LA DEDUCIBILITA DELL IRAP ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI DI ASSONIME. a cura di Giovanni Valcarenghi e Sergio Pellegrino

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LA DEDUCIBILITA DELL IRAP ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI DI ASSONIME. a cura di Giovanni Valcarenghi e Sergio Pellegrino"

Transcript

1 LA DEDUCIBILITA DELL IRAP ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI DI ASSONIME a cura di Giovanni Valcarenghi e Sergio Pellegrino Premessa Assonime, con la circolare 9 del 24 aprile 2013, è tornata ad occuparsi della deducibilità analitica dal reddito d impresa e di lavoro autonomo dell IRAP riferibile al costo del lavoro, anche a seguito della emanazione, da parte dell Agenzia delle entrate, della circolare n. 8/E del 3 aprile Si completa, in tal modo, l analisi della tematica dopo le prime indicazioni contenute nelle circolari n. 14/2012 e n.1/2013, emanate dalla stessa Associazione. Come è noto, la deducibilità in questione è stata introdotta dall art. 2 del D.L. 201/2011, che ha modificato la pregressa situazione che contemplava la deduzione nella sola misura forfettaria del 10% dell imposta assolta, anche per compensare la mancata deduzione delle spese per oneri finanziari. La deducibilità analitica è stata ammessa per scongiurare il rischio di declaratorie di incostituzionalità, a seguito della riscontrata doppia imposizione che subivano i contribuenti. Concentriamo la nostra attenzione sulle considerazioni più rilevanti del documento relative alla deduzione a regime, tralasciando di commentare le riflessioni relative ai soggetti IAS ed a quelli del mondo prettamente finanziario (banche, assicurazioni, ecc.), oltre alle questioni specificamente attinenti alle istanze di rimborso. I soggetti ammessi alla deduzione L Associazione, in relazione all aspetto soggettivo, si limita a richiamare la elencazione già proposta nel documento di prassi delle Entrate; in particolare, sono ammessi alla deduzione: le società di capitali, gli enti commerciali (art. 5), le società di persone e gli imprenditori individuali (art. 5-bis), le banche e le società finanziarie (art. 6), le imprese di assicurazione (art. 7), le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni (art. 8), gli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciali (art. 10), i soggetti che determinano la base imponibile IRAP con le regole delle società di capitali in base ad opzione, e cioè gli imprenditori agricoli (art. 9) e le pubbliche amministrazioni per le attività

2 commerciali eventualmente esercitate (art. 10-bis). L oggetto della deduzione La circolare si sofferma a svolgere qualche riflessione sull aspetto oggettivo della deduzione. Innanzitutto, si ricorda come rientrino fra le spese del personale rilevanti per stabilire la quota di IRAP deducibile: quelle sostenute per i percipienti redditi di lavoro dipendente, imponibili a norma dell art. 49 del TUIR; quelle sostenute per i percipienti redditi assimilati a norma dell art. 50 del TUIR, quali ad esempio, le somme corrisposte in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società; le somme corrisposte in relazione a rapporti di collaborazione aventi ad oggetto la prestazione di attività senza vincolo di subordinazione; le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di addestramento professionale. Rientrano fra le spese per il personale anche: le indennità di trasferta; le somme corrisposte a titolo di incentivo all esodo; le somme accantonate per il trattamento di fine rapporto o per altre erogazioni attinenti il rapporto di lavoro dipendente e assimilato da effettuarsi negli esercizi successivi. Il riferimento alle indennità di trasferta, osserva Assonime, porta a ritenere che esse siano computabili tra le spese per il personale prescindendo dalla circostanza che costituiscano in tutto o in parte reddito imponibile per il dipendente secondo la disciplina contenuta nell art. 51. E sempre da tale aspetto si cerca di ricavare una definizione generale, là dove si precisa che costituiscono spese per il personale le somme erogate a vario titolo nel corso del rapporto di lavoro o al momento della cessazione del rapporto stesso, come quelle conseguenti alla stipulazione di patti di non concorrenza, le indennità di preavviso e le somme corrisposte a titolo di risarcimento in relazione al rapporto di lavoro. Ed in tale definizione rientrerebbero anche: le somme corrisposte ai dipendenti per l effettuazione della prestazione al di fuori della sede di lavoro (ad esempio le indennità di navigazione e di volo); nonché le altre somme corrisposte in seguito a modificazioni della sede di lavoro (ad esempio le indennità di trasferimento). Si sottolinea anche la opportuna citazione delle spese per il personale imputate a titolo di accantonamento per TFR e per ogni altra tipologia di accantonamento attinente al rapporto di lavoro a fronte di erogazioni da effettuarsi in esercizi successivi (ad esempio

3 accantonamenti per esodi collegati ad operazioni di ristrutturazione aziendale). le spese relative al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, ecc. Riguardo a tali accantonamenti, l associazione osserva che l Agenzia: ha precisato che essi rappresentano spese del personale gravate da IRAP con riguardo all esercizio di competenza in cui risultano stanziati nel conto economico; a nulla rileva il momento in cui le spese, così stimate, verranno effettivamente sostenute, poiché è al momento dell effettuazione dell accantonamento che il risultato del conto economico viene ad essere interessato dal costo per il personale e dalla indeducibilità di tale costo dal valore della produzione soggetto ad IRAP; se la somma accantonata si dovesse rivelare superiore a quella effettivamente erogata, si dovrà recuperare a tassazione la quota di IRAP dedotta riferibile alla differenza tra quanto accantonato e quanto erogato. Ovviamente, osserva Assonime, non rientrano fra le spese in questione quelle comunque ammesse in deduzione dal valore della produzione, quali: i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; le spese relative agli apprendisti; Il coordinamento con la deduzione forfetaria Dopo la modifica normativa, appare chiaro che la deduzione analitica della componente lavoro viene a convivere con la deduzione forfettaria, prima onnicomprensiva delle due anime della deduzione. Si trattativa allora di capire se la base di calcolo della deduzione forfettaria fosse costituita: dall ammontare complessivo dell IRAP assolta; oppure da un importo diminuito della parte dedotta secondo il criterio analitico, e cioè dell imposta riferibile alla componente lavoro. Nella circolare n. 14, Assonime aveva indicato come possibili entrambe le soluzioni, mentre ora registra con favore il fatto che l Agenzia abbia privilegiato quella più favorevole ai contribuenti, consistente nella possibilità di calcolare la deduzione forfettaria sull importo complessivo dell IRAP, procedendo, al contempo, al calcolo analitico della quota di IRAP sul costo del lavoro. In sostanza, la deduzione forfettaria, anche se riferita alla sola componente di interessi

4 passivi, continua ad essere commisurata all IRAP totale di periodo. Ciò determina la necessità di trovare un limite massimo alla deduzione, limite che si rinviene applicando un criterio di buon senso secondo cui l importo deducibile non può essere superiore a quello dell IRAP effettivamente dovuta e versata. Pertanto, osserva Assonime in sintonia con l amministrazione, se la somma delle due deduzioni fosse superiore all imposta dovuta e versata, la deduzione dovrebbe essere ridotta a tale ultimo importo. Sempre in relazione alla tematica della deduzione forfetaria, Assonime precisa che la medesima spetta con riferimento alla sola quota degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati. Quindi, non può essere accordata per il solo fatto che il contribuente abbia sostenuto interessi passivi o, in generale, oneri finanziari, ma è necessario che l ammontare di tali oneri sia superiore a quello degli interessi attivi e dei proventi assimilati. Infatti, gli oneri finanziari non rilevano per la determinazione del valore della produzione imponibile al pari dei proventi finanziari e, per conseguenza, il presupposto della deduzione forfettaria si può considerare realizzato solo in presenza di un saldo delle due componenti che evidenzi un incidenza di quella negativa maggiore di quella positiva. La decorrenza della nuova deduzione ed i periodi non solari La nuova disciplina si applica a partire dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2012, mentre per i periodi anteriori deve essere presentata istanza di rimborso. Ove si tratti di contribuenti con esercizio a cavallo, la deduzione può essere operata solo a partire dall esercizio sociale in corso al 31 dicembre 2012, e cioè dall esercizio che termina nel 2013; ne consegue, che il periodo d imposta anteriore non può essere compreso fra quelli per i quali si applica la disciplina sulla deducibilità a regime anche se non sia ancora stata presentata la relativa dichiarazione. Per tale esercizio, la deduzione può essere fatta valere attraverso la procedura telematica per la presentazione dell istanza di rimborso e ciò anche al ricorrere della circostanza che: alla data del 28 dicembre 2011 non fosse pendente il termine per chiedere il rimborso; alla data di presentazione del istanza non risulti nemmeno effettuato il versamento del saldo dell imposta chiesta a rimborso. Quindi, in mancanza dei dati della dichiarazione, alla data di invio dell istanza di rimborso, il contribuente può indicare nel modello i dati di cui dispone, salvo poi ripresentare una nuova istanza nel caso in cui i dati definitivi differiscano da quelli già comunicati con l istanza originaria. La

5 circolare non indica il termine entro cui debba essere ripresentato il modello con i dati definitivi; suggerisce Assonime di identificare il termine con quello di 48 mesi dalla data del versamento stabilito dall art. 38 del d.p.r. n L associazione, tuttavia, rileva che l anomalia di un istanza di rimborso presentata prima della presentazione della dichiarazione avrebbe potuto essere superata consentendo ai contribuenti di tener conto della deducibilità dell IRAP, secondo la disciplina a regime, e cioè in sede di dichiarazione. Ciò, però, non è stato considerato dall amministrazione. Quale IRAP considerare La base di computo per la determinazione dell importo deducibile richiede di operare una distinzione tra i versamenti dell IRAP effettuati in acconto o a saldo; per i primi, infatti, i versamenti rilevano limitatamente alla parte che riflette l imposta effettivamente dovuta. Quindi, se in sede di liquidazione definitiva dell IRAP dovuta per un determinato anno risulti un ammontare inferiore alla somma degli acconti versati, tali acconti sono computabili nei limiti di tale ammontare. Inoltre, l IRAP ammessa in deduzione non è solo quella corrispondente alle somme ordinariamente versate a titolo di acconto o di saldo, ma è anche quella che è stata versata in un determinato periodo d imposta per effetto di ravvedimento operoso oppure di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento. Al riguardo, si osserva che l elencazione deve intendersi meramente esemplificativa e, pertanto, vanno considerate, ad esempio, anche le somme versate a fronte di avviso bonario. Quindi, in un dato periodo d imposta, può essere dedotta l IRAP relativa anche a periodi diversi da quello in corso; al riguardo, la circolare dell Agenzia ha precisato che la deducibilità di questa imposta oggetto dell attività di accertamento o comunque versata dal contribuente è subordinata alla circostanza che si tratti di imposta afferente alle spese per il personale. Qui anche Assonime non si espone in alcun commento, anche se può appare strano riscontrare quanto richiesto dall Agenzia; normalmente, infatti, gli accertamenti sono più propriamente relativi a contestazioni su omissione di componenti positivi. Tale criterio, sempre a parere di Assonime, non preclude la rilevanza della maggiore IRAP pagata, indipendentemente dalla causa del maggior debito d imposta, ai fini del calcolo della deduzione forfettaria. Attività svolta all estero

6 Alcune incertezze potevano sorgere nel caso di contribuenti che svolgono la propria attività non solo in Italia, ma anche all estero. Una volta individuato il valore della produzione realizzato in Italia, e quindi la relativa imposta dovuta, è necessario stabilire il costo del personale afferente tale valore facendo riferimento alle risultanze di bilancio. Il costo del personale rilevante ai fini della deduzione è costituito dal costo del lavoro analitico specificamente afferente al personale impiegato nel territorio dello Stato. Anche prescindendo da questo principio, secondo Assonime, il costo del personale distaccato all estero non rileva mai ai fini della deduzione, considerato che in base alla disciplina ordinaria le due poste (da un lato il costo e, dall altro, il riaddebito) si elidono. Viceversa, il costo del personale distaccato in Italia da un impresa estera, essendo indeducibile per l impresa distaccataria ai fini della base imponibile IRAP, proprio in quanto costo del personale, dovrebbe rilevare ai fini della disciplina in esame. Consolidato e trasparenza Nel caso di adozione del consolidato, la deduzione analitica è operata, come di regola avviene per la determinazione dei redditi nelle società che partecipano al consolidato, su base individuale da ciascuna società consolidata a partire dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre La consolidante, poi, dovrà aggregare gli imponibili delle consolidate assunti al netto della deduzione. Per quanto riguarda i contribuenti che hanno optato per il regime della trasparenza, il soggetto partecipato effettua il calcolo della deduzione analitica e imputa per trasparenza ai soci un reddito imponibile che ovviamente è determinato computando la deduzione analitica dell IRAP sul costo del lavoro. Tale criterio deve ritenersi operante anche per i soggetti per i quali si applica il principio della trasparenza a norma dell art. 5 del TUIR e cioè le società di persone, le associazioni per l esercizio di arti e professioni etc.. Contabilizzazione delle somme a rimborso e problematiche pendenti Nell ultimo paragrafo della circolare, Assonime espone due problematiche pendenti, attinenti le somme richiesta a rimborso per le annualità precedenti a quella in corso al In particolare, si osserva come la norma (così come la circolare dell Agenzia): non specifica se e da quale momento iniziano a maturare gli interessi; nel caso si ritengano spettanti interessi, che natura abbiano gli stessi ai fini dell imposizione sui redditi.

7 Al riguardo, poiché non è certo il momento in cui tali rimborsi verranno erogati, Assonime suggerisce di adottare una soluzione che ne condizioni l imponibilità all effettiva percezione analogamente a quanto stabilito dall art. 109, comma 7, dal TUIR per gli interessi moratori. Inoltre, al fine di monetizzare velocemente la liquidità, l associazione osserva come molti soggetti stiano concretamente pensando di scontare presso gli istituti bancari i crediti nascenti dalla procedura di rimborso; si potrebbe allora applicare, previa specifica conferma dell Agenzia, le regole che prevedono la cedibilità dei crediti tributari nell ambito dell imposizione sui redditi (articolo 43-bis del d.p.r. n. 602 del 1973 e artt. 69 e 70 del regio decreto n del 1923).

Rimborso IRPEF/IRES per mancata deduzione IRAP: istanza correttiva

Rimborso IRPEF/IRES per mancata deduzione IRAP: istanza correttiva Rimborso IRPEF/IRES per mancata deduzione IRAP: istanza correttiva Data Articolo: 02 Maggio 2013 Autore Articolo: Patrizia Tomietto Sono scaduti i termini, in tutte le regioni, per la presentazione delle

Dettagli

Ambito di applicazione

Ambito di applicazione OGGETTO: 42/F = Deducibilità dalle imposte sui redditi dell'irap relativa alle spese per il personale dipendente Circolare dell'agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 aprile 2013. Come noto, l'art. 2 del D.L

Dettagli

LA MANOVRA ANTICRISI LA MINI DEDUZIONE DELL IRAP: ulteriori chiarimenti

LA MANOVRA ANTICRISI LA MINI DEDUZIONE DELL IRAP: ulteriori chiarimenti LA MANOVRA ANTICRISI LA MINI DEDUZIONE DELL IRAP: ulteriori chiarimenti L Agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare n. 16/E del 14 aprile del 2009 alcuni chiarimenti sui criteri di deducibilità

Dettagli

Ambito di applicazione. Sotto il profilo soggettivo, la misura interessa:

Ambito di applicazione. Sotto il profilo soggettivo, la misura interessa: Prot. 82/2013 Milano, 03-05-2013 Circolare n. 46/2013 AREA: Circolari, Fiscale Irap - Deducibilità dalle Imposte sui Redditi dell Irap Relativa alle Spese per il Personale Dipendente Circolare dell'agenzia

Dettagli

Deducibilità dell IRAP relativa al costo del lavoro I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate

Deducibilità dell IRAP relativa al costo del lavoro I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate n 15 del 19 aprile 2013 circolare n 292 del 16 aprile 2013 referente BERENZI/mr Deducibilità dell IRAP relativa al costo del lavoro I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate L Agenzia delle entrate ha fornito

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 19 26.05.2014 La doppia deduzione Irap dall Ires in Unico SC2014 Come per il 2012, anche quest anno Unico 2014 deve tener conto dello sgravio

Dettagli

MODELLO UNICO 2013 : LA DEDUCIBILITA' IRES/IRPEF RELATIVA ALL'IRAP PAGATA SUL COSTO DEL PERSONALE

MODELLO UNICO 2013 : LA DEDUCIBILITA' IRES/IRPEF RELATIVA ALL'IRAP PAGATA SUL COSTO DEL PERSONALE Le Guide Ancl MODELLO UNICO 2013 : LA DEDUCIBILITA' IRES/IRPEF RELATIVA ALL'IRAP PAGATA SUL COSTO DEL PERSONALE Premessa Normativa Il Decreto Monti noto come il Salva Italia ha disposto dal periodo d'imposta

Dettagli

MODELLO UNICO 2013: LA DEDUCIBILITÀ IRES/IRPEF RELATIVA ALL'IRAP PAGATA SUL COSTO DEL PERSONALE

MODELLO UNICO 2013: LA DEDUCIBILITÀ IRES/IRPEF RELATIVA ALL'IRAP PAGATA SUL COSTO DEL PERSONALE MODELLO UNICO 2013: LA DEDUCIBILITÀ IRES/IRPEF RELATIVA ALL'IRAP PAGATA SUL COSTO DEL PERSONALE Premessa Normativa Il Decreto Monti noto come il Salva Italia ha disposto dal periodo d'imposta 2012 la deducibilità

Dettagli

Art. 2, commi 1, 1-bis e 1-ter, D.L. n. 201 del 6.12.2011 (convertito legge n. 214 del 22.12.2011);

Art. 2, commi 1, 1-bis e 1-ter, D.L. n. 201 del 6.12.2011 (convertito legge n. 214 del 22.12.2011); Prot. n. F08/RNS dell 11/01/2013 1 1. Art. 2, commi 1, 1-bis e 1-ter, D.L. n. 201 del 6.12.2011 (convertito legge n. 214 del 22.12.2011); 2. Art. 4, comma 12, D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 (per rimborso

Dettagli

IRAP PARZIALMENTE DEDUCIBILE DA IRES E IRPEF

IRAP PARZIALMENTE DEDUCIBILE DA IRES E IRPEF SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE PERIODI PRECEDENTI AL 2008 COME COMPILARE LA DICHIARA- ZIONE DEI REDDITI IRAP PARZIALMENTE DEDUCIBILE DA IRES E IRPEF Art. 6, cc. 1-4 D.L.

Dettagli

Circolare Ministeriale n. 16/E del 14 aprile 2009 Il quadro normativo Soggetti ammessi

Circolare Ministeriale n. 16/E del 14 aprile 2009 Il quadro normativo Soggetti ammessi La parziale deducibilità dell IRAP dalle imposte sul reddito (IRES/IRPEF) è riconosciuta, a decorrere dal periodo d`imposta 2008, in misura forfetariamente pari al 10% dell IRAP versata, a condizione che

Dettagli

CIRCOLARE n. 1/2013. Deducibilità IRAP dalle imposte sui redditi: possibilità di rimborso per le annualità antecedenti al 2012

CIRCOLARE n. 1/2013. Deducibilità IRAP dalle imposte sui redditi: possibilità di rimborso per le annualità antecedenti al 2012 CIRCOLARE n. 1/2013 Deducibilità IRAP dalle imposte sui redditi: possibilità di rimborso per le annualità antecedenti al 2012 Con la presente circolare informativa si ritiene opportuno affrontare il tema

Dettagli

Oggetto: Decreto Legge n. 185, del 29 novembre 2008 parziale deducibilità forfetaria dell Irap ai fini delle imposte sui redditi.

Oggetto: Decreto Legge n. 185, del 29 novembre 2008 parziale deducibilità forfetaria dell Irap ai fini delle imposte sui redditi. Milano, 15 aprile 2009 Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 4/2009 Oggetto: Decreto Legge n. 185, del 29 novembre 2008 parziale deducibilità forfetaria dell Irap ai fini delle imposte sui redditi.

Dettagli

Deduzione dell'irap per cassa e istanze di rimborso dal 2004

Deduzione dell'irap per cassa e istanze di rimborso dal 2004 Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Normativa e prassi Deduzione dell'irap per cassa e istanze di rimborso dal 2004 14 Aprile 2009 Per gli acconti, il termine decadenziale di 48 mesi

Dettagli

Dichiarazioni redditi 2011: deduzione del 10% dell'irap versata - con casi pratici Data Articolo: 23 Giugno 2011 Autore Articolo: Giovanni Fanni

Dichiarazioni redditi 2011: deduzione del 10% dell'irap versata - con casi pratici Data Articolo: 23 Giugno 2011 Autore Articolo: Giovanni Fanni Dichiarazioni redditi 2011: deduzione del 10% dell'irap versata - con casi pratici Data Articolo: 23 Giugno 2011 Autore Articolo: Giovanni Fanni Le imprese e i professionisti con dipendenti o che pagano

Dettagli

LA DEDUCIBILITÀ DELL'IRAP

LA DEDUCIBILITÀ DELL'IRAP DEDUCIBILITÀ ANALITICA DELL IRAP (ART. 2 CO. 1 DL 201/2011) ( ) è ammesso in deduzione ai sensi dell articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi ( ) un importo pari all imposta regionale

Dettagli

RIMBORSO IRAP ANNI PREGRESSI: AL VIA LA PROCEDURA DI RIMBORSO

RIMBORSO IRAP ANNI PREGRESSI: AL VIA LA PROCEDURA DI RIMBORSO Circolare N. 43 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 12 giugno 2009 RIMBORSO IRAP ANNI PREGRESSI: AL VIA LA PROCEDURA DI RIMBORSO Per effetto di quanto previsto dal DL 185/2008, a decorrere dall

Dettagli

Deducibilità dell IRAP ai fini delle imposte dirette

Deducibilità dell IRAP ai fini delle imposte dirette Deducibilità dell IRAP ai fini delle imposte dirette Autore: Dott. P. Pirone Dal periodo d imposta in corso al 31/12/2012, i soggetti IRES/IRPEF possono beneficiare di una doppia deduzione IRAP ai fini

Dettagli

Istanza di rimborso Irap - Casistica ed esempi

Istanza di rimborso Irap - Casistica ed esempi Focus di pratica professionale di Lelio Cacciapaglia Istanza di rimborso Irap - Casistica ed esempi In data 17 dicembre 2012 è stato approvato il modello (con le relative istruzioni) per l istanza di rimborso

Dettagli

CIRCOLARE n. 3 del 15/01/2013 ISTANZA DI RIMBORSO IRES/IRPEF COLLEGATA ALL INDEDUCIBILITA DELL IRAP SULLE SPESE DEI DIPENDENTI

CIRCOLARE n. 3 del 15/01/2013 ISTANZA DI RIMBORSO IRES/IRPEF COLLEGATA ALL INDEDUCIBILITA DELL IRAP SULLE SPESE DEI DIPENDENTI CIRCOLARE n. 3 del 15/01/2013 ISTANZA DI RIMBORSO IRES/IRPEF COLLEGATA ALL INDEDUCIBILITA DELL IRAP SULLE SPESE DEI DIPENDENTI INDICE 1. PREMESSA 2. IL RIMBORSO IRPEF/IRES 2.1 I soggetti interessati 2.2

Dettagli

730, Unico 2015 e Studi di settore

730, Unico 2015 e Studi di settore 730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 58 10.06.2015 Deducibilità dell Irap riferita al costo del lavoro Ex art. 2, D.L. N. 201/2011 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico

Dettagli

Fisco e Tributi. Deducibilità dell Irap relativa al costo del lavoro. Istanze di rimborso per gli anni dal 2007 al Newsletter febbraio 2013

Fisco e Tributi. Deducibilità dell Irap relativa al costo del lavoro. Istanze di rimborso per gli anni dal 2007 al Newsletter febbraio 2013 Fisco e Tributi Deducibilità dell Irap relativa al costo del lavoro e Istanze di rimborso per gli anni dal 2007 al 2012 Indice 1. Deduzione analitica dell Irap 2. Soggetti interessati 3. Spese del personale

Dettagli

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP E IL MOD. UNICO 2015

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP E IL MOD. UNICO 2015 INFORMATIVA N. 151 22 MAGGIO 2015 DICHIARAZIONI LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP E IL MOD. UNICO 2015 Art. 6, DL n. 185/2008 Art. 2, comma 1, DL n. 201/2011 Circolare Agenzia Entrate 3.4.2013, n. 8/E Istruzioni

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro 1 Aprile 2009, ore 08:05 Deduzione IRAP Assonime conferma il criterio di cassa La deduzione dell IRAP dalla base imponibile IRES e IRPEF va effettuata secondo il criterio di cassa e comunque nel limite

Dettagli

TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI

TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate - - - - - * * * * - - - - - TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI Il presente approfondimento

Dettagli

Istanza di rimborso IRES - IRPEF per la mancata deduzione dell IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato

Istanza di rimborso IRES - IRPEF per la mancata deduzione dell IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato Ai Gentili Clienti Istanza di rimborso IRES - IRPEF per la mancata deduzione dell IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato 1 La Manovra Monti ha modificato le modalità applicative

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,14 aprile 2009

CIRCOLARE N. 16/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,14 aprile 2009 CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,14 aprile 2009 OGGETTO: Parziale deducibilità forfetaria dell Irap ai fini delle imposte sui redditi Articolo 6 del decreto-legge 29 novembre

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 319 05.11.2014 Stabilità 2015: le novità in materia di Irap La nuova deduzione Irap dal 2015 e la conferma delle vecchie aliquote per il 2014.

Dettagli

La gestione dell IRAP negli Enti Locali

La gestione dell IRAP negli Enti Locali Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano La gestione dell IRAP negli Enti Locali Alessandro Nonini 10 maggio 2019 La base imponibile Irap degli Enti Locali La base imponibile

Dettagli

DEDUZIONE IRAP DAL REDDITO DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO

DEDUZIONE IRAP DAL REDDITO DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO DEDUZIONE IRAP DAL REDDITO DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO DETERMINAZIONE QUOTA IRAP DEDUCIBILE DAL REDDITO DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO DEDUZIONE INTEGRALE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO AL NETTO DELLE

Dettagli

Chiaravalli, Reali e Associati Commercialisti

Chiaravalli, Reali e Associati Commercialisti Chiaravalli, Reali e Associati Commercialisti GIUSEPPE CHIARAVALLI 20121 Milano Ragioniere Commercialista Via San Primo 4, Italia Tel. +39027607671 Fax +390276006474 ANDREA CHIARAVALLI email info@chrea.com

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N.179 del 23 Dicembre 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Adempimenti di fine anno per i compensi agli Amministratori Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Rimborsi delle imposte sui redditi a seguito del riconoscimento della deducibilità dell IRAP afferente il costo del lavoro Questioni applicative

Rimborsi delle imposte sui redditi a seguito del riconoscimento della deducibilità dell IRAP afferente il costo del lavoro Questioni applicative CIRCOLARE N. 9 DEL 24 APRILE 2013 IMPOSIZIONE DIRETTA Rimborsi delle imposte sui redditi a seguito del riconoscimento della deducibilità dell IRAP afferente il costo del lavoro Questioni applicative www.assonime.it

Dettagli

L ACE e le modifiche all IRAP

L ACE e le modifiche all IRAP 27 gennaio 2012 L ACE e le modifiche all IRAP dr. prof. Franco Vernassa 1 Indice L Aiuto alla Crescita Economica (ACE) I tre interventi all IRAP 2 27 gennaio 2012 L Aiuto alla Crescita Economica (ACE)

Dettagli

Milano, 18 aprile 2013 CIRCOLARE CLIENTI N. 10/2013

Milano, 18 aprile 2013 CIRCOLARE CLIENTI N. 10/2013 Milano, 18 aprile 2013 CIRCOLARE CLIENTI N. 10/2013 OGGETTO: DEDUCIBILITÁ ANALITICA DALLE IMPOSTE SUI REDDITI DELL IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTEE CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE

Dettagli

Anno 2010 N. RF 66. La Nuova Redazione Fiscale BILANCIO 2009: DEDUZIONE IRAP 10% 2009 E ANNI PREGRESSI

Anno 2010 N. RF 66. La Nuova Redazione Fiscale BILANCIO 2009: DEDUZIONE IRAP 10% 2009 E ANNI PREGRESSI ODCEC VASTO Anno 2010 N. RF 66 La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 OGGETTO BILANCIO 2009: DEDUZIONE IRAP 10% 2009 E ANNI PREGRESSI RIFERIMENTI DL N. 185/2008, OIC N. 19, OIC N.

Dettagli

L ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES PER MANCATA DEDUZIONE DELL IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO

L ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES PER MANCATA DEDUZIONE DELL IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO L ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES PER MANCATA DEDUZIONE DELL IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO RAG. GUIDO BERARDO TORINO, 7 FEBBRAIO 2013 NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO

Dettagli

Studio Commerciale - Tributario Fabrizio Masciotti

Studio Commerciale - Tributario Fabrizio Masciotti Roma, 02/01/2016 Spett.le Cliente Studio Commerciale - Tributario Fabrizio Masciotti Dottore Commercialista e Revisore Contabile Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma Tel 06/41614250 fax 06/41614219

Dettagli

Il rimborso di Ires/Irpef per l intervenuta deducibilità dell Irap dovuta sul costo del lavoro Procedure

Il rimborso di Ires/Irpef per l intervenuta deducibilità dell Irap dovuta sul costo del lavoro Procedure ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 9 15 GENNAIO 2013 Il rimborso di Ires/Irpef per l intervenuta deducibilità dell Irap dovuta

Dettagli

Risoluzione n. 80/E. Roma, 8 marzo 2002. Oggetto: Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i dipendenti pubblici

Risoluzione n. 80/E. Roma, 8 marzo 2002. Oggetto: Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i dipendenti pubblici Risoluzione n. 80/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 marzo 2002 Oggetto: Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i dipendenti pubblici Con nota del 4 luglio 2001,

Dettagli

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI Varese, 1 marzo 2013 ISTANZA DI RIMBORSO IRES/IRPEF PER INDEDUCIBILITA DELL IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO L art. 2 co. 1-1-ter del DL 6.12.2011 n. 201, convertito

Dettagli

INDEDUCIBILITA AMMORTAMENTO DEI TERRENI

INDEDUCIBILITA AMMORTAMENTO DEI TERRENI INDEDUCIBILITA AMMORTAMENTO DEI TERRENI Il DL 223/2006 ha introdotto il principio secondo il quale non è deducibile dal reddito d impresa il costo dell immobile per la parte relativa al terreno sul quale

Dettagli

SECONDO ACCONTO d IMPOSTA 2010 IRPEF, IRES e IRAP

SECONDO ACCONTO d IMPOSTA 2010 IRPEF, IRES e IRAP Circolare informativa per la clientela n. 30/2010 del 4 novembre 2010 d IMPOSTA 2010 IRPEF, IRES e IRAP In questa Circolare 1. Acconti Irpef e Ires: soggetti obbligati 2. Persone fisiche 3. Società di

Dettagli

Circolare n. 3. del 18 gennaio Legge Finanziaria 2008 (L n. 244) - Principali novità in materia di IRAP INDICE

Circolare n. 3. del 18 gennaio Legge Finanziaria 2008 (L n. 244) - Principali novità in materia di IRAP INDICE Via Principe Amedeo 11 10123 Torino c.f. e p.iva 06944680013 Tel. 011 8126939 Fax. 011 8122079 Email: info@studiobgr.it www.studiobgr.it Circolare n. 3 del 18 gennaio 2008 Legge Finanziaria 2008 (L. 24.12.2007

Dettagli

Roma, 22 e 23 gennaio 2008 Legge finanziaria 2008: il regime dei contribuenti minimi

Roma, 22 e 23 gennaio 2008 Legge finanziaria 2008: il regime dei contribuenti minimi Roma, 22 e 23 gennaio 2008 Legge finanziaria 2008: il regime dei contribuenti minimi Ufficio Studi - Sezione Analisi giuridiche Normativa - Articolo 1, commi da 96 a 117, della legge finanziaria per il

Dettagli

RISOLUZIONE N. 132/E

RISOLUZIONE N. 132/E RISOLUZIONE N. 132/E Roma, 20 dicembre 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Articolo 5, commi da 1 a 3-bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto

Dettagli

Professionisti Decorrenza delle plusvalenze

Professionisti Decorrenza delle plusvalenze Professionisti Decorrenza delle plusvalenze - a cura dello studio Tributario Gigliotti & Associati - L articolo 54 del Tuir che disciplina il reddito di lavoro autonomo, è stato modificato da recenti interventi

Dettagli

MODELLO PER L ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES PER MANCATA DEDUZIONE DELL IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO

MODELLO PER L ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES PER MANCATA DEDUZIONE DELL IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO MODELLO PER L ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES PER MANCATA DEDUZIONE DELL IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO (articolo 2, comma 1-quater, Decreto-legge n. 201/2011) ISTRUZIONI

Dettagli

IRAP 2016 : FOCUS SU ALCUNE DEDUZIONI UTILI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER IL 2015

IRAP 2016 : FOCUS SU ALCUNE DEDUZIONI UTILI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER IL 2015 IRAP 2016 : FOCUS SU ALCUNE DEDUZIONI UTILI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER IL 2015 a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Le deduzioni del costo del personale vanno indicate in dichiarazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 55\E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08/04/2004

RISOLUZIONE N. 55\E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08/04/2004 RISOLUZIONE N. 55\E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08/04/2004 Oggetto: Istanza di interpello. XY S.p.A. - articolo 1 decreto legge del 24 settembre 2002, n. 209 - determinazione del valore

Dettagli

LA MAGGIORAZIONE IRES SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ DI COMODO

LA MAGGIORAZIONE IRES SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ DI COMODO LA MAGGIORAZIONE IRES SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ DI COMODO Dott. Luca MIELE Professore incaricato di diritto tributario SSEF Dirigente Dipartimento delle finanze Diretta 14 novembre 2011 Evoluzione normativa

Dettagli

Attenzione: le novità rispetto alla precedente versione sono indicate in carattere viola.

Attenzione: le novità rispetto alla precedente versione sono indicate in carattere viola. 1 Attenzione: le novità rispetto alla precedente versione sono indicate in carattere viola. 2 1. Art. 2, commi 1, 1-bis e 1-ter, D.L. n. 201 del 6.12.2011 (convertito legge n. 214 del 22.12.2011); 2. Art.

Dettagli

Il punto sull IRAP. Dal Salva Italia al Semplifica Italia.

Il punto sull IRAP. Dal Salva Italia al Semplifica Italia. Dr. Prof. Franco Vernassa Ordine di Torino e Università di Torino Il punto sull IRAP. Dal Salva Italia al Semplifica Italia. 1 Novità IRAP del 2011 e 2012 Le novità che hanno interessato l IRAP: Art. 23,

Dettagli

PARZIALE DEDUCIBILITÀ FORFETARIA DELL IRAP AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI CIRCOLARE DELL AGENZIA ENTRATE N. 16/E DEL 14 APRILE

PARZIALE DEDUCIBILITÀ FORFETARIA DELL IRAP AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI CIRCOLARE DELL AGENZIA ENTRATE N. 16/E DEL 14 APRILE PARZIALE DEDUCIBILITÀ FORFETARIA DELL IRAP AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI CIRCOLARE DELL AGENZIA ENTRATE N. 16/E DEL 14 APRILE 2009. Con la Circolare n. 16/E del 14 aprile u.s. l Agenzia delle Entrate

Dettagli

Chi può richiedere il rimborso della maggiore IRES/IRPEF versata. IAF & Partners srl

Chi può richiedere il rimborso della maggiore IRES/IRPEF versata. IAF & Partners srl L art. 2 co. 1 del Decreto Legge 201/2011 convertito nella L. 214/2011 ha modificato le modalità applicative della deduzione dell'irap dalle imposte sui redditi (introdotta dall'art. 6 del DL 185/2008)

Dettagli

ARDIANI & ASSOCIATI STUDIO DI CONSULENZA AZIENDALE E TRIBUTARIA

ARDIANI & ASSOCIATI STUDIO DI CONSULENZA AZIENDALE E TRIBUTARIA ARDIANI & ASSOCIATI STUDIO DI CONSULENZA AZIENDALE E TRIBUTARIA Deducibilità dall IRPEF / IRES dell IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato Istanza di rimborso per gli anni pregressi

Dettagli

NOTIZIARIO 2015 / 1 LEGGE DI STABILITA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 NOTIZIARIO 2015/1 G E N N A I O 2 0 1 5 1 LEGGE DI STABILITA PRINCIPALI NOVITA

NOTIZIARIO 2015 / 1 LEGGE DI STABILITA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 NOTIZIARIO 2015/1 G E N N A I O 2 0 1 5 1 LEGGE DI STABILITA PRINCIPALI NOVITA NOTIZIARIO 2015 / 1 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 1 2 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 Le informazioni contenute in questa nota informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono né

Dettagli

ISTANZA DI RIMBORSO TELEMATICA PER L INDEDUCIBILITÀ IRAP DAL REDDITO D'IMPRESA

ISTANZA DI RIMBORSO TELEMATICA PER L INDEDUCIBILITÀ IRAP DAL REDDITO D'IMPRESA di Celeste Vivenzi ISTANZA DI RIMBORSO TELEMATICA PER L INDEDUCIBILITÀ DAL REDDITO D'IMPRESA Premessa Normativa Il Decreto Monti noto come il Salva Italia ha disposto dal periodo d'imposta 2012 la deducibilità

Dettagli

- e7.500 se la base imponibile non supera e ,91; - e5.625 se la base imponibile supera e ,91 ma non e ,91;

- e7.500 se la base imponibile non supera e ,91; - e5.625 se la base imponibile supera e ,91 ma non e ,91; NOVITA NORMATIVE Razionalizzazione della determinazione della base imponibile e riduzione dell incidenza del costo del lavoro L articolo 5 della legge 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) mira a ridurre

Dettagli

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. N. 9 del

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. N. 9 del Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro N. 9 del 29.12.2011 Integrale deducibilità dell IRAP riferita al costo del lavoro Incremento del cuneo fiscale Premessa L articolo 2 del decreto

Dettagli

VERSAMENTO delle IMPOSTE a SALDO e PRIMO ACCONTO 2012

VERSAMENTO delle IMPOSTE a SALDO e PRIMO ACCONTO 2012 Circolare informativa per la clientela n. 16/2012 del 17 maggio 2012 VERSAMENTO delle IMPOSTE a SALDO e PRIMO ACCONTO 2012 In questa Circolare 1. Versamento delle imposte per le persone fisiche 2. Acconto

Dettagli

Regole di determinazione dell Irap per enti non commerciali e società sportive dilettantistiche

Regole di determinazione dell Irap per enti non commerciali e società sportive dilettantistiche Regole di determinazione dell Irap per enti non commerciali e società sportive dilettantistiche di Luca Caramaschi - dottore commercialista e revisore legale Trascorso il termine ordinario di presentazione

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA RISOLUZIONE N. 275/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 regime per i contribuenti minimi legge 24 dicembre

Dettagli

CIRCOLARE N. 3/E INDICE 1. LA MAGGIORAZIONE DELL ALIQUOTA IRES PER LE SOCIETÀ DI COMODO : I SOGGETTI PASSIVI...2

CIRCOLARE N. 3/E INDICE 1. LA MAGGIORAZIONE DELL ALIQUOTA IRES PER LE SOCIETÀ DI COMODO : I SOGGETTI PASSIVI...2 CIRCOLARE N. 3/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 marzo 2013 OGGETTO: maggiorazione IRES per le società non operative (articolo 2, commi da 36-quinquies a 36-novies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138).

Dettagli

Come accennato, sono tenuti al versamento del secondo acconto, con le diverse modalità di cui si dirà in seguito:

Come accennato, sono tenuti al versamento del secondo acconto, con le diverse modalità di cui si dirà in seguito: (fonte Agenzia Entrate) Il 30 novembre è il termine ultimo per versare la seconda o unica rata dell acconto IRPEF da parte delle persone fisiche tenute alla presentazione del Modello Unico e dell acconto

Dettagli

Banche, finanziarie e assicurazioni: addizionale Ires e maggiori acconti

Banche, finanziarie e assicurazioni: addizionale Ires e maggiori acconti Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Normativa e prassi Banche, finanziarie e assicurazioni: addizionale Ires e maggiori acconti 5 Giugno 2014 Per il periodo d imposta in corso al 31

Dettagli

ISTANZA DI RIMBORSO TELEMATICA PER L INDEDUCIBILITÀ IRAP DAL REDDITO D'IMPRESA

ISTANZA DI RIMBORSO TELEMATICA PER L INDEDUCIBILITÀ IRAP DAL REDDITO D'IMPRESA ISTANZA DI RIMBORSO TELEMATICA PER L INDEDUCIBILITÀ IRAP DAL REDDITO D'IMPRESA Premessa Normativa Il Decreto Monti noto come il Salva Italia ha disposto dal periodo d'imposta 2012 la deducibilità dal reddito

Dettagli

FOCUS FISCALE - GIUGNO/2010 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE GIUGNO/2010. pagina 1 di 10

FOCUS FISCALE - GIUGNO/2010 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE GIUGNO/2010. pagina 1 di 10 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE GIUGNO/2010 pagina 1 di 10 Le deduzioni forfettarie 2009 per le imprese di autotrasporto PREMESSA Con il comunicato stampa del 24 maggio 2010, l Agenzia delle Entrate ha dato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 90/E QUESITO RISOLUZIONE N. 90/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2012 OGGETTO: Interpello Art. 11 legge 27/07/2000, n. 212 - Regime della forfetizzazione della resa ex art. 74, primo comma, lett. c),

Dettagli

Informativa n. 43 del 30.10.2012 INDICE

Informativa n. 43 del 30.10.2012 INDICE Informativa n. 43 del 30.10.2012 Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. IVA per cassa ) - Nuova disciplina - Provvedimento attuativo INDICE 1 Premessa... 2 1.1 Provvedimenti attuativi...

Dettagli

Termini di effettuazione del conguaglio:

Termini di effettuazione del conguaglio: Conguaglio fiscale In occasione della cessazione del rapporto di lavoro ovvero a fine anno, il sostituto deve operare il conguaglio fiscale secondo la disciplina prevista dai commi 3 e 4 dell art. 23 del

Dettagli

Lavoro a tempo indeterminato: la nuova deduzione IRAP

Lavoro a tempo indeterminato: la nuova deduzione IRAP Luca Bilancini Lavoro a tempo indeterminato: la nuova deduzione IRAP 1 IRAP: novità Legge di Stabilità Lavoratori assunti con contratto L art. 1, co. 20 della Legge di Stabilità 2015 (L. 23/12/2014, n.

Dettagli

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 38 29.04.2016 Il Quadro RM: redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico

Dettagli

DEDUZiONE dell irap. FiSCaLE. irap. CHiariMENTi della C.M. 8/E/2013. LaSETTiMaNa. irap. di Alvise Bullo QUADRO NORMATIVO LA SETTIMANA FISCALE N.

DEDUZiONE dell irap. FiSCaLE. irap. CHiariMENTi della C.M. 8/E/2013. LaSETTiMaNa. irap. di Alvise Bullo QUADRO NORMATIVO LA SETTIMANA FISCALE N. LaSETTiMaNa irap DEDUZiONE dell irap sul COSTO del personale CHiariMENTi della C.M. 8/E/2013 irap di Alvise Bullo QUADRO NORMATIVO Il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 17.12.2012 ha

Dettagli

Risoluzione dell'agenzia delle Entrate (RIS) n. 59 /E del 9 aprile 2004

Risoluzione dell'agenzia delle Entrate (RIS) n. 59 /E del 9 aprile 2004 Risoluzione dell'agenzia delle Entrate (RIS) n. 59 /E del 9 aprile 2004 OGGETTO: Istanza di interpello - XX S.p.a. Accantonamento per indennità di fine rapporto di agenzia La società XX S.p.a. (di seguito

Dettagli

Fondi pensione: ritenuta del 12,5% sui rendimenti finanziari ante 2001

Fondi pensione: ritenuta del 12,5% sui rendimenti finanziari ante 2001 Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Normativa e prassi Fondi pensione: ritenuta del 12,5% sui rendimenti finanziari ante 2001 26 Novembre 2012 Il trattamento fiscale prescinde dalla

Dettagli

Studio Verdini Rita Via della Colonna 7 61032 Fano (PU) Rimborsi spese e indennità di trasferta erogati dalle imprese ai dipendenti

Studio Verdini Rita Via della Colonna 7 61032 Fano (PU) Rimborsi spese e indennità di trasferta erogati dalle imprese ai dipendenti Rimborsi spese e indennità di trasferta erogati dalle imprese ai dipendenti È prassi comune quella di riconoscere rimborsi spese ai dipendenti che svolgono alcune delle loro mansioni al di fuori della

Dettagli

Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE) L IRAP delle società di persone e delle società di capitali

Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE) L IRAP delle società di persone e delle società di capitali Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE) L IRAP delle società di persone e delle società di capitali 1 Società di persone Le società di persone (e gli imprenditori individuali) determinano

Dettagli

La Manovra Monti - DL n.201/2011 ed il Cuneo fiscale Relatore: dott. Paolo Meneguzzo

La Manovra Monti - DL n.201/2011 ed il Cuneo fiscale Relatore: dott. Paolo Meneguzzo Le Novità fiscali per le Imprese dopo le Manovre correttive del 2011 a cura del Servizio Tributario Vicenza, 24 gennaio 2012 La Manovra Monti - DL n.201/2011 ed il Cuneo fiscale Relatore: dott. Paolo Meneguzzo

Dettagli

LA DEDUZIONE IRAP DEL 10% COMPORTA LA RILEVAZIONE DELLA FISCALITÀ ANTICIPATA

LA DEDUZIONE IRAP DEL 10% COMPORTA LA RILEVAZIONE DELLA FISCALITÀ ANTICIPATA LA DEDUZIONE IRAP DEL 10% COMPORTA LA RILEVAZIONE DELLA FISCALITÀ ANTICIPATA a cura di Antonio Gigliotti La manovra anticrisi ha introdotto la possibilità di dedurre parzialmente (10%), a partire dal periodo

Dettagli

del 7 marzo 2012 Trattamento di fine mandato degli amministratori di società - Modalità di tassazione - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate INDICE

del 7 marzo 2012 Trattamento di fine mandato degli amministratori di società - Modalità di tassazione - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate INDICE Circolare n. 11 del 7 marzo 2012 Trattamento di fine mandato degli amministratori di società - Modalità di tassazione - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate INDICE 1 Premessa...2 2 Esclusione della tassazione

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE N. protocollo n. 2011/180987 Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5 dell articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

Dettagli

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE CALABRIA UFFICIO CONSULENZA QUADERNO TEMATICO N.1/2012 AGEVOLAZIONI FISCALI

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE CALABRIA UFFICIO CONSULENZA QUADERNO TEMATICO N.1/2012 AGEVOLAZIONI FISCALI AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE CALABRIA UFFICIO CONSULENZA QUADERNO TEMATICO N.1/2012 AGEVOLAZIONI FISCALI a cura di Francesca Costantino PREMESSA Con numerosi interventi legislativi intervenuti

Dettagli

R10 QUADRO GN DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DEL CONSOLIDATO

R10 QUADRO GN DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DEL CONSOLIDATO R10 QUADRO GN DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DEL CONSOLIDATO 10.1 Sezione I Determinazione del reddito complessivo Per effetto dell opzione di cui agli artt. da 117 a 129 del TUIR ciascun

Dettagli

Circolare informativa 4/2016. ( a cura di Sara Razzi)

Circolare informativa 4/2016. ( a cura di Sara Razzi) Roma, 15 febbraio 2016 Circolare informativa 4/2016 ( a cura di Sara Razzi) RIMBORSI SPESE DIPENDENTI È prassi comune quella di riconoscere rimborsi spese ai dipendenti che svolgono alcune delle loro mansioni

Dettagli

Proroghe versamenti per i contribuenti con studi di settore NUMERO 19-15 GIUGNO 20161

Proroghe versamenti per i contribuenti con studi di settore NUMERO 19-15 GIUGNO 20161 Proroghe versamenti per i contribuenti con studi di settore 1 1 PREMESSA Con il comunicato stampa 14.6.2016 n. 107, il Ministero dell Economia e delle Finanze ha reso noto che è stato firmato il decreto

Dettagli

Circolare N.12 del 22 Gennaio La deduzione dell IRAP dalle imposte sui redditi. Le istanze di rimborso

Circolare N.12 del 22 Gennaio La deduzione dell IRAP dalle imposte sui redditi. Le istanze di rimborso Circolare N.12 del 22 Gennaio 2013 La deduzione dell IRAP dalle imposte sui redditi. Le istanze di rimborso La deduzione dell IRAP dalle imposte sui redditi: le istanze di rimborso Gentile cliente con

Dettagli

Risposta n. 39 QUESITO

Risposta n. 39 QUESITO Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 39 OGGETTO: Credito d imposta IRAP per i soggetti che esercitano contemporaneamente attività

Dettagli

ALLEGATO A. Specifiche tecniche per la trasmissione telematica Modello IRAP Persone Fisiche

ALLEGATO A. Specifiche tecniche per la trasmissione telematica Modello IRAP Persone Fisiche ALLEGATO A Specifiche tecniche per la trasmissione telematica Modello IRAP Persone Fisiche Allegato A CONTETO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEL MODELLO IRAP PERSONE FISICHE DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA

Dettagli

LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI

LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI R E G G I O R I E A S S O C I A T I Via Cavour n. 18 21100 - Varese Varese, 26 aprile 2011 LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI Con il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, è stata introdotta

Dettagli

Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti

Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti Arnaldo e Francesca Gerosa Dottori Commercialisti Base imponibile Irap I metodi per la determinazione della base imponibile Irap sono tre: -metodo da bilancio (società di capitali ed enti commerciali;

Dettagli

CIRCOLARE SPECIALE NUOVO REGIME DEI MINIMI 2015

CIRCOLARE SPECIALE NUOVO REGIME DEI MINIMI 2015 CIRCOLARE SPECIALE NUOVO REGIME DEI MINIMI 2015 Il nuovo regime avrà decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Il comma 85 prevede l abrogazione dei seguenti regimi

Dettagli

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) Come noto, l art. 5, Ddl della legge Finanziaria 2017, prevede: la modifica dell art. 66, TUIR, per effetto della quale, a decorrere dall 1.1.2017,

Dettagli

Foglio di Calcolo Deduzioni IRAP Unico 2014 Spese del personale deduzione forfettaria 10%

Foglio di Calcolo Deduzioni IRAP Unico 2014 Spese del personale deduzione forfettaria 10% 1 di 10 Foglio di Calcolo Deduzioni IRAP Unico 2014 Spese del personale deduzione forfettaria 10% Cesare Tomassetti Dottore Commercialista e Revisore Legale In Civitanova Marche Presentiamo in un unico

Dettagli

Foglio di Calcolo Deduzioni IRAP Unico 2013 Spese del personale deduzione forfettaria 10%

Foglio di Calcolo Deduzioni IRAP Unico 2013 Spese del personale deduzione forfettaria 10% 1 di 10 Foglio di Calcolo Deduzioni IRAP Unico 2013 Spese del personale deduzione forfettaria 10% Cesare Tomassetti Dottore Commercialista e Revisore Legale In Civitanova Marche Presentiamo in un unico

Dettagli

La tassazione del reddito degli amministratori e la deducibilità dei costi per la società Federturismo Confindustria Roma, 23 settembre 2009

La tassazione del reddito degli amministratori e la deducibilità dei costi per la società Federturismo Confindustria Roma, 23 settembre 2009 1 La tassazione del reddito degli amministratori e la deducibilità dei costi per la società Federturismo Confindustria Roma, 23 settembre 2009 Dr. Prof. Franco Vernassa Cristofori + Partners s.s.t.p. Milano

Dettagli

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 59/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 dicembre 2003 Oggetto: Chiarimenti in ordine al trattamento fiscale delle indennità assistenziali erogate dall INAIL ai coadiuvanti

Dettagli