LE NOVITA DEI PROVVEDIMENTI D ESTATE, LO SPESOMETRO E LA COMUNICAZIONE BENI E FINANZIAMENTI DEI SOCI
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- Vanessa Pellegrino
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1 ATTRACTIVETOUR _ 2013 ERP Gestionale Integrazione Solidità Adattabilità Business Intelligence Affidabilità Cloud APP CRM Evoluzione Semplicità Efficienza Flessibilità Competitività In collaborazione con LE NOVITA DEI PROVVEDIMENTI D ESTATE, LO SPESOMETRO E LA COMUNICAZIONE BENI E FINANZIAMENTI DEI SOCI Via del Carroccio 8/ Castelleone (CR) Tel. e Fax sia@siasrl.it - Referente Giorgio Pasini
2 GRUPPO EUROCONFERENCE S.P.A. Via E. Fermi, Verona Tel. 045/ Fax 045/ Sito internet: Tutti i diritti sono riservati È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo. Editing e impaginazione: Erica Cestaro Lara Sousa Oliveira Chiara Alberini Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell opera, declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all elaborazione dei presenti contenuti. Chiuso per la stampa il 19/11/2013 2
3 INDICE Schemi operativi di sintesi 6 Novità ed adempimenti 2013 a cura di Fabio Garrini
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5 Schemi operativi di sintesi
6 Novità ed adempimenti 2013 a cura di Fabio Garrini DL 138/11 La comunicazione dei Beni e dei Finanziamenti Art. 2 c. da 36-quinquies a 36- duodecies Società di comodo in perdita sistemica Discipline autonome Art. 2 c. da 36-terdecies a 36- duodevicies Beni ai soci e finanziamenti 6
7 Novità ed adempimenti 2013 Beni ai soci 3 previsioni Reddito diverso in capo all utilizzatore COMUNICAZIONE dei beni concessi in godimento + COMUNICAZIONE dei finanziamenti INDEDUCIBILITÀ dei costi in capo al concedente DUE COMUNICAZIONI CON UNICO MODELLO MEDESIMA NORMA DI INNESCO DL BENI AI SOCI FINANZIAMENTI PROVV PROVV MEDESIMO MODELLO Per controllare la fiscalità dell operazione Per consentire applicazione del redditometro 7
8 COMUNICAZIONE BENI: UNA SINTESI Soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva (residenti) imprenditore individuale; società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice); società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni); società cooperative; stabili organizzazioni di società non residenti; enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. ESCLUSE LE SOCIETA SEMPLICI POSSONO AVERE UN OBBLIGO DI COMUNICAZIONE qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. L obbligo può essere assolto, in via alternativa: - dall'impresa concedente, - dal socio, - dal familiare dell'imprenditore. SOCI residenti e non GLI UTILIZZATORI: APPROFONDIMENTO 1. Che partecipano DIRETTAMENTE società ed enti privati di tipo associativo residenti, che svolgono attività commerciale, da cui ricevono i beni 2. Che partecipano INDIRETTAMENTE soggetti da cui ricevono i beni (società controllate o collegate ai sensi dell articolo 2359 del codice civile a quella partecipata) 3. Fiduciaria: si indica il fiduciante (CM 25/E/2012) 4. Trust: si indica il beneficiario (CM 25/E/2012) FAMILIARI residenti e non il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado: 1.dell imprenditore individuale 2.dei soci Ma solo se producono redditi diversi 8
9 Novità ed adempimenti 2013 DECORRENZA ED OGGETTO DECORRENZA OGGETTO L OBBLIGO DECORRE DAL 2012 L obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, qualora ne permanga l utilizzo nell anno di riferimento della comunicazione. Vanno indicati i dati: dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta. IL DETTAGLIO DEGLI ELEMENTI DA INDICARE DATI ANAGRAFICI per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero per i non residenti nel territorio dello Stato; per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza; ALTRE INFORMAZIONI informazioni circa l utilizzo del bene; data della concessione (data di inizio e fine); corrispettivo versato; valore di mercato del bene. 9
10 LE ESCLUSIONI OGGETTIVE 1. i beni concessi in godimento agli amministratori; 2. i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi; 3. i beni concessi in godimento all imprenditore individuale; 4. i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; 5. gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; 6. i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l utilizzo privatistico riconosciuto per legge; 7. i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore. LE ESCLUSIONI PER BENI RESIDUALI MODICI L'obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria altro del tracciato record contenuto nell allegato tecnico al presente provvedimento, siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell imposta sul valore aggiunto. Valore del bene e non del diritto 10
11 Novità ed adempimenti 2013 I TERMINI PER L INVIO PER ANNO 2012 Per i beni in godimento nel 2012, anno di prima applicazione delle disposizioni, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre A REGIME La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento. IL TIPO DI COMUNICAZIONE Le tre caselle sono alternative deve contenere il protocollo telematico della comunicazione da sostituire o annullare, desumibile dalla ricevuta telematica 11
12 QUANDO COMUNICA L UTILIZZATORE 1 A B C D SE COMUNICA L UTILIZZATORE, IL TIPO SOGGETTO E Soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale Familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dell imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato. Soggetto residente e non residente che nella sfera privata utilizza beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato (IPOTESI ESCLUSA DAL PROVVEDIMENTO!). Familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dei soggetti di cui alla lettera A). QUANDO COMUNICA IL CONCEDENTE 2 E F G H I L SE COMUNICA IL CONCEDENTE, IL TIPO SOGGETTO È: Imprenditore individuale Società di persone Società di capitali Società cooperative Stabili organizzazioni di soggetti non residenti Enti di tipo privato associativo (solo beni sfera commerciale) 12
13 Novità ed adempimenti 2013 DATI DEL SOGGETTO CHE CONCEDE O UTILIZZA Campo obbligatorio. Non può essere uguale a quello riportato nel campo 2 del record "B". Uguale a quelli visti prima Significa che la comunicazione è fatta dall utilizzatore Significa che la comunicazione è fatta dal concedente IL TIPO DI UTILIZZO DEL BENE Le tre caselle sono alternative ed è obbligatorio impostare una casella. 13
14 INDICAZIONI DEL TIPO DI SEGNALAZIONE Caselle obbligatorie Solo per i beni Solo per finanziamenti / capitalizzazioni Caselle alternative: è obbligatorio impostarne una LE CARATTERISTICHE DEI BENI IN GODIMENTO Caselle alternative IL DPR 198/2012 PREVEDE INDICAZIONE SUL LIBRETTO DEL VEICOLO DELL UTILIZZATORE PER OLTRE 30 GIORNI, TRANNE NEL CASO DI FAMILIARI CONVIVENTI (sanzione da 653 a euro) 14
15 Novità ed adempimenti 2013 CONFRONTO TRA CORRISPETTIVO E VALORE INEVITABILE RACCORDO CON RIGO RL10 DEL MODELLO UNICO DEL SOCIO Le specifiche tecniche prevedono la barratura di una casella per confermare importi rilevanti; la casella non si ritrova sul modello FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva comunicano all anagrafe tributaria i dati delle persone fisiche soci o familiari dell imprenditore che hanno concesso all impresa, nell anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro. FINANZIAMENTI CAPITALIZZAZIONI Al fine di semplificare l adempimento, si stabilisce che l obbligo di comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni sussiste qualora nell anno di riferimento l ammontare complessivo dei versamenti sia pari o superiore a tremilaseicento euro. Detto limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue. 15
16 ESCLUSIONI E INFORMAZIONI ESCLUSIONI OGGETTIVE i dati relativi agli apporti, già in possesso dell Amministrazione finanziaria (ad es., finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata) DATI DA INDICARE Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi: a)codice fiscale, dati anagrafici e per i non residenti lo stato estero; b)ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni. TERMINI DI PRESENTAZIONE PER ANNO 2012 A REGIME L obbligo di comunicazione è riferito ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni effettuate a decorrere dall anno Per i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti nell anno 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni. 16
17 Novità ed adempimenti 2013 SOGGETTI OBBLIGATI La società o l impresa individuale, ma in ogni caso solo chi esercita attività d impresa (non è prevista la comunicazione alternativa del finanziatore) Tuttavia il modello nella sua struttura è identico a quello dei beni concessi in godimento ai soci o familiari. Quindi va compilata con attenzione la casella «qualifica» MA QUALI FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI? CIRCOLARE 25/E/2012 E PROVVEDIMENTO 2 AGOSTO Tutti, anche se non funzionali all acquisto dei beni concessi in godimento 2. Ma solo se erogati da soci persone fisiche (o familiari imprenditore) 3. Solo se erogati dal 2012 in poi 4. Solo se superiori a 3.600, distintamente per tipologia (finanziamenti distinti da capitalizzazioni) e, sembrerebbe, per singolo anno (vedi motivazioni del provvedimento) 17
18 COME CONSIDERARE IL LIMITE? TESI 1: La soglia è riferita alla società TESI 2: La soglia è riferita al socio Socio A versa euro Socio B versa euro Totale finanziamenti: euro Sì comunicazione Socio A versa euro Socio B versa euro Ogni socio è sotto soglia NO comunicazione Sembra preferibile la tesi 1) perché giustifica il fatto che la comunicazione debba essere resa SOLO dalla società, in modo che questa possa verificare il superamento della soglia. Se il limite fosse riferito al socio, come può la società conoscere l esistenza di finanziamenti fatti a beneficio di altre società partecipate dal singolo? COME CONSIDERARE IL LIMITE? Rossi e Verdi soci della SRL Alfa, hanno eseguito nel 2012 finanziamenti per ciascuno, che sono diventati capitalizzazioni per rinuncia. Nessun obbligo di comunicazione Rossi e Verdi hanno eseguito nel 2012 un finanziamento di ciascuno, e nel 2013 un altro finanziamento per ciascuno. Totale finanziamenti al Nessun obbligo di comunicazione Rossi e Verdi eseguono un finanziamento nel 2012 per ciascuno Obbligo di comunicazione perché il limite è superato sulla società (situazione dubbia) 18
19 Novità ed adempimenti 2013 SINGOLI MOVIMENTI E RESTITUZIONI 1 Sembra necessaria la comunicazione autonoma per ogni finanziamento o capitalizzazione, visto che viene richiesta la data 2 Non viene mai citato il requisito della esistenza a fine anno del finanziamento, quindi la erogazione andrebbe segnalata anche se restituita prima della fine d anno. IL DATO SERVE PER IL REDDITOMETRO FINANZIAMENTI: UN ESEMPIO (1) Il socio Rossi ha eseguito un finanziamento per il /04/12 X
20 FINANZIAMENTI: UN ESEMPIO (2) Lo stesso socio, il , ha rinunziato al finanziamento che é divenuto apporto in conto capitale. 30/09/12 X La compilazione prudenziale proposta, rischia di esporre il contribuente ad una ricostruzione redditometrica errata. Infatti non vi è stata alcuna movimentazione finanziaria SANZIONI: OMISSIONI O INCOMPLETEZZE BENI AI SOCI 1. è dovuta, in solido, una sanzione pari al 30% della differenza tra valore di mercato e corrispettivo, se il socio non dichiara 2. è dovuta, in solido, una sanzione da 258 a 2.065, ove i costi non siano stati dedotti ed il socio abbia dichiarato il reddito FINANZIAMENTI Esistono tre diverse tesi: 1.nessuna sanzione; 2.sanzione «residuale» D. Lgs. 471/97 da 258 a euro; 3.sanzione art. 13 DPR 605/1973: - OMESSA: da 206 a INCOMPLETA: da 103 a
21 Novità ed adempimenti 2013 Il «nuovo» spesometro: le questioni chiave La comunicazioni «assorbite» Le novità Comunicazione delle operazioni IVA Operazioni di leasing/noleggio Operazioni black list Acquisti da San Marino Operazioni settore turistico Attenzione: ciascuna mantiene la propria periodicità! periodicità A A M / T * dal M dal A IN DATA 10 OTTOBRE PREVISIONE DI UN PERIODO TRANSITORIO PER SAN MARINO E BLACK LIST (vecchi modelli sino 31.12) MODELLO AGGIORNATO E ISTRUZIONI PER COMPILAZIONE 21
22 La composizione del modello Quadro FA Quadro SA Quadro NE Quadro NR Quadro DF Quadro FN Quadro SE Quadro TU Quadro FE Quadro FR Quadro BL cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute da altri soggetti passivi i cui corrispettivi siano di importo pari o superiore a una determinata soglia rilevanti ai fini IVA Le operazioni interessate Sono rilevanti: operazioni imponibili operazioni non imponibili (art. 8 escl. a e b, 8-bis, 38-quater, 71 e 72 e 9) triangolari comunitarie art. 58 DL 331/93 operazioni esenti art. 10 Verifica dei presupposti: presupposto soggettivo presupposto oggettivo presupposto territoriale (irrilevante fatturazione) 22
23 Novità ed adempimenti 2013 Le operazioni da includere art. 2, comma 6, D.L. 16/ Soppressione del limite di euro 2. Per le operazioni per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura l'obbligo di comunicazione è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Analitica / aggregata 3. Per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura permane il limite di euro (IVA compresa) Provv la distinzione è tra operazioni fatturate/non fatturate SEMPLIFICAZIONE TRANSITORIA Per motivi di semplificazione, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, i soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. n. 633/1972, possono comunicare SOLO le operazioni attive per le quali viene emessa fattura, relativamente agli anni 2012 e 2013, di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. ATTENZIONE: 1.non tutti i clienti sono menzionati dall articolo 22 2.dal 2014, inoltre, si torna a regime 23
24 CM 24/E/10 Note di variazione: per effetto della nota di variazione viene superato il limite COM per effetto della nota di variazione si scende sotto il limite NO COM comunicazione al netto della nota di variazione (se sopra limite) n.d.v. oltre termine invio rileva nell anno di emissione Vanno separatamente evidenziate dalla fatture Nella compilazione aggregata sono sommate alle fatture Soggettive LE ESCLUSIONI Oggettive Contribuenti Minimi A condizione che non superino, nell anno, il tetto dei ricavi di oltre il 50% Enti pubblici per la sfera istituzionale Importazioni / esportazioni Operazioni intracomunitarie Operazioni già comunicate all Anagrafe Tributaria Operazioni rese a privati e regolate tramite carte (se > 3.600) In separate sezioni del modello Black list e San Marino 24
25 Novità ed adempimenti 2013 Le novità AGGREGAZIONE NON SEMPRE POSSIBILE Obbligo di comunicazione analitica Solo per queste operazioni, oppure per tutte le operazioni comunicate contestualmente a queste??? 25
26 In passato LE COMUNICAZIONI CORRETTIVE E possibile trasmettere una comunicazione in sostituzione di un altra precedentemente inviata, purché si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati. SANZIONI per comunicazioni omesse, incomplete o con dati non veritieri (attenzione a verifiche incrociate ) Oggi clemenza?!? IVA IMMOBILIARE CM 22/E/2013 CM 22/E/13 Locazione fabbricati abitativi Regime ordinario Regime opzionale Costruttori Alloggi sociali opzione Regime Iva Situazione a regime: in contratto Registro Esenzione 2% IVA (10%) 67 Disciplina transitoria: registrazione di accordo integrativo o modello telematico 26
27 Novità ed adempimenti 2013 CM 22/E/13 Locazione fabbricati strumentali Regime Iva Registro Regime ordinario Regime opzionale Esenzione 1% IVA (22%) 1% Per tutti, indipendentemente dal locatario Situazione a regime: in contratto opzione Disc. transit: IVA obbligo Iva opzione: nessuna opzione Disc. transit: IVA obbligo esenzione: contratto integrativo Provv del In alternativa al contratto integrativo registrato Utilizzabile per Locazioni IVA da parte del costruttore Locazioni IVA per alloggi sociali Subenti con opzione IVA (alloggi sociali) anche per gli strumentali??? 27
28 CM 22/E/13 Cessione fabbricati abitativi Costruttori entro 5 anni IVA Oltre 5 anni IVA IVA (obbligo) IVA (opzione) Registro Altri soggetti Esenzione % Alloggi sociali IVA (opzione) 168 CM 22/E/13 Cessione fabbricati strumentali Costruttori entro 5 anni IVA Oltre 5 anni Altri soggetti situazione di default opzione per tutti IVA IVA (obbligo) IVA (opzione) IVA Esenzione IVA Registro Registro
29 Novità ed adempimenti 2013 Cessioni: dove esercitare l opzione IVA? preliminare Rogito (senza prelim.) Preliminare Senza opzione Vincolante per il rogito (contra 102/T/12) Acconti in IVA IVA solo saldo Registro su acconti (contra 102/T/12) IVA solo saldo, se opto Conguaglio registro su acconti Il caso chiarito immobile abitativo costruito: Acconti entro 5 anni Rogito dopo 5 anni Acconti in IVA Salvo esente / IVA (r.c.) CM 22/E/13 inversione contabile DL 83/12 IVA per obbligo IVA per opzione Attenzione a: rivalsa Momento di effettuazione (acconti) Fabbricato non ultimato Reverse charge 29
30 Separazione ammessa CM 22/E/13 separazione delle attività per attività diverse nell ambito dell attività di locazione nell ambito dell attività di cessione (DL 1/12) Il chiarimento: separazione per «sub-settori» «I sub-settori di attività ulteriormente separabili nell ambito di ciascun settore sono costituiti, rispettivamente, dalle locazioni di fabbricati abitativi esenti e locazioni di altri fabbricati o immobili e dalle cessioni di fabbricati abitativi esenti e cessioni di altri fabbricati o immobili.» Decreto del Fare DL 69/2013 LE NOVITA DELLA RISCOSSIONE FINALITA DELLA NORMA 1 PRESERVARE I PIANI DI RATEAZIONE (nel 2012 si è recuperato il 2%) 2 TUTELARE MAGGIORMENTE IL BENE << PRIMA CASA >> 3 RENDERE POSSIBILI VENDITE DEI BENI CON MAGGIOR INTROITI 30
31 Novità ed adempimenti 2013 I PIANI DI RATEAZIONE (convivono 2 forme) RATEAZIONE ORDINARIA SUPER RATEAZIONE Temporanea situazione di obiettiva difficoltà 72 rate + 72 rate Comprovata e grave situazione di difficoltà 120 rate rate LA SUPER RATEAZIONE 1 PARTE CON DECRETO ATTUATIVO DEL MEF entro 30 giorni 2 La comprovata e grave situazione di difficoltà si ha se: 1.Accertata la impossibilità di adempiere alla rateazione ordinaria 2.Verificabile la sostenibilità del rientro con tempistica maggiore 3 Richiede due ulteriori requisiti: 1.Deve essere legata alla congiuntura economica 2.La difficoltà deve derivare da ragioni estranee alla responsabilità del debitore 31
32 LA DECADENZA DA RATEAZIONE VECCHIA NUOVA Mancato pagamento di due rate consecutive Mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive Equitalia sembra applicare anche alle rateazioni in corso, ed anche se già decadute ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE L agente della riscossione non dà corso all espropriazione: 1. se l unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; 2. per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'agenzia delle entrate e con l'istituto nazionale di statistica; 3. se l'importo complessivo del credito per cui procede non supera centoventimila euro. Rimane fermo il fatto che il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato con le regole della riscossione, è inferiore all'importo indicato nel comma 1. 32
33 Novità ed adempimenti 2013 ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE IMMOBILE ADIBITO AD USO ABITATIVO Occorre riferirsi alla classificazione catastale del bene e non alla destinazione d uso di fatto. Restano esclusi dal divieto tutti gli immobili con categoria non abitativa PRESENZA DI PERTINENZE In presenza di pertinenze accatastate autonomamente, come box o cantina (C/6), non viene meno la condizione dell unicità dell unità immobiliare adibita a residenza, né la destinazione d uso catastale abitativa. PROCEDURE IN CORSO Nell attesa di chiarimenti, Equitalia ha sospeso le procedure relative a pignoramenti già eseguiti, per i quali non sia stata ancora effettuata la vendita all incanto. Le «altre novità» normative dell estate Responsabilità solidale Contratti di appalto Committente Appaltatore / subappaltatore Sanzione Responsabilità solidale Ambiti di applicazione Ritenute dipendenti IVA Decorrenza? 33
34 IMU DL 102/13 IMU DL 54/13 immobiliari Enti non commerciali Soppressa la scadenza 16.9 Dalla II rata 2013 esonero per fabbricati invenduti Esentati immobili per la ricerca scientifica Assimilazioni abitazioni princ. - Coop a proprietà indivisa - Forze Armate e Polizia DL 102/13 IMU e immobiliari Verificare immobile Verificare origine Sono esenti «i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati» Verificare possessore Effetto seconda rata 2013 a regime dal 2014 Verificare utilizzo 34
35 Novità ed adempimenti 2013 DL 102/13 cedolare La misura della cedolare per i contratti convenzionati viene ridotta dal 19% al 15% Valutazioni di convenienza Tassazione ordinaria IRPEF + addizionali Imposta di registro + bollo Diritto ad adeguamenti canone Deduzione forfettaria 5% Deduzione agg. (30% conc.) vs Tassazione cedolare Tassa piatta al 21% / 15% NO Imposta di registro + bollo NO adeguamenti canone NO Deduzione forfettaria 15% NO Deduzione agg. (30% conc.) DL 102/13 detrazione primi assicurativi Nella detrazione dei premi assicurativi è rimasta invariata la misura della detrazione per i premi assicurativi (19%) ma si è ridotto massimale di rilevanza: Fino al 2012: Per il 2013: 630 Dal 2014: Conv. DL 102/13 conv. DL 102/13 tetto 1.291,14 assicurazioni rischio non autosufficienza 35
36 Acconti Incremento IVA: slittamento decorrenza (e poi?) IRPEF IRES Dal 99% al 100% (a regime) Dal 100% al 101% (solo per il 2013) Dal IVA al 22% Monitoraggio valutario Quadro RW Sez I trasferimenti «particolari» Sez II monitoraggio investimenti al Sez III monitoraggio flussi Decorrenza già da UNICO 2013? Sanzioni Range 10% - 50% 3% - 15% (favor rei) 36
37 Novità ed adempimenti senza sostituto d imposta 730/2013 Solo liquidazioni a credito 730/2014 Anche liquidazioni a debito PAGAMENTI E COMPENSAZIONI: LE NOVITA DELLE CIRCOLARI 21/E/13 E 27/E/13 IL CASO 1 Società nel corso del 2010 matura credito IVA di , ma non presenta dichiarazione IVA. 2 Presenta regolarmente dichiarazione per anno successivo, riportando credito IVA 2010 di , nel frattempo utilizzato in compensazione 3 Ufficio in fase di liquidazione dichiarazione IVA relativa al 2011 riscontra irregolarità in quanto non risulta credito IVA 2010 ed emette avviso bonario, richiedendo importo credito, interessi e sanzione 30% 37
38 RISOLUZIONE 74/E/2007 l eccedenza del credito IVA maturata in un anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa potrà essere computata in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto. Il contribuente avrà, comunque, sempre la possibilità di richiedere la restituzione del credito IVA attraverso la procedura di rimborso di cui all art. 21 del D.Lgs. 546/92, entro i termini ivi previsti CIRCOLARE 34/E/ NON SI PUO RIPORTARE CREDITO IVA SE E OMESSA DICHIARAZIONE ANNO IN CUI E SORTO EMISSIONE AVVISO BONARIO PER RECUPERO CREDITO: RESTITUZIONE IMPORTO CREDITO E SUCCESSIVA RICHIESTA DI RIMBORSO ENTRO 24 MESI 3 SOLO CON MEDIAZIONE O CONCILIAZIONE GIUDIZIALE POSSIBILE COMPENSAZIONE (MA SONO DOVUTI SANZIONI E INTERESSI) 38
39 Novità ed adempimenti 2013 CIRCOLARE 21/E/ AMMESSA COMPENSAZIONE CON CREDITO INDEBITAMENTE RIPORTATO 2 DOPO COMPENSAZIONE, UFFICIO EMETTE UN SECONDO AVVISO BONARIO, COMPRENSIVO DI INTERESSI E SANZIONI 3 DETERMINAZIONE SANZIONE SULLA PARTE DI CREDITO EFFETTIVAMENTE UTILIZZATA E RIDUZIONE A 1/3 CON PAGAMENTO ENTRO 30 GIORNI CIRCOLARE 27/E/ MAGGIORAZIONE 0,40% NON E PRESUPPOSTO PER VERSAMENTO LUNGO IMPOSTE 2 SANZIONE SOLO SU DIFFERENZA TRA QUANTO DOVUTO E QUANTO VERSATO CORRETTAMENTE 3 POSSIBILE RAVVEDIMENTO OPEROSO PER VERSAMENTI CARENTI; F24 DEVE CONTENERE CODICE TRIBUTO SANZIONI 39
40 CIRCOLARE 27/E/ VALIDITA RAVVEDIMENTO FRAZIONATO 5 INVITO UFFICI ABBANDONO CONTENZIOSO (MA PER SANZIONI IRROGATE CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO NON AMMESSA RIPETIZIONE) 6 ESTENSIONE MEDESIMI PRINCIPI AD ACQUIESCENZA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE 7 PER ACCERTAMENTO CON ADESIONE CONFERMATI PRINCIPI C.M. 65/E/2001 SU ERRORI LIEVE ENTITA LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LEASING CM 17/E/2013 IL CANONE DEDUCIBILE Una società acquista macchine elettroniche di ufficio. Coefficiente di ammortamento pari al 20%, periodo di ammortamento pari a 60 mesi. Durata minima fiscale pari a 40 mesi (2/3 di 60). Durata effettiva del contratto di leasing 24 mesi. Quota canone civilistico di competenza all anno. Costo concedente Costo complessivo al lordo di interessi passivi , quindi interessi passivi I metodo ( Assonime) quota capitale deducibile: /40 mesi x 12 mesi = quota interessi deducibile: annui. Totale canone deducibile = II metodo (Assilea e Agenzia Entrate) totale costo contratto /40 x 12 =
41 Novità ed adempimenti 2013 CALCOLO INTERESSI SECONDO D.M (applicabile per i soggetti non IAS circ. 19/09) PROCEDIMENTO Si sottrae dal canone di competenza il valore che si ottiene assumendo il costo concedente diviso per i giorni del contratto e moltiplicato per i giorni di utilizzo nel periodo d imposta Ma se si sottrae il costo concedente rapportato a giorni al canone civilistico si ottiene un valore irragionevole di interessi passivi!!!! Riprendendo l esempio di prima: Quota canone imputata a conto economico = costo concedente rapportato a giorni ( / 40 x 12) = 6000 che sarebbe la quota interessi di un esercizio Mentre il dato é ragionevole se l importo del costo concedente é sottratto non dal canone imputato a conto economico ma da quello che risulta fiscalmente deducibile: quindi = ) Riscatto OPZIONI AL TERMINE DEL CONTRATTO 2) Cessione contratto Valore riscatto viene ammortizzato La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta tramite variazioni diminutive nel limite della quota annua del canone La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta in unica soluzione nel periodo d imposta di cessione del contratto ATTENZIONE: rimane vincolo art. 96 per soggetti IRES 41
42 LEASING IMMOBILIARI E QUOTA TERRENO La quota capitale determinata considerando la durata fiscale del contratto é anche il montante per determinare la quota terreno indeducibile Esempio: Valore immobile , interessi , riscatto Durata contrattuale 15 anni. Quota imputata a conto economico di cui capitale e interessi Quota fiscale deducibile /18 = di cui capitale e interessi Il 20% (o 30%) si calcola su e non su RIFLESSI IRAP Soggetti art. 5 (IRAP in base al bilancio) canone imputato a conto economico é deducibile salvo quota interessi che, però, ai fini Irap, sono desunti dalla durata civilistica del contratto Una società acquista macchine elettroniche di ufficio. Coefficiente di ammortamento pari al 20% e, quindi, periodo di ammortamento pari a 60 mesi. Periodo di durata minima fiscale pari a 40 mesi (2/3 di 60). Durata effettiva del contratto di leasing 24 mesi. Quota canone civilistico di competenza all anno. Costo concedente Costo complessivo lordo di interessi , quindi interessi passivi (20.000/24 x 12) =
43 Novità ed adempimenti 2013 DEDUCIBILITA PERDITE SU CREDITI CM 26/E/2013 ELEMENTI CERTI E PRECISI E SVALUTAZIONI irreperibilità del debitore provata con le previste procedure penalistiche e civilistiche POSSIBILE QUANDO dichiarazioni di parte (avvocati o società di recupero crediti) che attestino l inutilità dell azione di riscossione antieconomicità del recupero in presenza di crediti di modesta entità (confronto tra costo per recupero e ammontare del credito) ATTI REALIZZATIVI Cessione pro soluto dottrina e parte minoritaria giurisprudenza: minusvalenze giurisprudenza maggioritaria: perdite su crediti, art. 101 con obbligo di dimostrazione di inesigibilità del credito 1) circ. 26 ritiene che se il credito é ceduto a banche o intermediari finanziari la minusvalenza contabile é deducibile (e altri cessionari?) 2) cessione crediti modesto importo > vedi svalutazione Transazione 1) se riguarda il merito si generano minori ricavi o sopravvenienze passive 2) se riguarda le difficoltà finanziarie del debitore occorrono elementi certi e precisi 43
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