CITTA DI FINALE LIGURE Provincia di Savona. Imposta Municipale Propria I.M.U.
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1 CITTA DI FINALE LIGURE Provincia di Savona Imposta Municipale Propria I.M.U. Indicazioni per la determinazione ed il pagamento dell acconto
2 A decorrere dal 1 gennaio 2012 è istituita l I.M.U. Imposta Municipale Propria L IMU sostituisce l ICI e l IRPEF sui redditi fondiari degli immobili non locati ed a differenza dell ICI è dovuta anche sull abitazione principale e le relative pertinenze e sui fabbricati rurali. Il Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21/05/2013, ha disposto la sospensione del pagamento della rata IMU in scadenza il prossimo 17 giugno, limitatamente all imposta dovuta per le seguenti categorie di immobili: abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnati, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari IACP nonché dagli enti di edilizia residenziale pubblica; terreni agricoli e fabbricati rurali La scadenza del 17 giugno 2013 per il versamento della prima rata dell imposta per l anno 2013 resta confermata per tutte le altre fattispecie e tipologie di immobili Le indicazioni di seguito riportate hanno lo scopo di agevolare la determinazione dell imposta da versare in acconto entro il prossimo 17 giugno. IMPORTANTE L imposta da versare in acconto entro il prossimo 17 giugno deve essere calcolata utilizzando le aliquote deliberate dal Comune di Finale Ligure per l anno 2012 (delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 27/09/2012, il cui estratto è disponibile nella Sezione Modulistica), non trova, pertanto, applicazione la Delibera con cui il Comune di Finale Ligure aveva già provveduto a determinare le aliquote per l anno Per il versamento della rata di saldo si dovrà, quindi, procedere a determinare l imposta complessivamente dovuta per l anno 2013 sulla base delle aliquote che potranno essere deliberate e/o variate dal Comune entro il 30 settembre, con conguaglio su quanto già versato in acconto. QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITA 2013 DELL IMU la rata d acconto, in scadenza il prossimo 17 giugno, è sospesa per l abitazione principale e relative pertinenze, a condizione che l abitazione non appartenga alle categorie catastali A/1 A/8 ed A/9. La sospensione opera anche nei confronti del coniuge assegnatario dell ex casa coniugale per i casi di separazione o divorzio, nonché per le fattispecie assimilate all abitazione principale (abitazione e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risultino locate) la sospensione della rata d acconto opera anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari IACP - la sospensione riguardante i terreni agricoli non interessa il Comune di Finale Ligure in quanto, detta tipologia gode di esenzione. Analogamente dicasi per i fabbricati rurali strumentali che allo stato attuale godono di esenzione, essendo il Comune di Finale Ligure annoverato tra quelli parzialmente montani. Rientrano invece nella sospensione i fabbricati rurali abitativi per i quali valgono le norme relative alla sospensione dell abitazione principale; il calcolo della rata d acconto 2013, per le fattispecie che non ricadono nella sospensione, è pari al al 50% dell imposta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell anno precedente. Si deve quindi fare riferimento alla Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 27/09/2012 con la quale il Comune di Finale Ligure ha determinato le aliquote e le detrazioni per l anno 2012 e che sono state utilizzate per il calcolo della rata di saldo è stata soppressa la riserva dell imposta a favore dello Stato, quindi l IMU 2013 è tutta di competenza del Comune, ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 2
3 catastale D, il cui gettito calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento resta di competenza dello Stato. Al Comune spetta la differenza tra l aliquota deliberata per la fattispecie e l aliquota standard (0,76%); il versamento dell acconto IMU può essere eseguito a mezzo Mod F24, oppure con bollettino postale il cui modello è stato approvato con Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze in data 23/11/2012, al quale si applicano le medesime disposizioni previste per il mod F24, in quanto compatibili; l Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 33/E del 21/05/2013 ha determinato i nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento tramite mod F24 relativamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. non è più utilizzabile il codice tributo 3919 per i versamenti dell imposta relativa all anno 2013, stante la soppressione della quota riservata allo Stato (per i fabbricati D per i quali vige la riserva a favore dello Stato, sono stati istituiti i nuovi codici tributo) CHI DEVE PAGARE L IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati; i titolari dei diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, diritto di superficie). Al coniuge superstite è riservato, per legge, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (art. 540 c.c.) il concessionario di aree demaniali; il locatario nel caso di locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto leasing finanziario; il coniuge assegnatario dell ex casa coniugale, in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ai soli fini dell IMU, l assegnazione si intende fatta a titolo di diritto di abitazione con conseguente soggettività passiva a carico del coniuge assegnatario. LA BASE IMPONIBILE La base imponibile sulla quale calcolare l imposta è determinata come segue: Per i fabbricati iscritti in catasto il valore imponibile si ottiene applicando alle rendite catastali iscritte in catasto, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori: 160 fabbricati classificati nei gruppi catastali A (esclusi gli A/10), e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 140 fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 80 fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5 65 fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusi i D/5) 55 fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 A titolo esemplificativo: - abitazione di Categoria A/2 con rendita catastale 700,00, base imponibile = ,00 (determinata: 700,00x1,05x160) - box di Categoria C/6 con rendita catastale 50,00, base imponibile = 8.400,00 (determinata: 50,00x1,05x160) - negozio di Categoria C/1 con rendita catastale 1.500,00, base imponibile = ,00 (determinata: 1.500,00x1,05x55) 3
4 Per i terreni non agricoli o incolti, il valore è pari al reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, moltiplicato per 135. Si precisa che i terreni agricoli, ovvero quelli adibiti all esercizio delle attività indicate nell articolo 2135 del codice civile (art. 2 DLgs 504/1992), ubicati nel Comune di Finale Ligure sono esenti dal tributo, in quanto il Comune ricade in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell articolo 15 della L. 984/1977 (art. 7, comma 1, lettera h, D.Lgs 504/92). Per le aree fabbricabili la base imponibile è il valore di mercato al 1 gennaio dell anno di imposizione. La base imponibile è ridotta del 50 %: per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art. 10 del DLgs 22/01/2004 n. 42 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente, può presentare dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n Il Comune di Finale Ligure all art. 7, commi 3 e 4, del Regolamento Comunale per la disciplina dell IMU, adottato con Deliberazione di C.C. n. 64 del 27/09/2012 ha disciplinato le fattispecie di inagibilità/inabitabilità ABITAZIONE PRINCIPALE PERTINENZE DETRAZIONI Le indicazioni sotto riportate restano valide per il calcolo della rata d acconto per le sole abitazioni principali ricadenti nelle Categorie Catastali A/1 A/8 ed A/9; per tutte le altre tipologie la rata resta sospesa. L abitazione principale, ai fini IMU, è l immobile, iscritto od iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e vi hanno la residenza anagrafica. Nel caso in cui i componenti il nucleo familiare abbiano fissato dimora e residenza in immobili diversi siti nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e relative pertinenze, si applicano ad un solo immobile in relazione al nucleo familiare. IMPORTANTE Il coniuge separato o divorziato, assegnatario della casa ex coniugale in conseguenza di provvedimento di separazione legale, annullamento e/o scioglimento degli effetti civili del matrimonio, deve versare l IMU quale titolare del diritto di abitazione, anche se non risulta proprietario. Per il Comune di Finale Ligure, è assimilata all abitazione principale l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Le pertinenze dell abitazione principale, sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è applicata la stessa aliquota dell abitazione principale. Le pertinenze dell abitazione principale, di norma, devono essere dichiarate utilizzando l apposito modello a tal fine predisposto dall Ufficio Tributi. La dichiarazione non è dovuta se è già stata prodotta per l anno 2012, ed a condizione che non siano intervenute variazioni. Detrazioni: dall imposta dovuta per l abitazione principale e relative pertinenze si detraggono: 200,00, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali a prescindere dalla quota di possesso. 4
5 50,00, solamente per gli anni 2012 e 2013, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L ulteriore detrazione spetta fino ad un massimo di 400,00 (max 8 figli) che si aggiungono alla detrazione di base di 200,00. FABBRICATI RURALI La casa rurale iscritta nel catasto fabbricati è considerata abitazione principale con diritto all aliquota agevolata ed alle detrazioni previste, a condizione che sussistano i requisiti richiesti. Se costituisce abitazione principale del soggetto proprietario vige il regime di sospensione della rata d acconto. In caso contrario è soggetta all IMU con aliquota ordinaria e versamento nei termini di legge Fabbricati rurali strumentali: i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30/12/1993 n. 557, convertito con modifiche nella Legge 26/02/1994 n. 133, nel comune di Finale Ligure sono esenti in quanto Finale Ligure risulta classificato come comune parzialmente montano nell elenco predisposto dall ISTAT (art. 9, comma 8, DLgs 14/03/2011 n. 23). COME SI CALCOLA L IMU Al fine di agevolare la determinazione dell imposta da versare in acconto, sul sito internet del comune di Finale Ligure è disponibile il programma di calcolo IMU on-line che consente di calcolare l imposta dovuta e di stampare il mod F24 già compilato L imposta da versare in acconto è pari al 50% dell imposta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell anno precedente. Per il calcolo della prima rata dell anno 2013 devono, pertanto, essere utilizzate le aliquote e le detrazioni determinate dal Comune di Finale Ligure con Delibera di C.C. n. 64 del 27/09/2012 che di seguito si riportano: Aliquota ordinaria 0,96% Con esclusione delle fattispecie a seguito riportate per le quali si applicano le seguenti aliquote: Abitazione principale e relative pertinenze 0,35% Abitazione e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 0,35% acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari Unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D.lgs. 30/12/1992 n. 504 (unità immobiliari appartenenti alle 0,35% cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari); Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il 0,76% quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445; Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione, a 0,76% condizione che non risultino locati e per un periodo massimo di tre anni dall'ultimazione dei lavori; Abitazioni e relative pertinenze locate con contratto registrato a persone fisiche che vi acquisiscono la 0,85% residenza e li adibiscono ad abitazione principale o concesse in uso gratuito con contratto registrato a parenti in linea retta di primo grado che vi acquisiscono la residenza e li adibiscono ad abitazione principale Unità immobiliari destinate a civile abitazione 1,03% Unità immobiliari accatastate nelle categorie A/10, C/1, C/3, C/4 e D non utilizzate 1,03% Limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il contribuente deve determinare l imposta da versare allo Stato, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, nonché l imposta da versare al Comune, calcolata per differenza dall applicazione tra l aliquota deliberata dal comune per la fattispecie e l aliquota standard dello 0,76 per cento (ad esempio: aliquota deliberata dal Comune per l anno 2012 = 0,96%. Allo Stato si deve versare il 50% dell imposta calcolata ad aliquota dello 0,76%; mentre al Comune si versa il 50% dell imposta corrispondente all aliquota dello 0,2% (0,96-0,76). L importo da versare deve sempre essere arrotondato all euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore. Alcuni esempi di calcolo: 5
6 1) Proprietario al 100% di un albergo dato in gestione; aliquota deliberata dal Comune anno 2012= 0,96%: Albergo Cat. D - Rendita Base Imponibile (*) Aliquota base Stato 6 Aliquota Comune Imposta Stato Acconto Imposta Comune Acconto , ,76% 0, , ,75 Arrotondamento 5.965, ,00 Cod.tributo per F24(**) Imposta complessivamente dovuta in acconto (1) ,8 (*) La base imponibile è determinata: Rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore di cui alla tabella di pag. 3 (**) Vedere compilazione mod. F24 a pag. 8 (1) (2) L importo da versare deve essere arrotondato L importo da versare è pari al 50% dell imposta totale calcolata con l aliquota Stato /Comune; MODALITA DI VERSAMENTO Il versamento dell imposta, rata acconto 2013, può essere effettuato con modello F24 oppure con bollettino postale il cui modello è stato approvato con D.M. 23/11/2012, al quale si applicano le medesime disposizioni previste per il mod F24, in quanto compatibili. I codici tributo da utilizzare per il versamento dell IMU, rata di acconto 2013, a mezzo Mod. F24 sono i seguenti: Codici tributo per il pagamento dell IMU con il Mod F24 Tipologia Immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato Abitazione principale e relative pertinenze Fabbricati rurali ad uso strumentale Terreni Aree fabbricabili Altri fabbricati (esclusi immobili Cat. D) Immobili ad uso produttivo classificati nella Cat D Il Codice ente/ Comune relativo al Comune di Finale Ligure è D600 Il modello F24 ed F24 Semplificato è disponibile in versione cartacea, presso Banche, Poste ed agenti della riscossione, mentre in formato elettronico è reperibile sul sito dell Agenzia delle Entrate ( Per la compilazione del Mod F24 vedere illustrazione a pag. 8. IMPORTI MINIMI L importo minimo al di sotto del quale il contribuente non è tenuto ad eseguire il versamento dell imposta è pari ad 12,00 (dodici) e deve intendersi riferito all imposta complessivamente dovuta per l intero anno solare (art. 10, comma 3, Regolamento Comunale IMU) SCADENZE DI PAGAMENTO Per tutte le fattispecie per le quali non è prevista la sospensione, le scadenze entro le quali eseguire i versamenti sono le seguenti:
7 entro il 17 giugno (prima rata): l importo da versare è pari al 50% dell imposta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti nel Comune di Finale Ligure per l anno 2012 (Delibera C.C. n. 64 del 2709/2012); entro il 16 settembre (eventuale) versamento dell acconto per gli immobili che sono stati oggetto di sospensione della rata di acconto, qualora l attuale governo non provveda ad adottare la riforma dell IMU entro il 31 agosto; entro il 16 dicembre (saldo): l imposta va ricalcolata per tutto l anno 2013 applicando le aliquote deliberate o variate dal Comune di Finale Ligure entro il 30 settembre, con conguaglio su quanto versato in acconto. DICHIARAZIONE IMU La dichiarazione IMU, se dovuta, deve essere presentata al Comune di ubicazione degli immobili entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta. Il contribuente deve utilizzare il modello approvato con Decreto 30 ottobre 2012, nel quale sono altresì disciplinati i casi in cui la dichiarazione deve essere presentata.. La dichiarazione resta valida anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta. Restano valide tutte le dichiarazioni già presentate ai fini dell Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), in quanto compatibili. La dichiarazione IMU non è dovuta in tutti i casi di compravendita di immobili, in quanto i dati sono trasmessi al Comune in via telematica tramite il sistema del Modello Unico Informatico (M.U.I.). Si ricorda che per usufruire delle aliquote agevolate previste dal Comune di Finale Ligure per determinate fattispecie e/o categorie di immobili, il contribuente deve presentare le specifiche autocertificazioni utilizzando i modelli a tal fine predisposti dal Comune e disponibili presso l ufficio tributi ovvero sul sito internet: Per ogni informazione i contribuenti possono: consultare il sito internet del Comune di Finale Ligure rivolgersi ai CAAF; rivolgersi all Ufficio Tributi Comunale sito in via T. Pertica 29 Tel: / 291. L ufficio tributi rispetta il seguente orario al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 13,30; martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00 7
8 COME SI COMPILA IL MOD F24 Codice catastale del Comune di ubicazione degli immobili Codice Altri Fabbricati solo quota Comune Codice Immobili ad uso produttivo Cat. D (quota Stato) Codice Immobili ad uso produttivo Cat. D (quota Comune) 8
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