IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

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1 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Prof. Avv. Saverio Ruperto. Prof.ssa Liliana Rossi Carleo Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto Il cliente, segnalato come cattivo pagatore nella Centrale rischi finanziari (CRIF) s.p.a. in relazione ad un finanziamento accordatogli dall intermediario ed il cui rimborso era stato suddiviso in n. 72 rate di 371,00 cadauna, il 5 marzo 2010 inoltrava all intermediario segnalante e alla CRIF istanza di cancellazione o, in subordine, di rettifica dei suoi dati personali, da mese dal quale i pagamenti sono risultati regolari: 08/2009 e numero massimo di rate in ritardo: 1, a nessuna segnalazione o pagamenti regolari. Si doleva in particolare della mancata ricezione del preavviso di segnalazione, presupposto di legittimità della segnalazione ai sensi dell art. 4, co. 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati Pag. 2/10

2 in tema di crediti al consumo, puntualità e affidabilità nei pagamenti (Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, n. 8 del 16 novembre 2004, nel prosieguo indicato come Codice deontologico ); sosteneva di aver sempre regolarmente pagato le rate e di aver recuperato l ammanco di 36,06 relativo alla rata di agosto 2009 appena 4 giorni dopo la scadenza, e non dopo i 60 giorni previsti dal d.lgs. 196/2003 e dal Codice Deontologico per la legittima segnalazione in CRIF; affermava quindi la violazione del d. lgs. n. 196/2003 (noto come Codice della privacy), a norma del quale i dati personali oggetto di trattamento devono essere esatti e aggiornati (art. 11, punto 1, lett. c) e trattati in modo lecito e corretto (art. 11, punto 1, lett. a) e il rispetto delle disposizioni di cui al Codice Deontologico costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati stessi (art. 12, co. 3, d.lgs. 196/2003); chiedeva altresì l oscuramento dei dati in via cautelativa ai sensi dell art. 8, co. 5, Codice deontologico. L intermediario riscontrava negativamente l istanza del cliente, richiamando la circostanza che il contratto di finanziamento da lui sottoscritto recava l informativa sulla protezione dei dati personali, al cui trattamento il cliente ha acconsentito, anche ai fini dell eventuale segnalazione nelle centrali rischi private, per la quale comunque, nel caso specifico, sussisteva, ad avviso dello stesso intermediario, il presupposto, consistente nel ritardo nei pagamenti di alcune rate. Il 15 aprile 2010 il cliente proponeva ricorso a questo Collegio, con il quale chiedeva che, accertata l illegittimità del comportamento dell intermediario segnalante e della CRIF, ordinasse all intermediario di attivarsi per la cancellazione o la rettifica (nei termini di cui sopra) della segnalazione di cattivo pagatore relativa al suo nome, ribadendo - in particolare - di non aver mai ricevuto il preavviso di segnalazione. Nelle controdeduzioni del 31 maggio 2010 l intermediario chiedeva all ABF: (i) in via preliminare, di dichiarare la propria incompetenza a conoscere il ricorso, per essere la competenza del Garante per la protezione dei dati personali; (ii) in subordine e nel merito, di respingere il ricorso, in quanto il cliente, alla sottoscrizione del finanziamento, aveva ricevuto l informativa in materia di protezione dei dati personali, la quale autorizza la Banca al trattamento, compresa la segnalazione a SIC, dei dati personali del cliente sul presupposto del consenso di quest ultimo; inoltre, si sostiene ancora nelle controdeduzioni, il 22 agosto 2008 Pag. 3/10

3 la banca aveva inviato al cliente, attraverso il servizio denominato Postel, l informativa contenente il preavviso di registrazione relativo al primo ritardo nel pagamento, reiterando anche successivamente la comunicazione, per la quale nessuna disposizione di legge prescrive la spedizione mediante lettera raccomandata. Ritenuto il ricorso maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato in data 17 settembre Diritto 1.In via pregiudiziale, deve essere affrontato l esame dell eccezione di incompetenza per materia, sollevata dall intermediario convenuto con riferimento all Arbitro Bancario Finanziario: competente in luogo di quest ultimo a conoscere della controversia sarebbe, secondo tale prospettazione, il Garante per la protezione dei dati personali. Si tratterebbe infatti di una controversia in materia di trattamento dei dati personali, soggetta come tale alla disciplina del c.d. codice della privacy (d. lgs. n. 196/2003), ed in particolare assoggettata alla peculiare procedura stragiudiziale di cui all art. 145 del citato codice della privacy (secondo cui i diritti di cui all art. 7 del d. lgs. n. 196/2003, tra i quali anche la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, [ ], possono essere fatti valere dinanzi all autorità giudiziaria o con ricorso al Garante ). Tale eccezione deve, ad avviso del Collegio adito, essere respinta. Infatti, la menzionata disposizione del Codice della privacy non sancisce la competenza esclusiva del Garante per la protezione dei dati personali, relativamente alle controversie scaturenti dalla violazione dei diritti di cui all art. 7 del citato testo normativo, bensì prevede una competenza concorrente del Garante medesimo e dell Autorità giudiziaria ordinaria. Ciò consente, ad avviso del Collegio - e posto che si tratta di un vertenza tra un intermediario finanziario ed un cliente, originata da un contratto tipicamente bancario, qual è quello che ha ad oggetto l erogazione del credito - di ammettere la competenza dell Arbitro Bancario Finanziario, in quanto il ricorso a tale organismo è diretto ad ottenere una soluzione stragiudiziale della controversia e non esclude, com è noto, che questa venga successivamente sottoposta all A.G.O. Pag. 4/10

4 Questo Collegio ribadisce dunque l orientamento già espresso al riguardo in precedenti decisioni, e specificamente nella decisione n. 475/10 del 31 maggio 2010, in quella relativa ai ricorsi riuniti nella decisione n. 1086/10, nonché in quelle del 23 luglio 2010 relative rispettivamente alle decisioni n. 1220/10 e n. 1217/10 del Venendo ad esaminare il merito della domanda, s impone una precisazione preliminare sul punto che l eventuale accertamento della fondatezza della doglianza del cliente, e dunque della illegittimità del comportamento da lui denunciato nel ricorso all ABF, non può che riguardare l intermediario finanziario che ha effettuato la segnalazione e non il soggetto (CRIF s.p.a.) che gestisce il sistema di informazione creditizia. Quest ultimo, infatti, non rivestendo la qualità di intermediario finanziario, così come definita nelle disposizioni della Banca d Italia relative all Arbitro Bancario Finanziario, non può essere assoggettato alla presente procedura. 3.Quanto al comportamento della banca segnalante, si deve ritenere che la doglianza del cliente, avente ad oggetto la mancata ricezione del preavviso di segnalazione come cattivo pagatore nella Centrale rischi privata, sia fondata, nella misura in cui la banca non è riuscita a fornire la prova di detta ricezione. Giova al riguardo premettere che, già anteriormente all entrata in vigore della prima legge italiana sulla privacy (l. n. 675 del 1996), esisteva nel nostro Paese un certo numero di c.d. centrali rischi private, consistenti in archivi gestiti da alcune società o consorzi, costituiti soprattutto tra banche ed intermediari finanziari, e cioè tra gli imprenditori che, in ragione della particolare attività esercitata, sono particolarmente interessati alla raccolta ed alla consultazione di informazioni afferenti alla puntualità nei pagamenti da parte dei clienti. Mentre le centrali rischi pubbliche sono state sottoposte ad una specifica regolazione già a partire dagli anni 60 del secolo scorso, le centrali rischi private sono rimaste a lungo prive di base normativa. Il Garante istituito dalla menzionata legge sulla privacy fissava pertanto, con proprio provvedimento del 31 luglio 2002, taluni principi generali a cui gli operatori del settore avrebbero dovuto uniformarsi, rinviando la disciplina organica dell attività delle centrali rischi private alla successiva approvazione di un codice deontologico. Fra i principi enunciati nel Pag. 5/10

5 citato provvedimento del luglio 2002 vi era quello (art. 5, ult. cpv.) per cui le banche o le finanziarie devono comunque, anche in virtù del principio di lealtà o correttezza nel trattamento (art. 9, comma 1, lettera a) legge n. 675/1996), dare preavviso agli interessati affinché questi possano eventualmente intervenire prima della segnalazione della morosità o di altro evento negativo alla centrale rischi privata. Nel frattempo, veniva emanato il d. lgs. n. 196 del 2003 (c.d. codice della privacy) che, all art. 117, rinviava ad un apposito codice di deontologia e di buona condotta l attuazione dei principi in materia di riservatezza dei dati personali nell ambito dei sistemi informativi ( ) utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati. A seguito di un lungo iter preparatorio, il 1 gennaio 2005 è entrato in vigore il Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (d ora in avanti, Codice deontologico), il quale costituisce parte integrante dell allegato A del codice della privacy, in base alla previsione contenuta nell art. 12 di quest ultimo. Deve ritenersi che le disposizioni del codice deontologico, risultato del lavoro delle contrapposte associazioni di categoria svolto sotto l egida del Garante, abbiano carattere cogente, posto che per l art. 12, comma 3, del codice della privacy il rispetto delle disposizioni (del Codice deontologico, n.d.r.) costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici. L art. 4, comma 7, del citato Codice deontologico stabilisce che al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante (al sistema di informazioni creditizie, n.d.r.), anche unitamente all invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l interessato circa l imminente registrazione dei dati in un o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all interessato. Ora, nella citata disposizione, che è alla base della presente controversia, è da ravvisare il punto di equilibrio fra le opposte esigenze ed i contrapposti interessi delle imprese (in particolare, gli intermediari bancari e finanziari) partecipanti alla centrale rischi privata, da un lato, e dei soggetti legati a dette imprese da rapporti Pag. 6/10

6 contrattuali di credito al consumo o comunque di finanziamento, per i quali rilevano la puntualità e l affidabilità nei pagamenti, dall altro lato. L interesse delle prime è quello di disporre di uno strumento che consenta, mediante l inoltro delle informazioni al sistema da parte del singolo partecipante e la successiva consultazione da parte degli altri, il monitoraggio costante dell affidabilità dei debitori; mentre l interesse dei soggetti finanziati è quello di scongiurare, nei limiti del possibile, l eventualità della segnalazione di cattivo pagatore in considerazione dei gravi danni reputazionali e patrimoniali che ne possono scaturire. Il punto di equilibrio fra tali contrapposti interessi è segnato dall obbligo, imposto ai partecipanti, di avvisare il debitore circa l imminente segnalazione, in anticipo rispetto al momento di inoltro della segnalazione alla centrale rischi, in modo da renderlo specificamente edotto delle gravi conseguenze che stanno per verificarsi a suo carico e da aprirgli la possibilità di correre ai ripari, eliminando il presupposto della segnalazione stessa, attraverso l adempimento immediato del proprio debito. 4. Inquadrata in tal modo correttamente, alla stregua della disciplina oggi vigente, la funzione del preavviso di segnalazione nelle centrali rischi private, si deve aggiungere che, affinché la regola in esame possa svolgere il suo ruolo di garanzia dell equilibrio fra i contrapposti interessi, è tuttavia necessario che il preavviso di segnalazione alla centrale rischi venga non solo inviato, ma pervenga altresì a conoscenza della persona alla quale è destinato, secondo la regola generale enunciata nell art c.c.; regola che, alla stregua dell opinione affatto prevalente, è da ritenersi applicabile a tutti gli atti unilaterali recettizi, e cioè a tutte le dichiarazioni dirette ad una determinata persona, categoria alla quale può ascriversi altresì l avviso del partecipante al sistema di informazione creditizia circa l imminenza della registrazione in detto sistema di dati riguardanti la morosità o l inadempimento del debitore. Ora, alla stregua dell art c.c., le dichiarazioni dirette ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all indirizzo del destinatario ; circostanza, questa, che per giurisprudenza costante anche della Corte di legittimità, è suscettibile di prova mediante la produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione rilasciata dall ufficio Pag. 7/10

7 postale (cfr. Cass., sez. III civile, 8 agosto 2007, n ; 4 giugno 2007, n ; sez. II civile, 13 aprile 2006, n. 8649; sez. I, 16 gennaio 2006, n. 758). Pertanto, sebbene il citato art. 4, comma 7, del Codice deontologico non prescriva testualmente l invio dell avviso mediante raccomandata, la spedizione mediante raccomandata (ovvero altro mezzo usualmente riconosciuto e praticato come idoneo a fornire al mittente la prova dell avvenuta ricezione da parte del destinatario) risulta funzionale all esigenza di provare che l interessato abbia effettivamente ricevuto il preavviso, essendo questo, come si è visto, condizione di legittimità del trattamento dei dati relativi all affidabilità e puntualità nei pagamenti. Detta circostanza della ricezione del preavviso da parte del destinatario non risulta provata nel caso di specie. Infatti, l intermediario asserisce di avere inviato le lettere contenenti il preavviso di segnalazione alla centrale rischi attraverso il servizio denominato POSTEL. Tuttavia, l utilizzo di tale servizio, se vale a garantire che l invio sia avvenuto, non garantisce la ricezione da parte del cliente, o comunque non consente di fornirne la prova incontestabile; ed il problema di fronte al quale ci si trova nel caso di specie è appunto un problema probatorio, che non ha nulla a che vedere con l imposizione di un onere formale, non previsto dalla legge. Né sembra nel caso di specie che sia stata offerta dalla banca la prova presuntiva della ricezione del preavviso da parte del cliente. Infatti, le presunzioni, per attingere il valore di prova di un determinato fatto o evento, devono essere gravi, precise e concordanti: non sembrano allora sufficienti ad integrare una siffatta prova le circostanze che l invio del documento sia avvenuto a) tramite Postel, b) all indirizzo a suo tempo comunicato dal cliente. Infatti la prima circostanza, come già detto, garantisce l invio ma non la ricezione del documento da parte del destinatario; la seconda neppure garantisce la ricezione perché non si può escludere in assoluto il disguido postale o, come talora la cronaca ci ha riferito, la distruzione fraudolenta della corrispondenza da parte di terzi. Allo stato attuale della tecnica e della prassi, il mezzo più congruo al fine di fornire la prova della ricezione da parte del destinatario è quello della raccomandata con avviso di ricevimento (a/r); di qui l orientamento, più volte espresso da questo Collegio, nel senso della necessità, ai fini della prova, della produzione in atti del predetto avviso. Non si può escludere ovviamente che in un futuro anche prossimo prendano piede tecniche alternative, come quelle basata Pag. 8/10

8 sull uso del mezzo telematico (posta elettronica, pec, e simili). Allo stato, però, l adozione di siffatti mezzi richiederebbe il consenso esplicito del cliente, già in sede di stipulazione del contratto-base, perché si traduce nell imposizione al cliente stesso dell onere, non lieve, di attivare un account di posta elettronica e di farsi carico di una consultazione costante della propria casella. 5. D altra parte, non può riconoscersi alcun rilievo, ai fini della decisione della presente controversia, al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 febbraio 2010, invocato dalla banca. Infatti, tale provvedimento ritiene sufficiente, ai fini dell assolvimento dell obbligo del preavviso, la mera dichiarazione del soggetto obbligato di aver adempiuto; tale dichiarazione è tuttavia assistita, nel sistema del Codice della privacy, da una presunzione di veridicità, posto che l art. 168 di tale Codice qualifica come reato, punibile con la reclusione fino a tre anni, il rilascio di dichiarazioni false nell ambito di procedimenti dinanzi al suddetto Garante. Ora, l art. 168 cit. non può ritenersi applicabile al di fuori dell ambito segnato dal suo stesso tenore testuale, in quanto si tratta di norma penale, come tale non suscettibile di estensione o di applicazione analogica a casi diversi da quelli espressamente contemplati. La segnalazione contestata deve essere quindi dichiarata illegittima, in difetto della prova che sia stata preceduta da preavviso. Si dispone pertanto che l intermediario si attivi per la sua immediata cancellazione dal sistema di informazione creditizia della CRIF s.p.a. Il Collegio accoglie il ricorso. P.Q.M. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE Pag. 9/10

9 firma 1 Pag. 10/10

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