IL COLLEGIO DI ROMA. (Estensore)

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1 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) Prof. Avv. Saverio Ruperto. Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore Prof. Liliana Rossi Carleo... Membro supplente designato dal C.N.C.U. - nella seduta del dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO Nella fase del reclamo, il cliente - per il tramite di un suo delegato ha chiesto all intermediario di cancellare/rettificare i dati censiti a suo nome in EURISC, il sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF s.p.a., con riferimento al presunto ritardo nel pagamento di una rata di un prestito personale erogato dall intermediario in data 9 luglio 2007 (e ancora in corso). In particolare, con mail del 15 gennaio 2010 il ricorrente, nel contestare la legittimità della segnalazione e chiederne la rettifica, esponeva, tra l altro, che l intermediario gli aveva accordato ( ) l accomodamento della rata in questione (cfr. all.3). Il cliente ha indirizzato analoga richiesta di rettifica anche a CRIF s.p.a. in veste di soggetto gestore dell archivio, facendo presente che: non aveva mai ricevuto alcun preavviso di registrazione dei suoi dati (ex art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti); Pag. 2/7

2 si era accordato con l intermediario per un accomodamento della rata in questione, ottenendo rassicurazioni sul fatto che non sarebbe stata effettuata alcuna segnalazione di cattivo pagatore; per maggiore chiarezza e malgrado tale accordo, provvedeva comunque a pagare la rata in questione, oggetto dell accomodamento. Agli atti risulta, inoltre, un prospetto di dati CRIF, dal quale emerge che alla data di aggiornamento del 30 novembre 2009 una rata è stata pagata con ritardo e tale ritardo non è stato completamente regolarizzato. Assumendo di non aver ricevuto alcun riscontro al reclamo indirizzato alla Banca, il cliente promuove ricorso all ABF nei confronti sia della Banca, sia della CRIF. Nel ricorso riepiloga i fatti sopra riportati e lamenta che l intermediario non ha provveduto a rettificare i dati contestati né a fornire la prova del tempestivo preavviso di registrazione, attraverso l invio di una lettera raccomandata/telegramma contenente la comunicazione dell imminente segnalazione e dell eventuale termine concesso al ricorrente per l adempimento. Ciò premesso, il ricorrente chiede, a titolo di risarcimento in forma specifica, l immediata cancellazione/rettifica dei dati personali relativi al finanziamento concesso dall intermediario, previo accertamento dell illegittimità del relativo trattamento da parte della società resistente. La banca ha presentato controdeduzioni con nota del 1 aprile Essa, contrariamente a quel che afferma il ricorrente, dichiara anzitutto di aver risposto tempestivamente al reclamo. Eccepisce poi, in via preliminare, l irricevibilità/inammissibilità del ricorso ( ), in quanto concernente una materia che sarebbe riservata per legge alla cognizione esclusiva di altro organo decidente. Al riguardo, vengono citati alcuni articoli del d.lgs 196/03 (c.d. Codice privacy), dai quali si desumerebbe la sussistenza a detta della banca - di una competenza per materia individuata per legge, relativa a una normativa avente carattere di specialità, esclusiva ed inderogabile, competenza che sarebbe radicata in autorità specificamente individuate nel tribunale ordinario ovvero nel Garante Privacy. La banca eccepisce, inoltre, l irricevibilità/inammissibilità del ricorso con riguardo agli elementi di novità introdotti rispetto al reclamo, in quanto non si limiterebbe a ribadire la richiesta di aggiornamento/rettifica/cancellazione contenuta nel reclamo stesso, ma introdurrebbe due ulteriori contestazioni: l una relativa alla legittimità del trattamento dei dati del ricorrente, che sarebbe avvenuta in violazione dell art. 5 del Codice deontologico e dell art. 13 del Codice privacy; l altra relativa al presunto mancato invio, previsto dall art. 4 comma 7 del Codice deontologico, dell avviso di imminente registrazione dei dati nella centrale rischi privata, al verificarsi di ritardi nei pagamenti. Circa la legittimità del trattamento dei dati personali, la banca si limita ad eccepire che il trattamento è stato autorizzato espressamente dal ricorrente, il quale è altresì stato posto a conoscenza delle finalità e delle modalità del trattamento fin dalla presentazione della richiesta di finanziamento. Con specifico riferimento alla contestazione relativa al mancato invio del preavviso ai sensi dell art. 4 comma 7 Codice deontologico, l intermediario eccepisce di aver provveduto ad avvisare il ricorrente: - con allegata comunicazione postel posta prioritaria del 5 maggio 2009, inviata all indirizzo comunicato dal ricorrente al momento della stipula del contratto, in relazione al mancato pagamento della rata n.20 del 15 marzo 2009 e della rata n. 21 del 15 aprile 2009; Pag. 3/7

3 - con allegata comunicazione postel- posta prioritaria del 20 novembre 2009, inviata all indirizzo riportato nel ricorso all ABF, con riferimento al mancato pagamento della rata n. 27 del 15 ottobre 2009 e della rata n. 28 del 15 dicembre Con riguardo all utilizzo di mezzo diverso da lettera raccomandata o telegramma, la banca richiama alcune sentenze della Suprema Corte in cui si evidenzia che le dichiarazioni unilaterali recettizie (..) a norma dell art c.c., non richiedono formule determinate e possono essere trasmesse con ogni mezzo (Cass. Civ., III, 8073/02), e l onere di provare l avvenuto recapito all indirizzo del destinatario può essere assolto avvalendosi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni idonee a provare l invio dell atto ( ) (Cass. Civ. 758/06; 11302/02), e, sulla base delle richiamate pronunce, afferma essere pienamente legittimo l impiego del postel- posta prioritaria per l invio del preavviso di registrazione. Peraltro, anche con riguardo a tale aspetto, la banca ribadisce che appare in ogni caso dirimente il rilievo in forza del quale la materia in esame è disciplinata da una normativa di settore avente carattere di specialità. L intermediario ritiene inoltre di evidenziare che il cliente sarebbe stato informato sin dalla stipula del finanziamento delle conseguenze di un ritardo nei pagamenti e che gli insoluti per i quali sarebbero stati inviati gli avvisi non sarebbero dipesi da questioni di natura tecnica ( ) ma dall insufficienza dei fondi sul conto ; la banca giunge inoltre ad affermare che sarebbe onere del cliente finanziato verificare l esecuzione e la puntualità dei pagamenti in ciò consistendo la sua principale obbligazione quale soggetto finanziato ( ). Infine, nel rilevare che il codice deontologico non prescrive alcuna specifica modalità di trasmissione degli avvisi, rileva che il Garante per la privacy avrebbe statuito non necessaria la prova del recapito dell avviso, ma sufficiente l attestazione, da parte dell intermediario, di aver inviato l avviso, accompagnata dalla produzione di copia del contratto contenente l informativa ex art. 5 Codice deontologico e di una lettera standard di avviso (si rinvia al provv. Del Garante del 20 novembre 2008, doc. web n ). Con riferimento alla richiesta di aggiornamento dei dati contenuta nel ricorso, l intermediario si limita a precisare che in base al Codice deontologico l ente partecipante al Sistema d informazione creditizia (SIC) è tenuto a comunicare al Gestore un aggiornamento periodico mensile; inoltre la banca rammenta la differenza tra richiesta di aggiornamento e richiesta di cancellazione/rettifica e conferma la correttezza delle segnalazioni effettuate, evidenziando, da ultimo, che contrariamente a quanto riportato sul reclamo e sul ricorso ( ), nessuna autorizzazione all accomodamento delle rate in scadenza del finanziamento emarginato risulta essere stata concessa. Alla luce di quanto rappresentato, la banca, ritenendo di essersi comportata conformemente alle disposizioni vigenti, chiede il rigetto della domanda del ricorrente. Ritenuto il ricorso maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella seduta del 30 aprile Pag. 4/7

4 DIRITTO Il Collegio osserva in via preliminare che il ricorso è promosso contestualmente nei confronti sia dell intermediario, sia della CRIF s.p.a., società che gestisce in Italia sistemi di informazione creditizia. La CRIF, tuttavia, è soggetto privo di legittimazione passiva alla presente controversia, poiché non rientra nella nozione di intermediario finanziario, così come definita nelle disposizioni relative all Arbitro Bancario Finanziario. In vero, l art. 1, lettera c) della deliberazione CICR 29 luglio 2008 individua gli intermediari a cui si applicano i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all art. 128-bis TUB, nelle seguenti categorie: banche, intermediari finanziari iscritti nell elenco di cui all art. 107 del TUB che operano nei confronti del pubblico, gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane s.p.a. in relazione all attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del TUB; categorie alle quali deve ora aggiungersi (cfr. art. 40 del d. lgs. n. 11/2010 sui servizi di pagamento nel mercato interno) quella degli istituti di pagamento. Pertanto, il ricorso proposto avverso la CRIF deve essere dichiarato inammissibile. Ancora in via preliminare, il Collegio valuta come priva di fondamento l eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla Banca convenuta ed afferma la propria competenza a decidere sulla domanda formulata dal cliente prima nel reclamo e poi nel ricorso, e cioè sulla domanda di cancellazione della segnalazione come cattivo pagatore nella CRIF per essere stata detta segnalazione non preceduta da adeguato avviso al soggetto segnalato; competenza che non esclude, peraltro, quella dell autorità giudiziaria ordinaria, così come, per i profili relativi ad eventuali illegittimità nel trattamento dei dati personali, quella del Garante della privacy. Infine, non merita di essere accolta la censura di inammissibilità della domanda del ricorrente per essere questa diversa da quella proposta nel reclamo: invero, pur dando atto che, in base alle Disposizioni della Banca d Italia in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie relative ad operazioni bancarie e finanziarie, il ricorso deve avere ad oggetto la stessa contestazione che ha costituito oggetto del reclamo, deve ritenersi che nel caso di specie la contestazione principale mossa alla Banca nel ricorso è identica a quella sollevata nel reclamo ed in questi termini non può negarsi l ammissibilità della domanda svolta nel ricorso. Nel merito, il ricorso proposto nei confronti dell intermediario merita di essere accolto. Giova premettere che, già prima dell entrata in vigore della legge sulla privacy n. 675 del 1996, esisteva nel nostro Paese un certo numero di c.d. centrali rischi private, consistenti in archivi gestiti da alcune società o consorzi, costituiti soprattutto tra banche ed intermediari finanziari, e cioè tra gli imprenditori che, in ragione della particolare attività esercitata, sono particolarmente interessati alla raccolta ed alla consultazione di informazioni afferenti alla puntualità nei pagamenti da parte dei clienti. Mentre le centrali rischi pubbliche sono state sottoposte ad una specifica regolazione già a partire dagli anni 60 del secolo scorso, le centrali rischi private sono rimaste a lungo prive di base normativa. Il Garante istituito dalla menzionata legge sulla privacy fissava pertanto, con proprio provvedimento del 31 luglio 2002, taluni principi generali a cui gli operatori del settore avrebbero dovuto uniformarsi, rinviando la disciplina organica dell attività delle centrali rischi private alla successiva approvazione di un codice deontologico. Fra i principi enunciati nel citato provvedimento del luglio 2002 vi era quello (art. 5, ult. cpv.) per cui le banche o le finanziarie devono comunque, anche in virtù del principio di lealtà o correttezza nel trattamento (art. 9, comma 1, lettera a) legge n. Pag. 5/7

5 675/1996), dare preavviso agli interessati affinché questi possano eventualmente intervenire prima della segnalazione della morosità o di altro evento negativo alla centrale rischi privata. Nel frattempo, veniva emanato il d. lgs. n. 196 del 2003 (c.d. codice della privacy) che, all art. 117, rinviava ad un apposito codice di deontologia e di buona condotta l attuazione dei principi in materia di riservatezza dei dati personali nell ambito dei sistemi informativi ( ) utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati. A seguito di un lungo iter preparatorio, il 1 gennaio 2005 è entrato in vigore il Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, il quale costituisce parte integrante dell allegato A del codice della privacy, in base alla previsione contenuta nell art. 12 di quest ultimo. Si ritiene che le disposizioni del codice deontologico, risultato del lavoro delle contrapposte associazioni di categoria svolto sotto l egida del Garante, abbiano carattere cogente, posto che per l art. 12, comma 3, del codice della privacy il rispetto delle disposizioni (del codice deontologico, n.d.r.) costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici. L art. 4, comma 7, del Codice deontologico stabilisce che al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante (al sistema di informazioni creditizie, n.d.r.) anche unitamente all invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l interessato circa l imminente registrazione dei dati in un o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all interessato. Nella disposizione testé citata, che è alla base della presente controversia, è da ravvisare il punto di equilibrio fra le opposte esigenze ed i contrapposti interessi delle imprese (in particolare, intermediari bancari e finanziari) partecipanti alla centrale rischi privata e soggetti legati a dette imprese da rapporti contrattuali di credito al consumo o comunque di finanziamento, per i quali rilevano la puntualità e l affidabilità nei pagamenti. L interesse delle prime è quello di disporre di uno strumento che consenta, mediante l inoltro delle informazioni al sistema da parte del singolo partecipante e la successiva consultazione da parte degli altri, il monitoraggio costante dell affidabilità dei debitori, mentre l interesse dei soggetti finanziati è quello di limitare il più possibile l eventualità della segnalazione di cattivo pagatore in considerazione dei gravi danni reputazionali e patrimoniali che ne possono scaturire. Il punto di equilibrio è segnato dall obbligo, imposto ai partecipanti, di avvisare il debitore circa l imminente segnalazione, in anticipo rispetto al momento di inoltro della stessa alla centrale rischi, in modo da consentirgli la possibilità di eliminare il presupposto della segnalazione adempiendo immediatamente al proprio debito. Affinché la regola in esame possa svolgere il suo ruolo di garanzia dell equilibrio fra i contrapposti interessi, è tuttavia necessario che il preavviso di segnalazione alla centrale rischi venga non solo inviato, ma pervenga altresì a conoscenza della persona alla quale è destinato, secondo la regola generale enunciata nell art c.c.; regola che, alla stregua dell opinione affatto prevalente, è da ritenersi applicabile a tutti gli atti unilaterali recettizi, e cioè a tutte le dichiarazioni dirette ad una determinata persona, categoria alla quale può ascriversi altresì l avviso del partecipante al sistema di informazione creditizia circa l imminenza della registrazione in detto sistema di dati riguardanti la morosità o l inadempimento di un determinato debitore. Ora, alla stregua dell art c.c., le dichiarazioni dirette ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all indirizzo del destinatario. Pag. 6/7

6 Sebbene il citato art. 4, comma 7, del Codice deontologico non preveda testualmente l invio dell avviso mediante raccomandata, deve ritenersi, sulla base delle disposizioni generali del codice civile dianzi richiamate ed in considerazione degli interessi in gioco come sopra rilevati, che la spedizione mediante raccomandata è resa necessaria dall esigenza di garantire la certezza e l effettività della ricezione del preavviso di segnalazione da parte dell interessato; altrimenti detto, perché il trattamento dei dati relativi all affidabilità e puntualità nei pagamenti sia conforme a legge, occorre che si provi la circostanza dell avvenuta ricezione da parte dell interessato dell avviso previsto dalla ricordata disposizione del codice deontologico. Detta circostanza non risulta provata nel caso di specie, essendosi l intermediario avvalso per effettuare la comunicazione, com è pacifico tra le parti, del servizio denominato Postel. Per usufruire di Postel, il mittente predispone un file elaborato secondo criteri specifici e lo consegna alla Postel su supporto magnetico tramite posta elettronica; Postel provvede alla stampa del file, all imbustamento del supporto cartaceo ed sua consegna al destinatario attraverso i servizi di recapito di Poste Italiane. Dunque, al pari della posta ordinaria, che fin dal primo momento si avvale del supporto cartaceo, anche Postel non garantisce il ricevimento del messaggio da parte del destinatario in quanto il gestore, come si legge nella descrizione delle caratteristiche del servizio che appare sul Portale si limita ad assicurare una riduzione della corrispondenza inesitata. P.Q.M. Il Collegio, dichiarata preliminarmente la propria competenza e l ammissibilità della domanda, accoglie il ricorso e, per gli effetti, dispone che l intermediario si attivi al fine di ottenere la cancellazione della segnalazione relativa al ricorrente. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7

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