Vademecum dei diritti della Famiglia

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1 Servizio Sociale Aziendale Servizio Tutela Sanitaria Materno Infantile Vademecum dei diritti della Famiglia Guida e promozione alla cittadinanza attiva e alla fruizione dei servizi UNA BREVE RASSEGNA NORMATIVA PER CONOSCERE LE COMPETENZE SOCIOSANITARIE DEI CONSULTORI FAMILIARI II EDIZIONE A cura di Loredana Pergolizzi 1

2 INTRODUZIONE I processi di cambiamento socio-culturale della nostra società e la crescente sensibilità e consapevolezza sui temi connessi alla riproduzione sessualità, coppia, infanzia, famiglia - hanno influenzato gli interventi legislativi sulla sfera dei rapporti privati e in modo particolare sulla struttura dei rapporti familiari. Il presente vademecum è centrato sulla legislazione di settore nell area materno-infantile, vista nel contesto sociale e in rapporto al sistema dei servizi socio-sanitari. E uno strumento,una risorsa fra altre, mediato dall operatore sociale rispetto al progetto e al modello di intervento in un campo organizzativo dinamico, qual è il Consultorio Familiare, che riconosce al bisogno espresso dall utente legittimità tale da adeguarsi progettualmente alla complessità, variabilità, processualità dei bisogni stessi. Persone e gruppi sociali non sono solo titolari della richiesta, giuridicamente tutelata, di beneficiare, di essere destinatari di assistenza e di cura; essi vengono investiti di responsabilità diretta e personale in ordine al proprio benessere. Nella misura in cui il servizio realmente si finalizza ad un prodotto di benessere e di salute deve coerentemente ricercare ed attivare nuove modalità di rapporto, di coinvolgimento, di informazione, di promozione delle risorse personali e comunitarie. La rassegna legislativa, sinteticamente presentata in questo vademecum, costituisce il contesto normativo delle competenze sociali del Consultorio Familiare sia nell attività di counseling che di presa in carico. I temi legislativi, presentati in schede, ripropongono in una cornice giuridica quelle condizioni che nella vita del singolo, della coppia o della famiglia rappresentano eventi critici o di cambiamento nel ciclo di vita e che, in assenza di risorse personali e/o familiari, possono tradursi in situazioni fortemente destabilizzanti; altri temi delineano invece eventi in sé problematici. La realizzazione di un vademecum che orienti la cittadinanza ai servizi socio-sanitari del Consultorio Familiare attraverso temi legislativi di riferimento mira a favorire: - la capacità di conoscere i doveri e i diritti e quindi la legittimità delle proprie scelte, comportamenti, azioni volte a raggiungere o a ristabilire una condizione di benessere sociale; - la possibilità di capire secondo quali finalità il servizio agisce, oltre alla conoscenza delle prestazioni offerte; - la conoscenza delle competenze professionali ed istituzionali del Servizio Sociale. Per agevolare la lettura ed eventuali aggiornamenti gli argomenti sono stati suddivisi in schede tematiche. In appendice, a complemento del vademecum, sono riportati ulteriori riferimenti legislativi su cui poter richiedere consulenza o documentazione. E importante sottolineare che questo strumento assume valore nel rapporto interpersonale con l assistente sociale che approfondirà metodologicamente le diverse tematiche e con l utente e nelle attività di promozione, informazione e formazione del Consultorio Familiare sui temi della salute. Dott.ssa Loredana Pergolizzi Assistente Sociale Specialista 2

3 INDICE DELLE SCHEDE 1 - I DIRITTI DELLA PERSONA pag IL SISTEMA MATRIMONIALE ITALIANO E LA LEGGE DI RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA pag MATRIMONIO E ANNULLAMENTO pag RAPPORTI PERSONALI TRA CONIUGI E FAMIGLIA DI FATTO pag RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI pag SEPARAZIONE pag RAPPORTI TRA CONIUGI SEPARATI pag DIVORZIO pag FIGLI E FILIAZIONE pag RAPPORTO GENITORI - FIGLI E POTESTA pag ADOZIONE pag AFFIDO FAMILIARE pag TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITA E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA pag VIOLENZA SESSUALE E MALTRATTAMENTO pag I CONSULTORI FAMILIARI pag. 36 LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO pag. 37 3

4 1 DIRITTO ALL INTEGRITA FISICA E ALLA SALUTE DIRITTO AL NOME E ALL I MMAGINE DIRITTO ALLA INTEGRITA MORALE DIRITTO ALLA VITA PRIVATA ED ALLA RISERVATEZZA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I DIRITTI DELLA PERSONA Negli ultimi anni, in Italia, hanno assunto un attenzione maggiore che nel passato problemi come la protezione della dignità della persona, dell intimità della vita privata, della salute. La norma dell art. 2 Cost. contiene il principio costruttivo di tutti i rapporti tra la persona, i gruppi sociali e lo Stato: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ( ) I diritti inviolabili sono garantiti non solo guardando all uomo come singolo ma anche nelle formazioni sociali, cioè all interno dei gruppi che si creano nella realtà della vita sociale come la famiglia, le associazioni, le confessioni religiose, ecc.; in questi gruppi, dunque, la Costituzione riconosce i luoghi in cui si realizza il valore della persona. La lesione dell integrità fisica prevista in varie norme penali come fattispecie di reato è considerata danno ingiusto e quindi fondamento di responsabilità civile (art.2043 c.c.). L integrità fisica è protetta anche contro l interessato dall art.5 c.c. che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell integrità o siano contrari alla legge, all ordine pubblico o al buon costume( p.es. l aborto fuori dai casi in cui è consentito dalla L.194 del ). Occorre però tenere presente la disciplina dei trapianti da persona vivente (L.458 del ) e delle donazioni di sangue (L.107 del ); al momento del parto, la donna può disporre la donazione del cordone ombelicale. Per la rilevanza sociale che riveste, va ricordata la normativa sulla donazione di organi e tessuti, a scopo di trapianto, dopo la morte del donatore (L.91/98 e D.M ). Uno degli sviluppi più interessanti del diritto privato nell ambito del diritto alla salute è il riconoscimento della risarcibilità della lesione fisica o della salute in sé e per sé, a prescindere dalle conseguenze dannose di ordine patrimoniale e morale riconoscendo il c.d. danno biologico. Il diritto protegge il nome (che comprende prenome e cognome) e l immagine (riproduzione, diffusione) contro l uso che altri indebitamente ne faccia; al giudice si può chiedere la cessazione dell abuso, il risarcimento degli eventuali danni, la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali (art.7 e 10 c.c.). L integrità morale è tradizionalmente oggetto di tutela penale (artt. 594 e ss.c.p.) nei casi di ingiuria e diffamazione. Fuori da queste ipotesi, la tutela dell integrità morale è questione più delicata, perché l interesse a preservare l onore e il decoro può trovarsi in conflitto con altri, come la libertà di manifestazione del pensiero e il c.d. diritto di cronaca che trovano appoggio nella stessa norma costituzionale. Complessa l evoluzione del nostro sistema riguardo al rispetto della privacy; da un lato si fa riferimento alla difesa di una zona di intimità e il diritto si configura come potere di regolare l accesso alla propria sfera di intimità; dall altro si fa riferimento al controllo sulle informazioni che riguardano la nostra persona in tutte le sue espressioni, fisiche, affettive, morali, di opinione, patrimoniali. Con il D.L.gs n.196/03 è stato approvato il Codice in materia di protezione dei dati personali, testo unico nel quale sono state raccolte, ordinate e coordinate le svariate disposizioni normative emanate a partire dalla L.675/96, prima legge in materia di tutela dei dati personali. La legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 4

5 I DIRITTI TUTELATI Per "trattamento" si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati (art.4 lett. a). TRATTAMENTO DATI DEI Per dato personale" la legge intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (art. 4 lett. b). Sono, per esempio, dati personali: il nome, il cognome, il numero di matricola, il numero di telefono, il codice fiscale, l indirizzo , la partita IVA, il numero di iscrizione alla camera di commercio, ecc. All interno di questa vastissima definizione, si delimita un cerchio più ristretto e delicato di dati sensibili cioè quei dati personali idonei a rivelare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Per trattamento dei dati si intende qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l organizzazione, la conservazione, la consultazione, l elaborazione, il blocco, la modificazione, l utilizzo, l interconnessione, la comunicazione, la diffusine, la cancellazione, la distruzione, la selezione, l estrazione ed il raffronto (art.4 lett. a) Con deliberazione n.125 del , l ASP di Catania ha adottato un Regolamento per la tutela della privacy. La protezione della persona è affidata ad un Garante cioè ad un collegio di quattro membri eletti due dalla Camera dei Deputati e due dal Senato (art.30). Il consenso espresso dell interessato è condizione di ammissibilità del trattamento dei dati che lo riguardano; il consenso è valido solo se libero, informato e documentato in forma scritta (art.11). ATTIVITA DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO La disciplina comune non si applica al trattamento dei dati in ambito giudiziario e di pubblica sicurezza. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a: a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare; b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto; 5

6 c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie; d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale; ATTIVITA DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei; f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi; g) interventi in tema di barriere architettoniche. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di: a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza; b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste; c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di: 1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni; 2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge; 3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi; 4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati. 6

7 2 ATTO E RAPPORTO NEL MATRIMONIO IL SISTEMA MATRIMONIALE ITALIANO MATRIMONIO CONCORDATARIO IL SISTEMA MATRIMONIALE ITALIANO E LA LEGGE DI RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA Il termine matrimonio ha un significato complesso che comprende due diversi aspetti: l atto con cui si costituisce il vincolo coniugale, e il rapporto che lega tra loro i coniugi. Al primo aspetto matrimonio-atto attiene la disciplina delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio, della celebrazione, delle cause di invalidità e delle impugnazioni. Al secondo aspetto matrimonio-rapporto attiene invece la disciplina dei diritti e doveri dei coniugi, della separazione personale, dello scioglimento del vincolo, dei rapporti patrimoniali tra coniugi. La distinzione tra i due aspetti è molto importante per capire il c.d. sistema matrimoniale italiano che, come risulta dal Concordato del 1929 tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, rinnovato con l Accordo di revisione del , prevede accanto al matrimonio civile il matrimonio religioso con effetti civili (c.d. matrimonio concordatario). Con il Concordato si stabilisce che il matrimonio canonico, celebrato davanti al ministro del culto cattolico, acquisti efficacia civile con la trascrizione nei registri dello Stato civile. Lo Stato accetta, in tal modo di rendere efficace nel proprio sistema un atto di matrimonio formato secondo le regole di un altro ordinamento quello canonico le quali disciplinano non solo la forma ma i requisiti sostanziali dell atto, cioè le condizioni di validità e, di conseguenza, le cause di invalidità. Lo Stato dunque riconosce la giurisdizione della Chiesa che decide sulla questione attraverso i suoi Tribunali. La sentenza ecclesiastica diviene efficace nell ordinamento italiano a seguito di una sentenza di deliberazione della Corte d Appello, su domanda di parte. Effetto del matrimonio canonico trascritto è la costituzione di un rapporto di coniugo regolato dalle norme dell ordinamento statuale: diritti e doveri sono quelli stabiliti dal codice civile. Il sistema descritto vede dunque affiancati due tipi di matrimonio (civile e concordatario): due tipi di matrimonio-atto, differenti per disciplina e giurisdizione, fonte di un eguale matrimonio-rapporto. Diversamente, nei culti acattolici, il ministro del culto celebra in qualità di delegato del Sindaco: l atto deve quindi corrispondere ai requisiti di sostanza e di forma stabiliti dalla legge dello Stato e ogni questione di validità o invalidità è risolta secondo le leggi statuali e dai giudici (art.83 c.c.). 7

8 3 FAMIGLIA DI FATTO REQUISITI ETA LIBERTA DI STATO MANCANZA DI VINCOLI DI PARENTELA O AFFINITA INTERDIZIONE NUOVE NOZZE PUBBLICAZIONI OPPOSIZIONE ALLA CELEBRAZIONE ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO MATRIMONIO E ANNULLAMENTO La legge italiana tutela la famiglia come società fondata sul matrimonio, quindi privilegia quell unione che è confermata con il vincolo matrimoniale regolato secondo criteri di rigida tipicità, appunto l atto di matrimonio. Eventuali patti aggiuntivi sono nulli. La famiglia di fatto cioè quella che si forma solo sulla volontà dei due partners senza celebrazione del matrimonio non era riconosciuta sino alla legge di riforma del Grazie all evolversi del costume e all approvazione della legge sul divorzio, la famiglia di fatto ha ricevuto tutela relativamente ai rapporti verso i figli nati in essa che hanno uguali diritti ai figli nati nella famiglia legittima. Non vi sono invece norme specifiche che regolano i rapporti dei conviventi di fatto (v.scheda n.4) Per contrarre matrimonio bisogna aver raggiunto la maggiore età (18 anni). E possibile tuttavia, per chi abbia compiuto i 16 anni chiedere l autorizzazione al Tribunale per i Minorenni il quale dovrà valutare la maturità psico-fisica ed i gravi motivi per i quali è richiesta l autorizzazione stessa. Può contrarre matrimonio chi è libero di stato e cioè, o non è mai stato coniugato, o è vedovo, o ha ottenuto il divorzio o l annullamento di un precedente matrimonio. Determinati legami di parentela o affinità o adozione sono causa di nullità: gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali, i fratelli e le sorelle, zii e nipoti; gli affini (cioè i parenti del coniuge) in linea retta o collaterale di secondo grado (cognati) o da legami connessi all adozione (art.87 c.c.). In taluni fra i casi indicati è possibile chiedere autorizzazione al Tribunale. Rientra nelle condizioni di nullità il matrimonio contratto tra persone delle quali l una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell altra (art.88 c.c.: l impedimento del delitto). Non può sposarsi chi è dichiarato interdetto cioè incapace di intendere e di volere. Vicine allo schema dell annullabilità sono le fattispecie di impugnazione del matrimonio per incapacità naturale e vizi del volere ( la violenza morale, il timore di eccezionale gravità e l errore). La donna non può contrarre matrimonio se non sono decorsi 300 giorni dall annullamento o dallo scioglimento del precedente matrimonio. Anche in questo caso è possibile chiedere al Tribunale l autorizzazione a contrarre nuovo matrimonio prima che sia trascorso tale periodo, quando risulti provato che la donna non è in stato di gravidanza o non ha convissuto con il precedente marito. Questo impedimento è posto dalla legge per proteggere la legittimità di un eventuale figlio concepito nel precedente matrimonio. Per poter celebrare il matrimonio i futuri coniugi devono richiedere la pubblicazione, cioè l affissione nei Comuni di residenza di entrambi, di un atto indicante i dati anagrafici e il luogo dove celebreranno il matrimonio. L atto di pubblicazione deve restare affisso per almeno 8 giorni, comprese due domeniche. I genitori, i collaterali ed i parenti entro il terzo grado possono opporsi alla celebrazione del matrimonio per mancanza dei requisiti indicati sopra, promovendo una causa davanti al Tribunale. La disciplina dell annullamento dei matrimoni religiosi con effetti civili è lasciata ai Tribunali Ecclesiastici i quali giudicano secondo le norme canoniche. L ordinamento canonico dà rilevanza ai vizi del consenso, alla riserva mentale tra i coniugi ed a circostanze che riguardano l accettazione del matrimonio come sacramento, che, invece per lo Stato Italiano sono irrilevanti. Lo Stato però, a seguito del Concordato, riconosce le sentenze canoniche consentendo che abbiano gli stessi effetti delle sentenze emesse dai Tribunali civili e, salvo un controllo fatto dalla Corte d Appello, ne permette la trascrizione. 8

9 ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE EFFETTI Per lo Stato il matrimonio civile è annullabile solo in pochi casi che riguardano o la mancanza dei requisiti necessari o i vizi nella formazione e manifestazione della volontà. Ciò avviene quando uno dei coniugi o entrambi siano stati, nel momento della celebrazione, incapaci di intendere e di volere, oppure il loro consenso è stato forzato con violenza o vi sia stato errore sulla idoneità della persona o sulle sue qualità essenziali (quali particolari malattie o condanne gravi). La domanda di annullamento non può essere più proposta se vi è stata coabitazione di oltre un anno dopo che siano cessate le cause di annullamento sopra dette. Sia l annullamento civile che quello canonico producono gli stessi effetti, cioè l inesistenza del vincolo fin dall origine per cessazione di obblighi e diritti salvo la liquidazione di un eventuale indennità per il coniuge non responsabile ed in buona fede. Nei confronti dei figli permangono invece i diritti ed i doveri degli ex coniugi ed i figli mantengono lo stato di legittimi. 9

10 4 PARITA FRA I CONIUGI DOVERI INTERVENTO DEL GIUDICE FAMIGLIA DI FATTO RAPPORTI PERSONALI TRA CONIUGI E FAMIGLIA DI FATTO La legge di riforma del diritto di famiglia del ha posto alla base dei rapporti tra i coniugi il principio della parità; diritti e doveri nascenti dal matrimonio hanno carattere di eguaglianza e reciprocità. Nell ordine dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi si riflettono anche i doveri verso i figli. L art.147 c.c. impone ai coniugi l obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto della capacità, dell inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. La norma dettata per i coniugi è applicabile in realtà al rapporto genitori e figli anche se nati fuori dal matrimonio. Nel matrimonio, però, essa genera anche doveri e diritti dei coniugi l uno verso l altro. I coniugi hanno l obbligo della coabitazione, della fedeltà, dell assistenza materiale e della collaborazione nell interesse della famiglia. I coniugi devono concordare insieme l indirizzo della vita familiare e ciascuno singolarmente può eseguire quanto concordato secondo le scelte generali della famiglia. La residenza della famiglia viene decisa dai coniugi secondo le esigenze di entrambi e quelle del gruppo familiare; tuttavia i coniugi per esigenze di lavoro possono avere una residenza diversa. In caso di disaccordo sia sulla fissazione della residenza familiare sia sul governo della famiglia, ciascuno dei coniugi può chiedere l intervento del Giudice il quale tenta di raggiungere una soluzione concordata dopo aver ascoltato i coniugi ed i figli conviventi che abbiano compiuto i 16 anni. Se il disaccordo persiste, il Giudice, se i coniugi lo richiedono, può decidere ed emettere un provvedimento che non è appellabile. Sia con il cambiamento generale del costume, sia con l introduzione del divorzio sono attualmente più diffuse le famiglie di fatto basate sulla volontà dei due partners a convivere. La famiglia di fatto trova riconoscimento nel nuovo diritto di famiglia limitatamente ai rapporti verso i figli nati dall unione ai quali sono riconosciuti gli stessi diritti dei figli nati nella famiglia legittima (art.317 bis c.c.). Poiché la disciplina della potestà è caratterizzata dalla protezione dell autonomia familiare in campo educativo, la famiglia di fatto risulta tutelata. Tra i conviventi non sorgono obblighi e diritti se non di carattere morale. Con sentenza n. 404 /1988 la Corte cost. ha esteso al convivente more uxorio la regola che prevede, per il caso di morte del conduttore, la successione del coniuge nel contratto di locazione (art.6 L.392/78); ha inoltre dichiarato illegittimo lo stesso art. 6 della legge sull equo canone nella parte in cui non prevede la cessione del contratto ex lege a favore del convivente, quando cessi la convivenza e vi sia prole naturale, in analogia alla separazione dei coniugi. 10

11 5 IL LAVORO CASALINGO REGIME LEGALE BENI PERSONALI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI Con il matrimonio i coniugi assumono l obbligo di contribuire alle necessità della famiglia, in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.tale obbligo nasce sia nei confronti del coniuge che nei confronti dei figli. La riforma ha parificato il valore del lavoro casalingo a quello che dà reddito, riconoscendo che si contribuisce alle necessità della famiglia anche con le attività casalinghe. La riforma ha introdotto il regime patrimoniale legale della comunione dei beni (art.159) e cioè di tutti i beni che i coniugi acquistano dopo il matrimonio con delle eccezioni che vedremo in seguito. Gli acquisti cadono in comunione indipendentemente dal fatto che siano compiuti da uno solo di essi. I beni di cui sono titolari prima del matrimonio rimangono in proprietà individuale di ciascuno dei coniugi. L art. 179 elenca i beni personali dei coniugi cioè i beni che non cadono nella comunione legale anche se acquistati durante il matrimonio: i beni acquistati dopo il matrimonio per donazione o successione ( a meno che il donatore o il testatore non disponga espressamente che i beni sono destinati alla comunione); i beni di uso strettamente personale; i beni che servono all esercizio della professione; i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno; i beni acquistati con il ricavato della cessione di altri beni personali. In quest ultimo caso, è molto importante che all acquisto di beni immobili o beni mobili registrati anche l altro coniuge partecipi all atto nel quale dovrà essere contenuta una dichiarazione riguardante la provenienza del denaro, impiegato per l acquisto, dall alienazione di beni personali (art.179, 2 comma); la pensione di invalidità. AMMINISTRAZIONE DEI BENI RESPONSABILITA PER DEBITI L amministrazione ordinaria dei beni comuni spetta a ciascun coniuge anche separatamente; per l amministrazione straordinaria o la vendita di beni è necessaria la partecipazione di entrambi: se uno dei coniugi rifiuta il consenso, l altro può rivolgersi al giudice per essere autorizzato all atto nell interesse della famiglia o dell azienda comune (art.181). L atto compiuto da uno solo dei coniugi senza consenso dell altro determina un difetto di legittimazione: se l atto riguarda beni immobili l atto è efficace ma annullabile a domanda dell altro coniuge nel breve termine di un anno; se invece riguarda comuni beni mobili è valido ed efficace ma il coniuge che l ha compiuto senza consenso dell altro, se non può materialmente ricostituire lo stato della comunione deve pagare l equivalente in denaro. Per ogni debito assunto dai coniugi insieme, o da uno di loro separatamente ma nell interesse della famiglia, rispondono, secondo l art.186 (lett. c e d) i beni della comunione; su questi il creditore fa valere le sue ragioni salva una responsabilità sussidiaria di ciascun coniuge con tutti i suoi beni personali, ma solo per la metà del credito (art.190). Lo stesso vale per i debiti che riguardano l amministrazione dei beni comuni o oneri già gravanti i beni comuni all atto dell acquisto. Invece, per i debiti assunti da ciascun coniuge separatamente e non giustificati dall interesse della famiglia (obbligazioni personali) risponde il coniuge debitore con i suoi beni personali; il creditore può aggredire i beni della comunione solo sussidiariamente e fino al valore corrispondente alla quota dell obbligato (art.189); lo stesso vale per i debiti che ciascuno aveva prima del matrimonio (art.187). 11

12 CONVENZIONII MATRIMONIALI La disciplina dell amministrazione dei beni e della responsabilità per debiti distingue la comunione legale dalla comunione ordinaria. La comunione si scioglie per alcuni fatti legati alla vita della famiglia, cioè per la morte di un coniuge, per la separazione personale, l annullamento del matrimonio o il divorzio e, ancora per accordo dei coniugi che vogliono cambiare regime patrimoniale Può essere inoltre dichiarata dal giudice in alcuni casi previsti dalla legge (interdizione, inabilitazione, cattiva amministrazione, fallimento). Al momento dello scioglimento della comunione, i beni vengono divisi tra i coniugi in parti uguali, dedotte le eventuali spese. Nel caso di morte di uno dei coniugi, si apre la successione sulla parte dei beni a lui spettante, secondo le norme che riguardano l eredità. Il regime della comunione legale, che normalmente regola i rapporti coniugali, può essere sostituito o modificato, in ogni tempo, attraverso accordi che la legge chiama convenzioni matrimoniali: si tratta dell accordo di separazione dei beni e della comunione convenzionale. Una terza possibilità è la costituzione di un fondo patrimoniale che non è un regime di rapporti alternativo, ma si può aggiungere sia alla comunione legale che agli altri due regimi. Le convenzione matrimoniali devono essere stipulate in forma di atto pubblico e annotate a margine dell atto di matrimonio. 12

13 6 SEPARAZIONE DI FATTO SEPARAZIONE CONSENSUALE SEPARAZIONE GIUDIZIALE ADDEBITO PROVVEDIMENTI PROVVISORI SEPARAZIONE Il principio dell indissolubilità del matrimonio cade in Italia con la legge n.898, confermata dal referendum popolare abrogativo del Nel 1975 la legge di riforma del diritto di famiglia ha modificato anche la disciplina della separazione personale consentendo la separazione a domanda di uno dei coniugi anche senza la necessità di provare colpe dell altro. La legge n.74 ha riformato la disciplina del divorzio abbreviando il periodo di attesa e modificando le regole sull affidamento dei figli e sui rapporti patrimoniali. La separazione personale è fonte di un vero e proprio nuovo status dei coniugi che richiede un provvedimento del giudice che pronuncia la separazione e costituisce il nuovo status. L istituto della separazione viene indicato con l espressione separazione legale; mentre si parla di separazione di fatto per indicare i casi in cui i coniugi, di comune accordo o meno, interrompono la convivenza senza alcun provvedimento del giudice.questo accordo non ha effetti giuridici e non serve per far decorrere i tre anni necessari alla richiesta di divorzio.perché abbia effetti giuridici, la separazione personale deve essere legale e cioè richiesta al Presidente del Tribunale e può essere consensuale o giudiziale. La separazione consensuale si basa sull accordo o consenso dei due coniugi; essi presentano una domanda per essere convocati davanti al Presidente del Tribunale del luogo di residenza. All udienza fissata, il giudice ha il dovere di tentare la conciliazione; se i coniugi restano fermi nella loro decisione spetta al giudice il potere di controllare che i contenuti dell accordo non siano contrari all interesse dei figli e dello stesso coniuge più debole. In questi casi egli non ha il potere di modificare l accordo ma può rifiutare l omologazione e spetterà ai coniugi proporre un nuovo accordo o chiedere una separazione giudiziale. E questo il significato della sentenza detta di omologazione che rende efficace l accordo e lo stato di separazione. Se invece i coniugi non riescono a raggiungere un accordo o se vi è una situazione di grave tensione, ciascuno di essi può chiedere al giudice la separazione giudiziale. Secondo l art.151 c.c. la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all educazione della prole. Non è dunque necessaria l esistenza e la dimostrazione di una colpa, in quanto è possibile far valere la situazione in sé di una convivenza divenuta intollerabile o dannosa per i figli. Tuttavia se uno dei coniugi è stato gravemente offeso dalla violazione dei doveri coniugali, il giudice, a domanda di parte, può dichiarare addebitata la separazione ad uno dei coniugi per il suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. Si ammette che la domanda possa essere reciproca e la separazione addebitata ad entrambi. Il coniuge a cui la separazione è stata addebitata: a) non può chiedere il mantenimento ma solo un assegno alimentare se dimostra uno stato di bisogno; b) perde i diritti successori e può solo richiedere un assegno alimentare a carico dell eredità se già ne godeva prima della morte dell alimentate. Se il giudice, in veste di Presidente, non riesce a conciliare i coniugi li autorizza a vivere separati e stabilisce le condizioni provvisorie ed urgenti che essi dovranno osservare nel corso del procedimento. Esse riguardano l assegnazione della casa coniugale, l affidamento dei figli e l assegno di mantenimento. I provvedimenti provvisori possono essere modificati nel corso della causa da Giudice Istruttore incaricato il quale esamina le reciproche richieste dei coniugi e le prove da essi fornite (documenti, testimonianze, perizie, ecc.). 13

14 TEMPI E MODIFICHE Il giudizio termina con una sentenza che dichiara la separazione tra i coniugi e stabilisce in via definitiva le condizioni da rispettare. Contro la sentenza si può ricorrere in appello. Nel corso della causa i coniugi possono in ogni momento raggiungere un accordo e firmare la separazione consensuale. La separazione consensuale si conclude nell arco di circa 90 giorni dalla presentazione del ricorso, mentre quella giudiziale, a seconda della sua complessità, richiede tempi diversi e almeno un anno. Le condizioni stabilite nella sentenza di separazione possono essere modificate su richiesta di uno dei coniugi in relazione ad eventuali cambiamenti. 14

15 7 EFFETTI PERSONALI EFFETTI PATRIMONIALI EFFETTI RELATIVI AI FIGLI PROVVEDIMENTI RIGUARDO I FIGLI RAPPORTI TRA CONIUGI SEPARATI La separazione personale autorizza i coniugi a vivere separatamente; non cessano gli altri obblighi derivanti dal matrimonio e sopravvive un dovere di reciproco rispetto, il quale si riconduce ad un attenuato dovere di fedeltà limitato all obbligo di non offendere la dignità dell altro. La moglie separata conserva il cognome del marito, ma il giudice può autorizzarla a non farne uso, come può vietarlo, su richiesta del marito, se tale uso è gravemente pregiudizievole (art.156 bis). Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali: si scioglie la comunione legale il coniuge che non ha mezzi o capacità di lavoro sufficienti per il suo mantenimento può chiedere un assegno di mantenimento o una assegnazione una tantum i coniugi conservano reciprocamente i diritti successori. L art. 156, 6 comma, c.c. prevede che il giudice possa disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato e ordinare a terzi, debitori di somme di denaro verso l obbligato, di pagare direttamente una parte al coniuge avente diritto. Tale disposizione si applica anche nel caso di una separazione consensuale e a tutto il periodo della causa di separazione. Per mantenimento si intende la corresponsione di quanto necessario per la vita di una persona tenuto conto della sua situazione economica; l assegno di mantenimento viene fissato sulla base dei redditi dell obbligato e del tenore di vita della famiglia. L assegno alimentare copre soltanto le esigenze minime di vita. Con la sentenza di separazione i figli minori sono affidati all uno o all altro dei coniugi. Nella separazione consensuale sono gli stessi genitori a scegliere mentre in quella giudiziale è il giudice che decide nell interesse esclusivo dei figli, tenendo conto di elementi quali l età, l ambiente familiare, il legame psico-affettivo con l uno o l altro genitore e anche, secondo l età, la volontà del figlio stesso. La potestà spetta ad entrambi i genitori, ma il suo esercizio, cioè la quotidiana e concreta cura personale e la rappresentanza legale, è attribuito al genitore affidatario; nelle decisioni importanti l esercizio della potestà è congiunto. Al genitore non affidatario spettano: un potere di vigilanza e di ricorso al giudice nell interesse dei figli; il c.d. diritto di visita nei modi stabiliti dalla sentenza. Al genitore affidatario spetta di preferenza il diritto di abitare nella casa coniugale. La legge 8 febbraio 2006, n.54, all art.1 modifica l articolo 155 del codice civile Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all istruzione e all educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse peri figli relative all istruzione, all educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. 15

16 Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi». Dopo l articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti: «Art. 155-bis. - (Affidamento a un solo genitore e opposizione all affidamento condiviso) Il giudice può disporre l affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l affidamento all altro sia contrario all interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell articolo 155. Art. 155-ter. - (Revisione delle disposizioni concernenti l affidamento dei figli) I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l affidamento dei figli, l attribuzione dell esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo. Art. 155-quater. (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza) Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell interesse dei figli. Dell assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell articolo Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici. Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. 16

17 Art. 155-sexies. - (Poteri del giudice e ascolto del minore) Prima dell emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne ravvisi l opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l adozione dei provvedimenti di cui all articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell interesse morale e materiale dei figli». Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di euro a favore della Cassa delle ammende. Le disposizioni della legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Una delle condizioni da fissare nella separazione è quella che riguarda i tempi e le modalità di rapporto tra i figli e il genitore non affidatario. Tali condizioni vengono stabiliti caso per caso d accordo tra le parti o su decisione del giudice. Tutte le condizioni fissate nelle separazioni, sia consensuali che giudiziali, possono essere modificate quando mutano le situazioni di fatto quindi sia l affidamento dei figli che le modalità delle visite che l ammontare degli assegni. I coniugi che decidono di riconciliarsi dopo la separazione possono annullare gli effetti o con una espressa dichiarazione o con la ripresa inequivocabile e continuativa della convivenza. 17

18 8 DIVORZIO CONSENSUALE DIVORZIO GIUDIZIALE PROCEDURA DEL DIVORZIO GIUDIZIALE EFFETTI DEL DIVORZIO DIVORZIO Lo scioglimento del matrimonio è regolato dalla legge n. 898/70 che ne disciplina i casi e la procedura, in parte modificata dalla legge del n.74. Se i coniugi si sono sposati civilmente, con la sentenza di divorzio il matrimonio è dichiarato sciolto, se invece i coniugi si sono sposati con rito canonico vengono cancellati solo gli effetti civili con la conseguenza che un eventuale nuovo matrimonio potrà essere celebrato civilmente in quanto rimangono gli effetti religiosi del vincolo. Fondamento del divorzio è il venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi che non può essere mantenuta o ricostituita Il divorzio consensuale si basa sull accordo delle parti in ordine alla domanda di divorzio; tale accordo deve riguardare anche le condizioni relative all affidamento dei figli, al contributo al loro mantenimento ed eventualmente all assegno di mantenimento per il coniuge. I coniugi possono farsi assistere da un unico avvocato. La domanda è proposta con ricorso al Tribunale di residenza dell uno o dell altro coniuge. Il Tribunale, in Camera di Consiglio, sentiti i coniugi, verificata l esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all interesse dei figli, decide con sentenza. In caso di disaccordo tra i coniugi in ordine al divorzio consensuale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere richiesto da uno dei coniugi in numerosi casi: separazione legale durata da tre anni. Si richiede la sentenza passata in giudicato; il triennio si calcola dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale. cause penali o cause connesse a fatti penalmente rilevanti: sentenze di condanna penale passate i giudicato anche per fatti commessi prima del matrimonio; la condanna deve essere all ergastolo o a pene superiori a 15 anni o a qualsiasi pena per particolari delitti contro l assistenza familiare, o connessi alla prostituzione, o contro la persona del coniuge o dei figli, o di incesto. cause civili l annullamento o lo scioglimento del matrimonio ottenuto all estero da un coniuge, cittadino straniero o un nuovo matrimonio contratto all estero la non consumazione del matrimonio la sentenza di rettificazione di sesso passata in giudicato. Il divorzio deve essere promosso da uno nei confronti dell altro e richiede l assistenza di un legale; la domanda si propone con un ricorso al Tribunale di residenza del coniuge convenuto salvo che questi sia irreperibile o residente all estero; in questi casi è competente il Tribunale di chi chiede il divorzio.il Presidente del tribunale fissa un udienza per la comparizione dei coniugi prendendo provvedimenti urgenti che reputa opportuni nell interesse loro e dei figli. La causa continua davanti ad un Giudice Istruttore nominato dal Presidente. Se esistono domande contrastanti, la causa si prolungherà per il tempo necessario ad accertare i contenuti. Al termine di tale attività il Tribunale pronuncia una sentenza con la quale, accertata l esistenza di uno dei casi di cui abbiamo sopra detto, dichiara lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La sentenza può essere appellata: quando diviene definitiva, viene trascritta nei registri dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato. Il venir meno del vincolo coniugale fa cessare gli ultimi residui dei rapporti personali tra i coniugi; la donna perde il cognome del marito anche se il tribunale può autorizzarla a farne uso quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela. Quanto ai rapporti patrimoniali, il coniuge divorziato perde i diritti successori dal passaggio in giudicato della sentenza. 18

19 DIRITTI PATRIMONIALI AFFIDAMENTO DEI FIGLI AFFIDAMENTO CONGIUNTO I diritti patrimoniali sono numerosi: a) il giudice, tenuto conto delle ragioni del divorzio e delle condizioni economiche dei coniugi, può disporre un assegno periodico che può essere sostituito, su accordo delle parti, da una somma in unica corresponsione; la sentenza deve anche stabilire un criterio di adeguamento automatico dell assegno agli indici di svalutazione monetaria; b) dopo la morte, il diritto all assegno può essere confermato dal giudice a carico dell eredità; c) il coniuge divorziato, se non è passato a nuove nozze e se titolare dell assegno periodico, ha diritto, in caso di morte dell ex coniuge, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto di lavoro cui si riferisce la pensione fosse in tutto o in parte anteriore al divorzio. Se esiste un coniuge superstite a causa di un successivo matrimonio, il divorziato conserva il diritto ad una quota della pensione. Il coniuge divorziato ha diritto ad una quota dell indennità di fine rapporto di lavoro (liquidazione) per gli anni di lavoro coincisi con il matrimonio. L art. 6 della l. n.898 precisa che gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione nei confronti dei figli restano anche in caso di nuovo matrimonio dei genitori. Nella sentenza di divorzio vengono date disposizioni per l affidamento dei figli minori, visite e vacanze del genitore non affidatario e l assegno che il coniuge non affidatario dovrà versare per il loro mantenimento. E espressamente prevista la possibilità di un affidamento congiunto o alternato (art.6, c.2); quanto alla potestà valgono le regole esposte per la separazione. Quando non sia possibile affidare ad uno dei genitori i figli, il giudice dispone l affidamento familiare. 19

20 9 STATO DI FIGLIO E TITOLO DELLO STATO DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA FIGLI E FILIAZIONE Nel nostro sistema giuridico si distinguono due diversi rapporti di filiazione: la filiazione legittima e la filiazione naturale. E legittimo il figlio generato da genitori uniti tra loro in matrimonio; per la legge è legittimo il figlio nato nel periodo che va da 180 giorni dopo le nozze a 300 giorni dalla separazione, dal divorzio, dall annullamento o dalla morte del marito. In tutto questo arco di tempo scatta una presunzione legale in base alla quale il figlio nato da una coppia unita in matrimonio è considerato legittimo, salvo la possibilità di dimostrare, attraverso una causa, che tale situazione non corrisponde al vero. E invece naturale il figlio generato da un padre e una madre tra loro non coniugati, cioè liberi di stato o coniugati con altra persona. Quando nasce un bambino, chi assiste il parto ha l obbligo di fare una certificazione; sulla base di questa certificazione, la nascita va poi denunciata all ufficio dello stato civile, dove un delegato del Sindaco, ufficiale di stato civile, provvede a formare l atto di nascita. Secondo le circostanze, l atto di nascita può contenere o meno l indicazione del nome della madre e del padre. Per quanto riguarda la maternità, occorre tener presente che l identità della madre è accertata nella certificazione di parto, a meno che la partoriente dichiari espressamente a chi l assiste di non voler essere nominata. Sulla base della certificazione, anche l atto di nascita conterrà l indicazione del nome della madre: la relazione giuridica di maternità nasce dunque senza una espressa dichiarazione. Nel caso in cui la donna abbia rifiutato di essere nominata, l atto di nascita si formerà senza indicazione della maternità; è data facoltà di chiedere termine per effettuare il riconoscimento del figlio. Il Tribunale per i Minorenni può concedere detto termine o spatium deliberandi e tenere sospeso il procedimento solo se il bambino riceva, personalmente dal genitore, assistenza materiale e morale. Per quanto riguarda la paternità, nel caso di donna coniugata la legge prevede un sistema di presunzioni legali che determinano l attribuzione della paternità al marito e quindi lo stato di figlio legittimo; nel caso di donna nubile, l indicazione della paternità, nell atto di nascita consegue ad una dichiarazione del padre o ad un accertamento giudiziale che conducono alla formazione di uno stato di figlio naturale. L azione di disconoscimento della paternità serve a far cadere la presunzione di paternità; a - se il figlio risulta concepito durante il matrimonio l azione può essere attivata se non vi è stata coabitazione tra i coniugi, se vi era impotenza del marito, se la moglie ha commesso adulterio o ha tenuta nascosta al marito la gravidanza. Quando si verificano tali condizioni l attore è ammesso a provare con ogni mezzo ogni fatto che escluda la paternità, in particolare l incompatibilità genetica. b - se il figlio non si presume concepito durante il matrimonio (perché nato durante il matrimonio ma prima che siano trascorsi 180 giorni dalle nozze), l azione è attuabile, ma l onere della prova rimane all attore del procedimento. L azione di disconoscimento può essere proposta in Tribunale: dal padre entro un anno dalla nascita o da quando ne è venuto a conoscenza; da parte della madre entro sei mesi dalla nascita del figlio; dal figlio stesso entro un anno dal raggiungimento della maggiore età o dall avvenuta conoscenza dei fatti sui quali si fonda l azione. Non possono agire terzi interessati se non dopo la morte dei tre (madre, padre, figlio); può essere agita da discendenti o ascendenti secondo una forma di successione anomala del diritto di azione. Fuori da queste condizioni si può agire per la contestazione della legittimità dimostrando che: non esiste valido matrimonio tra i genitori il figlio non è stato partorito dalla donna. 20

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