LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DELLE SOCIETA DI COMODO a cura di Federica Furlani
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1 LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DELLE SOCIETA DI COMODO a cura di Federica Furlani La disciplina delle società cosiddette di comodo, dettata dalla L. 724/1994, è stata introdotta con l obiettivo di contrastare l intestazione di beni a veicoli societari, per ottenere benefici di carattere fiscale, anziché agli effettivi utilizzatori degli stessi. La disciplina è stata integrata in modo significativo dall'art. 2 co. 36-quinquies duodecies del DL 138/2011 (conv. L. 148/2011). Le modifiche legislative hanno inasprito la normativa mediante due interventi aventi a oggetto: - l'applicazione della normativa sulle comodo anche alle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi ovvero per due periodi se nel terzo è dichiarato un reddito inferiore a quello minimo; - la maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell'aliquota dell'ires dovuta dalle società di comodo, che va applicata sul reddito minimo determinato in base alla disciplina o sul reddito imponibile dichiarato (se superiore a quello minimo). Una società può quindi patire le conseguenze previste dalla disciplina sulle società di comodo perché non operativa e/o in perdita sistematica, essendo sufficiente che si verifichi una delle due condizioni: in entrambi i casi, se si tratta di un soggetto Ires, dovrà scontare una maggiorazione di imposizione di 10,5 punti percentuali. La presenza di cause di esclusione o di disapplicazione automatica I soggetti interessati dalla disciplina delle società di comodo sono tutte le società di capitali e quelle di persone, mentre restano invece non vi sono soggette le società cooperative, gli enti commerciali e non commerciali, le società consortili e le società Nel momento in cui sussiste una causa di esclusione, che va verificata sul periodo d imposta 2012, la società non può essere che non hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Le società che presentano il rischio di rientrare nel campo applicativo della disciplina delle società di comodo devono innanzitutto verificare se non sussistano cause di esclusione o disapplicazione automatica che possano risolvere il problema alla radice. considerata di comodo, né ai fini della disciplina delle non operative, né ai fini della nuova fattispecie della perdita sistematica.
2 Ci sono poi una serie di cause di disapplicazione che sono state individuate dai Provvedimenti del Direttore dell Agenzia delle Entrate del , per quanto riguarda la fattispecie della non operatività, e del , per quel che concerne le società in perdita sistematica: nel primo caso, la sussistenza delle stesse va verificata in relazione al periodo 2012, mentre per la nuova fattispecie in uno dei tre anni oggetto del monitoraggio (quindi 2009, 2010 e 2011). Il test di operatività Nel caso in cui non sussistano cause di esclusione o disapplicazione della disciplina sulla non operatività, bisogna procedere con l effettuazione del test previsto dall art. 30 della legge 724/1994. La norma stabilisce che si devono considerare non operative le società che hanno rilevato a conto economico un ammontare complessivo di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari, inferiore rispetto al dato minimo presunto ottenuto dalla sommatoria dei valori che risultano applicando al valore medio triennale dei beni individuati dalla norma specifiche percentuali di produttività: Tipologia di bene Test di operatività percentuali da applicare Azioni e quote 2% Terreni e fabbricati iscritti tra le immobilizzazioni e navi anche in locazione finanziaria 6% (1% per gli immobili situati in comuni con meno di abitanti) Immobili A/10 5% (1% per gli immobili situati in comuni con meno di abitanti) Immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell esercizio o nei due precedenti 4% (1% per gli immobili situati in comuni con meno di abitanti) Altre immobilizzazioni 15% Se dal calcolo effettuato risulta che i proventi effettivi sono superiori a quelli determinati sulla base del test di operatività, la società non è da considerarsi di comodo e, pertanto,
3 determina le imposte d esercizio sulla base del reddito effettivo; se invece i proventi effettivi sono inferiori rispetto a quelli convenzionali, la società si considera non operativa ed il reddito deve essere determinato effettuando il computo previsto dalla norma. A tal fine si applicano gli appositi coefficienti di redditività, definiti dalla disposizione, al valore degli stessi elementi patrimoniali considerati nel test di operatività, tenendo conto, però, soltanto del periodo d imposta in questione (e non, quindi, su base triennale come nel test di operatività): Tipologia di bene Determinazione reddito minimo percentuale da applicare Azioni e quote 1,5% Terreni e fabbricati iscritti tra le immobilizzazioni e navi anche in locazione finanziaria 4,75% (1% per gli immobili situati in comuni con meno di abitanti) Immobili A/10 4% (1% per gli immobili situati in comuni con meno di abitanti) Immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell esercizio o nei due precedenti 3% (1% per gli immobili situati in comuni con meno di abitanti) Altre immobilizzazioni 12%
4 Nel caso di beni assoggettati a rivalutazione, il valore rivalutato assume valenza nell ambito della disciplina delle società di comodo solo a decorrere dal periodo di decorrenza fiscale della rivalutazione stessa. In base a quanto previsto dal D.L. 185/2008, nel bilancio 2008 le imprese hanno potuto attuare una rivalutazione volontaria degli immobili detenuti, solo sul piano civilistico oppure attribuendo loro rilevanza fiscale attraverso il pagamento dell imposta sostitutiva. Gli immobili rivalutati solo da un punto di vista civilistico continueranno a rilevare nei test di operatività e di redditività, assumendo il costo fiscale originario e non il valore rivalutato; nel caso in cui vi sia stato il riconoscimento fiscale, il maggior valore rileverà a partire dal 2013 (da quando inizia cioè ad esplicare gli effetti ai fini della deduzione della quota ammortamenti e per il calcolo della quota deducibile delle spese di manutenzione e riparazione). Le società in perdita sistematica Come evidenziato in precedenza, il decreto legge n. 138/2011 ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina delle società di comodo, includendovi anche le società che per tre periodi d'imposta consecutivi dichiarano una perdita fiscale ovvero per due anni una perdita fiscale e per un anno un reddito inferiore a quello minimo presunto in base all'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994, a prescindere dal superamento o meno del "test di operatività, ovvero anche quando i ricavi dichiarati sono superiori a quelli minimi determinati attraverso l'applicazione delle percentuali. La nuova disciplina trova la propria prima applicazione proprio a partire dal periodo di imposta 2012: qualora il triennio presenti una situazione di perdita sistematica ovvero due esercizi in perdita e uno al di sotto del reddito mimino, la società, nel 2012, verrà considerata di comodo. La presentazione dell interpello disapplicativo Le società che si considerano di comodo per una o l altra fattispecie possono presentare un interpello disapplicativo, ex art. 37 bis D.P.R. 600/1973, per evitare l applicazione della disciplina antielusiva. Nel caso in cui ricorrano entrambe le condizioni, vale a dire la non operatività e nel contempo la sussistenza della condizione di perdita sistematica, dovranno essere presentati due interpelli distinti, atteso il fatto che le problematiche sono diverse (nel primo caso vi è un problema di ricavi, nel secondo di mancanza di reddito ). L Irap per le società di comodo Oltre al reddito minimo presunto che deve essere dichiarato ai fini dell imposizione
5 diretta dalla società di comodo, vi sono conseguenze negative anche in termini di determinazione dell Irap dovuta. Il comma 3 bis dell art. 30 della legge 724/1994 prevede che il valore della produzione netta non possa essere inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non eserciate abitualmente e degli interessi passivi. Le limitazioni nell utilizzo del credito Iva L art. 30 comma 4 della legge 724/1997 stabilisce che Per le società e gli enti non operativi, l eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell articolo 5, comma 4-ter, del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto non inferiore all importo che risulta dall applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell Iva a debito relativa ai periodi di imposta successivi. Per le società di comodo, il credito Iva risultante dalla dichiarazione non è ammesso a rimborso, né può essere ceduto; inoltre viene ad essere perso, e non può quindi più essere riportato in avanti, se per tre periodi consecutivi la società è stata non operativa e non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva in misura non inferiore all importo dei ricavi presunti. Rigo RF74 Casella 1 Cause di esclusione Le cause di esclusione sono comuni alle due fattispecie, ossia se sussiste una causa di esclusione la società non può essere considerata di comodo né sulla base della non operatività, né sulla base della perdita sistematica.
6 I soggetti che possono vantare una causa di esclusione devono indicare il codice corrispondente nell apposita casella : 1 Soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali 2 Soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta 3 Società in amministrazione controllata o straordinaria 4 Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente 5 Società esercenti pubblici servizi di trasporto 6 Società con un numero di soci non inferiore a 50 7 Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità 8 Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo 9 Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale 10 Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% 11 Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore 12 Società consortili Casella 2 Cause di disapplicazione per le società non operative A differenza delle cause di esclusione, quelle di disapplicazione sono differenziate in relazione alle due diverse discipline.
7 I soggetti che presentano situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina sulla società non operative, così come individuate dal provvedimento direttoriale del 14 febbraio 2008, devono indicare nell apposita casella il codice corrispondente e cioè: 2 società assoggettate ad una delle procedure indicate nell articolo 101, comma 5, del Tuir ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d imposta precedenti all inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all inizio delle procedure medesime; 3 società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2- sexies e 2-nonies della legge 31 maggio 1965 n. 575 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l amministrazione giudiziaria; 4 società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 o ad altre leggi regionali o statali. La disapplicazione opera limitatamente ai predetti immobili; 5 società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo ai sensi dell articolo 30 della legge n. 724 del 1994; 2) società escluse dall applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di accoglimento dell istanza di disapplicazione; 3) società collegate residenti all estero cui si applica il regime dell articolo 168 del TUIR. La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni; 6 società che hanno ottenuto l accoglimento dell istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive. 7 società che hanno ottenuto l accoglimento dell istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente
8 indicate nell istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi, in caso di esonero dall obbligo di compilazione del prospetto. 8 le società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell articolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; 9 le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n La disapplicazione opera limitatamente al periodo d imposta in cui si è verificato l evento calamitoso e quello successivo. 99 società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all unico periodo di imposta di cui all articolo 182, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Nelle ipotesi di disapplicazione parziale (codice 4, 5 e 6), il prospetto va compilato non tenendo conto dei relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. Se non si hanno altri beni da indicare nel prospetto, diversi da quelli di cui al predetti codici, è necessario compilare la casella Casi particolari. Casella 3 Soggetto in perdita sistematica La colonna 3 deve essere compilata da parte delle società in perdita sistematica. Va indicato il codice 1 se il soggetto si deve considerare in perdita sistematica ed in tal caso è necessario compilare le colonne 3 e 4 dei righi da FC45 a FC53.
9 Laddove sussista una delle cause di disapplicazione individuate dal provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate dell 11 giugno 2012, la cui sussistenza va verificata in uno dei tre anni oggetto di monitoraggio ( ), nella colonna 3 va indicato il relativo codice: 2 società assoggettate ad una delle procedure indicate nell articolo 101, comma 5, del Tuir ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d imposta precedenti all inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all inizio delle procedure medesime; 3 società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l amministrazione giudiziaria; 4 società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a: 1) società considerate non in perdita sistematica ai sensi dell articolo 2, commi 36-decies e seguenti del d.l. n. 138 del 2011; 2) società escluse dall applicazione della disciplina di cui al citato articolo 2 anche in conseguenza di accoglimento dell istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica; 3) società collegate residenti all estero cui si applica il regime dell articolo 168 del TUIR. La disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni; 5 società che hanno ottenuto l accoglimento dell istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive. 6 società che hanno ottenuto l accoglimento dell istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi, in caso di esonero dall obbligo di compilazione del prospetto.
10 7 società che conseguono un margine operativo lordo positivo. Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lettere A) e B) dell articolo 2425 del codice civile. A tale fine i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti; 8 società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n La disapplicazione opera limitatamente al periodo d imposta in cui si è verificato l evento calamitoso e quello successivo; 9 società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative; 10 società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell articolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; 11 società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore; 12 società che si trovano nel primo periodo d imposta; 99 società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all unico periodo di imposta di cui all articolo 182, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.
11 Colonne 3, 4 e 5 Interpello disapplicativo Le società non operative, che adducendo oggettive situazioni che impediscono il conseguimento di ricavi congrui, hanno presentato interpello disapplicativo ex art. 37 bis D.P.R. 600/1973 per evitare l applicazione della disciplina antielusiva devono darne evidenza nel rigo RF74. In particolare barrando: Disapplicazione ottenuta ai fini Ires Disapplicazione ottenuta ai fini Irap Disapplicazione ottenuta ai fini Iva In caso di accoglimento dell istanza ai fini Ires, va indicato nella casella Imposta sul reddito, uno dei seguenti codici: 1. se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società non operative; 2. se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistemica; 3. se è stata ottenuta la disapplicazione di entrambe le discipline. Colonne 6 Casi particolari La casella va compilata indicando: - codice 1: nell ipotesi in cui il dichiarante, nell esercizio relativo alla presente dichiarazione e nei due precedenti non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RF75 a RF80. - codice 2: nell ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all esercizio relativo alla presente dichiarazione, non abbia posseduto dei beni indicati nei righi da RF75 a RF80. In tal caso le colonne 4 e 5 dei righi da RF75 a RF81 non vanno compilate.
12 Righi da RF75 a RF80 Nella colonna 1 dei righi da RF75 a RF80 va riportata la media dei valori dei relativi beni dell esercizio e dei due precedenti; a tal fine il valore dei beni acquistati o ceduti nel corso degli esercizi interessati dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso. Beni in leasing Il valore è costituito dal costo del concedente o, in assenza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto. Nella colonna 4 dei righi da RF75 a RF80 va riportato solo il valore dei relativi beni dell esercizio. In particolare: Titoli e crediti - azioni o quote di partecipazione di cui all art. 85, comma 1, lett c) Tuir - strumenti finanziari di cui all art. 85, comma 1, lett d) Tuir - obbligazioni, altri titoli di serie o di massa di versi da azioni o quote di partecipazione di cui all art. 85, comma 1, lett e) Tuir - quote di partecipazione in società commerciali di cui all art. 5 Tuir anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie - crediti, esclusi quelli di natura commerciale ed i depositi bancari Immobili ed altri beni - immobili - navi di cui all art. 8-bis, comma 1, lett. a) DPR 633/1972 destinate ad esercizio di attività commerciali o pesca, operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, demolizione.
13 Immobili A/10 Immobili abitativi Altre immobilizzazioni Beni piccoli comuni Immobili classificati nella categoria catastale A/10. Immobili a destinazione abitativa (categorie catastali da A/1 a A/10) Altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria, escluse le immobilizzazioni in corso e gli acconti. Altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria, situate nei comuni con popolazione inferiore a abitanti. Rigo RF81 Nella colonna 2 Ricavi presunti va indicata la somma degli importi ottenuti moltiplicando i valori di colonna 1 dei righi da RF75 a RF80 per le percentuali indicate. Nella colonna 3 Ricavi effettivi vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alla risultanze medie del conto economico dell esercizio e dei due precedenti. RF81 col. 2 > RF81 col. 3 la società non è operativa Di conseguenza è necessario determinare il reddito imponibile, applicando ai valori di colonna 2 dei righi da RF75 a RF80 le percentuali ivi indicate e riportando detto valore nella colonna 5. Le istruzioni precisano che ai fini dell adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno indicare nel rigo RF82 la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni, quali, ad esempio: proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; reddito esente ai fini IRES, anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell art. 87 del TUIR;
14 l importo escluso dal reddito per effetto dell agevolazione fiscale prevista dall art. 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (c.d. Reti d impresa). dividendi che fruiscono della detassazione di cui all art. 89 del TUIR. Rigo RF83 RF83 = RF81 col. 5 RF 82 L ammontare indicato al rigo RF83 deve essere poi confrontato con quello di cui al rigo RN6. Se RF83 > RN6 il reddito imponibile va integrato per la differenza fra RF83 e RN6. L importo di RN6 può essere aumentato anche mediante riduzione delle perdite. Le perdite non compensate di cui al rigo RF59, colonna 1, non possono essere riportate negli esercizi successivi, né trasferite in caso di opzione per la trasparenza fiscale o per il consolidato. ESEMPIO DI COMPILAZIONE PER SOCIETA NON OPERATIVA La società Alfa Srl, che ha determinato un reddito imponibile effettivo di , presenta i seguenti dati: media Partecipazioni Immobili diversi da A/ Immobili A/ Immobili abitativi Altre immobilizzazioni Beni situati in piccoli comuni
15 media Ricavi Incrementi rimanenze Proventi I ricavi presunti sono così determinati: media % ricavi presunti Partecipazioni % Immobili diversi da A/ % Immobili A/ % Immobili abitativi % Altre immobilizzazioni % Beni situati in piccoli comuni % Poiché i ricavi presunti (43.450) sono maggiori di quelli effettivi (42.000), la società si qualifica come non operativa e quindi determina il reddito presunto come segue: 2012 % reddito presunto Partecipazioni ,50% Immobili diversi da A/ ,75% Immobili A/ ,00% Immobili abitativi ,00% Altre immobilizzazioni ,00% Beni situati in piccoli comuni ,90%
16 Di seguito la compilazione del prospetto:
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