Comune di Riccione Provincia di Rimini SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA RUE REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PARTE SECONDA ALLEGATO F

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1 Comune di Riccione Provincia di Rimini SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA RUE REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PARTE SECONDA ALLEGATO F Elementi di arredo o di servizio Il Sindaco L'Assessore all'urbanistica Il Segretario Generale Il Dirigente DANIELE IMOLA LORETTA VILLA FRANCESCO SARACINO GUGLIELMO ZAFFAGNINI TESTO COORDINATO CON LE PROPOSTE DI VARIANTE DEL SETTEMBRE 2009 OTTOBRE 2008 UFFICIO DI PIANO ADOZIONE: Delibera di Consiglio Comunale n 6 del 20/02/2008. Testo eliminato Testo aggiunto APPROVAZIONE: Delibera di Consiglio Comunale n 57 del 11/08/2008

2 2 proposta di variante Settembre 2009

3 Numero d ordine TITOLO adozione data approvazione data entrata in vigore 1 Approvazione del piano triennale 2009/2011 delle valorizzazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare art. 58 D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008 n 133 Del. C.C. n 12 Del 26/03/ /03/ Proposta di variante settembre 2009 proposta di variante Settembre

4 UFFICIO DI PIANO: Ing. Guglielmo Zaffagnini Avv. Enzo Castellani Arch. Daniele Mazza Dott. Maria Grazia Giannetti Geom. Saul Matteo Saponi Geom. Tentoni Delmo COLLABORAZIONI: RESTITUZIONE GRAFICA E RICERCA DATI Geom. Sara Innocenti Arch. Massimo Manenti COLLABORAZIONI ESTERNE AREA SUD E VINCOLI ARTISTICI E STORICI: Università degli Studi di Firenze Facoltà di Architettura Dipartimento di Progettazione dell Architettura Prof. Loris Macci GEOLOGO: Dott. Vannoni Fabio (GEOPROGET Riccione) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE: Arch. Rudi Fallaci (TECNICOOP s.c.r.l. Bologna) 4 proposta di variante Settembre 2009

5 CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI art. 1.1 oggetto del programma 1. Il presente programma stabilisce le norme intese alla tutela ambientale del territorio, alla valorizzazione degli elementi del paesaggio, alla permanenza dei caratteri ricorrenti tradizionali dell'ambiente urbano. Stabilisce inoltre le norme intese a disciplinare l'uso del suolo pubblico e privato, gli interventi riguardanti i fronti edilizi dei fabbricati prospicienti gli spazi ad uso pubblico, la posa di tende e coperture protettive leggere, vetrine, espositori. art. 1.2 ambito di applicazione 1. Il presente programma si applica a tutto il territorio comunale. In particolare questo viene suddiviso in "ZONA A MONTE" della ferrovia e "ZONA A MARE" della ferrovia e in aree, pubbliche o private, nelle quali l Amm.ne ha realizzato opere di arredo urbano. art. 1.3 titoli abilitativi 1. Le opere e gli interventi relativi al presente allegato sono opere di AR come definite dall art del RUE e come tali sono soggette a DIA da presentarsi nei modi come definiti al capo 6.5 del RUE art. 1.4 validità dell'autorizzazione 1. L'Autorizzazione avrà validità fino a quando non si verifichino le seguenti condizioni ostative: - rinnovo dei locali con modifiche di destinazione o strutturali; - mancato pagamento dei tributi e oneri previsti; - difformità nell'esecuzione delle opere autorizzate; - motivi di ordine pubblico in rapporto alle esigenze della Pubblica Amministrazione. proposta di variante Settembre

6 C A P O 2 TENDE O COPERTURE PROTETTIVE LEGGERE art. 2.1 definizione 1. Sono considerate tende, coperture protettive leggere e gazebo le strutture amovibili e/o asportabili, eseguite con materiale tessile o similare, o con elementi prefabbricati, coibentati o meno, facilmente smontabili o retrattili. Non sono assoggettate alla seguente normativa e alla procedura di DIA di cui al precedente art. 1.3, ma soggette ad attività edilizia libera di cui al capo 6.6 del RUE le strutture che rispettano tutte le seguenti caratteristiche: - la proiezione dell'ingombro massimo deve essere completamente su suolo privato; - devono essere installate a protezione delle aperture dei locali dell'edificio; - devono essere a sbalzo e retrattili; - devono essere realizzate con materiale tessile o similare, privo di rigidezza; - non devono superara la profondità massima di mt. 1,50; art Norme generali 1. Le strutture di cui al presente capo, dovranno essere realizzate nel rispetto del decoro pubblico, delle facciate e dell'area cortilizia dell'edificio. Le parti metalliche dovranno essere opportunamente trattate. Le parti in legno potranno essere trattate al naturale con esclusione delle essenze di pino e abete. 2. I pali di sostegno, quando autorizzabili, devono distare dai confini di proprietà almeno mt. 1,50, salvo accordo tra i confinanti, non devono creare impedimento ai percorsi pedonali e carrabili. 3. Tutte le strutture di cui al presente capo dovranno essere imbullonate e facilmente smontabili nonché retrattili quando specificatamente previsto 4. L'altezza minima, dovrà essere superiore a mt. 2,20 per le parti prive di rigidezza e mt. 2,40 per quelle rigide. L'altezza massima deve essere inferiore a mt. 3, Su suolo pubblico, privato di uso pubblico, o privato sul quale siano state realizzate opere di arredo urbano, potranno essere autorizzate coperture a condizione che: - il fronte dell'edificio sia posto a distanza inferiore a mt. 1, 50 dal confine con la proprietà pubblica; - non arrechi disturbo in alcun modo con la circolazione sia pedonale che carrabile e comunque nel rispetto del Nuovo codice della strada (D.Leg. 30/04/92 n 285) e del suo regolamento di esecuzione; - siano installate a protezione delle aperture dei locali; - siano a sbalzo; - siano eseguite con materiale tessile e similare, privo di rigidezza; 6 proposta di variante Settembre 2009

7 - siano retrattili; - non abbiano profondità superiore a mt. 1,50; art Civili abitazioni 1. Potranno essere autorizzate tende, coperture protettive leggere o gazebo anche con montanti verticali e anche qualora non siano a protezione delle aperture dei locali dell'edificio purché vengano rispettate le seguenti condizioni: Zona a monte della ferrovia - Se installate sull'area scoperta dell'edificio, che non ne coprano, nel complesso, più di 1/1020 della superficie; - Se installate su balconi e terrazze non abbiano profondità superiore a mt. 5,00 e non sbordino dagli stessi; - Che, la copertura non sia realizzata con materiali coibentati o di spessore consistente; Zona a mare della ferrovia - Se installate sull'area scoperta dell'edificio, che non ne coprano, nel complesso, più del 1/10 della superficie; - Se installate su balconi e terrazze non abbiano profondità superiore a mt. 4,00 e non sbordino dagli stessi; - Che, la copertura sia realizzata con materiali tessili o similari; art Esercizi commerciali 1. Potranno essere autorizzate tende o coperture protettive leggere solo a protezione delle aperture dei locali, con estensione massima di mt. 5,00 e alle seguenti condizioni: Zona a monte della ferrovia - Le coperture saranno ammesse con montanti verticali solo sulle aree scoperte adiacenti le aree pubbliche o private di uso pubblico, in caso contrario sono ammesse solo tende a sbalzo in materiale tessile o similare, privo di rigidezza e retrattili. Zona a mare della ferrovia - Sono ammesse solo tende a sbalzo in materiale tessile o similare, privo di rigidezza e retrattili. art Pubblici esercizi 1. Potranno essere autorizzate tende o coperture protettive leggere anche con montanti verticali esclusivamente a protezione delle aperture dei locali o delle aree scoperte ad uso dei clienti, con estensione massima di mt proposta di variante Settembre

8 art Alberghi 1. Potranno essere autorizzate tende o coperture protettive leggere anche con montanti verticali a protezione delle aperture dei locali o delle aree scoperte ad uso degli ospiti, con estensione massima di mt. 4,00; 2. E' ammessa la realizzazione di una tende o coperture protettive leggere per la realizzazione di un corridoio a protezione del principale percorso di accesso all'albergo per gli ospiti, con larghezza massima di mt. 2. art Grigliati 1. Sono considerati Grigliati quelle strutture verticali realizzate per il sostegno di piante rampicanti. Qualora non siano posizionati in aderenza alle pareti dell'edificio sono soggetti alla procedura di DIA e al rispetto delle seguenti condizioni: - non devono avere maglie inferiori a cm. 10; - sono ammessi a distanza non inferiore a mt dal confine di proprietà e mt dai confini con le pubbliche vie o gli spazi pubblici; - sono ammesse solo per alberghi e civili abitazioni; - non devono occludere in alcun modo il cono visivo lungo le pubbliche vie; - non sono ammesse a tamponamento delle coperture protettive leggere o gazebo come definiti al precedente art. 5 - non devono avere altezze superiori a mt art. 2.7 Pergolati 1. Sono considerati Pergole quelle strutture realizzate con sostegni, intelaiature e graticci a forma di copertura realizzate per il sostegno di piante rampicanti. I pergolati sono equiparate a tutti gli effetti alle tende o coperture protettive leggere e sono autorizzabili secondo quanto previsto dal presente capo per le stesse. art Coperture protettive per autoveicoli 1. Sono ammessi manufatti a copertura dei posti auto delle civili abitazioni già autorizzati come parcheggi di tipo "P3". Detti manufatti devono rispettare le seguenti condizioni: - devono essere completamente retrattili; - devono essere realizzati con materiali privi di rigidezza; - non devono avere distanza inferiore a mt dai confini di proprietà; - non sono ammessi sulle aree cortilizie prospicienti le pubbliche vie o gli spazi pubblici; 8 proposta di variante Settembre 2009

9 C A P O 3 - CHIUSURE VERTICALI MOBILI Art. 3.1 Definizioni 1. Sono definite Chiusure verticali mobili quei tamponamenti verticali applicati alle tende o coperture protettive leggere o a portici realizzate con strutture leggere e amovibili, che garantiscano la massima trasparenza mediante l impiego di materiali vetrati; Art Coperture e tamponamenti verticali nelle attività ricettive alberghiere (e1.a, e1.b) 1. Nelle attività ricettive alberghiere ( e1.a, e1.b), ai soli piani terra, è ammessa l installazione di tamponamenti delimitanti superfici di soggiorno per gli ospiti (Su.So) e superfici di servizio all attività (Su.Se) in corrispondenza di coperture leggere regolarmente autorizzate ai sensi del precedente Capo 2, 2. In caso di attività ricettive alberghiere (e1.a, e1.b) confinanti, è ammessa l installazione di coperture leggere con eventuali tamponamenti perimetrali, in aderenza tra loro e comunque in corrispondenza dei fronti prospicienti, a condizione che i proprietari confinanti presentino un progetto unitario. 3. Sui terrazzi e sui lastrici di copertura esistenti, adiacenti a superfici a servizio degli ospiti (Su.So), è ammessa l installazione di coperture leggere con eventuali tamponamenti perimetrali da destinare a spazi di soggiorno per gli ospiti (Su So). 4. Le coperture e i tamponamenti dovranno rispettare le distanze minime di mt 5 dalle strade e mt 1,50 dai confini, qualora non in aderenza; ai piani superiori dovranno essere rispettate le distanze dai confini di proprietà (DC) con un minimo di mt 3 e De con un minimo di mt 6. Sono ammessi tamponamenti a distanze inferiori da quelle previste qualora queste siano contenute entro la sagoma del fabbricato. 5. Le strutture realizzate sui lastrici solari non potranno superare l altezza di mt. 3,50, mentre quelle realizzate ai piani terra e intermedi potranno adeguarsi alle altezze degli altri piani. 6. I tamponamenti verticali dovranno essere realizzati con strutture leggere e amovibili, con esclusione di pannellature raccoglibili a pacchetto, che garantiscano la massima trasparenza mediante l impiego di materiali vetrati; nei locali destinati a superfici di servizio (Su.Se) dovranno essere utilizzati vetri opacizzati. I montanti dovranno essere in acciaio, alluminio o legno, imbullonati su piastre ancorate al suolo e facilmente smontabili, mentre le coperture dovranno essere in materiale tessile o similare o costituite da elementi prefabbricati, coibentati o meno e facilmente amovibili. 7. Gli spazi delimitati dai tamponamenti verticali non potranno superare complessivamente il 20% della superficie coperta. 8. Ai fini dei parametri edilizi la superficie delimitata dai tamponamenti verticali non sarà computata come superficie utile Sue. proposta di variante Settembre

10 9. Gli interventi non saranno soggetti al reperimento degli standard di parcheggio e potranno essere eseguiti previa presentazione di una Denuncia di Inizio di Attività (D.I.A.). 10. L installazione di tamponamenti verticali al piano terra e ai piani superiori dovrà garantire la sistemazione dei restanti spazi scoperti, in conformità al vigente Regolamento del Verde Allegato I. 11. Le strutture così realizzate dovranno essere rimosse nel caso in cui cessi l attività alberghiera e/o venga effettuato il cambio d uso, con o senza opere, in difetto si procederà d ufficio a spese del soggetto che ha realizzato le strutture, suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, fermo restando che in ogni caso il proprietario dell immobile è obbligato in solido alla rimozione e/o al pagamento delle spese, oltre all applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima di 1032 ( ), per la violazione delle presenti disposizioni regolamentari, ai sensi e per gli effetti del T.U. delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, della legge n. 689/1981 e della deliberazione del Consiglio Comunale del , n. 78. Art Chiusure e tamponamenti verticali nei pubblici esercizi (b2). 1. Nei pubblici esercizi (b2) è ammessa l installazione di tamponamenti verticali delimitanti le superfici destinate ai clienti al piano terra e/o ai piani superiori. 2. I tamponamenti verticali sono ammessi lungo le proiezioni perimetrali determinate dalle coperture protettive leggere, autorizzate o da autorizzare ai sensi del precedente Capo 2, ovvero lungo la perimetrazione di portici o pensiline regolarmente autorizzati. 3. Qualora il tamponamento prospetti su strade dotate di marciapiede di larghezza inferiore a mt 1,20, ovvero prive di marciapiede, i medesimi dovranno essere installati sull area privata in posizione arretrata fino al raggiungimento di mt 1, I tamponamenti effettuati in prossimità di incroci dovranno acquisire il parere favorevole dell ufficio traffico. 5. Ai piani superiori dovranno essere rispettate le distanze Dc con un minimo di mt 3 e De con un minimo di mt Sono ammessi tamponamenti a distanze inferiori da quelle previste qualora questi siano contenute entro la sagoma del fabbricato. 7. I tamponamenti verticali dovranno essere realizzati con strutture leggere, amovibili del tipo a pacchetto raccoglibili sulle pareti dell edificio e realizzate con materiali che assicurino la massima trasparenza mediante l impiego di vetro e/o cristallo con telai in acciaio, alluminio o legno. 8. Ai fini dei parametri edilizi la superficie delimitata dalle chiusure verticali non sarà computata come superficie utile Sue. 9. Gli interventi non saranno soggetti al reperimento degli standard di parcheggio e sono in deroga al regolamento del verde ALLEFGATO I del RUE. 10. Gli interventi potranno essere eseguiti previa presentazione di una Denuncia di Inizio di Attività (D.I.A.). Nel caso in cui le chiusure verticali siano da posizionare su area condominiale, alla denuncia di inizio attività (D.I.A.) dovrà essere 10 proposta di variante Settembre 2009

11 allegata la deliberazione dell assemblea condominiale di autorizzazione all installazione. 11. Le strutture così realizzate dovranno essere rimosse nel caso in cui cessi l attività di pubblico esercizio (b2) e/o venga effettuato il cambio d uso, con o senza opere, in difetto si procederà d ufficio a spese del soggetto che ha realizzato le strutture, suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, fermo restando che in ogni caso il proprietario dell immobile è obbligato in solido alla rimozione e/o al pagamento delle spese, oltre all applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima di 1032 ( ), per la violazione delle presenti disposizioni regolamentari, ai sensi e per gli effetti del T.U. delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, della legge n. 689/1981 e della deliberazione del Consiglio Comunale del , n. 78. proposta di variante Settembre

12 C A P O 3 - VETRINE art. 3.1 definizione 1. Si intendono per "vetrine" gli spazi privati di ogni unità immobiliare destinata a negozio, pubblico esercizio o similare, destinati all'esposizione delle merci o prodotti commercializzati o da commercializzare. art. 3.2 applicazione 1. Su tutto il territorio comunale le vetrine dovranno essere contenute entro il perimetro del fabbricato. 2. Sono vietati sporti di qualsiasi natura, salvo eventuali bacheche poste in aderenza al fronte dell'edificio con altezza da terra non inferiore a mt. 1,00 e con sporgenza massima di cm. 15 e con superficie massima inferiore a quella delle vetrine della stessa facciata. 2. L'eventuale illuminazione privata non dovrà essere rivolta verso l'esterno. 3. Nel caso di esercizi stagionali, la chiusura protettiva nel periodo di inattività dovrà necessariamente essere a maglie aperte, a carabottino, e comunque non comportare l'uso di elementi indecorosi o di risulta. 12 proposta di variante Settembre 2009

13 C A P O 4 - ESPOSITORI MOBILI ED EROGATORI AUTOMATICI DI PRODOTTI O SERVIZI art. 4.1 definizione 1. E' da considerarsi espositore mobile qualunque struttura asportabile e/o retraibile, collocata sul suolo o meno, che fuoriesca dall'esercizio e occupi spazi pubblici o privati di uso pubblico. art. 4.2 applicazione 1 Nelle aree assoggettate a P.A.U. o a P.R.U. è vietata la posa e l'uso di espositori mobili esterni all'esercizio, se non espressamente previsti dai piani stessi. Art Erogatori automatici di prodotti o servizi (Modificato dalle varianti n : 2) 1. Sono erogatori automatici di prodotti o servizi, le cabine fotografiche, i telefoni pubblici, gli erogatori di biglietti, sigarette e altri prodotti, gli sportelli bancomat, e simili, installati sul suolo pubblico o anche applicati ad edifici privati ma in posizione fruibile da suolo pubblico o di uso pubblico (es. porticati di uso pubblico). 2. Per l installazione degli erogatori automatici di prodotti o servizi è necessaria la sola Concessione di Occupazione di Suolo Pubblico, di cui al Regolamento di occupazione del suolo pubblico ALLEGATO G al presente RUE, nel rispetto comunque delle seguenti condizioni di installazione: a) non interferenza con edifici di valore storico-architettonico; b) non interferenza con percorsi pedonali o ciclabili; c) verifica delle condizioni di sicurezza. C A P O 5 - CONFINI E USO DEL SUOLO art. 5.1 confini 1. Nelle zone soggette a P.A.U. o a P.R.U., lungo le pubbliche vie ed in assenza di specifiche indicazioni progettuali, è vietata la posa di separazioni verticali di qualsiasi forma e natura tra il suolo pubblico e quello privato di uso pubblico, fatta eccezione per le civili abitazioni e gli esercizi alberghieri. 2. Detta separazione potrà avvenire in senso orizzontale, sulla pavimentazione, mediante la posa di materiale lapideo secondo le specifiche indicazioni dei singoli piani. 3. Nelle restanti zone i confini di proprietà potranno essere delimitati da recinzioni che non potranno superare l'altezza di mt. 1,50 e dovranno essere costituite da proposta di variante Settembre

14 uno zoccolo di muratura piena di cm. 50 e per la restante parte da materiali in cui il vuoto sia almeno il 70%. 4. In prossimità di incroci le recinzioni dovranno arretrarsi di mt. 2,00 per lato. 5. Nel Territorio Rurale di cui al capo 4.6 del RUE sono ammesse esclusivamente recinzioni in rete metallica e/o siepi. art. 5.2 spazi privati 1. Gli spazi privati antistanti i negozi (usi b1) e i pubblici esercizi (uso b2), recintati o meno, nelle aree interessate da opere di arredo urbano. o da P.R.U., sono a tutti gli effetti considerati di uso pubblico e pertanto soggetti alla relativa disciplina. 14 proposta di variante Settembre 2009

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