730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento
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1 730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N Società di comodo: check list penalizzazioni I controlli da effettuare se la società non supera il test di operatività e/o delle perdite sistematiche A cura di Lucia Recchioni Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Il mancato superamento del test di operatività e/o delle perdite sistematiche comporta molteplici penalizzazioni in capo al contribuente, sia ai fini IRES/IRPEF, che ai fini IVA, senza dimenticare l IRAP. L eventuale adeguamento al reddito minimo presunto, pertanto, non consente di sfuggire alle altre penalizzazioni, le quali non sono alternative tra loro ma trovano tutte contemporanea applicazione. Giova tuttavia ricordare che, da quest anno, il contribuente, sussistendo le oggettive condizioni, può anche auto-disapplicare la disciplina, non essendo più obbligatoria la presentazione dell interpello. Premessa Il mancato superamento del test di operatività o delle perdite sistematiche comporta delle presunzioni di imponibile minimo e delle preclusioni per il contribuente, quali: 1. ai fini delle imposte sul reddito (Ires e Irpef), l'obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto. Ai fini Ires è stata inoltre prevista una maggiorazione nell aliquota pari al 10,5%; 2. ai fini Irap, l'obbligo di dichiarare un valore della produzione netta non inferiore a quello minimo presunto; 3. ai fini Iva, l'impossibilità di chiedere a rimborso, utilizzare in compensazione o di cedere l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione. Il contribuente potrà pertanto solo riportare in avanti il credito per la compensazione verticale Iva da Iva. Tuttavia, se il 1
2 soggetto dovesse risultare non operativo per tre anni consecutivi, al termine del triennio verrebbe meno anche la possibilità di effettuare la compensazione verticale. L eventuale adeguamento al reddito minimo presunto non consente di sfuggire alle altre penalizzazioni richiamate, le quali, quindi, trovano tutte contemporanea applicazione. Il reddito minimo presunto Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, si presume che il reddito delle società che non superno il test di operatività e/o il test delle perdite sistematiche non sia inferiore: all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio delle seguenti percentuali determinate dall'articolo 30, comma 3 della Legge 724/1994: a) l'1,50 per cento del valore delle partecipazioni in società di capitali e di persone, anche in regime di Pex, strumenti finanziari, obbligazioni e crediti di finanziamento iscritti sia nelle immobilizzazioni che nel circolante; b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e navi, se iscritti tra le immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria; o per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento; o per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 4 per cento; o per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. 2
3 Nella colonna 1 si riporta la media triennale, ai fini del calcolo dei ricavi minimi presunti La colonna 2 consente il calcolo del reddito minimo presunto applicando le percentuali previste al valore dei beni posseduti nell esercizio Tuttavia, se fosse previsto un mero adeguamento al reddito minimo, tutte le agevolazioni fiscali di cui potrebbero fruire le società non operative/in perdita sistematica andrebbero perse. Pertanto, al fine di salvaguardare eventuali esenzioni o esclusioni da imposizione di alcuni elementi reddituali, il prospetto delle società di comodo da presentare nel Modello Unico accoglierà, oltre ai ricavi effettivi, un apposito rigo nel quale vanno indicate le somme che non concorrono a formare il reddito imponibile, quali, ad esempio: proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva; reddito esente ai fini IRES, anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell art. 87 del TUIR; dividendi che fruiscono della detassazione di cui all art. 89 del TUIR; l importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell esercizio dell opzione di cui all art. 86, comma 4, del TUIR. Dallo scorso anno è stata altresì introdotta la colonna 2, nella quale va indicato l importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata, in virtù dell esercizio dell opzione di cui all art. 86, comma 4, del TUIR. In colonna 3, va indicata la differenza tra gli importi delle colonne 1 e 2; se il risultato è negativo l importo va preceduto dal segno -. Nel rigo RS124 di Unico16 SC vanno indicate le somme non imponibili Indicare la variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata COLONNA 1 COLONNA 2 3
4 Nel rigo RS125 va indicato il reddito minimo, pari al risultato della seguente operazione: RS123, colonna 5 RS124, colonna 3 In considerazione dei chiarimenti forniti con la Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 12/E dell 8 aprile 2016, quesito 10.3, pur in mancanza di specifiche istruzioni nel modello UnicoSC 2016, deve ritenersi che le società possano indicare nel rigo RS124 anche i maxi-ammortamenti calcolati sui beni acquistati o in leasing dal La società Alfa Srl non supera il test di operatività, e non beneficia di cause di esclusione o di disapplicazione automatica. Non si ritiene, inoltre, che sussistano le oggettive condizioni per la disapplicazione, ragion per cui la società sarà tenuta, tra l altro, a dichiarare un reddito non inferiore al minimo presunto. La società, però, ha acquistato nel novembre 2015 una nuova attrezzatura, per la quale potrebbe fruire, sempre nell anno 2015, di un maggior ammortamento pari ad euro (c.d. maxi-ammortamento ). Ipotizziamo che la società presenti la seguente situazione: Reddito effettivo = Reddito minimo presunto = La super-ires Tra le previste penalizzazioni deve essere richiamata anche la c.d. super-ires: le società di comodo devono infatti applicare una maggiorazione pari a 10,5 punti percentuali, portando quindi l aliquota Ires al 38%. 4
5 È inoltre da precisare che l aliquota del 38% andrà applicata sull intero reddito imponibile e non su quello minimo, con la conseguenza che se il reddito effettivo è superiore al reddito minimo, sarà il primo ad essere assoggettato per intero all aliquota del 38%. Fermo quanto appena esposto, rimane tuttavia pacifico che, se esistono perdite fiscali pregresse, la maggiorazione va comunque applicata al reddito complessivo al netto delle stesse, pur non potendo determinare l utilizzo delle perdite un reddito inferiore a quello minimo previsto. La maggiorazione non è prevista per i soci persone fisiche delle società di persone di comodo che continueranno ad applicare la normali aliquote progressive sul reddito minimo. APPLICAZIONE della MAGGIORAZIONE IRES Disciplina applicabile Soggetto a cui viene applicata Applicabilità della maggiorazione Ires Perdita sistemica e Società non operative Soggetto Ires Soggetto diverso Si può applicare Non si può applicare Il riporto delle perdite Come sopra esposto, per le società di comodo si presume l esistenza di un reddito imponibile pari al reddito minimo. Pertanto, nel periodo in cui la società risulta essere di comodo: - la perdita dell esercizio è inesistente dal punto di vista fiscale; - le perdite degli esercizi precedenti (es con riferimento ad Unico16) possono essere utilizzate solo per compensare la parte di reddito imponibile eventualmente eccedente quello minimo presunto. - 5
6 PERDITA D ESERCIZIO -> SOCIETÀ DI COMODO: INESISTENTE LE PERDITE PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI -> possono essere utilizzate solo per compensare la parte di reddito imponibile eventualmente eccedente quello minimo presunto Limite utilizzo delle perdite (per la generalità delle società) Le perdite pregresse possono essere utilizzate nel limite dell 80% del reddito di ciascun esercizio. Questo limite vale anche per le società di comodo? Sì, i due limiti si applicano congiuntamente Limite dell 80% -> serve per determinare le perdite astrattamente utilizzabili Specifico limite previsto per le società di comodo (eccedenza sul reddito minimo) -> serve per determinare la perdita effettivamente compensabile Con la Circolare n.25/e del 2007, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che, se in capo al socio della società di comodo è stato trasferito, per trasparenza, un reddito effettivo maggiore rispetto a quello presunto, il socio potrà sempre ridurlo mediante l utilizzo di perdite pregresse al massimo sino a concorrenza del reddito presunto. 6
7 Mario Rossi è socio della Rossi Snc di Rossi Mario & C. La Rossi Snc di Rossi Mario & C non ha superato il test delle perdite sistematiche, ed è quindi di comodo. Il reddito effettivo della Rossi Snc è pari ad euro (per il 50% imputabile al socio Mario Rossi), mentre il reddito minimo presunto è pari ad euro Il sig. Mario Rossi può compensare delle perdite pregresse? Sì, ma soltanto nel limite del reddito minimo presunto. La perdita compensabile è pari a 100 = [(2.000 x 50%) (1.800 x 50%)] Le penalizzazioni ai fini Irap Fermo l ordinario potere di accertamento, ai fini Irap, per le società di comodo si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato per l Ires, aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi. Reddito minimo RS123, colonna 5, del modello UNICO 2016 Società di capitali; RS18, colonna 5, del modello UNICO 2016 Società di persone; RS55, colonna 5, del modello UNICO 2016 Enti non commerciali; + Retribuzioni dipendenti, compresi Co.co.Pro., lavoro autonomo occasionale ed altre somme + Interessi passivi Base imponibile Irap calcolata secondo gli ordinari criteri - Deduzioni e agevolazioni ai fini Irap Valore presunto produzione netta Irap IL PIÙ ELEVATO DEI DUE RAPPRESENTA LA BASE IMPONIBILE IRAP 7
8 Ipotizziamo che la società Alfa Srl presenti la seguente situazione: I valori sono pertanto i seguenti: - valore della produzione effettivo: euro; - valore della produzione presunto : euro. In considerazione di quanto sopra esposto, quindi, la base imponibile da utilizzare per il calcolo dell Irap è pari ad euro Le penalizzazioni Iva Il mancato superamento del test di operatività e delle perdite sistematiche comporta anche delle conseguenze ai fini Iva. Più precisamente possono individuarsi due livelli di penalizzazioni. SOCIETÀ DI COMODO E IVA: 2 livelli di penalizzazione I LIVELLO II LIVELLO Scatta quando la società è di comodo Il credito non può essere chiesto a rimborso, non può essere utilizzato in compensazione orizzontale, non può essere ceduto a terzi. Unica possibilità: compensazione verticale, Iva da iva si realizza al congiunto ricorrere delle due seguenti circostanze: - mancato superamento del test di operatività o delle perdite sistematiche per tre periodi d imposta consecutivi; - mancata effettuazione, in ciascuno dei tre predetti esercizi, di un ammontare di operazioni rilevanti ai fini Iva per un importo almeno pari a quello dei ricavi minimi ottenuti dall applicazione dei coefficienti di cui al primo comma dell art.30. Definitiva perdita del credito Iva 8
9 Le novità Nell ambito della disciplina sulle società di comodo, sicuramente la novità più rilevante di quest anno è rappresentata dalla nuova disciplina in materia di interpello. A seguito della riforma operata con il D.Lgs. n. 156/2015, infatti, l interpello non è più obbligatorio, ma il contribuente è libero di auto-valutare la sussistenza delle oggettive condizioni per la disapplicazione. INTERPELLO SOCIETÀ DI COMODO: LE NOVITÀ L Amministrazione ha 120 giorni di tempo per rispondere all istanza (e non più 90). Non vige più la regola del tempo utile, prevista per le istanze di interpello in passato qualificate come disapplicative, in forza della quale le istanze dovevano essere presentate 90 o 120 giorni prima del termine di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Oggi, quindi, se il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è il 30 settembre, posso presentare tranquillamente istanza di interpello per le società di comodo entro lo stesso termine, in quanto non è necessario concedere all Agenzia delle Entrate il termine di 120 per la risposta. L intera procedura è ora disciplina dal Provvedimento del 4 gennaio 2016, che prevede anche l invio a mezzo PEC. L istanza va presentata alla Direzione Regionale competente. È oggi previsto il silenzio-assenso in caso di mancata risposta (in passato non era previsto). L eventuale risposta negativa all istanza di interpello è oggi, per espressa disposizione normativa, non impugnabile. 9
10 I CONTROLLI DI UNICO Se, da un lato, quest anno possiamo auto-valutare la sussistenza delle oggettive condizioni, è necessario sempre ricordare che la mancata presentazione dell interpello, così come la risposta negativa all interpello non seguita dall adeguamento, devono essere segnalate in dichiarazione, pena l applicazione di una pesantissima sanzione, compresa tra i e i euro. Check dell'argomento Società Periodo di riferimento -- / -- / / -- / ---- Barrare con una x la fattispecie che ricorre. Se la x è presente in tutti i righi, la società dovrà ritenersi di comodo e scatteranno pertanto le previste penalizzazioni. La società non supera il test di operatività/delle perdite sistematiche Non sussistono cause di esclusione Non ricorrono cause di disapplicazione automatica Non è stato presentato interpello probatorio e si ritengono non sussistenti le oggettive condizioni per la disapplicazione E stato presentato interpello probatorio, ma è stata ottenuta risposta negativa, e si ritiene che non sussistono le oggettive condizioni per la disapplicazione. Se la x è presente in tutti i righi, verificare la corretta compilazione del modello Unico, soprattutto con riferimento alle penalizzazioni previste dalla disciplina. CONTROLLI MODELLO UNICO SC / UNICO SP È stato dichiarato un reddito non inferiore a quello minimo presunto È stata applicata la maggiorazione dell aliquota Ires pari al 10,5% (NO per soci persone fisiche) 10
11 La perdita dell esercizio è stata considerata inesistente (no riporto esercizi successivi) La perdita degli esercizi precedenti è stata utilizzata solo per compensare la parte di reddito imponibile eventualmente eccedente quello minimo presunto. (SOLO SE E STATA UTILIZZATA LA PERDITA PER ABBATTERE IL REDDITO EFFETTIVO) E stato rispettato il doppio vincolo, per cui la perdita utilizzata non supera comunque l 80% del reddito dell esercizio. CONTROLLI MODELLO UNICO PF (SOCI IN TRASPARENZA) Controllare la compilazione del quadro H. E stato correttamente riportato il reddito minimo presunto? Il reddito minimo non è stato compensato con perdite d impresa di esercizi precedenti. CONTROLLO DICHIARAZIONE IRAP Sono stati correttamente compilati i righi da IS16 a IS 20 È stato dichiarato un valore della produzione netta non inferiore al valore della produzione minimo presunto IMPORTI Reddito minimo + Retribuzioni dipendenti, compresi Co.co.Pro., lavoro autonomo occasionale ed altre somme + Interessi passivi - Deduzioni e agevolazioni ai fini Irap Valore presunto produzione netta Irap 11
12 CONTROLLO DICHIARAZIONE IVA E stato correttamente compilato il rigo VA15 Non è stato chiesto il rimborso Iva Non è stato utilizzato in compensazione orizzontale il credito Iva e sono state approntate le corrette procedure per bloccare la compensazione in futuro (possibile solo la compensazione Iva da Iva c.d. compensazione verticale ) Non è stato ceduto il credito Iva Il rigo VX4 NON riporta l attestazione del contribuente E stato verificato che il soggetto non sia risultato di comodo per tre anni consecutivi (attenzione: dopo 3 anni il credito Iva potrebbe essere definitivamente perso). - Riproduzione riservata - 12
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