INFEDELTA CONIUGALE E RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE

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1 INFEDELTA CONIUGALE E RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE.LA VIOLAZIONE DELL OBBLIGO DI FEDELTA CONIUGALE PUO DAR LUOGO A LESIONE DI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE PROTETTI di Gianluca Ludovici La previdenza.it Il Giudice di legittimità è di nuovo intervenuto in tema di rapporti tra ( ex ) coniugi e di rilevanza giuridica delle loro condotte, focalizzando stavolta l attenzione sulle azioni poste in essere da moglie e marito in pendenza del vincolo coniugale: a breve distanza di tempo dalla significativa pronuncia resa in data 11 Agosto 2011, n , che si è espressa in merito al dibattuto caso della incidenza sul diritto al mantenimento della costituzione di una nuova famiglia di fatto da parte dell ex partner beneficiario del relativo assegno, la Suprema Corte ha provveduto ad enunciare un altro ragionevole, quanto innovativo principio di diritto che sembra dissipare le nebbie di incertezza che avvolgevano parte delle esaminande quaestiones iuris. Con sentenza del 15 Settembre 2011, n , infatti, gli Ermellini hanno enunciato il seguente principio di diritto: I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell art cod. civ. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell azione di risarcimento relativa a detti danni. Il casus belli è quello che ha avuto inizio con la proposizione di un azione giudiziale risarcitoria del danno non patrimoniale ( biologico ed esistenziale ) esercitata da una donna tradita dal proprio marito, insieme al quale, tuttavia, aveva poi congiuntamente chiesto ed ottenuto l omologazione della separazione consensuale. La difesa del coniuge fedifrago contestava la proponibilitàammissibilità di una simile domanda sul ritenuto presupposto che la violazione dell obbligo di fedeltà coniugale potesse avere rilievo giuridico solo ed esclusivamente ai fini della pronuncia della separazione con addebito e che, comunque, la sussistenza di un accordo in ordine alla separazione personale rendesse infondata la successiva azione risarcitoria. Tali assunti, però, sebbene siano stati creduti fondati dal Giudice di primo grado e dalla Corte territoriale, non hanno poi trovato accoglimento dinanzi ai Giudici della Sezione Prima della Corte di Cassazione, i quali hanno ribadito che nel caso di violazione degli obblighi matrimoniali il comportamento di un coniuge non soltanto può costituire causa di separazione o di divorzio, ma può anche, ove ne sussistano tutti i presupposti secondo le regole generali, integrare gli estremi di un illecito civile. Orbene, la sentenza n /2001 offre interessanti spunti di riflessione sia di ordine processuale, che sostanziale; quanto al primo profilo, il dictum in esame esclude qualsiasi nesso di pregiudizialità tra pronuncia giudiziale della separazione con addebito ed azione risarcitoria per

2 infedeltà coniugale, in ragione dell assenza di norme e disposizioni di legge che impongano un previo esperimento del giudizio ex art. 706 e ss. c.p.c.. In altre parole, il deficit di previsioni espresse circa la compatibilità tra le due azioni è stato correttamente interpretato alla luce del liberale principio quod Lex voluit, dixit. Ma vi è di più: non solo, infatti, la pronuncia di una sentenza di separazione con addebito non costituisce passaggio necessario ed imprescindibile per il riconoscimento giudiziale del danno prodotto da infedeltà coniugale, ma persino la sussistenza di un provvedimento giudiziale di omologa della separazione consensuale dei coniugi ( ontologicamente antitetico rispetto al primo provvedimento ) non ostacola in alcun modo l esercizio del diritto al risarcimento del pregiudizio non patrimoniale da tradimento, atteso che le due questioni si pongono su piani sostanziali e processuali distinti. Sebbene sul punto la Suprema Corte non si sia espressa, deve farsi notare come il ricorso congiunto o meno per ottenere la convalida dell intento dei partners di separarsi consensualmente operi nel senso ( ed abbia come esclusiva finalità quella ) di sospendere gli effetti civili del matrimonio, regolando l assetto dei rapporti personali e patrimoniali di comune accordo e nel rispetto dei principi fondamentali dell ordinamento giuridico. Al contrario, la richiesta risarcitoria ex artt e 2059 c.c., pur quando trovi la propria causa nelle azioni ed omissioni realizzate dai coniugi nell ambito spazio temporale del matrimonio, mira ad elidere gli effetti negativi della condotta oppure a reintegrare il pregiudizio derivato al danneggiato ( hic, si legga: coniuge ) con una satisfattiva compensazione patrimoniale, previa quantificazione in via equitativa del danno biologico ed esistenziale. L accordo raggiunto consensualmente sul nuovo assetto delle relazioni tra ex partners, pertanto, non inficia il diritto risarcitorio, ancorché sorto anteriormente alla pronuncia giudiziale di sospensione degli effetti civili del matrimonio, di un coniuge nei confronti dell altro, laddove la condotta di quest ultimo sia risultata lesiva della sfera giuridica del primo per ( mis ) fatti attinenti alla vita di relazione e posti in essere in aperta violazione degli obblighi coniugali. A ben vedere, però, sebbene il richiamo operato dal Giudice di legittimità al deficit di divieti espressi tra azione per la separazione personale dei coniugi ed azione risarcitoria da infedeltà coniugale appaia corretto, come corretta appare pure essere stata la scelta di ricorre ad un argomentazione di carattere sistematico per escludere l incompatibilità tra le azioni giudiziali de quibus, il motivo fondamentale in virtù del quale si può e si deve ritenere ammissibile l esercizio dell azione ex art c.c. in simili casi è da rinvenirsi, più correttamente, nella diversità dei petita e delle causae petendi, la quale rende le due azioni naturalisticamente autonome, indipendenti e distinte anche sul piano della cronologia processuale ed elide a priori ogni ipotesi di improponibilità della domanda risarcitoria per la presenza di una resiudicata ( il dedotto e deducibile dell una non coincidono con il dedotto e deducibile dell altra ). Quanto al profilo più sostanziale della configurabilità del danno da risarcire, impiegando le stesse parole del decisum in esame, va precisato, però, che: la mera violazione dei doveri matrimoniali, o anche la pronuncia di addebito della separazione, non possono di per sé ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art cod. civ. riconnette detta responsabilità, secondo i principi da ultimo affermati nella sentenza 11 novembre 2008, n.

3 26972 delle Sezioni Unite, la quale ha ricondotto sotto la categoria e la disciplina dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico. Ciò vuol dire che, posto che il tradimento costituisce in sé e per sé strumento obiettivamente idoneo alla trasgressione dei doveri coniugali e, in specie, dell obbligo di fedeltà, lo stesso non darà vita sempre e comunque ( rectius: automaticamente ) ad un danno ( non patrimoniale ) meritevole di ristoro economico per equivalente; quest ultimo sussisterà solo laddove saranno integrati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ovvero della fattispecie astratta di cui all art c.c. e la produzione dell evento lesivo comporti non un mero pregiudizio o una semplice sofferenza, ma la lesione di un interesse giuridico costituzionalmente tutelato, così come sancito dalle ormai celebri pronunce novembrine del 2008 della Cassazione. La violazione dell obbligo di fedeltà, pertanto, può essere fonte di responsabilità risarcitoria ex art c.c. ove si dimostri che l infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge ( lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità ). Ovvero ove l'infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto. Fermo restando che l infedeltà è astrattamente produttiva di sofferenze psico fisiche nel coniuge che la subisce, ancor più in contesti di unioni effettivamente basate sulla reciproca fiducia e finalizzate alla costruzione di un rapporto serio e duraturo, nonché caratterizzate dalla presenza di prole, il traditore è giuridicamente qualificabile come soggetto danneggiante, ed in tale veste è tenuto al risarcimento del danno, tutte quelle volte in cui le modalità intrinseche ed estrinseche, soggettive ed oggettive dell infedeltà manifestino spregio per l onore, il decoro, l immagine e l equilibrio psico fisico del partner: nonostante la pronuncia in esame non contenga specificazioni al riguardo, ma ritenga ipoteticamente risarcibile, in considerazione del caso specifico che regola, il tradimento ostentato e reso pubblico, si può, però, legittimamente sostenere l idoneità ad integrare gli estremi della fattispecie risarcitoria de qua di tutti i casi di tradimenti reiterati ovvero di relazioni fedifraghe protratte nel tempo, di infedeltà avvenute in momenti di particolare fragilità fisica od emotiva del coniuge ( quali una malattia grave propria o di un prossimo congiunto ), lo stato di gravidanza della partner ovvero uno stato di profonda crisi economica, nonché i casi di costituzione di una vera e propria relazione stabile con altro individuo oppure quelli di relazione extraconiugale con persone legate al coniuge tradito da un vincolo affettivo o addirittura parentale. Il danno da risarcire, pertanto, potrà atteggiarsi anche come biologico ed esistenziale e dovrà essere liquidato in ragione di tale particolare natura, tenuto conto delle modalità concrete di attuazione dell azione e degli effetti realmente prodotti. Aspetto di particolare interesse, inoltre, è offerto dalla possibilità di letture analogiche: il principio in esame, dunque, se correttamente inteso può estendersi anche alle ipotesi di coniugi ormai divorziati, purché il tradimento si sia verificato in costanza di matrimonio e non si sia ancora prescritta la situazione giuridica soggettiva da far valere, mentre non potrà estendersi alle ipotesi di convivenza more uxorio, considerato che la scelta di convivere come marito e moglie al di fuori del vincolo giuridico ( e sacro in caso di unioni religiose ) del matrimonio, porta con sé la scelta di

4 sottrarsi ai diritti ed ai doveri previsti dall ordinamento giuridico in capo ai coniugi legalmente riconosciuti. Tenuto conto della assenza di qualsiasi pregiudizialità tra separazione ( con addebito al coniuge infedele ) e risarcimento della sofferenza da tradimento, appare pure logico e coerente con l elaborato principio di diritto estendere la portata di quest ultimo ai casi di scelta di prosecuzione del rapporto coniugale, nonostante l accertata infedeltà; vale a dire, se un tradimento è in sé e per sé tale da cagionare un danno alla salute psico fisica di chi lo subisce ( da accertarsi caso per caso ), la risarcibilità di tale pregiudizio andrà riconosciuta anche al coniuge tradito che, per motivi di varia natura, abbia scelto o scelga di mantenere il vincolo matrimoniale e proseguire la relazione coniugale. Ultima precisazione: al fine di realizzare il precetto dell uguaglianza formale e sostanziale di cui all art. 3 Cost., non appare superfluo precisare come la regula iuris elaborata dalla Suprema Corte valga indifferentemente per i coniugi dell uno o dell altro sesso. [1] In realtà, un rilevante antecedente giurisprudenziale può essere rinvenuto in Cass., sentenza del 10 Maggio 2005, n. 9801, in cui si è chiarito come gli illeciti civilistici realizzati dai coniugi all interno della famiglia non abbiano rilievo e siano giudicabili solo in relazione ad un sistema normativo chiuso, quale quello costituito dalle disposizioni disciplinanti la materia familiare, ma siano suscettibili di considerazione nella più generale ottica dei principi generali dell ordinamento giuridico, tra cui proprio il principio del neminem laedere. [2] La donna, in verità, aveva in un primo momento agito in giudizio per ottenere una sentenza di separazione con addebito, scegliendo successivamente di convertire la procedura intrapresa in quella per separazione consensuale. [3] Come notato in sentenza, l errore di giudizio in cui è incorsa la Corte di Appello può essere individuato in una cattiva interpretazione di quella giurisprudenza di legittimità che ha precisato come l addebito sia istituto operante solo nell ambito dei giudizi ex art. 706 c.p.c. e mai al di fuori di questi ( cfr.: Cass. S.U., sentenza del 04 Dicembre2001, n ; Cass., sentenza del 29 Marzo 2005, n ); principio sacrosanto da cui, tuttavia, è stato elaborato il cattivo corollario della non deducibilità dei fatti costituenti l oggetto dell addebito in successivo ed autonomo procedimento giudiziale per il risarcimento del danno. [4] Non può poi validamente sostenersi che l abbandono della separazione con addebito in favore di quella consensuale implichi una manifestazione di disinteresse verso l accertamento della causa che ha determinato il deterioramento del rapporto coniugale e comporti una preclusione alla prova della sussistenza del fatto civilisticamente illecito ( l infedeltà ) in un differente e distinto giudizio di risarcimento danni ex art e ss. c.c..

5 [5] L aspetto della percezione della gravità dell infedeltà e della valutazione della sua effettiva incidenza sulla perdita dell affectio maritalis, nonché sulla possibilità di non intollerabile e civile prosecuzione del rapporto coniugale, accede, ritiene chi scrive, al campo della soggettività. [6] Fatto illecito altrui posto in rapporto di causa effetto con la produzione di una ingiusta lesione nella sfera giuridica del danneggiato. [7] Cfr. Cass., sentenze dell 11 Novembre 2008, nn [8] La separazione, infatti, determina la sospensione dell obbligo di fedeltà. [9] Come è noto, gli obblighi nei confronti della prole permangono anche per le mere coppie di fatto. [10] Non solo, dunque, per scongiurare possibili accuse di veterofemminismo, ipotesi ben lontana tanto per i giudici latori dell annotato principio di diritto, quanto per chi scrive.

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