IL mantenimento della prole e l assegnazione
|
|
- Leonzio Torre
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Capitolo 3 IL mantenimento della prole e l assegnazione della casa coniugale Caso 3.1 Come si configurava, prima della riforma della materia, l istituto del mantenimento della prole? Come è noto il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (art. 147 c.c.). Dovendo i coniugi adempiere a tale obbligazione in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo (art. 148 c.c.), anche il nuovo art. 155, comma 4, c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito. La precedente disciplina dell art. 155 c.c. non distingueva tra figli minorenni e maggiorenni; questi ultimi venivano equiparati ai minorenni qualora non economicamente autonomi. Quanto al mantenimento del figlio minorenne nel regime antecedente la riforma, il coniuge non affidatario era tenuto a provvedervi attraverso la corresponsione, in favore dell altro coniuge, di norma economicamente più debole, di un assegno mensile da gestire per le spese del minore, senza obbligo di rendiconto. Nei casi in cui il genitore affidatario fosse economicamente più forte, il contributo poteva essere solo formale o addirittura escluso. L art. 155 c.c., prima della novella, disponeva che il giudice, stabilito a quale dei genitori toccasse l affidamento del figlio, determinasse la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario dovesse provvedere e contribuire al mantenimento, all istruzione ed all educazione dei figli, cioè sostenendo indirettamente le spese per la cura, l istruzione e l educazione dei figli. Mentre il coniuge affidatario provvedeva al mantenimento diretto del figlio convivente, mediante l attribuzione diretta ed immediata delle proprie risorse (tra le quali figurava anche l assegno di mantenimento per il minore), il genitore non affidatario era esclusivamente gravato da una forma di mantenimento indiretto che si realizzava mediante la corresponsione dell assegno.
2 L affido condiviso 50 NOTA BENE Il mantenimento si definisce diretto allorchè il genitore provvede direttamente alla corresponsione al figlio di quanto necessario. Si definisce invece indiretto quando il genitore corrisponde all altro un assegno la cui funzione è quella di provvedere alle necessità del figlio. In questo secondo caso il rapporto è tra il genitore che corrisponde l assegno e quello che lo percepisce, e non tra il primo ed il figlio. Era introdotto un meccanismo di esborsi diretti per capitoli di spesa, che quindi non avrebbero potuto essere contestate all altro genitore. Ciò rispondeva alla necessità di evitare che il genitore non affidatario, oltre all assegno mensile dovesse provvedere a tutte le spese del figlio nei periodi di permanenza presso la sua abitazione e nei periodi di vacanza, trattandosi di una spesa eccessiva per questo genitore e di un indebito arricchimento del genitore affidatario, che continuava a ricevere l assegno mensile anche nei periodi in cui non doveva affrontare spese per il minore. Vi era, di fatto, molto spazio in capo alla discrezionalità del giudice, ed il sistema di mantenimento diretto era comunque subordinato dalla giurisprudenza a condizioni e limiti. Conforme: Cass., 30 luglio 1997, n In tema di separazione personale dei coniugi, il giudice ha facoltà di determinare l assegno periodico di mantenimento, che un coniuge è obbligato a versare a favore dell altro, in una somma di denaro unica o in più voci di spesa, le quali, nel loro insieme e correlate tra loro, risultino idonee a soddisfare le esigenze del coniuge in cui favore l assegno è disposto, rispettando il requisito generale di determinatezza o determinabilità dell obbligazione. Pertanto il coniuge può essere obbligato a corrispondere, oltre ad un assegno determinato in somma di denaro, anche altre spese, quali quelle relative al canone di locazione per la casa coniugale ed i relativi oneri condominiali, purchè queste spese abbiano costituito oggetto di specifico accertamento nel loro ammontare e vengano attribuite nel rispetto dei criteri sanciti dai commi primo e secondo dell art. 156 c.c.. LA NUOVA NORMATIVA L impianto della precedente legge è stato modificato. In sintesi, la novità consiste nel passaggio da un sistema di mantenimento indiretto in capo al genitore non affidatario ad uno di mantenimento diretto in capo ad entrambi i genitori. NOTA BENE Per mantenimento si intende non soltanto la corresponsione di quanto necessario al sostentamento dei figli, ma anche tutto ciò che è necessario per la loro educazione, istruzione e per il soddisfacimento di
3 3. Il mantenimento della prole e l assegnazione della casa coniugale tutte le esigenze di vita e socialità del minore. (Cass., 19 marzo 2002, n. 3974, secondo cui le esigenze dei figli debbono essere ricondotte, oltrechè all aspetto alimentare, a quello abitativo, scolastico, sociale, sportivo, sanitario, nonché all assistenza morale e alla predisposizione di una stabile organizzazione domestica). L assegno non costituisce più la forma ordinaria di mantenimento, in quanto si stabilisce che possa essere previsto ove necessario. Se previsto, comunque, potrà non essere onnicomprensivo (in quanto il giudice potrà stabilire, anche soltanto per alcune voci, il ricorso al mantenimento diretto) e, come si vedrà, dovrà essere quantificato sulla base di criteri esplicitamente indicati dalla legge. Il nuovo art. 155, comma 4, c.c. dispone. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ad una prima disamina, in forza della nuova normativa che prevede l affidamento congiunto i figli vanno mantenuti da entrambi i genitori. Se i genitori non trovano un accordo diretto, il giudice, tenendo conto dell affidamento condiviso, fissa la misura ed il modo del contributo dei genitori. Si terrà conto del principio di proporzionalità del contributo, per cui in caso di disparità economica tra i due genitori l assegno periodico di mantenimento dovrà essere corrisposto da entrambi in base alle rispettive risorse economiche. La precedente formulazione dell art. 155 c.c. non indicava i criteri cui doveva attenersi il giudice nella determinazione dell assegno di mantenimento per il figlio. A ciò suppliva la giurisprudenza, che aveva indicato quali parametri le condizioni economiche dei genitori, le esigenze del minore, rapportate al tenore di vita della famiglia, dando luogo, in tal modo, ad una eccessiva discrezionalità in capo ai giudici dei diversi tribunali. La novità insita nella nuova normativa è l eliminazione dell assegno di mantenimento per il figlio corrisposto al coniuge affidatario, e la sostituzione con l assegno diretto perequativo periodico. I criteri stabiliti dal legislatore sono i seguenti: 1) le esigenze attuali del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 51
4 L affido condiviso 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Nonostante il nuovo testo si preoccupi di fornire dei parametri di riferimento, questi sono stati fortemente criticati dalla dottrina per la eccessiva vaghezza delle formule utilizzate. 52 NOTA BENE In forza dell art. 4 della legge 54/2006 detta disposizione si applica non solo con riguardo al giudizio di separazione ma anche a quello di divorzio ed altresì nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, e naturalmente anche all ipotesi in cui venga disposto l affidamento ad un solo genitore in luogo dell affidamento condiviso. Va evidenziato, infine, che l importo per legge deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. In conclusione risposta a 3.1 Prima della novella legislativa, il rapporto economico con il figlio era gestito unicamente dal genitore affidatario, che impiegava l assegno percepito dall altro genitore, non affidatario, che a ciò era tenuto. I due genitori erano quindi posti su di un diverso piano, e la legge si occupava soltanto di come il non affidatario dovesse contribuire al mantenimento. Di fatto il regime del mantenimento era duplice, in quanto il genitore affidatario vi assolveva in maniera diretta, mentre quello non affidatario in via indiretta corrispondendo un assegno al primo. Nella pratica, poi, di regola il mantenimento veniva assolto in via indiretta mediante la corresponsione di assegno periodico: il giudice stabiliva la misura e le modalità della prestazione pecuniaria a carico del genitore non affidatario, che la eseguiva corrispondendo l assegno all altro genitore e nell interesse del figlio.
5 3. Il mantenimento della prole e l assegnazione della casa coniugale Caso 3.2 Cosa si intende per mantenimento diretto ed indiretto? Come si pone la nuova normativa al proposito? Entrando maggiormente nel dettaglio delle disposizioni di cui alla legge 54/2006, è possibile osservare quanto segue. Partendo dal presupposto che l obbligo di mantenimento del figlio grava in solido su entrambi i genitori ed in proporzione alle rispettive sostanze e capacità reddituali, a seguito della separazione entrambi i genitori continuano ad essere obbligati al mantenimento, qualunque sia la statuizione pronunciata dal giudice in merito all affidamento. Di fatto, nella vigenza della precedente normativa si faceva prevalentemente ricorso all affidamento esclusivo, e ciò determinava che il Tribunale stabilisse la misura e modalità della prestazione pecuniaria a carico del genitore non affidatario e la corresponsione dell assegno di mantenimento direttamente al coniuge affidatario, che in questo modo vantava un credito iure proprio. Si distingueva, poi, la modalità di mantenimento diretto da quello indiretto. Il genitore affidatario provvedeva al mantenimento diretto del minore utilizzando sia le proprie risorse e mezzi sia il contributo ricevuto dall altro genitore; il genitore non affidatario, invece, provvedeva al mantenimento indiretto, attraverso la corresponsione dell assegno direttamente al coniuge affidatario. Un problema concreto si verificava allorchè il coniuge non affidatario avesse provveduto, ad esempio nei periodi concordati in cui il figlio avesse dimorato presso di lui, direttamente al mantenimento, con ciò incidendo sulla misura della prestazione indiretta a cui era tenuto mediante l erogazione di assegno. Ad un primo orientamento giurisprudenziale che riconosceva il diritto a considerare il valore della prestazione esclusiva e diretta elargita temporaneamente dal coniuge non affidatario, in pratica dispensando questi dal versamento dell assegno per il periodo in cui avesse tenuto presso di sé il figlio (Cass., 13 dicembre 1988, n. 6786), ha fatto seguito una posizione propensa alla riduzione proporzionale della misura del contributo indiretto, in considerazione dei maggiori oneri a carico del non affidatario e delle corrispondenti minori spese a carico del coniuge affidatario. Conforme: Cass., 13 dicembre 1996, n l obbligo del genitore affidatario di provvedere, pur con il concorso dell altro ex coniuge, al mantenimento dei figli minori è tendenzialmente illimitato, in quanto l affidatario medesimo deve permanentemente sopportare le spese generali e di organizzazione domestica anche nei periodi in cui i figli dovrebbero vivere presso il genitore non affidatario, ove questi, per qualsivoglia motivo, non eserciti tale diritto-dovere, tenuto conto, altresì, che sarebbe impossibile e estremamente difficile eliminare dette spese in relazione agli indicati periodi. Ne deriva che il pagamento dell assegno per i figli non può essere sospeso nei periodi in cui i figli stessi vivano presso il genitore non affidatario; mentre è ammissibile una riduzione 53
6 L affido condiviso 54 proporzionale della misura dello stesso, avuto riguardo ai maggiori oneri sopportati dal non affidatario nei menzionati periodi e dalle corrispondenti minori spese (specialmente per vitto e per cure quotidiane) sostenute durante gli stessi dal genitore affidatario. Conforme: Cass., 17 gennaio 2001, n. 566 deve ritenersi che in mancanza di diverse disposizioni, il contributo al mantenimento di figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del coniuge affidatario, non costituisca il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all anno; ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall obbligo di corresponsione dell assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo esclusivo, al loro mantenimento. Il nuovo art. 155 comma 4 c.c., nella sua formulazione, non pare discostarsi dalla precedente previsione, presentando tuttavia la novità dell espressa previsione dei parametri da utilizzarsi ai fini della determinazione della misura dell assegno. È dubbio se il legislatore abbia inteso, con questa nuova norma, apportare un sostanziale mutamento della prospettiva, passando dal precedente sistema del mantenimento indiretto a quello diretto. Il dato di fatto è che mentre il mantenimento per il coniuge continua ad assumere la veste di un assegno, quello per i figli può essere anche diretto e l assegno può assumere valenza integrativa o essere del tutto escluso. In altre parole, ci si può domandare se il mantenimento diretto assuma oggi valenza di eccezione o di regola. A tale proposito non mancano tesi favorevoli all una piuttosto che all altra ipotesi. A) A favore del mantenimento diretto è possibile argomentare che il sistema indiretto, a seguito delle novità legislative, avrebbe assunto valenza sussidiaria e riequilibratrice nei casi in cui, tenutosi conto dei parametri elencati dall art. 155 comma 4 c.c., il reddito di uno dei coniugi sia reputato insufficiente dal giudice. Ciò può valere in quanto, e soltanto se, si considera normale una presenza paritaria dei figli con entrambi i genitori, ipotesi che ben si accorda con la previsione di normalità della forma di affidamento condiviso. Se tale paradigma fosse perfetto, ossia se i figli trascorressero esattamente la metà del loro tempo con ciascuno dei genitori, non vi sarebbe bisogno di corrispondere un assegno, se non appunto con funzione riequilibratrice in caso di disparità dei redditi e di ricupero della proporzionalità (è la tesi tra gli altri di Schlesinger: l affidamento condiviso è diventato legge, che attribuisce tra l altro rilevanza all inciso secondo cui l assegno è corrisposto solo ove necessario, a fronte dell applicazio-
7 3. Il mantenimento della prole e l assegnazione della casa coniugale ne di cinque criteri per la quantificazione della misura, generici e di non facile determinabilità). Le suddette argomentazioni valorizzano, pertanto, il carattere innovativo della disposizione auspicando la normalità e preferenzialità del sistema di mantenimento diretto. B) A favore della centralità del mantenimento indiretto, invece, propendono coloro che indicano l inesistenza nel nuovo testo normativo di qualsiasi elemento idoneo a sancire la prevalenza del mantenimento diretto. Tale tesi, tuttavia, si scontra anche con il dato testuale allorchè l art. 155, comma 4, c.c. prevede come meramente eventuale l assegno di mantenimento, essendo disposto dal giudice ove necessario. Secondo chi scrive, la lettura della norma consente di concludere nel senso che il mantenimento diretto costituisce la regola, e che soltanto in caso di necessità è possibile disporre la corresponsione di un assegno a titolo di mantenimento indiretto, coerentemente all inciso ove necessario. Ciò si palesa conforme alla nuova concezione del ruolo dei genitori in presenza dell affidamento condiviso e del principio di assoluta parità dei genitori che esso contempla: essi sono posti sullo stesso piano dalla formula ciascuno provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito ; ciò rappresenta un corollario della loro parità anche per quanto concerne il concreto esercizio della potestà genitoriale. NOTA BENE All atto pratico, in caso di affidamento condiviso, entrambi i genitori provvedono direttamente al mantenimento dei figli, senza possibilità di richiedere rimborsi a meno che non sia diversamente stabilito dal giudice, che nel disporre in tal senso dovrà avere presente le eventuali disparità economiche esistenti tra i coniugi e comunque applicare, ai fini della determinazione del quantum, i parametri indicati dalla legge. L assegno pertanto sarà solo eventuale, se deciso dal giudice. Qualificata dottrina (De Filippis, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio Cedam) ha asserito che Ai sensi dell art. 155, il giudice, prima di arrivare a decidere se sia necessario l assegno, ha già stabilito il modo in cui ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli. Egli ha, pertanto già stabilito la proporzione in cui il mantenimento grava su ciascuno dei due e le sfere qualitative o temporali entro cui l obbligo deve esplicarsi. Poiché ciò è avvenuto senza la previsione di alcun assegno perequativo, si deve ritenere che tutto sia stato previsto nella forma del mantenimento diretto. Se non vi fosse la previsione del quarto comma, relativa alla possibilità di inserire un assegno, il manteni- 55
8 L affido condiviso mento sarebbe integralmente diretto. È proprio tale precetto che ripristina il mantenimento indiretto e lo fa attraverso l inciso se necessario. 56 Conforme: Trib. Catania, 12 luglio 2006 In tema di mantenimento dei figli minori, laddove i genitori abbiano pari potenzialità reddituali ed il giudice abbia stabilito, durante l arco della settimana, un paritario periodo di permanenza dei figli con ciascun genitore, non vi è necessità di imporre all uno o all altro il versamento di un assegno periodico, fermo restando che ciascun genitore dovrà provvedere al mantenimento diretto nel periodo di rispettiva permanenza e che sarà tenuto al 50% delle spese scolastiche e di vestiario e di quelle per le attività sportive o ricreative cui abbia dato il suo assenso, nonché al 50% di quelle di carattere sanitario. Nello stesso senso è Tribunale di Chieti, ordinanza Contra: Cass., 18 agosto 2006, n L affidamento condiviso è istituto che, per le sue finalità riguardanti l interesse del minore (..) non può certo fare venire meno l obbligo patrimoniale di uno dei genitori a contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di un assegno a favore del genitore con il quale gli stessi convivono. In altri casi, pur negando il mantenimento diretto, i giudici del merito hanno optato per addurre una motivazione che giustificasse il discostarsi da esso (Trib. Catania decreto ). IL CD. MANTENIMENTO INTEGRATO È possibile allora parlare di mantenimento integrato, intendendosi con tale espressione la funzione integrativa che talvolta (molto spesso, nella pratica) l assegno può assumere nell integrare il mantenimento diretto, nei casi in cui il ricorso ad esso in via esclusiva si presenti problematico o non compatibile con il principio di proprorzionalità dell apporto dei coniugi rispetto alle rispettive capacità reddituali: un esempio è costituito da due genitori con redditi differenti, che vantano uguali tempi di permanenza dei figli presso di sé; in tal caso è evidente che il ricorso esclusivo al mantenimento diretto provocherebbe un esborso proporzionalmente maggiore in capo al coniuge dotato di disponibilità economiche più limitate, con conseguente violazione delle disposizioni della legge 54/2006. In tali casi la corresponsione dell assegno è finalizzata alla correzione delle disfunzioni e sperequazioni manifestate dal mantenimento diretto, senza che venga peraltro meno la natura preminente ed ordinaria tipica di quest ultimo nell ambito delle nuove previsioni di cui alla legge 54/2006. Sull argomento si segnalano alcune interessanti pronunzie.
9 3. Il mantenimento della prole e l assegnazione della casa coniugale Conforme: Trib. Catania, ordinanza 24 aprile 2006 In materia di contributo al mantenimento della prole, può presumersi che il genitore non convivente con i figli provvederà, almeno per un 20% del contributo complessivamente dovuto, prendendosi cura di effettuare spese dirette a vantaggio della prole (acquistando per loro beni e servizi), e per il resto dovrà rimborsare all altro genitore, presso cui i figli convivono, e che per questo affronterà le spese legate ai bisogni quotidiani, quanto da quest ultimo sborsato in eccesso rispetto alla propria quota astratta. Sull argomento è intervenuta anche la Corte di Cassazione, che con la sentenza 18 agosto 2006, n , seppure in una fattispecie attinente al precedente affidamento congiunto previsto dalla normativa ante legge 54/2006, in materia di coesistenza tra modalità diretta ed indiretta dell assolvimento del mantenimento ha statuito:..detto affidamento congiunto, ove disposto, non può comportare necessariamente, in ordine al mantenimento dei figli, un pari obbligo patrimoniale a carico dei genitori, nel senso che dall affidamento congiunto debba discendere l obbligo per ciascun coniuge di provvedere in via diretta al mantenimento dei figli. Tale tipo di valutazione non può assolutamente essere consentita qualora si tenga conto che l affidamento congiunto, come detto, attiene all interesse del minore dal punto di vista del suo sviluppo, del suo equilibrio psico-fisico, anche in considerazione di situazioni socio ambientali, del perpetuarsi dello schema educativo già sperimentato durante il matrimonio, mentre la corresponsione dell assegno di mantenimento per i figli ha natura patrimoniale-assistenziale (cd. assistenza materiale), ed è finalizzata a sostenere le spese necessarie per consentire le attività dirette a detto sviluppo psico-fisico del minore. In definitiva, l affidamento congiunto è istituto che, per le sue finalità riguardanti l interesse dei figli, non esclude l obbligo del versamento di un contributo, ove ne sussistano i presupposti, a favore del genitore con il quale i figli stessi convivono. Ancora sull argomento, tra la più recente produzione giurisprudenziale di merito, utile al fine di verificare la concreta applicazione dei concetti sopra espressi, si segnala il Tribunale di Messina, che con ordinanza del 13 dicembre 2006, resa in un procedimento di separazione a seguito di richiesta di modifica dell ordinanza presidenziale ex art. 709, comma 4, c.p.c., disponeva l affidamento condiviso dei figli e, dalla previsione della residenza privilegiata dei minori presso l abitazione di uno dei genitori, riteneva che la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della prole, piuttosto che il contributo diretto, rappresentasse la modalità più appropriata di assolvimento del mantenimento, in quanto tale modalità comporta di regola l assunzione in via pressochè esclusiva da parte del genitore con cui il minore risiede di oneri di varia natura non solo le spese correnti di vitto e alloggio ma anche quelle di abbigliamento o quelle relative ad attività culturali, ricreative o ludiche non propriamente riconducibili ad oneri straordinari. 57
10 L affido condiviso 58 Conforme: Trib. La Spezia, ordinanza 14 marzo 2007 In tema di mantenimento dei figli minori, l adozione di un regime di affidamento alternato con suddivisione paritaria della convivenza e del tempo trascorso con l uno e con l altro genitore impone il venir meno di qualsivoglia contributo di mantenimento della prole a carico di un genitore ed a favore dell altro; conseguentemente ciascun genitore potrà e dovrà sopportare gli oneri quotidiani nel momento in cui la figlia ne è convivente. Viceversa, quanto agli oneri non quotidiani (quali il rinnovo del vestiario, l acquisto di libri scolastici e le spese per le vacanze), l unica scelta possibile è quella della loro attribuzione in misura paritaria a entrambi i coniugi; se trattasi di oneri straordinari (ad esempio apparecchio ortodontico o corsi di recupero), sarà necessario il previo accordo delle parti, fatta salva l urgenza del caso; per gli oneri non straordinari (quale ad esempio l acquisto di vestiti) ogni genitore potrà assumere l iniziativa di affrontarli e chiederne il rimborso all altro coniuge per la quota di sua spettanza. Conforme: Trib. Bologna, decreto 19 giugno 2007 In tema di mantenimento dei figli minori, allorchè sorgano contrasti tra i genitori in ordine alla misura ed alle modalità di ripartizione delle spese straordinarie relative alla prole, è opportuno, per un verso, stabilire analiticamente le spese straordinarie da sostenersi nell interesse dei minori (nonché le relative modalità di rimborso delle stesse), e per un altro verso prevedere che le stesse vengano previamente concordate tra i genitori. ESECUZIONE DELLE STATUIZIONI IN MATERIA DI MANTENIMENTO Un breve inciso di carattere pratico è opportuno in relazione al concetto di titolo esecutivo, collegato alla possibilità di esecuzione concreta delle statuizioni in materia di mantenimento. È noto che i provvedimenti presidenziali e quelli del giudice istruttore in materia di separazione e divorzio costituiscono titolo esecutivo (art. 189 disp. att. c.p.c. richiamato per il divorzio dall art. 4, comma 8, ultima parte, della legge 1 dicembre 1970 n. 898), al pari del processo verbale di conciliazione (art. 185 c.p.c.), delle sentenze (art. 474 c.p.c.) e degli accordi di separazione omologati nella parte in cui contengono obbligazioni di somme di denaro (art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c.). Poiché solo sulla base di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (art. 474, comma 1, c.p.c.) è consentito avviare una procedura esecutiva, è importante verificare quali requisiti debbano sussistere in capo ai provvedimenti di natura economica affinchè gli stessi siano considerati titolo esecutivo, e il beneficiario dell obbligazione possa dare attuazione al suo titolo. La questione si presenta rilevante e si è posta, nella prassi, soprattutto per le spese straordinarie, cioè per le spese inerenti al mantenimento, all istruzione o all educazione dei figli, rese necessarie da avvenimenti o scelte che esulano dal-
11 3. Il mantenimento della prole e l assegnazione della casa coniugale le abituali e prevedibili esigenze di vita quotidiana per le quali, secondo un certo orientamento della giurisprudenza, non sussisterebbe alcun obbligo, a carico del genitore affidatario, di accordo anticipato con l altro genitore, nei limiti in cui tali spese non implichino decisioni di maggiore interesse per la prole, essendo distinto tale concetto da quello di spese straordinarie. Le spese straordinarie non sono, per definizione, preventivamente liquidabili ma l inesistenza del titolo esecutivo non ha mai impedito, naturalmente, al genitore creditore dell obbligazione di azionare il suo credito; egli, tuttavia, ha necessità di munirsi del titolo esecutivo richiedendo al giudice competente l accertamento del credito, indicando le spese di cui chiede il rimborso e deducendo la loro appartenenza alla categoria delle spese straordinarie, e l emissione di un decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. Nella medesima ottica, in caso di previsione, da parte del provvedimento di separazione o divorzio, del pagamento delle spese scolastiche o di quelle relative al vitto, è evidente che il diritto a percepirle necessiterebbe di liquidazione, ed il genitore che ne è creditore dovrà rivolgersi al giudice competente per ottenerne l accertamento e la liquidazione, allo scopo di agire esecutivamente. Qualora, infine, il provvedimento stabilisse che ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio quando lo ha con sé o che i genitori provvedano al mantenimento del figlio separatamente, ciascuno per le seguenti voci, è evidente che l altro genitore non sarebbe nella condizione di agire esecutivamente per l adempimento dell obbligazione e non avrebbe altra strada se non quella di chiedere la revisione dei provvedimenti. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL ASSEGNO DI MANTENIMENTO Si è affermato che l assegno di mantenimento non è più la forma ordinaria di mantenimento della prole, essendo disposto ove necessario, e quindi qualora disposto potrà non essere omnicomprensivo (potendo il giudice stabilire il mantenimento diretto anche soltanto per alcune voci di spesa) e dovrà essere quantificato sulla base dei criteri indicati dal legislatore all art. 155, comma 4, c.c., a cui in precedenza si è già fatto riferimento. NOTA BENE Nella pratica sarà comunque assai frequente il ricorso ad un regime del mantenimento cd. integrato, stante l improbabilità di situazioni che contemplino la continua vicinanza di entrambi i genitori al minore e quindi l applicazione del mantenimento diretto in via esclusiva. 59
12 L affido condiviso 60 In conclusione risposta a 3.2 Data quindi per eccezione la previsione del mantenimento mediante corresponsione di un assegno e la centralità della modalità diretta, il giudice potrà comunque liberamente e senza vincoli ricorrere all assegno qualora ne ravvisi la necessità.
Il mantenimento dei figli maggiorenni
Il mantenimento dei figli maggiorenni Di Germano Palmieri L articolo 30 della Costituzione italiana sancisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme
DettagliLa Legge n. 54/2006 ha disposto che, in caso di separazione o divorzio, il giudice disponga, come regola generale, l AFFIDAMENTO CONDIVISO
La Legge n. 54/2006 ha disposto che, in caso di separazione o divorzio, il giudice disponga, come regola generale, l AFFIDAMENTO CONDIVISO in base al quale i figli restano affidati ad entrambi i genitori
DettagliMantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it
Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it Maria Monteleone Anche i figli maggiorenni hanno diritto a essere mantenuti dai propri genitori fino a quando non siano completante
DettagliLegge 8 febbraio 2006, n. 54
Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2006 Art. 1. (Modifiche al codice
DettagliIstanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.
RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,
DettagliCRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE
42 CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 220/I0093427 P.G. NELLA SEDUTA DEL 20/12/2004 A RIFERIMENTI NORMATIVI L. 285/1997, art. 4 La L. 285/1997
DettagliRisoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004
Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione
DettagliCOMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania. Regolamento per l affidamento familiare dei minori
COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania Regolamento per l affidamento familiare dei minori Adottato con deliberazione consiliare n 41 del 16/03/2000 COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania Regolamento per
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 ART. 2 ART. 3
REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 L amministrazione comunale attua l affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori
DettagliREGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1- Oggetto Oggetto del presente regolamento sono le modalità di accesso e i criteri di
DettagliRiduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS
CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
Dettagli1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.
Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliRISOLUZIONE N. 102/E
RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale
DettagliNelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).
IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento
DettagliAFFIDO CONDIVISO Diversamente genitori. Avvocato Cristina Ceci 1
AFFIDO CONDIVISO Diversamente genitori 1 Legge n. 54 del 2006 Diritto alla bigenitorialità Tipi di affidamento Esercizio della potestà I tempi dei figli Assegnazione della casa familiare Assegno di mantenimento
DettagliServizio INFORMATIVA 730
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ
DettagliDGR 2889 DD. 26.9.2003
DGR 2889 DD. 26.9.2003 VISTO il documento di indirizzo programmatico per l anno 2003 predisposto, ai sensi dell art. 6 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla
DettagliMinistero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del
DettagliL.R. 11/2006, art. 8 bis, c. 3 B.U.R. 1/7/2009, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 0149/Pres.
L.R. 11/2006, art. 8 bis, c. 3 B.U.R. 1/7/2009, n. 26 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 0149/Pres. Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e
DettagliINDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA
Allegato parte integrante ALLEGATO A) - Disciplina ICEF INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL AMMISSIONE AGLI ASSEGNI
DettagliCOMUNE DI TREVI NEL LAZIO (Provincia di Frosinone)
COMUNE DI TREVI NEL LAZIO (Provincia di Frosinone) REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURA GRATUITA - TOTALE O PARZIALE - DEI LIBRI DI TESTO E ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO Approvato con Deliberazione C. C. n. 20
DettagliLa legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due
La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge
DettagliPENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.
PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età
DettagliREVISIONE DELL ASSEGNO DI DIVORZIO
22 REVISIONE DELL ASSEGNO DI DIVORZIO Mevio e Mevia, coniugi senza figli, decidono di divorziare in seguito ad una separazione consensuale omologata. In sede di giudizio, viene disposto in favore della
DettagliIl lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale
Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato Lavoro autonomo / Lavoro subordinato Lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.) Quando una persona si obbliga a compiere
DettagliCOMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI CARLINO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO APPROVATO con deliberazione del C.C. n. 38 del 08/11/2012 AFFISSO all albo pretorio dal
DettagliIL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE
IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE I) PREMESSE. L EFFICACIA DELLA MEDIAZIONE ED IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA. La mediazione, quale adempimento
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
DettagliDocenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo.
Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo. 1) Generalità I professori universitari, in quanto dipendenti civili dello Stato, sono iscritti alla Cassa per
DettagliREGOLAMENTO. Bonus Bebè
COMUNE DI NURAGUS PROVINCIA DI CAGLIARI Piazza IV Novembre 08030 NURAGUS Tel. 0782/82101-821003 - Fax 0782/818063 segrcomune.nuragus@tiscali.it P.IVA 00697840916 C.F. 81000190918 REGOLAMENTO Bonus Bebè
DettagliCircolare Informativa n 21/2013
Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliRoma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
DettagliPARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA
PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA - APPROFONDIMENTI NORMATIVI Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 era il regolamento che disciplinava i procedimenti di riconoscimento
DettagliCopertura delle perdite
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliMASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres.
MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres. M. Finocchiaro; Rel. R. Lanzillo) Assegnazione della casa familiare Box auto Assenza del vincolo pertinenziale-
DettagliORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche
Partita Iva: vantaggi e svantaggi L apertura della partita iva consente di diventare liberi professionisti, con conseguenti vantaggi e svantaggi. Lavorare come liberi professionisti, consente di poter
DettagliCOMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell
DettagliRoma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati
Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso
DettagliREGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE ANZIANI
SETTEMBRE 2008 REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE ANZIANI Relazione tecnica Il presente regolamento è lo strumento di cui si sono dotati i Comuni del Distretto 5, secondo quanto previsto dalla
DettagliSOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 123/E Roma, 07 novembre Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. 2006/155146 OGGETTO: Istanza di interpello Art.1 della legge n. 398 del 1991 Superamento nel periodo d imposta del
DettagliPiccolo imprenditore
Piccolo imprenditore Art. 2083 c.c.: «Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un attività professionale organizzata prevalentemente
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 64 del 29 Aprile 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Responsabilità solidale negli appalti e deroghe della contrattazione collettiva: quale disciplina applicare? Gentile
DettagliFondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL
REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN 1. BENEFICIARI Come previsto dal D.Lgs 124/93 e successive modifiche hanno titolo a richiedere l anticipazione
DettagliREGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE DISABILI
SETTEMBRE 2008 AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5 REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE DISABILI Relazione tecnica Il presente regolamento è lo strumento realizzato dai Comuni del Distretto 5 per
DettagliMatrice Excel Calcolo rata con IMPORTO DEL FINANZIAMENTO determinato dall'utente
Matrice Excel Calcolo rata con IMPORTO DEL FINANZIAMENTO determinato dall'utente L'acquisto di un immobile comporta un impegno finanziario notevole e non sempre è possibile disporre della somma di denaro
DettagliCOMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA
COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1
DettagliASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliLa rilevazione contabile di ratei, risconti, costi e ricavi anticipati
La rilevazione contabile di ratei, risconti, costi e ricavi anticipati Alla data odierna i bilanci approvati nei 120 giorni, entro cioè il 30 aprile, risulteranno essere tutti depositati. Per le società
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4
Dettaglibeneficiario per cui si ritiene che la somma posta in liquidazione con il presente provvedimento costituisce credito certo, esigibile e liquidabile
8605 beneficiario per cui si ritiene che la somma posta in liquidazione con il presente provvedimento costituisce credito certo, esigibile e liquidabile DETERMINA 1. di approvare, ai sensi dell art. 8
DettagliLE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MANOVRA D ESTATE 2008: LA DEDUCIBILITA AI FINI IVA E PER LE IMPOSTE SUI REDDITI Il D.L. n. 112/2008, ha adeguato la normativa nazionale
DettagliMODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI
MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI La L.R. 41/2005 all art. 2 sancisce il carattere di universalità
DettagliMatrice Excel Calcolo rata con TASSO DI INTERESSE determinato dall'utente
Matrice Excel Calcolo rata con TASSO DI INTERESSE determinato dall'utente L'acquisto di un immobile comporta un impegno finanziario notevole e non sempre è possibile disporre della somma di denaro sufficiente
DettagliTracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco
Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità
DettagliCircolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro
Circolare Informativa n 30/2013 Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 5 INDICE Premessa pag.3 1) Collocamento disabili e disciplina
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliMatrice Excel Calcolo rata con DURATA DEL FINANZIAMENTO determinata dall'utente
Matrice Excel Calcolo rata con DURATA DEL FINANZIAMENTO determinata dall'utente L'acquisto di un immobile comporta un impegno finanziario notevole e non sempre è possibile disporre della somma di denaro
DettagliNOVITA PREVIDENZIALI 2011
Il sistema pensionistico attuale e le novità del 2011 Roberto Perazzoli 1 CALCOLO PENSIONE - DEFINIZIONI SISTEMA RETRIBUTIVO: è applicato a coloro che alla data del 31.12.1995 avevano un anzianità contributiva
DettagliCOMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO ********** Allegato sub A alla deliberazione C.C. n. 70 del 26 maggio 2003 REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIALI Premessa
DettagliSi richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.
PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del
DettagliRisoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente
Risoluzione n.125/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito Decadenza dai benefici di cui alla nota II-bis
DettagliTRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex. art. 155ter c.c.
TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex art. 155ter c.c. Il sig.... nato a... il... e residente in... Via... n.... è rappresentato e difeso per mandato a margine
DettagliCircolare N. 113 del 3 Agosto 2015
Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ORDINE DEL GIORNO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ORDINE DEL GIORNO OGGETTO: Figli orfani, studenti ed inabili, titolari di pensione di reversibilità che percepiscono un piccolo reddito per attività lavorativa
DettagliCIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef
CIRCOLARE N. 56/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef 2 INDICE PREMESSA
Dettaglivisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
DettagliCIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2
CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata
DettagliRoma, 19 novembre 2014
RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
DettagliPrestazioni sociali e sanitarie nel sistema EEVE - DURP
Prestazioni sociali e sanitarie nel sistema EEVE - DURP Presupposti, termini di scadenza, sportelli di competenza, riferimenti DURP Settore Prestazione Presupposti per l accesso Dove possono essere presentate
DettagliLE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
Dettagli********** IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. - VISTA la L. n. 184 del 04/05/83 Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori ;
Consiglio di Amministrazione Deliberazione n. del OGGETTO: RECEPIMENTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 79 11035 DEL 17/11/03 Approvazione linee d indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi
DettagliRegolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente
E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento
DettagliISTRUZIONI PER LE INSEGNANTI DI SOSTEGNO
Pag 1/5 INCONTRI DI INIZIO ANNO SCOLASTICO Al più presto il docente di sostegno, non appena assegnato a nuovi casi, dovrà curare alcuni incontri: Con il gruppo docente dell anno precedente Con i genitori
DettagliGli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue:
Le pensioni nel 2007 Gli aspetti di maggiore interesse della normativa previdenziale Inps, con particolare riferimento al fondo pensioni lavoratori dipendenti Tetto di retribuzione pensionabile Il tetto
DettagliHEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it
1 OGGETTO RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO QUESITI (posti in data 3 aprile 2014) Sono stato assunto quale dirigente medico a tempo determinato presso un azienda ospedaliera del SSN, per la sostituzione
DettagliIl Tribunale di Genova si è recentemente pronunciato circa la procedibilità o
Ne bis in idem: modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. e divorzio (improcedibile il primo, se instaurato il secondo) commento a decreti del Tribunale di Genova, 31.01.2012 e 21.02.2012)
DettagliDOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
DettagliPeriodico informativo n. 10/2011
Periodico informativo n. 10/2011 Detrazione Irpef per figli Gentile cliente, con il presente elaborato - visto che il termine per la presentazione della dichiarazione di spettanza per usufruire delle detrazioni
DettagliSEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI Interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale a seguito di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o rechino pregiudizio alla
DettagliRISOLUZIONE N. 301/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,
DettagliCOMUNE DI ROVIANO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI
REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08/04/2014 Articolo 1 Campo di intervento
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliLa riforma del lavoro
La riforma del lavoro Cosa cambia per le imprese LAVORO A CHIAMATA Contratto di lavoro con cui il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo
DettagliDirezione Generale. Roma, 02-01-2015. Messaggio n. 28
Direzione Generale Roma, 02-01-2015 Messaggio n. 28 Allegati n.1 OGGETTO: Dichiarazione ISEE ai fini della domanda di ammissione al beneficio relativo alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi
DettagliRISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014
RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR
DettagliUNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE
UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE INDICE Art. 1 - Oggetto e contenuto Art. 2 - Organizzazione e gestione della cassa economale Art. 3 - Fondi di anticipazione a favore del cassiere
DettagliIl Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via
ALLA SEDE INPS DI Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via., p r e m e s s o - che il Sig... è iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali
DettagliSvolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno)
1 Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno) Passiamo alla trattazione della: ITR/1037/QT, in data 19 novembre 2010, a firma dei Consiglieri Spreafico, Pizzul,
Dettaglii diritti dei membri della famiglia legittima.
Secondo il dettato dell art 30 della Costituzione, la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, salvo il limite di compatibilità con i diritti dei membri della
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliCIRCOLARE N. 25/E. Roma, 19 maggio 2010
CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 maggio 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito alla deducibilità ai fini delle imposte dirette e ai fini IRAP dell IVA non detratta relativa a prestazioni
Dettagli