CONTRATTO DI SUB-LOCAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO AD USO COMMERCIALE E LOCAZIONE RELATIVI ACCESSORI
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- Michelina Ferri
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1 CONTRATTO DI SUB-LOCAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO AD USO COMMERCIALE E LOCAZIONE RELATIVI ACCESSORI Oggi, 2011 in Volterra, tra le parti: A) FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA legalmente rappresentata dal Presidente Dr. Edoardo Mangano nato a Potenza il B) ( in seguito denominata locatrice ) ; C) COMUNE DI VOLTERRA legalmente rappresentato dal Segretario Dott. Domenico Fimmanò nato a Frattamaggiore il 22/05/1954, nella sua qualità di Dirigente del Settore 1 Affari generali - Servizi Finanziari ( in seguito denominato conduttore ) Con la presente scrittura privata, redatta in tre originali ad un solo effetto, si stipula e si conviene quanto segue: PREMESSO CHE l Amministrazione Comunale di Volterra ha fatto presente la necessità improrogabile ed urgente di acquisire un idoneo locale per trasferire l archivio comunale, che deve essere dotato di tutti i necessari impianti tecnologici, di sicurezza e di archiviazione previsti dalle vigenti normative; la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra ha acquisito la disponibilità, in virtù di contratto di locazione per maggiore consistenza sottoscritto in data 7/7/2011 e registrato presso l agenzia delle Entrate si Siena sezione di Poggibonsi in data 25/7/1011 al n serie 3, di un complesso immobiliare sito in Comune di Volterra, loc. strada, di proprietà della società GB Immobiliare di Giglioli Leonardo sas, titolo che consente di sub-locare l immobile anche a terzi; la Fondazione in data 13/7/2011 ha stipulato, con rogito notaio Marcone di Volterra rep raccolta (in corso di registrazione) con la predetta società G.B. S.a.s contratto preliminare per l acquisto dell intero complesso immobiliare di cui è parte l immobile oggetto della presente locazione, contratto che prevede il trasferimento della proprietà entro il 31/1/2014; il mutamento del titolo di detenzione in corso di locazione non produrrà effetti sul presente contratto di locazione, essendoci perfetta continuità nella detenzione dei 1
2 locali, attualmente detenuti in virtù di contratto di locazione e successivamente in proprietà diretta; la Fondazione ha espresso la sua disponibilità ad eseguire a sua cura e spese i lavori di adattamento richiesti e supervisionati dal Comune di Volterra, previo recupero della spesa come integrazione del canone di locazione secondo le norme di cui al presente contratto e che la possibilità di effettuare i suddetti lavori è prevista nel citato contratto di locazione sottoscritto dalla Fondazione stessa con la G.B. s.a.s, tutto quanto ciò premesso come parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 La Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra concede in sub-locazione al COMUNE DI VOLTERRA, che accetta, una porzione di edificio ad uso magazzino posto in Volterra località strada, SR n 68, così costituito: a) Locale ad uso magazzino posto al piano terreno del suddetto edificio, distinti al Catasto Fabbricati al Foglio 118, particella 155 sub 3, Cat. C/2, cl. 3, Consistenza catastale mq 49, RC 134,12. b) Unità immobiliare ad uso magazzino posta al piano terreno del suddetto fabbricato composta da un ampio locale, due uffici, spogliatoi e servizi igienici, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 118, particella 155 sub. 4, Cat. C/2, cl. 5, consistenza catastale mq 162, Rendita Catastale 594,03. La locazione comprende altresì il diritto di passo con ogni mezzo su altra proprietà detenuta dalla locatrice. ART. 2 Il presente contratto avrà durata di anni 9 (NOVE) a decorrere dal 5/07/2011 e si intenderà rinnovato automaticamente per ulteriori nove anni; alla prima scadenza contrattuale di nove anni, la Fondazione potrà esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 della Legge 392/78 da comunicare con lettera raccomandata almeno dodici mesi prima della suddetta scadenza. 2
3 Alle successive scadenze il contratto si intenderà rinnovato per un egual periodo se non disdetto da una delle parti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno 6 mesi prima della sua scadenza originaria o successiva. ART. 3 Il canone annuo per la locazione dell'immobile è convenuto dalle parti in complessivi Euro (euro ventiunmila/duecento) da pagarsi in rate mensili anticipate di Euro (euro millesettecinquanta/00) ciascuna, da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese mediante bonifico presso la Cassa di Risparmio di Volterra sul cc IBAN IT29Q Al suddetto canone si aggiungono Euro (euro quindicimiladuecento/00) da corrispondersi in rate mensili anticipate di Euro 1.266,66 (euro milleduecentosessantasei/66) per la locazione di beni mobili e accessori tecnici. Il canone complessivo, come sopra determinato, sarà aggiornato annualmente, a decorrere dal mese di stipula del presente contratto, secondo gli aumenti dettati dall ISTAT e nella misura del 75% di detto aumento. ART. 4 La Fondazione si impegna ad eseguire a sua cura e spese e sotto la direzione tecnica degli Uffici Comunali competenti i lavori di adattamento ad archivio della porzione di immobile da sub-locare (impianti anti-incendio, rilevazione ed evacuazione fumi, impianto elettrico, impianto ad acqua, sistemazione opere murare, porte antipanico, estintori, ecc) nonché a curare l acquisto del sistema di archiviazione, per un importo stimato ad oggi di euro (duecentomila) iva e accessori inclusi. Se al termine dell esecuzione delle opere e dell acquisto dei beni/servizi necessari ai lavori di adattamento il costo complessivo sopportato dalla Fondazione (Iva e oneri accessori inclusi) sarà superiore o inferiore del 5% all importo stimato, la quota del canone per locazione di beni mobili e accessori verrà riparametrata in funzione dei maggiori/minori oneri sostenuti effettivamente oltre la detta franchigia del 5%. La verifica verrà eseguita a consuntivo sulla base dei documenti finali di spesa mediante scambio di corrispondenza. ART 5 3
4 Con riferimento alla specificità delle spese sostenute dalla Fondazione di cui all art. 4 che precede, il Comune si obbliga, ove la sub-locazione cessi per qualsiasi motivo, compreso l esercizio dell opzione di cui al punto che segue, a versare alla Fondazione l importo delle spese non ancora recuperate tramite la quota parte del canone di locazione dei beni mobili e accessori, da considerare nella misura annua di euro A fronte del versamento il Comune acquisirà la proprietà degli impianti e dei beni nello stato d uso in cui saranno, tranne quelli non asportabili senza pregiudizio dell immobile che rimarranno quindi di proprietà della Fondazione senza alcun indennizzo. ART. 6 La Fondazione concede al Comune la facoltà di subentrare nell acquisto diretto da parte del dante causa alla Fondazione delle porzioni di immobile oggetto del presente contratto di sub-locazione; la facoltà potrà essere esercitata dal 1/1/2014 al 31/1/2014 (termine ultimo per la stipula del rogito notarile). Il diritto non potrà essere in alcun modo esercitato e decadrà automaticamente ove alla data del 1/1/2014 a seguito dell'accertamento della compensazione tra reciproci debiti e crediti, il Comune risulti debitore nei confronti della Fondazione Cassa di Risparmio. Il prezzo di acquisto sarà determinato rapportando il prezzo complessivo pattuito nel preliminare citato in premessa, sommato agli oneri accessori inerenti la promessa vendita (tecnici, notarili, rivalutazioni monetarie su anticipi in conto prezzo, ecc) alla consistenza in metri quadrati risultanti dai certificati catastali delle singole porzioni acquistate dalla Fondazione e dal Comune, salvo conguaglio in funzione della ripartizione del resede esterno ed in funzione delle capacità edificatorie dello stesso. Successivamente alla data del 31/01/2014 il Comune potrà richiedere la cessione da parte della Fondazione in qualsiasi momento e fino alla prima scadenza 4
5 contrattuale fermo restando che le condizioni dovranno essere concordate tra le parti. ART. 7 La manutenzione dell immobile sarà a carico delle parti come per legge. Per quanto attiene invece le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti specifici e delle attrezzature tecniche le stesse saranno esclusivamente a carico del Comune, il quale dovrà dotarsi delle opportune coperture assicurative. ART. 8 La Locatrice potrà ispezionare o far ispezionare i locali concessi in locazione, dandone congruo avviso e comunque in modo tale da non intralciare o arrecare danno all attività del conduttore. La Locatrice è esonerata da ogni responsabilità derivante dall uso del bene o anche da fatti od omissioni attribuibili a terzi. È fatto espresso divieto al conduttore di cessione del contratto sia a titolo oneroso che gratuito nonché la sublocazione sia totale che parziale. ART. 9 Il conduttore dichiara di avere esaminato i locali e di averli trovati adatti al proprio uso, esenti da difetti che possono influire sulla salute di chi lo occupa. Dichiara altresì che l immobile sarà destinato a finalità istituzionali e senza attività che comportino contatto con il pubblico. ART. 10 Il conduttore si obbliga a non apporre all immobile locato alcuna modifica senza il consenso scritto del locatore, ad eccezione di quanto previsto nell art. 4 che precede; se non espressamente convenuto tra le parti, ogni miglioria rimarrà a completo beneficio del locatore senza alcun compenso per il conduttore, salvo che la locatrice non preferisca la restituzione dei vani nel primitivo stato. ART. 11 Al conduttore faranno carico le spese relative al consumo dell acqua e della luce, ed a tutti quei lavori necessari all ottenimento dei permessi per lo 5
6 svolgimento dell attività così come le spese relative a servizi, le tasse riferite all attività svolta. ART. 12 L inosservanza da parte dei contraenti di qualunque punto dei patti stabiliti nel presente atto ed in particolare il mancato pagamento di due rate di affitto consecutive, produrrà ipso iure la risoluzione del presente contratto, non occorrendo scadenza. La locatrice è esonerata da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà. ART. 13 Sono a carico del conduttore l imposta di bollo per il contratto ed i suoi allegati nonché le spese per la stipula dell atto; l imposta di registro relativa al presente è a carico del conduttore nella misura del 50%, ad eccezione del primo anno per il quale rimarrà interamente a suo carico. ART. 14 Resta inteso tra le parti che, al momento in cui la Fondazione diventerà proprietaria dei beni immobili oggetti del presente contratto, lo stesso proseguirà nella forma di locazione diretta senza necessità di ulteriori atti e ferme rimanendo le condizioni convenute. ART. 15 Per qualsiasi controversia sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa. Tutte le clausole della presente scrittura privata sono e saranno valide se non modificate o derogate da leggi future. Per quanto non previsto nel presente atto viene fatto riferimento alla normativa in soggetta materia. Letto, approvato e sottoscritto. La Locatrice Il Conduttore FONDAZIONE CASSA COMUNE DI VOLTERRA DI RISPARMIO DI (Dott. Domenico Fimmanò) VOLTERRA (Dott.Edoardo Mangano) 6
7 Ai sensi e per gli effetti degli Artt e 1342 del C.C., le parti, presa conoscenza di tutte le clausole sopra riportate, dichiarano di accettarle e di approvare specificatamente tutte le clausole inserite dalla n. 1 alla n. 15. La Locatrice Il Conduttore FONDAZIONE CASSA COMUNE DI VOLTERRA DI RISPARMIO DI (Dott. Domenico Fimmanò) VOLTERRA (Dott.Edoardo Mangano) 7
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