Da una prima lettura del testo il tecnico deduce che il conto corrente è stato ricondotto ad un finanziamento ad interesse semplice.

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1 Riflessioni sul documento di consultazione della Banca d Italia in merito all attuazione dell articolo 120, comma 2, del Testo unico bancario in materia di produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell esercizio dell attività bancaria. Le incertezze tecniche emergenti dalla Legge di stabilità 2014 La legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha modificato l art. 120 del TUB stabilendo che il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell esercizio dell attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. A tutt oggi la Banca d Italia si è espressa attraverso una proposta di delibera al CICR al vaglio della comunità finanziaria mentre le ormai celeberrime e sempre più numerose sentenze del Tribunale di Milano ( e per citarne alcune) indicano che dall gli interessi non debbono più essere capitalizzati. Da una prima lettura del testo il tecnico deduce che il conto corrente è stato ricondotto ad un finanziamento ad interesse semplice. In tal senso quindi come per gli interessi passivi anche gli interessi attivi non potranno più produrre ulteriori interessi. A tali fattispecie però è fondamentale assommare le previsioni dell art c.c. che spiega come un pagamento (anche nel conto corrente) debba essere imputato anzitutto agli interessi. Se così fosse per lo scrivente è facile immaginare come sarà molto comune osservare correntisti, che operano su conti attivi, che procederanno a prelevare somme dai conti correnti pari agli interessi maturati (in quanto le prime somme che gli debbono essere riconosciute sono gli interessi). Tali somme verranno poi ri-versate sul conto corrente per imputarle a capitale e far maturare su di esse gli interessi. E cosa potrebbe accadere sui conti passivi affidati? La prima rimessa del gennaio di ogni anno andrà a pagare gli interessi e quindi il successivo utilizzo sarà produttivo di interessi? 1

2 I rimedi consigliati da Banca d Italia attraverso il documento di consultazione. Banca d Italia nel suo documenta per la consultazione indugia molto sul wording utilizzato dal legislatore che anche lo scrivente riconosce come contrastante. Il nuovo 120 TUB recita: gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. Il legislatore usa il termine capitalizzazione che significa imputare da interessi a capitale l ammontare dei primi. Banca d Italia prende atto dell utilizzo del termine capitalizzazione ma: - Da un lato afferma come è consapevole che il legislatore intendeva assicurare l improduttività degli interessi composti. - Dall altro afferma che si è ritenuto dunque che l espressione capitalizzazione possa essere interpretata come sinonimo di conteggio o contabilizzazione. E più che evidente che tali affermazioni sono contrastanti e come tali creino ancor più confusione negli operatori del credito. Ma ancor più contrastanti sono gli articoli 3 e 4 della proposta di delibera. L art. 3 stabilisce come gli interessi non possano produrre interessi mentre l art. 4 solo sino al comma 3 risulta perfettamente in linea con l art. 3. Al comma 4 e 5 l Art. 4 recita: Comma 4: Gli interessi, attivi e passivi, divengono esigibili decorso un termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte del cliente dell estratto conto inviato ai sensi dell articolo 119 del TUB o delle comunicazioni previste ai sensi dell articolo 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente. Decorso il termine di sessanta giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può autorizzare l addebito degli interessi sul conto o sulla carta; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale. Comma 5: Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi. Di fatto Banca d Italia stabilisce i seguenti principi e crea i seguenti effetti collaterali : - Gli interessi attivi e passivi sono esigibili trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell estratto conto. In questo caso il correntista attivo perderà ogni anno almeno 2 mesi di interessi attivi sugli interessi attivi in attesa di accredito in quanto solo 10 mesi per ogni anno saranno produttivi. Se poi l estratto conto dovesse non essere tempestivo nel suo arrivo il tempo si dilaterebbe ulteriormente. Tale paradigma sembra essere contrario alla tutela dei correntisti attivi quali famiglie ed imprese. Infine come si dimostra il ricevimento dell estratto conto : si procederà all invio di lettere raccomandate o PEC? 2

3 - Decorso il termine di sessanta giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può autorizzare l addebito degli interessi sul conto o sulla carta; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale. Attraverso tale principio di fatto Banca d Italia trasla giuridicamente la scelta di far maturare gli interessi sugli interessi al correntista che di conseguenza più nulla potrebbe lamentare ove gli interessi addebitati producessero ulteriori interessi. - Il comma 5 tuttavia introduce il principio che il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi. Il comma 5 quindi spiega come il primo accredito successivo al momento in cui gli interessi divengono esigibili (ai sensi quindi dell art c.c.) vada a pagare gli interessi se ciò è contrattualmente stabilito. Il tenore letterale del testo fa intendere che serva un movimento di tipo attivo perché gli interessi vengano saldati. E se tale movimento tardasse? Maturerebbero interessi di mora? Certamente sì come sarebbe normale per un credito certo, liquido ed esigibile. Ciò che emerge è che la volontà del correntista passivo di saldare gli interessi passivi attraverso il comma 5 si traduca in una prescrizione contrattuale che di certo vedrà gli Istituti di Credito procedere ad una ondata di adeguamenti contrattuali. Una soluzione a metà. E innegabile che Banca d Italia abbia proposto una soluzione monca. Sebbene con plurime accortezze ciò che emerge da una attenta lettura della proposta di delibera è uno scenario nel quale gli interessi vengono ancora imputati a capitale per poi produrre nuovi interessi. Ma la domanda è: si tratta di imperizia di Banca d Italia o di un problema di fatto irrisolvibile? Lo scrivente è convinto che eliminare la capitalizzazione degli interessi in un rapporto continuativo come il conto corrente sia di fatto impossibile. Tale impossibilità naturalmente non deriva da un fatto tecnico ma da conseguenze giuridiche ed economiche. A livello giuridico per realizzare un simile risultato occorrerebbe; infatti, controvertere l ordine dei pagamenti stabilito dall art c.c. 3

4 Si osservi l esempio che segue: Anno Saldo del conto Affidamento Residuo Interessi non Interessi non Tasso Tasso Annuo affidamento capitalizzabili capitalizzabili applicato Effettivo utilizzabile annui annui cumulati % ,00% % ,09% % ,33% % ,69% % ,14% % ,67% % ,25% % ,88% % ,56% % ,26% Il semplice esempio sopra riportato rappresenta un conto passivo ove, in presenza del divieto assoluto di capitalizzare gli interessi, il correntista che goda di un affidamento non del tutto utilizzato si veda addebitare ogni anno interessi (che giocoforza non saranno produttivi di ulteriori interessi) imputati al residuo affidamento utilizzabile. Tale esempio deriva dall interpretazione letterale del nuovo art. 120 TUB che specifica infatti: gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. Se gli interessi non possono produrre interessi la redditività del rapporto di conto corrente continuerebbe a scendere sebbene a fronte di un maggior utilizzo e gli Istituti di Credito non avrebbero più alcun interesse a finanziarie imprese e famiglie. La conseguenza economica si tradurrebbe nel fatto che finanziare gli interessi diverrebbe un finanziamento a titolo gratuito. Un business di certo poco interessante. Se a quanto sopra si aggiunge che gli istituti di credito vedranno ulteriormente compressa la propria redditività per il fatto che la capitalizzazione degli interessi non potrà più essere trimestrale 1 ma annua (Art. 4 comma 2 della proposta di delibera) lo scenario di degli effetti negativi sul conto economico degli intermediari finanziari diviene ancor più preoccupante. Conclusioni. La lettura della proposta di delibera di Banca d Italia lascia quindi molto perplessi in quanto la medesima risulta contraddire sé stessa. Quale sintesi è possibile affermare come la vera discontinuità rispetto al passato risulta essere il grace period di sessanta giorni che verrebbe introdotto fra la ricezione dell estratto conto (con tutti i problemi di prova dell avvenuta ricezione) e l effettiva esigibilità giuridica degli interessi. In tal senso non è specificato se gli istituti di credito 1 Se regolarmente pattuita e simmetrica ai sensi della delibera CICR del 09 Febbraio

5 potranno applicare valute antergate per addebitare gli interessi a valere dal 1 gennaio e non perdere due o più mesi di maturazione di interessi sugli interessi. Tuttavia tale periodo di sospensione non risulta risolvere il problema della maturazione degli interessi sugli interessi ma sembra solo spostare dalla banca al correntista la decisione sulla capitalizzazione. Tuttavia anche tale manifestazione esplicita di volontà risulta svuotata dalla previsione di adeguamenti contrattuali che prevedano automatismi di capitalizzazione pattuiti ex ante. In sostanza, niente di nuovo se non un rimaneggiamento che lascia inalterata la situazione pregressa. Tuttavia è impossibile risolvere un problema che non ha soluzione se non quella di annichilire la redditività del sistema creditizio che sebbene macchiatosi del peccato della capitalizzazione trimestrale degli interessi è estremamente necessario per il sistema di imprese e famiglie. Di tali fattispecie Banca d Italia sembra esserne ben consapevole. Autore: Ivan Fogliata 5

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