TUTORE CURATORE IN AMBITO CIVILE E MINORILE
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- Stefania Innocenti
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1 TUTORE CURATORE IN AMBITO CIVILE E MINORILE
2 CAPACITA DI INTENDERE E VOLERE Per capacità di intendere e volere, in senso giuridico, si intende la possibilità per un individuo di comprendere se i propri af possono contrastare con le prescrizioni di legge o i comportamenh che coshtuiscono reato o meno (capacità di intendere) e di determinare i propri af, ossia melere in alo o meno un comportamento anhgiuridico o anhsociale (capacità di volere). Si dishngue tra: incapacità assoluta, categoria in cui vengono ricompresi i minorenni, gli interdef legali (ovvero coloro che hanno subìto una condanna superiore ai cinque anni) e gli interdef giudiziali (che si trovano in condizioni di infermità mentale stabile); incapacità relahva, categoria a cui vengono ricondof i minorenni emancipah di dirilo (cioè, coloro che hanno contralo matrimonio raggiunh i sedici anni di età, naturalmente nei termini disposh dalla legge) e gli inabilitah; incapacità naturale, (art. 428 c.c.) che può essere definita come uno stato, non giudizialmente dichiarato, della persona che non è in grado di intendere o di volere per una qualsiasi causa permanente o transitoria, sufficiente a tradursi in un difelo della volontà negoziale che rende annullabile dell alo. Il nostro ordinamento prevede, quindi, 3 ishtuh a sostegno dei soggef incapaci: l ishtuto dell interdizione (art. 414 c.c.), dell inabilitazione (art. 415 c.c.) e dell amministrazione di sostegno (art.404 c.c.).
3 INTERDIZIONE L interdizione è disciplinata all art. 414 c.c. e seguenh che recita: Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdef quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione. A seguito dell'interdizione, l'incapace non può compiere alcun alo giuridico, né di ordinaria né di straordinaria amministrazione ed il Giudice tutelare nomina un soggelo che provvede a rappresentare, e quindi soshtuire, l'interdelo nella cura dei suoi interessi: il tutore.
4 INABILITAZIONE L ishtuto dell inabilitazione è disciplinato dal Codice Civile agli arl. 415 c.c. e seguenh che afferma: Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitah coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenh, espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono, infine, essere inabilitah il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un educazione sufficiente, salva l applicazione dell art.414 c.c. quando risulta che essi sono del tulo incapaci di provvedere ai propri interessi. L inabilitato può compiere da solo gli af di ordinaria amministrazione mentre per quanto afene gli af eccedenh l ordinaria amministrazione possono essere validamente compiuh dal soggelo inabilitato previa autorizzazione del Giudice tutelare e con il consenso del curatore. Il curatore è, quindi, colui che affianca l inabilitato negli af di straordinaria amministrazione, colui che lo aiuta nell amministrazione del patrimonio, colui che svolge un controllo su tuf gli af di straordinaria amministrazione i quali, per essere validi, devono essere compiuh con il suo consenso e necessitano, altresì, di un procedimento giurisdizionale di autorizzazione da parte del Giudice tutelare.
5 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO L ishtuto dell amministrazione di sostegno è disciplinato dall art. 404 c.c. e seguenh del Codice Civile, ai sensi del quale La persona che, per effelo di un infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assishta da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui ha la residenza o il domicilio. L amministrazione di sostegno riduce o alenua la capacità de soggelo beneficiario solo in relazione ad alcuni af, ossia quelli stabilih volta per volta dal Giudice. Ed infaf, nel provvedimento di nomina è indicato l oggelo, l incarico e gli af che l amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere solo con l assistenza dell amministratore di sostegno: per tulo il resto il beneficiario conserva intala la sua capacità (art. 409 c.c.), così come può in ogni caso compiere af necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quohdiana.
6 CURATORE SPECIALE Si parla di curatore speciale quando una persona è inveshta dell esercizio di funzioni analoghe a quelle della curatela ordinaria, ma limitate ad una sfera parhcolare, oppure alla geshone di un patrimonio separato o di determinah beni o nel caso di conflilo di interessi tra tutore e tutelato. Il caralere speciale può riguardare anche la nomina della persona, che eccezionalmente compete ad autorità diverse dagli organi tutelari, o ad un soggelo privato, come ad esempio ex art.356 c.c., per cui chi fa donazione o testamento a favore di minore può nominargli un curatore speciale per l amministrazione dei beni donah o lasciah.
7 CURATORE MINORI casi di difelo di rappresentanza (arl. 78,79,80 c.p.c.); di conflilo di interessi (art. 78 c.p.c. e 320 c.c.); per l'esercizio del dirilo di querela (arl.120,121,125,155 c.p.), per la proposizione di querela (art. 338 c.p.p.), per la remissione di querela (art.340 c.p.p.); nell'interdizione dai pubblici uffici (art. 28 c.p.); nei casi di violenza sessuale (338 cpp); nella shpulazione delle convenzioni matrimoniali (art. 90 c.c. e 165 c.c.); nell'opposizione al riconoscimento, nel conflilo tra rappresentante e rappresentah, genitore e figli già riconosciuh e da riconoscere (arl. 250 c.c. e ss.); nel disconoscimento di paternità (art.244 c.c.); nell'impugnazione del riconoscimento di paternità o maternità per difelo di veridicità (arl. 263 c.c. e ss. e art. 74 L. 184/83); per la soshtuzione dei genitori in caso di af di straordinaria amministrazione (art. 321 c.c.); nella rimozione dall'amministrazione di entrambi i genitori quando il patrimonio del minore è male amministrato (art. 334c.c.); nella tutela: per conflilo d'interessi tra fratelli (art. 347 c.c.), per la donazione e disposizione testamentaria (arl. 356 e 366 c.c.), per l'opposizione d'interessi tra tutore e protutore (art. 360 c.c.); nell'emancipazione (art. 394 c.c.); nell'accertamento dello stato di adolabilità, anche se ex l.149/2001 non è più obbligatoria la presenza ma solo facoltahva; nel procedimento di divorzio, solo per il convenuto malato di mente o incapace ex art.4 L.898/70 ed anche per l'alore, come sancito dalla Suprema Corte.
8 CURATORE MINORI Non si prevede la nomina di un Curatore speciale nelle procedure avanh al Tribunale per i Minorenni ex art c.c. (decadenza dalla potestà sui figli) ed art. 333 c.c. (condola del genitore pregiudizievole ai figli), disciplinah con il procedimento ex art. 336 c.c.. Per dele procedure la legge 149/2001 ha stabilito ora il dirilo del minore all'assistenza legale sia nelle procedure di adolabilità (art. 8) che nei procedimenh di cui all'art. 336 c.c. (art. 37). In materia di abuso sessuale (e per i reah procedibili a querela) si prevede, inoltre, la possibilità di nominare un curatore speciale. La norma che disciplina questa possibilità è l'art. 338 cpp (art. 338, 2, e 3 cpp) che prevede che alla nomina provvede, con decreto mohvato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero. La nomina può essere promossa anche dagli enh che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni. Per assicurare un'adeguata rappresentanza processuale sin dall'inizio delle indagini preliminari (art. 90 cpp), è uhle avere, anche nel corso delle indagini, un referente giuridico che rappresenh il minore, in modo da tenere in considerazione anche le esigenze del minore che spesso non rientrano nella logica processuale. SopraLuLo se gli abusanh (anche per omessa tutela da parte del coniuge succube) sono i genitori, il conflilo di interessi che si crea impone la nomina di un curatore speciale.
9 CURATORE MINORI L'essere organo di vigilanza e di tutela (competenza prevista dalla L. 698/75 e dal DPR 616/77) consente ai Servizi Sociali di poter richiedere di essere nominah curatori speciali del minore vifma di abuso o sospelo abuso, ex art. 338 cpp; ciò permelerebbe loro di individuare tempeshvamente un difensore al minore parte lesa (potendosi finanche coshtuire come parte civile nel processo penale, per richiedere a nome del minore un risarcimento economico per i faf di reato subih). Ovviamente è precisa responsabilità del servizio, nominato curatore speciale del minore, individuare la persona più qualificata ed idonea ad esercitare, nel solo e precipuo interesse del minore, le afvità connesse. La stessa Convenzione ONU afferma come sia dovere delle ishtuzioni garanhre che servizi ed operatori che si occupano di minori abbiano una specifica competenza e preparazione. Il Servizio, quindi, sin dall'inizio delle indagini preliminari ex art. 338 cpp ed art. 121 cp, può chiedere, in relazione alle specifiche esigenze di cura degli interessi del minore, alla Procura ordinaria, che procede, di essere nominato curatore speciale del minore - parte lesa onde fornirgli da subito una difesa legale. La coshtuzione di parte civile da parte del servizio curatore speciale può avvenire anche per l'eventuale rinvio a giudizio (art. 338, 4 comma, c.p.p.). Il Servizio potrebbe essere nominato tutore del minore, anche in questo avrà il dirilo/dovere di prendersi cura del minore, anche alraverso la nomina di un avvocato per la tutela dei suoi interessi. Sempre in materia di abuso è prevista, da parte del Giudice, la possibilità di nominare degli "Ausiliari giudiziari" per assistere il minore nelle fasi processuali, ad esempio nella audizione "protela" dello stesso. Tale compito viene svolto di solito da assistenh sociali o da psicologi (art. 609 decies c.p.).
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