Responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore R. C. A.

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1 Comunità Montana del Casentino Lotto n. 1 Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) Polizza di Assicurazione Responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore R. C. A. EFFETTO POLIZZA: ore del 31/01/2009 SCADENZA POLIZZA: ore del 31/01/2012

2 DEFINIZIONI Ai seguenti termini si attribuiscono convenzionalmente questi significati: C.d.A.: Codice delle Assicurazioni private - D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209; Impresa o Società: la Compagnia Assicuratrice; Contraente: la persona giuridica che stipula l'assicurazione; Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; Proprietario: l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà; P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico Conducente: la persona fisica alla guida del veicolo; Tariffa : la tariffa dell'impresa, in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto. Assicurazione: il Contratto di Assicurazione Polizza: il documento che prova l'assicurazione Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società Sinistro: il verificarsi dell evento causa del danno; Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro; Indennizzo diretto: la somma dovuta dalla Società al Contraente in applicazione della procedura di Risarcimento Diretto prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149 e150 del D.Lgs. n. 209/2005. CU: classe di conversione universale introdotta e disciplinata dall ISVAP con circolare n. 555/D del 17 maggio 2005, secondo i criteri di cui al Provvedimento C.I.P. n. 10 del 5 maggio 1993 CIP 93: il Provvedimento CIP 93 n. 10/93 del 5 maggio 1993, del Comitato Interministeriale Prezzi con il quale venne approvata l ultima Tariffa R.C. Auto amministrata Pag. 1 di 10

3 La Società assicura, alle Condizioni che seguono, l intero parco veicoli del Contraente composto da tutti i veicoli indicati nell Allegato ELENCO con un unico Contratto di Assicurazione secondo la formula a Libro Matricola, contro i seguenti rischi: Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore Il Premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per la Provincia di Arezzo e in base ai dati e agli elementi di rischio indicati nell Allegato ELENCO, redatto in base alla situazione conosciuta al momento dell indizione della procedura di gara per l affidamento del presente contratto. Il Premio di Polizza è suscettibile di modifica in base: - alle variazioni del parco automezzi del Contraente che dovessero intervenire antecedentemente alla data di effetto della presente Assicurazione; - alle risultanze delle Attestazioni sullo stato del rischio che saranno prodotte prima della data di effetto della presente assicurazione. 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 1.01 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - buona fede Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell'assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e, 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione, incompletezza od inesattezza della dichiarazione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della polizza così come all'atto della stipulazione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo/risarcimento, sempreché tali omissioni o dichiarazioni incomplete o inesatte siano fatte in buona fede e non comportino dolo da parte dell'assicurato, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, di richiedere la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui le circostanze si sono verificate Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale modifica dell'art del Codice Civile, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Se il Contraente non paga la prima rata di premio l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello dell effetto e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Rimane fermo e impregiudicato ogni diritto della Società al recupero dei Premi scaduti ai sensi dell'art del C. C.. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, direttamente o per il tramite del Broker incaricato. La Società si impegna ad emettere i Contrassegni ed i Certificati di assicurazione mettendoli a disposizione del Contraente entro la data di effetto della polizza per la prima rata ed entro la data di scadenza per le rate successive, anche nel caso in cui non sia stato ancora corrisposto il relativo Premio Frazionamento del premio Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 45 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato. Pag. 2 di 10

4 1.04 Durata di polizza La polizza ha durata di ANNI 3 (tre), con effetto dalle ore del 31/01/2009 e scadenza alle ore del 31/01/2012. E prevista la rateazione annuale del Premio, tuttavia, fermo quanto stabilito all'art.1.03, è facoltà del Contraente richiedere la rateazione semestrale del Premio. Qualora tale frazionamento fosse concesso, la Società rinuncia all'applicazione dell'addizionale del Premio prevista per tale rateazione. Rescindibilità annuale Si da atto che, sebbene la Polizza sia stipulata per un periodo di più annualità, è facoltà di ambo parti rescindere il presente contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale Proroga dell Assicurazione Il presente contratto cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo e della tacita proroga. Alla scadenza del Contratto, compatibilmente con le normative vigenti in materia di contratti della P.A., è facoltà delle parti, a seguito di esplicita richiesta del Contraente con preavviso scritto di almeno 30 giorni, procedere ad una proroga tecnica della Polizza per permettere lo svolgimento o il completamento delle procedure necessarie per l aggiudicazione di una nuova Polizza La proroga temporanea della Polizza, agli stessi patti e condizioni valide alla scadenza del contratto, avrà durata di una frazione d anno con un massimo di 180 giorni. Il Premio relativo dovrà essere calcolato sul Premio annuo vigente alla scadenza in modo direttamente proporzionale alla durata della proroga medesima, nella misura di 1/360 per ogni giorno di garanzia Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente Foro competente Si conviene che il Foro competente è esclusivamente quello della Autorità Giudiziaria dove ha sede l'assicurato e/o Contraente Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non previsto od espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti Forma delle comunicazioni Le comunicazioni fra le Parti devono farsi in forma scritta Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo Ai sensi dell art. 122, comma 3, del C.d.A., in caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, così come previsto dall art. 283 del C.d.A.. Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell imposta pagata e del contributo al S.S.N., previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo Amministrazione del libro matricola L Assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati in Leasing o comunque in dotazione a qualsiasi altro titolo al Contraente stesso. E data facoltà al Contraente di includere ed escludere veicoli in corso di contratto. Sono ammesse sostituzioni di veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva. Relativamente ai veicoli assicurati per la R.C. Auto con tariffa Bonus/Malus o equivalente, in caso di inclusioni ed esclusioni contestuali, il veicolo oggetto dell inclusione manterrà la medesima classe di merito del veicolo sostituito, sempreché il veicolo da includere e quello da sostituire appartengano allo stesso settore tariffario. Pag. 3 di 10

5 I veicoli che venissero inclusi in garanzia in corso di contratto saranno assicurati dalla Società Assicuratrice alle stesse condizioni normative e tariffarie applicate al momento dell emissione del Contratto medesimo. Il premio di ciascun veicolo, escluso od incluso in corso di contratto, è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalla data del Telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione del contrassegno e del certificato di assicurazione. Per quanto riguarda le inclusioni e le esclusioni e/o altre variazioni contrattuali che dovessero intervenire successivamente alla decorrenza del contratto, si procederà alla regolazione del Premio al termine di ogni annualità assicurativa. La regolazione del premio, attiva o passiva, dovrà essere versata, per ogni annualità assicurativa, entro 60 giorni dalla data di emissione dell appendice di regolazione da parte della Società Assicuratrice Denuncia dei sinistri In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo Incompatibilità contrattuali e interpretazione del contratto Per quanto non regolato nel presente Capitolato varranno le Condizioni a stampa del contratto che verrà aggiudicato con particolare riferimento alla specifica regolamentazione delle forme tariffarie relative alla garanzia R.C.Auto in base alle quali il Contraente ha stipulato la presente assicurazione, nonché la disciplina delle regole evolutive della classe di merito di conversione universale (CU) se e dove prevista. In ogni caso tutte le condizioni generali, speciali e aggiuntive incompatibili con quanto previsto nel presente Capitolato si intendono abrogate o derogate. Ciò premesso, si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà sempre data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente Informative sinistri La Società si impegna a fornire, a semplice richiesta del Contraente o del Broker indicato in polizza, il resoconto dettagliato dei sinistri denunciati, liquidati o dichiarati senza seguito, relativamente ai periodi assicurativi trascorsi a partire dalla data di effetto della Polizza Clausola Broker Il Contraente dichiara di avere conferito ad Arezzo Centro Broker di Caporali Gaetano con sede in Arezzo, Piazza Guido Monaco n. 2, un incarico di brokeraggio assicurativo con il quale è stato affidato in via esclusiva all impresa medesima il compito di ausiliare l Ente Contraente nella gestione e nella esecuzione del presente contratto di Assicurazione. In ragione di ciò si conviene che il Contraente potrà effettuare il pagamento dei Premi per il tramite del Broker e che ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società di Assicurazione in merito al contratto di assicurazione deve intendersi fatta in nome e per conto del Contraente Coassicurazione e delega Clausola operante nel caso di contratto in coassicurazione. Qualora l assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in esplicita deroga all art del Codice Civile. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla coassicuratrice delegataria in esso indicata, di conseguenza tutti rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal broker incaricato il quale tratterà con la Società coassicuratrice delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Pag. 4 di 10

6 Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l incasso dei premi di polizza, nel caso in cui il pagamento sia effettuato nei confronti di ciascuna Società. La Società delegataria dichiara di avere ricevuto benestare dalle coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza o appendici) per firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. 2. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE 2.01 Oggetto dell Assicurazione In conformità alle norme del C. d. A., D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e/o integrazioni, la Società assicura i rischi per i quali è obbligatoria l assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i massimali convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in Polizza. L assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli assicurati in aree private. La Società assicura inoltre i rischi indicati nelle Condizioni Aggiuntive anche se non fossero compresi nell Assicurazione obbligatoria Massimali L Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali: - Euro ,00 unico per autovetture, autocarri e ogni altro veicolo assicurato. I Massimali indicati rappresentano il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, per ogni veicolo assicurato Esclusioni e rivalsa L'assicurazione non è operante: - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di patente scaduta per la quale abbia omesso involontariamente di provvedere al rinnovo o per la quale sia già stato chiesto il rinnovo; - nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente; - nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; - per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n Nei predetti casi la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate inconseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalll art. 144 del D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle assicurazioni. Pag. 5 di 10

7 2.04 Periodi di osservazione della sinistrosità Per l applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe sono da considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura: - 1 periodo: il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina 10 mesi dopo; in caso di inclusione di veicolo nel corso dell annualità assicurativa, qualora il termine superi la scadenza annuale del contratto, l evoluzione del periodo di osservazione si compirà nell annualità successiva, ciò non vale se trattasi di inclusione contestuale ad esclusione per sostituzione di altro veicolo, nel qual caso il periodo di osservazione prosegue ininterrotto. - periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente Forme tariffarie In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, la Società presta la copertura Assicurativa in base ad una delle seguenti forme tariffarie: a) Bonus/Malus autovetture L assicurazione stipulata con tale forma tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione quale definito all Art Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. All atto della stipulazione del contratto il veicolo è assegnato ovvero alla classe di merito 14 - CIP 93 se: - veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta; - veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.. Nel caso che l assicurazione si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società nella forma Bonus-Malus il veicolo è assegnato all atto della stipulazione del contratto alla classe di merito CU di pertinenza in base alle risultanze dell Attestazione di rischio rilasciate dal precedente assicuratore. In caso di veicolo assicurato in precedenza in forma tariffaria diversa da quella Bonus - Malus, il veicolo è assegnato alla classe di merito CU risultante dall Attestazione di rischio. Se l Attestazione non riporta la classe di merito CU si applicano i criteri previsti dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e s. m. i.. b) Tariffa fissa con maggiorazione del Premio per sinistrosità (Pejus) L assicurazione stipulata con tale forma tariffaria prevede maggiorazioni del premio in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nel periodo di osservazione quale definito all Art Se nel periodo di osservazione si sono verificati 2 sinistri il Premio dovuto per il singolo veicolo per l annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%. Se nello stesso periodo di osservazione si sono verificati 3 o più sinistri il Premio dovuto per il singolo veicolo per l annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%. I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. Nel caso che l assicurazione si riferisca a veicolo precedentemente assicurato presso altra Società, si applicherà la maggiorazione di premio Pejus qualora dall attestazione dello stato del rischio, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta. La maggiorazione di premio Pejus non si applica se il veicolo è: - immatricolato per la prima volta; - assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. - assicurato in precedenza con franchigia. Pag. 6 di 10

8 c) Bonus Malus per autocarri L assicurazione stipulata con tale forma tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni del Premio in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nel periodo di osservazione quale definito all Art Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti in base alle tabelle evolutive riportate nelle Condizioni a stampa del Contratto. In caso di veicolo immatricolato per la prima volta in Italia ovvero di veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., al veicolo è attribuita la classe di merito di ingresso determinata secondo i criteri riportati nelle Condizioni a stampa del Contratto. Nel caso di veicoli già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il veicolo è assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni contenute nell attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della Classe di conversione universale CU ivi indicata. L'impresa al momento dell assunzione del rischio, convertirà la classe CU, indicata nell attestazione, nella classe di merito interna liberamente determinata in base alla specifica tabella di corrispondenza prevista, attraverso l applicazione dei parametri autonomamente prescelti con particolare riferimento alla sinistrosità degli ultimi 5 anni. Nel caso che l assicurazione si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con diversa forma tariffaria, il veicolo è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni desunti dall attestazione dello stato del rischio. d) tariffa fissa L Assicurazione stipulata con tale forma tariffaria non prevede variazioni di Premio in funzione dell accadere o meno di sinistri nel periodo di osservazione. Per quanto non regolato nel presente articolo varranno le Condizioni a stampa del contratto secondo quanto previsto all articolo1.13 delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. Agli effetti della garanzia Responsabilità Civile Auto non sono comunque applicabili forme tariffarie che prevedano Franchigie a carico dell Assicurato 2.06 Rischio statico Rimorchi Per i rimorchi ed i semirimorchi assicurati la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il è staccato dalla motrice, per i danni derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il. Quando il è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante Passaggio di tariffa Il passaggio da una formula tariffaria ad un altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annua del contratto Attestazione dello stato di rischio In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società rilascia al Contraente e/o proprietario e/o locatario del veicolo, qualunque sia la forma tariffaria applicata, un'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni che contenga tutte le informazioni ed i dati previsti dalla normativa vigente. La Società non rilascia l'attestazione nel caso di: - sospensione della garanzia nel corso del contratto; - contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; - contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; Pag. 7 di 10

9 Per i veicoli inclusi in corso di contratto, rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno ed assicurati con forme tariffarie che prevedano una evoluzione della classe di merito di assegnazione, l attestazione verrà rilasciata senza alcuna evoluzione di tali classi. In caso di furto del veicolo, la Società è tenuta a rilasciare, su richiesta del Contraente ed entro 15 giorni, l attestazione sullo stato del rischio relativa all ultima annualità effettivamente conclusa; se al momento del furto il periodo di osservazione risulta concluso è riconosciuta la classe di merito di conversione universale (CU) che sarebbe stata assegnata alla scadenza. Il Contraente deve consegnare all assicuratore l attestazione dello stato di rischio all atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l ha rilasciata. Nel caso il contratto preveda la coassicurazione del rischio, l attestazione deve essere rilasciata dalla Società delegataria Estensione territoriale L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'unione Europea, nonché per il territorio dei seguenti stati: Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra, Svizzera. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) alla stipulazione dell assicurazione e ad ogni scadenza di rata successiva, a semplice richiesta del Contraente e senza costi aggiuntivi. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall ISVAP ai sensi dell Art. 143 del C.d.A. (cosiddetto Modulo Blu). La denuncia anche se presentata in altra forma scritta deve in ogni caso contenere l indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo anzidetto Gestione delle vertenze - spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando - ove occorra - legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano designati con il suo preventivo benestare e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale Difesa penale A condizione che la garanzia sia operante, la Società assume la difesa del Contraente e del conducente in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all atto della tacitazione dei danneggiati; provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito il mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall Assicurato non sarà a carico della Società se non preventivamente autorizzata Esercizio del diritto al risarcimento diretto Per i sinistri che rientrano nell ambito di operatività della procedura di risarcimento diretto previsto dall art. 149 del Codice delle Assicurazioni e dal Regolamento di cui al D.P.R. 18/07/2006 n. 254, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata dal danneggiato alla Società. La richiesta deve recare l indicazione del codice fiscale dell avente diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l accertamento dell entità del danno. Alla richiesta deve essere allegato il modulo Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di sinistro (cosiddetto Modulo Blu) con l indicazione di tutti i dati relativi ai conducenti e ai proprietari dei veicoli coinvolti, tutte le informazioni necessarie sulle modalità dell accadimento, sulle sue conseguenze dannose, sull intervento delle forze dell ordine, le generalità di eventuali testimoni oltre a quant altro richiesto nel modulo medesimo. Pag. 8 di 10

10 In caso di richiesta incompleta la Società richiederà al danneggiato, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, le necessarie integrazioni. Qualora sussistano i requisiti previsti dall art. 149 del Codice delle Assicurazioni e dal Regolamento di cui al D.P.R. 18/07/2006 n. 254, la Società provvederà per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all Assicurato i danni subiti, fornendogli tutte le informazioni necessarie perl interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità e per la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno (art. 9 D.P.R. 18/07/2006 n. 254). Qualora non sussistano i requisiti previsti dall Art. 149 del C.d.A. la Società provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia assicuratrice del veicolo del responsabile. In caso di danni subiti dal terzo trasportato sul veicolo la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata alla Società ai sensi dell art. 141 del Codice delle Assicurazioni. 3. CONDIZIONI AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI) Valide per l assicurazione dei rischi indicati anche se non compresi nell Assicurazione obbligatoria 3.01 Rinuncia alla Rivalsa - La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti sia del proprietario o locatario degli autoveicoli assicurati che del conducente: a) se il conducente è in possesso, al momento del sinistro, di patente idonea ma scaduta per la quale abbia omesso involontariamente di provvedere al rinnovo o per la quale sia già stato chiesto il rinnovo; b) se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti ovvero al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni; c) nel caso di danni a terzi trasportati dove il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni contenute nel libretto di circolazione. - La Società rinuncia al diritto di rivalsa solo nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. La rinuncia alla rivalsa non è comunque operante nel caso in cui il proprietario o locatario del veicolo fosse a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all azione di rivalsa Responsabilità Civile dei passeggeri La Società assicuratrice si obbliga a tenere indenni i trasportati dei veicoli assicurati da eventuali richieste di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi dei quali i trasportati stessi dovessero rispondere per fatto e responsabilità propri e, comunque, per eventi connessi alla circolazione del veicolo assicurato Responsabilità Civile da Incendio L Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio dei veicoli descritti in Polizza che impegni la Responsabilità dell Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (persone, cose ed animali) con il limite massimo di Euro ,00=. La presente estensione dell'assicurazione non comprende: a) i danni conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso del Contraente Traino Per i veicoli inscritti in Polizza destinati al traino di rimorchi muniti di targa propria, di carrelli appendice nonché, nel caso di macchine agricole, di rimorchi non muniti di targa propria, l assicurazione copre anche la responsabilità civile per il traino di tali rimorchi. Pag. 9 di 10

11 3.05 Operazioni di carico e scarico La Società assicura i danni involontariamente cagionati a terzi nella esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o e viceversa purché non eseguite con mezzi e/o dispositivi meccanici installati sui veicoli indicati in Polizza. L Assicurazione non comprende i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni da inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità è coperta dall Assicurazione, le persone trasportate sul veicolo e quelle addette alle operazioni di carico e scarico Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici La società Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l assicurato e se persona diversa- il committente di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza delle operazioni di carico e scarico eseguite con mezzi e dispositivi meccanici installati sui veicoli indicati in Polizza muniti di mezzi o dispositivi meccanici per il carico e lo scarico. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali previsti in Polizza per la R.C. Auto. Non si considerano terzi coloro la cui responsabilità è coperta dall assicurazione nonché le persone trasportate e quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico. Sono esclusi i danni: alle cose trasportate o in consegna; da inquinamento dell aria, dell acqua e del suolo Veicoli speciali per portatori di handicap La garanzia vale per i danni alle persone trasportate anche durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedia a rotelle, effettuate con l ausilio dei mezzi meccanici installati sul veicolo Macchine agricole La garanzia comprende i danni alle persone trasportate nel rispetto delle normative vigenti ed il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi Sgombero neve - veicoli adibiti allo sgombero di neve L assicurazione copre anche i danni derivanti da operazioni di sgombero di della neve effettuato dai veicoli assicurati adibiti allo sgombero di neve anche occasionalmente a patto che sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall Autorità competente. Ai sensi degli artt e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di conoscere ed approvare specificatamente le seguenti disposizioni contrattuali: Art Durata di Polizza, Art Proroga dell Assicurazione, Art Foro competente. LA SOCIETÀ IL CONTRAENTE/ASSICURATO Allegato: Elenco Veicoli Pag. 10 di 10

12 Marca e modello Tipo veicolo Targa Uso Aliment.ne 1a Imm.ne Tariffa Dati Tecnici Classe CU Sinistri 1 Fiat Panda 4x4 AY 399 RV 1998 Cv 13 - KW FAI 590 S Terna caricatore escavatore Macchina operatrice semovente articolata AR AA 505 Speciale 1992 Q.li 60 3 Ford Transit Autoveicolo Trasporto Promiscuo AH 577 HG privato 1995 Cv23 - KW Fiat Geotech I Trattrice agricola + AE 943 Y 1997 Cv80 5 Lamborghini Trattrice agricola + AR CV60 6 Toyota LN 65 L Autoveicolo Trasporto Promiscuo FI H Cv23-55 KW Fiat 666 DT 12 Trattrice agricola+ AR CV68 8 Fiat DT 204 Trattrice agricola+ AR CV80 9 Fiat DT 12 Trattrice agricola+ AR Cv80 10 Carraro Trattrice agricola snodata+ AR CV64 11 New Holland Fiat 72/94 Trattrice agricola + AR CV71 12 Furgone Iveco Autoveicolo Trasporto Promiscuo AR Cv23 - KW Fiat Panda 4x4 trekking Autoveicolo Trasporto Promiscuo AR Cv13 - KW

13 Marca e modello Tipo veicolo Targa Uso Aliment.ne 1a Imm.ne Tariffa Dati Tecnici Classe CU Sinistri 14 IVECO 4x4 Cose AR Q.li Fiat Panda 1000 Trasporto AR Cv12 - KW Fiat Panda 4x4 trekking Trasporto AR Cv13 - KW Fiat Panda 4x4 trekking AR Cv13 - KW Fiat Panda 1000 Trasporto AR Cv12 - KW Fiat Panda 1000 Trasporto AR Cv12 - KW Fiat Iveco 240 E42 Cose AR Q.li Bernardi BN 28 TN Rimorchio agricolo AC 731 C 03/1999 Q.li New Holland Fiat 72 Trattrice Agricola + AG 729G 08/1999 Q.li Land Rover defender ZA 244 FW C 5P 08/1999 Q.li 32 Cose + Rimorchio +17 rim.li 24 Volkswagen Bora BD 243 WN 05/1999 Cv23 - KW Volkswagen 70 Autoveicolo Trasporto Promiscuo AR /1991 CV 22- KW Fiat Panda 1100 IE BR 911 EA 02/2001 Bonus/Malus Cv 13 - KW

14 Marca e modello Tipo veicolo Targa Uso Aliment.ne 1a Imm.ne Tariffa Dati Tecnici Classe CU Sinistri 27 Fiat Panda 1100 IE BR 912 EA 02/2001 Cv 13 - KW Fiat Doblò 1.2 I Cat trasporto persone BR 905 EB 03/2001 Cv 14 - KW 47, Fiat Panda 4 x 4 Trasporto BX 751 AZ 11/2001 Cv13 - KW Fiat Panda 4x4 BX 790 AZ 11/2001 Cv13 - KW Fiat Panda 1100 IE BX 791 AZ 11/2001 Cv13 - KW Volkswagen 2.5 T Transporter BX 483 BA 11/2001 Cv 23 - KW Mitsubishi L 200 BX 984 RN Pick Up 1/2002 Q.li Rim. Cose + Rimorchio 1 0 Daimler 34 Autocarro Per Trasporto Cose CB 259 DS 7/2002 Q.li Land Rover Defender 110 ZA 206 RJ HC 8/2002 Q.li 31 Cose Volkswagen Syncro BV 949 XY 2/2003 CV 23- KW Bernabei TR 70 Rimorchio Agricolo AF 601 Z 4/2003 q.li Bernabei TR 70 Rimorchio Agricolo AF 600 Z 4/2003 q.li Fiat Panda 4x Ie CE 476 PJ 06/2003 Bonus/Malus 13 Cv - KW

15 Marca e modello Tipo veicolo Targa Uso Aliment.ne 1a Imm.ne Tariffa Dati Tecnici Classe CU Sinistri 40 Fiat Panda 4x Ie CE 477 PJ 06/ Cv - KW Land Rover Defender ZA 303 RJ LD /2003 Q Li 30 Cose 42 Fiat Panda 1100 Fire CC 897 LH 07/ Cv - KW Fiat Panda 1100 Fire CC 898 LH 07/ Cv - KW Land Rover 90 ZA 319 RJ Diesel Defender 8/2003 Q Li 24 Cose CRESCI TML Rimorchio trasporto cose AC /2003 Q Li Alfa Romeo 166 CH 641 KE 5/ Cv - KW Land Rover Defender 110 SW TDS ZA 328 RJ 11/ Cv - KW CNH International Trattrice Agricola + AT 924 T 02/ Renault Kangoo Cose BM 283 VV 06/2000 Q.li FIAT Idea 1900 Multijet Active CN 638 LR 11/ Cv - KW FIAT Seicento 1.1 CN 641 LR 11/2004 CV 13 - KW FIAT Seicento 1.1 CN 646 LR 11/2004 CV 13 - KW

16 Marca e modello Tipo veicolo Targa Uso Aliment.ne 1a Imm.ne Tariffa Dati Tecnici Classe CU Sinistri 53 Volkswagen Kombi Transporter CP 813 ZC 03/2005 CV 23 - KW CASE Trattrice Agricola + AY 224 A 04/2005 q.li CNH International Trattrice Agricola + AY 350 A 06/ VW Transporter Caravelle CW 757 WY 07/2005 Cv 23- KW Suzuki Jimmy 1.5 DDI CX 913 MC 10/2005 Cv 16 - KW Fiat Panda 4x4 DB 386 GZ 04/2006 Cv15 - KW Fiat Panda 4x4 DB 383 GZ 04/2006 Cv15 - KW Fiat Panda 4x4 DB 384 GZ 04/2006 Cv15 - KW Bernabei TR 70 Rimorchio Agricolo con cassone ribaltabile AJ 078 T 08/2006 q.li Bernardi B35M Rimorchio Agricolo con cassone ribaltabile AJ 085 T 09/2006 q.li Schwarz RB Rimorchio Agricolo AK 448 B 20/ Fiat Ducato Trasporto DG 801 EX Diesel 2007 Cv22 - KW New Holland S3C6 Trattrice agricola + BC 560T 08/2007

17 Marca e modello Tipo veicolo Targa Uso Aliment.ne 1a Imm.ne Tariffa Dati Tecnici Classe CU Sinistri 66 Mitsubishi L200 Cose DH 770 LR 03/2007 Q.li Fiat Panda 4x4 climbing Trasporto DM 198 AH Diesel 2008 Cv15 - KW Fiat Panda 4x4 climbing Trasporto DM 199 AH Diesel 2008 Cv15 - KW Zambelli ZGM/25 Rimorchio agricolo AR Bernabei TR 70 Rimorchio Agricolo con cassone ribaltabile AK 926 H 04/ Land Rover LD ZA 527 RJ 03/2001 Cv 23 - KW Fiat Ducato Trasporto DH 009 WZ Speciale Trasporto portatori di handicap 4/2007 CV 22 - KW 88 Q.li Totale Sinistri LEGENDA Classe CU / Ass.: Classe di di Conversione Universale assegnata presunta al Classe CU / Prov.: Cllasse di Conversione Universale di provenienza CV: cavalli fiscali Q.li: quintali Aliment.ne: alimentazione 1a Imm.ne: prima immatricolazione NOTE Sinistri: in caso di casella vuota il dato relativo all anno di riferimento è da considerarsi N.A. (veicolo non assicurato) ovvero N.D. (dato non disponibile).

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