L ATTIVITÀ BANCARIA. Capitolo 1. PAS 2014 Didattica dell Economia degli intermediari finanziari

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1 PAS 2014 Didattica dell Economia degli intermediari finanziari Appunti sul libro: Ruozi R., Economia della Banca, Egea Capitoli 1 e 2 L ATTIVITÀ BANCARIA Capitolo 1

2 Agenda Definizione di banca (dottrina e testo di legge) Funzione della banca Importanza della fiducia (art. 47 costituzione) Le leggi rilevanti

3 Il TUB (D. Lgs. 358/93) (1) Il testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T UB) contiene disposizioni e regole concernenti: LE AUTORITA CREDITIZIE Il Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) Il Ministro dell Economia e delle Finanze La Banca d Italia

4 Il TUB (D. Lgs. 358/93) (2) LE BANCHE Nozione di attività bancaria Autorizzazioni per attività bancaria Partecipazione al capitale delle banche Requisiti di partecipanti ed esponenti bancari Banche popolari e banche di credito cooperativo Credito fondiario ed altre operazioni di credito

5 Il TUB (D. Lgs. 358/93) (3) LA VIGILANZA La vigilanza sulle banche La vigilanza su base consolidata Il gruppo bancario Ambito ed esercizio dell attività di vigilanza LA DISCIPLINA DELLE CRISI DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI

6 Il TUB (D. Lgs. 358/93) (4) GLI INTERMEDIARI NON BANCARI LA TRASPARENZA DELLE CON DIZIONI CONTRATTUALI I REATI CONNESSI ALL ESERCIZIO DI ATTIVITA BANCARIE E FINANZIARIE E LE RELATIVE SANZIONI

7 Una definizione di banca La banca, secondo la dottrina prevalente, è una azienda di produzione che svolge sistematicamente, istituzionalmente e a proprio rischio l attività di intermediazione finanziaria, cioè una attività di erogazione di risorse finanziarie a titolo di credito, utilizzando prevalentemente risorse finanziarie ottenute da terzi a titolo di debito e, in parte minore, a titolo di capitale proprio

8 La definizione del TUB (D. Lgs. 358/93) Capo I Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio Art (Attività bancaria) 1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa. 2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche. 3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge. Art (Raccolta del risparmio) 1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma. 2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche Il divieto del comma 2 non si applica: a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari; b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano; c) alle società per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni; c-bis) alle società cooperative per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni; d) alle società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata mediante titoli anche obbligazionari; d-bis) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale individuati dal CICR; e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che esercitano attività assicurativa o finanziaria; f) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attività assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi specificamente consentita da disposizioni di legge; g) alle società per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, per la raccolta effettuata ai sensi della medesima legge. 4-bis. Il CICR stabilisce limiti e criteri per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere c-bis),d), d-bis) ed e) del comma 4, avendo riguardo anche all'attività dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria stabilita dall'articolo 10. Per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere d) e d-bis), le disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'italia sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta può essere effettuata. 5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), c-bis), d), d-bis), e) e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.

9 Quali gamma di attività svolgono le banche Le banche possono svolgere una serie di attività, tra le quali: Raccolta di depositi con obbligo di restituzione Operazioni di prestito (incluso credito al consumo, factoring) Leasing finanziario Servizi di pagamento Rilascio di garanzie e di impegni di firma Operazioni in conto proprio o terzi in strumenti del mercato monetario, cambi, strumenti finanziari a termine e opzioni, valori mobiliari Gestione e consulenza nella gestione del risparmio Custodia e amministrazione di valori mobiliari

10 Cosa NON possono fare le banche Le banche non possono esercitare attività assicurativa (riservata alle imprese di assicurazione) La banche non possono svolgere la gestione collettiva del risparmio, riservata alle SICAV e alle SGR

11 Funzione della banca La nozione di banca è definita sulla base dell esercizio congiunto e coordinato delle seguenti funzioni: Mobilizzazione delle risorse finanziarie (raccolta) + Funzione creditizia (impiego) FUNZIONE INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA Funzione monetaria, consistente nella offerta di strumenti di pagamento alternativi rispetto alla moneta legale Funzione di erogazione dei servizi accessori

12 Il testo unico sulla finanza (TUF - D. Lgs. 58/1998) (1) Il TUF completa la cornice legislativa entro cui si svolgono le attività di intermediazione finanziaria che rientrano nei servizi di investimento: Ricezione e trasmissione ordini per conto di investitori (su strumenti come futures, opzioni, swaps) Esecuzione di tali ordini per conto terzi Gestione su base individuale dei portafogli di investimento Il TUF viene emendato, nel 2007 tramite il D. Lgs. 164/2007 che recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva Comunitaria MIFID

13 Il testo unico sulla finanza (TUF - D. Lgs. 58/1998) (2) In particolare, il TUF si concentra su tre grandi argomenti: 1)Gli intermediari finanziari 2) I mercati finanziari 3) Il diritto societario

14 Il testo unico sulla finanza (TUF - D. Lgs. 58/1998) (3) La disciplina degli intermediari finanziari ha profondamente riformato il comparto del risparmio gestito che costituisce per le banche uno dei più importanti e remunerativi comparti di attività. Viene istituita una nuova figura, denominata SGR, ovvero società di gestione del risparmio, autorizzata ad esercitare: 1. L attività di gestione in monte del risparmio (riservata alle SGR e vietata ad qualsiasi altro soggetto istituzionale) 2. La gestione individuale dei patrimoni (che può essere svolta anche dalle banche) Inoltre, viene stabilito l obbligo dell utilizzo di benchmark, vale a dire l uso di indici di mercato per parametrare la gestione

15 Il testo unico sulla finanza (TUF - D. Lgs. 58/1998) (4) Con riferimento alla parte dedicata ai mercati, il TUF è stato emendato in seguito al recepimento della MIFID. La direttiva MIFID ha i seguenti obiettivi: 1)Creazione di un mercato unico europeo dei servizi finanziari 2)Rafforzamento del sistema di tutela per gli investitori 3)Innalzamento del livello di competizione tra le imprese di investimento 4)Innalzamento del livello di competizione tra mercati regolamentati, sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici

16 Appunti sul libro Economia della Banca LA VIGILANZA BANCARIA Capitolo 2

17 PERCHE LA VIGILANZA BANCARIA Le banche sono soggette ad un sistema pervasivo di regolamentazione che si esplica in un articolato sistema di regole Il motivo risiede nel ruolo centrale che il sistema bancario svolge nel sostegno allo sviluppo economico e, con riferimento all attività bancaria, alla funzione monetaria dei depositi e alla natura fiduciaria del rapporto che si instaura con i depositanti

18 LE AUTORITA CREDITIZIE La Banca d Italia h,a il compito di vigilare sulle banche, sulle SGR, sulle SICAV, sulle SIM, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all efficienza ed alla competitività del sistema finanziario. La Banca d Italia vigila sul sistema bancario insieme al CICR ed al Ministro dell Economia e delle Finanze.

19 Le Autorità di vigilanza

20 La Vigilanza sulle banche Il TUB, dopo aver identificato le autorità creditizie e gli obiettivi che esse devono perseguire, delinea il ciclo di vita di una banca, partendo dalla sua costituzione e operatività, per poi passare alle regole che le banche devono rispettare nell ordinario funzionamento e ai controlli cui devono sottostare, per giungere infine alla disciplina di una eventuale situazione di crisi

21 La Vigilanza sulle banche (2) Ogni fase della vita di una banca, dunque, è scandita dal rispetto delle regole previste dalla normativa L esistenza delle regole toglie discrezionalità all azione delle autorità di vigilanza, garantendo trasparenza ed equità di trattamento tra soggetti vigilati L art. 4 del TUB impone alla Banca d Italia di determinare e rendere pubblici preventivamente i princìpi e i criteri dell attività di vigilanza

22 La Vigilanza sulle banche: Vigilanza strutturale e controlli all entrata Presidio della struttura del mercato: In termini di contenuto dell attività bancaria e Riferimento ai soggetti che possono costituire una nuova azienda bancaria L esercizio dell attività bancaria è permesso, previa iscrizione nell albo tenuto dalla Banca di Italia: alle banche autorizzate in Italia alle succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio Italiano in virtù del passaporto europeo (single license)

23 La Vigilanza sulle banche: Vigilanza strutturale e controlli all entrata (2) La Banca d Italia procede con l iscrizione all albo di un nuovo operatore nazionale ove ricorrano, tra le altre, le seguenti condizioni: 1. 1) forma di spa o scarl 2. 2) Programma di attività 3. 3) capitale sociale minimo di: 6,3 milioni di euro per spa e popolari 2 milioni di euro per le banche di credito cooperativo

24 La Vigilanza sulle banche: Vigilanza strutturale e controlli all entrata (3) Il programma di attività (concernente i settori di intervento, la struttura tecnica, organizzativa e territoriale della costituenda banca e le caratteristiche del sistema informativo da adottare) deve essere accompagnato da una relazione tecnica contenente i bilanci previsionali dei primi tre esercizi, da cui risultino gli investimenti previsti, i risultati economici attesi e le dimensioni operative che la banca vuole raggiungere

25 La Vigilanza sulle banche: Vigilanza strutturale e controlli all entrata (3) Le banche possono essere costituite sotto forma di: 1) 1) Società per azioni 2) Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, nelle quali vige il voto capitario: -banca popolare - banca di credito cooperativo (Bcc)

26 La Vigilanza sulle banche: Vigilanza strutturale e controlli all entrata (3) Per le banche popolari è prevista la regola in base alla quale nessuno può detenere un capitale in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale Il limite minimo per il capitale delle popolari è di 6,3 milioni di euro Hanno operatività, anche territoriale, maggiore rispetto alle Bcc

27 La Vigilanza sulle banche: Vigilanza strutturale e controlli all entrata (3) Le banche di credito cooperativo (con capitale minimo di 2 milioni di euro esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci, che devono risiedere nel territorio di riferimento della banca Devono destinare almeno il 70% degli utili netti a riserva legale Il numero dei soci deve essere almeno pari a 200 e nessuno può detenere più di di capitale Hanno operatività, anche territoriale, limitata rispetto alle popolari

28 La Vigilanza sulle banche: Vigilanza prudenziale ed adeguatezza patrimoniale Definizione delle regole del gioco all interno delle quali dispiegare la propria imprenditorialità. La Banca d Italia, in conformità con le deliberazioni del CICR emana disposizioni aventi ad oggetto: Adeguatezza patrimoniale Contenimento del rischio Partecipazioni detenibili Organizzazione contabile e controlli interni

29 La Vigilanza sulle banche: Vigilanza prudenziale ed adeguatezza patrimoniale Le norme di vigilanza prudenziale, note come Basilea I, introdotte nel 1988, erano rappresentate dalla definizione di alcuni coefficienti minimi obbligatori ma avevano dei limiti superati grazie all introduzione di alcune nuove regolamentazioni

30 Lo schema del coefficiente patrimoniale di Basilea 1 PV A P i i 8% PV= patrimonio di vigilanza Ai= attività i-esima Pi= ponderazione per il rischio dell attività i-esima Cosa è inserito nel patrimonio di vigilanza? 1) Patrimonio di base (Tier 1 capital- es. capitale azionario versato, riserve palesi) 2) Patrimonio supplementare (Tier 2 capital- es. riserve di rivalutazione, riserve occulte cioè connesse a plusvalenze non ancora realizzate, strumenti ibridi di capitale) 30 Fed eric a Mig liett a - Uni vers ità di Bari

31 Lo schema del coefficiente patrimoniale di Basilea 1 (2) Fattori di ponderazione (Pi) Vengono distinte quattro categorie Rischio nullo (ponderazione 0) Rischio basso (ponderazione 20%) Rischio medio (ponderazione 50%) Rischio pieno (ponderazione 100%) Pond. 0% Pond. 20% Pond. 50% Pond. 100% cassa Crediti vs banche multilaterali Mutui assistiti da garanzie reali Crediti vs imprese private Crediti vs BC Ocse Crediti vs banche OCSE Partecipazioni in imprese private Debito Sovr. OCSE Crediti vs enti pubblici Crediti vs banche e governi non OCSE 31 Fed eric a Mig liett a - Uni vers ità di Bari

32 Limiti di basilea 1 Concentrazione sul rischio di credito Scarsa differenziazione del rischio di credito : lo schema adottato per la ponderazione delle diverse attività in bilancio considera come una unica categoria di rischio (100%) i crediti verso imprese private commerciali ed industriali. L ipotesi implicita è che tutte le imprese commerciali ed industriali abbiano uguale capacità di credito o Scarsa differenziazione rischio di credito: Paese non OCSE più rischioso (es. Cina A3) di Paese OCSE (es. Turchia B1) 32 Fed eric a Mig liett a - Uni vers ità di Bari

33 La necessità di un nuovo accordo sul capitale (Basilea 2) Il principale dei limiti di Basilea 1 era riferito alla sola concentrazione sul rischio di credito e, dunque, sull esclusione dei rischi di mercato, in particolare il rischio di tasso di interesse ed il rischio di tasso di cambio. Tale limite assumeva sempre maggiore evidenza in risposta alla sempre maggiore presenza delle banche sui mercati mobiliari internazionali ed alla negoziazione di strumenti derivati In risposta a questi problemi, il nuovo accordo, oltre a specificare in modo più preciso i requisiti per il rischio di credito, include dei requisiti sui rischi di mercato e sul rischio operativo 33 Fed eric a Mig liett a - Uni vers ità di Bari

34 Criteri metodologici di Basilea 2 Il rischio di mercato viene definito come il rischio di perdite nelle posizioni in bilancio e fuori bilancio a seguito di variazioni sfavorevoli dei prezzi di mercato. Prezzi di mercato: Tassi di interesse (posizioni in titoli di debito) Prezzi azionari (posizioni in titoli di capitale) Tassi di cambio (posizioni in valuta) AD OGNUNA DI QUESTE TRE CATEGORIE DI RISCHI DI MERCATO VIENE IMPOSTO UN REQUISITO PATRIMONIALE 34 Fed eric a Mig liett a - Uni vers ità di Bari

35 I tre pilastri di Basilea 2 La riforma complessiva dell Accordo sul Capitale, denominata Basilea 2, si basa sulla previsione di tre pilastri. 1. Un nuovo sistema di requisiti patrimoniali (come riassunto poc anzi), che includa rischio di credito, rischio di mercato. In più, vi è un requisito per il rischio operativo 2. Un ruolo più importante assegnato alle autorità di vigilanza nazionali che devono validare i sistemi di controllo dei rischi adottati dalle banche (le autorità possono, se lo ritengono, imporre requisiti patrimoniali più stringenti) 3. La cd market discipline, ovvero l attribuzione al mercato di un ruolo importante, capace di imporre alle banche un grado di patrimonializzazione coerente con il relativo profilo di rischio 35 Fed eric a Mig liett a - Uni vers ità di Bari

36 Il primo pilastro e il rischio di credito L approccio del Comitato di Basilea si basa sul riconoscimento di due alternative che le banche possono utilizzare per la stima del rischio di credito: 1. Approccio standardizzato, fondato sull utilizzo di rating esterni assegnati da società riconosciute a livello internazionale 2. Approccio dei rating interni (IRB), in modo da tenere conto dell esperienza delle aziende di credito nella stima e nella valutazione del rischio di controparte. L approccio dei rating interni prevede la presenza, a sua volta, di: a) un sistema detto FOUNDATION b) un sistema detto ADVANCED 36 Fed eric a Mig liett a - Uni vers ità di Bari

37 L approccio internal rating based-irb Gli input richiesti dai sistemi IRB, sia nella versione foundation che advanced, sono: 1. PD: probability of default (ad un anno) 2. LGD: perdita in caso di default 3. EAD: esposizione debitoria al momento del default 4. M: durata residua Requisiti minimi PD LGD EAD M Sempre fornita dalla banca Foundation: forniti dalle autorità vigilanza Advanced: forniti direttamente dalle banche 37 Fed eric a Mig liett a - Uni vers ità di Bari

38 Basilea 3: alcuni punti rilevanti Basilea 3 si concentra su: Problemi relativi alla qualità del capitale aumento del common equity, ovvero il core tier 1 nel patrimonio di vigilanza (capitale sociale versato e riserve da utili non distribuiti) Prociclicità requisiti addizionali di capitale anticiclici in ottica di counter-cyclical buffer. Ciò significa accantonare di più quando c è più liquidità Basilea 3 introduce dei coefficienti minimi di liquidità a partire dal Per le banche sistemiche, quelle cioè che possono ingenerare un effetto domino, il Comitato di Basilea ha introdotto dei requisiti patrimoniali e di liquidità addizionali 38 Fed eric a Mig liett a - Uni vers ità di Bari

39 La Vigilanza sulle banche: vigilanza protettiva e gestione delle crisi Il TUB dedica una intera sezione alla disciplina delle crisi bancarie e prevede le procedure da attivare in caso non sia possibile evitare il dissesto o sia stata pregiudicata la sana e prudente gestione della banca. Qualora le Autorità abbiano accertato gravi violazioni amministrative, regolamentari e statutarie, si entra nella cosiddetta amministrazione straordinaria nella quale gli organi della banca vengono sostituiti con dei commissari straordinari incaricati della gestione della banca stessa (intervento ex ante)

40 La Vigilanza sulle banche: vigilanza protettiva e gestione delle crisi (2) La dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa esaurisce i tentativi di salvataggio della banca in crisi ed avvia una serie di procedure finalizzate all accertamento del passivo ed al rimborso dei creditori, mediante la cessione sul mercato delle attività. Parallelamente alla liquidazione della banca possono essere avviate soluzioni ex-post per garantire parità di trattamento a tutti i creditori.

41 La Vigilanza sulle banche: la fair play regulation Gli strumenti di fair play regulation sono riconducibili all esigenza di garantire una adeguata trasparenza del mercato dei servizi finanziari. Gli strumenti possono essere riassunti: 1. Negli obblighi informativi nei confronti della clientela 2. Le norme di comportamento da tenere nei confronti della clientela stessa (per esempio evitare i conflitti di interesse)

42 La Vigilanza sulle banche: la vigilanza informativa La vigilanza informativa si realizza attraverso la richiesta di determinate informazioni da fornire con precise modalità, per esempio supporto magnetico piuttosto che cartaceo, oppure adozione di uno schema particolare per la redazione del bilancio bancario

43 La Vigilanza sulle banche: la vigilanza ispettiva La vigilanza ispettiva si realizza in virtù del potere di effettuare ispezioni presso le banche sottoposte a vigilanza. Presso la Banca d Italia esiste un corpo di ispettori che, su ordine del governatore, si recano presso le banche vigilate, in via ordinaria oppure in via straordinaria (se si verificano fatti preoccupanti).

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