LE ESPORTAZIONI E I PLAFOND DI ESPORTATORE ABITUALE LE ESPORTAZIONI E I PLAFOND DI

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1 LE ESPORTAZIONI E I PLAFOND DI ESPORTATORE ABITUALE Dott. Sandro Cerato ASPETTI GENERALI IVA L esportazione ai fini IVA presuppone il trasferimento di proprietà dei beni e la fuoriuscita dei beni dal territorio diganale comunitario. La prova dell esportazione, ossia la fuoriuscita dei beni dal territorio UE è condizione per fruire della non imponibilità. Normativa doganale Prescinde dal rapporto civilistico sottostante l operazione, considerando rilevante la sola materiale uscita dei beni dalla Comunità 2 1

2 OPERAZIONI NON IMPONIBILI Artt. 8, 8-bis e 9 DPR 633/72 Sono operazioni non imponibili le cessioni all esportazione, le operazioni assimilate ed i servizi internazionali Vengono fatturate senza addebito di IVA Danno diritto al rimborso dell imposta assolta sugli acquisti Generano plafond 3 ESPORTAZIONI GRATUITE L onerosità dell operazione non costituisce elemento qualificante delle esportazioni di fini IVA, in quanto l art. 8 del DPR 633/72 non opera alcune distinzione in funzione del titolo dell operazione realizzata. Cessioni gratuite beni oggetto dell'attività: fattura art. 8 lett. a) con relativi adempimenti. Cessioni gratuite beni non oggetto attività: non cessione IVA (art. 2 co. 2 n. 4) e fattura pro-forma ai fini doganali. Cessioni di merci in sostituzione (garanzia): fattura pro-forma ai fini doganali. N.B. Le cessioni gratuite non rilevano ai fini della formazione del plafond di esportatore abituale (C.M ,n. 156/E). 4 2

3 ESPORTAZIONI DOGANA DI ESPORTAZIONE DOGANA DI USCITA È quella in cui la dichiarazione doganale, deve essere presentata; t territorialmente i t è competente quella in cui l esportatore è stabilito, ovvero le merci sono imballate o caricate per l esportazione (art. 161 CdC) Dogana frontaliera da cui la merce lascia materialmente il territorio della Comunità e che appone le attestazioni del visto uscire che costituiranno la prova dell avvenuta cessione all esportazione 5 TIPOLOGIE DI ESPORTAZIONE L articolo 8 configura come esportazioni (e quindi come operazioni non imponibili, in quanto dirette al consumo estero), alcune tipologie i di operazioni i secondo lo schema di seguito descritto: lett. a) c.d. esportazioni dirette Articolo 8 lett. a) c.d. operazioni triangolari lett. b) c.d. esportazioni a cura del cessionario non residente 6 3

4 CESSIONI ALL ESPORTATORE ABITUALE L articolo 8 contiene poi una tipologia di operazioni non imponibili eseguite a favore di esportatore abituale (lett. c). Tale esportazione non è quindi un operazione che comporta la fuoriuscita dei beni dal territorio comunitario, bensì si tratta di un operazione interna. Il cedente, pertanto, effettua un operazione non imponibile ex art. 8 co. 1 lett. c), ma tale operazione non determina lo status di esportatore abituale, né genera plafond disponibile. 7 ESPORTAZIONI DIRETTE Le esportazioni dirette si verificano quando il cedente italiano effettua la cessione direttamente nei confronti dell acquirente finale extracomunitario (o per il tramite di un commissionario) e cura la spedizione o il trasporto dei beni fuori dal territorio della Comunità Economica Europea. Cedente Consegna extra UE Cessionario i nazionale extra UE Fattura non imponibile 8 4

5 ESPORTAZIONI DIRETTE Affinchè si configuri un esportazione diretta di cui alla lett. a) dell art. 8, sono necessari i seguenti requisiti: trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento dei beni; materiale uscita dei beni fuori del territorio comunitario; trasporto o spedizione dei beni eseguiti a cura o a nome dei cedenti. 9 ESPORTAZIONI DIRETTE REQUISITI FATTURA Dicitura operazione non imponibile ai fini IVA ai sensi dell art. 8 co. 1 lett. a) DPR 633/72 C.M n. 35/E C.M N. 108/E Per le esportazioni dirette non è possibile l emissione di fattura differita (ammissibile solo per le triangolazioni). L esibizioneione in dogana della fattura da parte dell esportatore è condizione indispensabile per l espletamento dell operazione doganale, anche per gli altri soggetti (spedizioniere e trasportatore). 10 5

6 ESPORTAZIONI DIRETTE L art. 8, co. 1, lett. a), prevede che i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio i oadattamento t ad altri beni. C.M n. 73: l esportazione risulta effettuata anche quando i beni risultanti dalla lavorazione sono trasportati o spediti all estero a cura o a nome dell impresa terzista. R.M n : l incarico della lavorazione è normalmente commissionato dal soggetto non residente, che non necessariamente deve coincidere con il cessionario dei beni (tale ultimo soggetto, infatti, potrebbe cedere i beni acquistati ad un terzo cessionario non residente, il quale incarica il terzista per la lavorazione). 11 ESPORTAZIONI DIRETTE Per le esportazioni dirette a mezzo di pacco postale, di valore non superiore a 516,46, il DM prevede che la cessione deve essere accompagnata dalla dichiarazione doganale modello CN 23, contenente l indicazione dettagliata e separata dei beni spediti all estero. La prova dell esportazione è costituita da una copia del modello CN 23, vidimata mediante bollo a calendario dell Ufficio postale che ha effettuato i riscontri. Per le esportazioni di beni di valore superiore a 516,46,devono essere seguite le normali procedure doganali di esportazione. 12 6

7 ESPORTAZIONI PER LAVORAZIONI INVIO DI BENI EXTRA UE PER LAVORAZIONI È possibile utilizzare le seguenti procedure (C.M. 156/E/1999): esportazione temporanea (perfezionamento passivo): l invio dei beni all estero non costituisce esportazione; esportazione definitiva senza passaggio della proprietà: l invio dei beni all estero non costituisce esportazione (no rilevanza plafond); esportazione definitiva con passaggio della proprietà: l invio dei beni all estero costituisce esportazione rilevante ai fini del plafond. A prescindere dalla tipologia di operazione utilizzata per l invio dei beni all estero, nel momento successivo della reimportazione dei beni ottenuti dalla lavorazione, l operatore nazionale effettua un importazione soggetta ad IVA, ex art. 67 co. 2 del DPR 633/ ESPORTAZIONI PER LAVORAZIONI BASE IMPONIBILE IMPORTAZIONE A seconda della tipologia di invio dei beni all estero, cambia tuttavia la base imponibile della successiva reimportazione: in caso di esportazione definitiva, con o senza passaggio della proprietà, l Iva si applica sul valore pieno dei beni introdotti (beni + lavorazione); in caso di esportazione temporanea, l imposta è applicata solo sul maggior valore della lavorazione (art. 69 co. 2 del DPR 633/72). Tuttavia, è necessario che la reimportazione i sia effettuata t dallo stesso operatore che ha esportato i beni, o da un terzo per suo conto, e lo scarico della temporanea esportazione avvenga per identità. 14 7

8 ESPORTAZIONI PER LAVORAZIONI BASE IMPONIBILE IMPORTAZIONE Secondo la C.M. 37/E/2011, l IVA sul corrispettivo della lavorazione (perfezionamento passivo) è assolta dal committente nazionale (rilevanza territoriale in Italia, ex art. 7-ter), mediante emissione di autofattura ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72. Per evitare duplicazioni d imposta, se tale autofattura è emessa prima della reintroduzione dei beni in Italia, è necessario esibire in dogana l autofattura. Laddove tale procedura non sia possibile, l imposta è assolta in dogana, e l operatore nazionale emetterà un autofattura indicando, in luogo dell imposta, la dizione Iva assolta in dogana con documento doganale XY. 15 ESPORTAZIONI STAMPI La realizzazione di stampi per conto di committenti non residenti, da utilizzare per la produzione di beni da trasportare o spedire extra UE, beneficia del regime di non imponibilità, di cui all art. 8, lett. a), in quanto rappresenta un anticipo dell intero prezzo riconosciuto dall operatore straniero per la vendita all estero del prodotto finale (R.M n e R.M n ) È necessario il manifestarsi di una volontà negoziale diretta alla realizzazione di un unico contratto di appalto, il cui oggetto è costituito dalla fornitura di beni che vengono esportati. 16 8

9 ESPORTAZIONI CONSIGNMENT STOCK Con tale accordo, si dispone il trasferimento di beni del fornitore presso un deposito del cliente in territorio extra UE, il quale ha la facoltà, in base alle sue esigenze, di effettuare prelievi in qualsiasi momento. Si tratta di un contratto con effetti reali differiti, poiché il passaggio di proprietà dei beni si realizza in capo al cliente solamente nel momento in cui lo stesso esegua il prelievo dei beni dal deposito. L operazione di esportazione si realizza con il prelievo dei beni dal deposito, e non all atto dell invio dei beni all estero. 17 ESPORTAZIONI R.M. 58/E/2005 Se la merce viene inviata in un deposito extra UEe di cui sia titolare il trasferente italiano, non si rientra nell accordo di consignment stock, con la conseguenza che: il trasferimento della merce dall Italia al deposito extra UE non realizza una cessione all esportazione di cui all art. 8 del DPR 633/72; il successivo trasferimento dal deposito al cliente extraue realizza una cessione fuori campo IVA, ex art. 7-bis, del DPR 633/72 (merce già all estero all atto del passaggio di proprietà). 18 9

10 ESPORTAZIONI NORMA AIDC 161 DEL Art. 32 Direttiva 112/2006: la cessione all esportazione è qualificata in funzione di due elementi distinti: consegna o spedizione dei beni; trasferimento della proprietà, che può essere immediato o differito. Il regime di non imponibilità non dipende dall ordine cronologico con cui i suddetti elementi si verificano, poiché il posticipo del trasferimento della proprietà è contemplato anche dall art. 6 del DPR 633/72. Affinché la cessione all esportazione, il cui effetto traslativo sia differito rispetto alla consegna, sia rilevante ai fini del plafond, è necessario che l intervallo temporale tra il trasporto/spedizione e la successiva cessione trovi giustificazione nell intenzione dell operatore nazionale di vendere i beni sin dal loro invio in territorio extra UE. 19 ESPORTAZIONI NORMA AIDC 161 DEL Utilizzando tali osservazioni, secondo l AIDC sono assimilate alle cessioni all esportazione, anche i fini del plafond, la tentata vendita e le cessioni di beni eseguite all estero in occasione di fiere, mentre non possono rientrare in tale ambito i trasferimenti di beni all estero per essere ivi depositati presso un proprio deposito. In senso contrario, si è espressa la Nota delle Dogane n

11 ESPORTAZIONI R.M , n. 94/E Cessione all esportazione franco valuta : l invio dei beni presso un deposito della società cedente Se sussiste sin dall origine un impegno contrattuale alla vendita delle merci al cliente extraue, l operazione si configura come cessione all esportazione non imponibile art. 8, con effetti traslativi differiti 21 ESPORTAZIONI DIRETTE TRIANGOLARI Le esportazioni triangolari si verificano quando il cedente italiano effettua la cessione nei confronti di un cessionario italiano (o secondo cedente), che a sua volta cede i beni al proprio cliente extracomunitario, e cura la spedizione o il trasporto dei beni fuori dal territorio della Comunità economica europea per conto del cessionario. Cedente nazionale Consegna Cessionario extra UE Cedente nazionale 22 11

12 ESPORTAZIONI DIRETTE TRIANGOLARI PRIMO CEDENTE ITA Fattura non imponibile IVA art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, al cessionario ITA SECONDO CEDENTE ITA Fattura non imponibile IVA art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72 all acquirente estero ACQUIRENTE EXTRAUE Condizione necessaria: il primo cedente ITA deve comprovare di aver provveduto, su incarico del secondo cedente, a trasportare (anche tramite terzi) o a spedire i beni direttamente fuori dal territorio UE 23 ESPORTAZIONI DIRETTE TRIANGOLARI C.M , n. 12 (prima interpretazione): la triangolazione è regolare solo se il trasporto dei beni verso l estero avvenga alternativamente: direttamente con mezzi del primo cedente; con l intervento di un vettore terzo, ma in tal caso la fattura del trasporto deve essere intestata direttamente al primo cedente, il quale deve provvedere altresì al pagamento della stessa

13 ESPORTAZIONI DIRETTE TRIANGOLARI Art. 13 co. 1 L. 413/91: interpreta in maniera autentica l art. lart. 8, lett. a), stabilendo che non ha rilevanza, ai fini della prova, il soggetto al quale viene intestata la fattura del trasporto, in quanto la regolarità della triangolazione è data dalla doppia vidimazione apposta dall Ufficio doganale su un esemplare sia della fattura (o della bolla) del primo cedente, sia sulla fattura emessa dal secondo cedente nei confronti del destinatario finale. 25 ESPORTAZIONI DIRETTE TRIANGOLARI L irrilevanza del soggetto intestatario della fattura del trasporto è stata confermata: dalla C.M n. 13; dalla R.M n. 51/E: tale ultimo documento, tuttavia, ribadisce che la locuzione a cura o a nome del cedente esclude la realizzazione di una triangolazione qualora si inseriscai il cessionario i residente (per la stipula del contratto tt di trasporto o per l affidamento del servizio), anche se ciò è dettato da ragioni di carattere economico

14 ESPORTAZIONI DIRETTE TRIANGOLARI R.M , N. 72/E: è necessario che la spedizione o consegna dei beni all estero venga eseguita dal cedente nazionale o tramite terzi dallo stesso incaricati. È pertanto necessario che l incarico del trasporto (ossia la conclusione del contratto di trasporto) avvenga a nome del primo cedente. 27 ESPORTAZIONI TRIANGOLARI INCARICO DEL TRASPORTO Corte di Cassazione ( n. 4098): l operazione di triangolazione è agevolabile, anche nel passaggio tra primo cedente e promotore, non tanto in funzione della prova che il trasporto sia avvenuto a cura e a nome del cedente, quanto piuttosto dalla circostanza che l operazione fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazionale in vista del trasporto al cessionario estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari contraenti. R.M n. 35/E: il promotore della triangolazione può stipulare il contratto di trasporto su mandato ed in nome del cedente, fermo restando che la merce deve essere ritirata direttamente dal vettore presso il cedente

15 ESPORTAZIONI DIRETTE TRIANGOLARI R.M N. 51/E NOTA Dogane n /1346 La circostanza che la fattura emessa dal trasportatore sia intestata al cessionario nazionale (secondo cedente), in luogo del primo cedente, non inficia la triangolazione, così come se la fattura del trasportatore venga pagata dal secondo cedente. L aspetto rilevante resta quello della materiale commissione del trasporto che deve essere attribuibile al primo cedente. Al fine di agevolare le esportazioni e salvaguardare le esigenze di riservatezza commerciale, appare logico che sarà il cessionario (secondo cedente) che opererà in dogana ed al quale verrà intestata la dichiarazione doganale, in quanto al primo cedente è solo richiesto di curare il trasporto della merce al di fuori della UE e non l operazione doganale di esportazione 29 PROVA TRIANGOLAZIONE SECONDO CEDENTE ITA Fino al 30 giugno 2007 Esemplare 3 del DAU, munito del visto uscire apposto dalla dogana di uscita; il DAU 3 deve essere conservato unitamente alla fattura rilasciata al cliente estero Dal 1 luglio 2007 Copia del DAE, conservata unitamente alla stampa della notifica di esportazione È il vero esportatore; è lui che cura le operazioni doganali di esportazione, ciò per esigenze di riservatezza commerciale nei rapporti con il cliente estero

16 PROVA TRIANGOLAZIONE PRIMO CEDENTE ITA In caso di fatturazione immediata è necessario il visto uscire apposto dall Ufficio doganale sulla fattura emessa nei confornti del secondo cedente, integrato, alternativamente, con: la menzione dell uscita dei beni dal territorio comunitario e degli estremi del documento doganale, apposta dall Ufficio doganale a seguito della presentazione del DAU munito del visto uscire; la copia o fotocopia del DAU vistato dalla Dogana di uscita. In caso di fatturazione differita, è necessario integrare il DDT con l indicazione i della destinazione i estera dei beni e del tipo di operazione effettuata. Il DDT, così integrato, deve essere esibito in Dogana, la quale procede all indicazione sul DDT degli estremi del DAU, con successiva apposizione del visto uscire da parte della dogana di partenza, su presentazione del DAU vistato dalla dogana di uscita. 31 ESPORTAZIONI A CURA DEL CESSIONARIO Le esportazioni a cura del cessionario non residente si verificano quando il cedente italiano effettua la cessione nei confronti di un cessionario i non residente senza curare la spedizione i o il trasporto dei beni fuori dal territorio della Comunità economica europea, bensì consegnando i beni al cessionario nel predetto territorio. Per potersi parlare anche in questo caso di cessione all esportazione non imponibile IVA, il cessionario non residente deve procedere all esportazione dei beni entro 90 giorni dalla consegna, allo stato originario. Cedente nazionale Trasporto extra UE entro 90 gg Fattura non imponibile Cessionario extra UE 32 16

17 ESPORTAZIONI A CURA DEL CESSIONARIO La locuzione a cura del cessionario non residente o per suo conto, contenuta nella lett. b) dell art. 8, sta a significare che per il riconoscimento del regime di non imponibilità: al trasporto, o alla spedizione, deve provvedere direttamente il cessionario extra-ue, ovvero un terzo (es. un vettore); il trasporto dei beni in territorio extra-ue sia effettuato per conto del cessionario stesso. N.B. Il terzo incaricato del trasporto non può però coincidere con il cedente italiano, il quale può però sopportare le spese del trasporto stesso (R.M , n ). Prova dell esportazione: vidimazione apposta dall Ufficio doganale sulla fattura emessa dal cedente (il DAU è infatti in possesso del cessionario, che cura le operazioni doganali). 33 ESPORTAZIONI A CURA DEL CESSIONARIO ESPORTATORE È il cessionario non residente, che deve: esportare la merce entro 90 giorni. far vidimare la fattura del cedente dalla dogana di uscita e restituirla al cedente stesso

18 ESPORTAZIONI A CURA DEL CESSIONARIO L esportazione non si perfeziona se: la merce perviene alla dogana di esportazione oltre i 90 giorni dalla data di consegna della merce; in tal caso la dogana nega l apposizione della vidimazione su un esemplare della fattura. il cessionario non residente non richieda l apposizione della vidimazione sulla fattura del cedente o non ne curi il successivo inoltro al cedente nazionale. In tali ipotesi, l operazione deve essere assoggettata ad IVA da parte del cedente nazionale. N.B. Il furto della merce, fatturata e consegnata al cessionario extra-ue in regime di non imponibilità, prima che sia esportata nel termine di 90 giorni, costituisce causa di forza maggiore che non fa venire meno il regime di non imponibilità (Cass , n ). 35 ACCONTI SU ESPORTAZIONI Il pagamento di acconti relativi a cessioni di beni destinati ad essere esportati sono non imponibili alle seguenti condizioni (R.M n ): al momento del pagamento di ciascuna fattura di acconto deve essere emessa fattura non imponibile ai sensi dell art. 8 ; al momento della consegna o spedizione dei beni cui si riferiscono gli acconti, deve essere emessa fattura non imponibile art. 8, recante il prezzo pattuito nonché gli estremi delle fatture già emesse per gli acconti; tale fattura è quindi riepilogativa e va registrata solo per la parte di corrispettivo non compreso negli acconti ricevuti; ( ) 36 18

19 ACCONTI SU ESPORTAZIONI ( ) se il corrispettivo dell esportazione è già stato interamente pagato dalle fatture di acconto, è possibile emettere una fattura riepilogativa con valore zero che ha la funzione di documentare l operazione ai fini dell espletamento delle operazioni doganali. Tale fattura va annotata distintamente nel registro delle fatture emesse e non concorre alla formazione del volume d affari. 37 CESSIONI ALL ESPORTATORE ABITUALE Non si tratta di vere e esportazioni, bensì di operazioni il cui trattamento ai fini IVA è ad esse assimilato al fine di evitare che in capo agli esportatori si trovino sistematicamente in posizione creditoria rispetto al sistema IVA, in dipendenza del fatto che, svolgendo operazioni attive non imponibili, non avrebbero altro modo che il rimborso per recuperare l IVA assolta sugli acquisti. Cedente nazionale Dich.ne intento Cessionario extra UE Esportatore abituale 38 19

20 STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE Acquisiscono lo status di esportatore abituale (quindi il diritto ad acquistare in sospensione di imposta) i soggetti indicati nello schema seguente: Anno precedente Plafond fisso 12 mesi precedenti Plafond mobile esportazioni registrano > 10% operazioni ad esse assimilate Del proprio volume d affari rettificato 39 OPERAZIONI RILEVANTI PER LA COSTITUZIONE DEL PLAFOND Esportazioni dirette e triangolari art. 8 lett. a) Esportazioni a cura del cessionario non residente art. 8 lett. b) Cessioni assimilate alle esportazioni (ad esempio: cessioni di navi aeromobili, dotazioni di bordo etc.), se effettuate da soggetti per cui costituiscono l oggetto principale dell attività Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (ad esempio: spedizioni, trasporti, carico, scarico, stivaggio etc. di beni destinati all esportazione) se effettuate da soggetti per cui costituiscono per cui costituiscono l oggetto principale dell attività art. 8-bis co. 1 art. 9 co. 1 Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino art. 71 Cessioni di beni a sedi diplomatiche, consolari, comandi militari di altri Stati, etc. art. 72 Cessioni intracomunitarie dirette art.41 DL 331/

21 OPERAZIONI RILEVANTI PER LA COSTITUZIONE DEL PLAFOND Cessioni triangolari comunitarie art. 58 DL 331/93 Servizi intracomunitari Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto in un altro paese UE Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto fuori dal territorio comunitario art. 40 co. 4-bis, 5, 6 e 7 DL 331/93 art. 50-bis lett. f) DL 331/93 art. 50-bis lett. g) DL 331/93 Margini non imponibili di esportazioni di beni usati o soggetti al regime del margine art. 37 DL 41/1995 ABROGATI DAL OPERAZIONI NON RILEVANTI PER IL PLAFOND Cessioni ad esportatori abituali dietro dichiarazione d intento Cessioni a viaggiatori residenti fuori dalla comunità europea Cessione di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale Cessioni di beni nei depositi fiscali autorizzati, se la successiva estrazione non costituisce esportazione o cessione comunitaria Cessione ad organismi i dello Stato t per cooperazione Servizi delle agenzie di viaggio, per i viaggi fuori dalla Comunità Europea Margine negativo dei corrispettivi rientranti nel regime dei beni usati art. 8 co. 1, lett. c) art. 38-quater art. 7 co. 2 Art. 50-bis DL 331/93 DM 379/88 Art. 74-ter co. 6 DPR 633/

22 OPERAZIONI NON RILEVANTI PER LA COSTITUZIONE DEL PLAFOND Cessioni ad esportatori abituali dietro dichiarazione d intento Cessioni a viaggiatori residenti fuori dalla comunità europea Cessione di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale Cessioni di beni nei depositi fiscali autorizzati, se la successiva estrazione non costituisce esportazione o cessione comunitaria art. 8 co. 1, lett. c) art. 38-quater art. 7 co. 2 art. 50-bis DL 331/93 Cessione ad organismi dello Stato per cooperazione DM 379/88 Servizi delle agenzie di viaggio, per i viaggi fuori dalla Comunità Europea Margine negativo dei corrispettivi rientranti nel regime dei beni usati art. 74-ter co. 6 DPR 633/72 DL 41/95 43 VOLUME D AFFARI RETTIFICATO Anno precedente OPERAZIONI RILEVANTI che devono essere considerate QUELLE REGISTRATE Plafond fisso 12 mesi precedenti Il limite del 10% va confrontato con Volume affari RETTIFICATO = VOLUME D AFFARI MENO: Plafond mobile cessione beni in transito cessione beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale 44 22

23 QUADRO VE RIGHI VE30-VE32 Questa sezione del quadro VE accoglie tutte le operazioni non imponibili, ed in particolare: VE30: operazioni che maturano lo status di esportatore abituale (> 10% del volume d affari); VE31: forniture all esportatore abituale (art. 8 co. 1 lett. c); VE32: altre operazioni non imponibili (che non maturano plafond), come ad esempio le cessioni ai viaggiatori extraue ex art. 38-quater del DPR 633/ STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE C.M n. 70: poiché l art. 8 co. 2 del DPR 633/72 fa riferimento agli esportatori abituali residenti, l Amministrazione Finanziaria aveva in un primo tempo chiarito che l agevolazione trova applicazione soltanto nei confronti di quelle imprese che abbiano in Italia la residenza, il domicilio o una stabile organizzazione. R.M n. 102/E: è legittima la gestione del plafond di esportatore abituale da parte del rappresentante fiscale del soggetto non residente (alla stessa conclusione di può pervenire in caso di identificazione diretta ex art. 35-ter del DPR 633/72)

24 MOMENTO RILEVANZA PLAFOND Come detto (per effetto dell entrata in vigore della L. 28/97 in recepimento della Direttiva 95/7/CE), rilevano (si tratta di una semplificazione rispetto alla normativa precedente che considerava le operazioni effettuate) le operazioni registrate nel periodo di riferimento. Prima del Operazioni effettuate Dopo il Operazioni registrate 47 MOMENTO COSTITUTIVO PLAFOND Per questo motivo concorrono alla formazione del plafond anche gli eventuali acconti già fatturati e registrati, benché l operazione di esportazione non sia ancora definitivamente conclusa. Sul punto si veda tuttavia la C.M n. 145/E, secondo la quale occorre comunque verificare la successiva uscita del bene dal territorio dello Stato, pena la riduzione del corrispondente ammontare di plafond disponibile

25 UTILIZZO DEL PLAFOND Il plafond poteva essere usato SOLO per Prima del acquisti beni / servizi inerenti l attività di esportazione. PRECLUSO PER BENI AMMORTIZZABILI Dopo il Qualsiasi bene o servizio è acquistabile con utilizzo del plafond, uniche eccezioni: Fabbricati ed aree fabbricabili Entrata t in vigore Beni e servizi con IVA indetraibile ex art. 19 L. 28/1997, e seguenti in recepimento Direttiva 95/7/CE Fabbricati/aree: il divieto si estende anche al leasing ed all appalto (C.M. 145/E/1998) 49 UTILIZZO DEL PLAFOND L utilizzo del plafond deve essere indicato nel rigo VF13 del modello IVA, in cui devono essere indicati gli acquisti registrati, ai sensi dell art. 25 del DPR 633/72, nell anno di riferimento i della dichiarazione

26 QUADRO VC 51 SPLAFONAMENTO Splafonamento Utilizzo plafond oltre il limite disponibile Sanzione amministrativa Modalità di regolarizzazione Dal 100 al 200 % imposta non assolta Possibilità di Ravvedimento operoso 1. L esportatore chiede al fornitore l emissione di una nota di addebito di sola IVA con riferimento alla fattura emessa erroneamente senza applicazione dell imposta; dopodiché versa tramite modello F24 (codice 8904) la sanzione ridotta e gli interessi. 2. L esportatore emette un apposita autofattura in duplice esemplare, indicante: i dati del fornitore, il protocollo delle fatture oggetto di errore, l ammontare eccedente il plafond, l ammontare dell IVA erroneamente non applicata; dopodiché versa l iva maggiorata di interessi (codice tributo del periodo di effettuazione dell acquisto) e la sanzione (codice 8904); infine annota la fattura nel registro degli acquisti e ne trasmette una copia all Agenzia delle Entrate. 26

27 SPLAFONAMENTO Precisazioni sulla procedura di regolarizzazione dello splafonamento tramite autofattura: l autofattura va annotata solamente nel registro acquisti; l imposta a credito confluisce nell imposta in detrazione relativa all anno di riferimento (per splafonamento 2009, anche se regolarizzata nel corso del 2010, prima del , l imposta a credito confluisce nel quadro VF IVA 2010); l imposta risultante va indicata nel rigo VE24 della dichiarazione IVA annuale (variazioni ed arrotondamenti d imposta); ( ) 53 SPLAFONAMENTO ( ) l imposta versata, comprensiva di interessi, va indicata nel rigo VL29 della dichiarazione IVA annuale (ammontare dei versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto); ai fini della detrazione, l imponibile e l imposta devono essere indicati nel quadro VF, nel rigo corrispondente all aliquota (VF1 VF11), con la conseguenza che l importo della fattura del fornitore o della bolla doganale, emessa in regime di non imponibilità, non va indicato nel rigo VF13 (acquisti ed importazioni senza pagamento dell imposta)

28 SPLAFONAMENTO Circolare agenzia Dogane /IV del È applicabile il ravvedimento operoso ma l IVA deve essere versata alla dogana competente C.M. 54/E del (par ) 10) L IVA versata per la regolarizzazione è detraibile 55 ADEMPIMENTI FORNITORE ESPORTATORE ABITUALE Gli obblighi previsti in capo al fornitore dell esportatore abituale sono i seguenti: fatturazione; dichiarazione d intento; comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d intento ricevute

29 ADEMPIMENTI FORNITORE ESPORTATORE ABITUALE Relativamente alla fatturazione, il fornitore dell esportatore abituale deve: emettere fattura, nei termini indicati dall art. 21 del DPR 633/72; indicare la dicitura operazione non imponibile (eventualmente indicando la norma di riferimento di cui all art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72); indicare gli estremi della dichiarazione d intento ricevuta (numero e data di emissione). 57 ADEMPIMENTI FORNITORE ESPORTATORE ABITUALE Relativamente alla dichiarazione d intento, il fornitore dell esportatore abituale deve verificare: che sia stata spedita o consegnata dal cessionario prima dell effettuazione dell operazione (ex art. 6 del DPR 633/72): a tal fine, appare opportuno conservare copia della busta con il timbro postale); che sia stata redatta in conformità al modello approvato con D.M ; che contenga l indicazione delle generalità del dichiarante, ivi compreso il numero di partita IVA e l Agenzia delle Entrate competente, nonché l ambito temporale di validità, ovvero l ammontare massimo delle operazioni agevolabili; che non riguardi beni o servizi con IVA indetraibile; che sia datata, numerata e sottoscritta dal dichiarante

30 ADEMPIMENTI FORNITORE ESPORTATORE ABITUALE Successivamente alla ricezione della dichiarazione d intento, il fornitore dell esportatore abituale deve: numerare progressivamente la dichiarazione d intento ricevuta; annotare la dichiarazione d intento, entro 15 giorni da quello di ricevimento, in apposito registro; indicare gli estremi della dichiarazione i d intento t (numero e data di emissione) sulle fatture emesse in base a tale dichiarazione. 59 ADEMPIMENTI FORNITORE ESPORTATORE ABITUALE Con la Finanziaria 2005, è stato introdotto un ulteriore adempimento a carico dei soggetti che ricevono lettere d'intento. L'obbligo consiste nel comunicare all'agenzia delle Entrate entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento ed esclusivamente in via telematica i dati delle lettere d'intento ricevute. Il modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni ricevute, scaricabile dal sito dell Agenzia delle Entrate è stato predisposto per consentire ai soggetti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta imposta, di comunicare all'agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute

31 ADEMPIMENTI FORNITORE ESPORTATORE ABITUALE Con il DL 16/2012, il termine per l invio della comunicazione delle dichiarazioni d intento ricevute è stato modificato, prevedendo che la stessa deve essere inviata entro il termine per la liquidazione periodica IVA in cui è confluita la prima operazione effettuate in regime di non imponibilità ex art. 8 co. 1 lett. c). R.M n. 82/E: resta ferma la possibilità di presentare la comunicazione anche in assenza di operazioni. 61 ADEMPIMENTI FORNITORE ESPORTATORE ABITUALE Circ. Agenzia Entrate 41/2005: chiarimenti in materia di trasmissione dichiarazioni di intento REVOCA RETTIFICA Non va comunicata all Agenzia Prima della scadenza del termine di presentazione, per rettificare o integrare una comunicazione già presentata, è sufficiente inviarne una nuova, barrando la casella correttiva nei termini SANZIONI * Vedi slide successiva Aggiunta co. 4-bis all art. 7 DLgs. 471/97: sanzione prevista dal co. 3 dello stesso articolo = % dell imposta non applicata* 62 31

32 ADEMPIMENTI FORNITORE ESPORTATORE ABITUALE Art. 7 co. 3 DLgs. 471/97 Distinguiamo due fattispecie: Soggetto che effettua operazioni senza IVA in mancanza di dich.ne di intento % imposta relativa all operazione effettuata Omessa / inesatta presentazione con successiva fornitura senza IVA Omessa / inesatta presentazione, nessuna successiva fornitura senza IVA INAPPLICABILITÀ NORMA ESAMINATA (in quanto proporzionale all imposta relativa all operazione effettuata, in questo caso nessuna) Sanzione per violazioni formali ex art. 11 = da 258 a 2065 euro 63 ADEMPIMENTI FORNITORE ESPORTATORE ABITUALE L'Agenzia precisa che è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del DLgs. 472/97) per sanare le violazioni relative al mancato invioi della comunicazione i oalla trasmissione i della stessa con dati inesatti o incompleti, inviando la comunicazione per la prima volta (se omessa) o corretta (se errata) e versando la sanzione ridotta a un ottavo del minimo entro un anno dalla violazione commessa. Quindi: MISURA SANZIONE RIDOTTA: 32,25 (258 / 8): in assenza di forniture all esportatore abituale; 12,50% (100% /8) dell IVA non applicata alle forniture effettuate. Codice tributo: si ritiene utilizzabile il codice Termine: 1 anno dalla violazione

33 VIOLAZIONI IN MATERIA DI ESPORTAZIONI Mancata esportazione entro 90 giorni Fattispecie Cessione di beni ex art. 8 lett. b) DPR 633/72, qualora il trasporto fuori dalla UE non avvenga entro 90 giorni dalla consegna da parte dell'acquirente Sanzione Dal 50% al 100% dell'iva non applicata. La sanzione non si applica se nei 30 giorni successivi allo scadere dei 90 giorni viene eseguito il versamento dell'imposta da parte del cedente, previa regolarizzazione della fattura. 65 VIOLAZIONI IN MATERIA DI ESPORTAZIONI Cessioni senza dichiarazione intento Fattispecie Cessione di beni in sospensione d'imposta in mancanza di dichiarazione d'intento Sanzione Dal 100% al 200% dell'iva non applicata. L'Ufficio procede inoltre al recupero dell'imposta non versata, anche se non è stata effettuata la rivalsa 66 33

34 TRASFERIMENTO D AZIENDA Affitto d azienda (art. 8, co. 4, del D.P.R. n. 633/1972, e R.M. n /1992; Cessione d azienda (RR.MM. n. 417/E/2008 e 165/E/2008); Conferimento d azienda (RR.MM. n. 124/E/2011 e 165/E/2008). 67 LE CESSIONI A VIAGGIATORI EXTRA UE LE CESSIONI A VIAGGIATORI EXTRA UE ART. 38-QUATER DEL DPR 633/72 34

35 CESSIONI A VIAGGIATORI EXTRA UE ASPETTI GENERALI Le cessioni di beni effettuate da commercianti al dettaglio nei confronti di viaggiatori extra UE costituiscono operazioni non imponibili IVA: non rilevanti ai fini della formazione del plafond di esportatore abituale; che non consentono di richiedere il rimborso dell IVA annuale o trimestrale, di cui all art. 30 del DPR 633/ CESSIONI A VIAGGIATORI EXTRA UE CONDIZIONI La non imponibilità è concessa in presenza delle seguenti condizioni: deve trattarsitt di beni destinati all uso personale o familiare (abbigliamento, calzature, oggetti di oreficeria e di gioielleria, giocattoli, apparecchi di telefonia, accessori per autoveicoli, ecc.), non destinati ad un attività d impresa; l acquisto deve essere di importo superiore a 154,94 (IVA compresa), risultante da un unica fattura (prescindendo dal prezzo unitario del singolo bene); i beni devono uscire da territorio comunitario nei bagagli personali dell acquirente, entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione

36 CESSIONI A VIAGGIATORI EXTRA UE PROCEDURE PREVISTE Lo sgravio dell IVA a favore del viaggiatore extra UE può essere riconosciuto dal dettagliante secondo due modalità alternative: cessione senza addebito dell IVA; cessione con addebito dell IVA, e successivo rimborso dell imposta direttamente dal dettagliante, ovvero tramite la procedura di tax refund. 71 CESSIONI A VIAGGIATORI EXTRA UE CESSIONE SENZA ADDEBITO DELL IVA In tal caso, il dettagliante deve: emettere la fattura indicando il titolo di non imponibilità; riportare gli estremi del passaporto (o di altro documento equipollente) del turista extra UE; annotare la fattura nel registro delle fatture emesse, o in quello dei corrispettivi; ottenere, entro la fine del quarto mese successivo alla.vendita, l esemplare della fattura vistato dalla dogana 72 36

37 CESSIONI A VIAGGIATORI EXTRA UE CESSIONE SENZA ADDEBITO DELL IVA Se il dettagliante non riceve la fattura vidimata entro la fine del quarto mese successivo alla vendita, deve regolarizzare la cessione emettendo una nota di variazione in aumento ex art. 26 del DPR 633/72, e versare l imposta entro 30 giorni. In mancanza di tale regolarizzazione, si rende applicabile la sanzione amministrativa dal 50% al 100% dell IVA non applicata, oltre all obbligo di versamento dell imposta. Nella dichiarazione IVA annuale, tali operazioni vanno indicate nel rigo VE32 (altre operazioni i non imponibili), ibili) mentre l eventuale imposta regolarizzata va indicata nel rigo VE24 (variazioni ed arrotondamenti d imposta), con segno positivo. 73 CESSIONI A VIAGGIATORI EXTRA UE CESSIONE CON ADDEBITO DELL IVA Il dettagliante può chiedere al turista il pagamento dell IVA, al quale viene rimborsata una volta ricevuto l esemplare della fattura vistata t dalla dogana di uscita. Il trasporto deve avvenire entro 3 mesi dall acquisto, ed entro i 30 giorni successivi a tale termine, una copia della fattura vistata va restituita al dettagliante, il quale rimborsa l imposta e annota la stessa, ai fini della detrazione, nel registro di cui all art. 25 del DPR 633/72 (in alternativa, è possibile emettere nota di variazione di cui all art. 26). È possibile l utilizzo della procedura di rimborso tramite le società di tax refund, cui il dettagliante aderisce, e che procedono al rimborso dell imposta al viaggiatore (uffici ubicati presso gli aeroporti o le zone di frontiera)

38 CESSIONI A VIAGGIATORI EXTRA UE CESSIONE CON ADDEBITO DELL IVA Le fatture con addebito dell IVA vanno annotate nel registro di cui all art. 23 del DPR 633/72. In dichiarazione annuale, tali operazioni vanno indicate nei righi VE20, VE21, VE22 e VE23 tra quelle imponibili, riportando anche la relativa imposta. In caso di rimborso dell IVA al viaggiatore, la stessa va annotata nel rigo VE24 (variazioni e arrotondamenti d imposta), con segno negativo. 75 GLI SCAMBI CON LA CITTÀ DEL VATICANO GLI SCAMBI CON LA CITTÀ DEL VATICANO E SAN MARINO 38

39 GLI SCAMBI CON LA CITTÀ DEL VATICANO E SAN MARINO LE FONTI NEI DUE STATI Per i rapporti con Città del Vaticano si è ancora in attesa del decreto attuativo. Nel frattempo, la R.M n , ha precisato che il cedente dimostra l avvenuto inoltro dei beni nella Città del Vaticano mediante apposizione, da parte delle competenti autorità vaticane, del visto di entrata dei beni stessi sull esemplare della fattura. Per gli acquisti di beni provenienti dallo Stato del Vaticano, l acquirente nazionale deve procedere con emissione di autofattura ex art. 17 co. 2 del DPR 633/ GLI SCAMBI CON LA CITTÀ DEL VATICANO E SAN MARINO LE FONTI NEI DUE STATI DM in Italia; L n Entrambi i provvedimenti sono entrati in vigore il 1 gennaio Tali atti normativi non prevedono alcuna disciplina per le prestazioni di servizi, per le quali valgono le stesse regole che operano con i Paesi extra UE; le norme di riferimento, dunque, sono gli artt. 7-ter ss. e l art. 9 del DPR 633/

40 GLI SCAMBI CON LA CITTÀ DEL VATICANO E SAN MARINO LE CESSIONI NON IMPONIBILI AD OPERATORI RESIDENTI SAMMARINESI L operatore commerciale italiano, nel momento in cui si trova a cedere beni ad un soggetto sammarinese, deve innanzitutto richiedere al soggetto acquirente il suo codice identificativo (composto di cinque cifre precedute dal prefisso SM). Qualora non venisse fornito tale codice identificativo, l operatore italiano deve parificare sempre l acquirente ad un privato e assoggettare a IVA l operazione (tassazione nel paese di origine). 79 GLI SCAMBI CON LA CITTÀ DEL VATICANO E SAN MARINO LE CESSIONI A RESIDENTI SAMMARINESI: LA PROCEDURA L operatore commerciale italiano deve: emettere in tre esemplari un DDT, due dei quali devono scortare la merce ed essere esibiti all entrata nel territorio di San Marino; emettere fattura in quattro esemplari, uno dei quali è restituito dall acquirente con la prova dell avvenuta introduzione nel territorio; conservare, in allegato al documento di trasporto, la fattura vistata; ; registrare la fattura con l annotazione della data di ricevimento della fattura vistata; presentare il modello Intra-1 per la sola parte fiscale con il codice ISO SM

41 GLI SCAMBI CON LA CITTÀ DEL VATICANO E SAN MARINO LE CESSIONI A RESIDENTI SAMMARINESI: IL MODELLO INTRA Per la compilazione del modello Intra-1, la R.M n. 83/E, ha dettato le seguenti regole: se l operatore nazionale effettua cessioni verso San Marino e anche altre cessioni UE, deve presentare il modello Intra anche se nel periodo di riferimento non abbia eseguito altre cessioni intracomunitarie ma solo cessioni a San Marino se l operatore nazionale effettua esclusivamente cessioni verso San Marino, non ha l obbligo di presentazione del modello Intra se l operatore nazionale effettua cessioni verso San Marino e acquista beni da altri Paesi UE, non ha l obbligo di presentare l Intra 1 per le cessioni effettuate. Le cessioni verso San Marino non influenzano la cadenza di presentazione. 81 GLI SCAMBI CON LA CITTÀ DEL VATICANO E SAN MARINO LE FATTURE CON IVA DEGLI OPERATORI SAMMARINESI Nel caso in cui l operatore sammarinese emetta fattura con addebito di IVA, occorre che l acquirente italiano controlli che sulla fattura siano presenti i timbri dell ufficio tributario di San Marino e quello dell ufficio dell Agenzia delle Entrate di Pesaro. C è una disposizione normativa interna alla Repubblica di San Marino che impone agli operatori di emettere fattura con addebito dell IVA quando le vendite verso lo stesso cliente hanno raggiunto il valore complessivo di

42 GLI SCAMBI CON LA CITTÀ DEL VATICANO E SAN MARINO LE FATTURE CON IVA DEGLI OPERATORI SAMMARINESI Nel caso in cui l operatore sammarinese emetta fattura con addebito di IVA, occorre che lo stesso emetta fattura in 4 copie, presentandola all ufficio tributario di San Marino e versando presso questo l IVA dovuta. Sarà l ufficio tributario di San Marino a trasmettere tutta la documentazione all ufficio di Pesaro dell Agenzia delle Entrate compreso l assegno circolare pari all importo dell IVA. L ufficio di Pesaro emette quietanza di pagamento mediante emissione di bolletta, i cui estremi sono annotati sulle fatture. L acquirente italiano annota la fattura nel registro degli acquisti, operando la detrazione d imposta. 83 GLI SCAMBI CON LA CITTÀ DEL VATICANO E SAN MARINO LE FATTURE SENZA IVA DEGLI OPERATORI SAMMARINESI Nel caso in cui l operatore sammarinese emetta fattura (tre esemplari vistati dall ufficio tributario di San Marino) senza addebito di IVA, occorre che l acquirente italiano effettui l integrazione con l imposta dovuta e provveda alla doppia registrazione della fattura sia sul registro delle vendite che su quello degli acquisti

43 ESEMPIO Cessione effettuata da A (svizzero) a B (italiano) SVIZZERA A ITALIA B B effettua un importazione IMPONIBILE in Italia (art. 67 del DPR 633/72) IVA VERSATA DA B IN DOGANA 86 43

44 APPLICAZIONE DELL IMPOSTA IVA sulle importazioni L IVA viene assolta in Dogana dal proprietario della merce o da colui che la detiene al momento del passaggio in Dogana * * Ai soli fini doganali è considerato proprietario della merce chi la detiene al momento del passaggio in Dogana (cfr. art. 56 TULD e art. 64 del Regolamento CEE n. 2913). 87 ARTT. 1 E 67 DEL DPR 633/72 Art. 1 DPR 633/72: L imposta sul valore aggiunto si applica (...) sulle importazioni da chiunque effettuate (principio della tassazione a destino). Il DPR 43/73 (TULD) stabilisce che l IVA è corrisposta per ogni singola operazione nei modi e nei termini previsti dalla normativa doganale. Art. 67 DPR 633/72: Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell articolo 7, primo comma, lettera b): ( ).» 88 44

45 ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE ART. 68 DPR 633/72 Importazioni non soggette ad imposta ART. 69 DPR 633/72 Determinazione dell imposta ART. 70 DPR 633/72 Applicazione dell imposta 89 ARTT. 1 E 67 DEL DPR 633/72 Importazioni da chiunque effettuate Di beni provenienti da Paesi o territori non appartenenti all Unione Europea Di beni che non siano già immessi in libera pratica in altro Stato UE Acquisto intracomunita rio di beni 90 45

46 IL CODICE DOGANALE COMUNITARIO (REG. CEE 2913/92) Contiene la disciplina sostanziale ai fini dell applicazione dei tributi, descrivendo: i presupposti oggettivi e soggettivi dell imposizione; gli elementi di base dell obbligazione doganale, ossia la classificazione tariffaria, l origine ed il valore delle merci; la procedura da seguire per l introduzione dei prodotti nel territorio della Comunità e per l assegnazione della destinazione doganale prescelta, con i relativi obblighi dei contribuenti e le connesse modalità di accertamento dei debiti d imposta; i regimi tecnici per l immissione in libera pratica, l esportazione, il transito, il deposito, il perfezionamento attivo e passivo, la trasformazione sotto controllo doganale e l ammissione temporanea. 91 ART. 67 CO. 1 DPR 633/72 OPERAZIONI CHE COSTITUISCONO IMPORTAZIONI: ART. 67 CO. 1 Operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell IVA, qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della UE (lett. a) Operazioni di perfezionamento attivo (lett. b) Operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni destinati ad essere riesportati tali e quali e che, in base alle disposizioni comunitarie, non fruiscono dell esenzione totale dai dazi all importazione (lett. c) Operazioni di immissione in consumo di beni provenienti dal Monte Athos, dalle Isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d oltremare (lett. d) 92 46

47 ART. 67 co. 2 DPR 633/72 ALTRE IMPORTAZIONI SOGGETTE AD IVA: ART. 67 CO. 2 Operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità Europea Operazioni di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità Europea 93 IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA (IMPORTAZIONE DEFINITIVA) L importazione definitiva è un regime doganale che consente a merci provenienti da Paesi non appartenenti all Unione Europea di assumere il carattere di prodotto nazionale del Paese in cui sono immesse in consumo. L importazione definitiva dei beni comporta il pagamento dei dazi doganali, dell IVA dovuta nello Stato membro della Comunità Europea in cui le merci vengono immesse in consumo. Le merci estere definitivamente importate acquistano la condizione giuridica di merci nazionalizzate e sono equiparate ai prodotti nazionali

48 IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA (IMPORTAZIONE DEFINITIVA) Il regime dell importazione definitiva è definito immissione in libera pratica in quanto quest ultima rappresenta il presupposto dell importazione definitiva. La merce deve essere prima immessa in libera pratica assolvendo la fiscalità comunitaria con la liquidazione dei dazi all importazione. Tuttavia il solo pagamento dei dazi non assolve la pretesa nazionale che si assume ancora sospesa fintantoché le merci non verranno immesse in consumo. Solo in questo momento, cioè all atto dell immissione in consumo, potrà essere liquidata l IVA. A seguito della presentazione della merce in dogana, il dichiarante compila il DAU/IM IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA (IMPORTAZIONE DEFINITIVA) I due momenti individuati (libera pratica e immissione in consumo) possono essere anche temporalmente disgiunti: si pensi all ipotesi in cui la merce venga immessa in libera pratica presso la dogana di Trieste per poi essere destinata al consumo in Francia. È questa la fattispecie presa in considerazione dalla seconda parte dell art. 67 lett. a) del DPR 633/72, che così recita: Costituiscono importazioni ( ) a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea. In tal caso, l imposta è applicata a destinazione (cessione intracomunitaria dall Italia con applicazione dell imposta da parte dell acquirente UE)

49 L ART. 67 CO. 1 LETT. A) I beni introdotti in Italia in libera pratica, per i quali siano stati pagati i dazi doganali e le tasse equivalenti, possono godere della sospensione del pagamento dell IVA, se gli stessi: siano destinati a proseguire verso altri Paesi della Comunità, ovvero se, ai sensi dell articolo 50-bis del DL 331/93; ovvero siano destinati ad essere introdotti nei depositi IVA (in questo caso, l IVA livasarà dovuta all atto atto del prelievo dei beni dal deposito). 97 BENI IN LIBERA PRATICA DESTINATI IN ALTRI STATI COMUNITARI Al fine di non riscuotere l IVA in dogana sui beni introdotti in Italia in libera pratica, occorre dimostrare che i beni usciranno dal nostro territorio tal quali, cioèsenza aver subìto alcuna operazione di perfezionamento o trasformazione. Al fine di ottenere la sospensione dell IVA (cd. daziato sospeso ) occorre che le operazioni siano effettuate da soggetti economici con il numero di partita IVA, che nel DAU risulti la spedizione ad un soggetto passivo posto al di fuori del nostro territorio, che l Ufficio doganale acquisisca idonea garanzia riferita all IVA sospesa, attestando ciò sulla bolletta

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