Anatocismo e Usura. Novità normative e giurisprudenziali

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1 Anatocismo e Usura Novità normative e giurisprudenziali Parma, 15 dicembre 2014

2 Agenda IL FENOMENO DELL'ANATOCISMO BANCARIO DELL'USURA la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi: evoluzione normativa sintesi dei più recenti orientamenti: le conseguenze della nullità della clausola di capitalizzazione oneri probatori: il ruolo della CTU la restituzione delle somme indebitamente pagate: orientamenti giurisprudenziali l'usura: caratteristiche del fenomeno e controversie banca/cliente la c.d. "usura sopravvenuta": il calcolo del tasso usurario: computo degli interessi moratori e delle CMS 2

3 Principi introduttivi

4 Principi generali L'importanza del risparmio ha portato a definire regole, strumenti e presidi per tutelare i sottoscrittori di contratti bancari Il TUB (Titolo VI, Capo I) impone ai soggetti abilitati di rispettare alcuni principi generali, e cioè di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti La Banca d'italia, con Provvedimento del , integrato dal Provvedimento del , ha emanato disposizioni su "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", delineando un insieme di regole volte ad assicurare ai clienti un'informazione corretta, chiara ed esauriente che agevoli la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti e ne consenta la facile confrontabilità con altre offerte. 4

5 Le previsioni in tema di trasparenza e correttezza Le previsioni definiscono standard minimi e generali di redazione dei documenti informativi predisposti per la clientela (struttura dei documenti, informazioni essenziali da fornire, scelte lessicali, standardizzazione di alcune tipologie di contratti più diffusi) introducono per gli intermediari bancari e finanziari, anche per la commercializzazione dei servizi bancari tradizionali, obblighi di natura organizzativa ovvero di controllo per il rispetto della disciplina di trasparenza e la correttezza nei rapporti con l'utenza 5

6 Fasi di applicazione Le disposizioni di trasparenza si applicano all'acquisto di prodotti bancari e finanziari tradizionali (ad es. conti correnti e altre forme di deposito, finanziamenti, strumenti di pagamento) e in ogni fase del rapporto tra intermediario e cliente la fase precontrattuale, quella cioè che precede la sottoscrizione del contratto (documento sui diritti del cliente e foglio informativo, diffusione di indicatori sintetici di costo, prevenzione del contenzioso attraverso presidi organizzativi) la fase di stipula del contratto (documento di sintesi, forma dei contratti); La fase post-contrattuale, ossia la relazione tra intermediari e clienti (documentazione periodica, gestione del contenzioso). 6

7 I principi Criteri di redazione I documenti informativi devono essere redatti secondo criteri e modalità che garantiscono la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni Informazione precontrattuale Gli strumenti di pubblicità dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali sono: il documento contenente i principali diritti del cliente; il foglio informativo contenenti informazioni sull'intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell'operazione o del servizio offerto; la copia completa dello schema di contratto richiedibile dal cliente prima della firma del contratto; il documento di sintesi" delle principali condizioni economiche Forma scritta i contratti tra l'intermediario e il cliente relativi ad operazioni e servizi bancari e finanziari devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità. Eccezioni: - le operazioni e servizi effettuati in esecuzione di contratti redatti per iscritto; - le operazioni e servizi prestati in via occasionale, a determinate condizioni. comunicazioni periodiche Gli intermediari sono tenuti a fornire ai clienti, nel corso del rapporto intrattenuto con gli stessi: sia comunicazioni riguardanti eventuali variazioni contrattuali sia informazioni analitiche sullo svolgimento del rapporto Requisiti organizzativi Gli intermediari adottano procedure interne adeguate al fine di assicurare che sia prestata costante e specifica attenzione al rispetto della disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali ed un efficace presidio dei rischi di natura legale e reputazionale connessi ai rapporti con la clientela. 7

8 Focus: l'apertura di credito bancario 8

9 Il Codice Civile L' art c.c.: L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca (cosiddetta accreditante) si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte (cosiddetta accreditato) una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato" Natura giuridica del contratto di apertura di credito Consensuale: si perfeziona con lo scambio del consenso tra le parti Unilaterale: prevede l'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una somma di denaro, mentre non prevede alcun obbligo per il cliente, se non il diritto di effettuare prelevamenti 9

10 Tipologie di apertura di credito bancario Allo scoperto A tempo determinato A tempo indeterminato semplice Apertura di credito In conto corrent e garantita 10

11 Tipologie di apertura di credito bancario Il cliente può fare solo prelevamenti entro i limiti messi a disposizione dalla banca semplice Semplice o in conto corrente In conto corrente Il cliente può alternare prelevamenti e versamenti entro i limiti concessi dalla banca 11

12 Tipologie di apertura di credito bancario Concessione di garanzie reali a presidio del credito di volta in volta erogato garantita Garantita o allo scoperto Allo scoperto Affidamento esclusivo sul patrimonio del richiedente 12

13 Tipologie di apertura di credito bancario determinato E' previsto un termine di durata A tempo determinato o indeterminato Indetermina to Non è' previsto un termine di durata 13

14 Tipologie di apertura di credito bancario: il recesso delle banca Il recesso della banca nei contratti a tempo determinato (Art Cod. Civ.) Il recesso della banca nei contratti a tempo indeterminato (Art Cod. Civ.) "Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa" CONSEGUENZE "Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi, o in mancanza, in quello di quindici giorni" "Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori" 14

15 Anatocismo e usura: evoluzione normativa e orientamenti giurisprudenziali

16 L'anatocismo L'interesse composto è la forza più potente dell'universo (A.E.)

17 Anatocismo Il termine anatocismo deriva dal greco anà di nuovo e tokòs interesse ed indica l'operazione di trasformazione degli interessi scaduti in capitale, che in quanto tale, produce a sua volta ulteriori interessi. Nella prassi bancaria tali interessi vengono definiti come composti. Calcolo degli interessi non solo sul capitale, ma anche sugli interessi scaduti: questi vengono sommati al capitale, producendo a loro volta interessi e, di conseguenza, un debito maggiore: confronto tra interesse semplice e interesse composto per un capitale di Euro ,00 all'interesse dell'4% trimestrale: INTERESSE SEMPLICE TRIM. CAPITALE INTERESSI SALDO A DEBITO , , , , , ,00 INTERESSE COMPOSTO TRIM. CAPITALE INTERESSI SALDO A DEBITO , , , , , , , , , , , ,00 TOTALE INTERESSI PASSIVI (in 1 anno): Euro , , , , , , ,86 TOTALE INTERESSI PASSIVI (in 1 anno): Euro ,86 17

18 Il Codice Civile Art c.c.: In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale (c.d. anatocismo giudiziale) o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza(c.d. anatocismo convenzionale), e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi Cosa si intende per usi contrari? Nozione di usi contrari Usi negoziali (art c.c.) Gli usi contrari richiamati sono unicamente gli usi normativi di cui agli artt. 1 e 8 disp. prel. c.c. e non anche gli usi negoziali di cui all art c.c. (c.d. clausole d uso nei contratti ). Revirement Cassazione Nozione di uso normativo Contemporanea ricorrenza di due requisiti: Usi normativi (art c.c.) 1) uniforme e costante ripetizione di un dato comportamento (c.d. usus : requisito oggettivo); 2) convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente obbligatorio, ovvero conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell ordinamento (c.d. opinio iuris ac necessitatis : requisito soggettivo). 18

19 Capitalizzazione Trimestrale L'anatocismo bancario Prima del 1999 D.lgs. 342/99 e Delibera CICR 2000 Dopo Banche applicano una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed una capitalizzazione annuale degli interessi attivi Approccio è stato avallato dalla giurisprudenza per decine di anni, fino al 1999, sull'assunto della presunta natura normativa degli usi bancari (ossia la prassi, contemplata dalle Norme Bancarie Uniformi di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi e annualmente gli attivi) Gli usi normativi consistenti nella ripetizione generale, uniforme e costante di un comportamento considerato giuridicamente obbligatorio (in quanto conforme a una norma che già esiste / si ritiene debba far parte dell'ordinamento) sono in grado di derogare a norme di legge (art c.c.) L' art. 25 D.lgs. 342/99 ha inserito il comma 2 dell'art. 120 TUB in base al quale: i) il CICR stabilisce modalità e criteri per la capitalizzazione degli interessi; ii) si prevede la stessa periodicità per il conteggio degli interessi sia debitori sia creditori La Delibera CICR del 2000 prevede per i contratti relativi alla raccolta del risparmio e all'esercizio del credito:(i) la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori(ii) l'indicazione del tasso di interesse applicato e (iii) la necessaria approvazione per iscritto della clausola di capitalizzazione degli interessi L' art. 25 co. 3 ha stabilito che: (i) le clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera CICR 2000 sono valide ed efficaci sino a quella data e (ii) le clausole di capitalizzazione inserite successivamente alla Delibera CICR 2000 devono essere adeguate alle modalità e ai tempi in essa stabiliti. In difetto di tale adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente Ok anatocismo "bilaterale e sottoscritto" Corte Cost. n. 425/2000 sancisce l'incostituzionalità dell'art. 25, c. 3, per eccesso di delega (art. 76 Cost.: Non si può infatti emanare una disciplina di sanatoria per il passato e di validazione anticipata per il futuro di clausole anatocistiche bancarie. 19

20 Conseguenze della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25 co. 3 Dlgs.342/99 Dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 25 comma 3 D.lgs. 342/99, la Corte Costituzionale dà il via ad una serie di contestazioni di nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti stipulati anteriormente alla Delibera CICR -> DIVIETO DI ANATOCISMO PRIMA DELL'INTERVENTO DEL CICR Cosa succede a seguito della declaratoria di incostituzionalità? Interviene sulla questione anche la Corte di Cassazione a Sez. Unite con la Sentenza n /2004 sancendo la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi stipulate anteriormente all'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 120 comma 2 T.U.B., in quanto gli usi contrari idonei a derogare l'art c.c. sono esclusivamente gli usi normativi in senso tecnico. Se ne desume, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale, come tale inidoneo a derogare all'art c.c. -> SS.UU. CONFERMANO IL DIVIETO DI ANATOCISMO PRIMA DELL'INTERVENTO DEL CICR Diversamente, nei contratti bancari stipulati successivamente alla Delibera CICR, le clausole anatocistiche ivi contenute sono legittime, purché siano rispettate le condizioni, formali e sostanziali, ovvero le modalità e i criteri indicati nella citata Delibera (ovvero l'indicazione nel contratto: (i) del tasso d'interesse applicato (ii) della periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori/creditori (la medesima per entrambi) e (iii) della specifica approvazione per iscritto della clausola di capitalizzazione degli interessi) -> OK ANATOCISMO DOPO L'INTERVENTO DEL CICR 20

21 Cosa succede una volta accertata la nullità della clausola di capitalizzazione? Sentenza Cass. Civ. n /2004 (conforme ad interventi del 1999) E' stata ripetutamente censurata per l'insufficienza dell'impianto motivazionale per l'assenza di indicazioni concernenti gli effetti della declaratoria di nullità Consentire alla banca capitalizzazio ne annuale Panorama giurisprudenziale caratterizzato da 3 orientamenti Consentire alla banca capitalizzazio ne semestrale Non consentire alla banca alcuna capitalizzazi one diversa 21

22 Cosa succede una volta accertata la nullità della clausola di capitalizzazione? (segue) Sentenza Cass. Sez. Unite n /2010: nessuna capitalizzazione Dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista bancario, contenuta in un contratto di conto corrente stipulato in epoca anteriore al 22.aprile 2000, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art c.c., il quale osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale, gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna 22

23 La recente Cassazione in tema di "capitalizzazione" Cassazione, n del 2 luglio 2014 "Le Sezioni unite di questa Corte hanno già avuto modo di ritenere erronea la tesi secondo cui le ragioni di nullità individuate dalla giurisprudenza di questa corte per le clausole di capitalizzazione degli interessi debitori registrati in conto corrente investirebbero solo il profilo della loro periodizzazione trimestrale. Detta giurisprudenza, ha infatti escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all'anatocismo dall'art c.c., per difetto del requisito della "normatività" di tale pratica. Ne discende che è erroneo trarre la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale a cui invece vanno applicati gli stessi principi in tema di capitalizzazione trimestrale" 23

24 Scenario attuale Contratti stipulati prima del 2000: nullità delle clausole anatocistiche Contratti stipulati dopo il 2000: a) nel rispetto dei requisiti della Delibera CICR: legittimità delle clausole anatocistiche b) in violazione dei requisiti delle Delibera CICR: illegittimità delle clausole anatocistiche c) nel rispetto dei requisiti della Delibera CICR, ma con errori di calcolo 24

25 L'azione di restituzione di somme indebitamente pagate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi La giurisprudenza di merito prevalente ha affermato che l'azione di restituzione di somme indebitamente pagatesi caratterizza per la sua natura di azione per indebito oggettivo, con la conseguenza che le somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi anatocistici divengono concretamente esigibili nel momento in cui il diritto diviene azionabile, ovverosia alla chiusura del rapporto di conto corrente ( ), trattandosi di un contratto unitario che dà luogo a un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi ( ), con conseguente applicabilità della prescrizione decennale decorrente da detto momento 25

26 La Cassazione sull'azione di ripetizione dell'indebito Sentenza Cassazione Civile n. 798/2013 (conforme SS.UU. n /2010) La Cassazione statuisce che solo un pagamento in senso stretto (che comporti cioè uno spostamento patrimoniale in favore di un altro soggetto) può definirsi indebito e dar diritto alla ripetizione Uno spostamento patrimoniale in favore della banca si verifica in caso di versamenti eseguiti su: (i) conto scoperto; (ii)quando i versamenti sono destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (c.d. atti solutori) Non sono pagamenti gli atti ripristinatori della provvista del correntista 26

27 Prescrizione Decorrenza della prescrizione per la ripetizione dell'indebito Sentenza SS.UU. n /2010 se dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente il correntista agisca per far dichiarare la nullità della clausola che preveda la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a tale titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui sia stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. DISTINZIONE funzioni SOLUTORIA: - extra disponibilità / fido; - "pagamento"; - decorrenza prescrizione. RIPRISTINATORIA: - entro disponibilità / fido; - non è "pagamento"; - no decorrenza prescrizione, 27

28 Decorrenza del termine di prescrizione A seguito della sentenza SS.UU. n /2010, il legislatore è però intervenuto successivamente con il D.l. n. 225/2010, convertito in Legge n. 10/2011 (c.d. milleproroghe) che all'art. 61, comma 2 stabilisce che: In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa ; si aggiunge, poi, che In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge Conseguenza: è evidente come una tale disposizione, fissando il dies a quo del termine prescrizionale in quello della singola annotazione in conto della posta illegittima, anziché in quelli della chiusura del conto costituisce un vero e proprio salvagente per gli istituti bancari ("salva banche"). Per effetto di tale disposizione, infatti, si può ottenere la restituzione degli interessi anatocistici solo relativamente al decennio decorrente dalle singole annotazioni a debito del correntista 28

29 La Corte Costituzionale pronuncia l'incostituzionalità del decreto c.d. salva banche Sentenza Corte Cost. n. 78/2012 Incostituzionalità dell'art. 2 comma 61del D.l. n. 225/2010, convertito in Legge n. 10/2011. Tale norma violava: 1) il canone di ragionevolezza delle norme (art.3, Cost.): a causa dell'efficacia retroattiva 2) il legittimo affidamento dei cittadini nella certezza del diritto e del giusto processo (art. 6 CEDU e 117, co. 1, Cost.) 29

30 Decorrenza del termine di prescrizione: pronunce recenti Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia N (focus infra ->) e Cass. N. 4518/2014 TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE DECORRENZA DEL TERMINE Il termine di prescrizione del diritto a conseguire la ripetizione delle somme versate per anatocismo è "quello decennale ordinario ex art c.c., non applicandosi né l'art. 2947, che si riferisce al solo risarcimento del danno ( ), né l'art. 2948, c. 4, che riguarda la domanda di conseguire gli interessi maturati, non già la loro restituzione per indebito pagamento" Il termine prescrizionale decorre dalla chiusura del conto, nel caso di rimessi meramente ripristinatorie della provvista, o dalla data di annotazione in conto delle singolo poste nel caso di rimesse solutorie 30

31 La conservazione della documentazione La quantificazione del credito nei giudizi in tema di anatocismo L'importante ruolo della CTU - - Dal punto di vista operativo può capitare che le società che hanno subito addebiti anatocistici non siano più in possesso della relativa documentazione, circostanza che può rendere difficile la quantificazione del credito (ai sensi del già citato art c.c.). - La complessità del calcolo degli interessi determina nella quasi totalità dei giudizi l'esigenza di nomina di un CTU per l'esperimento delle necessarie verifiche. - Il CTU verifica: (i) per i contratti stipulati anteriormente al 2000, il ricalcolo del saldo scorporato dalla capitalizzazione e (ii) per i contratti stipulati successivamente al 2000 il rispetto della medesima periodicità nel calcolo degli interessi attivi e passivi. - Proprio al fine di facilitare il lavoro dei consulenti, conservare sempre tutta la documentazione inerente al rapporto in corso (contratto, estratti conto etc.). - In mancanza di una completa documentazione, il CTU dovrà effettuare il calcolo degli interessi sulla base di riferimento più sfavorevole alla parte che non ha assolto tale onere probatorio. 31

32 L'onere della prova nei giudizi in tema di anatocismo La regola generale vuole che l'onere della prova spetti a chi fa valere in giudizio un diritto (art c.c.) Tuttavia bisogna distinguere due situazioni (cfr. Reggio Emilia, cit.) BANCA RICORRENTE CORRENTISTA RICORRENTE 1) Estratto conto a DEBITO del cliente: la ricostruzione del rapporto va effettuata partendo dal saldo zero. 2) Estratto conto A CREDITO del cliente: la ricostruzione del rapporto deve essere effettuata partendo dal saldo del primo estratto conto. 3) Quando, dopo il primo estratto conto, manchino estratti conto successivi, la ricostruzione deve essere effettuata sulla base degli estratti conto disponibili. La ricostruzione del rapporto dare/avere va limitata al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti conto, non potendosi muovere dal saldo zero nel caso in cui il primo estratto conto sia a debito per il cliente 32

33 L'ordine di esibizione dei documenti nei giudizi banca/cliente "nel caso in cui l'attore in ripetizione [ ] non produca gli estratti conto relativi all'intero rapporto non è possibile pretendere che tale carenza probatoria venga colmata mediante l'ordine di esibizione rivolto alla banca di tutta la documentazione contabile inerente al rapporto di cono corrente, poiché la giurisprudenza costante ritiene che l'ordine di esibizione non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova sussistente a carico della parte istante, oltre ad escludere che tale ordine possa essere emesso al solo fine esplorativo di indagare se il documento contenga la prova stessa" (Trib. Bari, 17/11/2011) è inammissibile l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. volta a ottenere l'ordine nei confronti dell'istituto bancario convenuto di esibire in giudizio della documentazione relativa a rapporto di conto corrente, qualora tale ordine di esibizione abbia a oggetto documenti direttamente accessibili dalla parte ex art. 119 T.U.B., quindi documenti che la parte nel diligente assolvimento dell'onere probatorio su di essa gravante avrebbe dovuto previamente acquisire in via stragiudiziale e quindi allegare agli atti di causa (Trib. Pescara, 1288/2007) l'ordine di esibizione di documenti previsto dall'art. 210 c.p.c., provvedimento tipicamente discrezionale del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, deve riguardare documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza (Corte Cass /2004) 33

34 L'onere della prova ed il principio della "vicinanza della prova" ORDINANZA La Corte d'appello di Venezia ha sostenuto che, nel caso di giudizio in tema di anatocismo, "il principio consueto dell'onere della prova vada contemperato con il principio della vicinanza della prova" TRIBUNALE DI TREVISO N. 1885/2014 Tribunale di Treviso, AL CONTRARIO ha espressamente escluso la vigenza del principio della vicinanza della prova (Cass /01) IL PRINCIPIO In virtù del criterio di elaborazione giurisprudenziale della vicinanza della prova, l'onere probatorio, in deroga all'art c.c., viene posto a carico della parte prossima alla prova 34

35 La nuova Legge di Stabilità: sparisce l'anatocismo bancario? La Legge di Stabilità introduce il nuovo comma 2 dell'art 120 TUB Art. 1, comma 629, Legge n. 147/2013 ("Legge di Stabilità") All'articolo 120 del TUB,il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. 35

36 La "ratio" del nuovo comma 2 dell'art. 120 TUB Eliminazione dell'anatocismo dall'ordinamento INFATTI il CICR stabilisce modalità e criteri non più per la «produzione di interessi sugli interessi», bensì per la «produzione di interessi» Come si legge nel dossier della Camera dei Deputati «la nuova formulazione mira a introdurre il divieto di anatocismo nell'ordinamento bancario» 36

37 Il nuovo scenario all'indomani della Legge di Stabilità Per le operazioni in conto corrente è prevista una prima capitalizzazione da cui deriva un saldo su questo saldo maturano interessi che insieme al capitale costituiscono nel complesso il montante sul quale calcolare gli interessi maturati questi ultimi interessi però non passano a capitale, ma vengono iscritti in un apposito conto a latere del conto corrente (che rappresenta invece il capitale sul quale calcolare gli interessi) se si ritiene che i principi ispiratori di questo meccanismo siano estensibili anche ai mutui, ciò significherà che sulle rate scadute e non pagate gli interessi moratori (che già non si capitalizzavano) debbono essere conteggiati sulla sola quota di capitale presente in dette rate Fino all'emanazione della nuova Delibera CICR continua ad applicarsi la precedente Delibera CICR del 9 febbraio 2000? Relazione della VI sezione del Tribunale di Milano 37

38 La "provvisoria" reintroduzione dell'anatocismo IL GOVERNO INTERVIENE CON UN DECRETO LEGGE L'art. 31, comma 1 del D.L. n. 91/2014 ("Decreto competitività") SI "PROPONE" IL NUOVO COMMA 2, ART. 120 TUB PER REINTRODURRE L'ANATOCISMO "2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre. La periodicità di cui al comma 2 dell'art. 120 del TUB si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell'articolo 118 del TUB. MA L'ART 31 DEL DECRETO COMPETITIVITA' VIENE SOPPRESSO IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE (L. N. 116/2014) 38

39 Lo stato dell'arte Legge di Stabilità Sentenza Cass /2014 Le clausole anatocistiche sia a capitalizzazione trimestrale che a capitalizzazione annuale contenute in contratti stipulati a partire dal 2014 vanno considerate illegittime, in quanto: a) contrarie al novellato art. 120 TUB; b) contrarie all'art c.c. 39

40 Le contestazioni sollevate contro le banche in materia di anatocismo Il duplice binario: Team di professionisti Società tutto compreso 40

41 Perché ricorrere ad un team di professionisti Pro - Facoltà per il cliente di scegliere i professionisti (avvocati e periti); - servizio tarato sulle esigenze del cliente; - maggiore accuratezza nella perizia econometrica; - maggiore trasparenza sulla obiettiva percorribilità della via giudiziale; - più puntuale assistenza legale. Contro - Scelta dei professionisti non sempre agevole; - necessità di coordinamento della componente economico/contabile e legale; - costi elevati (break even point piuttosto alto). 41

42 Perché ricorrere ad una società "tutto compreso" Contro Pro - Professionisti predeterminati; - perizie spesso volte a "gonfiare" le risultanza per il cliente; - tattica "aggressiva" verso la controparte; - costi più contenuti (almeno sulla carta). - Professionisti predeterminati; - servizio fornito su "scala industriale": il cliente diventa un numero; - perizie spesso basate su principi opinabili (criticità con i Tribunali, con le banche/controparti); - compensi variabili in base alle somme ottenute dalla controparte (la finalità è di massimizzare il profitto). 42

43 Principali elementi ricorrenti nei rapporti giudiziali/stragiudiziali con le società di consulenza Inviti ai procedimenti di mediazione presso organismi di terzietà non certa; Atti di citazione: con fissazione dilatoria delle prime udienze (apparente finalità di raggiungere un accordo stragiudiziale); predisposti sulla base di format predefiniti (errori di diritto, e non solo); o troppo prolissi (di talché eventuali contestazioni fondate si perdono nel mare magnum di domande meramente strumentali); troppo sintetici (di talché le domande non sono sufficientemente strutturate e supportate da precisi elementi di diritto); Perizie contabili: basate su principi opinabili (formula del T[A]EG sulla base della Direttiva 90/88/CEE, anatocismo dei mutui con ammortamento alla francese, somma di interessi corrispettivi e di mora per determinare il tasso applicato, ecc..); finalizzate a ottenere risultati inverosimili (che allontanano, di fatto, un possibile accordo transattivo); destinate a creare un sentiment critico da parte dei giudici (rinvio a p.c. delle cause in cui sono prodotte); destinate a ingenerare false aspettative nei clienti (da cui deriva rigidità in eventuali trattative, volontà di arrivare a sentenza). 43

44 L'usura

45 L'usura L'Usura è L'usura è un fenomeno storico radicatosi fin da quando l'uomo si è posto in relazione con gli altri esseri umani e ha cominciato a vivere in un contesto sociale. L'usuraio è colui che sfrutta lo stato di bisogno di una persona per ottenere un illecito guadagno attraverso la messa a disposizione di somme di denaro a tassi di interesse superiori a quelli massimi consentiti dalla legge 45

46 Fonti normative Art. 644 c.p. Art. 1815, comma 2 c.c. 46

47 Discipline codicistiche Codice Penale Codice Civile Art. 644 c.p. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro a euro [ ]. Art. 1815, comma 2 Nel contratto di mutuo se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi 47

48 Legge n. 108/1996 Principali Novità Lo stato di bisogno o di difficoltà economico-finanziaria non sono più necessarie per la configurazione del reato di usura, bensì rilevano quali aggravanti del reato stesso. E' determinato un tasso oltre il quale gli interessi sono sempre usurari: il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella G.U., relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è ricompreso, aumentato della metà (c.d. tasso soglia). 3. Inasprimento delle sanzioni e previsione di nuove aggravanti. 4. Decorso della prescrizione del reato di usura dall'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale (art. 644-ter). 5. Introduzione di novità procedurali (es. facoltà di procedere ad intercettazioni telefoniche, etc.). 6. Istituzione di due fondi: 1) fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e 2) fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura. 48

49 Il c.d. tasso soglia come si calcola oggi? Il Tasso Effettivo Globale Medio indica il tasso medio per una determinata operazione; è rilevato dalla Banca d'italia ed è pubblicato ogni trimestre dal MEF A partire dal 14 maggio 2011 il c.d. tasso soglia è calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, che determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50 %. 49

50 Il Ruolo della Banca d'italia Emana le Istruzioni per la rilevazione del TEGM, (tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle diverse operazioni di finanziamento) Verifica che le banche e gli intermediari finanziari si attengano ai criteri di calcolo previsti dalle Istruzioni e rispettino il limite delle soglie di usura. 50

51 Quando si parla di usura sopravvenuta? Contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della L. 108/1996, ma sorti in un periodo precedente Contratti in cui il tasso è stato convenuto originariamente in maniera lecita, ma che per effetto di una diminuzione del tasso soglia sia divenuto illecito 51

52 Legge n. 24/2001 (conversione del D.l. 394/2000) L'art. 1 comma 1 della suddetta legge (di interpretazione autentica della L. 108/1996) prevede che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Tale legge esclude la c.d. usurarietà sopravvenuta 52

53 Due diverse letture giurisprudenziali della Legge n. 24/ orientamento: i criteri della L.108/1996 non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori all'entrata in vigore della L. n. 24/ orientamento: la disciplina della L. 108/1996 si applica ai contratti stipulati precedentemente ed ancora in corso di esecuzione (gli istituti di credito dovranno rimodulare in via retroattiva i propri tassi, facendo riferimento al c.d. tasso soglia). 53

54 Conseguenza della rilevazione del tasso usuraio In caso di rapporti conclusi prima dell'entrata in vigore della L. 108/1996, le parti possono mantenere interessi ultra legali, purché in forma scritta (salvo si configuri il reato di usura) (Sent. Cass. Civ. n /2010) In caso di rapporti non esauriti al momento dell'entrata in vigore della L. n. 108/1996 gli interessi usurari maturati vanno automaticamente sostituiti dai tassi soglia (calcolati nei diversi periodi) (Sent. Cass, Civ. 602/2013) In caso di interessi pattuiti come usurari, si applica l'art comma 2 c.c. (il mutuo/prestito diventa gratuito) 54

55 Conseguenza della rilevazione del tasso usuraio Recente pronuncia ABF in tema di usura sopravvenuta ABF N. 77/2014 SOLUZIONE PROPOSTA "[ ] Non pare adeguato il rimedio civilistico di cui all'art c.c. che contempla in sostanza la eliminazione del tasso pattuito che risulti pro tempore superiore alla soglia rilevata e la sua sostituzione automatica con il tasso soglia" PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE 55

56 Tasso Effettivo Globale e commissione di massimo scoperto Le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi adottate da Banca d'italia, sino al 2009, escludevano espressamente tra gli oneri che concorrevano alla determinazione del TEGM la commissione di massimo scoperto. I decreti ministeriali di pubblicazione del TEGM trimestrale, in modo costante, sino al 2009, stabilivano espressamente che i tassi pubblicati non erano comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. In nota alla tabella dei TEGM, era riportata «separatamente» la percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre. Successivamente, attraverso il d.l. 29 novembre 208, n. 185 (c.d. decreto anticrisi), convertito con modifiche dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, è stata espressamente prevista la rilevanza della commissione di massimo scoperto e degli oneri assimilabili nel computo usura. 56

57 Tasso Effettivo Globale e commissione di massimo scoperto (segue) L'art. 2-bis, 2 e 3 comma, della l. 28 gennaio 2009, n.2 stabilisce che: «gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art c.c., dell'art. 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n Il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentita la Banca d'italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'art. 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 57

58 Tasso Effettivo Globale e commissione di massimo scoperto (segue) Le (necessarie) disposizioni transitorie richiamate dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2 sono state adottate dal Ministero dell'economia e delle Finanze con decreto 1 luglio L'art. 1 del d.m. 1 luglio 2009 stabilisce che: «la Banca d'italia procede alla revisione delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio prevista dall'art. 2, comma 1, della l. 7 marzo 1996, n. 108 per tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 2-bis della legge 28 gennaio 2009, n.2. Al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della l. 7 marzo 1996, n. 108, fino all'entrata in vigore del decreto trimestrale inerente i tassi effettivi globali medi calcolati in base alle istruzioni di cui al comma 1, pubblicato entro e non oltre il 31 dicembre 2009, le banche e gli intermediari finanziari si attengono agli attuali criteri di calcolo, derivanti dalle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'italia. 58

59 Tasso Effettivo Globale e commissione di massimo scoperto (segue) La Banca d'italia ha quindi provveduto a rivedere le proprie istruzioni per la rilevazione dei tasi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura nell'agosto 2009 includendo nella componente «oneri» rilevati «gli oneri per la messa a disposizione di fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti» Le istruzioni di Banca d'italia adottate nell'agosto 2009 prevedono un regime transitorio ai fini della computabilità della commissione di massimo scoperto nel tasso soglia fino al 31 dicembre

60 Tasso Effettivo Globale e commissione di massimo scoperto (segue) Dibattito giurisprudenziale sulla rilevanza della CMS ai fini della verifica sull'usura. Dopo il 2009, nulla quaestio. Prima del 2009, contrasto. Tesi della Computabilità: l'art 2-bis della l. 2/2009 avrebbe carattere «interpretativo» e, pertanto, avrebbe semplicemente chiarito che, sin dall'entrata in vigore della l. 7 marzo 1996, n. 108, devono essere computate ai fini del TEG le commissioni di massimo scoperto (cfr. Cass. 23 novembre 2011, n , Trib. Palmi 8 novembre 2007, n. 1732, Trib. Vicenza 25 marzo 2013, n. 454). Tesi della non Computabilità: l'art 2-bis della l. 2/2009 avrebbe carattere «innovativo» e, pertanto, solo a seguito dell'implementazione della succitata previsione sarebbero da computarsi ai fini del calcolo del TEG anche le commissioni di massimo scoperto (Trib. Napoli 4 novembre 2010, Trib. Brindisi 13 gennaio 2014, n. 53, Trib. Torino, 17 febbraio 2014). 60

61 Tasso Effettivo Globale e interessi di mora La posizione della giurisprudenza Cassazione sent. N. 350/2013/ Sent. Corte Cost. n. 29/2002 "il riferimento, contenuto nel D.L. n.394 del 2000, art.1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile senza necessità di specifica motivazione l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori" (anche Cass. 5324/2003) I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto(art c.c.) INTERESSI DI MORA 61

62 Tasso Effettivo Globale e interessi di mora (segue) Istruzioni di Vigilanza 2009 Decreti trimestrali del Ministero dell'economia e delle Finanze I "Chiarimenti in materia di applicazione della legge anti-usura" della Banca d'italia del 3 luglio

63 Tasso Effettivo Globale e interessi di mora (segue) MOTIVO DELL'ESCLUSIONE DAL TEG Non si vogliono considerare nella media operazioni con andamento anomalo. "Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti ( ), se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela" Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali" IN OGNI CASO GLI INTERESSI DI MORA SONO SOGGETTI ALLA NORMATIVA ANTI-USURA (cfr. ABF NAPOLI 125/2014) 63

64 Tasso Effettivo Globale e interessi di mora (segue) ANCHE L'ABF ESCLUDE LA COMPUTABILITA' DEGLI INTERESSI DI MORA NEL CALCOLO DELTEG "Non si può porre in relazione la misura degli interessi moratori con il c.d. tasso soglia. Ciò per due ordini di ragioni. La funzione risarcitoria cui sono deputati esclude che a essi si possa riconoscere alcun ruolo nella concessione del credito e, quindi, nella valutazione di usurarietà del prestito. I medesimi interessi, inoltre, non concorrono in alcun modo nelle rilevazioni periodiche che costituiscono la base di calcolo del tasso soglia. Con la conseguenza che, per chi ritiene che tali interessi debbano essere pur sempre valutati ai fini dell'usura, potrà applicarsi in ogni caso la previsione contenuta nella seconda parte del comma 3 dell'art. 644 c.p. (c.d. usura residuale)" 64

65 Tasso Effettivo Globale e interessi di mora (segue) Una volta stabilita la rilevanza degli interessi moratori ai fini del tasso soglia si deve tuttavia specificare che: INTER ALIA Secondo un diffuso orientamento in dottrina, non è possibile il cumulo degli interessi corrispettivi e moratori ai fini di tale valutazione Diversità ontologicastrutturale dei due tassi Diversità funzionale dei due tassi TRIB. MILANO 22 MAGGIO 2014 N E TRIB. NAPOLI15 APRILE 2014 DECISIONE ABF N. 5877/2013; ABF N. 21/2014 ; ABF N. 3412/

66 Interessi di mora e corrispettivi: differenze INTERESSE DI MORA INTERESSE CORRISPETTIVO È MISURA DEL RISARCIMENTO DANNI FUNZIONE RISARCITORIA E' IL COSTO DEL CREDITO È CONNESSO ALL'EROGAZIONE DEL CREDITO ABF 125/201 4 e 28 MARZO 2014 NON CONCORRE A FORMARE IL C.D. TASSO SOGLIA CONCORRE A FORMARE IL C.D. TASSO SOGLIA 66

67 Tasso Effettivo Globale e interessi di mora (segue) INTERPRETAZIONE OPPOSTA Secondo altra parte della dottrina anche gli interessi moratori vanno computati al fine di valutare l'usurarietà del tasso. Motivazioni a sostegno: 1. La formula della legge non consente di effettuare alcuna distinzione tra interessi corrispettivi e moratori ed è la legge stessa a stabilire che al fine di valutare "l'eventuale superamento delle soglie limite di interesse oltre il quale si sfocia nell'usura, vanno computati gli interessi a qualunque titolo convenuti e quindi anche quelli moratori". GIP DI TORINO "Il tasso moratorio pattuito, in quanto composto dello stesso tasso degli interessi corrispettivi, al quale va aggiunto una determinata maggiorazione ove usurario, non può che travolgere necessariamente nella sanzione di nullità tutti i suoi componenti e quindi anche il tasso corrispettivo di riferimento. I reclamanti pertanto sono tenuti a restituire solo la somma del capitale mutuato". TRIB. PADOVA

68 La controversia

69 Il contenzioso Il contenzioso bancario e finanziario è in continua crescita ed evoluzione. in termini numerici, il principale contenzioso bancario riguarda le richiamate tematiche di anatocismo ed usura quanto al contenzioso finanziario, l'incipit può ricondursi ai noti casi di default dei titoli che hanno segnato i primi anni 2000; e si è arrivati agli ultimi casi default connessi alla crisi finanziaria. Da tali casistiche si sono poi dipanati più specifici o ulteriori filoni giurisprudenziali 69

70 Composizione delle controversie: mediazione obbligatoria Articolo 5, comma 1-bis, d.lgs. 28 / 2010: Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire e: il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del TUB: Arbitro Bancario Finanziario (ABF) il procedimento di conciliazione previsto dal d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179: Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob 70

71 La mediazione D.l. n. 138/2011, come emendato dalla legge di conversione n. 148/2011, che modifica il d.lgs. n. 28/2010: introduzione di una sanzione a carico della parte che non partecipa al procedimento di mediazione senza giustificato motivo. La sanzione, pari all'importo del corrispondente contributo unificato dovuto per il giudizio, viene comminata dal giudice nel successivo giudizio. Infatti, l'art. 2, comma 35 sexies, d.l. n. 138/2011, ha integrato l'art. 8, comma 5, d.lgs. n. 28/2010, il quale disponeva che Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, prevedendo altresì che Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio. Se non si dimostra che la mancata partecipazione è dipesa da un giustificato motivo, il giudice: - può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio - condanna la parte costituita al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Art. 116, comma 2, c.p.c.: Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo. Successivamente, il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, ha reintrodotto la mediazione obbligatoria per le controversie civili e commerciali e, tra le novità più rilevanti, per quanto ora di interesse, vi è stato il ripristino delle sanzioni per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione (cfr. art. 8, comma 4-bis). Quindi, necessità di valutare attentamente ed allegare la sussistenza di un giustificato motivo per il caso in cui non si intenda partecipare al procedimento di mediazione. Nozione di giustificato motivo? Analisi da condursi caso per caso 71

72 Qualche statistica In media, su 10 tentativi di conciliativi avviati dal cliente: in 1 caso la banca non aderisce; in 8 casi la banca aderisce, senza però voler proseguire nell'intento conciliativo; in 1 aderisce proseguendo nella conciliazione. Quanti tentativi di mediazione vanno a buon fine? Tra i tentativi di mediazione ai quali la banca ha aderito e proseguito nell'iter conciliativo (il 10% del totale): - solo il 25% si conclude effettivamente in una conciliazione; - l'esito del restante 75% è, invece, negativo. 72

73 Focus: Arbitro Bancario Finanziario 73

74 ABF Principali tratti salienti In caso di controversia in materia di servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento, il cliente può rivolgersi all'abf, senza l'assistenza di un legale e con costi di accesso estremamente contenuti. L'ABF può decidere su tutte le controversie (successive al 1 gennaio 2009) che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, a condizione che l'importo richiesto dal ricorrente non sia superiore a Prima di presentare un ricorso all'abf e necessario inoltrare un reclamo scritto all'intermediario; in caso di mancata o insoddisfacente risposta, il cliente può ricorrere all'arbitro entro i successivi dodici mesi. I tempi previsti per la definizione dei ricorsi sono fissati in 105 giorni (di cui 45 riconosciuti all'intermediario per presentare le proprie controdeduzioni e 60 per assumere la decisione). L'Arbitro esamina il caso alla luce esclusivamente dei documenti presentati dalle parti e si pronuncia, sulla base delle domande formulate dal cliente. L'Arbitro può inoltre formulare indicazioni all'intermediario per favorire le relazioni con i clienti. Le pronunce dell'abf non sono sentenze: non vincolano giuridicamente ne il cliente ne l'intermediario e lasciano ferma per entrambi la possibilità di rimettere la controversia all'esame del giudice civile; ciononostante, presentano un elevato tasso di adesione da parte degli intermediari Nel caso in cui l'intermediario si rifiuti di dare esecuzione a quanto stabilito dal Collegio, e prevista la pubblicazione sul sito internet dell'abf della notizia del suo inadempimento 74

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