In termini di produttività, la maggiore consistenza del ruolo si traduce in un maggior numero di procedimenti definiti con altra modalità relativi al primo canestro, mentre il numero di sentenze risente negativamente della consistenza del carico. I definiti con sentenza oscillano tra 96 (30 percentile) e 147 (70 percentile), con un valore mediano pari a 112; mentre i definiti con altra modalità presentano valori molto più alti rispetto al cluster Monocratico 1, con una variabilità compresa tra 359 e 448, con un valore mediano di 414, differenza da imputarsi quasi esclusivamente ai procedimenti del 1 canestro. L anzianità del ruolo del giudice appartenente a questo cluster, valutata mediante il numero di i procedimenti pendenti da oltre tre anni alla fine del periodo, aumenta considerevolmente rispetto al cluster Monocratico 1: 523 contro 153 (30 percentile), 701 contro 330 (70 percentile), e 664 contro 240 per la mediana. Significativo il fatto che i definiti con sentenza con una durata superiore a tre anni non aumentano in corrispondenza della maggiore anzianità del ruolo: i valori osservati sono molto simili a quelli del gruppo MONOCRATICO 1 tra 70 (30 percentile) e 111 (70 percentile), con un valore mediano pari a 88. A fronte di un carico pendente molto più anziano, i valori osservati per questo cluster non hanno mostrato una capacità di aggressione della componente più vetusta. 113

116 Dimensione Tribunale TRE/CINQUE SEZIONI CIVILI Cluster LOCAZIONI carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di monocratico tra i 600 e i procedimenti Criterio di ingresso nel cluster e 1 canestro di procedimenti NUMEROSITA' CAMPIONE 11 Parametri Cluster osservati 30 Percentile Mediana 70 Percentile Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Pendenti iniziali Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Composizione Totale del ruolo Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Sopravvenienze Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Indice di Ricambio % Indici Indice di Smaltimento % Indicatori di produttività Indicatori di anzianità del ruolo Definiti con sentenza Altrimenti definiti Durata dei procedimenti definiti con sentenza Pendenti da oltre 3 anni alla fine del periodo Definiti con sentenza in oltre 3 anni Sopravvenuti - Definiti Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Il cluster LOCAZIONI si caratterizza per carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di monocratico tra i 600 e i procedimenti, con netta prevalenza di locazioni e 1 canestro di procedimenti con netta prevalenza di convalide di sfratto. Il carico complessivo del giudice appartenente a questo cluster varia tra 1566 procedimenti (30 percentile) e 1782 (70 percentile), con valore mediano pari a Relativamente all attività di definizione, si rileva che circa l 80% è costituito da definiti con modalità diversa da sentenza e il restante 20% da definizioni con sentenza, e ciò a causa della quota significativa di convalide di sfratto, ovvero procedimenti appartenenti al I canestro. In particolare i definiti con sentenza oscillano tra 130 (30 percentile) e 152 (70 percentile), con un valore mediano peri a 146, e valori meno significativi per il I canestro: rispettivamente pari a 14, 32 e 25. Relativamente ai definiti con altra modalità si osserva, invece, una situazione nettamente diversa: i procedimenti di tipo monocratico variano tra 127 e 155, con un valore mediano di 135, mentre le convalide di sfratto variano tra tra 429 e 959, con un valore mediano di 478. L anzianità media, misurata con il numero di procedimenti pendenti da più di tre anni, varia tra 151 (30 percentile) e 186 (70 percentile), con un valore mediano pari a 168. I definiti con sentenza con una durata superiore a tre anni sono compresi tra 58 e 92, con un valore mediano di 79. La durata mediana dei definiti con sentenza è prossima ai tre anni per i procedimenti di natura monocratica, di cui una quota consistente è costituita da cause locatizie. 114

117 Dimensione Tribunale TRE/CINQUE SEZIONI CIVILI Cluster FAMIGLIA carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di fam. cons, fam. cont e Vg superiore ai Criterio di ingresso nel cluster procedimenti e >75% del carico complessivo NUMEROSITA' CAMPIONE 18 Parametri Cluster osservati 30 Percentile Mediana 70 Percentile Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Pendenti iniziali Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Composizione Totale del ruolo Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Sopravvenienze Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Indice di Ricambio % Indici Indice di Smaltimento % Indicatori di produttività Indicatori di anzianità del ruolo Definiti con sentenza Altrimenti definiti Durata dei procedimenti definiti con sentenza Pendenti da oltre 3 anni alla fine del periodo Definiti con sentenza in oltre 3 anni Sopravvenuti - Definiti Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF * Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF * Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF* Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale * Le definizioni con sentenza del canestro 'Cautelari, convalide di sfratto, famiglia consensuale, Volontaria Giurisdizione e 101 Legge Fallimentare' sono prevalentemente Divorzi Congiunti Il cluster FAMIGLIA si caratterizza per un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) superiore a 1000 procedimenti di famiglia consensuale, famiglia contenziosa e Volontaria Giurisdizione e superiore al 75% del carico complessivo. La produttività del giudice tipo appartenente a questo cluster riguarda in particolare procedimenti appartenenti al I canestro, ovvero procedimenti in materia di famiglia consensuale, divorzi congiunti e volontaria giurisdizione. Per quanto riguarda le sentenze si registra per il I canestro (in netta prevalenza divorzi congiunti) un valore che oscilla tra 158 (30 percentile) e 219 (70 percentile) con valore mediano pari a 201; per quanto riguarda la materia famiglia collegiale (collegiale) si registra per le sentenze un valore che oscilla tra 120 (30 percentile) e 153 (70 percentile) con valore mediano pari a 137. Si osservi che il valore mediano di tale cluster preveda anche 20 sentenze di natura monocratica e 13 sentenze di collegiale non famiglia. I definiti con altra modalità variano complessivamente tra 383 (30 percentile) e 530 (70 percentile), con mediana pari a 490; si tratta in netta prevalenza di procedimenti del 1 canestro (separazioni consensuali). L anzianità media è molto bassa, infatti i pendenti da oltre tre anni alla fine del periodo sono praticamente nulli per il primo canestro, comprensivo dei procedimenti in materia di famiglia consensuale e volontaria giurisdizione, e variabili tra i 19 (30 percentile) e 65 (70 percentile), con mediana pari a 42 per i procedimenti di rito collegiale in materia di famiglia; sull intero ruolo, invece, si osserva, una maggiore variabilità: tra 61 (30 percentile) e 136 (70 percentile) e 103 di mediana. 115

118 Dimensione Tribunale TRE/CINQUE SEZIONI CIVILI Cluster FAMIGLIA/MONOCRATICO carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di fam. cons, fam. cont e Vg pari al 60% del carico Criterio di ingresso nel cluster complessivo e monocratico pari al 40% del carico complessivo NUMEROSITA' CAMPIONE 10 Parametri Cluster osservati 30 Percentile Mediana 70 Percentile Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Pendenti iniziali Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Composizione Totale del ruolo Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Sopravvenienze Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Indice di Ricambio % Indici Indice di Smaltimento % Indicatori di produttività Indicatori di anzianità del ruolo Definiti con sentenza Altrimenti definiti Durata dei procedimenti definiti con sentenza Pendenti da oltre 3 anni alla fine del periodo Definiti con sentenza in oltre 3 anni Sopravvenuti - Definiti Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF * Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF * Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF* Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale * Le definizioni con sentenza del canestro 'Cautelari, convalide di sfratto, famiglia consensuale, Volontaria Giurisdizione e 101 Legge Fallimentare' sono prevalentemente Divorzi Congiunti Il cluster FAMIGLIA/MONOCRATICO si caratterizza per un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di famiglia consensuale, famiglia contenziosa e Volontaria Giurisdizione pari al 60% del carico complessivo e un carico di monocratico pari al 40% del carico complessivo, composto prevalentemente da procedimenti di esecuzione, omnibus e Rispetto al giudice tipo appartenente al cluster FAMIGLIA, nella produzione di sentenze risulta più elevata la quota relativa ai procedimenti di tipo monocratico, si riduce in particolare la quota di sentenze relativa al primo canestro mentre rimane pressoché costante la quota di sentenze collegiali in materia di famiglia. Si rammenta tuttavia che tale cluster è rappresentato da una unica realtà territoriale. Nel complesso, il numero medio di sentenze depositate oscilla tra 269 (30 percentile) e 314 (70 percentile), con un valore mediano pari a 299: il numero mediano si riduce di circa il 20% rispetto al gruppo FAMIGLIA; a fronte di una riduzione del 15% circa del carico di famiglia. In questo cluster assume un rilievo significativo anche la quota dei definiti con altra modalità, che oscilla nel complesso tra 182 e i 226, con un valore mediano pari a 206. I pendenti da oltre tre anni alla fine del periodo sono praticamente nulli per il primo canestro, comprensivo dei procedimenti in materia di famiglia consensuale e volontaria giurisdizione, e variabili tra i 103 (30 percentile) e 183 (70 percentile), con mediana paria 144, per i procedimenti di tipo monocratico.. Anche la definizione con sentenza dei procedimenti più anziani è elevata rispetto al carico pendente della medesima anzianità: tra 84 e 138 i procedimenti definiti con sentenza in oltre 3 anni, con valore mediano pari a

119 Dimensione Tribunale TRE/CINQUE SEZIONI CIVILI Cluster MONOCRATICO\COLLEGIALE\FAMIGLIA carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di monocratico pari al 50-55% del carico complessivo e presenza di almeno altri due canestri pari al 50-45% del carico Criterio di ingresso nel cluster complessivo NUMEROSITA' CAMPIONE 30 Parametri Cluster osservati 30 Percentile Mediana 70 Percentile Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Pendenti iniziali Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Composizione Totale del ruolo Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Sopravvenienze Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Indice di Ricambio % Indici Indice di Smaltimento % Indicatori di produttività Indicatori di anzianità del ruolo Definiti con sentenza Altrimenti definiti Durata dei procedimenti definiti con sentenza Pendenti da oltre 3 anni alla fine del periodo Definiti con sentenza in oltre 3 anni Sopravvenuti - Definiti Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF * Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF * Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale Caut., Conv. Sfratto, Fam. Cons.,VG, 101 LF* Monocratico Collegiale escl. famiglia Collegiale famiglia Totale * Le definizioni con sentenza del canestro 'Cautelari, convalide di sfratto, famiglia consensuale, Volontaria Giurisdizione e 101 Legge Fallimentare' possono essere Divorzi Congiunti, ma essendovi in questo cluster una attività eterogenea solo in parte di famiglia, possono rientrarvi anche altre tipologie di sentenze. Il cluster MONOCRATICO\COLLEGIALE\FAMIGLIA si caratterizza per un carico (pendenti iniziali + sopravvenuti) di monocratico pari al 50-55% del carico complessivo e presenza di almeno altri due canestri pari al 50-45% del carico complessivo (ad esempio collegiale non famiglia e convalide di sfratto, collegiale famiglia e famiglia consensuale). Nel complesso l attività riguarda solo in misura minima la materia collegiale famiglia, infatti, i valori osservati relativamente a questa materia, su tutte le variabili considerate, sono quasi sempre pari a zero. I valori più alti in termini di produttività si registrano relativamente ai definiti con sentenza di tipo monocratico, e ai definiti con modalità diversa dalla sentenza relativi al primo canestro, ed in particolare procedimenti di convalida di sfratto. L anzianità media misurata con il numero di pendenti da oltre tre anni alla fine del periodo è molto bassa per il primo canestro, con una variabilità compresa tra 3 e 7, ma si innalza in relazione ai procedimenti ti tipo monocratico, variando tra 92 e 131, con una mediana pari a 118, seppure rimane a valori inferiori dei gruppi MONOCRATICO 1 e 2. Conseguentemente i procedimenti che richiedono tempi di definizione più lunghi (definiti con sentenza in oltre tre anni) sono quelli di tipo monocratico, relativamente ai quali si registrano i seguenti valori: 44 (30 percentile), 64 (70 percentile) e mediana pari a

120 IV. Confronto tra cluster metropolitani e grandi: analogie e differenze Osservando la produttività e raffrontandola con i cluster ottenuti nei tribunali metropolitani si riscontra: un numero di 109 sentenze per il gruppo COLLEGIALE, lievemente superiore al dato di 106 sentenze nei tribunali metropolitani, giustificato da una quota di collegiale non famiglia procapite lievemente inferiore. il gruppo MONOCRATICO 1 dei tribunali GRANDI si trova in una situazione intermedia tra i gruppi MONOCRATICO 2 e MONOCRATICO 3 dei Tribunali METROPOLITANI e presenta un numero di sentenze intermedie di 142 (rispetto alle 138 e alle 146 dei metropolitani), tale dato si riduce a 132 se si conteggiano le sole sentenze depositate entro i 120 giorni; il gruppo MONOCRATICO 2 dei Tribunali GRANDI presenta una situazione che non si è riscontrata nei Tribunali METROPOLITANI: un carico molto elevato di monocratico al quale si affianca anche una componente di I canestro (nei casi osservati si trattava di convalide di sfratto): il numero mediano di sentenze per tale gruppo è di 112 (108 se si conteggiano le sole sentenze depositate nei termini) affiancato da un numero di altrimenti definiti di 414 pressoché doppio al gruppo MONOCRATICO 1; il gruppo LOCAZIONI dei Tribunali GRANDI presenta un valore molto simile a quello osservato nei Tribunali METROPOLITANI: 168 sentenze in valore mediano (si riducono a 142 se si conteggiano le sole depositate nei termini) e 607 altrimenti definiti; il gruppo FAMIGLIA è similare al gruppo FAMIGLIA 1 osservato nei Tribunali METROPOLITANI ma con una specializzazione un po inferiore: ad un numero lievemente inferiore di sopravvenienze corrisponde anche un numero lievemente inferiore di definizioni. Le sentenze in valore mediano per questo gruppo sono 176 esclusi i divorzi congiunti (149 se si conteggiano solo le sentenze depositate nei termini) e sono 193 le sentenze di divorzio congiunto. Gli altrimenti definiti sono 490 in valore mediano; gli ultimi due cluster non trovano corrispondenza nei tribunali metropolitani poiché individuano delle situazioni eterogenee tipiche di Tribunali con non più di cinque sezioni civili: il gruppo FAMIGLIA/MONOCRATICO è caratterizzato da un numero molto elevato di sentenze, mentre il gruppo MONOCRATICO/COLLEGIALE/FAMIGLIA presenta un valore mediano di 148 sentenze di poco superiore al gruppo MONOCRATICO 1. Poiché tale raggruppamento individua situazioni eterogenee al suo interno, sarà nel momento della valutazione che si dovrà valutare la composizione del ruolo del giudice rispetto alla sua produttività: se accanto alla quota di monocratico sarà preponderante la quota di famiglia ci si potrà attendere un numero superiore di sentenze, quando tale quota sarà prevalentemente di collegiale non famiglia il numero di sentenze potrà essere inferiore: a tal fine si sono prodotti i range per i raggruppamenti di materie per ciascun cluster. 118

121 V. Analisi dei tribunali medi e piccoli e problematiche emerse L'osservazione effettuata per quanto riguarda i tribunali medi indicati dalla delibera istitutiva ha interessato 92 posizioni annuali di giudici, di cui solamente 43 non promiscue. La numerosità è risultata molto bassa per poter tentare raggruppamenti significativi: poiché alcuni clusters avrebbero coinciso con un solo Ufficio il quale non può ritenersi rappresentativo, è inevitabile che si aumenti il campione perché il dato sia affidabile, significativo e si stabilizzi maggiormente. Dall'analisi dei Tribunali piccoli sono emerse 45 posizioni annuali di giudici operanti in tali Tribunali di cui solo 4 non promiscue. Per quanto riguarda l'analisi dell'attività promiscua occorre poter disporre degli studi delle altre attività (esecuzioni, fallimenti, giudice tutelare, lavoro e penale) al fine di poter determinare quale sia la quota svolta di ciascuna attività ad esempio raffrontandola con dei ruoli medi e quindi calcolare degli standard mediante percentuali di abbattimento e composizione dei diversi ruoli. I dati al momento disponibili non consentivano di confrontare i diversi giudici poiché non era nota la quota di altra attività svolta. Acquisizione basi dati Query SQL Acquisizione SPSS Individuazione nominativi giudici Elaborazione SPSS Relazione componente gruppo di lavoro MEDI Ancona Ott -Nov 08 Ott -Nov 08 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Mar-09 Caltanisetta Ott-Nov 08 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Mar-09 Cassino Ott-Nov 08 Ott -Nov 08 Mag-09 Mag-09 Mag Modena Ott-Nov 08 Ott -Nov 08 Apr-09 Apr-09 Apr Nola Ott-Nov 08 Mag-09 Mag-09 Mag-09 Apr Trento Feb-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Mar-09 PICCOLI Gela Ott-Nov 08 Ott-Nov 08 Mag-09 Mag-09 Mag Imperia Ott-Nov 08 Ott -Nov 08 Mag-09 Mag-09 Mag Rovereto Apr-09 Mag-09 Mag-09 Mag-09 Mag Sciacca Mag-09 Mag-09 Mag-09 Mag-09 Mag Voghera Ott-Nov 08 Ott -Nov 08 Apr-09 Apr-09 Apr A titolo esemplificativo dell estrema eterogeneità di funzioni cui i singoli magistrati delle piccole e medie sedi sono chiamati a svolgere vanno richiamate le osservazioni effettuate sui tribunali di Caltanissetta, Sciacca e Gela (depositate in allegato) dalle quali emerge sinteticamente: Tribunale di Caltanisetta: presenza di un unica sezione civile; l assenza di ruoli specializzati; conseguente inserimento nel campionamento di due soli giudici civili che nel biennio hanno avuto assegnato esclusivamente un ruolo di contenzioso civile ordinario generico e altri quattro magistrati, di cui: - due con ruolo civile esclusivamente generico e quattro con ruolo promiscuo, di cui tre con ruolo 119

122 promiscuo omogeneo (civile e esecuzioni immobiliari, civile e fallimentare, civile e tutele) e uno eterogeneo (civile e misure di prevenzione); Tribunale Sciacca: nessuno dei giudici campionati ha svolto esclusivamente attività nel settore civile: un giudice ha svolto anche le funzioni di GIP/GUP, un altro è componente del collegio penale e un altro ancora gestisce anche il ruolo fallimentare Tribunale di Gela: un giudice addetto alle controversie civili, societarie, alle procedure concorsuali e alla volontaria giurisdizione; un altro giudice titolare di un ruolo civile e di uno di lavoro e previdenza è poi risultato dalle statistiche penali cartacee acquisite avere svolto anche attività monocratica e collegiale penale nonostante tabellarmente non risultasse un assegnazione al settore penale e nonostante non sia stato rinvenuto alcun provvedimento di applicazione; un altro giudice ha operato in parallelo come giudice civile, giudice tutelare, giudice per le controversie di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie, giudice delle esecuzioni civili immobiliari, nonché supplente G.I.P. per i casi di incompatibilità e/o impedimento del giudice titolare e componente fisso del Collegio civile e della Sezione Specializzata Agraria (lo stesso giudice risulta essere stato assegnato alla sezione G.I.P. - G.U.P. del Tribunale di Gela dal 22 febbraio 2006 al 16 novembre 2006 senza alcun esonero dall esercizio delle funzioni civili, nonché è stato applicato al Collegio penale dal 7 giugno 2005 al 19 marzo 2007; Limitandosi al settore civile lavoro di questo ultimo magistrato del Tribunale di Gela si riportano le torte percentuali di distribuzione delle materie (la prima con i dati aggregati tra le diverse materie lavoro\previdenza civile contenzioso tutele fallimenti esecuzioni immobiliari e la seconda con i dati disaggregati del contenzioso civile generico per materie SICC) per la migliore comprensione dell attività cui è chiamato un giudice totalmente promiscuo che può ragionevolmente definirsi come un vero e proprio giudice omnibus: Anno 2006 Anno

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