ATTIVITÀ CHE ECCEDONO I LIMITI DI REDDITO AGRARIO (Art. 56-bis TUIR)

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1 ATTIVITÀ CHE ECCEDONO I LIMITI DI REDDITO AGRARIO (Art. 56-bis TUIR) Attenzione: i regimi di cui di seguito non sono applicabili a soc. di capitali, enti comm., soc. in nome collettivo e in accomandita semplice Ipotesi di determinazione del reddito d impresa: 2. Nel caso di attività usualmente svolte dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli elencati nel DM 26 ottobre 2007, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali, il reddito è determinato su base forfetaria. Reddito prodotto = 15% dell ammontare corrispettivi registrati ai fini IVA N:B: Le attività di pura conservazione, commercializzazione e valorizzazione non possono essere considerate connesse a quella agricola principale e, quindi, generano reddito di impresa (art. 55 del TUIR). Il regime d impresa forfetario di cui sopra non può essere applicato ad attività di trasformazione, non usualmente svolte dall imprenditore agricolo, che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel DM, atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni così da realizzare prodotti nuovi, del tutto non-connessi all attività agricola propria. 31

2 ATTIVITÀ CHE ECCEDONO I LIMITI DI REDDITO AGRARIO (Art. 56-bis TUIR) Attenzione: i regimi di cui di seguito non sono applicabili a soc. di capitali, enti comm., soc. in nome collettivo e in accomandita semplice Ipotesi di determinazione del reddito d impresa: 3. Per le attività di fornitura di servizi mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività agricola, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità, il reddito è determinato su base forfetaria. (Convenzioni) Reddito prodotto = 25% dell ammontare corrispettivi registrati ai fini IVA N:B: La prevalenza deve essere stimata confrontando il fatturato dell attività agricola principale con quello relativo alla fornitura di servizi. L attività di agriturismo, se non esercitata dai soggetti di cui sopra, non può beneficiare del regime fiscale in questione. 32

3 ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (Art. 56 TUIR) Attenzione: i regimi di cui di seguito non sono applicabili a soc. di capitali, enti comm., soc. in nome collettivo e in accomandita semplice Ipotesi di determinazione del reddito d impresa: 4. Per le attività di allevamento (utilizzo di mangimi ottenuti in parte dal terreno) che superi le potenzialità del terreno, il reddito può essere determinato su base parametrale o ordinaria. La scelta di una delle due modalità può essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi. Nel primo caso: Registro carico e scarico N. animali allevati > N. animali rientranti potenzialità terreno Reddito agrario Redd. Impr.stimato 33

4 Segue Alcune precisazioni: 1. Condizioni applicazione regime art. 56: L impresa di allevamento è gestita da titolare di reddito agrario Allevamento riguarda specie animali elencate tab. 3 DM 20 aprile 2006 Allevamento connesso funzionalmente al fondo 2. Animali rilevanti ai fini fiscali: hanno concluso ciclo biologico venduti prima della fine ciclo nati in azienda, dalla fine del periodo di svezzamento N.B.: se ciclo cade tra due periodi d imposta, la determinazione dei capi deve avvenire nel periodo imposta in cui si conclude ciclo Esempio: - N. animali allevati risultante registro carico e scarico al 31/12: N. animali rientranti potenzialità terreno (DM 20/04/06): (1.800 ) = 700 capi eccedenti Quindi, il reddito prodotto dai capi rientra nel reddito agrario, mentre i 700 eccedenti producono reddito d impresa stimato su base parametrale (tab. 3 DM 20/04/06). Allevamento senza terra Attenzione! Limiti dell allevamento agricolo e riconoscimento della ruralità dei fabbricati 34

5 ATTIVITÀ AGRITURISTICA IMPOSTE DIRETTE I redditi derivanti da attività agrituristica sono da considerare di natura commerciale e cioè derivanti dall esercizio in forma abituale, ancorché non esclusiva, di una delle attività comprese fra quelle di cui all art. 55 del DPR n. 917/86. Reddito d impresa definito in modo forfetario (art. 5 L. 413/91) 25% del totale dei ricavi conseguiti nel periodo d imposta (art. 75 del TUIR), al netto dell IVA Attenzione!: tale regime (naturale) è applicabile solo a imprenditori individuali, società di persone e enti non commerciali che svolgono attività agrituristica; questi possono optare per la determinazione ordinaria dell imposta 35

6 Riassumendo Prodotti propri (compresi o non nella Tab. ministeriale) Beni riportati nella Tab. ministeriale ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, o del bosco o dall allevamento Energia elettrica e calorica, carburanti e prodotti chimici (prevalenza) Prodotti non propri non connessi attività agricola Beni non riportati nella Tab. ministeriale e non eccedenti i limiti della tecnica agraria, ottenuti impiegando prevalentemente prodotti propri Attività agrituristica Produzione Valorizzazione Conservazione Manipoliazione Trasformazione Manipolazione Produzione Cessione Valorizzazione Conservazione Commercializzazione Trasformazione Manipolazione Reddito agrario Reddito agrario Reddito agrario Reddito d impresa Regime forfetario (15%) Regime forfetario (25%) 36

7 Reddito dei fabbricati Le costruzioni del possessore/affittuario del terreno non producono reddito autonomo, vengono ricomprese nel r.a., se: 1. hanno funzione di abitazione purché: requisito del possesso: le costruzioni devono essere possedute dal titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale sul terreno, o dall affittuario o da chi ad altro titolo conduce il fondo cui l abitazione è asservita "sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580" o da loro familiari o da pensionati per aver svolto attività in agricoltura o da coadiuvanti iscritti con tale qualifica ai fini previdenziali (dal 3/10/06); requisito dell utilizzo: i fabbricati devono essere utilizzati come abitazione dai soggetti indicati nel paragrafo precedente o da dipendenti a tempo indeterminato o determinato per almeno 100 gg l anno, o da soggetti addetti all attività dell alpeggio; requisito della superficie: le abitazioni devono essere asservite ad un fondo con superficie non inferiore a mq, censito al catasto terreni con relativo reddito agrario. Nel caso in cui si effettuino colture in serre o altre colture di tipo intensivo o nel caso di ubicazione del terreno in zona montana, il limite di Mq sopra indicato viene ridotto a Mq; requisito del volume di affari: il volume d affari del soggetto che conduce il fondo agricolo deve risultare superiore al 50% del reddito complessivo ai fini Irpef. Tale reddito deve essere calcolato al netto dei trattamenti pensionistici corrisposti per attività svolta in agricoltura. Qualora il fondo sia ubicato in comune montano il volume d affari deve risultare superiore al 25% del reddito complessivo ai fini IRPEF; requisito di tipologia: le abitazioni non devono avere caratteristiche di lusso ai sensi di quanto sancisce la legge n. 408/49. Non devono altresì, poter essere iscritte alle categorie A/1 e A/8. 37

8 Reddito dei fabbricati Le costruzioni del possessore/affittuario del terreno non producono reddito autonomo, vengono ricomprese nel r.a., se: sono strumentali all attività agricola (servono al ricovero degli animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonchè all attività di agriturismo); N.B.: Se il proprietario dell immobile non esercita attività agricola è tenuto a dichiarare solo reddito dominicale. N.B.: Se al fabbricato non viene riconosciuto il carattere della ruralità, ha autonoma rilevanza fiscale e cioè, è soggetto a Irpef, imposta di registro e IMU. 38

9 Reddito dei fabbricati La l. n. 96/06 dispone che gli edifici o parte di essi già esistenti sul fondo possono essere utilizzati per attivtà agrituristiche. I locali utilizzati a uso agrituristico sono assimilati ad abitazioni rurali, risultando così esclusi dall IMU 39

10 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Fino al 2006 Dal 1 gennaio 2007 (ex)regime speciale (Art 34 DPR n. 633/72) Il contribuente recupera l imposta nel momento in cui vende il bene. Nuovo Regime speciale (Art 34 DPR n. 633/72) Il contribuente recupera l imposta nel momento in cui vende il bene. Il ventaglio degli adempimenti varia a seconda del regime in cui si opera o si sceglie di operare: 1.Regime semplificato 2.Regime di esonero 3.Regime speciale ordinario 4.Regime di conferimento 5.Regime esportazioni e cessioni IntraCEE 6.Regime impresa mista Il ventaglio degli adempimenti varia a seconda del regime in cui si opera o si sceglie di operare: 1.Regime di esonero 2.Regime speciale ordinario 3.Regime di conferimento 4.Regime esportazioni e cessioni IntraCEE 5.Regime impresa mista Eliminata distinzione (massimale) tra zone svantaggiate e non. 40

11 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Regime naturale Regime speciale (Art 34 DPR n.633/72) Il contribuente recupera l imposta nel momento in cui vende il bene. Regime opzionale Regime determinazione ordinaria imposta L imposta deve essere versata se IVA vendite > IVA acquisti Si ha credito d imposta se IVA acquisti > IVA vendite. Il contribuente recupera subito l imposta non deve aspettare di aver venduto il bene. 41

12 Regime determinazione ordinaria Imposta Il regime si applica, in via opzionale, a tutti gli agricoltori in regime speciale, semplificato e di esonero. Come funziona: 1. l IVA sulle vendite si calcola applicando le aliquote ordinarie (4%, 10% o 22%) 2. l IVA sugli acquisti si calcola applicando le aliquote ordinarie 3. l IVA dovuta si determina per differenza tra IVA sulle vendite e IVA sugli acquisti 42

13 Regime speciale La determinazione dell imposta avviene su base forfetaria A chi si applica: Produttori agricoli (singoli o associati) indipendentemente dalla loro natura giuridica che rispondano alla definizione riportata nell art c.c, con qualsiasi volume di affari Cooperative e loro consorzi nonché associazioni di produttori agricoli che effettuano cessioni di prodotti, conferiti prevalentemente da soci/associati, nello stato originario o previa manipolazione/trasformazione Attività soggette regime speciale: Cessione di beni indicati nella Tab. A, parte I del DPR n.633/72, ottenuti prevalentemente dal fondo o mediante attività di allevamento; N.B: non rientra nell attività di allevamento se il bestiame viene acquistato e venduto in un breve lasso di tempo Cessione di prodotti riportati nella citata Tabella e che siano ottenute da attività (svolte usualmente e strumentali all attività agricola) di manipolazione, trasformazione, lavorazione o alienazione di prodotti agricoli. Operazioni cui non si può applicare regime speciale : cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tab.A, parte I se l'acquisto deriva da atto non assoggettato a Iva, sempre che il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario; cessioni di beni diversi da quelli inclusi nella citata Tabella; prestazioni di servizi; cessione di beni inclusi nella citata Tabella acquisiti da terzi, qualora i prodotti acquisiti da terzi siano superiori a quelli di produzione propria (no rispetto prevalenza). 43

14 Segue: Regime speciale Come funziona: 1. l IVA sulle vendite si calcola applicando le aliquote ordinarie (4%, 10% o 22%); 2. l IVA sugli acquisti si calcola applicando alle vendite le percentuali di compensazione; 3. l IVA dovuta si determina come evidenziato nel riquadro. Determinazione imposta: Imposta sulle vendite (aliquote ordinarie) Imposta detraibile (percentuali compensazione) = IVA a debito 44

15 Passaggio di regime Da reg. speciale a reg. determ. ordinaria imposta Facoltà rettifica della detrazione IVA Per evitare di non beneficiare di alcuna detrazione Da reg. determ. ordinaria imposta a reg. speciale Obbligo rettifica della detrazione IVA Per evitare doppia detrazione La rettifica della detrazione dell imposta opera: per i beni ed i servizi non ancora ceduti e non ancora utilizzati; per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione (per i fabbricati il periodo di rettifica è di 10 anni) 45

16 Segue: Passaggio di regime Il passaggio da regime speciale a ordinario comporta la necessità di effettuare la rettifica della detrazione limitatamente ai beni presenti in azienda e non ancora ceduti. Tali beni devono risultare da apposito inventario. Il credito Iva che ne deriva può essere utilizzato a partire dalla prima liquidazione periodica dell anno. L opzione deve essere esercitata nella prima dichiarazione Iva che il contribuente deve presentare successivamente alla scelta operata e, in caso di esonero, entro il termine previsto per la presentazione. L opzione è valida fino a revoca e comunque, per almeno 3 anni. 46

17 L'INVENTARIO NELL'IMPRESA AGRICOLA PER PASSAGGIO DI REGIME Per poter effettuare le rettifiche d'imposta di cui all'art. 19/bis 2 del DPR 633/72 è necessario redigere al 31/12 un inventario nel quale indicare, distintamente per categorie omogenee, la natura, la qualità, la quantità ed i valori dei beni facente parte il patrimonio aziendale. Per le merci ancora invendute e per quelle in corso di lavorazione (prodotti della zootecnia, compreso gli animali nati in azienda) attribuendo al loro valore normale di vendita la percentuale di compensazione vigente e per le materie prime la quantificazione dell'imposta deve essere effettuata sulla base delle ultime fatture d'acquisto. Per i beni ammortizzabili la rettifica è eseguita nella misura di un quinto quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquiennio, quindi se non sono ancora trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione. Ricordiamo che non si considerano beni ammortizzabili quelli di costo unitario inferiore ad un milione, se non facenti parte di una pluralità di beni costituenti un autonomo bene, il cui valore risulta superiore al predetto limite (impianti d'irrigazione, impianti elettrici in allevamenti, etc.). Per i fabbricati o porzioni di fabbricati strumentali il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni per gli immobili acquistati o costruiti dal 1 gennaio 1998, ed in cinque anni per quelli acquistati o costruiti prima di tale data, con l'avvertenza che il periodo decorre dalla data di acquisto o ultimazione. Per le quote latte ed i diritti di reimpianto è ammessa la rettifica della detrazione in un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data della loro entrata in funzione. Per le piante destinate alla produzione di frutta non è prevista alcuna rettifica. Per i prodotti conferiti alle cooperative, la rettifica della detrazione spetta al socio per la parte non ancora liquidata al 31/12. L'imposta calcolata potrà essere portata a credito già nella prima liquidazione IVA utile dell'anno successivo. 47

18 Abbandonare il regime speciale? Valutare se e quando Nel caso in cui l IVA sugli acquisti sia alta, più alta di quanto mi consenta di trattenere la percentuale di compensazione (perc. bassa) Volume importante IVA acquisti, per beni strutturali ammortizzabili (beni immobili) e non (beni mobili) Attenzione: 1.Nel caso in cui si decida di ritornare (dopo almeno 3 anni) al reg.speciale occorre restituire all Erario quanto detratto anticipatamente (momento acquisto bene) per gli anni in cui si è fuori dal reg. di determin. ord. imposta relativamente ai beni non ancora ceduti Attenzione: 2.Nel caso Nel in caso cui in si cui operi si decida in regime di ritornare ordinario (dopo almeno 3 anni) detrazione al reg.speciale dell imposta occorre restituire occorre all Erario rilasciare quanto lo scontrino detratto anticipatamente (al momento dell acquisto del bene) per gli anni in fiscale. cui si è fuori dal reg. di determin. ord. Imposta. Esempio: Produco suini e decido, dopo aver operato per 3 anni in reg. det.ord. Imposta, di tornare nel reg. speciale. Esempio: Acquisto una stalla prefabbricata (ammortizzabile 5 anni) e detraggo immediatamente la relativa IVA. Per 3 anni rimango nel reg. det.ord. Imposta, al 4 anno decido di tornare nel reg. speciale 48

19 Regime esonero (in vigore dal 2007) Gli effetti si intendono applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2007 con riferimento, per le attività già in essere, al volume di affari conseguito nell anno 2006 A chi si applica: Produttori agricoli (singoli o associati) che rispettino le seguenti condizioni: nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a il volume d'affari è costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tab. A, parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972 (esclusa la vendita di beni ammortizzabili). Quali prodotti: beni indicati nella Tab. A, parte I del DPR n.633/72 Esonero adempimenti: emissione della fattura di vendita e regisrazione dei corrispettivi; Registrazione delle fatture e tenuta della contabilità IVA; liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti. Adempimenti obbligatori: numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali; conservazione delle autofatture di vendita; versamento dell'iva a debito per vendita di beni non compresi nella Tab. A, parte I, DPR 633/72 (ad esempio beni ammortizzabili). 49

20 Segue: Regime esonero La certificazione dei corrispettivi riferiti a cessioni di beni o fornitura di servizi, effettuate a favore di cessionari/committenti che operano nell esercizio dell impresa, deve avvenire a cura di questi ultimi mediante rilascio di apposita autofattura. Incaso di cessioni di prodotti agricoli rientranti nella tabella A) parte I a consumatori finali vale il principio generale di esonero dal rilascio di certificazione fiscale. Cessazione del regime Superamento limite di del volume di affari Il regime semplificato cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello di superamento del limite imposto. Si transita a regime di determin. speciale d imposta. Superamento limite di 2/3 del volume di affari Il regime semplificato cessa con effetto immediato. Si transita a regime di determin. speciale d imposta. 50

21 EX Regime semplificato E stato soppresso dal Dl 262/06 convertito con L. 248/06 I soggetti che erano in reg. semplificato ricadono, oggi, nel regime speciale ordinario A chi si applicava:produttori agricoli (singoli o associati) che : nell'anno precedente avevano realizzato un volume d'affari compreso fra 2.582,28 (o 7.746,85 per i comuni montani) e ,28; volume d'affari costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tab. A, parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972 Quali prodotti: bei indicati nella Tab. A, parte I del DPR n.633/72 Esonero adempimenti: dall obbligo delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti. Adempimenti obbligatori: emissione della fattura; numerazione e conservazione delle fatture emesse e di acquisto; annotazione delle fatture emesse in forma riepilogativa, distinte per aliquota, entro il termine per la dichiarazione annuale, in apposito registro o nel registro dei corrispettivi; annotazione su tale registro delle fatture d acquisto relative a beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare operazioni non soggette a regime IVA agricolo; versamento, con scadenza annuale, dell'iva a debito; presentazione della dichiarazione annuale con modalità semplificate. 51

22 Regime di conferimento Le cooperative/associazioni ricevono in conferimento prodotti agricoli e provvedono a venderli nello stato originario o dopo manipolazione/trasformazione. Possono applicare regime speciale al pari del singolo agricoltore. Le cooperative e i loro consorzi (nonché associazioni riconosciute e loro unioni ed enti) possono applicare il regime speciale agricolo all ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel caso si rispettino le seguenti condizioni: i prodotti ceduti siano ricompresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633/72; gli stessi provengano prevalentemente dalle aziende agricole dei soci; i prodotti acquistati presso terzi appartengano al medesimo settore produttivo di quelli conferiti dai soci; i prodotti acquistati siano sottoposti a trasformazione e/o manipolazione. 52

23 Regime operazioni all esportazioni e IntraCEE A chi si applica: Produttori agricoli (singoli o associati) Quali prodotti: Beni indicati nella Tab. A, parte I del DPR n.633/72 Rimborso della c.d. IVA teorica: In caso di cessioni intracomunitarie ed esportazioni (cessioni non imponibili IVA) al produttore agricolo spetta una detrazione pari all importo corrispondente all applicazione delle aliquote di compensazione applicabili per operazioni effettuate nel territorio dello Stato. Perché? Se non ci fosse stata questa regola, l agricoltore in reg. speciale, che non può ottenere il rimborso dell IVA sugli acquisti (recupera l imposta solo nel momento in cui cede dei beni e applica aliquota compensazione), non avrebbe potuto scaricare questo costo a valle (consumatore o rivenditore) 53

24 Regime dell impresa mista Si applica quando l imprenditore agricolo, nell ambito della stessa impresa, ha effettuato operazioni che non sono ricomprese nel regime speciale e cioè: cessione di prodotti non ricompresi Tab. A, parte I; cessione di prodotti ricompresi Tab. A, parte I ma derivanti da manipolazioni o trasformazioni non usuali né strumentali all attività agricola; Prestazione di servizi. Obblighi: le operazioni in questione devono: 1. essere registrate distintamente; 2. indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e dichiarazione annuale. Opzioni: di fronte a due attività agricole, autonomamente individuabili, svolte nell ambito della stessa impresa agricola, l imprenditore può: mantenere per entrambe le attività il regime speciale Iva agricolo; confermare il regime speciale Iva per un attività ed adottare il regime di determinazione ordinaria dell imposta per l altra attività; rinunciare per entrambe le attività al regime speciale a favore del regime di determinazione ordinaria dell Iva. 54

25 Regime IVA e agriturismo L esercizio di attività agrituristica, seppur complementare e accessorio a quella agricola principale, è escluso dal regime speciale IVA (art. 34 del DPR. n. 633/72). art. 5, co. 2, L. n.413/91 Contabilità separata Regime naturale per TUTTI i soggetti regime di determinazione forfettaria riduzione del 50% dell imposta relativa alle operazioni imponibili del suo ammontare complessivo Attenzione! Possibile esercizio dell opzione per il regime ordinario di determinazione dell imposta (vincolante, fino a revoca e per almeno un triennio) L opzione/revoca, si manifesta attraverso il comportamento concludente del contribuente Nella dichiarazione annuale IVA relativa all anno a partire dal quale è stata operata la scelta lo stesso contribuente deve comunicare l opzione o la revoca adottata La scelta di regime produce effetti anche in materia di Imposta sul reddito delle persone fisiche 55

26 Imposta regionale attività produttive A chi si applica: Non sono soggetti passivi IRAP, sempreché non svolgano altre attività rilevanti ai fini del tributo (es. commercializzazione prodotto), i produttori agricoli esonerati ai fini IVA. Tali produttori, tuttavia, sono soggetti al prelievo IRAP se, hanno superato il limite di ⅓ per le operazioni diverse da quelle indicate nel co. 1 dell art. 34 del Decreto istitutivo dell IVA, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili, le quali ai sensi dell art. 20 DPR n.633/72, non concorrono alla determinazione del volume d affari Base imponibile : La base imponibile IRAP per gli agricoltori è costituita dai corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva, al netto dei seguenti elementi: acquisti inerenti all attività agricola, soggetti a registrazione ai fini Iva; contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; spese relative agli apprendisti e ai disabili; spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Tale modalità può essere applicata anche ai seguenti contribuenti: società di persone ed equiparate esercenti attività di allevamento di animali che possono determinare il reddito su base parametrale (art. 56, co. 5 TUIR), imprese esercenti attività di agriturismo che ai fini delle imposte sui redditi usufruiscono del regime forfetario. Attenzione: La modalità di calcolo della base imponibile è applicabile solo alle persone fisiche, società semplici e enti non commerciali. Mentre le soc. di capitali, enti comm., soc. in nome collettivo e in accomandita semplice calcolano la base imponibile seguendo le regole ordinarie (in base ai risultati di bilancio), tuttavia anche quest ultimi applicano un aliquota ridotta (1,9%). 56

27 Segue: Imposta regionale attività produttive Aliquote contributive Le aliquote variano a seconda dell attività esercitata. Attività agricola principale L aliquota ridotta (1,9%), valevole per le attività agricole che rientrano nei limiti del reddito agrario (art. 32 TUIR), si applica ad una base imponibile che è data dalla differenza tra i corrispettivi e gli acquisti ai fini IVA. Altre attività agricole connesse Per le attività agricole che eccedono i limiti del reddito agrario di cui all art. 32 TUIR, si applica l aliquota ordinaria (4,25%) ad una base imponibile calcolata come specificato. Se si opera in più Regioni: la base imponibile viene ripartita tra i vari Enti territoriali, si presenta un unica dichiarazione dei redditi 57

28 Imposte sui trasferimenti IAP Condizioni per fruizione agevolazioni fiscali: Possesso qualifica di IAP individuale Iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale L agevolazione riguarda tributi in materia di : imposta di registro (DPR n. 131/86); imposta catastale (DLgs. N.347/90) Imposta ipotecaria (DLgs. N.347/90) Società agricola Condizioni per fruizione agevolazioni fiscali: Possesso qualifica di IAP Non è necessaria l iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale L agevolazione riguarda tributi in materia di : imposta di registro (DPR n. 131/86); imposta catastale (DLgs. N.347/90) Imposta ipotecaria (DLgs. N.347/90) 58

29 Segue: Agevolazioni fiscali Tipologia C.D. IAP persona fisica si INPS IAP persona fisica no INPS Società agricola IAP Acquisto terreni agricoli L 604/54 I. Registro 168,00 I. Ipot. 168,00 I. Catastale 1% I. Registro 8% I. Ipotecaria 2% I. Catastale 1% I. Registro 168,00 I. Ipot. 168,00 I. Catastale 1% Imprenditoria giovanile L.n. 441/98 I. Ipot. 168,00 I.Catastale : Esente I. Bollo: Esente I. Ipot. 2% I.Catastale:1% I. Bollo: Ordinaria Se soc. di persone con soci iscritti alle relative gestioni previdenziali, vale quanto riportato nel riquadro sopra. Acquisto terreni montani L 601/73 I. Registro 168,00 I. Ipot. 168,00 I. Catastale Esente I. Registro 8% I. Ipotecaria 2% I. Catastale 1% I. Registro 168,00 I. Ipot. 168,00 I. Catastale - Esente Oneri urbanizzazione L. n. 10/77 Esente Esente Esente 59

30 Imposta di registro Attenzione: Per poter beneficiare dell aliquota agevolata occorre rispettare alcune condizioni: l acquirente deve produrre al notaio rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti; l acquirente deve dichiarare, nell atto di acquisto, di voler conseguire la qualifica di IAP ed entro 3 anni dalla data del rogito deve produrre, all ufficio dell AdE l apposita e relativa certificazione. L imposta si applica agli atti soggetti a registrazione (volontaria o obbligatoria). P.P.C. L. 604/54 Agevolazione Decadenza entro i cinque anni per alienazione o trasferimento di conduzione Terreni Montani Art. 9 Dpr 601/73 Agevolazione Terreni situati ad altitudine > 700 metri, compresi nell elenco dei territori montani, facenti parte di comprensori di bonifica montana 60

31 Imposta ipotecaria L imposta si applica ai soggetti richiedenti trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei pubblici registri nonché i debitori nei confronti dei quali è stata accesa l ipoteca. P.P.C. L. 604/54 Agevolazione Decadenza entro i cinque anni per alienazione o trasferimento di conduzione Terreni Montani Art. 9 Dpr 601/73 Agevolazione Terreni situati ad altitudine > 700 metri, compresi nell elenco dei territori montani, facenti parte di comprensori di bonifica montana 61

32 Imposta catastale L impostadeve essere corrisposta a fronte di volture catastali e quindi di trasferimenti di beni iscritti al catasto. P.P.C. L. 604/54 Agevolazione Decadenza entro i cinque anni per alienazione o trasferimento di conduzione Terreni Montani Art. 9 Dpr 601/73 Agevolazione Terreni situati ad altitudine > 700 metri, compresi nell elenco dei territori montani, facenti parte di comprensori di bonifica montana 62

33 Perché è necessario tenere la contabilità in agricoltura Accedere più agevolmente al credito ed ai finanziamenti pubblici Dimostrare il possesso di alcune caratteri per avere riconosciuti status e agevolazioni Capire quale è l andamento dell attività (è redditizia?, come è cambiata nel tempo?..) 63

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